ECLI:EU:C:2021:400•Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 20 maggio 2021.#Renesola UK Ltd contro The Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs.#Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Upper Tribunal (Tax and Chancery Chamber).#Rinvio pregiudiziale – Unione doganale – Sindacato di validità – Regolamento di esecuzione (UE) n. 1357/2013 – Determinazione del paese di origine dei moduli solari assemblati in un paese terzo a partire da celle solari fabbricate in un altro paese terzo – Regolamento (CEE) n. 2913/92 – Codice doganale comunitario – Articolo 24 – Origine delle merci alla cui produzione hanno contribuito più paesi terzi – Nozione di “ultima trasformazione o lavorazione sostanziale”.#Causa C-209/20.
Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 20 maggio 2021.#Renesola UK Ltd contro The Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs.#Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Upper Tribunal (Tax and Chancery Chamber).#Rinvio pregiudiziale – Unione doganale – Sindacato di validità – Regolamento di esecuzione (UE) n. 1357/2013 – Determinazione del paese di origine dei moduli solari assemblati in un paese terzo a partire da celle solari fabbricate in un altro paese terzo – Regolamento (CEE) n. 2913/92 – Codice doganale comunitario – Articolo 24 – Origine delle merci alla cui produzione hanno contribuito più paesi terzi – Nozione di “ultima trasformazione o lavorazione sostanziale”.#Causa C-209/20.
ECLI:EU:C:2021:400Eu Chamb 03 C20 mag 2021
Testo completo
SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione)
20 maggio 2021 ( *1 )
«Rinvio pregiudiziale – Unione doganale – Sindacato di validità – Regolamento di esecuzione (UE) n. 1357/2013 – Determinazione del paese di origine dei moduli solari assemblati in un paese terzo a partire da celle solari fabbricate in un altro paese terzo – Regolamento (CEE) n. 2913/92 – Codice doganale comunitario – Articolo 24 – Origine delle merci alla cui produzione hanno contribuito più paesi terzi – Nozione di “ultima trasformazione o lavorazione sostanziale”»
Nella causa C‑209/20,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dall’Upper Tribunal (Tax and Chancery Chamber) [Tribunale superiore (sezione tributaria e del pubblico registro e della Chancery), Regno Unito], con decisione del 22 maggio 2020, pervenuta in cancelleria in pari data, nel procedimento
Renesola UK Ltd
contro
The Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs,
LA CORTE (Terza Sezione),
composta da A. Prechal, presidente di sezione, N. Wahl, F. Biltgen, L.S. Rossi e J. Passer (relatore), giudici,
avvocato generale: A. Rantos
cancelliere: A. Calot Escobar
vista la fase scritta del procedimento,
considerate le osservazioni presentate:
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per la Renesola UK Ltd, da Y. Melin e B. Vigneron, avocats, nonché da L. Gregory, solicitor; |
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per la Commissione europea, da F. Clotuche-Duvieusart e M. Kocjan, in qualità di agenti, |
vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
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1 |
La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sulla validità del regolamento di esecuzione (UE) n. 1357/2013 della Commissione, del 17 dicembre 2013, recante modifica del regolamento (CEE) n. 2454/93 che fissa talune disposizioni d’applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (GU 2013, L 341, pag. 47), nonché sull’interpretazione dell’articolo 24 del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (GU 1992, L 302, pag. 1), come modificato dal regolamento (CE) n. 2700/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2000 (GU 2000, L 311, pag. 17) (in prosieguo: il «codice doganale comunitario»). |
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2 |
Tale domanda è stata proposta nell’ambito di una controversia tra la Renesola UK Ltd (in prosieguo: la «Renesola») e i Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs (amministrazione delle imposte e delle dogane, Regno Unito) in merito all’imposizione di dazi antidumping e di dazi compensativi su moduli solari importati nel Regno Unito. |
Contesto normativo
Codice doganale comunitario
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3 |
Il titolo II del codice doganale comunitario, intitolato «Principi in base ai quali sono applicati i dazi all’importazione o all’esportazione e le altre misure previste nel quadro degli scambi di merci», contiene inter alia un capitolo 2, intitolato «Origine delle merci», le cui sezioni 1 e 2 sono dedicate, rispettivamente, all’«[o]rigine non preferenziale delle merci» e all’«[o]rigine preferenziale delle merci». La sezione 1 di tale capitolo comprende, in particolare, l’articolo 24 del codice doganale comunitario, che è formulato come segue: «Una merce alla cui produzione hanno contribuito due o più paesi è originaria del paese in cui è avvenuta l’ultima trasformazione o lavorazione sostanziale, economicamente giustificata ed effettuata in un’impresa attrezzata a tale scopo, che si sia conclusa con la fabbricazione di un prodotto nuovo od abbia rappresentato una fase importante del processo di fabbricazione». |
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4 |
Il titolo IX di detto codice, intitolato «Disposizioni finali», comprende inter alia l’articolo 247 di quest’ultimo, ai termini del quale: «Le misure necessarie per l’attuazione del presente codice (…) sono adottate secondo la procedura di regolamentazione di cui al paragrafo 2 dell’articolo 247 bis, nel rispetto degli impegni internazionali assunti dall’[Unione europea]». |
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5 |
Il titolo IX comprende altresì l’articolo 247 bis del codice doganale comunitario, i cui paragrafi 1 e 2 così recitano: «1. La Commissione è assistita dal comitato del codice doganale, in seguito denominato “comitato”. 2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE [del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l’esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (GU 1999, L 184, pag. 23), come modificata dalla decisione 2006/512/CE del Consiglio, del 17 luglio 2006 (GU 2006, L 200, pag. 11)], tenendo conto dell’articolo 8 della stessa. (…)». |
Regolamento (CEE) n. 2454/93
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6 |
Il regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d’applicazione del [codice doganale comunitario] (GU 1993, L 253, pag. 1), contiene, nella sua parte I, relativa alle «[d]isposizioni d’applicazione di carattere generale», un titolo IV, intitolato «Origine delle merci», il cui capitolo 1 è dedicato all’«[o]rigine non preferenziale» delle merci. La sezione 1 di tale capitolo, intitolata «Lavorazioni o trasformazioni che conferiscono l’origine», comprende in particolare gli articoli 35 e 39 del regolamento n. 2454/93. |
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7 |
L’articolo 35 di detto regolamento dispone quanto segue: «Le disposizioni del presente capitolo determinano sia per le materie tessili ed i loro manufatti della sezione XI della nomenclatura combinata, sia per taluni prodotti diversi dalle materie tessili e dai loro manufatti, le lavorazioni o trasformazioni che sono considerate rispondenti ai criteri dell’articolo 24 del codice [doganale comunitario] e che conferiscono a detti prodotti il carattere originario del paese in cui sono state effettuate. Per “paese” s’intende, secondo il caso, un paese terzo, oppure [l’Unione]». |
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8 |
Conformemente all’articolo 39, primo comma, dello stesso regolamento: «Per i prodotti ottenuti, elencati nell’allegato 11, sono considerate lavorazioni o trasformazioni che conferiscono il carattere originario ai sensi dell’articolo 24, del codice [doganale comunitario], le lavorazioni o trasformazioni che figurano nella colonna 3 di detto allegato». |
Regolamento di esecuzione n. 1357/2013
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9 |
Il regolamento di esecuzione n. 1357/2013 è stato adottato sulla base dell’articolo 247 del codice doganale comunitario. |
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10 |
I considerando 1, da 3 a 7 e 13 di detto regolamento di esecuzione così recitano:
(...)
(...)
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11 |
Il regolamento di esecuzione n. 1357/2013 ha modificato l’allegato 11 del regolamento n. 2454/93, intitolato «Elenco delle lavorazioni o trasformazioni alle quali devono essere sottoposti i materiali non originari affinché il prodotto finito possa avere il carattere di prodotto originario – Prodotti diversi dalle materie tessili e loro manufatti della sezione XI», inserendo in detto allegato due nuove posizioni (ex 85 01 e ex 85 41) dalla seguente formulazione:
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Fatti all’origine della controversia
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12 |
Il 4 giugno 2013, la Commissione europea ha adottato il regolamento n. 513/2013, che ha istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle relative componenti essenziali (celle e wafer) originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese. |
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13 |
Il 2 dicembre 2013, il Consiglio dell’Unione europea ha adottato il regolamento di esecuzione (UE) n. 1238/2013, che istituisce un dazio antidumping definitivo e riscuote definitivamente il dazio provvisorio sulle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle loro componenti essenziali (celle) originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese (GU 2013, L 325, pag. 1), nonché il regolamento di esecuzione (UE) n. 1239/2013, che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e dei relativi componenti chiave (celle) originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese (GU 2013, L 325, pag. 66). |
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14 |
Diversi ricorsi di annullamento sono stati proposti dinanzi al Tribunale dell’Unione europea avverso tali regolamenti di esecuzione e contro diversi atti adottati nell’ambito dei procedimenti che hanno portato all’adozione di questi ultimi o di procedimenti connessi, alcuni dei quali hanno già dato luogo a sentenze o a ordinanze di detto giudice, a impugnazioni nonché a sentenze o a ordinanze della Corte. In particolare, in una sentenza del 27 marzo 2019, Canadian Solar Emea e a./Consiglio (C‑236/17 P, EU:C:2019:258, punto 64), la Corte ha rilevato, in sostanza, che, adottando detti regolamenti di esecuzione, il legislatore dell’Unione aveva attuato misure di difesa commerciale costituenti «un insieme o “pacchetto”» diretto a conseguire un risultato comune consistente nell’eliminare l’effetto pregiudizievole, sull’industria dell’Unione, del dumping cinese relativo ai moduli solari e alle celle solari. |
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15 |
Il 17 dicembre 2013, la Commissione ha completato tale «insieme o “pacchetto”» adottando il regolamento di esecuzione n. 1357/2013, il cui oggetto era, come risulta dai punti 10 e 11 della presente sentenza, precisare l’origine delle celle, dei moduli e dei pannelli solari alla cui produzione contribuiscono più paesi terzi. L’applicazione di detto regolamento di esecuzione ha avuto come conseguenza, in particolare, l’assoggettamento dei moduli e dei pannelli solari prodotti in paesi terzi diversi dalla Cina a partire da celle solari fabbricate in Cina ai dazi antidumping e ai dazi compensativi istituiti, rispettivamente, dal regolamento di esecuzione n. 1238/2013 e dal regolamento di esecuzione n. 1239/2013. |
Procedimento principale e questioni pregiudiziali
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16 |
La Renesola importa nel Regno Unito moduli solari provenienti dall’India. Tali moduli solari sono ottenuti mediante l’assemblaggio, in quest’ultimo paese, di celle solari che, dal canto loro, sono prodotte in Cina. |
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17 |
Con una decisione adottata, il 28 dicembre 2016, in applicazione dell’allegato 11 del regolamento n. 2454/93, nella versione risultante dal regolamento di esecuzione n. 1357/2013, l’amministrazione delle imposte e delle dogane ha stabilito che i moduli solari importati nel Regno Unito dalla Renesola erano originari della Cina e che la loro importazione doveva quindi essere assoggettata a dazi antidumping e a dazi compensativi, conformemente ai regolamenti di esecuzione nn. 1238/2013 e 1239/2013. |
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18 |
La Renesola ha proposto ricorso avverso tale decisione dinanzi al First-tier Tribunal (Tax Chamber) [Tribunale di primo grado (sezione tributaria), Regno Unito], facendo valere che il regolamento di esecuzione n. 1357/2013 era invalido nella parte in cui qualificava i moduli solari che essa importa nel Regno Unito come prodotti originari della Cina. Infatti, tali moduli solari dovrebbero essere considerati, ad interpretare ed applicare correttamente l’articolo 24 del codice doganale comunitario, come prodotti originari dell’India. |
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19 |
Con una sentenza del 5 novembre 2018 il giudice adito ha respinto il ricorso in quanto infondato. |
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20 |
La Renesola ha interposto appello avverso detta sentenza dinanzi al giudice del rinvio. |
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21 |
Con una sentenza del 4 marzo 2020, quest’ultimo ha considerato che il giudice di primo grado aveva valutato erroneamente gli elementi di prova sottopostigli dalla Renesola al fine di dimostrare l’origine dei moduli solari da essa importati nel Regno Unito. Infatti, dalla corretta valutazione di tali elementi di prova emergerebbe che l’assemblaggio di tali moduli solari, realizzato in India a partire da celle solari prodotte in Cina, deve essere considerato non come un semplice cambio di aspetto delle celle solari che li compongono, come ha ritenuto detto giudice, bensì come un processo tecnicamente complesso e delicato che consente di ottenere prodotti dotati di proprietà specifiche, in particolare in termini di capacità di produzione di elettricità, di potenziale di resistenza (all’aria esterna, agli agenti atmosferici e alle radiazioni) e di durata di vita. |
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22 |
Il giudice del rinvio ne ha concluso che i moduli solari che la Renesola importa nel Regno Unito dovrebbero essere qualificati come prodotti originari dell’India e non della Cina, ai sensi dell’articolo 24 del codice doganale comunitario, nel caso in cui tale articolo sia direttamente applicabile alla controversia al suo esame. |
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23 |
Alla luce di tali elementi, il giudice del rinvio enuncia, in sostanza, nella sua decisione di rinvio, che la soluzione della presente controversia dipende, in primo luogo, dalla questione se il regolamento di esecuzione n. 1357/2013 sia valido alla luce dell’articolo 24 del codice doganale comunitario, tenuto conto del margine di discrezionalità che la Corte riconosce alla Commissione per precisare caso per caso i criteri astratti di cui a tale articolo, e, in secondo luogo, in caso di invalidità di tale regolamento di esecuzione, dall’interpretazione di detto articolo in una situazione come quella di cui al procedimento principale. |
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24 |
In tale contesto, l’Upper Tribunal (Tax and Chancery Chamber) [Tribunale superiore (sezione tributaria e del pubblico registro e della Chancery), Regno Unito] ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
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Sulle questioni pregiudiziali
Sulla prima questione
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25 |
Con la sua prima questione il giudice del rinvio domanda, in sostanza, se il regolamento di esecuzione n. 1357/2013 sia invalido alla luce dell’articolo 24 del codice doganale comunitario nella parte in cui prevede che i moduli solari alla cui produzione hanno contribuito più paesi devono essere considerati originari del paese da cui provengono le celle solari che li compongono. |
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26 |
Ai sensi dell’articolo 24 del codice doganale comunitario, una merce alla cui produzione hanno contribuito due o più paesi deve essere considerata originaria del paese in cui è avvenuta l’ultima trasformazione o lavorazione sostanziale, economicamente giustificata ed effettuata in un’impresa attrezzata a tale scopo, che si sia conclusa con la fabbricazione di un prodotto nuovo o abbia rappresentato una fase importante del processo di fabbricazione. |
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27 |
Nel caso di specie, il regolamento di esecuzione n. 1357/2013 ha modificato l’allegato 11 del regolamento n. 2454/93, il quale fissa, come risulta tanto dall’articolo 39 di tale regolamento quanto dal titolo stesso dell’allegato, l’elenco dei prodotti la cui trasformazione o lavorazione è considerata conferente loro la rispettiva origine ai sensi dell’articolo 24 del codice doganale comunitario. |
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28 |
Più precisamente, detto regolamento di esecuzione ha incluso in tale allegato nuovi prodotti, ossia le celle, i moduli e i pannelli solari, e ha precisato, per quanto riguarda i moduli e i pannelli solari, che essi devono essere considerati originari del paese di origine delle celle solari che li compongono, come risulta dal punto 11 della presente sentenza. |
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29 |
Per giustificare il fatto che sia l’origine delle celle solari a conferire l’origine ai moduli e ai pannelli solari fabbricati a partire da tali celle, la Commissione ha enunciato, ai considerando 6 e 7 del regolamento di esecuzione n. 1357/2013, che la trasformazione dei wafer di silicio in celle solari costituisce la fase «decisiva» e «la più importante» del processo di produzione dei moduli e dei pannelli solari, in quanto consente di ottenere prodotti configurati «in via definitiva» nella loro destinazione d’uso e dotati di «qualità specifiche», di modo che tale fase deve essere qualificata come ultima trasformazione sostanziale ai sensi dell’articolo 24 del codice comunitario doganale. |
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30 |
Procedendo a tale valutazione e a tale qualificazione giuridica dei fatti, la Commissione ha implicitamente ma necessariamente ritenuto che le altre due fasi del processo di produzione dei moduli e dei pannelli solari descritte al considerando 5 del regolamento di esecuzione n. 1357/2013, vale a dire la fase precedente, costituita dalla produzione dei wafer di silicio, e la fase successiva, costituita dall’assemblaggio delle celle solari in moduli o in pannelli solari, non costituiscono l’ultima trasformazione sostanziale di tali prodotti. |
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31 |
Il controllo della validità del dispositivo del regolamento di esecuzione n. 1357/2013 e della motivazione sottostante, al quale il giudice del rinvio chiede alla Corte di procedere, deve essere effettuato tenendo conto della natura e dell’oggetto di tale atto, la cui base giuridica è, come indicato al punto 9 della presente sentenza, l’articolo 247 del codice doganale comunitario. |
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32 |
A tale riguardo, è costante giurisprudenza della Corte che l’articolo 247 del codice doganale comunitario, in uno con l’articolo 247 bis del medesimo codice, autorizza la Commissione a prendere tutte le misure necessarie o utili per l’attuazione di detto codice (v., in tal senso, sentenza del 12 ottobre 2017, X, C‑661/15, EU:C:2017:753, punti 44 e 45 e giurisprudenza ivi citata) e, in particolare, ad adottare atti di esecuzione che abbiano per oggetto di precisare il modo in cui i criteri astratti enunciati all’articolo 24 del medesimo codice devono essere interpretati e applicati in situazioni concrete (v., in tal senso, sentenze del 23 marzo 1983, Cousin e a., 162/82, EU:C:1983:93, punto 17, e del 13 dicembre 2007, Asda Stores, C‑372/06, EU:C:2007:787, punto 35). |
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33 |
Ne consegue che la Commissione è autorizzata ad adottare, sulla base degli articoli 247 e 247 bis del codice doganale comunitario, atti di esecuzione, come il regolamento n. 1357/2013, al fine di precisare, in presenza di una o più categorie concrete di merci alla cui produzione hanno contribuito più paesi, quello tra tali paesi di cui dette merci devono essere considerate originarie, sempre che siano soddisfatti i criteri enunciati all’articolo 24 di tale codice e, di conseguenza, che il paese così individuato costituisca, segnatamente, quello in cui è avvenuta l’ultima trasformazione o lavorazione sostanziale delle merci in questione. |
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34 |
Tuttavia, l’esercizio di tale potere è soggetto, come risulta parimenti da una giurisprudenza costante della Corte, al rispetto di determinati obblighi. |
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35 |
Infatti, in primo luogo, l’atto di esecuzione che la Commissione è autorizzata ad adottare deve essere giustificato da obiettivi quali garantire la certezza del diritto e l’applicazione uniforme della normativa doganale dell’Unione (v., in tal senso, sentenze dell’8 marzo 2007, Thomson e Vestel France, C‑447/05 e C‑448/05, EU:C:2007:151, punti 36 e 39, e del 13 dicembre 2007, Asda Stores, C‑372/06, EU:C:2007:787, punti 45 e 48). |
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36 |
In secondo luogo, tale atto di esecuzione deve essere motivato in modo da consentire ai giudici dell’Unione, qualora investiti della questione, di controllarne la legittimità, nell’ambito di un ricorso diretto, o di valutarne la validità, nell’ambito di un rinvio pregiudiziale (v., in tal senso, per quanto riguarda i rinvii pregiudiziali, sentenze del 23 marzo 1983, Cousin e a., 162/82, EU:C:1983:93, punti 20 e 21, e del 13 dicembre 2007, Asda Stores, C‑372/06, EU:C:2007:787, punto 44). |
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37 |
Peraltro, nei limiti in cui un tale atto di esecuzione mira a precisare l’interpretazione e l’applicazione dell’articolo 24 del codice doganale comunitario in una situazione concreta, come è stato enunciato ai punti 32 e 33 della presente sentenza, l’esame giurisdizionale della fondatezza di tale atto consiste, da un lato, nel verificare che la Commissione non sia incorsa, nell’adottarlo, in un errore di diritto a livello dell’interpretazione e dell’applicazione del suddetto articolo alla situazione concreta di cui trattasi, ad esempio discostandosi dai criteri ai quali detto articolo subordina la determinazione dell’origine delle merci (v., in tal senso, sentenza del 23 marzo 1983, Cousin e a., 162/82, EU:C:1983:93, punto 15 e giurisprudenza ivi citata). |
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38 |
Infatti, l’origine delle merci deve, in ogni caso, essere determinata in funzione del criterio discriminante costituito dall’«ultima trasformazione o lavorazione sostanziale» delle merci stesse (v., in tal senso, sentenze del 13 dicembre 1989, Brother International, C‑26/88, EU:C:1989:637, punto 15, e dell’11 febbraio 2010, Hoesch Metals and Alloys, C‑373/08, EU:C:2010:68, punto 38). Come risulta dalla giurisprudenza della Corte, tale espressione deve a sua volta essere intesa come riferita alla fase del processo di produzione nel corso della quale tali merci acquisiscono la loro configurazione (v., in tal senso, sentenza del 13 dicembre 2007, Asda Stores, C‑372/06, EU:C:2007:787, punto 36 e giurisprudenza ivi citata) nonché proprietà e composizione specifiche, che non possedevano in precedenza (v., in tal senso, sentenze del 26 gennaio 1977, Gesellschaft für Überseehandel, 49/76, EU:C:1977:9, punto 6, e dell’11 febbraio 2010, Hoesch Metals and Alloys, C‑373/08, EU:C:2010:68, punto 46) e per le quali non sono previste modifiche qualitative importanti in futuro (v., in tal senso, sentenza dell’11 febbraio 2010, Hoesch Metals and Alloys, C‑373/08, EU:C:2010:68, punto 47 e giurisprudenza ivi citata). |
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39 |
Dall’altro lato, l’esame giurisdizionale della fondatezza di un atto di esecuzione come il regolamento n. 1357/2013 è destinato ad accertare se, indipendentemente da qualsiasi errore di diritto, la Commissione, alla quale la Corte riconosce un potere discrezionale nell’ambito dell’attuazione dell’articolo 24 del codice doganale comunitario (sentenze del 23 marzo 1983, Cousin e a., 162/82, EU:C:1983:93, punto 17, e del 12 ottobre 2017, X, C‑661/15, EU:C:2017:753, punto 45), sia incorsa in un errore manifesto di valutazione nel procedere a tale attuazione, tenuto conto della situazione di fatto concreta (v., in tal senso, sentenza dell’8 marzo 2007, Thomson e Vestel France, C‑447/05 e C‑448/05, EU:C:2007:151, punto 45). |
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40 |
Alla luce delle considerazioni così ricordate, occorre, nella fattispecie, anzitutto, esaminare gli obiettivi perseguiti dal regolamento di esecuzione n. 1357/2013, poi verificare se tale regolamento di esecuzione soddisfi l’obbligo di motivazione che s’impone a un tale atto e, infine, stabilire se le valutazioni della Commissione relative alla determinazione del paese di origine dei prodotti ai quali il suddetto regolamento di esecuzione è applicabile, come sintetizzate ai punti da 28 a 30 della presente sentenza, siano viziate da un errore di diritto o da un errore manifesto di valutazione con riferimento all’articolo 24 del codice doganale comunitario. |
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41 |
A tal riguardo, in primo luogo, dai considerando 1, 3 e 4 del regolamento di esecuzione n. 1357/2013 risulta che quest’ultimo mira a precisare il modo in cui i criteri enunciati all’articolo 24 del codice doganale comunitario, ai fini della determinazione dell’origine dei prodotti, devono essere applicati nei confronti dei moduli e dei pannelli solari originari della Cina nonché di una delle loro componenti essenziali, ossia le celle solari, onde garantire la corretta e uniforme applicazione dei dazi antidumping e dei dazi compensativi istituiti dall’Unione. |
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42 |
Orbene, un siffatto obiettivo, conformemente alla giurisprudenza citata al punto 35 della presente sentenza, ben poteva giustificare l’adozione di tale atto. |
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43 |
Per quanto riguarda, in secondo luogo, la motivazione del regolamento di esecuzione n. 1357/2013, dai punti 29 e 30 della presente sentenza discende che la Commissione ha giustificato la determinazione dell’origine dei moduli e dei pannelli solari alla quale ha proceduto esponendo che, sotto il profilo fattuale, la trasformazione dei wafer di silicio in celle solari deve essere considerata come la fase «decisiva» e «la più importante» del processo di produzione dei moduli e dei pannelli solari, giacché è in tale fase che sono acquisite le «qualità specifiche» e la «configura[zione]» delle componenti essenziali di detti prodotti, ossia le celle solari. Come altresì discende dai medesimi punti, la Commissione ha dedotto da tale valutazione dei fatti che, sotto il profilo giuridico, detta fase deve essere qualificata come l’ultima trasformazione sostanziale, ai sensi dell’articolo 24 del codice doganale comunitario. |
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44 |
Orbene, tale motivazione dà sufficientemente conto del ragionamento svolto dalla Commissione. Infatti, da un lato, essa consente agli operatori che fabbricano i prodotti considerati dal regolamento di esecuzione n. 1357/2013 o che li importano nell’Unione di comprendere la portata di tale ragionamento e di contestarne la fondatezza in fatto e in diritto, come ha fatto la Renesola nel procedimento principale e nelle sue osservazioni scritte dinanzi alla Corte. Dall’altro, essa consente alla Corte di valutare la validità di tale atto. |
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45 |
Per quanto riguarda, in terzo luogo, la verifica della fondatezza del ragionamento della Commissione relativo al paese d’origine dei moduli e dei pannelli solari di cui al regolamento di esecuzione n. 1357/2013, occorre ricordare, anzitutto, che tale ragionamento si fonda sul criterio dell’«ultima trasformazione o lavorazione sostanziale», di cui all’articolo 24 del codice doganale comunitario, come rilevato al punto 29 della presente sentenza. |
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46 |
Pertanto, di contro a quanto allegato dalla Renesola nelle sue osservazioni scritte dinanzi alla Corte, non si può ritenere che la Commissione sia incorsa in un errore di diritto facendo ricorso a un criterio diverso da quello previsto da tale articolo. |
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47 |
Quanto, poi, alla questione se la Commissione sia incorsa in un errore manifesto di valutazione, il giudice del rinvio e la Renesola sono dell’avviso, in sostanza, che l’assemblaggio di celle solari in moduli o in pannelli solari consenta di ottenere prodotti aventi proprietà diverse da quelle delle celle solari che li compongono, in particolare in termini di capacità di produzione di elettricità, di potenziale di resistenza agli agenti esterni e di durata di vita, come risulta dagli enunciati della decisione di rinvio riassunti ai punti 21 e 22 della presente sentenza. |
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48 |
Da parte sua, la Commissione non nega una tale diversità di proprietà, ma considera che nel corso della fase precedente del processo di produzione dei moduli e dei pannelli solari, costituita dalla trasformazione dei wafer di silicio in celle solari, sono ottenuti prodotti idonei a catturare l’energia solare e a convertirla in elettricità, in quantità variabile e con un potenziale di resistenza più o meno grande e con una durata di vita più o meno lunga. Essa considera altresì, in sostanza, che il conseguimento di tale proprietà specifica presenta un carattere decisivo e che i miglioramenti che possono essere apportati successivamente alle celle solari, assemblandole in moduli o in pannelli solari aventi una dimensione, una capacità produttiva, un potenziale di resistenza e una durata di vita variabili, sono, al confronto, di minore importanza. |
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49 |
Orbene, tale valutazione globale del processo di produzione dei moduli e dei pannelli solari nonché dell’importanza comparata delle differenti fasi che esso comporta non risulta manifestamente erronea, alla luce della giurisprudenza citata al punto 38 della presente sentenza. Infatti, i due elementi sui quali essa si fonda, vale a dire la capacità di catturare l’energia solare e di convertirla in elettricità, possono essere considerati come costituenti proprietà essenziali delle celle, dei moduli e dei pannelli solari, da un lato, e come determinanti la configurazione di tali diverse categorie di prodotti, dall’altro. I medesimi due elementi, poi, considerati congiuntamente, consentono di ritenere che la trasformazione dei wafer di silicio in celle solari riveste un’importanza al contempo sostanziale e superiore ai miglioramenti apportati nella fase successiva di detto processo di produzione, nel corso della quale viene assemblato un numero più o meno elevato di celle solari all’interno di moduli o pannelli solari. |
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50 |
Pertanto, la Commissione ha potuto a buon diritto considerare, sulla base di tale valutazione dei fatti, che la trasformazione dei wafer di silicio in celle solari doveva essere qualificata come l’ultima trasformazione sostanziale avvenuta nell’ambito del processo di produzione dei moduli e dei pannelli solari, ai sensi dell’articolo 24 del codice doganale comunitario. |
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51 |
Ne consegue che il regolamento di esecuzione n. 1357/2013, la cui adozione è giustificata, inoltre, da un obiettivo di attuazione coerente e uniforme della normativa doganale e della normativa antidumping dell’Unione, non può essere considerato viziato da un errore di diritto o da un errore manifesto di valutazione. |
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52 |
Tutto ciò considerato, occorre rispondere alla questione sollevata dichiarando che dal suo esame non è emerso alcun elemento che possa inficiare la validità del regolamento di esecuzione n. 1357/2013. |
Sulla seconda questione
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53 |
Alla luce della risposta apportata alla prima questione, non occorre rispondere alla seconda questione, la quale è stata sollevata solo nell’ipotesi in cui il regolamento di esecuzione n. 1357/2013 fosse dichiarato invalido. |
Sulle spese
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54 |
Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione. |
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Per questi motivi, la Corte (Terza Sezione) dichiara: |
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Dall’esame della prima questione pregiudiziale non è emerso alcun elemento che possa inficiare la validità del regolamento di esecuzione (UE) n. 1357/2013 della Commissione, del 17 dicembre 2013, recante modifica del regolamento (CEE) n. 2454/93 che fissa talune disposizioni d’applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario. |
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Firme |
( *1 ) Lingua processuale: l’inglese.
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