ECLI:EU:T:2025:57•Sentenza del Tribunale (Decima Sezione ampliata) del 22 gennaio 2025.#Banco Cooperativo Español, SA contro Comitato di risoluzione unico.#Unione economica e monetaria – Unione bancaria – Meccanismo di risoluzione unico degli enti creditizi e di talune imprese di investimento (SRM) – Fondo di risoluzione unico (SRF) – Decisione del SRB relativa ai contributi ex ante per il periodo di contribuzione 2019 – Articoli 12 e 14 del regolamento delegato (UE) 2015/63 – Nozione di «cambiamento di status» – Sistema di tutela istituzionale – Eccezione di illegittimità.#Causa T-498/19.
Sentenza del Tribunale (Decima Sezione ampliata) del 22 gennaio 2025.#Banco Cooperativo Español, SA contro Comitato di risoluzione unico.#Unione economica e monetaria – Unione bancaria – Meccanismo di risoluzione unico degli enti creditizi e di talune imprese di investimento (SRM) – Fondo di risoluzione unico (SRF) – Decisione del SRB relativa ai contributi ex ante per il periodo di contribuzione 2019 – Articoli 12 e 14 del regolamento delegato (UE) 2015/63 – Nozione di «cambiamento di status» – Sistema di tutela istituzionale – Eccezione di illegittimità.#Causa T-498/19.
ECLI:EU:T:2025:57Eu General Court22 gen 2025
Testo completo
SENTENZA DEL TRIBUNALE (Decima Sezione ampliata)
22 gennaio 2025 ( *1 )
«Unione economica e monetaria – Unione bancaria – Meccanismo di risoluzione unico degli enti creditizi e di talune imprese di investimento (SRM) – Fondo di risoluzione unico (SRF) – Decisione del SRB relativa ai contributi ex ante per il periodo di contribuzione 2019 – Articoli 12 e 14 del regolamento delegato (UE) 2015/63 – Nozione di «cambiamento di status» – Sistema di tutela istituzionale – Eccezione di illegittimità»
Nella causa T‑498/19,
Banco Cooperativo Español, SA, con sede in Madrid (Spagna), rappresentata da D. Sarmiento Rírez-Escudero e J. Beltrán de Lubiano Sáez de Urabain, avvocati,
ricorrente,
contro
Comitato di risoluzione unico (SRB), rappresentato da M. Rius Riu e C. De Falco, in qualità di agenti, assistiti da B. Meyring, F.B. Fernández de Trocóniz Robles, T. Klupsch e S. Ianc, avvocati,
convenuto,
sostenuto da
Commissione europea, rappresentata da A. Steiblytė, P. Němečková e D. Triantafyllou, in qualità di agenti,
interveniente,
IL TRIBUNALE (Decima Sezione ampliata),
composto da A. Kornezov, presidente, E. Buttigieg, G. Hesse, D. Petrlík (relatore) e L. Spangsberg Grønfeldt, giudici,
cancelliere: S. Jund, amministratrice
vista la fase scritta del procedimento,
in seguito all’udienza del 9 luglio 2024,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
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1 |
Con il suo ricorso fondato sull’articolo 263 TFUE, la Banco Cooperativo Español, SA, ricorrente, chiede l’annullamento della decisione SRB/ES/2022/47 del Comitato di risoluzione unico (SRB o CRU), dell’8 agosto 2022, che revoca la decisione SRB/ES/SRF/2019/10 del SRB, del 16 aprile 2019, relativa ai contributi ex ante per il 2019 al Fondo di risoluzione unico (SRF o FRU) nella misura in cui riguarda gli enti menzionati nel suo allegato I e che calcola contributi ex ante 2019 di tali enti al SRF (in prosieguo: la «decisione impugnata»), nella parte in cui la riguarda. |
Fatti all’origine della controversia e fatti successivi alla presentazione del ricorso
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2 |
La ricorrente è un ente creditizio con sede in Spagna. Essa è membro del sistema di tutela istituzionale (Institutional Protection Scheme; in prosieguo: l’«IPS») del Banco Cooperativo IPS, che è stato autorizzato nel marzo 2018 dal Banco de España (Banca di Spagna, Spagna) conformemente all’articolo 113, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU 2013, L 176, pag. 1). |
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3 |
Con la decisione SRB/ES/SRF/2019/10, del 16 aprile 2019, sul calcolo dei contributi ex ante per il 2019 al SRF (in prosieguo: la «decisione iniziale») il SRB ha fissato, conformemente all’articolo 70, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2014, che fissa norme e una procedura uniformi per la risoluzione degli enti creditizi e di talune imprese di investimento nel quadro del meccanismo di risoluzione unico e del Fondo di risoluzione unico e che modifica il regolamento (UE) n. 1093/2010 (GU 2014, L 225, pag. 1), i contributi ex ante al SRF (in prosieguo: i «contributi ex ante») per il 2019 (in prosieguo: il «periodo di contribuzione 2019») dovuti dagli enti rientranti nel combinato disposto dell’articolo 2 e dell’articolo 67, paragrafo 4, di tale regolamento (in prosieguo: gli «enti»), tra cui la ricorrente. |
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4 |
Con un avviso di riscossione del 29 aprile 2019, il Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (Fondo di ristrutturazione bancaria ordinata, FROB, Spagna), nella sua qualità di autorità nazionale di risoluzione ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, punto 3, del regolamento n. 806/2014, ha intimato alla ricorrente di versare l’importo del suo contributo ex ante per il periodo di contribuzione 2019, come fissato dal SRB. |
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5 |
L’8 agosto 2022, il SRB ha adottato la decisione impugnata, con la quale ha revocato e sostituito la decisione iniziale. Secondo i considerando da 15 a 18 della decisione impugnata, quest’ultima mirava a porre rimedio al difetto di motivazione della decisione iniziale che il SRB aveva constatato a seguito della sentenza del 15 luglio 2021, Commissione/Landesbank Baden-Württemberg e SRB (CRU) (C‑584/20 P e C‑621/20 P, EU:C:2021:601), e delle ordinanze del 3 marzo 2022, SRB/Portigon e Commissione (C‑664/20 P, non pubblicata, EU:C:2022:161), e del 3 marzo 2022, SRB/Hypo Vorarlberg Bank (C‑663/20 P, non pubblicata, EU:C:2022:162). |
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6 |
Il 19 settembre 2022, la ricorrente ha ricevuto la notificazione della decisione impugnata. |
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7 |
La ricorrente e il SRB sono in disaccordo quanto agli elementi che devono essere presi in considerazione ai fini del calcolo del contributo ex ante della ricorrente per il periodo di contribuzione 2019. In particolare, la ricorrente ritiene che il SRB avrebbe dovuto prendere in considerazione la sua partecipazione a un IPS nel corso del 2018, cosa che non ha fatto. |
Decisione impugnata
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8 |
La decisione impugnata è composta da un corpo accompagnato, per quanto riguarda la ricorrente, da quattro allegati. |
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9 |
Il corpo della decisione impugnata descrive il processo di determinazione dei contributi ex ante per il periodo di contribuzione 2019, applicabile a tutti gli enti. |
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10 |
Più in particolare, nella sezione 6 di detta decisione, il SRB ha determinato il livello-obiettivo annuale, menzionato all’articolo 4 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/81 del Consiglio, del 19 dicembre 2014, che stabilisce condizioni uniformi di applicazione del regolamento n. 806/2014 per quanto riguarda i contributi ex ante al SRF (GU 2015, L 15, pag. 1), per il periodo di contribuzione 2019 (in prosieguo: il «livello-obiettivo annuale»). |
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11 |
Inoltre, il SRB ha spiegato di aver fissato il livello-obiettivo annuale a un ottavo dell’1,15% dell’ammontare dei depositi protetti di tutti gli enti nel 2018, ottenuto a partire dai dati comunicati dai sistemi di garanzia dei depositi in conformità dell’articolo 16 del regolamento delegato (UE) 2015/63 della Commissione, del 21 ottobre 2014, che integra la direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i contributi ex ante ai meccanismi di finanziamento della risoluzione (GU 2015, L 11, pag. 44). |
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12 |
Nella sezione 7 della decisione impugnata, il SRB ha descritto il metodo da seguire per il calcolo dei contributi ex ante per il periodo di contribuzione 2019. |
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13 |
Nella sezione 7 della decisione impugnata il SRB ha inoltre spiegato che gli enti diversi da quelli che versavano un contributo forfettario in considerazione delle loro caratteristiche peculiari dovevano versare un contributo ex ante adeguato al loro profilo di rischio, che esso aveva fissato passando per le seguenti fasi principali. |
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14 |
Nella prima fase, il SRB ha calcolato, conformemente all’articolo 70, paragrafo 2, secondo comma, lettera a), del regolamento n. 806/2014, il contributo annuale di base di ciascun ente, che è proporzionale all’importo delle passività dell’ente considerato, esclusi i fondi propri e i depositi protetti (in prosieguo: le «passività nette»), in relazione alle passività nette di tutti gli enti autorizzati sul territorio di tutti gli Stati membri partecipanti al meccanismo di risoluzione unico (SRM o MRU). In linea con l’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento delegato 2015/63, il SRB ha dedotto talune tipologie di passività dalle passività nette dell’ente da prendere in considerazione ai fini della determinazione di detto contributo. |
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15 |
Nella seconda fase del calcolo del contributo ex ante, il SRB ha apportato una correzione al contributo annuale di base in funzione del profilo di rischio dell’ente considerato, conformemente all’articolo 70, paragrafo 2, secondo comma, lettera b), del regolamento n. 806/2014. |
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16 |
Infine, il SRB ha calcolato il contributo ex ante di ciascun ente ripartendo il livello obiettivo-annuale tra tutti gli enti sulla base del rapporto fondato sul contributo annuale di base corretto in funzione del profilo di rischio. |
Conclusioni delle parti
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17 |
La ricorrente chiede, in sostanza, nell’ultima versione delle proprie memorie, che il Tribunale voglia:
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18 |
Il SRB chiede che il Tribunale voglia:
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19 |
La Commissione europea chiede che il Tribunale voglia:
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In diritto
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20 |
Nell’atto introduttivo del ricorso, la ricorrente deduce due motivi, vertenti, il primo, su una violazione degli articoli 12 e 14 del regolamento delegato 2015/63, in quanto il SRB non ha tenuto conto della sua partecipazione a un IPS ai fini del calcolo del contributo ex ante per il periodo di contribuzione 2019 e, il secondo, in subordine, su un’eccezione di illegittimità degli articoli 12 e 14 del regolamento delegato 2015/63 per violazione dell’articolo 103, paragrafi 2 e 7, della direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE, e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio (GU 2014, L 173, pag. 190). |
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21 |
Nella memoria di adattamento del ricorso, depositata presso la cancelleria del Tribunale il 20 settembre 2022 ai sensi dell’articolo 86 del regolamento di procedura del Tribunale, la ricorrente afferma di confermare integralmente gli argomenti esposti nell’atto introduttivo del ricorso, precisando al contempo che, a seguito della revoca e della sostituzione della decisione iniziale con la decisione impugnata, le sue conclusioni devono essere intese nel senso che riguardano la decisione impugnata. |
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22 |
Occorre anzitutto esaminare il secondo motivo di ricorso, con cui la ricorrente eccepisce l’illegittimità degli articoli 12 e 14 del regolamento delegato 2015/63, e, successivamente, il primo motivo, vertente sulla legittimità della decisione impugnata. |
Sul secondo motivo di ricorso, vertente su un’eccezione di illegittimità degli articoli 12 e 14 del regolamento delegato 2015/63
Sulla ricevibilità
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23 |
Il SRB sostiene che il secondo motivo di ricorso è irricevibile per mancanza di precisione, in quanto la ricorrente non ha precisato quali disposizioni degli articoli 12 e 14 del regolamento delegato 2015/63 dovessero essere dichiarate inapplicabili in quanto violavano l’articolo 103, paragrafi 2 e 7, della direttiva 2014/59. Inoltre, la legittimità dell’articolo 12 di tale regolamento delegato non sarebbe pertinente nel caso di specie, dal momento che tale disposizione non sarebbe applicabile. |
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24 |
La ricorrente ritiene che il secondo motivo di ricorso è ricevibile. |
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25 |
A tale proposito, dalla giurisprudenza emerge che, al fine di garantire la certezza del diritto e una corretta amministrazione della giustizia, è necessario, perché un ricorso sia ricevibile, che gli elementi essenziali di fatto e di diritto sui quali esso si basa emergano, anche sommariamente, purché in modo coerente e comprensibile, dal testo del ricorso stesso. Sempre secondo la giurisprudenza, qualsiasi motivo che non sia sufficientemente sviluppato nell’atto introduttivo del giudizio deve essere considerato irricevibile (v. sentenza del 7 luglio 2021, Bateni/Consiglio, T‑455/17, EU:T:2021:411, punto 135 e giurisprudenza citata; v. altresì, in tal senso, sentenza del 30 giugno 2021, Italia/Commissione, T‑265/19, non pubblicata, EU:T:2021:392, punto 33 e giurisprudenza citata). |
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26 |
Per quanto riguarda la mancanza di chiarezza del secondo motivo di ricorso, dedotta dal SRB, occorre rilevare che, nell’atto introduttivo, la ricorrente precisa che essa solleva l’eccezione di illegittimità degli articoli 12 e 14 del regolamento delegato 2015/63 solo per l’ipotesi in cui il Tribunale, nell’ambito dell’esame del primo motivo di ricorso, interpretasse tali articoli nel senso che non consentono di prendere in considerazione la sua partecipazione a un IPS nel 2018, ai fini del calcolo del suo contributo ex ante per il periodo di contribuzione 2019. |
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27 |
Con il primo motivo di ricorso, da un lato, la ricorrente sostiene che l’articolo 12, paragrafo 2, del regolamento delegato 2015/63 deve essere interpretato nel senso che esso consente di prendere in considerazione la sua partecipazione a un IPS nel 2018 ai fini del calcolo del suo contributo ex ante per il periodo di contribuzione 2019. Dall’altro lato, essa fa valere che la data di riferimento per fornire informazioni ai fini del calcolo dei contributi ex ante per il periodo di contribuzione 2019, che sarebbe fissata al 31 dicembre 2017 dall’articolo 14, paragrafo 1, di tale regolamento delegato, non impedirebbe al SRB di tener conto, per tale periodo, della sua partecipazione a un IPS che ha avuto luogo nel 2018. |
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28 |
Di conseguenza, da una lettura complessiva del ricorso risulta che la ricorrente ha sollevato l’eccezione di illegittimità nei confronti dell’articolo 12, paragrafo 2, e dell’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento delegato 2015/63. Peraltro, in udienza, la ricorrente ha altresì confermato che, con il secondo motivo, essa si riferiva all’illegittimità di tali disposizioni. |
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29 |
Per quanto riguarda il secondo argomento del SRB, secondo cui la legittimità dell’articolo 12 del regolamento delegato 2015/63 non sarebbe pertinente nel caso di specie, occorre ricordare che un’eccezione di illegittimità, sollevata in via incidentale in forza dell’articolo 277 TFUE al momento della contestazione in via principale della legittimità di un atto terzo, è ricevibile solo se esiste un nesso di collegamento tra quest’atto e la norma di cui viene eccepita la presunta illegittimità (sentenze del 30 aprile 2019, Wattiau/Parlamento, T‑737/17, EU:T:2019:273, punto 56, e del 16 giugno 2021, Krajowa Izba Gospodarcza Chłodnictwa i Klimatyzacji/Commissione, T‑126/19, EU:T:2021:360, punto 33). |
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30 |
Ciò posto, l’articolo 277 TFUE deve essere interpretato in modo sufficientemente ampio affinché sia garantito un controllo di legittimità effettivo degli atti delle istituzioni di carattere generale a favore delle persone escluse dal ricorso diretto contro atti di questo tipo. Pertanto, l’ambito di applicazione dell’articolo 277 TFUE deve estendersi agli atti delle istituzioni che sono stati rilevanti per l’adozione della decisione oggetto del ricorso di annullamento, nel senso che la detta decisione si basa essenzialmente su questi ultimi, anche ove essi non ne costituissero formalmente il fondamento giuridico. Peraltro, ai fini dell’esame di un’eccezione di illegittimità, le regole di un regime unitario non possono essere scisse in modo artificioso (v. sentenza del 16 giugno 2021, Krajowa Izba Gospodarcza Chłodnictwa i Klimatyzacji/Commissione, T‑126/19, EU:T:2021:360, punto 34 e giurisprudenza citata). |
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31 |
Nel caso di specie, la ricorrente fa valere che il SRB avrebbe dovuto tener conto della sua partecipazione a un IPS nel 2018 ai fini del calcolo del suo contributo ex ante per il periodo di contribuzione 2019 sulla base dell’articolo 12, paragrafo 2, del regolamento delegato 2015/63, circostanza che quest’ultimo ha rifiutato di ammettere sulla base di tale medesima disposizione, poiché l’ha interpretata in modo diverso. |
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32 |
Con l’eccezione di illegittimità sollevata, la ricorrente sostiene che, se l’interpretazione dell’articolo 12, paragrafo 2, del regolamento delegato 2015/63 accolta dal SRB nella decisione impugnata fosse corretta, tale disposizione sarebbe allora illegittima in quanto violerebbe l’articolo 103, paragrafi 2 e 7, della direttiva 2014/59, dato che tali disposizioni impongono alla Commissione di assicurarsi, al momento dell’adozione di tale regolamento delegato, che i contributi annuali di base siano corretti, in modo appropriato, in funzione del profilo di rischio degli enti e che la partecipazione di un ente a un IPS sia presa in considerazione al momento di tale adeguamento. |
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33 |
In tali circostanze, occorre constatare che esiste una connessione tra la decisione impugnata e l’articolo 12, paragrafo 2, del regolamento delegato 2015/63. |
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34 |
Ciò vale a maggior ragione in quanto l’argomento del SRB, esposto al precedente punto 29, equivarrebbe, se fosse accolto, a scindere in modo artificioso le regole del regime di calcolo dei contributi ex ante istituito dal regolamento delegato 2015/63 e a privare l’articolo 277 TFUE del suo effetto utile. |
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35 |
Di conseguenza, occorre respingere le eccezioni di irricevibilità sollevate dal SRB nei confronti del secondo motivo di ricorso. |
Nel merito
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36 |
Con il secondo motivo di ricorso, la ricorrente sostiene che, se l’articolo 12, paragrafo 2, e l’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento delegato 2015/63 devono essere interpretati nel senso che la sua partecipazione a un IPS nel 2018 non può essere presa in considerazione ai fini del calcolo del suo contributo ex ante per il periodo di contribuzione 2019, tali disposizioni sono allora contrarie all’articolo 103, paragrafi 2 e 7, della direttiva 2014/59. |
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37 |
Poiché la ricorrente ha sollevato la presente eccezione di illegittimità solo per l’ipotesi menzionata al punto 36 supra, occorre esaminare, in un primo momento, se l’articolo 12, paragrafo 2, e l’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento delegato 2015/63 consentano al SRB di prendere in considerazione la partecipazione di un ente a un IPS nel 2018 ai fini del calcolo del suo contributo ex ante per il periodo di contribuzione 2019. In caso contrario, occorre valutare, in un secondo momento, se tali disposizioni siano conformi all’articolo 103, paragrafi 2 e 7, della direttiva 2014/59. |
– Sulla portata dell’articolo 12, paragrafo 2, e dell’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento delegato 2015/63
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38 |
L’articolo 12, paragrafo 2, del regolamento delegato 2015/63 dispone che «[i]l cambiamento di status dell’ente, compreso l’ente di piccole dimensioni, nel corso del periodo di contribuzione non incide sul contributo ex ante che l’ente è tenuto a versare nell’anno in questione». |
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39 |
Ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento delegato 2015/63 «[l]’ente trasmette all’autorità di risoluzione l’ultimo bilancio d’esercizio approvato disponibile entro il 31 dicembre dell’anno che precede il periodo di contribuzione, corredato del giudizio formulato dal revisore legale o dall’impresa di revisione contabile». |
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40 |
La ricorrente fa valere che l’articolo 12, paragrafo 2, del regolamento delegato 2015/63 deve essere interpretato nel senso che la partecipazione di un ente a un IPS costituisce un cambiamento di status ai sensi di tale disposizione e che un siffatto cambiamento deve essere preso in considerazione nel corso del periodo di contribuzione successivo a quello nel corso del quale tale cambiamento ha avuto luogo, vale a dire nel corso del quale detto ente ha aderito all’IPS. Pertanto, poiché la ricorrente ha iniziato a partecipare a un IPS nel 2018, il SRB avrebbe dovuto tener conto di tale circostanza ai fini del calcolo del suo contributo ex ante per il periodo di contribuzione 2019. |
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41 |
Inoltre, contrariamente a quanto sostiene il SRB, l’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento delegato 2015/63 non gli impedirebbe di prendere in considerazione la partecipazione di un ente a un IPS avvenuta nel 2018 per calcolare il suo contributo ex ante per il periodo di contribuzione 2019, anche se tale partecipazione non era effettiva al 31 dicembre 2017. In ogni caso, tale disposizione non potrebbe essere utilizzata per compromettere il rispetto del requisito stabilito dall’articolo 103, paragrafi 2 e 7, della direttiva 2014/59, ossia correggere i contributi ex ante in funzione del profilo di rischio degli enti, in particolare per quanto riguarda la loro partecipazione a un IPS. |
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42 |
Il SRB e la Commissione contestano tale argomento. |
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43 |
L’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento delegato 2015/63 prevede che il SRB calcoli il contributo ex ante di ciascun ente sulla base delle informazioni fornite da quest’ultimo conformemente all’articolo 14 di tale regolamento delegato. |
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44 |
Anzitutto, l’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento delegato 2015/63 stabilisce che gli enti devono presentare al SRB l’ultimo bilancio di esercizio approvato disponibile al più tardi il 31 dicembre dell’anno che precede il periodo di contribuzione (in prosieguo: l’«anno N-1»). Tale bilancio di esercizio deve essere corredato del giudizio formulato dal revisore legale o dall’impresa di revisione contabile. |
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45 |
Occorre constatare che, tenuto conto della durata di finalizzazione di tali bilanci, le informazioni sulla base delle quali il SRB calcola il contributo ex ante di ciascun ente si riferiscono, di norma, al penultimo anno precedente il periodo di contribuzione o, in circostanze eccezionali, a un esercizio contabile che è iniziato nel corso di tale penultimo anno ed è stato chiuso nel corso dell’anno N-1 (in prosieguo, per questi due periodi: l’«anno di riferimento N-2»). |
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46 |
Dall’articolo 14, paragrafo 2, del regolamento delegato 2015/63 risulta, poi, che gli enti devono fornire al SRB almeno le informazioni di cui all’allegato II di tale regolamento delegato, tra le quali figurano le passività istituite da un ente membro di un IPS, che sono escluse dal calcolo dei contributi ex ante in forza dell’articolo 5, paragrafo 1, lettera b), di detto regolamento delegato. |
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47 |
Infine, l’articolo 14, paragrafo 3, del regolamento delegato 2015/63 prevede che le informazioni di cui al suo allegato II, contemplate dagli obblighi di segnalazione a fini di vigilanza, sono trasmesse al SRB quali comunicate dall’ente di cui trattasi nella sua ultima pertinente segnalazione a fini di vigilanza presentata all’autorità competente relativamente all’anno al quale si riferisce il bilancio di esercizio di cui all’articolo 14, paragrafo 1, di tale regolamento delegato. |
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48 |
Pertanto, dal combinato disposto dell’articolo 4, paragrafo 1, e dell’articolo 14, paragrafi da 1 a 3, del regolamento delegato 2015/63 risulta che il SRB è tenuto a calcolare i contributi ex ante sulla base delle informazioni relative all’ultimo bilancio di esercizio annuale approvato e certificato (in prosieguo: il «bilancio di esercizio») che è disponibile al 31 dicembre dell’anno N-1 (v., in tal senso, sentenza del 14 novembre 2019, State Street Bank International, C‑255/18, EU:C:2019:967, punto 42), fermo restando che tali informazioni sono quindi relative al bilancio di esercizio che si riferisce all’anno di riferimento N-2. |
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49 |
In tale contesto, è opportuno precisare che, ai fini del calcolo del contributo ex ante di un ente, l’informazione sulla sua partecipazione a un IPS è strettamente collegata ad altre informazioni contenute nel suo bilancio di esercizio. Infatti, quando applica, ad esempio, l’indicatore di rischio IPS, come previsto dall’articolo 6, paragrafo 5, lettera b), del regolamento delegato 2015/63, il SRB deve, segnatamente, tener conto – conformemente all’articolo 7, paragrafo 4, secondo comma, di tale regolamento delegato – della ponderazione relativa dell’indicatore di rischio «attività di negoziazione, esposizioni fuori bilancio, derivati, complessità e possibilità di risoluzione» previsto dall’articolo 6, paragrafo 5, lettera a), di detto regolamento delegato. Orbene, come sostenuto dal SRB senza essere contraddetto dalla ricorrente, le informazioni relative a quest’ultimo indicatore di rischio figurano, di norma, nel bilancio di esercizio dell’ente interessato. |
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50 |
Pertanto, quando un siffatto ente partecipa a un IPS nel corso dell’anno N-1, tale partecipazione interviene dopo la chiusura del bilancio di esercizio relativo all’anno di riferimento N-2, che è determinante per il calcolo del contributo ex ante di tale ente, come risulta dal precedente punto 45. In tali circostanze, detta partecipazione a un IPS non può essere considerata un’informazione relativa a tale bilancio. In un caso del genere, il SRB non è tenuto a prendere in considerazione tale partecipazione quando calcola il contributo ex ante di detto ente per il periodo di contribuzione di cui trattasi. |
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51 |
Siffatta conclusione non è messa in discussione dagli argomenti della ricorrente. |
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52 |
In primo luogo, la ricorrente sostiene che il SRB deve tenere conto della partecipazione di un ente a un IPS nel corso dell’anno N-1 sulla base dell’articolo 12, paragrafo 2, del regolamento delegato 2015/63, poiché una siffatta partecipazione costituisce un cambiamento di status ai sensi di tale disposizione. |
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53 |
Senza che sia necessario esaminare se la partecipazione di un ente a un IPS costituisca un «cambiamento di status» ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 2, del regolamento delegato 2015/63, è sufficiente rilevare che, in ogni caso, tale disposizione non impone al SRB di prendere in considerazione un siffatto cambiamento intervenuto nel corso dell’anno N-1 ai fini del calcolo del contributo ex ante per il periodo di contribuzione di cui trattasi. |
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54 |
Infatti, l’articolo 12, paragrafo 2, del regolamento delegato 2015/63 si limita a prevedere che il cambiamento di status dell’ente nel corso del periodo di contribuzione «non incide sul contributo [ex ante] che l’ente è tenuto a versare nell’anno in questione». Tale disposizione precisa quindi che un cambiamento di status non deve essere preso in considerazione ai fini del calcolo del contributo ex ante dovuto per lo stesso anno nel corso del quale detto cambiamento ha avuto luogo, senza tuttavia imporre che detto cambiamento debba necessariamente essere preso in considerazione ai fini del calcolo del contributo ex ante dovuto per l’anno successivo. |
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55 |
A tale riguardo, anzitutto, la ricorrente non può sostenere che l’uso dei termini «l’anno in questione» implichi un trattamento diverso dell’anno in cui ha avuto luogo il cambiamento di status e dell’anno successivo. |
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56 |
Infatti, il solo fatto che l’articolo 12, paragrafo 2, del regolamento delegato 2015/63 precisi che il cambiamento di status nel corso del periodo di contribuzione non incide sul contributo ex ante dovuto per questo stesso periodo non significa che, a contrario, occorra tenerne conto per il periodo successivo. |
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57 |
Inoltre, e supponendo che la partecipazione di un ente a un IPS costituisca un «cambiamento di status» ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 2, del regolamento delegato 2015/63, da una lettura congiunta dell’articolo 4, paragrafo 1, e dell’articolo 14, paragrafi da 1 a 3, di tale regolamento delegato, come rilevato ai precedenti punti da 48 a 50, risulta che occorre tener conto di una siffatta partecipazione se essa deriva dalle informazioni sul bilancio di esercizio relativo all’anno di riferimento N-2. |
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58 |
Orbene, nulla nella formulazione dell’articolo 12, paragrafo 2, del regolamento delegato 2015/63 lascia supporre che tale disposizione introduca una deroga a tale regola. |
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59 |
In particolare, se è vero che, come rilevato dalla ricorrente, l’articolo 14 del regolamento delegato 2015/63 fa parte della sezione 3 di quest’ultimo, intitolata «Disposizioni e sanzioni amministrative», non se ne può dedurre che la sua portata debba essere limitata agli aspetti puramente amministrativi del sistema dei contributi ex ante. Al contrario, dato che l’articolo 4, paragrafo 1, di detto regolamento prevede esplicitamente che il SRB determina i contributi ex ante basandosi sulle informazioni fornite dagli enti «a norma dell’articolo 14 [del regolamento delegato 2015/63]», tale disposizione è pertinente per il calcolo di tali contributi. |
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60 |
Infine, non può essere accolto l’argomento della ricorrente secondo cui, se l’articolo 12, paragrafo 2, del regolamento delegato 2015/63 non consente di tener conto di un cambiamento di status nel periodo di contribuzione successivo a quello nel corso del quale tale cambiamento è avvenuto, tale disposizione diverrebbe superflua. |
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61 |
A tale proposito, deriva dalla giurisprudenza che l’articolo 12, paragrafo 2, del regolamento delegato 2015/63 ha segnatamente ad oggetto di evitare qualsiasi incertezza quanto alla portata dell’articolo 12, paragrafo 1, di tale regolamento delegato, in quanto esso prevede una deroga al principio secondo cui i contributi ex ante sono calcolati sulla base delle informazioni disponibili al 31 dicembre dell’anno N-1 (sentenza del 29 settembre 2022, ABLV Bank/CRU, C‑202/21 P, EU:C:2022:734, punto 61). |
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62 |
Pertanto, l’articolo 12, paragrafo 2, del regolamento delegato 2015/63 mantiene il suo oggetto in quanto chiarisce, in termini espliciti, la conseguenza che può già essere dedotta implicitamente dall’articolo 14, paragrafo 1, di tale regolamento delegato, vale a dire che un «cambiamento di status» di un ente non può incidere sul contributo ex ante dovuto per l’anno in questione. |
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63 |
Risulta da quanto precede che l’articolo 12, paragrafo 2, del regolamento delegato 2015/63 non impone al SRB di tenere conto della partecipazione di un ente a un IPS che ha avuto luogo nel corso dell’anno N-1 ai fini del calcolo del contributo ex ante. |
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64 |
In secondo luogo, la ricorrente non può sostenere che un siffatto obbligo derivi dall’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento delegato 2015/63, il quale dispone che, «[l]addove le informazioni o i dati comunicati all’autorità di risoluzione sia[no] aggiornati o rettificati, l’aggiornamento o rettifica è trasmesso all’autorità di risoluzione senza indebito ritardo». |
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65 |
A tale proposito, occorre precisare che gli aggiornamenti menzionati all’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento delegato 2015/63 riguardano le informazioni o i dati forniti dall’ente interessato in applicazione dell’articolo 14, paragrafo 1, di tale regolamento delegato, e questi ultimi sono quindi relativi all’anno di riferimento N-2. Pertanto, nulla nell’articolo 14, paragrafo 5, di detto regolamento delegato indica che tale disposizione abbia ad oggetto di autorizzare un ente a presentare al SRB informazioni relative a un periodo diverso da quello interessato dal bilancio di esercizio di cui all’articolo 14, paragrafo 1, del medesimo regolamento delegato, ossia l’anno di riferimento N-2. |
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66 |
In terzo luogo, la ricorrente non può basarsi sull’articolo 17, paragrafo 3, del regolamento delegato 2015/63 per affermare che il SRB è tenuto a prendere in considerazione informazioni relative all’anno N-1. |
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67 |
L’articolo 17, paragrafo 3, del regolamento delegato 2015/63 prevede che «[i]n caso di rideterminazione dei valori o di revisione delle informazioni che l’ente le ha trasmesso, l’autorità di risoluzione corregge il contributo [ex ante] in funzione delle informazioni aggiornate quando calcola il contributo [ex ante] dell’ente per il periodo di contribuzione successivo». |
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68 |
Ne consegue, come sostiene il SRB, che l’articolo 17, paragrafo 3, del regolamento delegato 2015/63 si limita a definire il momento a partire dal quale le rideterminazioni o le revisioni previste da tale disposizione producono effetti, vale a dire nel periodo di contribuzione successivo. Per contro, detta disposizione non ha ad oggetto di modificare la data di riferimento delle informazioni pertinenti per il calcolo dei contributi ex ante, quale stabilita dall’articolo 14, paragrafo 1, di tale regolamento delegato. |
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69 |
In quarto luogo, la ricorrente sostiene che il calcolo dei contributi ex ante deve essere effettuato in base alla «fotografia» degli enti al 1o gennaio di ogni anno, basandosi sulle conclusioni dell’avvocato generale Campos Sánchez-Bordona nella causa State Street Bank International (C‑255/18, EU:C:2019:539, paragrafo 71). Secondo la ricorrente, la sua partecipazione all’IPS di cui trattasi doveva pertanto essere presa in considerazione per il calcolo del suo contributo ex ante per il periodo di contribuzione 2019. |
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70 |
A tale proposito, da un lato, occorre rilevare che, sebbene l’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento delegato 2015/63 si riferisca a una data unica, che è il 31 dicembre dell’anno N-1, tale riferimento riguarda la disponibilità del bilancio di esercizio che è utilizzato per il calcolo dei contributi ex ante. Orbene, occorre inoltre che il bilancio di esercizio disponibile a tale data sia debitamente approvato e certificato, il che significa, come rilevato al precedente punto 45, che tale bilancio si riferisce all’anno di riferimento N-2. |
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71 |
Dall’altro lato, è vero che dall’articolo 14, paragrafo 4, del regolamento delegato 2015/63 risulta che, come sostiene la ricorrente, le informazioni che costituiscono la base di calcolo dei contributi ex ante per un periodo di contribuzione possono essere fornite dall’ente interessato entro il 31 gennaio dell’anno del periodo di contribuzione. Tuttavia, neppure ciò incide sulla constatazione, risultante dai punti da 42 a 50 supra, secondo cui tali informazioni devono essere relative al bilancio di esercizio disponibile al 31 dicembre dell’anno N-1 e si riferiscono quindi all’anno di riferimento N-2. |
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72 |
In quinto luogo, la medesima conclusione si impone per quanto riguarda l’argomento della ricorrente secondo cui la partecipazione di un ente a un IPS non sarebbe un dato contabile che può fluttuare. Infatti, l’eventuale natura fluttuante o statica delle informazioni di cui all’articolo 14, paragrafo 4, del regolamento delegato 2015/63 non è pertinente alla luce della chiara formulazione dell’articolo 14, paragrafo 1, di tale regolamento delegato, da cui risulta che le informazioni per calcolare i contributi ex ante devono essere relative al bilancio di esercizio disponibile al 31 dicembre dell’anno N-1 e che esse si riferiscono quindi, come rilevato al punto 45 supra, all’anno di riferimento N-2. |
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73 |
Alla luce di quanto precede, occorre constatare che l’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento delegato 2015/63 non obbliga il SRB a prendere in considerazione la partecipazione di un ente a un IPS ai fini del calcolo del contributo ex ante nel corso del periodo di contribuzione successivo a quello nel corso del quale tale partecipazione è avvenuta, né peraltro gli consente di farlo. |
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74 |
Tale conclusione è confermata dall’obiettivo perseguito dal sistema dei contributi ex ante, quale istituito dalla direttiva 2014/59 e dal regolamento n. 806/2014, e come precisato dal regolamento delegato 2015/63. |
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75 |
Infatti, come rilevato al punto 48 supra, il SRB è tenuto a calcolare i contributi ex ante sulla base delle informazioni relative al bilancio di esercizio disponibile al 31 dicembre dell’anno N-1, che si riferisce all’anno di riferimento N-2. |
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76 |
Orbene, se il SRB dovesse tener conto di tutte le partecipazioni a un IPS degli enti interessati nel corso dell’anno N-1, l’affidabilità del calcolo dei contributi ex ante effettuato nel corso dell’anno successivo potrebbe essere compromessa, poiché il SRB sarebbe, segnatamente, obbligato ad effettuare detto calcolo sulla base di informazioni diverse da quelle relative a detto bilancio debitamente approvato. L’inaffidabilità di detto calcolo rischierebbe, quindi, di ostacolare la realizzazione dell’obiettivo perseguito dal sistema dei contributi ex ante consistente nel raggiungere, entro il 31 dicembre 2023, almeno l’1% dell’importo dei depositi protetti di tutti gli enti autorizzati nel territorio degli Stati membri partecipanti al SRM (v., in tal senso e per analogia, sentenza del 14 novembre 2019, State Street Bank International, C‑255/18, EU:C:2019:967, punti 41 e 43). |
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77 |
Infine, la presa in considerazione della partecipazione a un IPS avvenuta nel corso dell’anno N-1 pregiudicherebbe la coerenza del calcolo dei contributi ex ante nonché la comparabilità delle informazioni utilizzate per tale calcolo. Infatti, mentre il SRB prende in considerazione per un siffatto calcolo, conformemente agli articoli 4 e 14 del regolamento delegato 2015/63, le informazioni relative all’anno di riferimento N-2 (v. punto 48 supra), esso sarebbe tenuto a prendere in considerazione l’informazione relativa ad un altro periodo, vale a dire l’anno N-1, per quanto riguarda la partecipazione di un ente ad un IPS intervenuta nel corso dell’anno N-1. |
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78 |
Alla luce di quanto precede, l’articolo 12, paragrafo 2, e l’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento delegato 2015/63 devono essere interpretati nel senso che non consentono al SRB di prendere in considerazione la partecipazione di un ente a un IPS avvenuta nel 2018 ai fini del calcolo del suo contributo ex ante per il periodo di contribuzione 2019. |
– Sulla legittimità dell’articolo 12, paragrafo 2, e dell’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento delegato 2015/63 alla luce dell’articolo 103, paragrafi 2 e 7, della direttiva 2014/59
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79 |
Con il secondo motivo di ricorso, la ricorrente sostiene che, se l’articolo 12, paragrafo 2, e l’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento delegato 2015/63 devono essere interpretati nel senso che non consentono di prendere in considerazione la partecipazione di un ente a un IPS avvenuta nel 2018 ai fini del calcolo del suo contributo ex ante per il periodo di contribuzione 2019, tali disposizioni sono allora contrarie all’articolo 103, paragrafi 2 e 7, della direttiva 2014/59. |
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80 |
Il secondo motivo di ricorso si articola in due parti, vertenti, la prima, sulla violazione del requisito previsto all’articolo 103, paragrafi 2 e 7, della direttiva 2014/59 e secondo cui i contributi ex ante devono essere adeguati al profilo di rischio di ciascun ente e, la seconda, sulla violazione della condizione prevista all’articolo 103, paragrafo 7, lettera h), della direttiva 2014/59 e secondo la quale la determinazione dei contributi ex ante deve tener conto del fatto che un ente partecipa a un IPS. |
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81 |
Il SRB e la Commissione contestano tale argomento. |
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82 |
Poiché le due parti del motivo sono strettamente connesse, occorre esaminarle congiuntamente. |
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83 |
A tale proposito, occorre ricordare che, in sede di precisazione delle regole di correzione dei contributi ex ante in funzione del profilo di rischio da parte del regolamento delegato 2015/63, in applicazione della delega di potere prevista all’articolo 103, paragrafo 7, della direttiva 2014/59, la Commissione dispone di un ampio potere discrezionale quando è chiamata ad effettuare apprezzamenti e valutazioni complessi (v., in tal senso, sentenza del 20 dicembre 2023, Landesbank Baden-Württemberg/SRB (T‑389/21, EU:T:2023:827, punti da 105 a 111). |
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84 |
È quanto avviene nel caso del potere della Commissione di determinare le date di riferimento per la presa in considerazione delle informazioni che sono pertinenti ai fini della correzione dei contributi ex ante in funzione del profilo di rischio, compresa la data di riferimento per la presa in considerazione della partecipazione di un ente a un IPS. |
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85 |
Infatti, da un lato, tale determinazione costituisce parte integrante del metodo di correzione dei contributi ex ante in funzione del profilo di rischio, che implica, nel suo complesso, apprezzamenti e valutazioni complessi (v., in tal senso, sentenza del 20 dicembre 2023, Landesbank Baden-Württemberg/SRB (T‑389/21, EU:T:2023:827, punti da 105 a 111). |
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86 |
Dall’altro lato, l’articolo 103, paragrafo 7, lettera h), della direttiva 2014/59 si limita a indicare che, quando la Commissione adotta atti delegati per precisare la nozione di correzione dei contributi ex ante in funzione del profilo di rischio dell’ente, essa deve tener conto del fatto che un ente partecipi a un IPS, senza tuttavia precisare il momento in cui tale fatto deve essere preso in considerazione. |
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87 |
In tali circostanze, per quanto riguarda le date di riferimento del metodo di correzione dei contributi ex ante ai sensi dell’articolo 103, paragrafo 7, della direttiva 2014/59, e in particolare quella della presa in considerazione della partecipazione di un ente a un IPS, il sindacato del giudice dell’Unione deve limitarsi ad esaminare se l’esercizio del potere discrezionale riconosciuto alla Commissione non sia viziato da un errore manifesto o da uno sviamento di potere o, ancora, se essa non abbia manifestamente oltrepassato i limiti di detto potere (v., in tal senso, sentenza del 20 dicembre 2023, Landesbank Baden-Württemberg/SRB (T‑389/21, EU:T:2023:827, punto 112). |
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88 |
Ne consegue che spetta alla ricorrente dimostrare che l’articolo 12, paragrafo 2, e l’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento delegato 2015/63 sono viziati da un errore manifesto di valutazione o da uno sviamento di potere o non rispettano manifestamente i limiti del potere della Commissione. |
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89 |
A tale riguardo, occorre anzitutto sottolineare che, nel regolamento delegato 2015/63, la Commissione ha effettivamente preso in considerazione la partecipazione degli enti a un IPS quale elemento rilevante nell’ambito della correzione dei contributi ex ante in funzione del profilo di rischio degli enti. |
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90 |
In particolare, conformemente all’articolo 5, paragrafo 1, lettera b), del regolamento delegato 2015/63, talune passività istituite dall’ente membro di un IPS sono escluse dal calcolo dei contributi annuali di base. Inoltre, l’articolo 6, paragrafo 5, lettera b), e l’articolo 7, paragrafo 4, lettera b), di tale regolamento delegato tengono conto della partecipazione di un ente a un IPS per adeguare il contributo annuale di base al profilo di rischio dell’ente. |
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91 |
Inoltre, è vero che, conformemente all’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento delegato 2015/63, il calcolo dei contributi ex ante tiene conto della partecipazione a un IPS con uno scarto, che corrisponde al periodo compreso tra la data di riferimento del bilancio di esercizio di cui a tale disposizione e la data di calcolo dei contributi ex ante. |
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92 |
Tuttavia, tale approccio è giustificato dalla necessità di stabilire una data comune per tutti gli enti interessati che consenta il confronto dei dati e delle informazioni che essi forniscono ai fini del calcolo dei contributi ex ante. Infatti, da un lato, dalle considerazioni esposte al punto 75 supra risulta che tale data mira in particolare a consentire al SRB di calcolare in modo affidabile i contributi ex ante sulla base del bilancio di esercizio approvato e quindi di raggiungere l’obiettivo menzionato nel medesimo punto. |
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93 |
Dall’altro lato, lo scarto di cui al punto 91 supra non è manifestamente inadeguato, dato che, conformemente all’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento delegato 2015/63, il SRB tiene conto delle informazioni relative all’ultimo bilancio di esercizio approvato e certificato, cosicché il calcolo dei contributi ex ante si basa sulle informazioni relative al primo anno per il quale esse sono disponibili in una forma approvata e certificata (v. punto 45 supra). |
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94 |
Infine, occorre rilevare che la ricorrente non ha presentato altri elementi volti a dimostrare che l’articolo 12, paragrafo 2, e l’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento delegato 2015/63 erano viziati da un errore manifesto di valutazione o da uno sviamento di potere o non rispettavano manifestamente i limiti del potere della Commissione nel determinare il momento con riferimento al quale doveva essere presa in considerazione la partecipazione di un ente a un IPS. |
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95 |
Alla luce di tali circostanze, il secondo motivo di ricorso della ricorrente dev’essere respinto. |
Sul primo motivo di ricorso, vertente sulla violazione degli articoli 12, paragrafo 2, e 14, paragrafo 1, del regolamento delegato 2015/63
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96 |
La ricorrente fa valere, in sostanza, che, avendo rifiutato di prendere in considerazione la sua partecipazione all’IPS in questione avvenuta nel 2018 ai fini del calcolo del contributo ex ante per il periodo di contribuzione 2019, il SRB ha violato l’articolo 12, paragrafo 2, e l’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento delegato 2015/63. |
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97 |
Il SRB contesta tale argomento. |
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98 |
Occorre constatare che la partecipazione della ricorrente all’IPS di cui trattasi non ha avuto luogo nel corso dell’anno di riferimento N-2, vale a dire nel 2017, in quanto tale IPS è stato creato solo nel 2018. |
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99 |
Orbene, come risulta dai punti da 43 a 78 supra, occorre interpretare l’articolo 12, paragrafo 2, e l’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento delegato 2015/63 nel senso che essi non consentono al SRB di prendere in considerazione la partecipazione della ricorrente a un IPS avvenuta nel 2018 ai fini del calcolo del contributo ex ante per il periodo di contribuzione 2019. |
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100 |
Tale conclusione non è rimessa in discussione dall’argomento della ricorrente secondo cui il suo bilancio di esercizio disponibile al 31 dicembre 2017 contiene talune informazioni relative alla creazione dell’IPS di cui essa è membro e il SRB avrebbe quindi dovuto tenerne conto per il periodo di contribuzione 2019. |
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101 |
Infatti, in forza dell’articolo 2, paragrafo 1, punto 8, della direttiva 2014/59, ai fini del calcolo del contributo ex ante il SRB può tener conto unicamente degli IPS che sono stati autorizzati conformemente all’articolo 113, paragrafo 7, del regolamento n. 575/2013. |
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102 |
Orbene, occorre constatare che la costituzione dell’IPS di cui trattasi è divenuta definitiva solo dopo che la Banca di Spagna ha confermato, nel marzo 2018, che l’accordo relativo alla creazione di tale IPS soddisfaceva i requisiti previsti all’articolo 113, paragrafo 7, del regolamento n. 575/2013. |
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103 |
In tali circostanze, il SRB non è incorso in un errore di diritto quando non ha preso in considerazione la partecipazione della ricorrente all’IPS di cui trattasi, che ha avuto luogo nel 2018, ai fini del calcolo del contributo ex ante per il periodo di contribuzione 2019. |
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104 |
Di conseguenza, occorre respingere il primo motivo di ricorso in quanto infondato nonché il ricorso nella sua interezza. |
Sulle spese
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105 |
Ai sensi dell’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. La ricorrente, rimasta soccombente, deve essere condannata a farsi carico delle proprie spese nonché di quelle sostenute dal SRB, conformemente alla domanda di quest’ultimo. |
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106 |
Ai sensi dell’articolo 138, paragrafo 1, del regolamento di procedura, la Commissione si farà carico delle proprie spese. |
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Per questi motivi, IL TRIBUNALE (Decima Sezione ampliata) dichiara e statuisce: |
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Kornezov Buttigieg Hesse Petrlík Spangsberg Grønfeldt Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 22 gennaio 2025. Firme |
( *1 ) Lingua processuale: lo spagnolo.
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