Conclusioni dell’avvocato generale G. Pitruzzella, presentate il 7 aprile 2022.#Commissione europea contro Valencia Club de Fútbol, SAD.#Impugnazione – Aiuti di Stato – Garanzia di Stato concessa da un ente pubblico – Prestiti a favore di tre società calcistiche della Comunità di Valencia (Valencia CF, Hércules CF e Elche CF) – Decisione che dichiara gli aiuti incompatibili con il mercato interno – Annullamento della decisione nella parte in cui riguarda il Valencia CF – Nozione di “vantaggio” – Valutazione dell’esistenza di un vantaggio – Comunicazione sulle garanzie – Interpretazione – Obbligo di diligenza incombente alla Commissione europea – Onere della prova – Snaturamento.#Causa C-211/20 P.

ECLI:EU:C:2022:280Eu Cjeu7 apr 2022

Testo completo

 CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE

GIOVANNI PITRUZZELLA

presentate il 7 aprile 2022 ( 1 )

Causa C‑211/20 P

Commissione europea

contro

Valencia Club de Fútbol, SAD

«Impugnazione – Aiuti di Stato – Aiuto concesso ad alcuni club calcistici professionistici – Articolo 107, paragrafo 1, TFUE – Nozione di vantaggio – Garanzie statali – Comunicazione relativa alle garanzie – Prezzo della garanzia orientato al mercato – Onere della prova – Obbligo di diligenza della Commissione»

1.

La presente causa concerne un’impugnazione proposta dalla Commissione europea mediante la quale detta istituzione chiede alla Corte di annullare la sentenza del 12 marzo 2020, Valencia Club de Fútbol/Commissione (T‑732/16, EU:T:2020:98; in prosieguo: la «sentenza impugnata») con cui il Tribunale dell’Unione europea ha annullato, su ricorso del Valencia Club de Fútbol, SAD (in prosieguo: il «Valencia CF»), la decisione (UE) 2017/365 della Commissione, del 4 luglio 2016, relativa all’aiuto di Stato SA.36387 (2013/C) (ex 2013/NN) (ex 2013/CP) al quale la Spagna ha dato esecuzione a favore del Valencia Club de Fútbol, SAD, dell’Hércules Club de Fútbol, SAD e dell’Elche Club de Fútbol, SAD ( 2 ) (in prosieguo: la «decisione controversa»).

2.

La presente impugnazione porterà la Corte ad esaminare la metodologia definita nella comunicazione sull’applicazione degli articoli [107] e [108 TFUE] agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie ( 3 ) (in prosieguo: la «Comunicazione relativa alle garanzie»), per valutare l’esistenza di un aiuto in presenza di una garanzia pubblica ad hoc, metodologia che il Tribunale sostiene nella sentenza impugnata essere stata disattesa dalla Commissione. La Corte avrà anche la possibilità di chiarire ulteriormente la portata della sua giurisprudenza in materia di onere della prova e di obbligo di diligenza della Commissione per la determinazione dell’esistenza di un vantaggio, in particolare nel contesto della concessione di una garanzia statale ad hoc.

I. Contesto normativo

3.

Oltre all’articolo 107 TFUE, nella presente causa assumono rilievo i punti 2.1, 2.2, 3.1, 3.2, 4.1 e 4.2 della Comunicazione relativa alle garanzie.

II. Fatti e decisione controversa

4.

I fatti all’origine della controversia sono esposti ai punti da 1 a 10 della sentenza impugnata, a cui rinvio per più ampi dettagli. Per le esigenze del presente procedimento mi limito a ricordare quanto segue.

5.

Il Valencia CF è una società calcistica professionistica con sede a Valencia, in Spagna. La Fundación Valencia è una fondazione senza scopo di lucro il cui obiettivo fondante è quello di preservare, diffondere e promuovere gli aspetti sportivi, culturali e sociali del Valencia CF e il rapporto di questo con i suoi tifosi.

6.

Il 5 novembre 2009, l’Instituto Valenciano de Finanzas (in prosieguo: l’«IVF»), istituto finanziario della Generalitat Valenciana (governo regionale di Valencia, Spagna), ha fornito alla Fundación Valencia una garanzia per un prestito bancario di EUR 75 milioni concesso dalla Bancaja (divenuta Bankia), mediante il quale essa ha acquisito, nel contesto di un aumento di capitale, il 70,6% delle azioni del Valencia CF (in prosieguo: la «Misura 1») ( 4 ).

7.

La garanzia copriva il 100% del capitale del prestito, più gli interessi e i costi dell’operazione garantita. In cambio, la Fundación Valencia era tenuta al pagamento di un premio di garanzia annuo dello 0,5% a favore dell’IVF. A titolo di controgaranzia, l’IVF riceveva un pegno di secondo grado sulle azioni del Valencia CF di proprietà della Fundación Valencia. La durata del prestito era di sei anni. Il tasso d’interesse del prestito era pari inizialmente al 6%, il primo anno, poi allo «Euro Interbank Offered Rate» (Euribor) 1 anno più il 3,5% di margine con un tasso minimo del 6%. È stata inoltre fissata una commissione d’impegno dell’1%. Il piano di rimborso prevedeva un rimborso degli interessi a decorrere dall’agosto 2010 e un rimborso del capitale in due quote pari a EUR 37,5 milioni, rispettivamente il 26 agosto 2014 e il 26 agosto 2015. Si prevedeva che il rimborso del prestito garantito (capitale e interessi) sarebbe stato finanziato mediante la vendita delle azioni del Valencia CF acquisite dalla Fundación Valencia.

8.

Il 10 novembre 2010, l’IVF ha incrementato di EUR 6 milioni la garanzia fornita alla Fundación Valencia (in prosieguo: la «Misura 4») ( 5 ).

9.

Informata di tali garanzie, la Commissione ha avviato, con decisione del 4 luglio 2006 (in prosieguo: la «decisione di avvio del procedimento») ( 6 ), un’indagine per verificare la compatibilità di tali garanzie con le disposizioni dell’Unione in materia di aiuti di Stato. Nel corso dell’indagine la Commissione ha ricevuto informazioni e osservazioni, inter alia, dal Regno di Spagna, dall’IVF, dal Valencia CF e dalla Fundación Valencia.

10.

Con la decisione controversa la Commissione ha concluso, inter alia, che la Misura 1 e la Misura 4 costituivano aiuti di Stato illegali.

11.

In tale decisione, la Commissione ha dapprima concluso che, all’epoca in cui erano state concesse le Misure 1 e 4, il Valencia CF si trovava in situazione di difficoltà ( 7 ). Essa non si trovava però in una situazione di difficoltà estrema nel senso indicato dai punti 2.2 e 4.1 lettera a), della Comunicazione relativa alle garanzie ( 8 ). Nondimeno, la Commissione ha ritenuto che, viste le difficoltà finanziarie in cui versava tale club prima dell’attuazione delle misure, fosse possibile ritenere che il suo rating rientrasse nella categoria CCC, secondo la scala di valutazione dell’agenzia di rating Standard & Poor’s ( 9 ).

12.

Successivamente, ai considerando da 85 a 87 della decisione controversa, contenuti nella sezione 7.1.2 intitolata «[v]antaggio selettivo», la Commissione ha considerato quanto segue:

«(85)

Per quanto riguarda l’elemento di aiuto contenuto nelle misure, che comportano tutte delle garanzie di Stato, la Commissione tiene conto della Comunicazione relativa alle garanzie (…), punti 2.2 e 3.2 [detta Comunicazione] stabilisce che per escludere la presenza di aiuti di Stato la Commissione ritiene sufficiente che vengano rispettate alcune condizioni, ad esempio che il mutuatario non si trovi in difficoltà finanziarie e che la garanzia non assista più dell’80% del prestito in essere o di altra obbligazione finanziaria. Tuttavia, quando il mutuatario non è tenuto a pagare il premio per la garanzia, ottiene un vantaggio. Inoltre, quando il mutuatario è un’impresa in difficoltà finanziaria, senza la garanzia di Stato non troverebbe nessun istituto finanziario disposto a concedergli un prestito, a nessuna condizione.

(86)

A questo proposito, la Commissione non è d’accordo con l’argomentazione della Spagna secondo cui sono soddisfatte le condizioni della Comunicazione relativa alle garanzie (…). Esaminando il caso in oggetto in base a questi criteri, la Commissione constata che:

a)

il Valencia CF, (…) si trovava(...) in difficoltà finanziarie (cfr. i considerando 70-82 di cui sopra) quando sono state concesse le [M]isure 1, (…) e 4;

b)

come dimostrato nei considerando 7-9 di cui sopra, le garanzie assistevano oltre il 100% dei prestiti sottesi;

c)

non è possibile ritenere che i premi di garanzia annuale dello 0,5%‑1% applicati per le garanzie in questione rispecchino il rischio di insolvenza per i prestiti garantiti, date le difficoltà del Valencia CF (…) e in particolare il loro elevato quoziente d’indebitamento o il fatto che avessero un capitale netto negativo quando sono state concesse le misure in questione.

(87)

Sulla base di quanto sopra esposto, la Commissione conclude che le [M]isure 1, (…) e 4 non rispettano le condizioni stabilite nella Comunicazione relativa alle garanzie (…) e ritiene quindi che i beneficiari non avrebbero ottenuto le misure in esame alle stesse condizioni sul mercato e che, pertanto, tali misure hanno conferito un vantaggio indebito ai beneficiari.»

13.

Il considerando 93 della decisione controversa, contenuto nella sezione 7.2, intitolato «[c]alcolo dell’entità dell’aiuto», enuncia quanto segue:

«(93)

Conformemente al punto 4.2 della Comunicazione relativa alle garanzie (…), la Commissione ritiene che, per ogni garanzia, l’importo dell’aiuto equivale all’elemento di sovvenzione della garanzia, cioè all’importo derivante dalla differenza tra, da una parte, il tasso di interesse del prestito effettivamente applicato grazie alla garanzia di Stato più il premio di garanzia e, d’altra parte, il tasso di interesse che sarebbe stato applicato a un prestito senza la garanzia di Stato. La Commissione osserva che, a causa del numero limitato di osservazioni di operazioni analoghe sul mercato, tale valore di riferimento non fornirà una comparazione significativa. La Commissione utilizzerà quindi il tasso di riferimento pertinente, che è di 1000 punti base in considerazione delle difficoltà delle tre società di calcio e del valore molto basso dei titoli dei prestiti, più 124-149 punti base come tassi di base della Spagna al momento delle misure di aiuto. Infatti, ogni prestito è stato garantito pignorando le azioni acquistate dei club. Ad ogni modo, questi ultimi erano in difficoltà, cioè stavano realizzando operazioni che generavano perdite, e non esisteva nessun piano di redditività credibile in grado di dimostrare che tali operazioni avrebbero generato profitti per i loro azionisti. Di conseguenza, le perdite dei club erano incluse nel valore delle azioni degli stessi club, per questo il valore delle azioni come garanzia di prestito era praticamente nullo. Secondo i calcoli della Commissione, l’importo dell’aiuto contenuto nelle misure in esame sarebbe pari a (…) nel caso del Valencia CF (19,193 milioni di EUR nell’ambito della [M]isura 1 (…)».

III. Procedimento dinanzi al Tribunale e sentenza impugnata

14.

Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 20 ottobre 2016, il Valencia CF ha proposto un ricorso di annullamento avverso la decisione controversa, sollevando otto motivi a sostegno del suo ricorso.

15.

Nella sentenza impugnata, ai punti da 116 a 138, oggetto della presente impugnazione, il Tribunale ha accolto – esclusivamente con riferimento alla Misura 1 ( 10 ) – la parte terza del primo motivo di ricorso con cui il Valencia CF aveva fatto valere che la Commissione aveva erroneamente considerato che la Misura 1 non fosse stata concessa ad un prezzo di mercato.

16.

Il Tribunale ha, innanzitutto, ritenuto che si desuma dalla Comunicazione relativa alle garanzie che preliminarmente debba essere individuato un eventuale prezzo di mercato, a livello della garanzia o a livello del relativo prestito, rispetto a cui raffrontare i termini dell’operazione controversa al fine di determinare se l’onere finanziario che il mutuatario sopporta è inferiore a quello che sopporterebbe se dovesse procurarsi lo stesso finanziamento e la stessa garanzia a prezzo di mercato. A tal fine, secondo il Tribunale, risulta dai punti 3.2, lettera d), e 4.2 della Comunicazione relativa alle garanzie che la Commissione deve, in primo luogo, verificare se il prezzo pagato per la garanzia è di entità almeno equivalente al corrispondente parametro per il premio di garanzia sui mercati finanziari; in secondo luogo, in mancanza di tale parametro, essa deve comparare il costo finanziario complessivo del prestito oggetto di garanzia (compreso il tasso d’interesse del prestito e il premio di garanzia) al prezzo di mercato di un prestito simile non garantito; infine, in terzo luogo, in mancanza di un prezzo di mercato di un prestito simile non garantito, occorre ricorrere al tasso di riferimento ( 11 ).

17.

Sulla base di tale premessa il Tribunale ha rilevato, riferendosi ai considerando 85 e 86, lettera c), della decisione controversa, che la Commissione non aveva indicato nei rilievi attinenti alla caratterizzazione di un vantaggio, quale fosse il prezzo di mercato rispetto al quale essa aveva valutato il premio in questione e non aveva esaminato il pegno concesso all’IVF a titolo di controgaranzia. Il Tribunale ha considerato che la Commissione si fosse limitata a procedere alla valutazione della situazione finanziaria della ricorrente per dedurne, alla luce dell’importo del premio di garanzia versato all’IVF, che esso non era conforme alle condizioni di mercato. Il Tribunale ha poi rilevato che, nella sua risposta alle misure di organizzazione del procedimento, la Commissione aveva confermato di aver ritenuto che, in considerazione della situazione finanziaria della ricorrente, la quale era un’impresa in difficoltà, non esistesse un prezzo di mercato che potesse servire da riferimento per il premio di garanzia. Il Tribunale ha pertanto concluso che, per stabilire se il premio versato all’IVF implicasse un vantaggio, la Commissione, da un lato, si era astenuta dal prendere in considerazione tutte le caratteristiche pertinenti della garanzia e del relativo prestito, in particolare l’esistenza di coperture fornite dal mutuatario e, dall’altro, aveva omesso di cercare un prezzo di mercato con il quale comparare il premio in questione, ritenendo che, per un’impresa in difficoltà, un prezzo del genere non esistesse ( 12 ).

18.

Ai punti da 130 a 133 della sentenza impugnata, il Tribunale ha poi rilevato che, al considerando 93 della decisione controversa, nell’ambito del calcolo dell’entità dell’aiuto, la Commissione aveva proceduto a svolgere un’analisi più dettagliata. Tuttavia, riferendosi alla risposta della Commissione nell’ambito delle misure di organizzazione del procedimento e ad una risposta ad una domanda posta durante l’udienza in cui la Commissione aveva rinviato al contenuto della decisione di avvio del procedimento, il Tribunale ha considerato, in primo luogo, che la Commissione non aveva accertato se esistesse un «parametro corrispondente per il premio di garanzia sui mercati finanziari». Secondo il Tribunale, la Commissione aveva, invece, presunto che nessun istituto finanziario si sarebbe fatto garante di un’impresa in difficoltà allorché la Comunicazione relativa alle garanzie non prevedrebbe una presunzione generale secondo cui, in presenza di un’impresa in difficoltà, non possa esistere un prezzo di mercato. In secondo luogo, il Tribunale ha considerato che la Commissione aveva ritenuto di aver adempiuto i suoi obblighi investigativi relativi all’esistenza di un prezzo di mercato di un prestito simile non garantito, meramente esprimendo i suoi dubbi al riguardo nella decisione di avvio del procedimento.

19.

Il Tribunale ha pertanto censurato la Commissione, in primo luogo, per aver disatteso la Comunicazione relativa alle garanzie presumendo che nessun istituto finanziario si sarebbe fatto garante di un’impresa in difficoltà e, pertanto, che sul mercato non fosse possibile trovare alcun parametro corrispondente per il premio di garanzia. In secondo luogo, il Tribunale ha considerato che la Commissione era venuta meno al suo obbligo di effettuare una valutazione globale che tenesse conto di tutti gli elementi rilevanti del caso di specie ( 13 ).

20.

In terzo luogo, ai punti da 135 a 137 della sentenza impugnata, il Tribunale ha censurato la Commissione, altresì, per non aver suffragato a sufficienza la constatazione secondo cui era escluso che esistesse un prezzo di mercato per un prestito simile non garantito. A tale riguardo, il Tribunale ha considerato che la Commissione, nella decisione di avvio del procedimento, si fosse limitata a manifestare i propri dubbi quanto all’esistenza di operazioni analoghe, senza chiedere, come aveva il potere di fare, allo Stato membro interessato o ad altre fonti informazioni relative all’esistenza di prestiti simili al prestito sotteso all’operazione controversa. Per di più, secondo il Tribunale, la Commissione non aveva allegato alcun altro elemento ottenuto durante il procedimento amministrativo che avvalorasse le sue constatazioni relative all’insufficienza di operazioni analoghe ( 14 ).

21.

Sulla base di tali considerazioni, il Tribunale ha accolto il primo motivo di ricorso sollevato dal Valencia CF e ha annullato la decisione controversa nei limiti in cui essa riguardava la Misura 1.

IV. Conclusioni delle parti

22.

Con la sua impugnazione la Commissione chiede alla Corte di annullare la sentenza impugnata, nei limiti in cui il Tribunale ha annullato la decisione controversa per ciò che riguarda la Misura 1; di rinviare la causa al Tribunale; e di riservare la decisione sulle spese.

23.

Il Valencia CF chiede alla Corte, in via principale, di dichiarare irricevibile l’impugnazione proposta dalla Commissione; in subordine, di respingere tale impugnazione integralmente; e di condannare la Commissione alle spese del giudizio.

24.

Il Regno di Spagna chiede alla Corte di respingere l’impugnazione della Commissione e di condannare quest’ultima alle spese del giudizio.

V. Analisi dell’impugnazione

A.   Breve sintesi degli argomenti delle parti

25.

Con la sua impugnazione, la Commissione solleva un motivo unico di ricorso con cui sostiene che, ai punti da 124 a 138 della sentenza impugnata, il Tribunale ha violato il diritto dell’Unione interpretando in maniera erronea l’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, in particolare per ciò che riguarda la dimostrazione dell’esistenza di un vantaggio. Il motivo unico della Commissione si suddivide in tre parti.

26.

Nella prima parte la Commissione fa valere che il Tribunale ha interpretato erroneamente la decisione controversa e la Comunicazione relativa alle garanzie. La Commissione osserva che, tenuto conto del carattere specifico dell’operazione garantita, essa non ha rilevato sul mercato operazioni simili alla garanzia in causa, né prestiti non garantiti simili al prestito oggetto di tale garanzia. Tuttavia, contrariamente a quanto giudicato dal Tribunale, la Commissione non avrebbe mai considerato che non esistesse un prezzo di mercato per il premio di garanzia corrispondente e che quindi nessun operatore di mercato avrebbe assunto la garanzia nei confronti del Valencia CF. Al contrario, risulterebbe dal considerando 93, lettera a), della decisione controversa che la Commissione ha calcolato quale sarebbe il tasso di interesse di mercato applicabile alla garanzia in causa. Al riguardo, risulterebbe dalla Comunicazione relativa alle garanzie che in talune circostanze eccezionali, la Commissione potrebbe considerare che non esiste un prezzo di mercato per una determinata garanzia, ma ciò non sarebbe stato il caso nella decisione controversa ( 15 ).

27.

Le valutazioni esposte ai punti da 124 a 130 della sentenza impugnata si fonderebbero dunque su un’interpretazione erronea della decisione controversa. In particolare, al punto 124 della sentenza impugnata, il Tribunale avrebbe proceduto ad una lettura parziale e selettiva della decisione controversa. Esso avrebbe preso in considerazione in maniera isolata l’ultima frase del considerando 85, la quale, pur essendo imprecisa, non starebbe a fondamento della decisione controversa. Questa, invece, si fonderebbe sull’insufficienza del prezzo pagato per la garanzia e non sull’impossibilità di ottenere una garanzia o un prestito sul mercato. La Commissione non rimette in discussione che possa esistere un prezzo di mercato anche allorché una garanzia è concessa a beneficio di un’impresa in difficoltà. I punti da 127 a 129 della sentenza impugnata sarebbero pertanto privi di pertinenza.

28.

Inoltre, la sentenza impugnata si fonderebbe su un’interpretazione erronea della Comunicazione relativa alle garanzie, di cui il Tribunale si sarebbe limitato a riassumere qualche breve frammento, senza seguirne la logica. In primo luogo, il Tribunale considererebbe erroneamente che il ricorso ai tassi di riferimento sia paragonabile ad una presunzione, allorché l’utilizzo di tali tassi faceva parte integrante di un esercizio empirico volto a stabilire un indicatore del prezzo di mercato della garanzia. In secondo luogo, il Tribunale interpreterebbe erroneamente la Comunicazione relativa alle garanzie come se questa prevedesse una gerarchia rigorosa tra i metodi di mercato e i metodi di riferimento per determinare l’esistenza di un aiuto e per la sua quantificazione. Tuttavia, tutti i metodi ivi previsti avrebbero lo scopo di determinare il prezzo di mercato della garanzia e si baserebbero su dati di mercato. In terzo luogo, l’utilizzo del tasso di riferimento non presupporrebbe un inadempimento dell’obbligo di effettuare una valutazione globale che tenga conto di tutti gli elementi rilevanti nel caso di specie.

29.

Nella seconda parte del suo motivo unico di impugnazione, la Commissione sostiene che il Tribunale ha commesso un errore di diritto in merito all’onere della prova riguardo all’esistenza di un vantaggio derivante da una garanzia ad hoc e all’obbligo di diligenza della Commissione. In particolare, il Tribunale avrebbe imposto alla Commissione un onere della prova eccessivo per dimostrare che una garanzia pubblica non è stata concessa a condizioni di mercato.

30.

La Commissione evidenzia che, nel caso di specie, essa ha, in primo luogo, espresso nella decisione di apertura dubbi quanto all’esistenza di garanzie analoghe sul mercato finanziario e ha indicato che sembrava che gli operatori del mercato non fossero disposti ad assumersi il rischio di insolvenza dei beneficiari. In secondo luogo, la Commissione avrebbe altresì invitato lo Stato membro e gli interessati a formulare osservazioni al riguardo, chiedendo al Regno di Spagna di fornirle tutte le informazioni rilevanti ai fini della valutazione dell’aiuto. In terzo luogo, secondo la Commissione, nelle sue osservazioni relative alla decisione di avvio del procedimento, la Fundación Valencia aveva espresso dubbi quanto all’esistenza di garanzie simili nel mercato.

31.

Secondo la Commissione, essa assolverebbe l’onere della prova ad essa incombente per dimostrare l’esistenza di un vantaggio, ai sensi della giurisprudenza quando, come nel caso di specie, essa presenta nella decisione di avvio del procedimento un ragionamento fondato sulle difficoltà dell’impresa beneficiaria della garanzia e sulle caratteristiche di tale garanzia, da cui essa deduce il rating dell’impresa, e quando, dopo aver invitato lo Stato membro e gli interessati a formulare osservazioni al riguardo chiedendo di fornire tutte le informazioni rilevanti ai fini della valutazione dell’aiuto, nulla nel fascicolo induce a credere che esistano operazioni analoghe sul mercato (circostanza questa che sarebbe confermata anche dalle parti interessate). In tali circostanze, il dovere di diligenza non prescriverebbe che la Commissione debba ricercare elementi la cui esistenza sia improbabile o meramente ipotetica. Non esisterebbe alcuna ragione logica per cui la Commissione, in tali circostanze sia inoltre obbligata ad avvalersi dei suoi poteri nei confronti dello Stato membro, di terzi interessati o anche di altre fonti. L’invito formulato nella decisione di avvio del procedimento sarebbe sufficiente affinché lo Stato membro e/o gli interessati comunichino ad esso operazioni simili, qualora esse esistano. In linea di principio, sarebbe lo Stato membro che afferma di essersi comportato come un operatore privato razionale operante in un’economia di mercato che deve aver esaminato se esistano operazioni simili sul mercato. Le autorità pubbliche e il beneficiario della misura si troverebbero in una posizione migliore rispetto alla Commissione per accertare l’esistenza di analoghe operazioni. Inoltre, la Commissione non potrebbe essere invitata a produrre prove negative. La giurisprudenza sia della Corte che del Tribunale confermerebbero tale approccio.

32.

Più in generale, per quanto riguarda la dimostrazione dell’esistenza dell’aiuto, la Commissione ritiene di essere tenuta a fare uso dei propri poteri di indagine specifici solo quando non dispone di elementi sufficienti per dimostrare che l’aiuto esiste, quando è a conoscenza dell’esistenza di un elemento importante di cui non dispone e che può incidere sulla sua valutazione circa l’esistenza dell’aiuto, o quando è ragionevole supporre che i dati di cui dispone siano incompleti. Nessuna di tali situazioni ricorrerebbe nel caso di specie.

33.

Nella terza parte del suo motivo unico di impugnazione, la Commissione sostiene che il Tribunale ha snaturato i fatti quando, al punto 137 della sentenza impugnata, ha affermato che «la Commissione non allega alcun altro elemento ottenuto durante il procedimento amministrativo che avvalori delle sue constatazioni relative all’insufficienza di operazioni analoghe». Infatti, all’udienza dinanzi al Tribunale essa si sarebbe riferita ai dubbi espressi dalla Fundación Valencia, quanto all’esistenza di garanzie simili nel mercato, menzionati al paragrafo 30, elemento su cui essa avrebbe altresì fondato la sua decisione.

34.

Il Valencia CF solleva, a titolo preliminare, un’eccezione di irricevibilità in cui sostiene che l’impugnazione deve essere dichiarata irricevibile. Nel merito, il Valencia CF e il Regno di Spagna contestano gli argomenti della Commissione.

B.   Analisi giuridica

1. Sulla ricevibilità dell’impugnazione

35.

A titolo preliminare occorre analizzare l’eccezione di irricevibilità sollevata dal Valencia CF nei confronti dell’impugnazione.

36.

Il Valencia CF fa, in primo luogo, valere che la Commissione non identifica con la precisione richiesta i punti della motivazione della sentenza impugnata che essa contesta. In secondo luogo, il Valencia CF fa valere che, poiché la Comunicazione relativa alle garanzie non costituisce uno strumento di diritto positivo dell’Unione, la sua eventuale violazione non potrebbe essere qualificata come questione di diritto che la Corte potrebbe analizzare nell’ambito di un’impugnazione. In terzo luogo, secondo il Valencia CF, la Commissione si sarebbe limitata a reiterare motivi e argomenti già esposti dinanzi al Tribunale e intenderebbe ottenere una nuova valutazione dei fatti, ciò che sarebbe inammissibile in sede di impugnazione.

37.

Ritengo che l’eccezione di irricevibilità sollevata dal Valencia CF debba essere respinta.

38.

Innanzitutto, nella sua impugnazione la Commissione indica in modo chiaro i punti e i passaggi della sentenza impugnata che formano oggetto delle sue censure. Inoltre, come si desume dai precedenti paragrafi da 25 a 33, i pretesi errori di diritto addebitati dalla Commissione al Tribunale emergono chiaramente dall’argomentazione da essa proposta.

39.

In effetti, la Commissione contesta, innanzitutto, l’interpretazione effettuata dal Tribunale della decisione controversa. A tale riguardo la Corte ha già giudicato che motivi diretti contro l’interpretazione di una decisione della Commissione effettuata dal Tribunale sono ricevibili nell’ambito di un’impugnazione ( 16 ). La Commissione contesta, poi, l’interpretazione effettuata dal Tribunale della Comunicazione relativa alle garanzie. Al proposito, si deve ricordare che, come risulta da giurisprudenza costante, nell’ambito specifico degli aiuti di Stato, la Commissione è vincolata dalle discipline e dalle comunicazioni da essa emanate, nei limiti in cui queste non derogano a norme del Trattato ( 17 ). Ne consegue che, avendo il Tribunale censurato la Commissione per aver disatteso la Comunicazione relativa alle garanzie, un motivo diretto a contestare l’interpretazione di tale comunicazione deve essere considerato ricevibile. Analogamente, costituisce una questione di diritto, ricevibile in sede di impugnazione l’asserita violazione delle norme in materia di prova ( 18 ).

40.

Risulta da quanto precede che, contrariamente a quanto sostiene il Valencia CF, l’impugnazione della Commissione non è volta né a reiterare motivi e argomenti già esposti in primo grado, né a rimettere in discussione la valutazione dei fatti e dei mezzi di prova effettuata dal Tribunale.

2. Nel merito: sul motivo unico di impugnazione

41.

Nel merito, ritengo che, per poter rispondere agli argomenti dedotti dalla Commissione nella sua impugnazione occorra, a titolo preliminare, effettuare alcune considerazioni sulla Comunicazione relativa alle garanzie [sezione a)], nonché rammentare i principi sviluppati nella giurisprudenza riguardo all’onere della prova e all’obbligo di diligenza della Commissione nell’ambito della valutazione dell’esistenza di un vantaggio ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE [sezione b)]. Sulla base di quanto esposto, analizzerò poi il motivo unico di impugnazione dedotto dalla Commissione [sezione c)].

a) Sulla Comunicazione relativa alle garanzie

42.

Risulta dal punto 1.1 della Comunicazione relativa alle garanzie, che essa fornisce indicazioni in merito ai principi e alla metodologia su cui si basa la Commissione per applicare le disposizioni dei Trattati in materia di aiuti di Stato alle garanzie statali. Conformemente alla giurisprudenza ricordata al precedente paragrafo 39 essa vincola la Commissione, ma non la Corte ( 19 ).

43.

Come si desume dal punto 2.1 e dal punto 2.2 di detta comunicazione, il beneficio derivante da una garanzia statale risiede nel fatto che il rischio relativo all’insolvenza del prestito garantito viene assunto dallo Stato. L’assunzione di tale rischio dovrebbe in linea di principio essere remunerata con un adeguato corrispettivo, ossia il premio. Si configura un vantaggio ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE in caso di rinuncia, totale o parziale, al premio stesso, la quale comporta una perdita di risorse per lo Stato e nel contempo un beneficio per l’impresa.

44.

Conformemente alla giurisprudenza della Corte ( 20 ), risulta dalla Comunicazione relativa alle garanzie ( 21 ) che la valutazione per determinare l’esistenza di un vantaggio e, quindi, di un aiuto si basa sul «principio dell’investitore operante in un’economia di mercato». Tale valutazione è volta a verificare se la garanzia è stata concessa a condizioni che sarebbero accettabili per un operatore privato operante in circostanze normali di economia di mercato.

45.

A tale scopo la Comunicazione relativa alle garanzie prevede un’analisi finalizzata a determinare, innanzitutto, se un investitore privato avveduto avrebbe o meno concesso al beneficiario una garanzia simile alle stesse condizioni e allo stesso prezzo di quella in causa. In caso negativo, si configura un vantaggio e quindi un aiuto il quale, in una seconda fase, deve essere quantificato, determinando a quale prezzo, nelle circostanze specifiche della fattispecie, l’investitore privato avveduto avrebbe, eventualmente, accordato una garanzia simile. L’importo dell’aiuto sarà, in generale, pari alla differenza tra il prezzo realmente pagato per la garanzia e il prezzo che un investitore privato avveduto avrebbe richiesto per concedere una tale garanzia.

46.

La struttura della Comunicazione relativa alle garanzie segue questo schema in due fasi. In effetti, dapprima, essa indica, al punto 3, alcune condizioni cumulative la cui sussistenza esclude la presenza di un aiuto di Stato. Per ciò che riguarda specificamente le garanzie ad hoc, come quella in causa nel presente procedimento, la Comunicazione relativa alle garanzie, al punto 3.2, stabilisce che sia sufficiente che vengano rispettate alcune condizioni ivi indicate per escludere la presenza di aiuti di Stato. Tali condizioni sono: che il mutuatario non si trovi in difficoltà finanziarie [lettera a)]; che l’entità della garanzia possa essere correttamente misurata al momento della concessione [lettera b)]; che la garanzia non assista più dell’80% del prestito [lettera c)]; e che per la garanzia venga pagato un prezzo orientato al mercato [lettera d)].

47.

La Comunicazione relativa alle garanzie non specifica espressamente le conseguenze del mancato rispetto di tali condizioni. Tuttavia, occorre ritenere che se una o più di tali condizioni non sono rispettate, ciò non comporta automaticamente e necessariamente che vi sia aiuto di Stato. Il non rispetto di una o più di tali condizioni indica che sussiste un indizio dell’esistenza di un aiuto, ciò che implica la necessità di un’analisi più dettagliata. In tale contesto, la condizione indicata al punto 3.2, lettera d), – ossia che per la garanzia venga pagato un prezzo orientato al mercato – è particolarmente rilevante. Se essa non è rispettata, ossia se la garanzia statale in causa è concessa ad un prezzo inferiore al prezzo di mercato, appare indubbio che la misura in questione sia suscettibile di attribuire un vantaggio al beneficiario e costituisca pertanto un aiuto di Stato.

48.

Il punto 3.2, lettera d), della Comunicazione relativa alle garanzie indica, in modo dettagliato, i criteri da utilizzare per determinare se la garanzia in causa è concessa o meno ad un prezzo orientato al mercato.

49.

Tale punto specifica, al primo e al secondo paragrafo, che a tal fine occorre, innanzitutto, verificare l’esistenza di un «parametro corrispondente per il premio di garanzia sui mercati finanziari». Nel caso in cui non sia possibile trovare tale parametro, allora «il costo finanziario complessivo del prestito oggetto di garanzia (compreso il tasso d’interesse del prestito e il premio di garanzia) deve essere comparato al prezzo di mercato di un prestito simile non garantito».

50.

Detto punto specifica poi, nel suo terzo paragrafo, che, in entrambi i casi, per determinare il prezzo di mercato corrispondente occorre effettuare un’analisi delle caratteristiche essenziali della garanzia e del relativo prestito, ciò che dovrebbe, in particolare, permettere di classificare il mutuatario mediante un rating del rischio.

51.

Nel caso in cui alla luce dell’analisi svolta riguardo ai parametri suindicati la Commissione concluda che la garanzia concessa attribuisce un vantaggio, ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, al beneficiario, occorre, in una seconda fase, quantificare l’importo dell’aiuto. La Comunicazione relativa alle garanzie fornisce, al punto 4, indicazioni sui criteri da usare per tale quantificazione.

52.

Come già menzionato, essa stabilisce che in generale l’importo dell’aiuto sarà pari alla differenza tra il prezzo realmente pagato per la garanzia e il prezzo che un investitore privato avveduto avrebbe richiesto per concedere una tale garanzia.

53.

In alcuni casi è, tuttavia, possibile che, se l’impresa si trova in uno stato di difficoltà estrema e quindi la probabilità che il mutuatario non rimborsi il prestito è particolarmente elevata, nessun investitore privato avveduto concederebbe la garanzia. In tale caso, previsto al punto 2.2 e al punto 4.1 lettera a), della Comunicazione relativa alle garanzie il prezzo di mercato della garanzia non esiste, in quanto nessun investitore sarebbe disponibile a concederla. In un caso di tal genere, che ai termini del punto 4.1 lettera a), della Comunicazione relativa alle garanzie si verifica solo in «circostanze eccezionali» l’importo dell’aiuto sarà allora pari all’importo stesso della garanzia. Ciò si spiega in quanto, da un lato, non esistendo il prezzo di mercato per la concessione di tale garanzia, l’importo dell’aiuto non può essere determinato come la differenza tra il prezzo effettivamente pagato e un fattore che non esiste. Dall’altro, siccome il rischio di inadempimento è particolarmente elevato, lo Stato molto probabilmente sarà obbligato ad esborsare la totalità della somma garantita ( 22 ).

54.

Al di fuori di questa ipotesi specifica, per quantificare l’aiuto occorrerà identificare un prezzo di mercato per la concessione della garanzia con cui comparare il prezzo effettivamente pagato per la garanzia in questione.

55.

A tale riguardo il punto 4.2 della Comunicazione relativa alle garanzie indica che qualora il mercato non fornisca garanzie per il tipo di operazione in questione, non è disponibile alcun prezzo di mercato per la garanzia. Ciò deve essere inteso nel senso, non che si è in una situazione come quella indicata al precedente paragrafo 53, ma piuttosto nel senso che non è «empiricamente» disponibile un prezzo di mercato, il quale tuttavia può essere costruito. In tal caso, l’aiuto va quantificato calcolando «la differenza tra il tasso di interesse di mercato specifico che l’impresa avrebbe dovuto sostenere in assenza di garanzia e quello conseguito grazie alla garanzia statale, previa deduzione dei premi versati». Ai sensi dello stesso punto della suddetta Comunicazione, «in mancanza di tasso d’interesse di mercato e se lo Stato membro intende utilizzare al suo posto il tasso di riferimento, (…) le condizioni stabilite nella comunicazione sui tassi di riferimento (…) sono valide per calcolare l’intensità di aiuto di una garanzia ad hoc».

b) Principi giurisprudenziali sull’onere della prova e sul dovere di diligenza della Commissione riguardo alla dimostrazione dell’esistenza di un vantaggio

56.

Secondo una costante giurisprudenza della Corte, spetta alla Commissione fornire la prova dell’esistenza di un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, e, pertanto, anche la prova della sussistenza della concessione di un vantaggio ai beneficiari ( 23 ).

57.

Risulta altresì da giurisprudenza costante, che, qualora il principio dell’investitore privato sia applicabile, grava sulla Commissione l’onere di provare, tenendo conto, segnatamente, delle informazioni fornite dallo Stato membro interessato, che le condizioni di applicazione di tale principio sono soddisfatte ( 24 ).

58.

A tal fine, spetta alla Commissione effettuare una valutazione globale, che tenga conto di tutti gli elementi rilevanti nel caso di specie che le consentano di determinare se l’impresa beneficiaria non avrebbe manifestamente ottenuto agevolazioni analoghe da un siffatto investitore privato ( 25 ). Secondo la giurisprudenza, ai fini dell’applicazione di tale criterio dell’investitore privato sono unicamente pertinenti gli elementi disponibili e le evoluzioni prevedibili al momento della decisione di adottare la misura ( 26 ).

59.

A tale riguardo, la Commissione è tenuta, nell’interesse di una corretta applicazione delle norme fondamentali del Trattato FUE relative agli aiuti di Stato, a condurre il procedimento di esame delle misure sotto inchiesta in modo diligente ed imparziale, per poter disporre, all’atto dell’adozione della decisione finale, degli elementi il più possibile completi e attendibili a tale scopo ( 27 ).

60.

In particolare, qualora il criterio dell’operatore privato risulti applicabile, spetta alla Commissione chiedere allo Stato membro interessato di fornirle tutte le informazioni pertinenti che le consentano di verificare se le condizioni di applicazione di tale criterio siano soddisfatte ( 28 ).

61.

Infatti, poiché la Commissione non ha necessariamente una conoscenza diretta delle circostanze in cui è stata presa una decisione di adottare una determinata misura, essa deve basarsi, ai fini dell’applicazione di detto criterio, in larga misura, sugli elementi oggettivi e verificabili prodotti dallo Stato membro di cui trattasi al fine di dimostrare che le condizioni di applicazione del criterio dell’investitore privato sono soddisfatte ( 29 ).

62.

Tuttavia, anche quando tale istituzione si trovi di fronte ad uno Stato membro che, venendo meno al suo dovere di collaborazione, non le abbia fornito informazioni che essa gli aveva imposto di comunicare, essa deve fondare le proprie decisioni su elementi di una certa attendibilità e coerenza che forniscano una base sufficiente per concludere che un’impresa ha beneficiato di un vantaggio costitutivo di un aiuto di Stato e che siano, pertanto, idonei a corroborare le conclusioni alle quali essa giunge ( 30 ).

63.

Infatti, dato che il recupero dell’aiuto di cui trattasi presso il suo beneficiario mira ad eliminare la distorsione della concorrenza causata da un determinato vantaggio concorrenziale e a ripristinare in tal modo la situazione anteriore al versamento di tale aiuto, la Commissione non può supporre che un’impresa abbia beneficiato di un vantaggio costitutivo di un aiuto di Stato basandosi semplicemente su una presunzione negativa, fondata sulla mancanza di informazioni che consentissero di giungere alla conclusione contraria, in mancanza di altri elementi idonei a dimostrare positivamente l’esistenza di un siffatto vantaggio ( 31 ).

c) Sul motivo unico di impugnazione

64.

È alla luce delle considerazioni che precedono che occorre analizzare il motivo unico dedotto dalla Commissione avverso la sentenza impugnata.

65.

Per verificare la correttezza dell’analisi del Tribunale alla luce delle censure presentate dalla Commissione occorre, a mio avviso, partire da un esame della decisione controversa alla luce della sentenza impugnata.

66.

A tale riguardo, nella decisione controversa la Commissione ha, dapprima, nella sezione 7.1.2, determinato l’esistenza di un vantaggio selettivo e poi, nella sezione 7.2, quantificato l’entità dell’aiuto.

67.

Nel quadro della sezione 7.1.2, la Commissione ha, innanzitutto, stabilito, ai considerando da 73 a 77, che il Valencia CF si trovava in una situazione di difficoltà, ma ha escluso, al considerando 80, che essa si trovasse in una situazione di difficoltà estrema. A tale proposito, nella sentenza impugnata, ai punti da 51 a 106, il Tribunale ha rigettato gli argomenti sollevati dal Valencia CF volti a rimettere in causa l’analisi della Commissione quanto alla situazione di difficoltà di detta società. Tale parte della sentenza impugnata non è contestata ed esula pertanto dalla presente impugnazione.

68.

Successivamente, ai considerando da 81 a 83 della decisione controversa, la Commissione ha dedotto da tale situazione di difficoltà che fosse possibile ritenere che il rating del Valencia CF rientrasse nella categoria CCC, secondo la metodologia standard utilizzata dalle agenzie di rating (in particolare, Standard & Poor’s). Benché il Valencia CF abbia contestato tale analisi sia nella terza parte del primo motivo del suo ricorso di primo grado – accolta dal Tribunale –, sia nella sua memoria di risposta nel quadro della presente impugnazione, occorre rilevare che nella sentenza impugnata il Tribunale non ha rimesso in causa detta analisi e la conseguente conclusione. Esse pertanto non rientrano nell’ambito della presente impugnazione.

69.

Nella decisione controversa, poi, al considerando 85 – ripreso al precedente paragrafo 12 – la Commissione si riferisce alla Comunicazione relativa alle garanzie, indicando che la sua analisi si fonda su di essa e ricordandone alcuni principi. Il Tribunale menziona tale considerando, ed in particolare l’ultima frase di questo, al punto 124 della sentenza impugnata. Come ammesso dalla Commissione stessa, tale ultima frase è manifestamente imprecisa ( 32 ).

70.

L’analisi vera e propria della fattispecie si trova, però, ai considerando 86 e 87 della decisione controversa.

71.

Più precisamente, nel considerando 86, la Commissione constata che i parametri indicati nel punto 3.2 della Comunicazione non sussistono. Più precisamente la Commissione constata: (a) che il Valencia CF è un’impresa in crisi [v. punto 3.2, lettera a), della Comunicazione relativa alle garanzie]; (b) che la garanzia copre più del 100% del prestito [v. punto 3.2, lettera c) di detta comunicazione]; e che (c) che un premio di garanzia dello 0,5% non rispecchia il rischio di insolvenza per il prestito garantito e che pertanto il prezzo della garanzia non può essere considerato come un prezzo orientato al mercato [v. punto 3.2, lettera d), della suddetta comunicazione).

72.

Sulla base di tale analisi, al considerando 87 la Commissione conclude che le misure in questione non rispettano le condizioni di cui alla Comunicazione relativa alle garanzie e che «quindi i beneficiari non avrebbero ottenuto le misure in esame alle stesse condizioni sul mercato».

73.

Risulta dall’analisi che precede che è a giusto titolo che il Tribunale ha constatato, al punto 125 della sentenza impugnata, che nei rilievi attinenti alla caratterizzazione di un vantaggio, ossia nella sezione 7.1.2 della decisione controversa, la Commissione non ha indicato quale fosse il prezzo di mercato rispetto al quale essa aveva valutato il premio in questione.

74.

È solo al considerando 93 della decisione controversa – ossia nella sezione 7.2. dedicata all’entità dell’aiuto – che la Commissione osserva che «il tasso di interesse che sarebbe stato applicato a un prestito senza la garanzia di Stato (…) non fornirà una comparazione significativa» e ciò «a causa del numero limitato di osservazioni di operazioni analoghe sul mercato».

75.

A tale riguardo occorre ricordare che, come rilevato ai precedenti paragrafi da 48 a 50, ai sensi della Comunicazione relativa alle garanzie, per determinare se, in applicazione del «principio dell’investitore operante in un’economia di mercato», per la garanzia viene pagato un prezzo orientato al mercato, occorre innanzitutto verificare se «il prezzo pagato per la garanzia è di entità almeno equivalente al corrispondente parametro per il premio di garanzia sui mercati finanziari» e, nel caso in cui non sia possibile trovare tale parametro, «il costo finanziario complessivo del prestito oggetto di garanzia (compreso il tasso d’interesse del prestito e il premio di garanzia) deve essere comparato al prezzo di mercato di un prestito simile non garantito».

76.

Nel sistema della Comunicazione relativa alle garanzie, la determinazione di tali prezzi di riferimento (ossia il «parametro per il premio di garanzia sui mercati finanziari» e, in mancanza, «il prezzo di mercato di un prestito simile non garantito») appare, ove sia possibile identificarli, determinante per la qualifica di aiuto di Stato della garanzia in causa.

77.

Al riguardo, risulta dal fascicolo, nonché dai punti 125 e 131 della sentenza impugnata che, nell’ambito di misure di organizzazione del procedimento, il Tribunale ha interrogato esplicitamente la Commissione al fine di verificare il fondamento della summenzionata conclusione, contenuta al considerando 93 della decisione controversa, da cui si deduceva, in sostanza, l’inesistenza di «prestiti simili non garantiti» da usare come parametro per determinare se il prezzo pagato per la garanzia in causa fosse o meno orientato al mercato.

78.

A tale domanda, la Commissione ha risposto che, tenuto conto della situazione finanziaria del Valencia CF, la quale era un’impresa in difficoltà, essa aveva considerato che non vi fosse un prezzo di mercato che potesse servire come riferimento per il premio in questione. Nella sua risposta la Commissione ha poi precisato che «in altri termini, non era stata in grado di trovare operazioni simili con premi pagati da istituti finanziari, dato che tali istituti non sostenevano operazioni così rischiose come quelle consistenti ad assumere garanzie a favore di imprese con un rating CCC». La Commissione ha poi fatto riferimento al punto 3.3 della Comunicazione relativa alle garanzie, da cui si desume che non esiste un tasso di riferimento di mercato per i prestiti accordati a imprese che si sono viste attribuire un rating CCC. Detta istituzione ha altresì aggiunto che niente nel dossier amministrativo indicava il contrario.

79.

Risulta da tale risposta alla domanda del Tribunale che la Commissione ha, in sostanza, dedotto dalla circostanza che, a seguito dell’analisi da essa stessa svolta, fosse «possibile ritenere» ( 33 ), che il rating del Valencia CF rientrasse nella categoria CCC, che nessuno stabilimento finanziario avrebbe sostenuto un’operazione così rischiosa come quella di assumere una garanzia a favore del Valencia CF e che pertanto, per tale ragione e in assenza di indicazioni contrarie nel fascicolo, doveva escludersi che esistessero «prestiti simili non garantiti» da usare come parametro di raffronto con la garanzia in questione.

80.

Al riguardo osservo che, a parte il fatto che tale argomentazione a fondamento della conclusione contenuta al considerando 93 della decisione controversa è totalmente assente nel testo della decisione controversa, essa sembra basarsi su un ragionamento che potremmo definire «logicamente plausibile», ma che in realtà non si fonda su veri e propri elementi di prova.

81.

È in effetti plausibile, come ritenuto dalla Commissione, considerare che generalmente istituti finanziari non concludano operazioni di garanzia con imprese che hanno un rating CCC, anche se, a dire il vero, a sostegno di tale affermazione la Commissione ha fornito esclusivamente il riferimento al punto 3.3 della Comunicazione relativa alle garanzie. Tuttavia, nel caso di specie la conclusione quanto all’inesistenza di «prestiti simili non garantiti» da usare come parametro di raffronto per determinare se il prezzo pagato per la garanzia in causa fosse o meno orientato al mercato si fonda, in qualche modo, su una doppia deduzione, ossia: da un lato, la deduzione che, in ragione della situazione di difficoltà finanziaria del Valencia CF fosse «possibile ritenere» che il rating di tale società rientrasse nella categoria CCC; tale rating è stato quindi attribuito al Valencia CF dalla Commissione stessa ( 34 ); dall’altro, la deduzione, come conseguenza derivante dall’attribuzione di tale rating, che nessun istituto finanziario avrebbe concluso un’operazione simile con il Valencia CF.

82.

Dubito che una conclusione fondata esclusivamente su tale ragionamento logicamente plausibile possa essere considerata conforme alle esigenze in materia di onere della prova dell’esistenza di un vantaggio e di obbligo di diligenza in capo alla Commissione derivanti dalla giurisprudenza menzionata ai precedenti paragrafi da 56 a 63.

83.

In effetti, come rilevato al precedente paragrafo 57, l’onere di provare che le condizioni di applicazione del principio dell’operatore privato non sono soddisfatte grava sulla Commissione. Tale onere, come interpretato dalla giurisprudenza, impone alla Commissione di fondarsi su elementi atti a dimostrare positivamente l’esistenza di un vantaggio e non può permetterle di limitarsi a semplici deduzioni, per quanto plausibili, o di fondarsi su presunzioni negative senza che tale istituzione sia in grado di dimostrare di aver, almeno, cercato di verificare in concreto la fondatezza di tali deduzioni mediante elementi di una certa attendibilità e coerenza che forniscano una base sufficiente per le conclusioni alle quali essa giunge e che, pertanto, siano idonee a corroborare tali conclusioni. Risulta infatti dalla giurisprudenza costante ricordata al precedente paragrafo 59 che la Commissione deve condurre il procedimento di esame in modo diligente ed imparziale, per poter disporre, all’atto dell’adozione della decisione finale, degli elementi il più possibile completi e attendibili a tale scopo. L’obbligo di diligenza incombente in capo alla Commissione non le permette di fondare le proprie conclusioni meramente sulla base di un ragionamento «logicamente plausibile» senza minimamente cercare di ottenere informazioni specifiche a fondamento della sua conclusione.

84.

In tal senso non condivido la tesi della Commissione, menzionata al precedente paragrafo 31, secondo cui, si dovrebbe considerare che, in una situazione come quella della presente fattispecie, essa abbia assolto al proprio onere probatorio e abbia rispettato il proprio dovere di diligenza ai sensi della giurisprudenza. A mio avviso, in un caso come quello della presente fattispecie la Commissione non può, infatti, concludere, sulla base di un ragionamento deduttivo, che non esistono «prestiti simili non garantiti» da usare come parametro per determinare se il prezzo pagato per la garanzia in causa sia orientato al mercato, limitandosi a chiedere allo Stato membro e agli interessati di presentare osservazioni sulla decisione di avvio del procedimento e sulle conclusioni ivi contenute e a rilevare che nulla nel fascicolo induce a credere che esistano operazioni analoghe sul mercato.

85.

In effetti, certo, come risulta dalla giurisprudenza menzionata ai precedenti paragrafi 57 e 61, la Commissione in materia di aiuti si basa in larga misura sulle informazioni fornite dallo Stato membro. Tuttavia, da un lato, risulta altresì dalla giurisprudenza menzionata al paragrafo 60, che spetta alla Commissione chiedere allo Stato membro interessato di fornirle tutte le informazioni pertinenti che le consentano di verificare se le condizioni di applicazione del principio dell’investitore privato siano soddisfatte. Una semplice domanda di formulare osservazioni sulla decisione di avvio della procedura non mi sembra equiparabile ad una tale richiesta di informazioni. Dall’altro lato, risulta pure dalla giurisprudenza menzionata al paragrafo 62, che anche qualora lo Stato membro in causa non collabori, la Commissione deve comunque fondare le proprie decisioni su elementi di una certa attendibilità e coerenza che forniscano una base sufficiente per le sue conclusioni. Essa non può pertanto fondarsi semplicemente su un ragionamento deduttivo, logicamente plausibile.

86.

Ciò non significa che la Commissione debba ricercare elementi la cui esistenza sia meramente ipotetica o che debba avvalersi dei suoi poteri di indagine specifici al di fuori dei casi in cui ciò sia necessario. Ciò significa semplicemente che l’obbligo di diligenza incombente su di essa non le permette, in un caso come quello della presente fattispecie, di fondarsi esclusivamente su un ragionamento logicamente plausibile senza minimamente – almeno cercare di – suffragare la sua conclusione su informazioni specifiche che possano stare a fondamento della sua conclusione secondo cui si doveva escludere che esistessero «prestiti simili non garantiti» da usare come parametro di raffronto con la garanzia in questione.

87.

Risulta da tutto quanto precede che non si può ritenere, come pretende la Commissione, che il Tribunale abbia commesso un errore di diritto e abbia imposto a tale istituzione un eccessivo onere della prova quando esso ha concluso, al punto 135 della sentenza impugnata, che la Commissione aveva errato nell’escludere, al punto 93 della decisione controversa, l’esistenza di un prezzo di mercato per un prestito simile non garantito «a causa del numero limitato di osservazioni di operazioni analoghe sul mercato», in quanto tale constatazione non era sufficientemente suffragata. Ne consegue che la seconda parte del motivo unico di impugnazione proposto dalla Commissione deve essere respinta.

88.

Tale errore in cui è incorsa la Commissione riguardo ad un elemento il quale, come rilevato ai paragrafi 75 e 76, con riferimento ai paragrafi da 48 a 50, è determinante nell’analisi prevista dalla Comunicazione relativa alle garanzie per la qualifica di aiuto di Stato di una garanzia statale come quella in questione, è a mio avviso sufficiente anche a giustificare la conclusione del Tribunale al punto 134 della sentenza impugnata secondo cui la Commissione, nella presente fattispecie ha disatteso tale comunicazione. In effetti, un’analisi conforme a detta comunicazione avrebbe presupposto la verifica diligente dell’eventuale esistenza di un prezzo di mercato per un prestito simile non garantito. Ne consegue che anche la prima parte del motivo unico di impugnazione della Commissione deve essere, in ogni caso, a mio avviso, respinta.

89.

Quanto alla terza parte del motivo unico di impugnazione della Commissione, relativa ad un preteso snaturamento dei fatti da parte del Tribunale e riassunta al precedente paragrafo 33, occorre ricordare che secondo costante giurisprudenza della Corte, uno snaturamento deve emergere in modo manifesto dagli atti di causa, senza che sia necessario procedere a una nuova valutazione dei fatti e delle prove ( 35 ).

90.

La Commissione sostiene che giudicando al punto 137 della sentenza impugnata che la Commissione non aveva allegato alcun altro elemento ottenuto durante il procedimento amministrativo che avvalorasse le sue costatazioni relative all’insufficienza di operazioni analoghe, il Tribunale avrebbe snaturato i fatti, in quanto essa si sarebbe fondata altresì sui dubbi espressi dalla Fundación Valencia quanto all’esistenza di garanzie simili nel mercato nelle sue osservazioni relative alla decisione di avvio del procedimento.

91.

Al riguardo, rilevo, da un lato, che non vi è alcun riferimento ad eventuali dubbi espressi dalla Fundación Valencia né nella decisione controversa, né nella summenzionata risposta della Commissione alle misure di organizzazione del procedimento ordinate dal Tribunale. Dall’altro, ed in ogni caso, la semplice lettura del passaggio delle osservazioni della Fundación Valencia menzionate dalla Commissione, rileva che questa si è limitata ad affermare di «ignorare» se esistessero o meno garanzie simili comparabili sul mercato e non, come sostiene la Commissione, a esprimere dubbi sulla loro esistenza. In tali condizioni non si può, a mio avviso, rimproverare al Tribunale di aver commesso uno snaturamento dei fatti e, di conseguenza, anche la terza parte del motivo unico di impugnazione della Commissione non può essere accolta.

92.

In conclusione, risulta da quanto precede che, a mio avviso, il motivo unico di impugnazione proposto dalla Commissione non è fondato. Di conseguenza, ritengo che l’impugnazione debba essere respinta.

VI. Sulle spese

93.

A norma dell’articolo 184, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte, quando l’impugnazione è respinta, la Corte statuisce sulle spese. Ai sensi dell’articolo 138, paragrafo 1, del medesimo regolamento, applicabile al procedimento di impugnazione in forza del successivo articolo 184, paragrafo 1, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda.

94.

L’articolo 140, paragrafo 1, del regolamento di procedura, anch’esso applicabile al procedimento di impugnazione in forza dell’articolo 184, paragrafo 1, del medesimo regolamento, stabilisce che le spese sostenute dagli Stati membri intervenuti nella causa restano a loro carico.

95.

Nella presente fattispecie, poiché la Commissione è rimasta soccombente, essa deve essere condannata a sopportare le spese conformemente alle domande del Valencia CF. Il Regno di Spagna, che aveva la qualità di parte interveniente in primo grado, sopporterà le proprie spese.

VII. Conclusione

96.

Alla luce delle considerazioni che precedono propongo alla Corte di statuire come segue:

–

L’impugnazione è respinta.

–

La Commissione europea è condannata a sopportare le proprie spese, nonché quelle sostenute dal Valencia Club de Fútbol, SAD.

–

Il Regno di Spagna sopporta le proprie spese.


( 1 ) Lingua originale: l’italiano.

( 2 ) GU 2017, L 55, pag. 12.

( 3 ) GU 2008, C 155, pag. 10.

( 4 ) V. considerando da 6 a 8 della decisione controversa e punto 9 della sentenza impugnata.

( 5 ) V. nel dettaglio considerando 12 e 13 della decisione controversa e punti 5 e 9 della sentenza impugnata.

( 6 ) GU 2014, C 69, pag. 99.

( 7 ) Ai sensi degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (GU 2004, C 244, pag. 2), v. considerando da 73 a 77 della decisione controversa.

( 8 ) V. considerando 80 della decisione controversa.

( 9 ) Considerando da 81 a 83 e nota 25 della decisione controversa.

( 10 ) Come risulta dai punti 50 e 140 della sentenza impugnata, il Tribunale ha infatti ritenuto il primo motivo di ricorso irricevibile nei limiti in cui esso riguardava la Misura 4.

( 11 ) Definito conformemente alla Comunicazione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione (GU 2008, C 14, pag. 6). V. punti da 121 a 123 e 133 della sentenza impugnata.

( 12 ) Sentenza impugnata, punti 124 e 125.

( 13 ) V. punto 134 della sentenza impugnata.

( 14 ) V. punti da 135 a 138 della sentenza impugnata.

( 15 ) La Commissione si riferisce al punto 4.1 lettera a), della Comunicazione e cita, come esempio, la decisione che è stata oggetto della recente sentenza del 26 marzo 2020, Larko/Commissione (C‑244/18 P, EU:C:2020:238, punti da 92 a 119).

( 16 ) Al riguardo, v. sentenza del 26 marzo 2020, Larko/Commissione (C‑244/18 P, EU:C:2020:238, punto 102 e giurisprudenza citata).

( 17 ) V., inter alia, sentenza del 2 dicembre 2010, Holland Malt/Commissione (C‑464/09 P, EU:C:2010:733, punto 47 e giurisprudenza citata).

( 18 ) V., inter alia, sentenza del 10 luglio 2008, Bertelsmann e Sony Corporation of America/Impala (C‑413/06 P, EU:C:2008:392, punto 44 e giurisprudenza citata).

( 19 ) V., al riguardo, inter alia, sentenza del 7 marzo 2002, Italia Commissione (C‑310/99, EU:C:2002:143, punto 52 e giurisprudenza citata).

( 20 ) V., al riguardo, inter alia, sentenza del 3 aprile 2014, Francia/Commissione (C‑559/12 P, EU:C:2014:217, punto 96).

( 21 ) V., specificamente, punto 3.1. della Comunicazione relativa alle garanzie.

( 22 ) Una fattispecie di questo genere si è verificata nel caso che ha dato luogo alla sentenza del 26 marzo 2020, Larko/Commissione (C‑244/18 P, EU:C:2020:238, punti da 92 a 119). Al riguardo, si veda anche la relativa sentenza del 1o febbraio 2018, Larko/Commissione (T‑423/14, EU:T:2018:57, punti da 180 a 194).

( 23 ) V., inter alia, sentenza del 4 marzo 2021, Commissione/Fútbol Club Barcelona (C‑362/19 P, EU:C:2021:169, punto 62 e giurisprudenza citata).

( 24 ) V. sentenza del 10 dicembre 2020, Comune di Milano/Commissione (C‑160/19 P, EU:C:2020:1012, punto 110), nonché, in tal senso, sentenza del 26 marzo 2020, Larko/Commissione (C‑244/18 P, EU:C:2020:238, punto 65 e giurisprudenza citata).

( 25 ) Sentenza del 26 marzo 2020, Larko/Commissione (C‑244/18 P, EU:C:2020:238, punto 66).

( 26 ) V. in tal senso sentenze del 5 giugno 2012, Commissione/EDF (C‑124/10 P, EU:C:2012:318, punto 105) e del 10 dicembre 2020, Comune di Milano/Commissione (C‑160/19 P, EU:C:2020:1012, punto 112).

( 27 ) V., inter alia, sentenze del 2 settembre 2010, Commissione/Scott, C‑290/07 P, EU:C:2010:480, punto 90) e del 26 marzo 2020, Larko/Commissione (C‑244/18 P, EU:C:2020:238, punto 67).

( 28 ) V., inter alia, sentenze del 20 settembre 2017, Commissione/Frucona Košice (C‑300/16 P, EU:C:2017:706, punto 24), del 26 marzo 2020, Larko/Commissione (C‑244/18 P, EU:C:2020:238, punto 68), del 10 dicembre 2020, Comune di Milano/Commissione (C‑160/19 P, EU:C:2020:1012, punto 104). V., in tal senso, anche sentenza del 5 giugno 2012, (Commissione/EDF, C‑124/10 P, EU:C:2012:318, punto 104), nonché del 6 marzo 2018, Commissione/FIH Holding e FIH Erhvervsbank, (C‑579/16 P, EU:C:2018:159, punto 47).

( 29 ) V., in tal senso, sentenza del 10 dicembre 2020, Comune di Milano/Commissione (C‑160/19 P, EU:C:2020:1012, punto 112).

( 30 ) V. sentenze del 17 settembre 2009, Commissione/MTU Friedrichshafen, C‑520/07 P, EU:C:2009:557, punti da 54 a 56) e del 26 marzo 2020, Larko/Commissione (C‑244/18 P, EU:C:2020:238, punto 69).

( 31 ) Sentenze del 17 settembre 2009, Commissione/MTU Friedrichshafen, C‑520/07 P, EU:C:2009:557, punti 57 e 58), del 26 marzo 2020, Larko/Commissione (C‑244/18 P, EU:C:2020:238, punto 70), nonché sentenza del 10 dicembre 2020, Comune di Milano/Commissione (C‑160/19 P, EU:C:2020:1012, punto 111).

( 32 ) Tale frase costituisce, a mio avviso, una parafrasi inesatta della frase contenuta nel punto 2.2 della Comunicazione relativa alle garanzie, la quale si riferisce a situazioni in cui l’impresa si trova in uno stato di difficoltà estrema, quali quelle indicate al precedente paragrafo 55. Come constatato dalla Commissione stessa al considerando 80 della decisione controversa, ciò non è il caso nella presente fattispecie.

( 33 ) V. considerando 83 della decisione controversa.

( 34 ) Al riguardo rilevo che il Valencia CF e il Regno di Spagna fanno valere che Bancaja, l’istituto bancario che aveva fornito il prestito, aveva dato un rating pari a BB.

( 35 ) V., inter alia, sentenza dell’11 novembre 2021, Autostrada Wielkopolska/Commissione e Polonia (C‑933/19 P, EU:C:2021:905, punto 94 e giurisprudenza citata).

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