Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 10 febbraio 2022.#UE contro ShareWood Switzerland AG e VF.#Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Oberster Gerichtshof.#Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia civile – Legge applicabile alle obbligazioni contrattuali – Regolamento (CE) n. 593/2008 (Roma I) – Contratti conclusi da consumatori – Scelta della legge applicabile – Articolo 6, paragrafo 4, lettera c) – Esclusione dei contratti aventi per oggetto un diritto reale immobiliare o la locazione di un immobile – Contratto di vendita, comprendente un contratto di locazione e un contratto di prestazione di servizi, per alberi piantati al solo scopo della loro raccolta a fini di lucro.#Causa C-595/20.

ECLI:EU:C:2022:86Eu Chamb 08 C10 feb 2022

Testo completo

 SENTENZA DELLA CORTE (Ottava Sezione)

10 febbraio 2022 ( *1 )

«Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia civile – Legge applicabile alle obbligazioni contrattuali – Regolamento (CE) n. 593/2008 (Roma I) – Contratti conclusi da consumatori – Scelta della legge applicabile – Articolo 6, paragrafo 4, lettera c) – Esclusione dei contratti aventi per oggetto un diritto reale immobiliare o la locazione di un immobile – Contratto di vendita, comprendente un contratto di locazione e un contratto di prestazione di servizi, per alberi piantati al solo scopo della loro raccolta a fini di lucro»

Nella causa C‑595/20,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dall’Oberster Gerichtshof (Corte suprema, Austria), con decisione del 28 settembre 2020, pervenuta in cancelleria il 13 novembre 2020, nel procedimento

UE

contro

ShareWood Switzerland AG,

VF,

LA CORTE (Ottava Sezione),

composta da N. Jääskinen, presidente di sezione, M. Safjan (relatore) e M. Gavalec, giudici,

avvocato generale: L. Medina

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

considerate le osservazioni presentate:

–

per UE, da R. Mirfakhrai, Rechtsanwalt;

–

per la ShareWood Switzerland AG e VF, da S. Albiez, Rechtsanwalt;

–

per la Commissione europea, inizialmente da M. Wasmeier e M. Wilderspin, successivamente da M. Wasmeier e W. Wils, in qualità di agenti,

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1

La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 6, paragrafo 4, lettera c), del regolamento (CE) n. 593/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (Roma I) (GU 2008, L 177, pag. 6; in prosieguo: il «regolamento Roma I»).

2

Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra UE, da un lato, e la ShareWood Switzerland AG (in prosieguo: la «ShareWood») e VF, dall’altro, in merito all’obbligo di questi ultimi di pagare a UE una somma di denaro in base a un contratto quadro concluso tra tali parti.

Quadro normativo dell’Unione

3

Il considerando 7 del regolamento Roma I così recita:

«Il campo di applicazione materiale e le disposizioni del presente regolamento dovrebbero essere coerenti con il regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale [(GU 2001, L 12, pag. 1)] (“Bruxelles I”) e con il regolamento (CE) n. 864/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 luglio 2007, sulla legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali [(“Roma II”) (GU 2007, L 199, pag. 40)]».

4

Secondo l’articolo 6 del regolamento Roma I, intitolato «Contratti conclusi da consumatori»:

«1.   Fatti salvi gli articoli 5 e 7, un contratto concluso da una persona fisica per un uso che possa essere considerato estraneo alla sua attività commerciale o professionale (“il consumatore”) con un’altra persona che agisce nell’esercizio della sua attività commerciale o professionale (“il professionista”) è disciplinato dalla legge del paese nel quale il consumatore ha la residenza abituale, a condizione che il professionista:

a)

svolga le sue attività commerciali o professionali nel paese in cui il consumatore ha la residenza abituale; o

b)

diriga tali attività, con qualsiasi mezzo, verso tale paese o vari paesi tra cui quest’ultimo;

e il contratto rientri nell’ambito di dette attività.

2.   In deroga al paragrafo 1, le parti possono scegliere la legge applicabile a un contratto che soddisfa i requisiti del paragrafo 1 in conformità dell’articolo 3. Tuttavia, tale scelta non vale a privare il consumatore della protezione assicuratagli dalle disposizioni alle quali non è permesso derogare convenzionalmente ai sensi della legge che, in mancanza di scelta, sarebbe stata applicabile a norma del paragrafo 1.

(...)

4.   I paragrafi 1 e 2 non si applicano ai contratti seguenti:

(...)

c)

ai contratti aventi per oggetto un diritto reale immobiliare o la locazione di un immobile diversi dai contratti riguardanti un diritto di godimento a tempo parziale ai sensi della direttiva 94/47/CE [del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 1994, concernente la tutela dell’acquirente per taluni aspetti dei contratti relativi all’acquisizione di un diritto di godimento a tempo parziale di beni immobili (GU 1994, L 280, pag. 83)];

(...)».

Procedimento principale e questione pregiudiziale

5

Tra gennaio 2012 e giugno 2014, UE, un consumatore residente in Austria, ha concluso un contratto quadro e quattro contratti di vendita con la ShareWood, una società con sede in Svizzera, per l’acquisto di legno di teak e balsa in Brasile.

6

Questi quattro contratti di vendita avevano ad oggetto 705 alberi di teak del valore di EUR 67328,85, 2690 alberi di teak del valore di EUR 101716,53, 2600 alberi di teak del valore di EUR 111583,34 e 1860 balsa del valore di EUR 32340. Tale contratto quadro comprendeva altresì un contratto di locazione e un contratto di prestazione di servizi. Tale contratto di locazione conferiva il diritto di far crescere gli alberi di cui trattasi e il canone di locazione era compreso nel prezzo di vendita di questi ultimi. Per quanto riguarda il contratto di prestazione di servizi, esso prevedeva per la Share Wood l’incarico di coltivare, amministrare, tagliare e vendere gli alberi, versando a UE i ricavi netti di tale vendita. La differenza tra ricavi netti e ricavi lordi costituiva la retribuzione di tali prestazioni alla Share Wood, definita come percentuale dei ricavi.

7

Le seguenti clausole facevano parte del suddetto accordo quadro:

«3.1. La [ShareWood] vende [a UE] a proprio nome e per proprio conto, gli alberi nelle piantagioni della [ShareWood] e [Sharewood do Brasil Reflorestadora Ltda]. Con il pagamento del prezzo di acquisto, la [ShareWood] si impegna a trasferire la proprietà degli alberi [a UE].

3.2. [UE] acquista alberi già piantati e individualizzati. L’individualizzazione viene effettuata fino al raccolto e alla vendita tramite l’inventario degli esemplari, comprendente numero di albero, numero di mappa, numero di parcella e numero di piantagione.

(...)

4.2. A titolo di conferma dell’avvenuto acquisto viene trasmesso a [UE], dopo la ricezione del pagamento, un certificato con le caratteristiche individuali degli alberi acquistati.

(...)

7. Locazione del terreno

7.1. Con l’acquisto degli alberi [UE] affitta nel contempo il terreno corrispondente (cfr. il singolo contratto) per tutto il periodo in cui gli alberi che ha acquistato dalla [ShareWood] sono ivi piantati, tuttavia non oltre il periodo specificato sul singolo contratto. La locazione comprende unicamente il diritto di far crescere gli alberi acquistati.

7.2. Il canone di locazione è compreso nel prezzo d’acquisto.

(...)

7.3. La locazione può essere trasferita solo con l’ulteriore cessione degli alberi. È esclusa la sub-locazione.

8. Ulteriore cessione degli alberi da parte [di UE]

8.1. [UE] può cedere in qualsiasi momento, con o senza contratto di assistenza, gli alberi a un terzo e trasferire a quest’ultimo la proprietà. [UE] si impegna ad assicurare il subentro del terzo nella relativa locazione del terreno e a trasferire a quest’ultimo tale obbligo.

(...)

9. Mantenimento del valore degli alberi acquistati

9.1. Al fine di accrescere e preservare il valore, la [ShareWood] raccomanda di curare regolarmente gli alberi. Tale prestazione di servizio viene offerta dalla [ShareWood] con il contratto di assistenza.

(...)

11. Con contratto di assistenza

11.1. Con la conclusione di un contratto di assistenza con la [ShareWood], [UE] conferisce alla [ShareWood] l’incarico di procedere, in accordo con il management della piantagione e tenuto conto degli standard internazionali relativi alla gestione sostenibile delle piantagioni, a coltivare, amministrare, curare, tagliare e vendere gli alberi dallo stesso acquistati, versando i ricavi netti della vendita del legno [a UE] sul conto dallo stesso indicato. La [ShareWood] si assume inoltre tutti gli obblighi derivanti dalla locazione del terreno.

(...)

11.9. La [ShareWood] decide per conto [di UE], tenuto conto del management della piantagione, quali alberi tagliare in quale anno. Prima del taglio la [ShareWood] informa debitamente [UE]. Il disboscamento prospettato viene considerato accettato se [UE] non respinge la proposta entro 10 giorni dal ricevimento dell’informazione per posta o per e-mail.

(...)

15.1. Nei primi quattro anni dalla piantumazione, la [ShareWood] assicura, per proprio conto e per [UE], il terreno e gli alberi di teak (ma non altri alberi) contro incendi, fulmini, forte vento e precipitazioni nonché contro i danni da gelo. [UE] prende atto che la perdita di una percentuale inferiore al 10% di alberi di teak non è coperta dall’assicurazione.

(...)

24.1. Il contratto quadro e ciascun singolo contratto sono soggetti al diritto sostanziale svizzero, ad esclusione i) delle convenzioni internazionali, compresa la Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di compravendita internazionale di merci dell’11 aprile 1980 (CISG), e ii) delle norme di conflitto. (...)».

8

Il contratto di vendita di 2600 alberi di teak, di cui al punto 6 della presente sentenza, è stato risolto di comune accordo tra le parti.

9

UE ha presentato ricorso presso lo Handelsgericht Wien (Tribunale di commercio di Vienna, Austria) per far dichiarare che la ShareWood era venuta meno al suo obbligo di fargli acquisire la proprietà degli alberi in questione e che la ShareWood e VF, dirigente e membro del consiglio di amministrazione di tale società, dovevano essere obbligati in solido a pagare a UE la somma di EUR 201385,38, più interessi, costi e spese. Inoltre, in questo ricorso, UE ha sostenuto che, in quanto consumatore, era legittimato, in base alle disposizioni del diritto austriaco, a rescindere gli altri tre contratti di vendita menzionati al punto 6 della presente sentenza e ad ottenere un risarcimento.

10

Con una sentenza del 9 settembre 2019, lo Handelsgericht Wien (Tribunale di commercio di Vienna) ha respinto detto ricorso. Con sentenza del 25 febbraio 2020, l’Oberlandesgericht Wien (Tribunale superiore del Land di Vienna, Austria) ha confermato questa sentenza.

11

Il giudice del rinvio, l’Oberster Gerichtshof (Corte suprema, Austria), dinanzi al quale UE ha presentato un ricorso per Revision di tale sentenza, ritiene che il rapporto contrattuale tra UE e la ShareWood rientri nell’ambito dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento Roma I. Dal contratto quadro di cui al punto 5 della presente sentenza risulta che tali parti si sono accordate sull’applicabilità del diritto svizzero. Tuttavia, conformemente all’articolo 6, paragrafo 2, di tale regolamento, questa scelta non vale a privare il consumatore della protezione assicuratagli dalle disposizioni alle quali non è permesso derogare convenzionalmente ai sensi della legge che, in mancanza di scelta, sarebbe stata applicabile sulla base di tale articolo 6, paragrafo 1, ossia, in questo caso, il diritto austriaco.

12

Ciò premesso, tale giudice rileva che, nell’ambito della controversia di cui è investito, siffatte disposizioni nazionali imperative a tutela del consumatore potrebbero essere invocate solo se il contratto quadro in questione non rientrasse nella categoria di contratti di cui all’articolo 6, paragrafo 4, lettera c), del regolamento Roma I, ossia i contratti aventi per oggetto un diritto reale immobiliare o una locazione di beni immobili.

13

L’Oberster Gerichtshof (Corte suprema) ha pertanto deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

«Se l’articolo 6, paragrafo 4, lettera c), del regolamento [Roma I] debba essere interpretato nel senso che contratti di compravendita relativi ad alberi da legno di teak e balsa stipulati tra un’impresa e un consumatore con l’intento di acquisire la proprietà di detti alberi al fine di coltivarli, per poi procedere al taglio e alla vendita a fini di lucro, e che includono a tale scopo un contratto di locazione e un contratto di assistenza, debbano essere considerati come “contratti aventi per oggetto un diritto reale immobiliare o la locazione di un immobile” ai sensi di tale disposizione».

Sulla questione pregiudiziale

14

Con la sua questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 6, paragrafo 4, lettera c), del regolamento Roma I debba essere interpretato nel senso che un contratto di vendita, comprendente un contratto di locazione e un contratto di prestazione di servizi, relativo ad alberi piantati su un terreno in locazione al solo scopo di raccoglierli a fine di lucro, costituisce un «contratt[o] avent[e] per oggetto un diritto reale immobiliare o la locazione di un immobile», ai sensi di tale disposizione.

15

In via preliminare, occorre ricordare che, ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 2, del regolamento Roma I, le parti di un contratto concluso da consumatori, vale a dire un contratto concluso da un professionista e un consumatore, possono scegliere la legge applicabile al contratto, ma tale scelta non può avere come conseguenza che il consumatore sia privato della protezione assicuratagli dalle disposizioni alle quali non è permesso derogare convenzionalmente ai sensi della legge che, in mancanza di scelta, sarebbe stata applicabile, in base all’articolo 6, paragrafo 1, di tale regolamento.

16

L’articolo 6, paragrafo 1, lettera b), di tale regolamento, che, secondo il giudice del rinvio, si applica alla controversia di cui al procedimento principale, prevede che il contratto concluso da un consumatore con un professionista è disciplinato dalla legge del paese nel quale il consumatore ha la residenza abituale, a condizione che tale professionista diriga tali attività, con qualsiasi mezzo, verso tale paese o vari paesi tra cui quest’ultimo e il contratto rientri nell’ambito di dette attività.

17

Inoltre, l’articolo 6, paragrafo 4, del regolamento Roma I stabilisce i casi in cui l’articolo 6, paragrafi 1 e 2, non si applica. In particolare, detto articolo 6, paragrafo 4, lettera c), stabilisce che i paragrafi 1 e 2 non si applicano ai contratti aventi per oggetto un diritto reale immobiliare o la locazione di un immobile diversi dai contratti riguardanti un diritto di godimento a tempo parziale ai sensi della direttiva 94/47.

18

In tali circostanze, l’applicazione del diritto austriaco alla controversia principale dipende dalla questione se il contratto di cui trattasi nel procedimento principale rientri nella nozione di «contratt[o] avent[e] per oggetto un diritto reale immobiliare o la locazione di un immobile» ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 4, lettera c), del regolamento Roma I.

19

È alla luce di queste considerazioni preliminari che occorre determinare se un contratto come quello oggetto del procedimento principale abbia per oggetto un diritto reale immobiliare o una locazione di beni immobili ai sensi di tale disposizione.

20

A questo proposito, è importante notare che il regolamento Roma I non definisce il concetto di «contratt[o] avent[e] per oggetto un diritto reale immobiliare o la locazione di un immobile», e nemmeno definisce i termini «diritto reale immobiliare» e «immobile».

21

Secondo una giurisprudenza costante, dalla necessità di garantire tanto l’applicazione uniforme del diritto dell’Unione quanto il principio di uguaglianza discende che i termini di una disposizione del diritto dell’Unione, la quale non contenga alcun espresso richiamo al diritto degli Stati membri ai fini della determinazione del suo senso e della sua portata, devono di norma essere oggetto, nell’intera Unione, di un’interpretazione autonoma e uniforme (sentenza del 18 ottobre 2016, Nikiforidis, C‑135/15, EU:C:2016:774, punto 28 e giurisprudenza ivi citata).

22

Poiché l’articolo 6, paragrafo 4, lettera c), del regolamento Roma I non contiene alcun richiamo al diritto degli Stati membri, esso deve essere quindi interpretato in modo autonomo e uniforme.

23

A tal proposito occorre aggiungere che non può avere alcuna incidenza il fatto che alberi piantati in circostanze come quelle oggetto del procedimento principale possano eventualmente essere assimilati a beni immobili nei diversi ordinamenti giuridici nazionali.

24

Per quanto riguarda, in primo luogo, la questione se il contratto di cui trattasi nel procedimento principale abbia per oggetto un «diritto reale immobiliare», occorre ricordare che, in virtù di tale contratto, il professionista si impegna a trasferire al consumatore la proprietà degli alberi piantati su un terreno al solo scopo della raccolta e della vendita del legno così ottenuto.

25

Affinché il diritto di proprietà oggetto di detto contratto rientri nella nozione di «diritto reale immobiliare», è altresì necessario che tali alberi, prima della loro raccolta, possano essere assimilati a beni immobili ai fini dell’applicazione dell’articolo 6, paragrafo 4, lettera c), del regolamento Roma I.

26

Nella fattispecie, è pacifico che il trasferimento del diritto di proprietà al quale il professionista è vincolato in virtù del contratto oggetto del procedimento principale riguarda non il terreno sul quale sono piantati gli alberi in questione, ma solo questi ultimi. Anche se è chiaro che questi alberi sono piantati su tale terreno per la loro crescita, dalla decisione di rinvio emerge tuttavia che lo scopo principale di tale contratto è quello di generare reddito dalla vendita del legname ottenuto dopo la raccolta di detti alberi, la cui proprietà è trasferita solo al momento della loro individuazione, che il professionista realizza fino alla loro raccolta e alla vendita del legno così ottenuto.

27

In particolare, con il suddetto contratto, è stato concordato tra le parti che gli alberi in questione erano piantati sul terreno di cui trattasi al solo fine della raccolta, al termine del loro periodo di crescita, per vendere il legno così ottenuto.

28

In queste circostanze, si deve concludere che questi alberi devono essere considerati come i frutti dello sfruttamento del terreno su cui sono piantati. Sebbene tali frutti siano generalmente soggetti al medesimo regime giuridico del terreno su cui gli alberi in questione sono piantati, essi possono tuttavia, per contratto, formare l’oggetto di diritti personali dei quali il proprietario, o il possessore, di tale terreno può disporne separatamente da quest’ultimo, senza intaccare il diritto di proprietà o altri diritti reali su detto terreno. Tuttavia, un contratto avente per oggetto la cessione dei frutti della gestione di un terreno non può essere assimilato a un contratto avente per oggetto un «diritto reale immobiliare» ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 4, lettera c), del regolamento Roma I.

29

Ne consegue che un contratto relativo ad alberi piantati su un terreno al solo scopo della loro raccolta e della vendita del legno così ottenuto non ha per oggetto un «diritto reale immobiliare» ai sensi di tale disposizione.

30

In secondo luogo, per quanto riguarda la questione se il contratto di cui trattasi nel procedimento principale abbia per oggetto la «locazione di un immobile», occorre ricordare che, in base a tale contratto, il consumatore prende in locazione il terreno sul quale sono piantati gli alberi in questione per tutto il tempo in cui questi vi rimangono.

31

Tuttavia, la semplice esistenza di un contratto di locazione relativo a un bene immobile, come un terreno, non è sufficiente a considerare tale contratto come rientrante nell’ambito di applicazione dell’articolo 6, paragrafo 4, lettera c), del regolamento Roma I.

32

Infatti, per quanto riguarda l’articolo 16, punto 1, lettera a), della Convenzione del 27 settembre 1968 concernente la competenza giurisdizionale e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 1972, L 299, pag. 32), che prevedeva, in materia di locazione di immobili, la competenza esclusiva dei giudici dello Stato contraente in cui è situato il bene, la Corte ha dichiarato che la qualificazione di contratto di locazione ai sensi di tale disposizione richiede l’esistenza di un legame sufficientemente stretto tra il contratto e il bene immobile interessato (v., in tal senso, sentenza del 13 ottobre 2005, Klein, C‑73/04, EU:C:2005:607, punto 26).

33

Più in particolare, la Corte ha ritenuto che un contratto complesso riferentesi a un insieme di prestazioni di servizi fornite contro un prezzo globale pagato dal cliente, come un contratto che prevede la fornitura di servizi che vanno al di là della cessione di un diritto d’uso che costituisce oggetto di un contratto di locazione, si colloca al di fuori del campo in cui il principio della competenza esclusiva prevista dalla citata disposizione trova la sua ragione d’essere, e non può costituire un contratto di locazione vero e proprio ai sensi della medesima disposizione (v., in tal senso, sentenza del 13 ottobre 2005, Klein, C‑73/04, EU:C:2005:607, punto 27 e giurisprudenza ivi citata).

34

Tuttavia, è importante notare che, secondo il considerando 7 del regolamento Roma I, il campo di applicazione materiale e le disposizioni di quest’ultimo dovrebbero essere coerenti con il regolamento n. 44/2001. Poiché quest’ultimo è stato abrogato e sostituito dal regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 2012, L 351, pag. 1), tale obiettivo di coerenza vale anche per quest’ultimo (sentenza dell’8 maggio 2019, Kerr, C‑25/18, EU:C:2019:376, punto 36).

35

Inoltre, nella misura in cui il regolamento n. 44/2001 ha sostituito, nelle relazioni tra gli Stati membri, la convenzione del 27 settembre 1968 concernente la competenza giurisdizionale e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, tale obiettivo di coerenza si applica anche a tale convenzione, nella misura in cui, tuttavia, le disposizioni di quest’ultima possono essere considerate equivalenti a quelle dei regolamenti n. 44/2001 e n. 1215/2012.

36

Tenuto conto dell’obiettivo di coerenza rammentato nei due punti precedenti, le considerazioni di cui ai paragrafi 32 e 33 della presente sentenza devono anche essere prese in considerazione ai fini dell’interpretazione dell’articolo 6, paragrafo 4, lettera c), del regolamento Roma I.

37

Nella fattispecie, lo scopo principale del contratto di cui trattasi nel procedimento principale non è l’utilizzo, nell’ambito di una locazione, del terreno sul quale sono piantati gli alberi in questione, ma, come è stato ricordato al punto 26 della presente sentenza, bensì la generazione di redditi derivanti dalla vendita del legno ottenuto a seguito della raccolta di tali alberi. Come risulta dalla decisione di rinvio, la locazione prevista in tale contratto, che comprende solo il diritto di far crescere detti alberi e non presenta una finalità dissociabile dall’acquisto di questi ultimi, è destinata semplicemente a permettere l’esecuzione degli elementi di vendita e di prestazione di servizi previsti da detto contratto.

38

Ciò premesso, si deve constatare che un contratto come quello di cui trattasi nel procedimento principale non presenta un legame sufficientemente stretto con il terreno interessato per poter essere qualificato come «locazione di un immobile» ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 4, lettera c), del regolamento Roma I.

39

Alla luce di tutto quanto precede, si deve rispondere alla questione dichiarando che l’articolo 6, paragrafo 4, lettera c), del regolamento Roma I deve essere interpretato nel senso che un contratto di vendita, comprendente un contratto di locazione e un contratto di prestazione di servizi, relativo ad alberi piantati su un terreno in locazione al solo scopo della loro raccolta a fini di lucro, non costituisce un «contratt[o] avent[e] per oggetto un diritto reale immobiliare o la locazione di un immobile» ai sensi di tale disposizione.

Sulle spese

40

Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

 

Per questi motivi, la Corte (Ottava Sezione) dichiara:

 

L’articolo 6, paragrafo 4, lettera c), del regolamento (CE) n. 593/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (Roma I), deve essere interpretato nel senso che un contratto di vendita, comprendente un contratto di locazione e un contratto di prestazione di servizi, relativo ad alberi piantati su un terreno in locazione al solo scopo della loro raccolta a fini di lucro, non costituisce un «contratt[o] avent[e] per oggetto un diritto reale immobiliare o la locazione di un immobile» ai sensi di tale disposizione.

 

Firme


( *1 ) Lingua processuale: il tedesco.

Continua la tua ricerca in ChatGPT o Claude

Collega Omnilex per cercare nel corpus legale dal tuo assistente IA.