Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 24 febbraio 2022.#Eurofer, Association Européenne de l'Acier, AISBL contro Commissione europea.#Impugnazione – Dumping – Importazione di prodotti piatti laminati a caldo, di ferro, di acciai non legati o di altri acciai legati originari del Brasile, dell’Iran, della Russia, della Serbia e dell’Ucraina – Chiusura del procedimento relativo alle importazioni originarie della Serbia – Accertamento dell’esistenza di un pregiudizio – Valutazione cumulativa degli effetti delle importazioni provenienti da più di un paese terzo – Regolamento (UE) 2016/1036 – Articolo 3, paragrafo 4 – Chiusura del procedimento senza l’istituzione di misure – Articolo 9, paragrafo 2 – Carattere “trascurabile” delle importazioni – Soglia minima – Potere discrezionale della Commissione europea.#Causa C-226/20 P.

ECLI:EU:C:2022:122Eu Chamb 04 C24 feb 2022

Testo completo

 SENTENZA DELLA CORTE (Quarta Sezione)

24 febbraio 2022 ( *1 )

«Impugnazione – Dumping – Importazione di prodotti piatti laminati a caldo, di ferro, di acciai non legati o di altri acciai legati originari del Brasile, dell’Iran, della Russia, della Serbia e dell’Ucraina – Chiusura del procedimento relativo alle importazioni originarie della Serbia – Accertamento dell’esistenza di un pregiudizio – Valutazione cumulativa degli effetti delle importazioni provenienti da più di un paese terzo – Regolamento (UE) 2016/1036 – Articolo 3, paragrafo 4 – Chiusura del procedimento senza l’istituzione di misure – Articolo 9, paragrafo 2 – Carattere “trascurabile” delle importazioni – Soglia minima – Potere discrezionale della Commissione europea»

Nella causa C‑226/20 P,

avente ad oggetto l’impugnazione, ai sensi dell’articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, proposta il 29 maggio 2020,

Eurofer, Association européenne de l’acier, AISBL, con sede in Bruxelles (Belgio), rappresentata da J. Killick e G. Forwood, avocats,

ricorrente,

procedimento in cui le altre parti sono:

Commissione europea, rappresentata inizialmente da T. Maxian Rusche e A. Demeneix, successivamente da T. Maxian Rusche e G. Luengo, in qualità di agenti,

convenuta in primo grado,

HBIS Group Serbia Iron & Steel LLC Belgrade, con sede in Belgrado (Serbia), rappresentata da R. Luff, avocat,

interveniente in primo grado,

LA CORTE (Quarta Sezione),

composta da K. Jürimäe (relatrice), presidente della Terza Sezione, facente funzione di presidente della Quarta Sezione, S. Rodin e N. Piçarra, giudici,

avvocato generale: G. Pitruzzella

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 2 settembre 2021,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1

Con la sua impugnazione, l’Eurofer, Association européenne de l’acier, AISBL (in prosieguo: l’«Eurofer»), chiede l’annullamento della sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 12 marzo 2020, Eurofer/Commissione (T‑835/17; in prosieguo: la sentenza impugnata, EU:T:2020:96), con cui quest’ultimo ha respinto il suo ricorso diretto all’annullamento parziale del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1795 della Commissione, del 5 ottobre 2017, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di taluni prodotti piatti laminati a caldo, di ferro, di acciai non legati o di altri acciai legati originari del Brasile, dell’Iran, della Russia e dell’Ucraina e che chiude l’inchiesta riguardante le importazioni di taluni prodotti piatti laminati a caldo, di ferro, di acciai non legati o di altri acciai legati originari della Serbia (GU 2017, L 258, pag. 24; in prosieguo: il «regolamento controverso»).

Contesto normativo

2

All’epoca dei fatti all’origine della controversia, le disposizioni disciplinanti l’adozione di misure antidumping da parte dell’Unione europea erano contenute nel regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (GU 2009, L 343, pag. 51, e rettifica in GU 2016, L 44, pag. 20), come modificato dal regolamento (UE) n. 37/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2014 (GU 2014, L 18, pag. 1) (in prosieguo: il «regolamento n. 1225/2009»).

3

Alla data dell’adozione del regolamento controverso, le disposizioni disciplinanti l’adozione di misure antidumping da parte dell’Unione figuravano nel regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell’Unione europea (GU 2016, L 176, pag. 21). Ai sensi del suo articolo 25, primo comma, tale regolamento è entrato in vigore il 20 luglio 2016. Conformemente al suo articolo 24, primo comma, esso ha abrogato il regolamento n. 1225/2009.

4

Poiché, da un lato, le disposizioni sostanziali pertinenti dei regolamenti n. 1225/2009 e n. 2016/1036 ai fini della presente causa coincidono e, dall’altro, la sentenza impugnata e la presente impugnazione fanno riferimento alle sole disposizioni di quest’ultimo regolamento, occorre esaminare i motivi di tale impugnazione alla luce delle disposizioni del regolamento 2016/1036, fatta salva l’applicazione ratione temporis dei regolamenti n. 1225/2009 e n. 2016/1036 alla presente fattispecie.

5

Il considerando 16 del regolamento 2016/1036, che ha ripreso, in sostanza, il contenuto del considerando 15 del regolamento n. 1225/2009, enuncia quanto segue:

«Le inchieste o i procedimenti dovrebbero essere chiusi quando il margine di dumping è irrilevante oppure il pregiudizio è trascurabile; è opportuno definire tali situazioni. Qualora debbano essere istituite misure, è necessario stabilire le modalità di chiusura dell’inchiesta e precisare che le misure devono essere inferiori al margine di dumping qualora tale importo inferiore sia sufficiente per eliminare il pregiudizio, nonché specificare il metodo di calcolo del livello delle misure in caso di ricorso a tecniche di campionamento».

6

L’articolo 3 del regolamento 2016/1036, intitolato «Accertamento di un pregiudizio», che ha ripreso in sostanza le disposizioni dell’articolo 3 del regolamento n. 1225/2009, ai suoi paragrafi 3 e 4, prevede quanto segue:

«3.   Per quanto riguarda il volume delle importazioni oggetto di dumping, occorre esaminare se queste ultime sono aumentate in misura significativa, tanto in termini assoluti quanto in rapporto alla produzione o al consumo nell’Unione. Riguardo agli effetti sui prezzi si esamina se le importazioni oggetto di dumping sono state effettuate a prezzi sensibilmente inferiori a quelli dei prodotti simili dell’industria dell’Unione oppure se tali importazioni hanno comunque l’effetto di deprimere notevolmente i prezzi o di impedire in misura notevole aumenti che altrimenti sarebbero intervenuti. Tali fattori, singolarmente o combinati, non costituiscono necessariamente una base di giudizio determinante.

4.   Se le importazioni di un prodotto da più di un paese sono simultaneamente oggetto di inchieste antidumping, gli effetti di tali importazioni possono essere valutati cumulativamente solo se è accertato che:

a)

il margine di dumping stabilito per le importazioni da ciascun paese è superiore a quello minimo definito all’articolo 9, paragrafo 3, e il volume delle importazioni da ciascun paese non è trascurabile; e

b)

la valutazione cumulativa degli effetti delle importazioni oggetto di dumping è opportuna alla luce delle condizioni della concorrenza tra i prodotti importati e tra questi ultimi e il prodotto dell’Unione simile».

7

L’articolo 5 del regolamento 2016/1036, intitolato «Apertura del procedimento», che ha ripreso in sostanza le disposizioni dell’articolo 5 del regolamento n. 1225/2009, al suo paragrafo 7, dispone quanto segue:

«Ai fini della decisione relativa all’apertura di un’inchiesta, si tiene conto simultaneamente degli elementi di prova dell’esistenza del dumping e del pregiudizio. La denuncia è respinta se gli elementi di prova relativi al dumping o al pregiudizio non sono sufficienti per giustificare l’avvio di un’inchiesta. Non sono avviati procedimenti contro paesi le cui importazioni rappresentano una quota di mercato inferiore all’1%, a meno che tali paesi complessivamente rappresentino una quota pari o superiore al 3% del consumo dell’Unione».

8

Ai sensi dell’articolo 9, paragrafi da 1 a 3, del regolamento 2016/1036, che ha ripreso in sostanza le disposizioni dell’articolo 9 del regolamento n. 1225/2009:

«1.   In caso di ritiro della denuncia, il procedimento può essere chiuso, a meno che la chiusura sia contraria all’interesse dell’Unione.

2.   Qualora non si ritengano necessarie misure di difesa, l’inchiesta o il procedimento sono chiusi. La Commissione [europea] chiude l’inchiesta secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 15, paragrafo 3.

3.   Per i procedimenti avviati a norma dell’articolo 5, paragrafo 9, il pregiudizio si considera di norma trascurabile se le importazioni in oggetto sono inferiori ai volumi di cui all’articolo 5, paragrafo 7. Gli stessi procedimenti sono immediatamente chiusi se si accerta che il margine di dumping è inferiore al 2%, espresso in percentuale del prezzo all’esportazione, a condizione che sia chiusa unicamente l’inchiesta quando il margine è inferiore al 2% per i singoli esportatori, che rimangono soggetti al procedimento e che possono essere sottoposti ad un’ulteriore inchiesta in un eventuale riesame svolto per il paese interessato a norma dell’articolo 11».

9

L’articolo 20, paragrafi 1 e 2, del regolamento 2016/1036, che ha sostanzialmente ripreso le disposizioni dell’articolo 20, paragrafi 1 e 2, del regolamento n. 1225/2009, è così formulato:

«1.   I denuncianti, gli importatori, gli esportatori e le loro associazioni rappresentative e i rappresentanti del paese esportatore possono chiedere di essere informati degli elementi specifici dei principali fatti e considerazioni in base ai quali sono state istituite le misure provvisorie. Le domande di informazioni devono essere presentate per iscritto immediatamente dopo l’istituzione delle misure provvisorie e le informazioni sono comunicate il più rapidamente possibile per iscritto.

2.   Le parti di cui al paragrafo 1 possono chiedere di essere informate dei principali fatti e considerazioni in base ai quali si intende raccomandare l’istituzione di misure definitive oppure la chiusura di un’inchiesta o di un procedimento senza l’istituzione di misure definitive, in particolare per quanto riguarda eventuali fatti e considerazioni diversi da quelli utilizzati per le misure provvisorie».

Fatti

10

I fatti all’origine della controversia sono esposti ai punti da 1 a 12 della sentenza impugnata. Ai fini della presente causa, essi possono essere riassunti come segue.

11

In seguito a una denuncia presentata il 23 maggio 2016 dall’Eurofer, la Commissione ha avviato un’inchiesta antidumping relativa alle importazioni nell’Unione europea di taluni prodotti piatti laminati a caldo, di ferro, acciai non legati o altri acciai legati, originari del Brasile, dell’Iran, della Russia, della Serbia e dell’Ucraina.

12

Il 7 luglio 2016 la Commissione ha pubblicato un avviso di apertura di un procedimento antidumping relativo a tali importazioni (GU 2016, C 246, pag. 7), conformemente al regolamento n. 1225/2009.

13

L’inchiesta relativa al dumping e al pregiudizio ha riguardato il periodo tra il 1o luglio 2015 e il 30 giugno 2016 (in prosieguo: «il periodo dell’inchiesta»). L’analisi delle tendenze utili per valutare il pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1o gennaio 2013 e la fine del periodo dell’inchiesta.

14

Nell’avviso di apertura dell’inchiesta, menzionato al punto 12 della presente sentenza, la Commissione ha indicato che essa poteva ricorrere al campionamento delle parti interessate conformemente alle disposizioni pertinenti del regolamento n. 1225/2009. Per quanto riguarda i produttori dell’Unione, il campione definitivo era costituito da sei di essi, situati in cinque Stati membri, e rappresentava oltre il 45% della produzione dell’Unione, ossia:

–

ThyssenKrupp Steel Europe AG (Duisburg, Germania);

–

Tata Steel IJmuiden BV (Velsen-Noord, Paesi Bassi);

–

Tata Steel UK Limited (Port Talbot, Galles del Sud, Regno Unito);

–

ArcelorMittal Mediterranée SAS (Fos-sur-Mer, Francia);

–

ArcelorMittal Atlantique et Lorraine (Dunkerque, Francia) e

–

ArcelorMittal España SA (Gozón, Spagna).

15

Sono state effettuate visite di verifica a norma dell’articolo 16 del regolamento 2016/1036 presso i locali dei produttori di cui trattasi.

16

Il 4 aprile 2017 la Commissione ha comunicato a tutte le parti interessate, mediante un documento informativo (in prosieguo: il «documento informativo»), che essa avrebbe proseguito l’inchiesta senza istituire misure provvisorie sulle importazioni nell’Unione oggetto dell’inchiesta. Detto documento conteneva i principali fatti e considerazioni in base ai quali la Commissione aveva deciso di proseguire l’inchiesta senza istituire misure provvisorie. In seguito alla comunicazione di tale documento, le parti interessate hanno presentato osservazioni scritte sulle informazioni e sulle conclusioni comunicate. Sono state ascoltate anche le parti interessate che ne avevano fatto richiesta.

17

Il 4 maggio 2017 si è svolta un’audizione con l’Eurofer in presenza del consigliere auditore nell’ambito dei procedimenti in materia commerciale. L’8 giugno 2017 si è svolta una seconda audizione con l’Eurofer.

18

Tra il 29 maggio e il 9 giugno 2017 sono state effettuate cinque ulteriori visite di verifica presso i locali delle seguenti parti interessate situate nel territorio dell’Unione:

–

ThyssenKrupp Steel Europe (Duisburg) (produttore dell’Unione);

–

HUS Ltd (Plovdiv, Bulgaria) (utilizzatore, membro di un consorzio denominato «Consortium for Imports of Hot-Rolled Flats», consorzio per le importazioni di prodotti piatti laminati a caldo);

–

Technotubi SpA (Alfianello, Italia) (utilizzatore, membro del consorzio di cui al trattino precedente);

–

un utilizzatore italiano non membro del consorzio che ha chiesto l’anonimato, e

–

Eurofer.

19

In seguito alle informazioni finali del 17 luglio 2017 (in prosieguo: «le informazioni finali»), ha avuto luogo il 27 luglio 2017 un’altra audizione con l’Eurofer in presenza del consigliere auditore nell’ambito dei procedimenti in materia commerciale.

20

In seguito a un’audizione del 3 agosto 2017 con un produttore esportatore iraniano, la Commissione ha ripetuto il calcolo del dumping e i calcoli basati su di esso. Le parti sono state informate di questa revisione mediante un documento informativo finale aggiuntivo del 4 agosto 2017.

21

Il 5 ottobre 2017 la Commissione ha adottato il regolamento controverso.

22

L’articolo 2 di tale regolamento dispone che «[i]l procedimento antidumping concernente le importazioni nell’Unione del prodotto in esame originario della Serbia è chiuso a norma dell’articolo 9, paragrafo 2, del regolamento [2016/1036]».

Procedimento dinanzi al Tribunale e sentenza impugnata

23

Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 29 dicembre 2017, l’Eurofer ha proposto un ricorso diretto all’annullamento parziale del regolamento controverso.

24

Con atto depositato presso la cancelleria del Tribunale il 17 aprile 2018, la HBIS Group Serbia Iron & Steel LLC Belgrade (in prosieguo: la «HBIS Serbia») ha chiesto di intervenire nel procedimento dinanzi al Tribunale a sostegno delle conclusioni della Commissione. Con ordinanza del 12 luglio 2018, il presidente dell’Ottava Sezione del Tribunale ha ammesso tale intervento. Taluni dati contenuti nel ricorso in primo grado sono stati oggetto di trattamento riservato nei confronti della HBIS Serbia.

25

A sostegno del suo ricorso, l’Eurofer ha dedotto tre motivi. Il primo motivo verteva su un errore manifesto di valutazione e su un errore di diritto in quanto la Commissione ha deciso di non cumulare le importazioni serbe conformemente all’articolo 3, paragrafo 4, del regolamento 2016/1036. Il secondo motivo verteva su un errore manifesto di valutazione e su un errore di diritto in quanto la Commissione ha ritenuto che non fossero «necessarie» misure di difesa contro la Repubblica di Serbia, e ciò anche su base non cumulata. Il terzo motivo verteva sulla violazione dell’articolo 20, paragrafo 2, di detto regolamento, sulla lesione del suo diritto di informazione e dei suoi diritti della difesa, nonché sulla violazione del diritto ad una buona amministrazione, sancito all’articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, in quanto la Commissione ha rifiutato di comunicare i dati relativi alla sottoquotazione dei prezzi e alla vendita sottocosto per l’esportatore serbo.

26

Per quanto riguarda la ricevibilità di detto ricorso, il Tribunale ha risposto agli argomenti della Commissione che contestavano tale ricevibilità facendo riferimento alla giurisprudenza della Corte scaturita, in particolare, dalla sentenza del 26 febbraio 2002, Consiglio/Boehringer (C‑23/00 P, EU:C:2002:118, punti 51 e 52), secondo la quale il giudice dell’Unione può legittimamente valutare, se una buona amministrazione della giustizia giustifichi il rigetto del ricorso nel merito, senza statuire preliminarmente sulla sua ricevibilità, e ha ritenuto che, nel caso di specie, fosse giustificato esaminare nel merito il ricorso senza statuire su tale ricevibilità.

27

Nel merito, il Tribunale ha respinto gli argomenti dell’Eurofer relativi alla seconda delle condizioni previste all’articolo 3, paragrafo 4, del regolamento 2016/1036, relativa al volume delle importazioni non trascurabile. Poiché le condizioni enunciate in tale disposizione sono cumulative, esso ha respinto integralmente il primo motivo di annullamento.

28

Per quanto riguarda il secondo motivo di annullamento, il Tribunale ha dichiarato che l’Eurofer non aveva dimostrato che la Commissione avesse ecceduto il margine di discrezionalità di cui disponeva nell’ambito dell’applicazione dell’articolo 9, paragrafo 2, del regolamento 2016/1036. Esso ha respinto la censura relativa a un esame superficiale e parziale delle importazioni provenienti dalla Serbia e quindi il secondo motivo nella sua interezza in quanto infondato.

29

Per quanto riguarda il terzo motivo di annullamento, il Tribunale ha dichiarato che, conformemente all’articolo 20, paragrafo 2, del regolamento 2016/1036, l’Eurofer era stata informata dei principali fatti e considerazioni in base ai quali si intendeva raccomandare la chiusura del procedimento per quanto riguarda le importazioni provenienti dalla Serbia senza l’istituzione di misure, che essa ha avuto la possibilità di far conoscere efficacemente il proprio punto di vista e che i suoi diritti della difesa sono stati quindi rispettati nel caso di specie. Peraltro, esso ha respinto l’argomento dell’Eurofer vertente sull’analogia con la giurisprudenza nel settore del diritto della concorrenza. Inoltre, esso ha ritenuto che, come risulta dall’esame del secondo motivo, la Commissione avesse esaminato tutti gli elementi pertinenti del caso di specie e, pertanto, non avesse violato il principio di buona amministrazione. Di conseguenza, il Tribunale ha respinto tale terzo motivo di annullamento.

30

Con la sentenza impugnata, il Tribunale ha respinto integralmente il ricorso dell’Eurofer.

Conclusioni delle parti dinanzi alla Corte

31

Con la sua impugnazione, l’Eurofer chiede che la Corte voglia:

–

annullare la sentenza impugnata;

–

annullare l’articolo 2 del regolamento controverso;

–

in subordine, rinviare la causa dinanzi al Tribunale, e

–

condannare la Commissione e la HBIS Serbia alle spese relative al procedimento di primo grado e all’impugnazione.

32

La Commissione chiede che la Corte voglia:

–

annullare la sentenza impugnata e dichiarare irricevibile il ricorso di primo grado;

–

respingere l’impugnazione, e

–

condannare l’Eurofer alle spese relative al procedimento di primo grado e all’impugnazione.

33

La HBIS Serbia chiede che la Corte voglia:

–

respingere l’impugnazione, e

–

condannare l’Eurofer alle spese sostenute dalla HBIS Serbia relative al procedimento di primo grado e all’impugnazione.

34

Con ordinanza del presidente della Corte del 2 settembre 2020, Eurofer/Commissione (C‑226/20 P, non pubblicata, EU:C:2020:669), è stata accolta la domanda dell’Eurofer diretta ad ottenere che la Corte riservi un trattamento riservato, nei confronti della HBIS Serbia, alle informazioni contenute nell’allegato A.4 dell’impugnazione dell’Eurofer, corrispondenti a quelle che hanno già beneficiato di un trattamento riservato nella causa che ha dato luogo alla sentenza impugnata e contenute nell’allegato al ricorso di primo grado dell’Eurofer.

Sull’impugnazione

35

A sostegno dell’impugnazione, l’Eurofer solleva quattro motivi. Il primo motivo di impugnazione verte su un errore di diritto, in quanto il Tribunale ha interpretato l’articolo 3, paragrafo 4, del regolamento 2016/1036 nel senso che la Commissione dispone di un potere discrezionale per considerare che importazioni che rappresentano una quota di mercato superiore all’1% sono «trascurabili». Il secondo motivo di impugnazione verte su errori manifesti di valutazione e su un errore di diritto per quanto riguarda la valutazione secondo cui «il volume delle importazioni» provenienti dalla Serbia era «trascurabile», ai fini dell’articolo 3, paragrafo 4, di tale regolamento. Il terzo motivo di impugnazione verte su un errore manifesto di valutazione e su un errore di diritto per quanto riguarda la conclusione secondo cui «non si riteng[o]no necessarie misure di difesa» ai fini dell’articolo 9, paragrafo 2, di detto regolamento. Il quarto motivo di impugnazione verte su un errore di diritto in quanto il Tribunale ha concluso che la Commissione non era tenuta a comunicarle i dati relativi alla sottoquotazione dei prezzi e alla vendita sottocosto.

Sul primo motivo di impugnazione

Argomenti delle parti

36

Con il suo primo motivo di impugnazione, l’Eurofer fa valere che il Tribunale ha commesso un errore di diritto interpretando l’articolo 3, paragrafo 4, lettera a), e l’articolo 5, paragrafo 7, del regolamento 2016/1036 nel senso che la Commissione dispone di un potere discrezionale per considerare che importazioni che rappresentino una quota di mercato superiore all’1% siano «trascurabili», ai fini dell’articolo 3, paragrafo 4, lettera a), di tale regolamento. Tale motivo riguarda i punti 67, 68, 73, 74 e da 78 a 80 della sentenza impugnata.

37

In primo luogo, la giurisprudenza del Tribunale, derivante dalla sentenza del 25 gennaio 2017, Rusal Armenal/Consiglio (T‑512/09 RENV, EU:T:2017:26, punti da 101 a 105), confermerebbe che sussiste «un rapporto di complementarità» tra l’articolo 3, paragrafo 4, lettera a), e l’articolo 5, paragrafo 7, del regolamento 2016/1036. Pertanto, secondo la corretta interpretazione dell’articolo 3, paragrafo 4, di tale regolamento, occorrerebbe applicare la soglia dell’1%, prevista all’articolo 5, paragrafo 7, di detto regolamento, in quanto soglia vincolante ai fini della valutazione del carattere «trascurabile» del volume delle importazioni, ai fini dell’articolo 3, paragrafo 4, del medesimo regolamento. Tale interpretazione sarebbe avvalorata dalla prassi decisionale della Commissione, alla quale il Tribunale farebbe riferimento in particolare ai punti 73 e 74 della sentenza impugnata, nonché dalla nota esplicativa della Commissione, del 21 settembre 2000, indirizzata al Comitato per le pratiche antidumping (gruppo ad hoc sull’attuazione) dell’Organizzazione mondiale del commercio (OMC), quale citata al punto 37 della sentenza impugnata, la quale rappresenterebbe la «migliore interpretazione del diritto dell’Unione da parte della Commissione».

38

In secondo luogo, ai punti da 65 a 68 e 79 della sentenza impugnata il Tribunale non fornirebbe nessuna motivazione convincente a sostegno dell’interpretazione da esso accolta. Innanzitutto, l’assenza di rinvio esplicito dell’articolo 3, paragrafo 4, all’articolo 5, paragrafo 7, del regolamento 2016/1036 non significherebbe che tali disposizioni non possano essere lette congiuntamente. Inoltre, il fatto che l’articolo 5, paragrafo 7, di tale regolamento si applicherebbe nella fase dell’apertura dell’inchiesta, mentre l’articolo 3, paragrafo 4, di detto regolamento si applicherebbe nella fase di tale inchiesta stessa, non sarebbe un motivo sufficiente per escludere un’interpretazione coerente di queste due disposizioni. Sarebbe logico, al riguardo, che le stesse regole si applichino in queste due fasi del procedimento, come avverrebbe per altre disposizioni del medesimo regolamento. Poi, l’ampio potere discrezionale della Commissione in materia di politica commerciale comune sarebbe irrilevante al fine di determinare se le importazioni provenienti da un paese siano superiori alla soglia dell’1%, richiedendo tale questione una risposta di natura binaria. Infine, gli esempi, relativi ad importazioni superiori a una quota di mercato dell’1%, sui quali si è basato il Tribunale al punto 79 della sentenza impugnata, non sarebbero pertinenti ai fini dell’interpretazione dell’articolo 3, paragrafo 4, del regolamento 2016/1036.

39

In terzo luogo, l’interpretazione del Tribunale sarebbe contraria al principio della certezza del diritto, in quanto tale interpretazione genererebbe altresì incertezza riguardo alla questione se la soglia del 3%, prevista all’articolo 5, paragrafo 7, di tale regolamento, si applichi in maniera analoga nelle fasi dell’apertura dell’inchiesta e dell’inchiesta stessa. Parimenti, l’interpretazione del Tribunale secondo cui l’articolo 5, paragrafo 7, di detto regolamento potrebbe apportare orientamenti per interpretare l’articolo 3, paragrafo 4, del medesimo regolamento, senza per questo essere considerata come una soglia vincolante, rischierebbe di comportare un’incertezza giuridica e costituirebbe un elemento di pressione politica nei casi di dumping. Secondo una siffatta interpretazione, la Commissione disporrebbe di un ampio potere discrezionale che sarebbe soggetto ad un controllo giurisdizionale superficiale.

40

La Commissione sostiene che tale motivo è inoperante e, comunque, infondato.

41

La HBIS Serbia sostiene che detto motivo è infondato.

Giudizio della Corte

42

In via preliminare, occorre respingere l’argomento della Commissione relativo al carattere inoperante del presente motivo. Infatti, sebbene tale motivo riguardi, in particolare, i punti 67, 68, 73, 74 e da 78 a 80 della sentenza impugnata, risulta chiaramente dall’argomentazione sviluppata dall’Eurofer a sostegno di detto motivo, che essa mira in realtà a contestare tutti i punti della motivazione di tale sentenza con i quali il Tribunale ha respinto il primo motivo di annullamento, nella parte in cui riguarda la condizione prevista all’articolo 3, paragrafo 4, lettera a), del regolamento 2016/1036, relativa al carattere trascurabile del volume delle importazioni.

43

Nel merito, l’Eurofer sostiene, in sostanza, che il Tribunale si è basato su un’interpretazione errata dell’articolo 3, paragrafo 4, e dell’articolo 5, paragrafo 7, di tale regolamento, nei limiti in cui dette disposizioni non conferirebbero alla Commissione alcun potere discrezionale per ritenere che le importazioni provenienti dalla Serbia, in quanto rappresentano un volume superiore all’1%, siano «trascurabili», ai fini dell’articolo 3, paragrafo 4, lettera a), di detto regolamento.

44

A tale riguardo, si deve ricordare che, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 4, del regolamento 2016/1036, se le importazioni di un prodotto da più di un paese sono simultaneamente oggetto di inchieste antidumping, gli effetti di tali importazioni possono essere valutati cumulativamente solo se, da un lato, il margine di dumping stabilito per le importazioni da ciascun paese è superiore a quello minimo definito all’articolo 9, paragrafo 3, di tale regolamento, e il volume delle importazioni da ciascun paese non è trascurabile e, dall’altro, la valutazione cumulativa degli effetti delle importazioni oggetto di dumping è opportuna alla luce delle condizioni della concorrenza tra i prodotti importati e tra questi ultimi e il prodotto dell’Unione simile.

45

Come correttamente rilevato dal Tribunale al punto 51 della sentenza impugnata, l’articolo 3, paragrafo 4, di tale regolamento prevede, in sostanza, tre condizioni affinché sia consentita una valutazione cumulativa delle importazioni provenienti da più paesi che sono simultaneamente oggetto di inchieste antidumping ed è sufficiente che una di queste tre condizioni non sia soddisfatta affinché una siffatta valutazione sia esclusa.

46

Nel caso di specie, solo la seconda di tali condizioni, ossia quella relativa a un volume delle importazioni non trascurabile, è in discussione nella presente causa.

47

In primo luogo, dalla formulazione stessa dell’articolo 3, paragrafo 4, lettera a), del regolamento 2016/1036 risulta che tale disposizione, per quanto riguarda detta condizione, non opera alcun rinvio all’articolo 5, paragrafo 7, di tale regolamento, né ad alcun’altra disposizione del medesimo.

48

Come correttamente rilevato dal Tribunale al punto 63 della sentenza impugnata, a differenza della prima parte dell’articolo 3, paragrafo 4, lettera a), del regolamento 2016/1036, che definisce la prima condizione, relativa al margine di dumping, in modo preciso, mediante un rinvio al livello minimo indicato all’articolo 9, paragrafo 3, di tale regolamento, la seconda parte dell’articolo 3, paragrafo 4, lettera a), di detto regolamento non effettua alcun rinvio ed esige soltanto che il volume delle importazioni da ciascun paese non sia «trascurabile», senza definire precisamente tale termine.

49

Ne consegue che, in assenza di un rinvio espresso alla soglia dell’1%, prevista all’articolo 5, paragrafo 7, del regolamento 2016/1036, il legislatore dell’Unione non ha richiesto che il carattere trascurabile delle importazioni, ai fini della seconda condizione prevista all’articolo 3, paragrafo 4, lettera a), di tale regolamento, si valuti, in modo imperativo, alla luce di detta soglia.

50

In secondo luogo, occorre constatare che l’articolo 3, paragrafo 4, e l’articolo 5, paragrafo 7, del regolamento 2016/1036 perseguono finalità diverse nell’ambito del procedimento previsto da tale regolamento.

51

A tale riguardo, il Tribunale ha correttamente dichiarato, al punto 66 della sentenza impugnata, che l’articolo 5, paragrafo 7, di detto regolamento verte su una fase dell’inchiesta diversa da quella disciplinata dall’articolo 3, paragrafo 4, del medesimo regolamento.

52

Infatti, ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 7, del regolamento 2016/1036, quando la soglia dell’1% prevista da tale disposizione non è raggiunta, non è aperto alcun procedimento antidumping. Ne consegue che tale disposizione riguarda una fase precedente all’apertura dell’inchiesta.

53

Per contro, l’articolo 3, paragrafo 4, di tale regolamento riguarda le importazioni che sono già oggetto di un’inchiesta avviata dalla Commissione in seguito all’apertura del procedimento, conformemente all’articolo 6, paragrafo 1, di detto regolamento.

54

In tale contesto, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 52 delle sue conclusioni, sebbene non si possa escludere che la soglia dell’1% prevista all’articolo 5, paragrafo 7, del medesimo regolamento possa essere presa in considerazione come una soglia indicativa per esaminare l’assenza di carattere «trascurabile» del volume delle importazioni di cui all’articolo 3, paragrafo 4, lettera a), del regolamento 2016/1036, tale soglia non può tuttavia costituire una soglia perentoria, il cui superamento richiede di considerare che il volume delle importazioni provenienti da un paese terzo particolare «non è trascurabile», ai sensi di quest’ultima disposizione.

55

In terzo luogo, l’interpretazione dell’articolo 3, paragrafo 4, lettera a), del regolamento 2016/1036 accolta dal Tribunale è conforme all’ampio potere discrezionale riconosciuto alle istituzioni dell’Unione dalla giurisprudenza della Corte, in materia di politica commerciale comune, e specialmente nell’ambito delle misure di difesa commerciale. Un siffatto potere discende dalla complessità delle situazioni economiche e politiche che tali istituzioni devono esaminare (v., in tal senso, sentenza del 19 settembre 2019, Trace Sport,C‑251/18, EU:C:2019:766, punto 47 e giurisprudenza ivi citata) e riguarda segnatamente l’accertamento dell’esistenza di un pregiudizio causato all’industria dell’Unione nell’ambito di un procedimento antidumping (sentenza del 10 luglio 2019, Caviro Distillerie e a./Commissione, C‑345/18 P, non pubblicata, EU:C:2019:589, punto 15 nonché giurisprudenza ivi citata).

56

Nel caso di specie, come rilevato, in sostanza, dall’avvocato generale al paragrafo 51 delle sue conclusioni, sebbene la soglia dell’1% prevista all’articolo 5, paragrafo 7, del regolamento 2016/1036 possa costituire un’indicazione che il giudice dell’Unione può prendere in considerazione al fine di esercitare il controllo delle valutazioni effettuate dalla Commissione, nell’ambito dell’articolo 3, paragrafo 4, lettera a), di tale regolamento, detta soglia non può costituire una soglia perentoria al di là della quale la Commissione sarebbe nell’impossibilità di concludere, in ogni caso, che le importazioni facenti oggetto di un’inchiesta antidumping provenienti da un paese sono trascurabili.

57

Una siffatta interpretazione dell’articolo 3, paragrafo 4, lettera a), del regolamento 2016/1036 equivarrebbe, infatti, a privare detta istituzione del potere discrezionale conferitole da tale disposizione per valutare il carattere trascurabile delle importazioni, ai fini di una valutazione cumulativa delle importazioni di un prodotto proveniente da più paesi facenti simultaneamente oggetto di inchieste antidumping.

58

Dalle considerazioni che precedono discende, pertanto, che, al punto 67 della sentenza impugnata, il Tribunale ha correttamente dichiarato che l’articolo 5, paragrafo 7, di tale regolamento può fungere da orientamento per quanto riguarda il volume delle importazioni trascurabile, senza che se ne possa tuttavia dedurre che, nell’ambito dell’articolo 3, paragrafo 4, di detto regolamento, le importazioni provenienti dal paese di cui trattasi, che rappresentano una quota di mercato superiore all’1%, non possano essere considerate trascurabili.

59

Tale conclusione non è rimessa in discussione dagli argomenti dedotti dall’Eurofer a sostegno del presente motivo.

60

Anzitutto, per quanto riguarda l’argomento secondo cui l’interpretazione, da parte del Tribunale, dell’articolo 3, paragrafo 4, lettera a), del regolamento 2016/1036 contravverrebbe, in sostanza, la prassi decisionale anteriore delle istituzioni dell’Unione, è sufficiente rilevare che, conformemente alla giurisprudenza costante della Corte, una siffatta prassi decisionale non può essere presa in considerazione ai fini dell’interpretazione di una disposizione di tale regolamento (v., in tal senso, sentenza del 10 febbraio 2021, RFA International/Commissione, C‑56/19 P, EU:C:2021:102, punto 79 e giurisprudenza ivi citata).

61

Inoltre, per quanto riguarda la conformità di tale interpretazione alla nota esplicativa menzionata al punto 37 della presente sentenza, il Tribunale ha dichiarato, al punto 77 della sentenza impugnata, il quale non è specificamente contestato nell’ambito della presente impugnazione, che tale nota non può essere qualificata come «orientamenti» da cui derivi un’autolimitazione del suo potere discrezionale.

62

Infine, anche gli argomenti relativi al fatto che detta interpretazione contravverrebbe il principio della certezza del diritto devono essere respinti.

63

Infatti, da un lato, alla luce delle considerazioni esposte ai punti da 50 a 54 della presente sentenza, l’argomento dell’Eurofer secondo cui la stessa interpretazione condurrebbe a incertezze riguardo all’interpretazione delle soglie previste all’articolo 5, paragrafo 7, del regolamento 2016/1036 non può essere accolto. Dall’altro lato, come sottolineato dall’avvocato generale al paragrafo 57 delle sue conclusioni, l’interpretazione dell’articolo 3, paragrafo 4, lettera a), di tale regolamento, nel senso sostenuto dall’Eurofer, finirebbe per privare di effetto utile tale disposizione, nei limiti in cui, conformemente all’articolo 5, paragrafo 7, di detto regolamento, un procedimento non è, in linea di principio, aperto nei confronti dei paesi le cui importazioni rappresentino una quota di mercato inferiore all’1%.

64

Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, occorre respingere il primo motivo di impugnazione in quanto infondato.

Sul secondo motivo di impugnazione

Argomenti delle parti

65

Con il suo secondo motivo di impugnazione, l’Eurofer sostiene che la valutazione del Tribunale secondo cui il volume delle importazioni provenienti dalla Serbia era «trascurabile» ai fini dell’articolo 3, paragrafo 4, lettera a), del regolamento 2016/1036, è viziata da un errore di diritto. Tale motivo riguarda i punti da 81 a 85 della sentenza impugnata ed è suddiviso in tre parti.

66

Con la prima parte di detto motivo, essa fa valere che il Tribunale ha commesso un errore di diritto, ai punti da 81 a 83 della sentenza impugnata, includendo elementi di prezzo nella valutazione del carattere «trascurabile» del volume delle importazioni, mentre dovrebbe essere effettuata solo una valutazione quantitativa dei volumi.

67

I tre elementi necessari per la valutazione cumulativa ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 4, del regolamento 2016/1036 sarebbero stati correttamente ricordati ai punti 50 e 51 di tale sentenza. Il secondo di tali elementi riguarderebbe il volume delle importazioni, il cui carattere «trascurabile» dovrebbe essere basato sulle quote di mercato e non sul prezzo di tali importazioni. Quest’ultimo sarebbe oggetto del terzo dei suddetti elementi e tale regolamento opererebbe chiaramente una distinzione tra questi due aspetti. Orbene, il Tribunale avrebbe confuso due nozioni distinte e avrebbe, di conseguenza, basato il suo ragionamento per quanto riguarda il carattere trascurabile del volume delle importazioni su una considerazione non pertinente.

68

Con la seconda parte del presente motivo, dedotta in subordine, l’Eurofer sostiene che, in ogni caso, il Tribunale non ha correttamente applicato i criteri, da esso enunciati al punto 82 della sentenza impugnata, che consentono di valutare tale carattere trascurabile. Pertanto, non considerando, nella sua analisi, la sottoquotazione dei prezzi e la vendita sottocosto, la Commissione non avrebbe tenuto conto di tutti gli elementi di prova pertinenti, come richiederebbe l’articolo 3, paragrafo 3, del regolamento 2016/1036. Di conseguenza, il Tribunale avrebbe commesso, al punto 83 della sentenza impugnata, un errore di diritto nel confermare l’approccio della Commissione.

69

Con la terza parte del medesimo motivo, l’Eurofer sostiene che il Tribunale ha altresì commesso, ai punti 83 e 85 della sentenza impugnata, un errore manifesto di valutazione e ha snaturato gli elementi di prova nel constatare che i prezzi medi associati al volume corrispondente a una quota di mercato poco rilevante avvaloravano la constatazione del carattere trascurabile del volume delle importazioni di cui trattasi. L’Eurofer riconosce che il prezzo medio delle importazioni provenienti dalla Serbia era superiore a quello delle importazioni provenienti da altri paesi. Tuttavia, gli elementi di prova versati agli atti indicherebbero chiaramente che il prezzo medio del produttore serbo unico sarebbe praticamente identico a quello praticato da due altri esportatori nei confronti dei quali la Commissione ha istituito dazi antidumping.

70

La Commissione ritiene che il presente motivo sia inoperante e che, in ogni caso, ciascuna delle sue tre parti sia priva di fondamento. A parere della Commissione, la terza parte è, del resto, parzialmente irricevibile.

71

La HBIS Serbia sostiene che tale motivo deve essere respinto in quanto infondato.

Giudizio della Corte

72

Si deve constatare che, come fatto valere dalla Commissione, il presente motivo è inoperante.

73

Infatti, tale motivo è diretto, in particolare, a contestare i punti da 81 a 84 della sentenza impugnata.

74

Al punto 81 di tale sentenza, il Tribunale ha dichiarato che la Commissione ha potuto giustamente ritenere, al considerando 248 del regolamento controverso, che il fatto che i prezzi medi di vendita serbi durante il periodo dell’inchiesta fossero stati significativamente superiori a quelli degli altri quattro paesi interessati fosse un’altra indicazione del fatto che il volume modesto delle importazioni non può causare pregiudizio all’industria dell’Unione.

75

È vero che, al punto 82 della sentenza impugnata, il Tribunale ha ritenuto che la questione del carattere trascurabile del volume delle importazioni, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 4, lettera a), del regolamento 2016/1036, non si riduce all’esame della sola quantità di tale volume, ma si estende a quello della sua qualità, vale a dire agli altri elementi indicativi degli effetti che detto volume può produrre, quali i prezzi associati a tali importazioni.

76

Tuttavia, come risulta in particolare dal punto 69 della sentenza impugnata, al considerando 232 del regolamento controverso, la Commissione ha sostanzialmente constatato che il volume delle importazioni provenienti dalla Serbia è stato ritenuto trascurabile, sul fondamento dell’articolo 3, paragrafo 4, del regolamento 2016/1036, in quanto, da un lato, tale volume era molto vicino alla soglia dell’1% prevista all’articolo 5, paragrafo 7, di tale regolamento, al di sotto della quale la Commissione non apre alcuna inchiesta, e, dall’altro, detto volume era notevolmente inferiore a quello delle importazioni provenienti da ciascuno dei quattro interessati.

77

Pertanto, anche supponendo che, come sostiene l’Eurofer, il ragionamento del Tribunale ai punti da 81 a 84 della sentenza impugnata, relativi all’analisi dei prezzi associati alle importazioni di cui trattasi, sia viziato da uno o più errori di diritto, simili errori non incidono sulla constatazione effettuata ai punti 70 e 80 di tale sentenza secondo cui è senza incorrere in errori manifesti di valutazione che la Commissione ha potuto ritenere, nella specie, che il volume delle importazioni provenienti dalla Serbia restasse trascurabile, ai fini dell’articolo 3, paragrafo 4, del regolamento 2016/1036.

78

In tali circostanze, occorre respingere il secondo motivo, considerato nelle sue tre parti, in quanto inoperante.

Sul terzo motivo di impugnazione

Argomenti delle parti

79

Con il suo terzo motivo di impugnazione, l’Eurofer fa valere che, ai punti 109, 114, 120 e 121 della sentenza impugnata, il Tribunale ha commesso diversi errori di diritto nel confermare la conclusione della Commissione secondo la quale, nel caso di specie, «non si riteng[o]no necessarie misure di difesa», ai fini dell’articolo 9, paragrafo 2, del regolamento 2016/1036. Tale motivo è suddiviso in due parti.

80

Con la prima parte, l’Eurofer sostiene che, al punto 114 della sentenza impugnata, il Tribunale ha commesso un errore di diritto dichiarando che un’analisi dettagliata, in particolare, dell’esistenza di un dumping, ai sensi dell’articolo 2 del regolamento 2016/1036, e dell’esistenza di un pregiudizio, ai sensi dell’articolo 3 di tale regolamento, non è sempre richiesta e che la chiusura di un’inchiesta o di un procedimento può imporsi, in particolare, soltanto sulla base del margine di dumping o del volume delle importazioni.

81

L’Eurofer fa valere che, sebbene l’articolo 9, paragrafo 2, del regolamento 2016/1036 non precisi le circostanze in cui «non si riteng[o]no necessarie misure di difesa», il considerando 16 di tale regolamento contiene orientamenti chiari, in quanto indica che i procedimenti dovrebbero essere chiusi «quando il margine di dumping è irrilevante oppure il pregiudizio è trascurabile». In tali circostanze, il Tribunale avrebbe erroneamente concluso, al punto 114 della sentenza impugnata, che non è necessaria una valutazione del potenziale pregiudizio notevole.

82

L’articolo 9, paragrafo 3, del regolamento 2016/1036 sarebbe irrilevante al riguardo, nei limiti in cui prevedrebbe due «soglie di sicurezza» al di sotto delle quali le due condizioni enunciate al considerando 16 di tale regolamento sarebbero, in linea di principio, soddisfatte. Orbene, nel caso di specie, le importazioni serbe non rispetterebbero tali soglie. Di conseguenza, l’unica base a partire dalla quale la Commissione poteva concludere che non era necessario adottare misure di difesa sarebbe stata la constatazione del carattere trascurabile del pregiudizio causato dalle importazioni serbe, il che avrebbe richiesto che la Commissione verificasse se tali importazioni avrebbero potuto contribuire a causare un pregiudizio notevole, tenendo conto degli elementi di valutazione previsti all’articolo 3 del regolamento 2016/1036.

83

Con la seconda parte, l’Eurofer fa valere che, ai punti da 115 a 121 della sentenza impugnata, il Tribunale è incorso in un errore di diritto e in un errore manifesto di valutazione nel concludere che la Commissione non aveva ecceduto il margine di discrezionalità di cui disponeva nell’ambito dell’applicazione dell’articolo 9, paragrafo 2, del regolamento 2016/1036. Secondo l’Eurofer, né il volume delle importazioni serbe né i prezzi di vendita medi potevano, in mancanza di altri elementi, giustificare le conclusioni della Commissione.

84

Pertanto, per quanto riguarda il volume delle importazioni serbe eccedenti la soglia dell’1% prevista all’articolo 9, paragrafo 3, del regolamento 2016/1036, letto alla luce dell’articolo 5, paragrafo 7, del medesimo regolamento, non si può presumere che tale volume non causerebbe alcun pregiudizio. Per quanto riguarda il ricorso ai prezzi medi delle importazioni, la Commissione avrebbe dovuto prendere in considerazione non soltanto tali prezzi, ma anche i prezzi praticati dagli esportatori degli altri paesi interessati nonché i livelli di sottoquotazione dei prezzi e di vendita sottocosto. Inoltre, il fatto che la Commissione non abbia tenuto conto di dati pertinenti costituirebbe un errore manifesto di valutazione. La valutazione della Commissione non avrebbe tenuto conto dell’elevato margine di dumping delle importazioni serbe, mentre tale dato era manifestamente pertinente per determinare gli effetti pregiudizievoli di dette importazioni, come risulterebbe dall’articolo 3, paragrafo 3, di tale regolamento.

85

La Commissione ritiene che il presente motivo sia parzialmente irricevibile e, in ogni caso, infondato.

86

La HBIS Serbia sostiene che detto motivo deve essere respinto in quanto infondato.

Giudizio della Corte

87

Con la prima parte del presente motivo, l’Eurofer fa valere, in sostanza, che, al punto 114 della sentenza impugnata, il Tribunale ha erroneamente dichiarato che un’analisi dettagliata dell’esistenza di un pregiudizio non è sempre richiesta e che la chiusura di un’inchiesta o di un procedimento può imporsi, in particolare, soltanto sulla base del margine di dumping o del volume delle importazioni.

88

A tale riguardo, conformemente all’articolo 9, paragrafo 2, del regolamento 2016/1036, qualora non si ritengano necessarie misure di difesa, l’inchiesta o il procedimento sono chiusi. Dal considerando 16 di tale regolamento risulta che le inchieste o i procedimenti dovrebbero essere chiusi quando il margine di dumping è irrilevante oppure il pregiudizio è trascurabile.

89

In tale contesto, l’articolo 9, paragrafo 3, del regolamento 2016/1036 prevede in particolare che, per i procedimenti avviati a norma dell’articolo 5, paragrafo 9, di tale regolamento, il pregiudizio si considera di norma trascurabile se le importazioni in oggetto sono inferiori al volume di cui all’articolo 5, paragrafo 7, di detto regolamento, vale a dire una quota di mercato inferiore all’1%.

90

Orbene, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 100 delle sue conclusioni, l’articolo 9, paragrafo 3, del medesimo regolamento non può essere interpretato nel senso che impedirebbe alla Commissione di considerare come trascurabile il pregiudizio causato dalle importazioni quando, come nel caso di specie, il volume di tali importazioni supera molto leggermente tale soglia.

91

Infatti, dall’uso dell’avverbio «di norma» risulta che il legislatore dell’Unione ha inteso lasciare alla Commissione un certo margine di discrezionalità nella valutazione del carattere trascurabile del pregiudizio potenziale che potrebbe essere causato da talune importazioni.

92

Una siffatta interpretazione è conforme al potere discrezionale riconosciuto alle istituzioni dell’Unione in materia di misure di difesa commerciale, il quale si estende, come ricordato al punto 55 della presente sentenza, all’accertamento dell’esistenza di un pregiudizio causato all’industria dell’Unione nell’ambito di un procedimento antidumping.

93

Pertanto, la Commissione può legittimamente ritenere che non siano necessarie misure di difesa, ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 2, del regolamento 2016/1036, qualora essa constati che le importazioni interessate dall’inchiesta superano la soglia dell’1% al di sotto della quale il pregiudizio causato da tali importazioni provenienti da un paese terzo è di norma considerato trascurabile, qualora tali importazioni rimangano molto vicine a detta soglia e tale istituzione disponga di altri elementi che consentano di avvalorare il carattere trascurabile di dette importazioni.

94

In tali circostanze, il margine di discrezionalità di cui la Commissione dispone le consente di chiudere l’inchiesta sul solo fondamento dell’articolo 9, paragrafo 2, del regolamento 2016/1036, senza dover determinare se le stesse importazioni possano causare un pregiudizio notevole alla luce degli elementi previsti, in particolare, all’articolo 3, paragrafi 2 e 3, di tale regolamento.

95

Alla luce di quanto precede, occorre quindi respingere la prima parte del presente motivo in quanto infondata.

96

Con la seconda parte del presente motivo, l’Eurofer sostiene, in sostanza, che il Tribunale ha commesso un errore di diritto e un errore manifesto di valutazione, ai punti da 115 a 121 della sentenza impugnata, nel confermare la constatazione della Commissione secondo cui, nel caso di specie, non era necessaria alcuna misura di difesa.

97

In via preliminare, occorre respingere l’argomento della Commissione secondo cui tale parte è irricevibile in quanto riguarderebbe unicamente la valutazione dei fatti operata dal Tribunale, senza individuare alcun errore di diritto. Infatti, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 105 delle sue conclusioni, ai punti da 115 a 121 della sentenza impugnata, cui tale parte si riferisce, il Tribunale ha formulato considerazioni di diritto ed è contro di esse che gli argomenti dell’Eurofer sono diretti.

98

Anzitutto, per quanto riguarda l’argomento dell’Eurofer secondo cui il Tribunale avrebbe commesso un errore di diritto nel concludere che la Commissione non aveva ecceduto il margine di discrezionalità di cui disponeva nell’ambito dell’applicazione dell’articolo 9, paragrafo 2, del regolamento 2016/1036, occorre rilevare che, per gli stessi motivi esposti ai punti da 91 a 94 della presente sentenza, tale argomento deve essere considerato infondato.

99

Per quanto riguarda, poi, l’argomento vertente sul fatto che, in mancanza di presa in considerazione del margine di dumping asseritamente elevato delle importazioni serbe, la conclusione della Commissione relativa alla non necessità di adottare misure di difesa sarebbe viziata da un errore manifesto di valutazione, si deve rilevare che, come il Tribunale ha correttamente dichiarato ai punti 110 e 111 della sentenza impugnata, l’articolo 9, paragrafo 2, del regolamento 2016/1036 lascia un certo margine di discrezionalità alla Commissione, senza precisare le circostanze in cui quest’ultima può concludere che non sono necessarie misure di difesa.

100

In tali circostanze, il margine di dumping non appare come un dato pertinente di cui la Commissione avrebbe dovuto necessariamente tener conto per concludere per la non necessità di adottare misure di difesa.

101

In ogni caso, si deve constatare che, a sostegno della sua argomentazione, l’Eurofer si limita a far valere che, in considerazione del margine di dumping di cui trattasi, sarebbe «poco probabile» che l’incidenza delle importazioni di cui trattasi sia trascurabile, cosicché essa non fornisce alcun elemento concreto e preciso che consenta di concludere che il Tribunale avrebbe dovuto considerare che il ragionamento della Commissione era viziato da un errore manifesto di valutazione.

102

Infine, come sottolineato dall’avvocato generale al paragrafo 109 delle sue conclusioni, deve essere respinto l’argomento vertente sulla mancata presa in considerazione, da parte della Commissione, dei dati relativi alle sottoquotazioni dei prezzi e alle vendite sottocosto dei prodotti serbi, nei limiti in cui tale argomento equivale ad esigere, contrariamente a quanto dichiarato al punto 94 della presente sentenza, che la Commissione proceda ad una verifica dettagliata dell’esistenza di un pregiudizio prima di poter chiudere l’inchiesta conformemente all’articolo 9, paragrafo 2, del regolamento 2016/1036.

103

Alla luce delle considerazioni che precedono, occorre respingere la seconda parte del terzo motivo in quanto infondata e, di conseguenza, tale motivo deve essere integralmente respinto.

Sul quarto motivo di impugnazione

Argomenti delle parti

104

Con il suo quarto motivo di impugnazione, l’Eurofer sostiene che il Tribunale ha commesso diversi errori di diritto nel concludere che la Commissione non era tenuta a comunicare i dati relativi alla sottoquotazione dei prezzi e alla vendita sottocosto per l’esportatore serbo. Tale motivo riguarda i punti da 135 a 137, da 141 a 146 nonché 148 della sentenza impugnata, ed è suddiviso in tre parti.

105

Con la prima parte di tale motivo, l’Eurofer fa valere che il Tribunale ha commesso un errore di diritto dichiarando che i suoi diritti della difesa non sono stati violati.

106

Il rispetto dei diritti della difesa non si limiterebbe alla conoscenza delle informazioni sulle quali la Commissione fonda la sua argomentazione, conformemente all’articolo 20, paragrafo 2, del regolamento 2016/1036, ma si estenderebbe all’accesso ad altri elementi pertinenti del fascicolo della Commissione. Nel caso di specie, i dati relativi alla sottoquotazione dei prezzi e alla vendita sottocosto avrebbero costituito informazioni essenziali, che consentivano di dimostrare l’incidenza delle importazioni di cui trattasi, e necessarie per consentire all’Eurofer di far conoscere il proprio punto di vista sulla questione se tali importazioni abbiano causato un pregiudizio all’industria dell’Unione e se la constatazione della Commissione quanto al carattere trascurabile di tale incidenza fosse corretta.

107

Nell’ambito della seconda parte del presente motivo, l’Eurofer sostiene che il Tribunale ha commesso un errore di diritto nel dichiarare, al punto 142 della sentenza impugnata, che, in un’inchiesta antidumping, essa non può fondarsi, in quanto rappresentante dell’industria dell’Unione, sui requisiti derivanti dai diritti della difesa. Tale conclusione non poggerebbe su alcuna base giuridica e non troverebbe alcun fondamento nella giurisprudenza della Corte e del Tribunale.

108

Con la terza parte del medesimo motivo, l’Eurofer sostiene che il Tribunale ha commesso un errore di diritto nel concludere, al punto 146 della sentenza impugnata, che la Commissione non aveva violato il principio di buona amministrazione sancito all’articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. Se dovessero essere accolti il secondo o il terzo motivo di impugnazione, anche gli argomenti dell’Eurofer vertenti sulla violazione del principio di buona amministrazione dovrebbero essere accolti. Inoltre, l’Eurofer ritiene che il Tribunale abbia commesso un errore di diritto, al punto 148 della sentenza impugnata, nel non ordinare alla Commissione di produrre gli elementi di prova relativi alla sottoquotazione dei prezzi e alla vendita sottocosto.

109

La Commissione e la HBIS Serbia sostengono che il quarto motivo di impugnazione è, in parte, infondato e, in parte, inoperante.

Giudizio della Corte

110

Ai sensi del paragrafo 2 dell’articolo 20 del regolamento 2016/1036, le parti di cui al paragrafo 1 di tale articolo, tra cui rientra un’associazione rappresentativa come l’Eurofer, possono chiedere di essere informate dei principali fatti e considerazioni in base ai quali si intende raccomandare la chiusura di un’inchiesta o di un procedimento senza l’istituzione di misure definitive.

111

Occorre constatare che le tre parti del presente motivo si basano sulla premessa secondo cui i dati relativi alla sottoquotazione dei prezzi e alla vendita sottocosto costituivano dati che avrebbero dovuto essere presi in considerazione dalla Commissione ai fini dell’applicazione dell’articolo 3, paragrafo 4, lettera a), e dell’articolo 5, paragrafo 7, del regolamento 2016/1036.

112

Orbene, come risulta dall’esame del secondo motivo di impugnazione, il Tribunale ha potuto legittimamente dichiarare che la Commissione aveva deciso giustamente di chiudere il procedimento riguardante le importazioni provenienti dalla Serbia sul solo fondamento del volume delle importazioni e dei dati relativi ai prezzi di vendita medi, e senza analizzare i dati relativi alla sottoquotazione dei prezzi e alla vendita sottocosto.

113

Di conseguenza, è senza commettere errori di diritto che il Tribunale ha dichiarato, al punto 137 della sentenza impugnata, che, conformemente all’articolo 20, paragrafo 2, del regolamento 2016/1036, l’Eurofer è stata informata dei principali fatti e considerazioni in base ai quali si intendeva raccomandare la chiusura del procedimento per quanto riguarda le importazioni provenienti dalla Serbia senza l’istituzione di misure, che essa ha avuto la possibilità di far conoscere efficacemente il proprio punto di vista e che i suoi diritti della difesa sono stati quindi rispettati nel caso di specie.

114

Per gli stessi motivi, il Tribunale non ha commesso alcun errore di diritto nel dichiarare, al punto 146 della sentenza impugnata, che la Commissione aveva esaminato tutti gli elementi pertinenti del caso di specie e, pertanto, non aveva violato il principio di buona amministrazione. Parimenti, l’Eurofer non può trarre argomenti dal fatto che, al punto 148 della sentenza impugnata, il Tribunale ha respinto la sua domanda di produrre i dati relativi ai margini di sottoquotazione dei prezzi e di vendita sottocosto per la Repubblica di Serbia.

115

In tali circostanze, senza che sia necessario pronunciarsi sulla questione se, per quanto riguarda il rispetto dei diritti della difesa nei procedimenti di inchiesta antidumping, occorra operare una distinzione tra l’Eurofer e le imprese che rischiano di vedersi infliggere una sanzione o un dazio antidumping, il quarto motivo deve essere respinto in quanto infondato.

116

Alla luce delle considerazioni che precedono, poiché nessuno dei motivi della presente impugnazione è stato accolto, essa deve essere integralmente respinta, senza che sia necessario pronunciarsi sugli argomenti della Commissione relativi all’irricevibilità del ricorso in primo grado.

Sulle spese

117

Ai sensi dell’articolo 184, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte, quando l’impugnazione è respinta, la Corte statuisce sulle spese. L’articolo 138, del medesimo regolamento, applicabile al procedimento di impugnazione in forza del successivo articolo 184, paragrafo 1, prevede che la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda.

118

Poiché la Commissione e la HBIS Serbia ne hanno fatto domanda, l’Eurofer, rimasta soccombente, deve essere condannata a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla Commissione e dalla HBIS Serbia.

 

Per questi motivi, la Corte (Quarta Sezione) dichiara e statuisce:

 

1)

L’impugnazione è respinta.

 

2)

L’Eurofer, Association européenne de l’Acier, AISBL, è condannata a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla Commissione europea e dalla HBIS Group Serbia Iron & Steel LLC Belgrade.

 

Firme


( *1 ) Lingua processuale: l’inglese.

Continua la tua ricerca in ChatGPT o Claude

Collega Omnilex per cercare nel corpus legale dal tuo assistente IA.