ECLI:EU:C:2020:670•Ordinanza di rettifica del 3 settembre 2020.#Ge.Fi.L. - Gestione Fiscalità Locale SpA contro Regione Campania.#Rettifica di ordinanza.#Causa C-618/19.
Ordinanza di rettifica del 3 settembre 2020.#Ge.Fi.L. - Gestione Fiscalità Locale SpA contro Regione Campania.#Rettifica di ordinanza.#Causa C-618/19.
ECLI:EU:C:2020:670Eu Cjeu3 set 2020
Testo completo
ORDINANZA DELLA CORTE (Nona Sezione)
3 settembre 2020 (*)
«Rettifica di ordinanza»
Nella causa C‑618/19 REC,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Consiglio di Stato (Italia), con ordinanza del 4 luglio 2019, pervenuta in cancelleria il 16 agosto 2019, nel procedimento
Ge.Fi.L. – Gestione Fiscalità Locale SpA
contro
Regione Campania,
nei confronti di:
ACI – Automobile Club d’Italia,
ACI Informatica SpA,
ACI di Napoli,
ACI di Avellino,
ACI di Benevento,
ACI di Caserta,
ACI di Salerno,
LA CORTE (Nona Sezione),
composta da S. Rodin, presidente di sezione, D. Šváby (relatore) e K. Jürimäe, giudici,
avvocato generale: M. Campos Sánchez-Bordona
cancelliere: A. Calot Escobar
sentito l’avvocato generale,
ha emesso la seguente
Ordinanza
1 Il 30 giugno 2020, la Corte (Nona Sezione) ha pronunciato l’ordinanza Ge.Fi.L. (C‑618/19, non pubblicata, EU:C:2020:508).
2 Detta ordinanza contiene, nella parte introduttiva, un errore che occorre rettificare d’ufficio, ai sensi dell’articolo 103, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte.
Per questi motivi, la Corte (Nona Sezione) così provvede:
1) Nella parte introduttiva dell’ordinanza del 30 giugno 2020, Ge.Fi.L. (C‑618/19, non pubblicata, EU:C:2020:508), le indicazioni relative alle osservazioni della Ge.Fi.L. – Gestione Fiscalità Locale SpA e dell’ACI – Automobile Club d’Italia devono essere rettificate nel seguente modo:
«– per Ge.Fi.L. – Gestione Fiscalità Locale SpA, da A. Dal Ferro, S. Armellini, A. Manzi, A. Calegari, N. Creuso, S. Lago e N. de Zan, avvocati;»
e
«– per l’ACI – Automobile Club d’Italia, da A. Lamberti, F. Guarini, V. Petrella, M. D’Ostuni e A. Pera, avvocati;»
2) L’originale della presente ordinanza è allegato all’originale dell’ordinanza rettificata. A margine di quest’ultima si fa menzione dell’ordinanza di rettifica.
Lussemburgo, 3 settembre 2020
|
Il cancelliere |
Il presidente della Nona Sezione |
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A. Calot Escobar |
S. Rodin |
* Lingua processuale: l’italiano.
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