ECLI:EU:C:2021:988•Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 9 dicembre 2021.#Pro Rauchfrei e.V. contro JS e.K.#Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof.#Rinvio pregiudiziale – Lavorazione, presentazione e vendita dei prodotti del tabacco – Direttiva 2014/40/UE – Etichettatura e confezionamento – Articolo 8, paragrafo 8 – Avvertenze relative alla salute che devono figurare su tutte le confezioni unitarie dei prodotti del tabacco e sull’eventuale imballaggio esterno – Distributore automatico di pacchetti di sigarette – Avvertenze relative alla salute invisibili dall’esterno – Rappresentazione delle confezioni – Nozione di “illustrazione” sulle confezioni unitarie e sull’eventuale imballaggio esterno destinate ai consumatori dell’Unione europea.#Causa C-370/20.
Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 9 dicembre 2021.#Pro Rauchfrei e.V. contro JS e.K.#Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof.#Rinvio pregiudiziale – Lavorazione, presentazione e vendita dei prodotti del tabacco – Direttiva 2014/40/UE – Etichettatura e confezionamento – Articolo 8, paragrafo 8 – Avvertenze relative alla salute che devono figurare su tutte le confezioni unitarie dei prodotti del tabacco e sull’eventuale imballaggio esterno – Distributore automatico di pacchetti di sigarette – Avvertenze relative alla salute invisibili dall’esterno – Rappresentazione delle confezioni – Nozione di “illustrazione” sulle confezioni unitarie e sull’eventuale imballaggio esterno destinate ai consumatori dell’Unione europea.#Causa C-370/20.
ECLI:EU:C:2021:988Eu Chamb 04 C9 dic 2021
Testo completo
SENTENZA DELLA CORTE (Quarta Sezione)
9 dicembre 2021 ( *1 )
«Rinvio pregiudiziale – Lavorazione, presentazione e vendita dei prodotti del tabacco – Direttiva 2014/40/UE – Etichettatura e confezionamento – Articolo 8, paragrafo 8 – Avvertenze relative alla salute che devono figurare su tutte le confezioni unitarie dei prodotti del tabacco e sull’eventuale imballaggio esterno – Distributore automatico di pacchetti di sigarette – Avvertenze relative alla salute invisibili dall’esterno – Rappresentazione delle confezioni – Nozione di “illustrazione” sulle confezioni unitarie e sull’eventuale imballaggio esterno destinate ai consumatori dell’Unione europea»
Nella causa C‑370/20,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Bundesgerichtshof (Corte federale di giustizia, Germania), con decisione del 25 giugno 2020, pervenuta in cancelleria il 7 agosto 2020, nel procedimento
Pro Rauchfrei eV
contro
JS,
LA CORTE (Quarta Sezione),
composta da K. Jürimäe, presidente della Terza Sezione, facente funzione di presedente della Quarta Sezione, S. Rodin (relatore) e N. Piçarra, giudici,
avvocato generale: E. Tanchev
cancelliere: A. Calot Escobar
vista la fase scritta del procedimento,
considerate le osservazioni presentate:
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per la JS, da A. Meisterernst, Rechtsanwalt; |
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per la Commissione europea, da C. Hödlmayr e I. Rubene, in qualità di agenti, |
sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 15 luglio 2021,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
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1 |
La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 8, paragrafi 3 e 8, della direttiva 2014/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati e che abroga la direttiva 2001/37/CE (GU 2014, L 127, pag. 1). |
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2 |
Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia che oppone la Pro Rauchfrei eV alla JS e.K in merito all’utilizzo, da parte di quest’ultima, di distributori automatici di pacchetti di sigarette che hanno l’effetto di occultare al consumatore le avvertenze relative alla salute figuranti sugli imballaggi di sigarette. |
Contesto normativo
Diritto dell’Unione
Direttiva 2014/40
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3 |
I considerando da 21 a 24 della direttiva 2014/40 così recitano:
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4 |
L’articolo 1 di tale direttiva, rubricato «Oggetto», così dispone: «La presente direttiva ha l’obiettivo di ravvicinare le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri riguardanti: (...)
(...) nell’intento di agevolare il buon funzionamento del mercato interno dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati, sulla base di un livello elevato di protezione della salute umana, soprattutto per i giovani, e adempiere agli obblighi dell’Unione previsti dalla convenzione quadro dell’[Organizzazione mondiale della salute] per la lotta al tabagismo (“FCTC”)». |
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5 |
A norma dell’articolo 2 di detta direttiva, intitolato «Definizioni»: «Ai fini della presente direttiva si applicano le seguenti definizioni: (...)
(...)
(...)». |
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6 |
Il titolo II della medesima direttiva, intitolato «Prodotti del tabacco», contiene un capo II, intitolato «Etichettatura e confezionamento». L’articolo 8 della direttiva 2014/40, contenuto in tale capo e intitolato «Disposizioni generali», ai paragrafi 1, 3 e 8 dispone quanto segue: «1. Ciascuna confezione unitaria di un prodotto del tabacco e l’eventuale imballaggio esterno recano le avvertenze relative alla salute di cui al presente capo nella lingua ufficiale o nelle lingue ufficiali dello Stato membro in cui il prodotto è immesso sul mercato. (...) 3 Gli Stati membri vigilano affinché le avvertenze relative alla salute su una confezione unitaria e l’eventuale imballaggio esterno siano stampate in modo inamovibile, indelebili e pienamente visibili, non essendo parzialmente o completamente dissimulate o troncate da bolli fiscali, etichette del prezzo, elementi di sicurezza, incarti, custodie, scatole o altri elementi al momento dell’immissione sul mercato dei prodotti del tabacco. Sulle confezioni unitarie dei prodotti del tabacco diversi dalle sigarette e dal tabacco da arrotolare in buste, le avvertenze relative alla salute possono essere apposte mediante adesivi, a condizione che questi siano inamovibili. Le avvertenze relative alla salute rimangono intatte all’apertura della confezione unitaria eccetto per le confezioni con chiusura di tipo flip-top, ove le avvertenze possano essere separate all’apertura della confezione, ma solo in modo da garantire l’integrità grafica e la visibilità del testo, delle fotografie e delle informazioni sulla disassuefazione dal fumo. (...) 8 Le illustrazioni sulle confezioni unitarie e sull’eventuale imballaggio esterno destinato ai consumatori dell’Unione rispettano le disposizioni del presente capo». |
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7 |
L’articolo 10, paragrafo 1, di tale direttiva, recante il titolo «Avvertenze combinate relative alla salute per i prodotti del tabacco da fumo», è così formulato: «Ciascuna confezione unitaria e l’eventuale imballaggio esterno dei prodotti del tabacco da fumo recano avvertenze combinate relative alla salute. Le avvertenze combinate relative alla salute:
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Procedimento principale e questioni pregiudiziali
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8 |
La JS, che gestisce due supermercati situati a Monaco (Germania), ha installato, dal 20 maggio 2017, distributori automatici di pacchetti di sigarette a livello delle casse di tali supermercati. I pacchetti di sigarette erano stoccati all’interno di tali distributori, cosicché tali pacchetti non erano visibili ai clienti. I pulsanti di selezione dei suddetti distributori consentivano di riconoscere le diverse marche di sigarette mediante una rappresentazione grafica, ma senza recare le avvertenze sanitarie previste dalla legge. |
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9 |
Per acquistare un pacchetto di sigarette, il cliente doveva chiedere lo sblocco del distributore presso il personale di cassa. In seguito, egli stesso doveva premere il pulsante di selezione corrispondente al pacchetto di sigarette selezionato, il quale veniva allora trasferito direttamente sul nastro trasportatore della cassa per consentire al cliente di pagarlo. |
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10 |
La Pro Rauchfrei è un’associazione senza scopo di lucro che difende i diritti dei fumatori passivi. Essa ha adito il Landgericht München (Tribunale regionale di Monaco di Baviera, Germania) al fine di vietare alla JS di mettere in vendita prodotti del tabacco, in particolare sigarette, mediante un dispositivo che ha l’effetto di dissimulare al consumatore, al momento dell’offerta, le avvertenze relative alla salute figuranti sulle confezioni unitarie e sull’eventuale imballaggio esterno dei prodotti del tabacco. In subordine, essa ha chiesto di vietare alla JS la messa in vendita di tali prodotti mediante un dispositivo che espone soltanto l’illustrazione di confezioni unitarie di sigarette, senza le avvertenze relative alla salute che devono figurarvi. |
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11 |
Il Landgericht München (Tribunale regionale di Monaco di Baviera) ha respinto tale domanda. |
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12 |
La pro Rauchfrei ha interposto appello avverso tale decisione dinanzi all’Oberlandesgericht München (Tribunale superiore del Land, Monaco di Baviera, Germania), anch’esso respinto. È in tale contesto che essa ha deciso di adire il giudice del rinvio, il Bundesgerichtshof (Corte federale di giustizia, Germania), con un ricorso per cassazione (Revision) avverso tale sentenza. |
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13 |
Il giudice del rinvio ritiene che l’esito di tale ricorso per cassazione (Revision) dipenda dall’interpretazione dell’articolo 8, paragrafo 3, prima frase, e dell’articolo 8, paragrafo 8, della direttiva 2014/40. |
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14 |
Per quanto riguarda l’articolo 8, paragrafo 3, prima frase, della direttiva 2014/40, il giudice del rinvio nutre dubbi riguardo al significato della nozione di «immissione sul mercato» e alla portata del divieto di occultare le avvertenze con «qualsiasi altro elemento», previsto da tale disposizione. |
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15 |
Per quanto riguarda l’articolo 8, paragrafo 8, della direttiva 2014/40, tale giudice si chiede se la nozione di «illustrazioni sulle confezioni unitarie», ai sensi di tale disposizione, riguardi rappresentazioni grafiche come quelle apposte sui pulsanti di tali distributori automatici. Esso si chiede altresì se, eventualmente, i requisiti di tale articolo siano soddisfatti qualora, prima del suo acquisto, il consumatore riceva dal distributore una confezione unitaria recante le avvertenze previste dalla legge. Infatti, secondo detto giudice, il consumatore può associare una rappresentazione grafica presente sul distributore automatico, come quello di cui trattasi nel procedimento principale, ad una confezione unitaria a causa del suo aspetto, ovvero i suoi contorni, le sue proporzioni, i suoi colori nonché il logo del marchio, anche se tale illustrazione non è una riproduzione fedele della confezione d’origine. Tuttavia, una volta che il consumatore ha ricevuto il pacchetto di sigarette da parte del distributore automatico, egli avrebbe la possibilità di esaminarlo e di venire a conoscenza delle avvertenze relative alla salute prescritte dalla legge prima della conclusione del contratto di vendita. |
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16 |
In tale contesto, il Bundesgerichtshof (Corte federale di giustizia) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
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Sulle questioni pregiudiziali
Sulla terza questione
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17 |
Con la sua terza questione, che occorre esaminare per prima, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 8, paragrafo 8, della direttiva 2014/40 debba essere interpretato nel senso che costituisce un’«illustrazion[e] sulle confezioni unitarie», ai sensi di tale disposizione, un’immagine che non è una riproduzione fedele di una confezione unitaria di sigarette, ma che il consumatore associa a una siffatta confezione unitaria in ragione del suo aspetto, vale a dire i suoi contorni, le sue proporzioni, i suoi colori nonché il logo del marchio. |
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18 |
Ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 8, della direttiva 2014/40, le illustrazioni sulle confezioni unitarie e sull’eventuale imballaggio esterno di un prodotto del tabacco destinato ai consumatori dell’Unione devono essere conformi alle disposizioni del titolo II, capitolo II, di tale direttiva. |
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19 |
Ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 2014/40, che fa parte del titolo II, capitolo II, della stessa, ciascuna confezione unitaria di un prodotto del tabacco e l’eventuale imballaggio esterno recano le avvertenze relative alla salute di cui a detto capo nella lingua ufficiale o nelle lingue ufficiali dello Stato membro in cui il prodotto è immesso sul mercato. |
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20 |
Pertanto, dalla formulazione dell’articolo 8, paragrafo 8, della direttiva 2014/40, in combinato disposto con l’articolo 8, paragrafo 1, della stessa, risulta che tutte le illustrazioni sulle confezioni unitarie e l’eventuale imballaggio esterno destinato ai consumatori dell’Unione devono recare le avvertenze relative alla salute previste dalle disposizioni del titolo II, capitolo II, della direttiva 2014/40. |
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21 |
Per contro, la nozione di «illustrazione sulle confezioni unitarie» non è definita in tale articolo, e in nessun’altra disposizione di tale direttiva. |
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22 |
A tale riguardo, come ricordato dall’avvocato generale al paragrafo 58 delle sue conclusioni, in assenza di una tale definizione, la determinazione del significato e della portata dei termini va operata conformemente al loro senso abituale nel linguaggio corrente, tenendo conto al contempo del contesto in cui essi sono utilizzati e degli scopi perseguiti dalla normativa di cui essi fanno parte (v., in tal senso, sentenza del 22 aprile 2021, Austrian Airlines, C‑826/19, EU:C:2021:318, punto 22 e giurisprudenza ivi citata). |
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23 |
Per quanto riguarda, in primo luogo, il senso abituale della nozione di «illustrazione», l’avvocato generale ha osservato, al paragrafo 59 delle sue conclusioni, che tale nozione comprende non solo le rappresentazioni fedeli dell’oggetto che essa intende rappresentare, ma anche l’imitazione della forma di tale oggetto. Occorre rilevare, a tal proposito, che i termini utilizzati dal legislatore dell’Unione, ad esempio nelle versioni in lingua spagnola («imagen»), tedesca («Bild»), inglese («image»), francese («image») o ancora polacca («wygląd») dell’articolo 8, paragrafo 8, della direttiva 2014/40, hanno un significato, in queste diverse lingue, che si estende a un’imitazione che riprende i contorni, le proporzioni, i colori e le forme dell’oggetto. |
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24 |
Ne deriva che è vero che la nozione di «illustrazione», ai sensi di tale articolo, deve essere intesa nel senso che comprende le riproduzioni fedeli delle confezioni unitarie dei prodotti del tabacco, ma essa dev’essere intesa anche nel senso che non si limita a siffatte riproduzioni. |
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25 |
In secondo luogo, tale interpretazione è corroborata da un’analisi del contesto in cui si inserisce l’articolo 8, paragrafo 8, della direttiva 2014/40. Dal titolo dell’allegato II di tale direttiva, «Catalogo delle immagini (delle avvertenze combinate relative alla salute)», deriva che il termine «illustrazione» comprende le avvertenze combinate relative alla salute, che, secondo la definizione di cui all’articolo 2, numero 33 della direttiva suddetta, sono avvertenze composte non solamente da fotografie ma altresì da testo e illustrazioni. Pertanto, tale nozione non può essere intesa nel senso che designa unicamente le fotografie di confezioni unitarie. |
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26 |
In terzo luogo, un’interpretazione estensiva della nozione di «illustrazioni sulle confezioni unitarie», ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 8, della direttiva 2014/40, che comprende non solo le riproduzioni fedeli di unità di condizionamento, ma anche le immagini che i consumatori associano a tali unità, è conforme agli obiettivi di tale direttiva e, in particolare, all’obiettivo perseguito dal suo articolo 8. |
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27 |
Infatti, da un lato, ai sensi del suo articolo 1, la direttiva 2014/40 persegue un duplice obiettivo, consistente nell’agevolare il buon funzionamento del mercato interno dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati, partendo da un livello elevato di protezione della salute umana, soprattutto per i giovani (sentenza del 30 gennaio 2019, Planta Tabak, C‑220/17, EU:C:2019:76, punto 38 e giurisprudenza ivi citata). A tal fine, detta direttiva mira al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti, tra l’altro, taluni aspetti dell’etichettatura e del confezionamento dei prodotti del tabacco, in particolare le avvertenze relative alla salute che devono figurare sulle confezioni unitarie e sugli eventuali imballaggi esterni, nonché i dispositivi di rintracciabilità e di sicurezza che si applicano ai prodotti del tabacco al fine di garantire l’osservanza di detta direttiva da parte degli Stati membri. |
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28 |
Dall’altro lato, al pari dell’avvocato generale al paragrafo 63 delle sue conclusioni, occorre osservare che l’articolo 8, paragrafo 8, della direttiva 2014/40 intende, in particolare, impedire l’elusione della regola enunciata all’articolo 8, paragrafo 1, di tale direttiva, secondo la quale ciascuna confezione unitaria di un prodotto del tabacco deve recare le avvertenze relative alla salute regolamentari. Infatti, l’articolo 8, paragrafo 3, della direttiva suddetta garantisce l’efficacia di tale norma vietando la dissimulazione e l’interruzione di tali avvertimenti. L’articolo 8, paragrafo 8, della medesima direttiva mira in particolare a prevenire la situazione in cui un dettagliante, per non visualizzare le avvertenze relative alla salute regolamentari nel punto di vendita, presenti, al posto delle confezioni unitarie sulle quali figurano tali avvertenze, immagini di tali confezioni prive di avvertenze. Richiedendo che le immagini degli imballaggi di tabacco rechino, anch’esse, le avvertenze relative alla salute previste dalla legge, l’articolo 8, paragrafo 8, della direttiva 2014/40 intende, quindi, prevenire tale situazione, garantendo così, al pari dell’articolo 8, paragrafo 3, di tale direttiva, l’efficacia della norma enunciata all’articolo 8, paragrafo 1, della stessa. |
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29 |
Le avvertenze relative alla salute di cui alle disposizioni del titolo II, capo II, della direttiva 2014/40 hanno segnatamente l’obiettivo di far conoscere meglio i rischi per la salute che il consumo di prodotti del tabacco comporta, di avere un impatto emotivo forte e duraturo e di indurre così i consumatori di tali prodotti a ridurre o ad abbandonare il loro consumo, in particolare nei confronti di persone più vulnerabili, quali persone poco istruite, bambini e giovani (v., in tal senso, sentenza del 4 maggio 2016, Philip Morris Brands e a., C‑547/14, EU:C:2016:325, punto 204). |
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30 |
Orbene, come osserva il giudice del rinvio, un’immagine che il consumatore associa ad una confezione unitaria di prodotti del tabacco è, al pari di una riproduzione fedele, idonea a far scattare un desiderio di acquisto che le avvertenze relative alla salute normative servono tuttavia a dissuadere. Ne consegue che un’interpretazione estensiva della nozione di «illustrazione sulle confezioni unitarie», ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 8, della direttiva 2014/40, che si estende anche a una siffatta immagine, comporta l’obbligo di apporre tali avvertenze relative alla salute su tali immagini, il che contribuisce all’effetto dissuasivo perseguito e, quindi, alla tutela della salute umana. |
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31 |
Occorre quindi intendere la nozione di «illustrazioni sulle confezioni unitarie», ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 8, della direttiva 2014/40, come comprendente le immagini che un consumatore associa a tali unità in ragione del loro aspetto, vale a dire i suoi contorni, le sue proporzioni, i suoi colori nonché il logo del marchio. Per contro, spetta al giudice del rinvio valutare se, nella controversia di cui al procedimento principale, le immagini dei marchi di sigarette visualizzate sui tasti di selezione dei distributori automatici di cui a tale controversia controversi costituiscano immagini che un consumatore associa a confezioni unitarie dei prodotti del tabacco, a causa del loro aspetto. |
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32 |
Dall’insieme degli elementi che precedono risulta che l’articolo 8, paragrafo 8, della direttiva 2014/40 deve essere interpretato nel senso che costituisce un’«illustrazion[e] sulle confezioni unitarie», ai sensi di tale disposizione, un’immagine che non è una riproduzione fedele di una confezione unitaria di sigarette, ma che il consumatore associa a una siffatta confezione unitaria a causa del suo aspetto, vale a dire i suoi contorni, le sue proporzioni, i suoi colori nonché il logo del marchio. |
Sulla quarta questione
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33 |
Con la sua quarta questione, che occorre esaminare per seconda, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 8, paragrafo 8, della direttiva 2014/40 debba essere interpretato nel senso che un’immagine di un pacchetto di sigarette oggetto di tale disposizione, ma che non reca le avvertenze relative alla salute previste al titolo II, capo II, di tale direttiva, sia nondimeno conforme a detta disposizione se il consumatore ha la possibilità di vedere tali avvertenze sul pacchetto di sigarette corrispondente a tale immagine prima di acquistarlo. |
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34 |
Occorre ricordare che, ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 8, della direttiva 2014/40, le illustrazioni sulle confezioni unitarie e sull’eventuale imballaggio esterno destinate ai consumatori dell’Unione devono essere conformi alle disposizioni del capo II del titolo II di tale direttiva e devono, pertanto, recare le avvertenze relative alla salute di cui al paragrafo 1 di tale articolo. |
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35 |
Orbene, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 73 delle sue conclusioni, tale regola vieta l’uso di illustrazioni destinate ai consumatori dell’Unione sulle quali non figurano le avvertenze relative alla salute prescritte, indipendentemente da qualsiasi processo di acquisto dei prodotti cui tali immagini si riferiscono. |
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36 |
Pertanto, occorre rispondere alla quarta questione dichiarando che l’articolo 8, paragrafo 8, della direttiva 2014/40 deve essere interpretato nel senso che un’immagine di un pacchetto di sigarette oggetto di tale disposizione, ma che non reca le avvertenze relative alla salute previste al titolo II, capo II, di tale direttiva, non è conforme a detta disposizione, anche se il consumatore ha la possibilità di vedere tali avvertenze sul pacchetto di sigarette corrispondente a una siffatta immagine prima di acquistarlo. |
Sulle questioni prima e seconda
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37 |
Alla luce della risposta fornita alla terza e alla quarta questione, non occorre rispondere alla prima e alla seconda questione. |
Sulle spese
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38 |
Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione. |
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Per questi motivi, la Corte (Quarta Sezione) dichiara: |
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Firme |
( *1 ) Lingua processuale: il tedesco.
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