ECLI:EU:C:2020:664•Ordinanza di rettifica del 3 settembre 2020.#Airbnb Ireland UC e Airbnb Payments UK Ltd contro Agenzia delle Entrate.#Rettifica di ordinanza.#Causa C-723/19.
Ordinanza di rettifica del 3 settembre 2020.#Airbnb Ireland UC e Airbnb Payments UK Ltd contro Agenzia delle Entrate.#Rettifica di ordinanza.#Causa C-723/19.
ECLI:EU:C:2020:664Eu Cjeu3 set 2020
Testo completo
ORDINANZA DELLA CORTE (Nona Sezione)
3 settembre 2020 (*)
«Rettifica di ordinanza»
Nella causa C‑723/19 REC,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Consiglio di Stato (Italia), con ordinanza dell’11 luglio 2019, pervenuta in cancelleria il 30 settembre 2019, nel procedimento
Airbnb Ireland UC,
Airbnb Payments UK Ltd
contro
Agenzia delle Entrate,
nei confronti di:
Presidenza del Consiglio dei Ministri,
Ministero dell’Economia e delle Finanze,
Federazione delle Associazioni Italiane Alberghi e Turismo (Federalberghi),
Renting Services Group s.r.l.s.,
Coordinamento delle Associazioni e dei Comitati di Tutela dell’Ambiente e dei Diritti degli Utenti e dei Consumatori (Codacons),
LA CORTE (Nona Sezione),
composta da S. Rodin, presidente di sezione, D. Šváby (relatore) e N. Piçarra, giudici,
avvocato generale: M. Szpunar
cancelliere: A. Calot Escobar
sentito l’avvocato generale,
ha emesso la seguente
Ordinanza
1 Il 30 giugno 2020 la Corte (Nona Sezione) ha emesso l’ordinanza Airbnb Ireland e Airbnb Payments UK (C‑723/19, non pubblicata, EU:C:2020:509).
2 Tale ordinanza contiene, nella parte introduttiva, un’omissione che occorre rettificare, su domanda del governo dei Paesi Bassi, ai sensi dell’articolo 103, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte.
Per questi motivi, la Corte (Nona Sezione) così provvede:
1) Nella parte introduttiva dell’ordinanza del 30 giugno 2020, Airbnb Ireland e Airbnb Payments UK (C‑723/19, non pubblicata, EU:C:2020:509), dopo la menzione del cancelliere, devono essere inserite le menzioni seguenti:
«vista la fase scritta del procedimento,
considerate le osservazioni presentate:
– per l’Airbnb Ireland UC e l’Airbnb Payments UK Ltd, da M. Clarich, A.R. Cassano, S. Borocci, G.M. Roberti, I. Perego e D. Van Liedekerke, avvocati;
– per il governo italiano, da G. Palmieri, in qualità di agente, assistita da S. Fiorentino e R. Guizzi, avvocati dello Stato;
– per la Federazione delle Associazioni Italiane Alberghi e Turismo (Federalberghi), da E. Gambaro, A. Papi Rossi e A. Manzi, avvocati;
– per il governo ceco, da M. Smolek, J. Vláčil e T. Machovičová, in qualità di agenti;
– per il governo spagnolo, da L. Aguilera Ruiz, in qualità di agente;
– per il governo francese, da P. Dodeller ed E. de Moustier, in qualità di agenti;
– per il governo dei Paesi Bassi, da M.K. Bulterman e J.M. Hoogveld, in qualità di agenti;
– per il governo austriaco, da J. Schmoll e C. Drexel, in qualità di agenti;
– per la Commissione europea, da P. Rossi, L. Malferrari, M. Jauregui Gomez e N. Gossement, in qualità di agenti,».
2) L’originale della presente ordinanza è allegato all’originale dell’ordinanza rettificata. A margine di quest’ultima è fatta menzione dell’ordinanza di rettifica.
Lussemburgo, 3 settembre 2020
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Il cancelliere |
Il presidente della Nona Sezione |
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A. Calot Escobar |
S. Rodin |
* Lingua processuale: l’italiano.
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