Conclusioni dell’avvocato generale J. Kokott, presentate il 3 febbraio 2022.#A.H. contro Zagrebačka banka d.d.#Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Općinski građanski sud u Zagrebu.#Rinvio pregiudiziale – Tutela dei consumatori – Clausole abusive – Direttiva 93/13/CEE – Applicabilità ratione temporis – Articolo 10, paragrafo 1 – Contratto di mutuo stipulato prima della data di adesione di uno Stato membro all’Unione europea ma modificato dopo tale data – Articolo 6 – Restituzione dei benefici indebitamente ottenuti dal professionista – Legislazione nazionale che prevede la sostituzione di clausole abusive e la restituzione dell’eccedenza riscossa in base ad esse – Applicabilità ratione materiae – Articolo 1, paragrafo 2 – Esclusione delle clausole che riproducono disposizioni legislative o regolamentari imperative.#Causa C-567/20.

ECLI:EU:C:2022:76Eu Cjeu3 feb 2022

Testo completo

 CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE

JULIANE KOKOTT

presentate il 3 febbraio 2022 ( 1 )

Causa C‑567/20

A.H.

contro

Zagrebačka banka d.d.

[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Općinski građanski sud u Zagrebu (Tribunale municipale civile di Zagabria, Croazia)]

«Rinvio pregiudiziale – Tutela dei consumatori – Clausole abusive nei contratti di mutuo stipulati con i consumatori – Direttiva 93/13/EWG – Articolo 6, paragrafo 1 – Articolo 10, paragrafo 1, secondo comma – Applicabilità ratione temporis della direttiva – Competenza della Corte – Conclusione di contratti prima dell’adesione di uno Stato membro all’Unione europea – Articolo 1, paragrafo 2 – Esclusione di clausole che riproducono disposizioni imperative»

I. Introduzione

1.

In base all’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13 ( 2 ) gli Stati membri devono prendere le misure necessarie per evitare che le clausole abusive contenute in contratti stipulati con i consumatori vincolino questi ultimi. A tal fine, il contratto deve essere mantenuto, per quanto possibile, senza le clausole abusive. Secondo una giurisprudenza consolidata, qualora eccezionalmente un intervento legislativo sostituisca una nuova clausola ad una clausola abusiva in un tale contratto, occorre garantire che tale clausola ripristini la situazione di fatto e di diritto in cui il consumatore si sarebbe trovato in assenza della clausola abusiva. In particolare, il consumatore deve avere diritto alla restituzione di tutti i benefici indebitamente ottenuti, a suo discapito, dal professionista sulla base di detta clausola abusiva (cosiddetto «effetto restitutorio») ( 3 ).

2.

Nel procedimento principale, la ricorrente ritiene in sostanza insufficiente in tal senso una riforma del legislatore croato intervenuta nel 2015, che accordava ai consumatori il diritto di convertire retroattivamente in euro mutui espressi in franchi svizzeri. In particolare, gli adeguamenti contrattuali previsti dalla legge non avrebbero avuto l’effetto di restituire ai consumatori tutti i benefici indebitamente ottenuti.

3.

La particolarità della fattispecie risiede nel fatto che il contratto di mutuo della ricorrente era già stato stipulato nel 2007, ossia prima dell’adesione della Repubblica di Croazia all’Unione. Orbene, la sostituzione delle clausole abusive in forza di detta riforma legislativa è intervenuta successivamente all’adesione. In tale contesto, il procedimento pone la questione dell’applicabilità ratione temporis dell’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13, nel procedimento principale con riferimento all’effetto restitutorio della disposizione legislativa di cui trattasi. In altri termini, occorrerà stabilire se una normativa adottata dopo l’adesione di uno Stato membro debba garantire tale effetto restitutorio anche per quanto riguarda le clausole abusive contenute in un contratto stipulato prima dell’adesione.

II. Contesto normativo

A.   Il diritto dell’Unione

1. Documenti relativi all’adesione della Repubblica di Croazia all’Unione europea

4.

Ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 3, del trattato tra gli Stati membri dell’Unione europea e la Repubblica di Croazia relativo all’adesione della Repubblica di Croazia all’Unione europea ( 4 ), quest’ultimo entra in vigore il 1o luglio 2013, a condizione che tutti gli strumenti di ratifica siano stati depositati prima di tale data.

5.

Nella sua parte prima, l’articolo 2 dell’atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica di Croazia e agli adattamenti del trattato sull’Unione europea, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea e del trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica ( 5 ) dispone quanto segue:

«Dalla data di adesione le disposizioni dei trattati originari e degli atti adottati dalle istituzioni prima dell’adesione vincolano la Croazia e si applicano in tale Stato alle condizioni previste da detti trattati e dal presente atto».

6.

Ai sensi dell’articolo 46, prima frase, dell’atto di adesione del 2012, le direttive e le decisioni di cui all’articolo 288 TFUE si considerano notificate alla Croazia dal momento dell’adesione conformemente ai trattati originari.

2. La direttiva 93/13

7.

Il considerando 13 della direttiva 93/13 è così formulato:

«considerando che si parte dal presupposto che le disposizioni legislative o regolamentari degli Stati membri che disciplinano, direttamente o indirettamente, le clausole di contratti con consumatori non contengono clausole abusive; che pertanto non si reputa necessario sottoporre alle disposizioni della presente direttiva le clausole che riproducono disposizioni (...) imperative; che a questo riguardo l’espressione “disposizioni legislative o regolamentari imperative” che figura all’articolo 1, paragrafo 2 comprende anche le regole che per legge si applicano tra le parti contraenti allorché non è stato convenuto nessun altro accordo».

8.

L’articolo 1, paragrafo 2, di detta direttiva così dispone:

«Le clausole contrattuali che riproducono disposizioni legislative o regolamentari imperative e disposizioni o principi di convenzioni internazionali, in particolare nel settore dei trasporti, delle quali gli Stati membri o la Comunità sono parte, non sono soggette alle disposizioni della presente direttiva».

9.

L’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva è formulato come segue:

«Gli Stati membri prevedono che le clausole abusive contenute in un contratto stipulato fra un consumatore ed un professionista non vincolano il consumatore, alle condizioni stabilite dalle loro legislazioni nazionali, e che il contratto resti vincolante per le parti secondo i medesimi termini, sempre che esso possa sussistere senza le clausole abusive».

10.

L’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva stabilisce che «[g]li Stati membri, nell’interesse dei consumatori e dei concorrenti professionali, provvedono a fornire mezzi adeguati ed efficaci per far cessare l’inserzione di clausole abusive nei contratti stipulati tra un professionista e dei consumatori».

11.

L’articolo 10, paragrafo 1, della direttiva è così formulato:

«Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 31 dicembre 1994. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Queste disposizioni sono applicabili a tutti i contratti stipulati dopo il 31 dicembre 1994».

B.   Il diritto croato

12.

Il 30 settembre 2015 è stato adottato il Zakon o izmjeni i dopunama Zakona o potrošačkom kreditiranju [legge sulla modifica e sull’integrazione della legge sul credito al consumo] (in prosieguo la «legge del 2015») ( 6 ), in forza di tale legge, ai consumatori è stata offerta la possibilità di convertire l’obbligazione derivante dal mutuo da franchi svizzeri in euro. L’articolo 19e della legge del 2015 impone ai mutuanti di offrire ai consumatori, entro 45 giorni dall’entrata in vigore della legge, un nuovo contratto di mutuo o un addendum al contratto di mutuo già esistente. I consumatori possono accettare la conversione del mutuo entro 30 giorni, diversamente esso deve essere rimborsato a condizioni invariate.

13.

La legge del 2015 prevede, ai fini della conversione, un metodo specifico di calcolo del nuovo ammontare del debito del consumatore. Tale metodo consiste sostanzialmente nel paragonare tutti i pagamenti effettivamente corrisposti al consumatore a titolo del mutuo con un mutuo fittizio in euro. In tal modo in data 30 settembre 2015 viene ottenuto un nuovo importo residuo del capitale di mutuo in euro, che da tale momento è l’importo da prendere in considerazione per il rimborso del mutuo da parte del mutuatario.

14.

L’obiettivo della legge del 2015, come risulta dal suo articolo 19b, è quello di equiparare i mutuatari dei mutui in franchi svizzeri con i mutuatari dei mutui in euro.

15.

Lo Zakon o obveznim odnosima (legge sul diritto delle obbligazioni), nella versione del 5 aprile 2018 ( 7 ), prevede, all’articolo 148, paragrafo 1, e all’articolo 326, che un contratto nullo non diventa valido a seguito del venir meno della causa di nullità o in forza di una novazione del contratto. Ai sensi dell’articolo 322 di tale legge, un atto giuridico nullo deve essere ritenuto come mai esistito e non può essere convalidato, sostituito o reso valido dalle parti mediante un negozio giuridico.

III. Fatti e procedimento principale

16.

In base all’ordinanza di rinvio, il 15 ottobre 2007, A.H., ricorrente nel procedimento principale, agendo in qualità di consumatore ha concluso con la Zagrebačka banka, resistente nel procedimento principale, un contratto di mutuo per scopi abitativi, per un importo espresso in franchi svizzeri, ma erogato in kune croate. Nel contratto standard le parti hanno concordato, tra l’altro, che l’importo del rimborso del mutuo sarebbe stato collegato al franco svizzero e che il tasso di interesse variabile applicabile poteva essere modificato unilateralmente dalla banca.

17.

Il 30 settembre 2015 è stata adottata la legge sulla modifica e sull’integrazione della legge sul credito al consumo (legge del 2015) ( 8 ).

18.

Successivamente, l’8 gennaio 2016, la ricorrente nel procedimento principale e la Zagrebačka banka hanno stipulato un addendum al contratto di mutuo allo scopo di effettuare la conversione prevista dalla legge del 2015, per cui dal 30 settembre 2015 la nuova somma del capitale di mutuo è stata collegata all’euro ed è stato applicato un nuovo metodo di calcolo degli interessi.

19.

Il 12 giugno 2019, la ricorrente nel procedimento principale ha proposto ricorso avverso la Zagrebačka banka dinanzi al giudice del rinvio, l’Općinski građanski sud u Zagrebu (Tribunale municipale civile di Zagabria, Croazia). Con il suo ricorso la ricorrente chiede, in primo luogo, di accertare l’abusività, e quindi la nullità, ai sensi sia del diritto croato che del diritto dell’Unione, della clausola di indicizzazione in franchi svizzeri e della clausola del tasso d’interesse variabile contenute nel contratto originario. A sostegno della sua argomentazione, essa fa riferimento a un procedimento in materia di tutela giuridica collettiva dinanzi al Trgovački sud u Zagrebu (Tribunale di commercio di Zagabria, Croazia), nell’ambito del quale è stato stabilito con sentenza definitiva il carattere abusivo di clausole di valuta come quelle di cui trattasi nel procedimento principale.

20.

In secondo luogo, la ricorrente chiede, sulla base di una perizia da essa commissionata, che la banca sia condannata a restituire tutti i benefici indebitamente ottenuti in base a tali clausole. Secondo la ricorrente nel procedimento principale, infatti, le disposizioni della legge del 2015 e l’addendum al contratto previsto dalla legge non reintegra integralmente la situazione in cui si sarebbe trovata se il contratto originario non avesse previsto le clausole abusive. Né avrebbe in alcun modo rinunciato a tali diritti ad essa spettanti in qualità di consumatore.

21.

Il 4 marzo 2020, la Vrhovni sud Republike Hrvatske (Corte Suprema della Repubblica di Croazia) ha stabilito, in un procedimento di armonizzazione dell’interpretazione della legge vincolante per tutti gli organi giudiziari di grado inferiore, che un addendum a un contratto ai sensi della legge del 2015 produrrebbe effetti giuridici e sarebbe valido anche nell’ipotesi in cui siano nulle le clausole del contratto di mutuo riguardanti il tasso di interesse variabile e la clausola di valuta. Al riguardo, essa non ha risposto esplicitamente alla questione riguardante l’indennizzo a favore del consumatore malgrado la conversione.

22.

Secondo la Banca, tuttavia, tale decisione dovrebbe essere intesa nel senso che, a seguito della conversione prevista dalla legge del 2015 e della stipulazione dell’addendum al contratto di mutuo, verrebbe a mancare il fondamento giuridico per l’accertamento dell’abusività delle clausole del contratto originario e quindi per un indennizzo basato su tale accertamento, dal momento che il mutuo sarebbe stato ricalcolato retroattivamente, come se fosse stato espresso in EUR.

23.

Secondo il giudice del rinvio, è pacifico che, nel procedimento principale, la ricorrente non ha rinunciato ad un indennizzo completo né alla tutela giurisdizionale dei propri interessi. Sarebbe altresì dimostrato che, nonostante la conversione, l’importo del capitale residuo sarebbe rimasto maggiore dell’importo che effettivamente avrebbe dovuto residuare qualora fossero state eliminate le clausole abusive. L’ammontare dell’importo ricevuto indebitamente dalla banca in base a tali clausole sarebbe determinabile.

IV. Questioni pregiudiziali e procedimento dinanzi alla Corte

24.

In questo contesto, l’Općinski građanski sud u Zagrebu (Tribunale municipale civile di Zagabria) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali ai sensi dell’articolo 267 del TFUE:

1)

Se l’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13, in conformità con l’interpretazione adottata nella giurisprudenza della Corte di giustizia, in particolare nella sentenza del 14 marzo 2019, Dunai (C‑118/17, EU:C:2019:207), debba essere interpretato nel senso che un intervento del legislatore nei rapporti tra un consumatore, che assume la qualità di mutuatario, e una banca, non può privare il consumatore del diritto di contestare in giudizio le clausole di un contratto originario, o di un addendum al contratto concluso in base alla legge, al fine di esercitare il diritto alla restituzione di tutti i benefici che la banca ha ricevuto indebitamente, in danno del consumatore, per effetto dell’applicazione di clausole contrattuali abusive, nell’ipotesi in cui, in forza dell’intervento legislativo, i consumatori abbiano volontariamente aderito alla modifica del rapporto contrattuale iniziale in forza dell’obbligo di legge imposto alle banche di offrire ai consumatori tale possibilità, e non direttamente in forza della legge che prevede tale intervento, come è avvenuto nella causa Dunai.

2)

In caso di risposta affermativa alla prima questione, se un giudice nazionale, adito in un procedimento pendente tra due soggetti, un mutuante e una banca, che non può interpretare in senso conforme alle prescrizioni della direttiva 93/13 le norme della legge nazionale Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o potrošačkom kreditiranju (legge sulla modifica e sull’integrazione della legge sul credito al consumo), come interpretata dalla Vrhovni sud (Corte suprema, Croazia), sia autorizzato e/o obbligato, ai sensi di tale direttiva e degli articoli 38 e 47 della Carta, a derogare all’applicazione di tale legge nazionale come interpretata dalla Vrhovni sud, [Corte suprema].

25.

Nel corso della fase scritta del procedimento dinanzi alla Corte la ricorrente nel procedimento principale, la Zagrebačka banka, il governo croato e la Commissione europea hanno presentato osservazioni sulle suddette questioni pregiudiziali.

V. Valutazione giuridica

26.

Con la sua prima questione il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13, osti a una normativa nazionale, adottata successivamente all’adesione di uno Stato membro all’Unione, che obblighi le banche a proporre ad un consumatore che abbia concluso un certo tipo di contratto di mutuo prima dell’adesione di tale Stato membro, un addendum al contratto qualora il contenuto fissato dalla legge non contempli la restituzione di tutti i benefici che la banca ha indebitamente ricevuto per effetto delle clausole abusive contenute nel contratto di mutuo originario.

27.

In altre parole, tale giudice chiede se, con le disposizioni della legge del 2015, il legislatore croato soddisfi requisiti dell’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13, in particolare per quanto riguarda l’effetto restitutorio ( 9 ) richiesto dalla giurisprudenza.

28.

Al riguardo, esso nutre in particolare dubbi quanto alla possibilità per lo stesso di verificare, alla luce dell’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 93/13, la compatibilità dell’addendum al contratto ai sensi della legge del 2015 con l’articolo 6, paragrafo 1, di tale direttiva ( 10 ). Questo perché in forza della prima disposizione citata le clausole contrattuali che riproducono disposizioni legislative o regolamentari imperative non sono soggette alle norme di detta direttiva.

29.

Per prima cosa occorre tuttavia stabilire se la direttiva 93/13, e in particolare il suo articolo 6, paragrafo 1, sia applicabile al caso di specie. Secondo una giurisprudenza costante, infatti, la competenza della Corte a statuire su una questione pregiudiziale vertente su una disposizione del diritto dell’Unione presuppone che tale disposizione sia applicabile ai fatti del procedimento principale ( 11 ).

A.   Sull’applicabilità ratione temporis dell’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13 al procedimento principale (competenza della Corte)

30.

Il contratto di mutuo originario, espresso in franchi svizzeri, è stato stipulato il 15 ottobre 2007 tra la ricorrente nel procedimento principale e la Zagrebačka banka. Orbene, la Repubblica di Croazia ha aderito all’Unione solo a decorrere dal 1o luglio 2013. L’8 gennaio 2016, le parti hanno stipulato l’addendum al contratto ai sensi della legge del 2015, che ha collegato retroattivamente il mutuo all’euro.

31.

La Corte è competente a interpretare il diritto dell’Unione in un nuovo Stato membro soltanto per quanto riguarda la sua applicazione a partire dalla data di adesione dello stesso all’Unione europea ( 12 ). In linea di principio, il diritto dell’Unione non può essere automaticamente applicato ad eventi precedenti l’adesione di un nuovo Stato membro. Allo stesso tempo, l’atto di adesione di un nuovo Stato membro si fonda essenzialmente sul principio generale dell’applicazione immediata e integrale delle disposizioni del diritto dell’Unione a tale Stato, mentre deroghe sono ammesse solo e in quanto previste espressamente da disposizioni transitorie ( 13 ). A meno che il trattato di adesione di un nuovo Stato membro non disponga diversamente, il diritto dell’Unione si applica pertanto, in linea di principio, dalla data dell’adesione anche agli effetti futuri delle situazioni sorte prima dell’adesione ( 14 ).

32.

Per quanto riguarda, peraltro, la direttiva 93/13, essa contiene una norma specifica quanto alla sua applicabilità ratione temporis.

33.

Ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 1, secondo comma, di detta direttiva, la medesima è applicabile solo ai contratti stipulati dopo il 31 dicembre 1994, data del suo termine ai fini del recepimento. La Corte conclude che, ai fini dell’applicabilità ratione temporis delle disposizioni della direttiva 93/13 a un contratto stipulato con i consumatori, l’unico fattore rilevante è la data di stipula di detto contratto, non essendo pertinente il periodo durante il quale quest’ultimo produce effetti. ( 15 ). Per quanto riguarda gli Stati membri che hanno aderito all’Unione dopo il 31 dicembre 1994 e per i quali la direttiva 93/13 è diventata vincolante solo al momento della loro adesione, la presente direttiva si applica quindi solo ai contratti conclusi dopo la data di adesione dello Stato membro interessato ( 16 ).

34.

Di conseguenza, la direttiva 93/13 non è applicabile al contratto di mutuo originario dell’ottobre 2007.

35.

Quale fattore di collegamento per l’applicazione del diritto dell’Unione, successivo all’adesione della Repubblica di Croazia all’Unione, resta dunque solo la stipulazione dell’addendum al contratto nel 2016, o l’adozione della legge del 2015.

36.

Tuttavia, l’oggetto del procedimento principale non è affatto il presunto carattere abusivo, in quanto tale, delle clausole dell’addendum al contratto che riproducono la legge del 2015, o la restituzione dei benefici che ne sono derivati ( 17 ). Piuttosto, la richiesta della ricorrente nel procedimento principale è la restituzione di tutti i benefici che la banca ha ricevuto sulla base del presunto carattere abusivo delle clausole previste dal contratto del 2007. In tale contesto, il giudice del rinvio chiede se la legge del 2015 e l’addendum al contratto di mutuo basato sulla stessa possano limitare i diritti della ricorrente con riferimento al carattere abusivo di dette clausole originarie.

37.

Al pari delle cause Dunai e OTP Jelzálogbank e a. ( 18 ), si tratta pertanto degli effetti di tale addendum al contratto, o della legge del 2015, sull’obbligo della Repubblica di Croazia ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13, di garantire la piena restituzione di tutti i benefici ricevuti dalla banca in base alle clausole contenute originariamente nel contratto di mutuo.

38.

Un obbligo del genere, tuttavia, può derivare dall’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13, solo se tale direttiva è applicabile al contratto originario ( 19 ). Orbene, come già esposto in precedenza ( 20 ), non è questo il caso nella fattispecie.

39.

Infatti, anche dopo l’adesione della Croazia all’Unione, e quindi al momento dell’adozione della legge del 2015, dal punto di vista del diritto dell’Unione tale Stato membro non aveva l’obbligo di prendere misure, con riferimento ai contratti stipulati con i consumatori prima dell’adesione all’Unione, affinché le clausole abusive eventualmente previste da tali contratti non vincolassero i consumatori (articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13). Né la Croazia doveva provvedere a fornire mezzi adeguati ed efficaci rispetto a tali contratti, per far cessare l’inserzione di clausole abusive nei contratti stipulati da un professionista (cfr. articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13). Orbene, in assenza di un siffatto obbligo, neppure l’eventuale limitazione delle possibilità di restituzione attraverso una nuova legge, o l’addendum al contratto basato su quest’ultima, può rientrare nell’ambito di applicazione della direttiva 93/13.

40.

L’obbligo di assicurare la piena restituzione non sussiste nemmeno con riferimento ai benefici che la banca ha ricevuto in virtù di tale contratto solo dopo l’adesione, cioè, nella fattispecie, nel periodo dal 1o luglio 2013 all’8 gennaio 2016. Questo perché anche tali benefici trovano fondamento nel potenziale carattere abusivo delle clausole del contratto del 2007, per le quali la direttiva 93/13 non può tuttavia fornire un rimedio a causa della mancanza di applicabilità.

41.

Siffatta divisione tra un periodo antecedente l’adesione e un periodo successivo alla stessa, come è avvenuto per esempio nella causa Milivojević con riferimento all’applicabilità delle libertà fondamentali ( 21 ), non è possibile nell’applicazione della direttiva 93/13 perché sarebbe contrario allo scopo dell’articolo 10, paragrafo 1, secondo comma. In base a tale articolo, la direttiva è applicabile a un contratto nel complesso e a tutti i suoi effetti giuridici, oppure, nell’ipotesi di un contratto concluso antecedentemente al 1o gennaio 1995 o prima della data di adesione dello Stato membro interessato, non è applicabile affatto, quindi neppure se gli effetti di tale contratto continuano a prodursi dopo tale data ( 22 ).

42.

L’articolo 10, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva 93/13, chiarisce, al riguardo, che l’intenzione del legislatore non era che un contratto già concluso tra un professionista e un consumatore dovesse essere conforme alle disposizioni di tale direttiva a partire dal momento in cui essa esplica negli Stati membri piena efficacia vincolante o addirittura retroattiva. I fatti anteriori a tale data non devono costituire oggetto di una nuova valutazione sostanziale successiva ( 23 ).

43.

A tale riguardo, non può essere accolto l’argomento della Commissione, secondo cui sarebbe determinante solo il fatto che la legge del 2015 è stata adottata successivamente alla data a partire dalla quale la Repubblica di Croazia era vincolata dalla direttiva 93/13 e che, pertanto, tale legge dovrebbe soddisfare i requisiti di tale direttiva, in particolare del suo articolo 6, paragrafo 1. Infatti, il procedimento principale non verte sulla compatibilità astratta della legge del 2015 con le disposizioni della direttiva. Non potrebbe neppure costituire oggetto di una questione di interpretazione separata della direttiva 93/13; al riguardo, occorre piuttosto fare sempre riferimento ad un contratto stipulato con un consumatore ( 24 ).

44.

Analogamente, nella causa SKP la Corte ha dichiarato che la direttiva 93/13 è volta a ravvicinare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti le clausole abusive nei contratti stipulati tra un professionista e un consumatore. Ne consegue che la direttiva concerne unicamente le clausole contenute in tali contratti e non le norme (procedurali) nazionali ( 25 ). Tuttavia, poiché l’unico trattato che ha avuto un ruolo in tale procedimento era stato stipulato prima dell’adesione della Repubblica slovacca all’Unione, la Corte ha dichiarato la questione pregiudiziale manifestamente irricevibile ( 26 ).

45.

In conclusione, tenuto conto della domanda della ricorrente nel procedimento principale e dell’oggetto delle questioni pregiudiziali, al riguardo assume rilievo solo l’applicabilità della direttiva 93/13 al contratto di mutuo originario. Poiché non è questo il caso nella fattispecie, la Corte non è competente a risolvere le questioni pregiudiziali.

B.   In subordine: applicabilità della direttiva 93/13 all’addendum al contratto

46.

È vero che le questioni pregiudiziali vertono espressamente solo sull’obbligo di restituire tutti i benefici ottenuti in base alle clausole originariamente contenute nel contratto di mutuo. Tuttavia, l’ordinanza di rinvio contiene indicazioni secondo cui la ricorrente nel procedimento principale fa valere anche che in occasione della conversione sono stati applicati tassi d’interesse variabili abusivi basati sull’addendum al contratto.

47.

Pertanto, nei limiti in cui il procedimento principale riguarda (anche) il carattere abusivo delle clausole contenute nell’addendum al contratto in quanto tali, circostanza che spetta al giudice del rinvio valutare, la fattispecie rientra effettivamente nella sfera di applicazione ratione temporis della direttiva 93/13. Peraltro, un esame sostanziale delle clausole in questione è escluso.

48.

Infatti, l’addendum al contratto che riproduce la legge del 2015 è escluso dall’ambito di applicazione della direttiva 93/13 ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 2, della stessa. In forza di tale articolo le clausole contrattuali che riproducono disposizioni legislative o regolamentari imperative non sono soggette alle disposizioni della presente direttiva.

49.

La Corte interpreta l’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 93/13, nel senso che l’ambito di applicazione di detta direttiva non comprende clausole che riproducono disposizioni nazionali imperative inserite dopo la conclusione di un contratto di mutuo stipulato con un consumatore e volte a sostituire una clausola di quest’ultimo viziata da nullità ( 27 ).

50.

Nella fattispecie, a differenza delle cause citate al paragrafo precedente, la sostituzione delle clausole non è invero operata direttamente dalla legge del 2015. Essa è, piuttosto, subordinata al consenso del consumatore. Al riguardo, la legge offre alle parti le opzioni di stipulare un nuovo contratto di mutuo o un addendum al contratto di mutuo esistente. Il mero requisito del consenso del consumatore non implica, tuttavia, che le clausole non debbano essere considerate come basate su una disposizione di legge vincolante. Nel caso di specie, la legge del 2015 obbliga le banche a presentare un’offerta analoga ai consumatori entro un termine stabilito. Per i consumatori, la sola alternativa al consenso è il mantenimento del contratto iniziale, ivi comprese le clausole considerate dal legislatore abusive e ad essi sfavorevoli. Inoltre, il contenuto del potenziale addendum al contratto è interamente determinato dalla legge e non è prescritto dal professionista.

51.

L’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 93/13 si basa, come risulta dal suo considerando 13, sul presupposto che le disposizioni legislative degli Stati membri che disciplinano, direttamente o indirettamente, le clausole dei contratti con consumatori non contengono clausole abusive, ma instaurano un equilibrio tra i diritti dei consumatori e i diritti dei professionisti ( 28 ). Orbene, come risulta dall’ordinanza di rinvio, tale era precisamente l’obiettivo del legislatore croato. In tali circostanze, si deve ritenere che dette clausole «riproducono» una disposizione legislativa imperativa, ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 93/13.

52.

Ne consegue che la fattispecie esula anche dall’ambito di applicazione sostanziale della direttiva 93/13

VI. Conclusione

53.

Sulla base delle considerazioni che precedono, propongo alla Corte di rispondere alla questione pregiudiziale sollevata dall’Općinski građanski sud u Zagrebu (Tribunale municipale civile di Zagabria, Croazia) come segue:

La Corte di giustizia dell’Unione europea non è competente a rispondere alle questioni sollevate dall’Općinski građanski sud u Zagrebu (Tribunale municipale civile di Zagabria) con ordinanza del 15 ottobre 2020.


( 1 ) Lingua originale: il tedesco.

( 2 ) Direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori (GU 1993, L 95, pag. 29) (in prosieguo: la «direttiva 93/13»).

( 3 ) Sentenze del 21 dicembre 2016, Gutiérrez Naranjo e a. (C‑154/15, C‑307/15 e C‑308/15, EU:C:2016:980, punti 61 e 62), del 14 marzo 2019, Dunai (C‑118/17, EU:C:2019:207, punti 41 e 44), e del 29 aprile 2021, Bank BPH (C‑19/20, EU:C:2021:341, punti 77 e 78).

( 4 ) GU 2012, L 112, pag. 14.

( 5 ) GU 2012, L 112, pag. 21.

( 6 ) Narodne novine, br. 102/2015.

( 7 ) Narodne novine, br. 35/05, 41/08, 125/11, 78/15 e 29/18.

( 8 ) In merito al suo contenuto, v. paragrafi 12 e 13 delle presenti conclusioni.

( 9 ) V., in proposito, sentenze del 21 dicembre 2016, Gutiérrez Naranjo e a. (C‑154/15, C‑307/15 e C‑308/15, EU:C:2016:980, punti 61 e 62), del 14 marzo 2019, Dunai (C‑118/17, EU:C:2019:207, punti 41 e 44), e del 29 aprile 2021, Bank BPH (C‑19/20, EU:C:2021:341, punti 77 e 78).

( 10 ) Il giudice del rinvio si riferisce, in particolare, alla sentenza del 14 marzo 2019, Dunai (C‑118/17, EU:C:2019:207).

( 11 ) V., in tal senso, sentenze del 17 luglio 1997, Leur-Bloem (C‑28/95, EU:C:1997:369, punto 26), del 30 gennaio 2020, Generics (UK) e a. (C‑307/18, EU:C:2020:52, punto 26), e del 26 marzo 2020, Miasto Łowicz e Prokurator Generalny (C‑558/18 e C‑563/18, EU:C:2020:234, punti da 31 a 33).

( 12 ) Ordinanze del 3 aprile 2014, Pohotovosť (C‑153/13, EU:C:2014:1854, punto 24) e del 3 luglio 2014, Tudoran (C‑92/14, EU:C:2014:2051, punto 27), nonché sentenza del 9 luglio 2020, Raiffeisen Bank e BRD Groupe Societé Générale (C‑698/18 e C‑699/18, EU:C:2020:537, punto 41).

( 13 ) Sentenza del 9 marzo 2017, Pula Parking (C‑551/15, EU:C:2017:193, punto 24).

( 14 ) V. sentenze del 29 gennaio 2002, Pokrzeptowicz-Meyer (C‑162/00, EU:C:2002:57, punto 50), e del 14 febbraio 2019, Milivojević (C‑630/17, EU:C:2019:123, punti da 42 a 43).

( 15 ) Ordinanza del 3 luglio 2014, Tudoran (C‑92/14, EU:C:2014:2051, punto 28), nonché sentenza del 9 luglio 2020, Raiffeisen Bank e BRD Groupe Societé Générale (C‑698/18 e C‑699/18, EU:C:2020:537, punto 42).

( 16 ) V. ordinanze dell’8 novembre 2012, SKP (C‑433/11, EU:C:2012:702, punti da 33 a 35), e del 3 luglio 2014, Tudoran (C‑92/14, EU:C:2014:2051, punto 28), nonché sentenza del 9 luglio 2020, Raiffeisen Bank e BRD Groupe Societé Générale (C‑698/18 e C‑699/18, EU:C:2020:537, punti 43 a 44).

( 17 ) In ogni caso, dall’ordinanza di rinvio non risulta che, dal punto di vista della ricorrente, l’obbligo di rimborsare in kune l’importo residuo del mutuo, ora espresso in euro e adeguato di conseguenza, causi di per sé uno squilibrio significativo a danno della stessa. Sulla questione del carattere abusivo della clausola di adeguamento degli interessi, cfr., in subordine, paragrafi 46 e segg. delle presenti conclusioni.

( 18 ) Sentenze del 14 marzo 2019, Dunai (C‑118/17, EU:C:2019:207, punto 38), e del 2 settembre 2021, OTP Jelzálogbank e a. (C‑932/19, EU:C:2021:673, punto 30).

( 19 ) Così, ad esempio, nella sentenza della Corte del 21 dicembre 2016, Gutiérrez Naranjo e a. (C‑154/15, C‑307/15 e C‑308/15, EU:C:2016:980, punto 58) il ragionamento della Corte sulla protezione offerta dalla direttiva 93/13 presuppone che si tratti del «carattere abusivo di una clausola contrattuale rientrante nell’ambito di applicazione della direttiva 93/13». Si veda anche l’ordinanza dell’8 novembre 2012, SKP (C‑433/11, EU:C:2012:702, punto 35), in cui la Corte fa riferimento «[al]l’unico contratto concluso da un professionista con un consumatore che costituisca oggetto della controversia principale, e al quale faccia riferimento la decisione di rinvio». Tale problema non si poneva nelle cause citate al paragrafo 37 .delle presenti conclusioni.

( 20 ) V. anche paragrafi 33 e 34 delle presenti conclusioni.

( 21 ) Sentenza del 14 febbraio 2019, Milivojević (C‑630/17, EU:C:2019:123, punti da 41 a 43).

( 22 ) V., in tal senso, ordinanza del 3 luglio 2014, Tudoran (C‑92/14, EU:C:2014:2051, punti da 26 a 28), e sentenza del 9 luglio 2020, Raiffeisen Bank e BRD Groupe Societé Générale (C‑698/18 e C‑699/18, EU:C:2020:537, punto 42).

( 23 ) Si vedano, in questo senso, le conclusioni dell’avvocato generale Bobek nella causa Pula Parking (C‑551/15, EU:C:2016:825, punto 35), secondo cui la competenza della Corte è da escludere se potrebbe altrimenti condurre ad una nuova valutazione materiale di eventi passati, anteriori all’adesione.

( 24 ) La situazione era quindi diversa nella sentenza già citata del 14 febbraio 2019, Milivojević (C‑630/17, EU:C:2019:123), che riguardava la questione dell’applicabilità delle libertà fondamentali ad una legge adottata dopo l’adesione della Repubblica di Croazia. In quel caso, la Corte si era dichiarata competente, anche se nel procedimento principale erano in discussione gli effetti di detta legge su un contratto di mutuo stipulato prima dell’adesione. Il fatto che tale legge si applichi anche a siffatti contratti non può avere come effetto il mancato rispetto delle libertà fondamentali. Dal momento che la legge di cui trattasi modificava anche gli effetti del contratto di mutuo controverso prodotti dopo l’adesione, il procedimento principale rientrava nell’ambito di applicazione del diritto dell’Unione, segnatamente delle libertà fondamentali interessate.

( 25 ) V. ordinanza dell’8 novembre 2012, SKP (C‑433/11, EU:C:2012:702, punti 33 e 34).

( 26 ) Ordinanza dell’8 novembre 2012, SKP (C‑433/11, EU:C:2012:702, punti 35 e 37).

( 27 ) V. sentenze del 20 settembre 2018, OTP Bank e OTP Faktoring (C‑51/17, EU:C:2018:750, punti da 62 a 64 e 70), del 14 marzo 2019, Dunai (C‑118/17, EU:C:2019:207, punto 37), e del 2 settembre 2021, OTP Jelzálogbank e a. (C‑932/19, EU:C:2021:673, punti da 28 a 29 e giurisprudenza ivi citata).

( 28 ) V., in tal senso, sentenze del 21 marzo 2013, RWE Vertrieb (C‑92/11, EU:C:2013:180, punto 28), del 3 aprile 2019, Aqua Med (C‑266/18, EU:C:2019:282, punto 33), e del 26 marzo 2020, Mikrokasa e Revenue Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty (C‑779/18, EU:C:2020:236, punto 54).

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