ECLI:EU:C:2023:11•Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 12 gennaio 2023.#HSBC Holdings plc e a. contro Commissione europea.#Impugnazione – Concorrenza – Intese – Settore dei prodotti derivati sui tassi di interesse in euro – Decisione che accerta un’infrazione all’articolo 101 TFUE e all’articolo 53 dell’accordo SEE – Manipolazione dei tassi interbancari di riferimento Euribor – Scambio di informazioni riservate – Restrizione della concorrenza per oggetto – Qualificazione – Presa in considerazione degli effetti proconcorrenziali – Infrazione unica e continuata – “Procedimento ibrido” sfociato nell’adozione, prima, di una decisione di transazione e, poi, di una decisione al termine di un procedimento ordinario – Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Articolo 41 – Diritto ad una buona amministrazione – Articolo 48 – Presunzione d’innocenza.#Causa C-883/19 P.
Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 12 gennaio 2023.#HSBC Holdings plc e a. contro Commissione europea.#Impugnazione – Concorrenza – Intese – Settore dei prodotti derivati sui tassi di interesse in euro – Decisione che accerta un’infrazione all’articolo 101 TFUE e all’articolo 53 dell’accordo SEE – Manipolazione dei tassi interbancari di riferimento Euribor – Scambio di informazioni riservate – Restrizione della concorrenza per oggetto – Qualificazione – Presa in considerazione degli effetti proconcorrenziali – Infrazione unica e continuata – “Procedimento ibrido” sfociato nell’adozione, prima, di una decisione di transazione e, poi, di una decisione al termine di un procedimento ordinario – Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Articolo 41 – Diritto ad una buona amministrazione – Articolo 48 – Presunzione d’innocenza.#Causa C-883/19 P.
ECLI:EU:C:2023:11Eu Chamb 03 C12 gen 2023
Testo completo
SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione)
12 gennaio 2023 ( *1 )
«Impugnazione – Concorrenza – Intese – Settore dei prodotti derivati sui tassi di interesse in euro – Decisione che accerta un’infrazione all’articolo 101 TFUE e all’articolo 53 dell’accordo SEE – Manipolazione dei tassi interbancari di riferimento Euribor – Scambio di informazioni riservate – Restrizione della concorrenza per oggetto – Qualificazione – Presa in considerazione degli effetti proconcorrenziali – Infrazione unica e continuata – “Procedimento ibrido” sfociato nell’adozione, prima, di una decisione di transazione e, poi, di una decisione al termine di un procedimento ordinario – Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Articolo 41 – Diritto ad una buona amministrazione – Articolo 48 – Presunzione d’innocenza»
Nella causa C‑883/19 P,
avente ad oggetto l’impugnazione, ai sensi dell’articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, proposta il 3 dicembre 2019,
HSBC Holdings plc, con sede in Londra (Regno Unito),
HSBC Bank plc, con sede in Londra,
HSBC Continental Europe, già HSBC France, con sede in Parigi (Francia),
rappresentate da C. Angeli, avocate, K. Bacon, KC, D. Bailey, barrister, M. Demetriou, KC, M. Giner, avocate, e M. Simpson, solicitor
ricorrenti,
sostenute da:
Crédit agricole SA,
Crédit agricole Corporate and Investment Bank,
con sede in Montrouge (Francia), rappresentate da J. Jourdan, J.-J. Lemonnier, A. Sieffert-Xuriguera e J.-P. Tran Thiet, avocats,
JPMorgan Chase & Co., con sede in New York (Stati Uniti),
JPMorgan Chase Bank, National Association, con sede in Columbus, Ohio (Stati Uniti),
rappresentate da D. Das, N. English, N. French, N. Frey, solicitors, D. Heaton, barrister, A. Holroyd, D. Hunt, solicitors, M. Lester, KC, A. Ojukwu, solicitor, D. Piccinin, barrister, L. Ream, solicitor, D. Rose, KC, e B. Tormey, solicitor,
intervenienti in sede d’impugnazione,
procedimento in cui l’altra parte è:
Commissione europea, rappresentata da P. Berghe, M. Farley e F. van Schaik, in qualità di agenti,
convenuta in primo grado,
LA CORTE (Terza Sezione),
composta da K. Jürimäe (relatrice), presidente di sezione, M. Safjan, N. Piçarra, N. Jääskinen e M. Gavalec, giudici,
avvocato generale: N. Emiliou
cancelliere: M. Longar, amministratore
vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 26 gennaio 2022,
sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 12 maggio 2022,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
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1 |
Con la loro impugnazione, la HSBC Holdings plc, la HSBC Bank plc e la HSBC Continental Europe, già HSBC France (in prosieguo, congiuntamente: le «società HSBC»), chiedono l’annullamento parziale della sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 24 settembre 2019, HSBC Holdings e a./Commissione (T‑105/17; in prosieguo: la sentenza impugnata, EU:T:2019:675), con la quale quest’ultimo ha annullato l’articolo 2, lettera b), della decisione C(2016) 8530 final della Commissione, del 7 dicembre 2016, relativa ad un procedimento ai sensi dell’articolo 101 TFUE e dell’articolo 53 dell’accordo SEE (Caso AT.39914 – Euro Interest Rate Derivatives) (in prosieguo: la «decisione controversa»), e ha respinto i loro ricorsi per il resto. |
Fatti
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2 |
I fatti all’origine della controversia sono stati illustrati dal Tribunale ai punti da 1 a 29 della sentenza impugnata. Ai fini del presente procedimento, essi possono essere sintetizzati come segue. |
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3 |
Con la decisione controversa, la Commissione europea ha constatato che le società HSBC avevano violato l’articolo 101 TFUE e l’articolo 53 dell’accordo sullo Spazio economico europeo, del 2 maggio 1992 (GU 1994, L 1, pag. 3; in prosieguo: l’«accordo SEE») partecipando, dal 12 febbraio al 27 marzo 2007, ad un’infrazione unica e continuata avente ad oggetto l’alterazione del normale corso di fissazione dei prezzi sul mercato dei derivati sui tassi di interesse in euro [Euro Interest Rate Derivatives (EIRD)] legati all’«Euro Interbank Offered Rate» (Euribor) e/o all’«Euro Over-Night Index Average» (EONIA) e ha inflitto loro in solido un’ammenda dell’importo di EUR 33606000. |
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4 |
Il gruppo HSBC (in prosieguo: «HSBC») è un gruppo bancario che esercita tra le sue attività quella di banca di investimenti, banca di affari e banca commerciale. La HSBC Holdings, società capogruppo di HSBC, è la società controllante della HSBC France, divenuta HSBC Continental Europe, che è a sua volta la società controllante della HSBC Bank. La HSBC France e la HSBC Bank erano incaricate di negoziare gli EIRD. La HSBC France era responsabile delle offerte di tasso al panel dell’Euribor. |
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5 |
Il 14 giugno 2011, il gruppo bancario Barclays, che raggruppa la Barclays plc, la Barclays Bank plc, la Barclays Directors Ltd, la Barclays Group Holding Ltd, la Barclays Capital Services Ltd e la Barclays Services Jersey Ltd (in prosieguo: la «Barclays») ha presentato alla Commissione una domanda di attribuzione di un numero d’ordine (il cosiddetto marker), conformemente alla comunicazione della Commissione relativa all’immunità dalle ammende o alla riduzione del loro importo nei casi di cartelli tra imprese (GU 2006, C 298, pag. 17), informandola dell’esistenza di un cartello nel settore degli EIRD ed esprimendo la volontà di cooperare con detta istituzione. Il 14 ottobre 2011, la Barclays ha ottenuto un’immunità condizionale. |
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6 |
Tra il 18 e il 21 ottobre 2011, la Commissione ha effettuato accertamenti nei locali di una serie di istituti finanziari a Londra (Regno Unito) e a Parigi (Francia), tra cui quelli delle società HSBC. |
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7 |
Il 5 marzo e il 29 ottobre 2013, in applicazione dell’articolo 11, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l’applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 [CE] (GU 2003, L 1, pag. 1), la Commissione ha avviato un procedimento di infrazione nei confronti delle società HSBC della Barclays, della Crédit agricole SA e della Crédit agricole Corporate and Investment Bank (in prosieguo, congiuntamente: le «società del Crédit agricole»), della Deutsche Bank AG, della Deutsche Bank Services (Jersey) Ltd e della DB Group Services (UK) Ltd (in prosieguo, congiuntamente: la «Deutsche Bank»), della JP Morgan Chase & Co., della JP Morgan Chase Bank, National Association e della JP Morgan Services LLP (in prosieguo, congiuntamente: le «società JP Morgan Chase»), della Royal Bank of Scotland plc e della Royal Bank of Scotland Group plc (in prosieguo, congiuntamente: la «RBS») e della Société générale. |
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8 |
La Barclays, la Deutsche Bank, la Société générale e la RBS hanno voluto partecipare a un procedimento di transazione ai sensi dell’articolo 10 bis del regolamento (CE) n. 773/2004 della Commissione, del 7 aprile 2004, relativo ai procedimenti svolti dalla Commissione, a norma degli articoli [101 TFUE] e [102 TFUE] (GU 2004, L 123, pag. 18). Le società HSBC, le società del Crédit agricole e le società JP Morgan Chase hanno deciso di non partecipare a tale procedimento di transazione. |
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9 |
Il 4 dicembre 2013, la Commissione ha adottato nei confronti della Barclays, della Deutsche Bank, della Société générale e della RBS la decisione C(2013) 8512 final, relativa a un procedimento a norma dell’articolo 101 [TFUE] e dell’articolo 53 dell’accordo SEE [Caso AT.39914, Euro Interest Rate Derivatives (EIRD) (Settlement)] (in prosieguo: la «decisione di transazione»), con la quale essa ha concluso che tali imprese avevano violato l’articolo 101 TFUE e l’articolo 53 dell’accordo SEE partecipando ad un’infrazione unica e continuata avente ad oggetto l’alterazione del corso normale di fissazione dei prezzi sul mercato degli EIRD. |
Procedimento amministrativo
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10 |
Il 19 marzo 2014, la Commissione ha inviato alle società HSBC, alle società del Crédit agricole e alle società JP Morgan Chase una comunicazione degli addebiti. |
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11 |
Le società HSBC hanno potuto consultare su DVD le parti accessibili del fascicolo della Commissione e i loro rappresentanti hanno beneficiato di un accesso supplementare al fascicolo nei locali della Commissione. Esse hanno avuto altresì accesso alla comunicazione degli addebiti inviata alle parti che hanno effettuato la transazione, alle risposte di tali parti nonché alla decisione di transazione. |
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12 |
Il 14 novembre 2014, le società HSBC hanno presentato le loro osservazioni scritte in seguito alla comunicazione degli addebiti e si sono espresse durante l’audizione svoltasi dal 15 al 17 giugno 2015. |
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13 |
Il 6 aprile 2016, la Commissione ha rettificato la decisione di transazione per quanto riguarda la determinazione dell’importo dell’ammenda inflitta alla Société générale. Le società HSBC hanno avuto accesso a tale decisione di rettifica nonché alla corrispondenza pertinenti e ai dati finanziari corretti presentati dalla Société générale. |
Decisione controversa
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14 |
Il 7 dicembre 2016, la Commissione ha adottato la decisione controversa. L’articolo 1, lettera b), e l’articolo 2, lettera b), di tale decisione sono del seguente tenore: «Articolo 1 Le seguenti imprese hanno violato l’articolo 101 [TFUE] e l’articolo 53 dell’accordo SEE partecipando, durante i periodi indicati, a un’infrazione unica e continuata relativa ai derivati sui tassi di interesse in euro. Tale infrazione, che si estendeva all’intero [Spazio Economico Europeo (SEE)], è consistita in accordi e/o pratiche concordate aventi lo scopo di falsare il corso normale delle componenti dei prezzi nel settore dei derivati sui tassi di interesse in euro: (...)
Articolo 2 Per l’infrazione di cui all’articolo 1 sono inflitte le seguenti ammende: (...)
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Prodotti in questione
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15 |
Le infrazioni in questione riguardano gli EIRD, vale a dire i derivati sui tassi di interesse in euro indicizzati all’Euribor o all’EONIA. |
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16 |
L’Euribor è un insieme di tassi di interesse di riferimento volti a riflettere il costo dei prestiti interbancari frequentemente utilizzati sui mercati internazionali di capitali. Esso è definito come un indice del tasso al quale i depositi interbancari a termine in euro sono offerti da una banca primaria a un’altra banca primaria all’interno dell’area euro. L’Euribor si calcola sulla media dei prezzi offerti quotidianamente da un panel, composto, durante il periodo cui si riferisce la decisione controversa, da 47 banche primarie – tra le quali le banche menzionate al precedente punto 7 della presente sentenza –, comunicati alla Thomson Reuters quale agente di calcolo della Federazione bancaria europea (FBE) tra le 10:45 e le 11:00 del mattino. Le banche forniscono contributi per i 15 tassi di interesse diversi dell’Euribor, che, secondo il loro termine, variano da una settimana a 12 mesi. L’EONIA svolge una funzione equivalente all’Euribor, ma per quanto riguarda i tassi quotidiani. Esso è calcolato dalla Banca centrale europea (BCE) sulla base di una media dei tassi per i depositi interbancari in bianco («unsecured») dello stesso gruppo di banche utilizzato per la fissazione dell’Euribor. |
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17 |
Gli EIRD più frequenti sono gli accordi sui tassi a termine («forward rate agreements»), gli swaps sui tassi d’interesse («interest rate swaps»), le opzioni sui tassi d’interesse e i contratti a termine («futures») su tassi di interesse. |
Comportamenti contestati alle società HSBC
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18 |
Al punto 113 della decisione controversa, la Commissione ha descritto il comportamento imputato alle banche menzionate al punto 7 della presente sentenza nei seguenti termini: «Barclays, Deutsche Bank, [le società JP Morgan Chase], [la] Société générale, [le società del Crédit agricole], [le società HSBC] e RBS hanno partecipato a una serie di contatti bilaterali nel settore degli EIRD, che consisteva essenzialmente nelle seguenti pratiche tra le diverse parti:
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19 |
Al punto 114 della decisione controversa, la Commissione ha aggiunto che «[a] volte, inoltre, determinati operatori impiegati da parti diverse hanno discusso il risultato della fissazione dei tassi Euribor, comprese comunicazioni specifiche delle banche, dopo che i tassi Euribor di un dato giorno erano stati determinati e pubblicati». |
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20 |
La Commissione ha ritenuto che tali comportamenti costituissero un’infrazione unica e continuata. |
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21 |
Al fine di giustificare tale qualificazione, la Commissione ha ritenuto, in primo luogo, che detti comportamenti perseguissero un obiettivo economico unico, costituito dalla riduzione dei flussi di cassa che i partecipanti avrebbero dovuto pagare a titolo degli EIRD o dall’aumento di quelli che dovevano ricevere. In secondo luogo, essa ha ritenuto che i diversi comportamenti rientrassero in uno schema di comportamento comune, dal momento che un gruppo stabile di persone era coinvolto nell’intesa, che le parti avevano seguito uno schema molto simile nelle loro attività anticoncorrenziali e che le varie discussioni tra le parti riguardassero questioni identiche o che si sovrapponevano e avevano quindi un contenuto identico o parzialmente identico. In terzo luogo, essa ha ritenuto che i traders partecipanti agli scambi anticoncorrenziali fossero professionisti qualificati e che conoscessero o avrebbero dovuto essere a conoscenza della portata generale e delle caratteristiche essenziali dell’intesa nel suo complesso. |
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22 |
Essa ha ritenuto che le società HSBC avessero partecipato a tale infrazione unica e continuata, pur sottolineando che gli scambi bilaterali con la Barclays costituivano di per sé un’infrazione all’articolo 101, paragrafo 1, TFUE. |
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23 |
Per quanto riguarda la durata di tale partecipazione, la Commissione ha considerato come punto di partenza, nei confronti delle società HSBC, il 12 febbraio 2007 e come data della fine il 27 marzo 2007. |
Calcolo dell’importo dell’ammenda
– Importo di base dell’ammenda
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24 |
Per quanto riguarda, in primo luogo, la determinazione del valore delle vendite delle banche che hanno partecipato all’intesa, poiché gli EIRD non generano vendite nel significato abituale del termine, la Commissione ha determinato il valore delle vendite attraverso un valore sostitutivo. Inoltre, alla luce delle circostanze del caso di specie, essa ha ritenuto preferibile non prendere in considerazione il valore sostitutivo annualizzato, ma basarsi sul valore sostitutivo corrispondente ai mesi di partecipazione delle banche all’infrazione. Essa ha ricordato di non essere tenuta ad applicare una formula matematica e di disporre di un margine di discrezionalità nel determinare l’importo di ciascuna ammenda. |
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25 |
La Commissione ha ritenuto opportuno considerare come valore sostitutivo le entrate in denaro generate dai flussi di cassa che ogni banca ha ottenuto dal suo portafoglio di EIRD legati a qualsiasi scadenza Euribor e/o EONIA e conclusi con controparti aventi sede nel SEE alle quali è stato applicato un fattore di riduzione uniforme del 98,849%. |
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26 |
Pertanto, la Commissione ha preso come valore delle vendite nei confronti delle società HSBC l’importo di EUR 192081799. |
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27 |
Per quanto riguarda, in secondo luogo, la gravità dell’infrazione, la Commissione ha tenuto conto di un fattore di gravità del 15% in quanto l’infrazione ha riguardato il coordinamento dei prezzi e degli accordi di fissazione dei prezzi. Essa ha aggiunto un fattore di gravità del 3% facendo riferimento alla circostanza che l’intesa aveva interessato l’intero SEE e aveva riguardato tassi rilevanti per l’insieme degli EIRD e che detti tassi, riguardanti l’euro, assumevano un’importanza fondamentale per l’armonizzazione delle condizioni finanziarie nel mercato interno e per le attività bancarie negli Stati membri. |
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28 |
Per quanto riguarda, in terzo luogo, la durata dell’infrazione, la Commissione ha sottolineato di aver preso in considerazione la durata della partecipazione di ciascun partecipante all’intesa in «numero di mesi arrotondati per difetto e proporzionalmente», il che ha comportato l’applicazione alle società HSBC di un coefficiente moltiplicatore dello 0,08%. |
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29 |
In quarto luogo, la Commissione ha aggiunto un importo supplementare del 18% del valore delle vendite, qualificato come «diritto di ammissione», in quanto l’infrazione è consistita in una fissazione orizzontale dei prezzi, al fine di dissuadere le imprese dal partecipare a tali pratiche, indipendentemente dalla durata dell’infrazione. |
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30 |
La Commissione ha quindi fissato l’importo di base dell’ammenda delle società HSBC in EUR 37340000. |
– Importo finale dell’ammenda
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31 |
La Commissione ha ritenuto che le società HSBC avessero svolto un ruolo più marginale o secondario nell’infrazione che non poteva essere paragonato a quello degli attori principali e ha concesso loro una riduzione del 10% dell’importo di base dell’ammenda. Di conseguenza, all’articolo 2, lettera b), della decisione controversa, essa ha inflitto a tali società un’ammenda di un importo finale di EUR 33606000. |
Ricorso dinanzi al Tribunale e sentenza impugnata
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32 |
Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 17 febbraio 2017, le società HSBC hanno proposto un ricorso diretto all’annullamento parziale della decisione controversa. |
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33 |
Nell’ambito del loro ricorso, le società HSBC presentano al contempo conclusioni dirette all’annullamento dell’articolo 1 e dell’articolo 2, lettera b), della decisione controversa nonché, in subordine, conclusioni dirette alla riforma dell’importo dell’ammenda inflitta da detto articolo 2, lettera b). |
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34 |
In primo luogo, a sostegno della loro domanda di annullamento dell’articolo 1 della decisione controversa e, in subordine, dell’articolo 1, lettera b), di tale decisione, le società HSBC hanno dedotto cinque motivi. |
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35 |
Tali motivi riguardavano, rispettivamente:
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36 |
Con la sentenza impugnata, il Tribunale ha respinto tutti i suddetti motivi. |
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37 |
Per quanto riguarda il primo motivo, vertente sulla qualificazione come infrazione per oggetto ai sensi dell’articolo 101, paragrafo 1, TFUE, il Tribunale ha respinto la prima parte di tale motivo, contestando tale qualificazione applicata alla manipolazione dell’Euribor del 19 marzo 2007. A tal riguardo, ai punti 93 e 94 della sentenza impugnata, il Tribunale ha dichiarato che la Commissione non era incorsa in alcun errore di diritto o di valutazione nel rilevare che l’insieme dei comportamenti descritti al punto 392 della decisione controversa, compresa la manipolazione del 19 marzo 2007, restringeva la concorrenza attraverso la creazione di un’asimmetria informativa tra gli operatori del mercato, dal momento che i partecipanti all’infrazione, da un lato, erano nella posizione migliore per conoscere in anticipo, con una certa precisione, il livello al quale l’Euribor sarebbe stato fissato o doveva essere fissato dai loro concorrenti che agivano in collusione e, dall’altro, sapevano se l’Euribor fosse fissato o meno a un livello artificioso. |
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38 |
Per quanto riguarda la seconda parte di detto motivo, vertente sulla qualificazione come infrazione per oggetto applicata agli altri comportamenti addebitati alle società HSBC, il Tribunale ha esaminato, in un primo momento, la fondatezza di tale qualificazione relativa agli scambi sui prezzi mediani e ha dichiarato che la Commissione non era incorsa in errore rilevando che tali scambi contenuti nelle discussioni del 14 e 16 febbraio 2007 avevano un oggetto restrittivo della concorrenza. In un secondo momento, esso ha esaminato la censura con cui contestava la fondatezza della qualificazione come restrizione per oggetto applicata agli scambi su posizioni di trading. Il Tribunale ha dichiarato, in sostanza, che la grande maggioranza delle discussioni sulle posizioni di trading alle quali i traders delle società HSBC avevano partecipato, ossia quelle del 12, 13 e 28 febbraio nonché quella del 19 marzo 2007, presentavano un collegamento con la manipolazione dell’Euribor del 19 marzo 2007, cosicché la Commissione aveva correttamente ritenuto la qualificazione come restrizione della concorrenza per oggetto nei loro confronti. Per contro, il Tribunale ha considerato che non si poteva ritenere che le discussioni del 9 e del 14 marzo 2007, individualmente o congiuntamente, avessero un oggetto restrittivo della concorrenza, ai sensi dell’articolo 101, paragrafo 1, TFUE, in quanto, da un lato, tali discussioni non avevano avuto luogo nella prospettiva della manipolazione dell’Euribor del 19 marzo 2007 e, dall’altro, non avevano attenuato o eliminato il grado di incertezza sul mercato in modo tale che la Commissione potesse dedurne un’incidenza sul corso normale delle componenti dei prezzi nel settore degli EIRD, senza dover esaminare i loro effetti. |
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39 |
Per quanto riguarda i motivi dal secondo al quarto, vertenti sulla qualificazione come infrazione unica e continuata applicata dalla Commissione, il Tribunale ha anzitutto respinto il secondo motivo, contestando l’esistenza di un «piano d’insieme» dotato di un unico obiettivo. Esso ha poi esaminato il quarto motivo, contestando la conoscenza, da parte delle società HSBC, del comportamento illecito degli altri partecipanti. A tal riguardo, il Tribunale ha operato una distinzione tra, da un lato, la manipolazione del 19 marzo 2007 e l’eventualità della sua reiterazione e, dall’altro, gli altri comportamenti presi in considerazione dalla Commissione a titolo dell’infrazione unica e continuata. Al punto 273 della sentenza impugnata, esso ha concluso che era possibile ritenere che HSBC avesse partecipato a un’infrazione unica e continuata solo per quanto riguarda, da un lato, i suoi propri comportamenti a titolo di detta infrazione e, dall’altro, i comportamenti delle altre banche rientranti nell’ambito della manipolazione del 19 marzo 2007 e della sua eventuale reiterazione. Infine, il Tribunale ha respinto il terzo motivo, relativo all’intenzione delle società HSBC di partecipare all’infrazione unica e continuata, dato che, per quanto riguarda la manipolazione del 19 marzo 2007 e la sua reiterazione, l’intenzione di partecipare a un’infrazione unica e continuata risultava chiaramente dagli elementi di prova prodotti dalla Commissione. |
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40 |
Per quanto riguarda il quinto motivo, vertente su un errore di diritto e su una violazione delle forme sostanziali in considerazione dello svolgimento del procedimento, il Tribunale l’ha respinto in quanto inoperante ai punti da 283 a 293 della sentenza impugnata. |
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41 |
In secondo luogo, le società HSBC hanno formulato un motivo diretto a contestare la legittimità dell’articolo 2, lettera b), della decisione controversa, con il quale la Commissione ha inflitto loro un’ammenda per la loro partecipazione all’infrazione unica e continuata. Il Tribunale ha ritenuto che tale motivo potesse essere suddiviso in quattro parti, poiché tali società contestavano, sotto un primo profilo, l’utilizzo delle entrate in denaro attualizzate al fine di valutare il valore delle vendite; sotto un secondo profilo, il fattore di gravità applicato; sotto un terzo profilo, l’importo addizionale applicato e, sotto un quarto profilo, la valutazione delle circostanze attenuanti. Dette società chiedevano, in via principale, l’annullamento dell’articolo 2, lettera b), della decisione controversa e, in subordine, una riduzione dell’importo dell’ammenda che era stata loro inflitta. |
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42 |
Nell’ambito della prima parte del suddetto motivo, le società HSBC contestano alla Commissione di aver fondato il valore delle vendite sulla base delle entrate in denaro a titolo degli EIRD ricevute da HSBC nel corso del periodo dell’infrazione, alle quali era stato applicato un fattore pari al 98,849%. Il Tribunale ha ritenuto che tale parte potesse essere suddivisa in tre censure vertenti, la prima, sull’erroneità del ricorso alle entrate in denaro attualizzate, la seconda, sull’erroneità della presa in considerazione delle entrate in denaro derivanti da contratti conclusi prima dell’inizio della partecipazione delle società HSBC all’infrazione e, la terza, sul carattere insufficientemente motivato del fattore di riduzione del 98,849% applicato dalla Commissione. |
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43 |
Il Tribunale ha respinto la prima e la seconda censura di detta parte. Per contro, esso ha accolto la terza censura della medesima parte, vertente sul carattere insufficientemente motivato del fattore di riduzione del 98,849% applicato dalla Commissione e, di conseguenza, ha annullato l’articolo 2, lettera b), della decisione controversa e ha respinto il ricorso quanto al resto. |
Procedimento dinanzi alla Corte e conclusioni delle parti
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44 |
Con la loro impugnazione, le società HSBC chiedono che la Corte voglia:
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45 |
La Commissione chiede alla Corte di respingere l’impugnazione e di condannare le società HSBC a sopportare tutte le spese. |
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46 |
Con ordinanze del presidente della Corte del 16 luglio 2020, HSBC Holdings e a./Commissione (C‑883/19 P, EU:C:2020:561), e HSBC Holdings e a./Commissione (C‑883/19 P, non pubblicata, EU:C:2020:601), le domande delle società del Crédit agricole e delle società JP Morgan Chase dirette ad essere ammesse ad intervenire a sostegno delle conclusioni delle società HSBC sono state accolte. |
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47 |
Con ordinanza della presidente della Terza Sezione della Corte del 12 agosto 2022, JP Morgan Services LLP, in liquidazione, è stata cancellata dalla sua qualità di interveniente nella controversia. A partire da tale data, le «società JP Morgan Chase» devono essere intese nel senso che designano unicamente la JP Morgan Chase & Co. e la JP Morgan Chase Bank, National Association. |
Sulla domanda di riapertura della fase orale
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48 |
A seguito della pronuncia delle conclusioni dell’avvocato generale, le società HSBC, con lettera dell’8 luglio 2022, hanno chiesto la riapertura della fase orale del procedimento. A sostegno della loro domanda, tali società fanno valere che le suddette conclusioni contengono errori di fatto o vertono su taluni aspetti della presente causa che devono essere dibattuti affinché la Corte possa pronunciarsi definitivamente in tale causa. |
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49 |
Si deve ricordare che, in forza dell’articolo 83 del regolamento di procedura della Corte, quest’ultima, sentito l’avvocato generale, può, in qualsiasi momento, disporre la riapertura della fase orale del procedimento, in particolare se essa non si ritiene sufficientemente edotta o quando, dopo la chiusura di tale fase, una parte ha prodotto un fatto nuovo tale da influenzare in modo decisivo la decisione della Corte, oppure quando la causa dev’essere decisa in base a un argomento che non è stato oggetto di discussione tra le parti o gli interessati menzionati dall’articolo 23 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea. |
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50 |
Orbene, nel caso di specie, la Corte ritiene di disporre di tutti gli elementi necessari per statuire e che tali elementi siano stati dibattuti tra le parti. |
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51 |
Quanto all’argomento delle società HSBC secondo il quale le conclusioni dell’avvocato generale conterrebbero errori di fatto, occorre ricordare che lo Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea e il regolamento di procedura della Corte non prevedono la possibilità, per le parti, di presentare osservazioni in risposta alle conclusioni presentate dall’avvocato generale (sentenza dell’8 marzo 2017, Viasat Broadcasting UK/Commissione, C‑660/15 P, EU:C:2017:178, punto 13 e giurisprudenza ivi citata). |
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52 |
Inoltre, dall’articolo 252, secondo comma, TFUE risulta che l’avvocato generale ha l’ufficio di presentare pubblicamente, con assoluta imparzialità e in piena indipendenza, conclusioni motivate sulle cause che richiedono il suo intervento, fermo restando che la Corte non è vincolata né da tali conclusioni né dalla loro motivazione. Di conseguenza, il disaccordo di una parte con dette conclusioni, qualunque siano le questioni ivi esaminate, non può costituire, di per sé, un motivo che giustifichi la riapertura della fase orale del procedimento (sentenza dell’8 marzo 2017, Viasat Broadcasting UK/Commissione, C‑660/15 P, EU:C:2017:178, punti 14 e giurisprudenza ivi citata). |
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53 |
Tenuto conto delle considerazioni che precedono, la Corte, sentito l’avvocato generale, ritiene che non occorra disporre la riapertura della fase orale del procedimento. |
Sull’impugnazione
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54 |
A sostegno della loro impugnazione, le società HSBC, sostenute dalle parti intervenienti, deducono sei motivi, vertenti, in sostanza, il primo, su un errore di diritto per quanto riguarda gli effetti della violazione da parte della Commissione della presunzione di innocenza nonché dei principi di buona amministrazione e di rispetto dei diritti della difesa, il secondo, su un errore di diritto nella qualificazione dell’oggetto della manipolazione del 19 marzo 2007 come infrazione per oggetto ai sensi dell’articolo 101, paragrafo 1, TFUE, il terzo, su un errore di diritto in quanto il Tribunale ha considerato le due discussioni sui prezzi mediani del 14 e del 16 febbraio 2007 come infrazioni per oggetto, il quarto, su uno snaturamento degli elementi di prova in quanto esso ha esaminato le due discussioni del 12 e del 16 febbraio 2007 come infrazioni per oggetto, senza averne verificato il proposito, il quinto su errori di diritto nella valutazione secondo cui i vari comportamenti individuati dalla Commissione perseguono un unico obiettivo e, il sesto, su un errore di diritto nella valutazione secondo cui le società HSBC hanno partecipato ad un’infrazione unica e continuata che comprende comportamenti che la decisione controversa non ha qualificato come infrazione. |
Sul primo motivo
Argomenti delle parti
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55 |
Le società HSBC, sostenute dalle parti intervenienti, fanno valere che il Tribunale ha commesso, ai punti da 287 a 292 della sentenza impugnata, un errore di diritto nell’ambito della valutazione del loro quinto motivo di annullamento, vertente, in sostanza, sul fatto che la decisione di transazione è stata adottata in violazione della presunzione di innocenza, del loro diritto a una buona amministrazione e dei loro diritti della difesa, in particolare, del loro diritto di essere ascoltate. |
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56 |
Le società HSBC spiegano che la procedura scaglionata seguita dalla Commissione ha portato, senza dubbio possibile, a pregiudicare la loro responsabilità e ha quindi leso irrimediabilmente il loro diritto di essere ascoltate. Per tale motivo, il Tribunale avrebbe dovuto annullare l’articolo 1, lettera b), della decisione controversa. |
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57 |
Orbene, statuendo, al punto 289 della sentenza impugnata, che le irregolarità procedurali invocate dalle società HSBC potevano comportare l’annullamento della decisione controversa solo se fosse dimostrato che, in mancanza di tali irregolarità, la decisione di cui trattasi avrebbe avuto un contenuto diverso, il Tribunale avrebbe applicato un criterio errato. |
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58 |
Infatti, conformemente alla giurisprudenza derivante dalla sentenza del 16 gennaio 2019, Commissione/United Parcel Service (C‑265/17 P, EU:C:2019:23, punto 56), il Tribunale avrebbe dovuto verificare se la mancanza di imparzialità oggettiva della Commissione implicasse che le società HSBC avessero perso una opportunità, anche ridotta, di assicurare meglio la propria difesa. Questo stesso criterio avrebbe dovuto essere applicato per esaminare se la presunzione di innocenza e il diritto a una buona amministrazione, sanciti all’articolo 41, paragrafo 1, all’articolo 47, paragrafo 1, e all’articolo 48 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»), fossero stati rispettati. |
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59 |
Inoltre, il diritto di un’impresa a che le questioni che la riguardano siano trattate in modo imparziale esigerebbe che la Commissione esamini in modo accurato e imparziale tutti gli elementi del caso di specie. Se il Tribunale avesse correttamente applicato detto criterio nel caso di specie, ne avrebbe dedotto che la mancanza di imparzialità oggettiva della Commissione durante il procedimento amministrativo aveva avuto un’influenza decisiva sulla decisione controversa. Pertanto, il Tribunale avrebbe commesso un errore di diritto ai punti 289 e 292 della sentenza impugnata. |
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60 |
Inoltre, contrariamente a quanto risulterebbe dal punto 291 della sentenza impugnata, il criterio applicato al punto 289 di tale sentenza non troverebbe alcun sostegno nella giurisprudenza risultante dalla sentenza del 16 dicembre 1975, Suiker Unie e a./Commissione (da 40/73 a 48/73, 50/73, da 54/73 a 56/73, 111/73, 113/73 e 114/73; in prosieguo: la «sentenza Suiker Unie, EU:C:1975:174). |
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61 |
In subordine, le società HSBC ritengono che, anche supponendo che il Tribunale abbia applicato il criterio corretto alla presente fattispecie, la decisione controversa avrebbe avuto un contenuto diverso in mancanza delle asserite irregolarità procedurali. Ciò emergerebbe dai punti da 165 a 195 e da 263 a 274 della sentenza impugnata, nei quali il Tribunale avrebbe dichiarato che la Commissione sarebbe incorsa in errori materiali nella decisione controversa. Tali errori avrebbero dovuto portarlo ad annullare l’articolo 1, lettera b), di tale decisione. |
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62 |
La Commissione fa valere che il presente motivo di impugnazione deve essere respinto in quanto infondato. |
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63 |
In primo luogo, il Tribunale avrebbe correttamente applicato il principio di imparzialità oggettiva quando ha respinto il quinto motivo di annullamento delle società HSBC in quanto inoperante. |
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64 |
Il Tribunale avrebbe correttamente concluso, al punto 287 della sentenza impugnata, che la questione se un eventuale difetto di imparzialità oggettiva della Commissione e un’eventuale violazione della presunzione di innocenza nei confronti delle società HSBC a causa delle dichiarazioni pubbliche del commissario allora incaricato della politica della concorrenza o dell’adozione della decisione di transazione avrebbero potuto incidere sulla legittimità della decisione controversa «si confonde[va] con la questione se gli accertamenti effettuati in detta decisione [fossero] debitamente suffragati dagli elementi di prova che la Commissione ha prodotto». |
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65 |
Di conseguenza, come correttamente dichiarato dal Tribunale al punto 289 di tale sentenza, un’irregolarità attinente all’imparzialità oggettiva poteva comportare l’annullamento della decisione «solo se si dimostrasse che, in mancanza di tale irregolarità, tale decisione avrebbe avuto un contenuto diverso». |
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66 |
Anzitutto, tali conclusioni sarebbero conformi ai principi enunciati ai punti 90 e 91 della sentenza Suiker Unie e nessun motivo giustificherebbe di discostarsi da tali principi. Pertanto, conterebbe solo il contenuto delle dichiarazioni pubbliche del commissario allora incaricato della politica della concorrenza e non la loro forma. Di conseguenza, il fatto che tali dichiarazioni siano state formulate da tale commissario o nell’ambito della decisione di transazione non sarebbe pertinente. |
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67 |
Contrariamente poi a quanto affermano le società HSBC, la sentenza del 16 gennaio 2019, Commissione/United Parcel Service (C‑265/17 P, EU:C:2019:23), non sarebbe pertinente nel caso di specie. Le società HSBC confonderebbero la violazione dell’imparzialità oggettiva e l’esistenza di un diritto distinto delle imprese ad essere ascoltate prima dell’adozione di una decisione finale che le riguarda. Nel caso di specie, i diritti della difesa delle società HSBC sarebbero stati pienamente rispettati, in quanto non sarebbe contestato che la Commissione ha inviato loro una comunicazione degli addebiti, che esse hanno avuto accesso completo al fascicolo e che esse sono state in grado di far conoscere il loro punto di vista prima dell’adozione della decisione controversa. |
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68 |
Infine, contrariamente a quanto fatto valere dalle società HSBC, la questione se la decisione controversa sarebbe stata diversa in assenza della decisione di transazione sarebbe una questione di fatto che non sarebbe rilevante per valutare se il Tribunale abbia applicato il criterio giuridico corretto al fine di determinare le conseguenze di un asserito difetto di imparzialità oggettiva. Pertanto, la conclusione di cui al punto 289 della sentenza impugnata sarebbe un accertamento di fatto che non potrebbe essere rimesso in discussione in fase di impugnazione, cosicché le censure formulate dalle società HSBC riguardo a tale conclusione sarebbero irricevibili. Inoltre, la Commissione ritiene che, in ogni caso, la decisione controversa non sarebbe stata diversa in assenza della decisione di transazione. |
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69 |
In secondo luogo, la Commissione avrebbe rispettato sia il suo obbligo di imparzialità oggettiva sia la presunzione di innocenza delle società HSBC quando ha adottato la decisione di transazione prima dell’adozione della decisione controversa. |
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70 |
In primo luogo, un procedimento «ibrido» non sarebbe, in quanto tale, vietato dal principio della presunzione di innocenza, circostanza che le società HSBC accetterebbero esplicitamente nella loro impugnazione. Tale constatazione sarebbe, inoltre, confermata dalla normativa applicabile e dalla giurisprudenza pertinente della Corte e del Tribunale. Del resto, la decisione di transazione non conterrebbe alcun accertamento di responsabilità né alcun elemento lesivo per le società HSBC. |
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71 |
In secondo luogo, i riferimenti alle società HSBC nella decisione di transazione dovrebbero essere valutati alla luce delle garanzie procedurali offerte in una fase successiva del procedimento. Orbene, tali società avrebbero beneficiato di tutte le garanzie sufficienti, tra cui la presunzione di innocenza, nonché di un processo equo, prima dell’adozione della decisione controversa. |
Giudizio della Corte
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72 |
Con il loro primo motivo, le società HSBC, sostenute dalle intervenienti, fanno valere che il Tribunale ha commesso, ai punti da 287 a 292 della sentenza impugnata, un errore di diritto nel respingere in quanto inoperante il loro motivo vertente su una violazione della presunzione di innocenza nonché del diritto ad una buona amministrazione e del rispetto dei diritti della difesa. |
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73 |
In particolare, le società HSBC sostengono che il Tribunale ha applicato un criterio giuridico errato nel dichiarare, in particolare al punto 289 di tale sentenza, che le asserite irregolarità, in particolare quelle connesse a un asserito difetto di imparzialità oggettiva della Commissione, potevano comportare l’annullamento della decisione controversa solo se fosse dimostrato che, in mancanza di tali irregolarità, la decisione di cui trattasi avrebbe avuto un contenuto diverso. |
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74 |
In via preliminare, occorre respingere gli argomenti della Commissione relativi all’irricevibilità di taluni argomenti sollevati a sostegno del presente motivo in quanto diretti a contestare valutazioni di fatto del Tribunale. Invero, risulta chiaramente dalla formulazione di tale motivo nonché dall’insieme degli argomenti sollevati a suo sostegno che le società HSBC mirano a contestare il criterio giuridico che il Tribunale ha applicato per respingere il loro quinto motivo di annullamento, il che costituisce una questione di diritto. |
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75 |
Per quanto riguarda tale quinto motivo di annullamento, occorre ricordare che, con esso, le società HSBC facevano valere dinanzi al Tribunale che la decisione controversa doveva essere annullata in quanto la decisione di transazione era stata adottata dalla Commissione in violazione, da un lato, della presunzione di innocenza e, dall’altro, del diritto ad una buona amministrazione nonché dei diritti della difesa. |
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76 |
A tale riguardo, va ricordato che la Commissione è tenuta a rispettare, nel corso del procedimento amministrativo, i diritti fondamentali delle imprese interessate. A tale titolo, il principio di imparzialità, che rientra nell’ambito del diritto ad una buona amministrazione, deve essere tenuto distinto dal principio della presunzione di innocenza (v., in tal senso, sentenza del 18 marzo 2021, Pometon/Commissione, C‑440/19 P, EU:C:2021:214, punti 58 e 59). |
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77 |
Il diritto ad una buona amministrazione, sancito all’articolo 41 della Carta, prevede che ogni individuo abbia diritto, in particolare, a che le questioni che lo riguardano siano trattate in modo imparziale dalle istituzioni dell’Unione europea. Tale requisito di imparzialità comprende, da un lato, il profilo soggettivo, nel senso che nessuno dei membri dell’istituzione interessata che è incaricata della questione deve manifestare opinioni preconcette o pregiudizi personali e, dall’altro, il profilo oggettivo, nel senso che l’istituzione è tenuta ad offrire garanzie sufficienti per escludere al riguardo qualsiasi legittimo dubbio (v., in tal senso, sentenza del 18 marzo 2021, Pometon/Commissione, C‑440/19 P, EU:C:2021:214, punto 58 e giurisprudenza ivi citata). |
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78 |
Quanto alla presunzione di innocenza, essa costituisce un principio generale del diritto dell’Unione, sancito dall’articolo 48, paragrafo 1, della Carta. Tale principio si applica, tenuto conto della natura delle infrazioni di cui trattasi nonché della natura e del grado di severità delle sanzioni che vi sono connesse, alle procedure relative a violazioni delle norme sulla concorrenza applicabili alle imprese che possono sfociare nella pronuncia di ammende o penalità (v., in tal senso, sentenza del 18 marzo 2021, Pometon/Commissione, C‑440/19 P, EU:C:2021:214, punti 59 e 60 e giurisprudenza ivi citata). |
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79 |
Conformemente all’articolo 48 della Carta, letto alla luce dell’articolo 6, paragrafi 2 e 3, della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 (in prosieguo: la «CEDU»), di cui occorre tener conto, a norma dell’articolo 52, paragrafo 3, della Carta, ai fini dell’interpretazione di tale articolo 48, la presunzione di innocenza risulta violata qualora una decisione giudiziaria o una dichiarazione ufficiale riguardante un imputato contenga una dichiarazione chiara, resa in assenza di condanna definitiva, secondo la quale l’interessato ha commesso l’infrazione di cui trattasi. In tale contesto, occorre sottolineare l’importanza della scelta dei termini utilizzati dalle autorità giudiziarie, nonché delle particolari circostanze nelle quali questi ultimi sono stati formulati e della natura e del contesto del procedimento in questione (v., in tal senso, sentenza del 18 marzo 2021, Pometon/Commissione, C‑440/19 P, EU:C:2021:214, punti 61 e 62 e giurisprudenza ivi citata). |
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80 |
Nei procedimenti penali complessi in cui sono accusati più indagati che non possono essere giudicati assieme, può accadere che il giudice competente, per valutare la colpevolezza degli imputati, debba obbligatoriamente menzionare la partecipazione di terzi che saranno forse giudicati separatamente in seguito. Tuttavia, qualora debbano essere prodotti fatti relativi al coinvolgimento di terzi, il giudice interessato dovrebbe evitare di comunicare più informazioni di quanto sia necessario ai fini dell’analisi della responsabilità giuridica degli imputati che vengono processati dinanzi ad esso. Inoltre, la motivazione di decisioni giudiziarie deve essere formulata in termini tali da evitare un giudizio prematuro potenziale relativo alla colpevolezza dei terzi interessati, tale da compromettere l’esame equo degli addebiti mossi nei loro confronti nell’ambito di un procedimento distinto (sentenza del 18 marzo 2021, Pometon/Commissione, C‑440/19 P, EU:C:2021:214, punto 63 e giurisprudenza ivi citata). |
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81 |
Nel caso di specie, ai punti da 283 a 286 della sentenza impugnata, il Tribunale ha ricordato, in sostanza, il principio della presunzione di innocenza e il diritto ad una buona amministrazione, conformemente alla giurisprudenza richiamata ai punti 77 e 78 della presente sentenza. |
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82 |
Al punto 287 della sentenza impugnata, esso ha considerato che la questione se un eventuale difetto di imparzialità oggettiva della Commissione, che avrebbe potuto derivare da una violazione della presunzione di innocenza nei confronti delle società HSBC in occasione dell’adozione della decisione di transazione, avesse potuto incidere sulla legittimità della decisione controversa si confondeva con la questione se gli accertamenti effettuati in quest’ultima decisione fossero debitamente suffragati dagli elementi di prova che la Commissione aveva prodotto. |
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83 |
In tale contesto, ai punti 289 e 291 della sentenza sopra citata, il Tribunale ha dichiarato, riferendosi in particolare alla sentenza Suiker Unie, che l’irregolarità relativa ad un eventuale difetto di imparzialità oggettiva della Commissione poteva condurre all’annullamento della decisione controversa solo se fosse dimostrato che, in mancanza di tale irregolarità, la decisione di cui trattasi avrebbe avuto un contenuto diverso. |
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84 |
Al punto 289 della sentenza summenzionata, esso ha considerato che, nel caso di specie, nell’esercizio di un controllo pieno sulle motivazioni pertinenti di tale decisione, fatta eccezione per gli aspetti menzionati al punto 288 della sentenza impugnata, la Commissione aveva adeguatamente dimostrato la partecipazione delle società HSBC all’infrazione di cui trattasi. Di conseguenza, esso ha concluso che nulla lasciava supporre che, senza l’adozione della decisione di transazione prima dell’adozione della decisione controversa, il contenuto di quest’ultima sarebbe stato diverso e ha respinto il motivo riassunto al punto 75 della presente sentenza in quanto inoperante. |
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85 |
Tuttavia, un siffatto ragionamento è viziato da un duplice errore di diritto. |
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86 |
Da un lato, il Tribunale non ha tenuto conto della distinzione, ricordata al punto 76 della presente sentenza, che occorre operare tra la presunzione di innocenza e il diritto ad una buona amministrazione, in quanto, come risulta dai punti 287 e seguenti della sentenza impugnata, esso ha preso in considerazione l’argomento delle società HSBC vertente sulla violazione della presunzione di innocenza sotto il solo profilo del difetto di imparzialità oggettiva della Commissione. Orbene, come risulta dal punto 77 della presente sentenza, il requisito di imparzialità oggettiva costituisce soltanto uno degli aspetti del diritto ad una buona amministrazione. |
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87 |
D’altro lato, il Tribunale ha altresì commesso un errore di diritto nel considerare, in sostanza, che le irregolarità relative alla presunzione d’innocenza nell’ambito dell’adozione della decisione di transazione potevano comportare l’annullamento della decisione controversa solo se fosse dimostrato che, in mancanza di tali irregolarità, la decisione controversa avrebbe avuto un contenuto diverso. |
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88 |
Infatti, la presunzione di innocenza, interpretata nel senso ricordato ai punti 79 e 80 della presente sentenza, trova applicazione anche quando la Commissione adotta, in merito ad un’unica e medesima intesa, due decisioni in successione aventi destinatari diversi a seguito di due procedimenti distinti, vale a dire, da un lato, una decisione adottata in esito a un procedimento di transazione e destinata alle imprese che hanno concluso la transazione e, dall’altro, una decisione adottata in esito ad un procedimento ordinario e indirizzata alle altre imprese che hanno partecipato all’intesa (v., in tal senso, sentenza del 18 marzo 2021, Pometon/Commissione, C‑440/19 P, EU:C:2021:214, punto 64). |
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89 |
In un simile caso, qualificato come procedimento «ibrido», che conduce all’adozione di decisioni in successione può infatti essere oggettivamente necessario che la Commissione esamini, nella decisione che conclude il procedimento di transazione, taluni fatti e comportamenti concernenti alcuni partecipanti all’asserita intesa oggetto del procedimento ordinario. Spetta tuttavia alla Commissione provvedere, nella decisione che pone fine al procedimento di transazione, a preservare la presunzione di innocenza delle imprese che hanno rifiutato di prendere parte alla transazione e che sono oggetto di un procedimento ordinario (v., in tal senso, sentenza del 18 marzo 2021, Pometon/Commissione, C‑440/19 P, EU:C:2021:214, punto 65). |
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90 |
Pertanto, al fine di controllare il rispetto della presunzione d’innocenza da parte della Commissione, spetta al giudice dell’Unione analizzare una decisione che pone fine al procedimento di transazione e la sua motivazione nel suo insieme e alla luce delle circostanze particolari in cui essa è stata adottata. Infatti, qualsiasi riferimento esplicito, in alcuni passaggi di tale decisione, all’assenza di responsabilità degli altri partecipanti all’asserita intesa sarebbe svuotato di significato se altri passaggi di detta decisione potessero essere intesi come un’espressione prematura della loro responsabilità (sentenza del 18 marzo 2021, Pometon/Commissione, C‑440/19 P, EU:C:2021:214, punto 66). |
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91 |
Ne consegue che, dal momento che le società HSBC invocavano dinanzi ad esso una violazione della presunzione d’innocenza a causa dell’adozione della decisione di transazione, il Tribunale non poteva limitarsi a respingere tali argomenti in quanto inoperanti adducendo che non era dimostrato che, in mancanza delle asserite irregolarità, la decisione controversa avrebbe avuto un contenuto diverso. |
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92 |
Tenuto conto di quanto ricordato al punto 90 della presente sentenza, il Tribunale era quindi tenuto ad analizzare la decisione che poneva fine al procedimento di transazione e la sua motivazione nel suo insieme, alla luce delle circostanze particolari in cui quest’ultima era stata adottata, al fine di verificare se, come facevano valere le società HSBC, tale decisione potesse essere intesa come un’espressione prematura della loro responsabilità. |
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93 |
Pertanto, considerando che le irregolarità relative alla presunzione di innocenza nell’ambito dell’adozione della decisione di transazione potevano comportare l’annullamento della decisione controversa solo se fosse dimostrato che, in mancanza di tali irregolarità, la decisione controversa avrebbe avuto un contenuto diverso, il Tribunale ha applicato un criterio errato che l’ha indotto a non procedere all’esame della questione se l’adozione della decisione di transazione avesse pregiudicato il rispetto della presunzione di innocenza nell’ambito del procedimento che ha condotto all’adozione della decisione controversa. |
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94 |
A tal riguardo, la Commissione non può sostenere che l’approccio seguito dal Tribunale nella sentenza impugnata fosse conforme alla giurisprudenza della Corte risultante in particolare dalla sentenza Suiker Unie. |
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95 |
Infatti, come rilevato dall’avvocato generale ai paragrafi da 60 a 62 delle sue conclusioni, una violazione, da parte della Commissione, del principio di imparzialità e della presunzione di innocenza nell’ambito del procedimento «ibrido» di cui trattasi nel caso di specie costituisce una violazione sufficientemente grave che può viziare l’intero procedimento sfociato nell’adozione della decisione controversa. Una siffatta irregolarità, che ha l’effetto di violare i diritti fondamentali delle imprese interessate garantiti nell’ambito di tale procedimento, non può essere paragonata al tipo di errori la cui gravità può avere solo scarsa incidenza sulla decisione finale, come quella oggetto della causa che ha dato luogo alla sentenza Suiker Unie, la quale non riguardava del resto un procedimento «ibrido». |
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96 |
Pertanto, salvo privare la presunzione d’innocenza di qualsiasi contenuto, il Tribunale non poteva sottrarsi all’obbligo di procedere all’esame della decisione di transazione al fine di determinare se tale decisione fosse conforme a tale principio in quanto non era dimostrato che la decisione controversa avrebbe avuto un contenuto diverso in assenza della decisione di transazione. |
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97 |
Alla luce delle considerazioni che precedono, occorre accogliere il primo motivo di impugnazione. |
Sul secondo motivo
Argomenti delle parti
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98 |
Le società HSBC, sostenute dalle intervenienti, fanno valere che il Tribunale ha commesso un errore di diritto nel concludere che il tentativo di manipolazione della scadenza Euribor di tre mesi (Euribor-3M), il 19 marzo 2007, rientrava nella definizione dell’infrazione per oggetto, ai sensi dell’articolo 101, paragrafo 1, TFUE. |
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99 |
In particolare, alla luce della giurisprudenza della Corte, il Tribunale avrebbe erroneamente dichiarato, ai punti 101 e 102 della sentenza impugnata, che la semplice possibilità che le parti di tale manipolazione proponessero migliori condizioni rispetto ai loro concorrenti era sufficiente per concludere che detta manipolazione presentava un grado sufficiente di dannosità per la concorrenza che dava luogo ad un’infrazione per oggetto. L’asimmetria informativa cui il Tribunale farebbe riferimento avrebbe potuto restringere o falsare il gioco normale della concorrenza sui tassi fissi e/o variabili degli EIRD solo se tale informazione conferisse ai traders la capacità e la volontà di proporre tassi più competitivi. La capacità teorica di proporre tassi più competitivi non dimostrerebbe che la manipolazione del 19 marzo 2007 fosse di per sé dannosa per il buon funzionamento del normale gioco della concorrenza nel settore degli EIRD. |
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100 |
La Commissione non avrebbe quindi esaminato, né nella comunicazione degli addebiti né nella decisione controversa, la questione se la conoscenza della manipolazione del 19 marzo 2007 avesse indotto i traders a proporre tassi più competitivi dei loro concorrenti. |
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101 |
Le società HSBC avrebbero presentato un elemento di prova al riguardo, ossia la relazione peritale delle società HSBC, che non sarebbe stata contestata dalla Commissione. Il rilievo svolto dal Tribunale al punto 101 della sentenza impugnata, secondo cui tale elemento conterrebbe solo considerazioni generali, costituirebbe una palese distorsione di detto elemento di prova. In ogni caso, il Tribunale non disporrebbe di alcun elemento di prova che dimostri o addirittura suggerisca che i traders coinvolti nella manipolazione del tasso Euribor-3M erano incentivati a proporre tassi più competitivi. Il Tribunale sembrerebbe presumere, al punto 103 della sentenza impugnata, che fosse sufficiente concludere che era nell’interesse dei traders partecipanti modificare la loro posizione di trading alla luce della loro conoscenza di tale manipolazione. Orbene, al contrario, i traders non sarebbero stati incentivati ad adeguare i loro prezzi per riflettere detta manipolazione. |
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102 |
Di conseguenza, il Tribunale avrebbe commesso un errore di diritto, al punto 111 della sentenza impugnata, nel constatare che la manipolazione del 19 marzo 2007 costituiva una restrizione per oggetto. |
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103 |
La Commissione ritiene che tale motivo sia inoperante. |
Giudizio della Corte
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104 |
In via preliminare, occorre respingere l’argomento della Commissione secondo cui il presente motivo sarebbe inoperante. È vero che tale motivo riguarda essenzialmente i punti 101 e 102 della sentenza impugnata, nei quali il Tribunale ha respinto taluni degli argomenti formulati dalle società HSBC per contestare la qualificazione come restrizione della concorrenza per oggetto applicata alla manipolazione dell’Euribor del 19 marzo 2007. Tuttavia, detto motivo verte più ampiamente sulla questione se il Tribunale fosse legittimato a considerare, al termine della sua valutazione di cui ai punti 85 e seguenti di tale sentenza, che tale manipolazione presentava un grado di dannosità sufficiente per la concorrenza, tenuto conto della circostanza invocata dalle società HSBC che i traders interessati non avevano alcun interesse a proporre tassi più competitivi rispetto ai loro concorrenti. |
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105 |
Con il secondo motivo, le società HSBC fanno quindi valere, in sostanza, che il Tribunale ha commesso un errore di diritto nel confermare la qualificazione come infrazione per oggetto adottata dalla Commissione per quanto riguarda tale manipolazione. |
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106 |
A tal riguardo, occorre ricordare che, secondo la giurisprudenza della Corte, il criterio giuridico essenziale per determinare se un accordo comporti una restrizione della concorrenza «per oggetto» consiste nella constatazione che un siffatto accordo presenta, di per sé, un grado di dannosità per la concorrenza sufficiente per ritenere che non occorra ricercarne gli effetti (sentenze del 26 novembre 2015, Maxima Latvija, C‑345/14, EU:C:2015:784, punto 20, nonché del 2 aprile 2020, Budapest Bank e a., C‑228/18, EU:C:2020:265, punto 37). |
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107 |
Per valutare se un accordo tra imprese o una decisione di associazione di imprese presentino un grado sufficiente di dannosità per essere considerati come una restrizione della concorrenza «per oggetto» ai sensi dell’articolo 101, paragrafo 1, TFUE, occorre riferirsi al tenore delle sue disposizioni, agli obiettivi che mira a raggiungere, nonché al contesto economico e giuridico nel quale si colloca. Nella valutazione di tale contesto, occorre prendere in considerazione anche la natura dei beni o dei servizi coinvolti e le condizioni reali del funzionamento e della struttura del mercato o dei mercati in questione (sentenza del 2 aprile 2020, Budapest Bank e a., C‑228/18, EU:C:2020:265, punto 51 e giurisprudenza ivi citata). |
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108 |
Nel caso di specie, dagli accertamenti di fatto effettuati dal Tribunale ai punti da 85 a 90 della sentenza impugnata emerge che la manipolazione del 19 marzo 2007 consisteva nella presentazione di offerte basse a titolo dell’Euribor-3M al fine di ridurre tale tasso a tale data, allo scopo di ottenere un guadagno finanziario su una categoria di EIRD, ossia i contratti a termine («future») di tassi di interesse indicizzati all’Euribor-3M. Secondo tali accertamenti, non contestati dalle società HSBC, tale manipolazione consisteva nel prendere progressivamente un’esposizione molto importante «di acquisto», vale a dire per la quale la banca riceve un tasso fisso e paga il tasso variabile, facendo abbassare il livello del tasso variabile alla data di scadenza attraverso un’azione concordata. |
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109 |
Ai punti 92 e 93 della sentenza impugnata, il Tribunale ha tenuto conto, conformemente alla giurisprudenza richiamata al punto 107 della presente sentenza, degli accertamenti effettuati dalla Commissione nella decisione controversa relativi al funzionamento del mercato degli EIRD e alla determinazione dei flussi di cassa in tale mercato. Esso ha quindi rilevato che il tasso dell’Euribor, sul quale verteva la manipolazione del 19 marzo 2007, determinava direttamente i flussi di cassa dovuti a titolo della «gamba variabile» degli EIRD e che esso era altresì pertinente per la determinazione dei flussi di cassa dovuti a titolo della «gamba fissa» degli EIRD. |
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110 |
Da tali punti della sentenza impugnata risulta che la qualificazione come infrazione per oggetto adottata dalla Commissione riguardo a detta manipolazione risiedeva essenzialmente in una restrizione della concorrenza provocata da un’asimmetria informativa tra gli operatori del mercato, dal momento che i partecipanti a detta manipolazione, da un lato, erano nella posizione migliore per conoscere in anticipo, con una certa precisione, il livello al quale l’Euribor sarebbe stato fissato o doveva essere fissato dai loro concorrenti che agivano in collusione e, dall’altro, sapevano se l’Euribor in una data specifica fosse fissato o meno a un livello artificioso. |
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111 |
Si deve rilevare che il Tribunale era legittimato a concludere che, per tali motivi, la qualificazione come restrizione per oggetto poteva essere adottata riguardo alla manipolazione del 19 marzo 2007. |
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112 |
Infatti, dai punti da 59 a 67 della sentenza impugnata risulta che il Tribunale si è correttamente fondato sulla giurisprudenza della Corte relativa agli scambi di informazioni tra concorrenti. |
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113 |
Ai sensi di tale giurisprudenza, i criteri di coordinamento e di collaborazione costitutivi di una pratica concordata devono essere intesi alla luce della concezione inerente alle norme del Trattato in materia di concorrenza, secondo la quale ogni operatore economico deve autonomamente determinare la condotta che intende seguire nel mercato interno (sentenza del 19 marzo 2015, Dole Food e Dole Fresh Fruit Europe/Commissione, C‑286/13 P, EU:C:2015:184, punto 119 e giurisprudenza ivi citata). |
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114 |
Se è vero che la suddetta esigenza di autonomia non esclude il diritto degli operatori economici di reagire intelligentemente al comportamento noto o atteso dei loro concorrenti, nondimeno essa vieta rigorosamente che fra gli operatori stessi abbiano luogo contatti, diretti o indiretti, in grado di influenzare il comportamento sul mercato di un concorrente attuale o potenziale, oppure di rivelare a tale concorrente il comportamento che si intende tenere, o che si prevede di tenere, sul mercato, qualora tali contatti abbiano per oggetto, o producano l’effetto, di realizzare condizioni di concorrenza diverse da quelle normali nel mercato in questione, tenuto conto della natura dei prodotti o delle prestazioni fornite, dell’importanza e del numero delle imprese e del volume di detto mercato (sentenza del 19 marzo 2015, Dole Food e Dole Fresh Fruit Europe/Commissione, C‑286/13 P, EU:C:2015:184, punto 120 e giurisprudenza ivi citata). |
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115 |
La Corte ha così dichiarato che lo scambio di informazioni tra concorrenti può essere contrario alle regole della concorrenza qualora riduca o annulli il grado di incertezza in ordine al funzionamento del mercato di cui trattasi, con conseguente restrizione della concorrenza tra imprese (sentenza del 19 marzo 2015, Dole Food e Dole Fresh Fruit Europe/Commissione, C‑286/13 P, EU:C:2015:184, punto 121 e giurisprudenza ivi citata). |
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116 |
In particolare, si deve ritenere che abbia un oggetto anticoncorrenziale uno scambio di informazioni che sia idoneo ad eliminare talune incertezze nei soggetti coinvolti in relazione al momento, alla portata e alle modalità dell’adeguamento del comportamento sul mercato che le imprese interessate porranno in essere (sentenza del 19 marzo 2015, Dole Food e Dole Fresh Fruit Europe/Commissione, C‑286/13 P, EU:C:2015:184, punto 122 e giurisprudenza ivi citata). |
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117 |
Nel caso di specie, come dichiarato dal Tribunale ai punti da 95 a 97 della sentenza impugnata, l’asimmetria informativa risultante dalla manipolazione del 19 marzo 2007 non corrispondeva alle condizioni normali del mercato rilevante in quanto verteva su una variabile essenziale alla concorrenza nel mercato degli EIRD, ossia il tasso variabile pertinente per la determinazione dei flussi di cassa in tale mercato. Tale manipolazione ha quindi portato ad eliminare incertezze nei soggetti coinvolti in relazione al momento, alla portata e alle modalità dell’adeguamento del comportamento sul mercato, e ciò a danno dei loro concorrenti che non erano informati di tale manipolazione. Il Tribunale ha rilevato, a tal riguardo, per quanto riguarda in particolare le società HSBC, che, quando i traders hanno negoziato la «gamba fissa» dei contratti in questione, essi erano in grado di farlo sapendo che il tasso variabile sarebbe stato basso. |
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118 |
Detta manipolazione ha pertanto attenuato o eliminato il grado di incertezza in ordine al funzionamento del mercato di cui trattasi, con la conseguente restrizione della concorrenza tra imprese, cosicché il Tribunale ha potuto giustamente ritenere che essa presentasse un grado di dannosità per la concorrenza sufficiente per essere qualificata come infrazione per oggetto. |
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119 |
Una conclusione del genere non è rimessa in discussione dall’argomento delle società HSBC secondo il quale, contrariamente a quanto constatato dal Tribunale al punto 96 della sentenza impugnata, non era nell’interesse dei partecipanti all’intesa proporre tassi più competitivi di quelli dei concorrenti quando erano a conoscenza del fatto che i flussi di cassa collegati ai contratti in questione erano positivi. |
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120 |
A tal riguardo, come emerge dalla giurisprudenza della Corte, una pratica concordata può avere un oggetto anticoncorrenziale sebbene sia priva di collegamenti diretti con i prezzi al dettaglio. Infatti, la formulazione dell’articolo 101, paragrafo 1, TFUE non consente di ritenere che siano vietate unicamente le pratiche concordate che abbiano effetti diretti sul prezzo pagato dai consumatori finali. Per contro, da tale articolo 101, paragrafo 1, lettera a), TFUE si evince che una pratica concordata può avere un oggetto anticoncorrenziale qualora consista nel «fissare direttamente o indirettamente i prezzi d’acquisto o di vendita ovvero altre condizioni di transazione» (v., in tal senso, sentenza del 19 marzo 2015, Dole Food e Dole Fresh Fruit Europe/Commissione, C‑286/13 P, EU:C:2015:184, punti 123 e 124 e giurisprudenza ivi citata). |
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121 |
In ogni caso, l’articolo 101 TFUE, come le altre regole in materia di concorrenza enunciate nel Trattato, non è destinato a tutelare soltanto gli interessi immediati di concorrenti o consumatori, bensì la struttura del mercato e, in tal modo, la concorrenza in quanto tale. Pertanto, l’accertamento della sussistenza dell’oggetto anticoncorrenziale di una pratica concordata non può essere subordinato all’accertamento di un legame diretto di quest’ultima con i prezzi al dettaglio (v., per analogia, sentenza del 19 marzo 2015, Dole Food e Dole Fresh Fruit Europe/Commissione, C‑286/13 P, EU:C:2015:184, punto 125 nonché giurisprudenza ivi citata). |
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122 |
Orbene, nel caso di specie, non è contestato dalle società HSBC che, come rilevato dal Tribunale ai punti 100 e 101 della sentenza impugnata, il flusso di cassa nel mercato degli EIRD risulta dalla compensazione dei pagamenti dovuti a titolo della «gamba fissa» e della «gamba variabile» degli EIRD. Pertanto, esso ha correttamente ritenuto che il fatto di beneficiare di informazioni privilegiate sul tasso variabile applicabile alle date rilevanti mettesse i traders delle banche partecipanti all’infrazione nella posizione di determinare il tasso fisso che occorreva loro per garantire la redditività degli EIRD. |
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123 |
Alla luce della giurisprudenza della Corte richiamata in particolare al punto 116 della presente sentenza, una siffatta constatazione era sufficiente per concludere per l’esistenza di un comportamento rientrante nell’alterazione stessa del processo concorrenziale nel mercato degli EIRD, senza che fosse pertinente, a tal riguardo, determinare se i traders interessati avessero un interesse commerciale a determinare il tasso variabile a un livello particolare. |
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124 |
Infatti, dagli accertamenti del Tribunale non contestati dalle società HSBC risulta che, alla luce del funzionamento del mercato degli EIRD, la fissazione al ribasso del tasso variabile si spiegava unicamente con l’interesse commerciale dei traders interessati a non esercitare una concorrenza basata sui meriti. Concordando sul livello di una variabile idonea a determinare il tasso fisso degli EIRD, essi hanno così sostituito consapevolmente una cooperazione pratica tra di loro al rischio della concorrenza, il che rientra nella qualificazione come restrizione per oggetto. |
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125 |
Pertanto, senza che sia necessario pronunciarsi sull’argomento di uno snaturamento, da parte del Tribunale, degli elementi di prova dedotti dalle società HSBC, si deve constatare che il Tribunale non ha commesso alcun errore di diritto nel dichiarare, al punto 111 della sentenza impugnata, che la manipolazione del 19 marzo 2007 costituiva una restrizione per oggetto, ai sensi dell’articolo 101, paragrafo 1, TFUE. |
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126 |
Di conseguenza, il secondo motivo di impugnazione deve essere respinto in quanto infondato. |
Sul terzo motivo
Argomenti delle parti
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127 |
Con il loro terzo motivo, le società HSBC, sostenute dalle parti intervenienti, contestano la valutazione effettuata dal Tribunale ai punti da 149 a 160 della sentenza impugnata, delle conversazioni sui prezzi mediani («mids») che hanno avuto luogo il 14 e il 16 febbraio 2007. |
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128 |
Il Tribunale avrebbe commesso un errore di diritto, in particolare ai punti 154 e da 157 a 160 della sentenza impugnata, esaminando i loro argomenti relativi agli effetti proconcorrenziali degli scambi di informazioni su tali prezzi alla luce della cosiddetta dottrina delle «restrizioni accessorie». Infatti, il Tribunale avrebbe piuttosto dovuto fare riferimento alla giurisprudenza relativa alla nozione di «restrizione per oggetto», riferimento che lo avrebbe indotto ad analizzare detti argomenti nel contesto economico e giuridico del comportamento in questione. |
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129 |
Né le società HSBC né la Commissione avrebbero invocato dinanzi al Tribunale tale dottrina, che non sarebbe pertinente nel caso di specie. La suddetta dottrina rinvierebbe piuttosto ad un comportamento rientrante nell’ambito di un’operazione o di una specifica attività commerciale su un mercato, come la vendita di un’impresa o la conclusione di un contratto di franchising. Inoltre, la stessa dottrina non costituirebbe l’unico caso in cui sarebbe possibile valutare un argomento vertente sul carattere proconcorrenziale di un determinato comportamento. |
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130 |
Nelle loro memorie di replica, le società HSBC fanno valere che, dopo la presentazione dell’impugnazione, la Corte ha confermato, nelle sentenze del 30 gennaio 2020, Generics (UK) e a. (C‑307/18, EU:C:2020:52, punto 103), e del 2 aprile 2020, Budapest Bank e a. (C‑228/18, EU:C:2020:265, punti 74, 75, 81 e 82), che, qualora le parti di tale accordo facciano valere effetti favorevoli alla concorrenza promananti da quest’ultimo, in quanto elementi del contesto di tale accordo, essi vanno debitamente presi in considerazione ai fini della sua qualificazione come restrizione per oggetto. |
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131 |
Pertanto, le società HSBC imputano al Tribunale di non aver tenuto conto degli effetti proconcorrenziali delle discussioni sui prezzi mediani quale elemento pertinente del contesto, in quanto esso ha erroneamente considerato che tali effetti erano irrilevanti nell’ambito dell’articolo 101, paragrafo 1, TFUE, tranne che nell’ambito della cosiddetta dottrina delle «restrizioni accessorie». |
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132 |
Orbene, la relazione peritale delle società HSBC avrebbe dimostrato gli effetti proconcorrenziali delle discussioni di cui trattasi. Tale elemento di prova soddisferebbe i requisiti derivanti dalla sentenza del 30 gennaio 2020, Generics (UK) e a. (C‑307/18, EU:C:2020:52, punto 103), sicché a torto non sarebbero stati esaminati dal Tribunale. Inoltre, il Tribunale non avrebbe individuato alcun altro elemento che dimostri un’esperienza solida e affidabile al fine di dimostrare che gli scambi sui prezzi mediani erano, per loro natura, sufficientemente dannosi per la concorrenza. |
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133 |
La Commissione sostiene che il Tribunale ha correttamente confermato che gli scambi sui prezzi mediani costituiscono un’infrazione per oggetto, ai sensi dell’articolo 101, paragrafo 1, TFUE. L’argomento delle società HSBC si baserebbe su una lettura parziale ed erronea della sentenza impugnata. |
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134 |
Ai punti da 128 a 139 di tale sentenza, il Tribunale avrebbe risposto agli argomenti delle società HSBC secondo cui gli scambi sui prezzi mediani avrebbero effetti proconcorrenziali e confermato la constatazione della Commissione secondo cui tali prezzi rappresenterebbero la percezione individuale da parte del trader del prezzo di mercato. Successivamente, ai punti da 128 a 148 della sentenza impugnata, i quali non sarebbero stati contestati dalle società HSBC, il Tribunale avrebbe esaminato in quale misura i prezzi mediani fossero pertinenti ai fini della fissazione dei prezzi nel settore degli EIRD e le ragioni per le quali gli scambi in questione, in particolare quelli del 14 e 16 febbraio 2007, costituivano infrazioni per oggetto. In tale contesto, ai punti 154 e da 157 a 160 della sentenza impugnata, il Tribunale avrebbe valutato tali scambi alla luce della cosiddetta dottrina delle «restrizioni accessorie», dopo aver constatato che detti scambi rientravano nell’ambito di applicazione dell’articolo 101, paragrafo 1, TFUE. Le società HSBC non contesterebbero tale ragionamento. |
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135 |
Gli argomenti delle società HSBC, secondo cui il Tribunale avrebbe commesso un errore di diritto non tenendo conto, nell’ambito della sua valutazione del contesto economico e giuridico, degli elementi proconcorrenziali degli scambi controversi, sarebbero, in ogni caso, privi di fondamento. Infatti, tali argomenti non sarebbero tali da far ragionevolmente dubitare che siffatti scambi avessero un carattere sufficientemente dannoso per la concorrenza per essere qualificati come restrizione della concorrenza per oggetto. |
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136 |
Nella sua memoria di controreplica, la Commissione sostiene che le sentenze del 30 gennaio 2020, Generics (UK) e a. (C‑307/18, EU:C:2020:52), e del 2 aprile 2020, Budapest Bank e a. (C‑228/18, EU:C:2020:265), non sono atte a suffragare la tesi delle società HSBC. Inoltre, queste ultime si riferirebbero invano alla loro relazione peritale, essendo stata giustamente esclusa la pertinenza di tale relazione al punto 101 della sentenza impugnata. Inoltre, contrariamente a quanto sostenuto da tali società, la Commissione non procederebbe ad una riqualificazione degli scambi controversi, ma si fonderebbe sulla giurisprudenza della Corte relativa alle pratiche idonee ad eliminare il grado di incertezza dei concorrenti sul mercato. Infine, anche qualora la Corte dovesse concludere che il Tribunale ha commesso un errore di diritto non tenendo conto degli effetti proconcorrenziali, tale conclusione non potrebbe comportare l’annullamento della sentenza impugnata. Infatti, l’argomento delle società HSBC secondo cui gli scambi sono proconcorrenziali non consentirebbe di dubitare ragionevolmente della constatazione della Commissione secondo cui gli scambi miravano a falsare la concorrenza. |
Giudizio della Corte
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137 |
Per quanto riguarda gli scambi sui prezzi mediani, oggetto del presente motivo, il Tribunale ha dichiarato, al punto 138 della sentenza impugnata, che la Commissione non aveva commesso alcun errore rilevando che gli scambi contenuti nelle discussioni del 14 e 16 febbraio 2007 avevano un oggetto restrittivo della concorrenza. |
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138 |
Con il presente motivo, le società HSBC fanno valere che il Tribunale ha applicato un criterio errato al fine di respingere i loro argomenti relativi all’esistenza di effetti proconcorrenziali di tali scambi, idonei a rimettere in discussione la qualificazione come restrizione per oggetto nei loro confronti. Esse addebitano, in sostanza, al Tribunale di essersi basato sulla cosiddetta dottrina delle «restrizioni accessorie», risultante in particolare dalle sentenze dell’11 luglio 1985, Remia e a./Commissione (42/84, EU:C:1985:327), e dell’11 settembre 2014, MasterCard e a./Commissione (C‑382/12 P, EU:C:2014:2201). |
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139 |
A tal riguardo, la Corte ha dichiarato che, quando le parti di un accordo fanno valere effetti favorevoli alla concorrenza promananti da quest’ultimo, in quanto elementi del contesto di tale accordo, essi vanno debitamente presi in considerazione ai fini della sua qualificazione come «restrizione per oggetto», nei limiti in cui possono rimettere in discussione la valutazione globale del grado sufficientemente dannoso della pratica collusiva di cui trattasi e, di conseguenza, della sua qualificazione come «restrizione per oggetto» [sentenza del 30 gennaio 2020, Generics (UK) e a., C‑307/18, EU:C:2020:52, punto 103]. |
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140 |
Poiché la presa in considerazione di tali effetti proconcorrenziali mira non ad escludere la qualificazione come «restrizione della concorrenza», ai sensi dell’articolo 101, paragrafo 1, TFUE, ma solo a valutare la gravità oggettiva della pratica in questione e, di conseguenza, a definire i metodi probatori della stessa, essa non è in alcun modo in contrasto con la giurisprudenza consolidata della Corte, secondo la quale nel diritto europeo della concorrenza non si ravvisa una «regola di applicazione ragionevole», secondo la quale gli effetti favorevoli per la concorrenza e quelli anticoncorrenziali di un accordo andrebbero soppesati nel qualificare quest’ultimo come «restrizione della concorrenza» ai sensi dell’articolo 101, paragrafo 1, TFUE [sentenza del 30 gennaio 2020, Generics (UK) e a., C‑307/18, EU:C:2020:52, punto 104 e giurisprudenza ivi citata]. |
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141 |
Da tale giurisprudenza discende che il Tribunale ha commesso un errore di diritto dichiarando, al punto 154 della sentenza impugnata, che, ad eccezione delle restrizioni accessorie ad un’operazione principale, possono essere presi in considerazione eventuali effetti proconcorrenziali solo nell’ambito della valutazione dell’articolo 101, paragrafo 3, TFUE. |
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142 |
In tal modo, il Tribunale ha applicato un criterio errato nel dichiarare, al punto 155 della sentenza impugnata, che spettava, pertanto, alle società HSBC dimostrare che le discussioni sui prezzi mediani erano direttamente connesse e necessarie al funzionamento del mercato degli EIRD, o che esse soddisfacevano le condizioni di cui all’articolo 101, paragrafo 3, TFUE. |
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143 |
Un siffatto errore l’ha indotto a non esaminare gli argomenti delle società HSBC vertenti sull’esistenza di effetti proconcorrenziali connessi agli scambi sui prezzi mediani, sebbene questi ultimi fossero stati invocati da tali società al fine di rimettere in discussione la qualificazione come restrizione per oggetto adottata riguardo a tali scambi. |
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144 |
Pertanto, il terzo motivo dev’essere accolto. |
Sul quarto motivo
Argomenti delle parti
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145 |
Con tale motivo, le società HSBC criticano il punto 164 della sentenza impugnata, nel quale il Tribunale ha dichiarato che la discussione del 12 febbraio 2007 si inseriva nell’ambito della manipolazione del 19 marzo 2007 e partecipava quindi ad un’infrazione all’articolo 101 TFUE, al pari della discussione del 16 febbraio 2007 nei limiti in cui consisteva in uno scambio sui prezzi mediani. Basandosi su questo unico motivo per concludere che non era necessario verificare se le discussioni del 12 e 16 febbraio 2007 rientrassero parimenti nella qualificazione come infrazione per oggetto, il Tribunale avrebbe manifestamente snaturato gli elementi di prova dinanzi ad esso prodotti. |
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146 |
Pertanto, le società HSBC fanno valere che la discussione del 12 febbraio 2007 comprendeva due conversazioni distinte tra i due traders interessati, ragion per cui tali società, nel loro ricorso di annullamento, avrebbero tenute distinte tali due conversazioni. Se il Tribunale avesse correttamente trattato la prima conversazione come distinta dalla seconda, avrebbe necessariamente concluso che questa prima conversazione non costituiva una violazione dell’articolo 101 TFUE. |
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147 |
Per quanto riguarda la discussione del 16 febbraio 2007, il Tribunale avrebbe commesso un errore di diritto e di valutazione simile a quello evocato al punto precedente, in quanto in tale data si sarebbero tenute due conversazioni distinte, vale a dire, da un lato, una prima sui prezzi medi e, dall’altro, una seconda su una transazione passata isolata e una posizione di trading attuale. Come riconosciuto dal Tribunale stesso al punto 124 della sentenza impugnata, la prima conversazione sarebbe stata oggetto della prima censura dedotta nell’ambito della seconda parte del primo motivo di annullamento e la seconda conversazione sarebbe stata contestata nell’ambito della seconda censura di tale parte. Per le ragioni esposte nel ricorso di annullamento, questa seconda discussione non sarebbe tale da restringere o falsare la concorrenza. |
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148 |
La Commissione ritiene che il presente motivo sia inoperante e, in ogni caso, privo di fondamento. |
Giudizio della Corte
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149 |
Con il presente motivo, le società HSBC censurano il punto 164 della sentenza impugnata, con il quale il Tribunale ha dichiarato, in sostanza, che le discussioni del 12 e 16 febbraio 2007 presentavano un nesso con la manipolazione del 19 marzo 2007 o vertevano sui prezzi mediani, il che dimostrava che la Commissione aveva correttamente adottato la qualificazione come restrizione per oggetto riguardo a tali discussioni. Esse fanno valere che tale conclusione è viziata da uno snaturamento degli elementi di prova. |
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150 |
A tal riguardo, si deve constatare che, come sostenuto dalla Commissione, il presente motivo è inoperante. |
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151 |
Infatti, anche supponendo che, come fatto valere dalle società HSBC, si debba ritenere che le discussioni del 12 e del 16 febbraio 2007 abbiano coperto diversi argomenti, alcuni dei quali non vertevano sulla manipolazione del 19 marzo 2007 o sui prezzi mediani, tali società non contestano che siffatte discussioni avessero, almeno in parte, un oggetto anticoncorrenziale connesso a tale manipolazione. |
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152 |
Di conseguenza, tale motivo non può condurre all’annullamento della sentenza impugnata e deve quindi essere respinto in quanto inoperante. |
Sul quinto motivo
Argomenti delle parti
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153 |
Con tale motivo, le società HSBC, sostenute dalle parti intervenienti, contestano i punti da 214 a 229 della sentenza impugnata nei quali il Tribunale ha considerato che i diversi comportamenti individuati dalla Commissione perseguivano un obiettivo unico. |
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154 |
Le società HSBC convengono che, come correttamente dichiarato dal Tribunale al punto 216 di tale sentenza, la nozione di «obiettivo unico» non può essere determinata riferendosi in generale alla distorsione della concorrenza in un determinato settore, dal momento che una siffatta interpretazione priverebbe la nozione di «infrazione unica e continuata» di una parte del suo significato. Allo stesso modo, le società HSBC non contestano il rilievo di cui al punto 217 della sentenza in esame, secondo cui solo restrizioni della concorrenza rispetto alle quali è stato dimostrato che esse avevano per oggetto di falsare il corso normale o del tasso fisso o del tasso variabile degli EIRD possono rientrare nell’obiettivo unico considerato dalla Commissione. |
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155 |
Tuttavia, il Tribunale avrebbe erroneamente valutato la questione se il comportamento delle società HSBC connesso alla manipolazione del 19 marzo 2007, nella parte in cui tale manipolazione riguardava le comunicazioni Euribor, gli altri scambi sulle posizioni di trading nonché le intenzioni e la strategia in materia di prezzi degli EIRD, perseguissero un unico obiettivo. |
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156 |
In primo luogo, se la Corte dovesse accogliere il secondo motivo della presente impugnazione, ne deriverebbe che il Tribunale ha commesso un errore di diritto nel concludere, ai punti 219 e 220 della sentenza impugnata, che la manipolazione del 19 marzo 2007 perseguiva l’unico obiettivo anticoncorrenziale individuato dal Tribunale al punto 217 di tale sentenza. |
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157 |
In secondo luogo, in ogni caso, il Tribunale avrebbe commesso un errore di diritto ai punti da 221 a 225 di detta sentenza, nel ritenere che l’oggetto anticoncorrenziale della discussione del 27 marzo 2007 non fosse contestato. |
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158 |
Infatti, le società HSBC non avrebbero mai ammesso un siffatto oggetto anticoncorrenziale e la Commissione non avrebbe neppure effettuato un siffatto accertamento nella decisione controversa. Al contrario, la sola parte della discussione del 27 marzo 2007 che tale decisione avrebbe individuato come parte dell’infrazione unica e continuata sarebbe lo scambio di informazioni sulle dimensioni della posizione di trading del trader della Barclays ai fini della manipolazione del 19 marzo 2007. Pertanto, anche se il Tribunale ha giustamente considerato, al punto 225 della sentenza impugnata, che diverse manipolazioni dei tassi di riferimento possono, in linea di principio, rientrare in uno stesso obiettivo unico, esso avrebbe sostituito la propria motivazione a quella della Commissione e, in tal modo, avrebbe ecceduto i limiti del suo controllo ritenendo che la discussione del 27 marzo 2007 perseguisse tale obiettivo unico. |
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159 |
In terzo luogo, per quanto riguarda gli scambi sulle posizioni di trading nonché sulle intenzioni e la strategia in materia di prezzi, il Tribunale avrebbe erroneamente considerato, al punto 228 della sentenza impugnata, che le discussioni del 14 e 16 febbraio 2007, vertenti sui prezzi mediani, avevano l’obiettivo comune di falsare il corso normale del tasso fisso o variabile degli EIRD. Infatti, nulla nei punti da 139 a 161 della sentenza impugnata indicherebbe che le discussioni sui prezzi mediani perseguissero un siffatto obiettivo. Sebbene, contrariamente a quanto fatto valere dalle società HSBC nell’ambito del terzo motivo di impugnazione, il Tribunale abbia avuto ragione di ritenere che l’oggetto di tali discussioni fosse anticoncorrenziale, l’obiettivo di queste ultime non sarebbe stato quello di una distorsione del corso normale del tasso fisso o variabile degli EIRD, come descritto al punto 217 della sentenza impugnata. Il meccanismo descritto ai punti da 139 a 161 di tale sentenza rinvierebbe a una situazione diversa da quella consistente nel falsare i prezzi degli EIRD. |
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160 |
Secondo le società HSBC, il punto 228 della sentenza impugnata si basa dunque su un errore di diritto. Il Tribunale avrebbe dovuto concludere che, se le due discussioni sui prezzi mediani dovessero essere considerate come restrittive della concorrenza per il loro oggetto, circostanza che tali società contestano nel terzo motivo di impugnazione, tali discussioni avrebbero nondimeno perseguito un obiettivo diverso da quello della manipolazione del 19 marzo 2007. |
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161 |
La Commissione sostiene che il presente motivo deve essere respinto in quanto irricevibile, poiché equivale a chiedere alla Corte di procedere ad una nuova valutazione dei fatti e degli elementi di prova. In ogni caso, a giudizio della Commissione, considerati individualmente, gli argomenti delle società HSBC a sostegno di detto motivo sono irricevibili o inoperanti o infondati. |
Giudizio della Corte
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162 |
Con il presente motivo, le società HSBC rimettono in discussione le valutazioni del Tribunale che l’hanno indotto a concludere che taluni dei loro comportamenti rientravano nell’obiettivo unico considerato dalla Commissione, quale descritto al punto 217 della sentenza impugnata, quale elemento costitutivo di un’infrazione unica e continuata. |
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163 |
In primo luogo, per quanto riguarda la discussione del 27 marzo 2007 relativa alla possibilità di una futura manipolazione dei tassi di riferimento, le società HSBC ritengono, da un lato, che il Tribunale si sia basato su una premessa errata al punto 222 della sentenza impugnata, affermando che l’oggetto restrittivo della concorrenza perseguito da tale discussione non era contestato dalle società di cui trattasi. |
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164 |
Nella fase della presente impugnazione, le società HSBC si limitano a sostenere di non aver mai ammesso che detta discussione avesse avuto un siffatto oggetto. Tuttavia, come rilevato dal Tribunale al punto 222 della sentenza impugnata, è pacifico che esse non hanno formulato alcun motivo di annullamento diretto a contestare la circostanza che la fine del periodo di infrazione preso in considerazione nei loro confronti era stata fissata al 27 marzo 2007, vale a dire alla data della discussione controversa. Orbene, alla luce delle considerazioni del Tribunale di cui ai punti 216 e 217 di tale sentenza, che non sono contestate dalle società HSBC, una siffatta constatazione implicava necessariamente che tale discussione perseguisse un obiettivo restrittivo della concorrenza. |
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165 |
A tal riguardo, va rilevato che motivi nuovi non contenuti nel ricorso, non possono essere dedotti in sede di impugnazione, come emerge dall’articolo 127, paragrafo 1, del regolamento di procedura, applicabile al procedimento di impugnazione in forza dell’articolo 190 del suddetto regolamento, sicché l’argomento delle società HSBC è irricevibile (v., in tal senso, sentenza del 23 novembre 2000, British Steel/Commissione, C‑1/98 P, EU:C:2000:644, punto 47 e giurisprudenza ivi citata). |
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166 |
D’altro lato, sostenendo, con la loro argomentazione, che la conclusione di cui al punto 222 della sentenza impugnata è in contrasto con gli accertamenti contenuti nella decisione controversa, le società HSBC addebitano in sostanza al Tribunale di aver proceduto a uno snaturamento di tale decisione. |
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167 |
Conformemente a una giurisprudenza costante della Corte, quando deduce uno snaturamento di elementi di prova da parte del Tribunale, un ricorrente, in applicazione dell’articolo 256 TFUE, dell’articolo 58, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea e dell’articolo 168, paragrafo 1, lettera d), del regolamento di procedura della Corte, deve indicare in modo preciso gli elementi che sarebbero stati snaturati da quest’ultimo e dimostrare gli errori di valutazione che, a suo avviso, avrebbero portato il Tribunale a tale snaturamento. Peraltro, uno snaturamento deve emergere in modo manifesto dagli atti di causa, senza che sia necessario procedere a una nuova valutazione dei fatti e delle prove (sentenza del 30 novembre 2016, Commissione/France e Orange, C‑486/15 P, EU:C:2016:912, punto 99 e giurisprudenza ivi citata). |
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168 |
Nel caso di specie, non risulta in modo manifesto dagli elementi dedotti dalle società HSBC che il Tribunale abbia proceduto, al punto 222 della sentenza impugnata, a uno snaturamento dei punti 339, 358 e 491 della decisione controversa. |
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169 |
Pertanto, l’argomento delle società HSBC relativo alla discussione del 27 marzo 2007 è irricevibile. |
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170 |
In secondo luogo, per quanto riguarda le discussioni del 14 e 16 febbraio 2007 relative ai prezzi mediani, occorre constatare che, con il loro argomento, le società HSBC contestano le valutazioni di fatto che il Tribunale ha effettuato riguardo all’obiettivo perseguito da tali discussioni. |
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171 |
Orbene, un siffatto argomento è irricevibile in fase di impugnazione. |
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172 |
In considerazione di quanto precede, occorre respingere il quinto motivo in quanto irricevibile. |
Sul sesto motivo
Argomenti delle parti
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173 |
Con tale motivo, le società HSBC contestano la constatazione del Tribunale di cui ai punti da 255 a 262 della sentenza impugnata, secondo cui tali società sapevano di partecipare ad un’infrazione unica e continuata che comprendeva non solo la manipolazione del 19 marzo 2007, ma anche le discussioni del 19 e 27 marzo 2007 sulla possibilità di reiterare tale manipolazione. |
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174 |
Esse precisano che detto motivo, il cui trattamento non dipenderebbe interamente da quello riservato al quinto motivo, riguarderebbe la conoscenza che tali società avevano di un’infrazione unica e continuata protrattasi fino al 27 marzo 2007, indipendentemente dalla questione se la discussione relativa alla reiterazione di una manipolazione in tale data perseguisse l’obiettivo unico individuato dal Tribunale. |
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175 |
Tenuto conto dei principi applicabili alla nozione di «infrazione unica e continuata» che, secondo le società HSBC, sono stati correttamente ricordati ai punti 198, 260 e 261 della sentenza impugnata, la conclusione del Tribunale secondo cui tali società hanno partecipato a un’infrazione unica e continuata protrattasi fino al 27 marzo 2007 si fonderebbe sulla premessa che il riferimento fatto il 27 marzo 2007 alla prospettiva di reiterare la manipolazione costituirebbe essa stessa, da un lato, un’infrazione ai sensi dell’articolo 101, paragrafo 1, TFUE e, dall’altro, una «misura positiva peculiare», ai sensi della giurisprudenza invocata dal Tribunale. |
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176 |
Orbene, la decisione non indicherebbe in alcun punto che una qualsiasi discussione sull’«eventuale reiterazione» della manipolazione del 19 marzo 2007 dovesse essere considerata come un comportamento illecito ai sensi dell’articolo 101, paragrafo 1, TFUE. |
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177 |
In tale contesto, a parere delle società HSBC, il Tribunale non poteva concludere, senza sostituire illegittimamente la propria motivazione a quella della Commissione, che la loro partecipazione all’infrazione unica e continuata si sarebbe protratta fino al 27 marzo 2007, sulla sola base del riferimento, fatto nell’ambito della riunione tenutasi in tale data, alla prospettiva di reiterare la manipolazione. |
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178 |
Inoltre, neppure lo scambio di informazioni del 27 marzo 2007 sulle posizioni di trading potrebbe essere considerato una «misura positiva peculiare», ai sensi della giurisprudenza derivante dalla sentenza del 10 novembre 2017, Icap e a./Commissione (T‑180/15, EU:T:2017:795, punto 223), che giustifica la considerazione che l’infrazione si è svolta oltre il 19 marzo 2007. Benché tale scambio di informazioni sia avvenuto il 27 marzo 2007, esso non avrebbe avuto alcun effetto diverso da quello della manipolazione del 19 marzo 2007. |
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179 |
Ne conseguirebbe che la conclusione di cui al punto 273 della sentenza impugnata, secondo la quale la partecipazione delle società HSBC a un’infrazione unica e continuata potrebbe essere imputata ai comportamenti delle altre banche che si inscrivono nell’ambito della manipolazione del 19 marzo 2007 e della sua eventuale reiterazione, si fonderebbe su un errore di diritto. |
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180 |
Inoltre, tale conclusione si baserebbe su una divisione e su una violazione, non consentita dalla giurisprudenza della Corte, delle conclusioni della decisione controversa, il che costituirebbe, di per sé, un errore di diritto. |
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181 |
La Commissione ritiene che la trattazione del presente motivo dipenda interamente dalla trattazione del quinto motivo e che il presente motivo debba pertanto essere respinto per le stesse ragioni. |
Giudizio della Corte
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182 |
Con il presente motivo, le società HSBC criticano le valutazioni del Tribunale contenute ai punti da 255 a 262 della sentenza impugnata, relative alla discussione del 27 marzo 2007. |
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183 |
Nella loro memoria di replica, esse precisano che tale motivo non verte sulla questione se tale discussione perseguisse l’obiettivo unico individuato dal Tribunale. |
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184 |
Tuttavia, occorre constatare che l’argomento che le società HSBC sviluppano a sostegno di detto motivo tende, in sostanza, a far valere che il Tribunale ha erroneamente ritenuto che tale discussione avesse un oggetto anticoncorrenziale. |
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185 |
Pertanto, si deve ritenere che il presente motivo sia irricevibile per gli stessi motivi che hanno giustificato l’irricevibilità del quinto motivo. |
Conclusione sull’impugnazione
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186 |
Poiché il primo e il terzo motivo di impugnazione sono stati accolti, occorre annullare la sentenza impugnata nella parte in cui respinge, al punto 2 del suo dispositivo, il ricorso delle società HSBC diretto all’annullamento dell’articolo 1 della decisione controversa e, in subordine, dell’articolo 1, lettera b), di tale decisione. La sentenza impugnata sussiste tuttavia nella parte in cui annulla, al punto 1 del predetto dispositivo, l’articolo 2, lettera b), della decisione di cui trattasi. |
Sul ricorso dinanzi al Tribunale
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187 |
Ai sensi dell’articolo 61, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, in caso di annullamento della decisione del Tribunale, la Corte stessa può statuire definitivamente sulla controversia, qualora lo stato degli atti lo consenta. |
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188 |
Come risulta dal punto 42 della sentenza impugnata, nell’ambito del loro ricorso, le società HSBC hanno presentato, da un lato, conclusioni dirette all’annullamento dell’articolo 1 della decisione controversa e, in subordine, dell’articolo 1, lettera b), di tale decisione. Dall’altro, esse hanno formulato conclusioni dirette all’annullamento dell’articolo 2, lettera b), di detta decisione nonché conclusioni dirette alla riforma dell’importo dell’ammenda inflitta ai sensi di tale articolo. |
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189 |
Per quanto riguarda le domande di annullamento dell’articolo 1 della decisione controversa e, in subordine, dell’articolo 1, lettera b), di tale decisione, le società HSBC deducono, come sintetizzato dal Tribunale ai punti da 48 a 51 della sentenza impugnata, cinque motivi riguardanti:
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190 |
Alla luce, in particolare, della circostanza che tali motivi sono stati oggetto di un dibattito in contraddittorio dinanzi al Tribunale e che il loro esame non richiede l’adozione di alcuna misura supplementare di organizzazione del procedimento o di istruzione, la Corte ritiene che il ricorso nella causa T‑105/17 sia maturo per la decisione in merito a tali motivi e che occorra statuire definitivamente su di esso (v., in tal senso, sentenza del 4 marzo 2021, Commissione/Fútbol Club Barcelona, C‑362/19 P, EU:C:2021:169, punto 108). |
Sul primo motivo, vertente sulla qualificazione come infrazione per oggetto ai sensi dell’articolo 101, paragrafo 1, TFUE
Sulla prima parte del motivo, che contesta la qualificazione come restrizione della concorrenza per oggetto applicata alla manipolazione dell’Euribor del 19 marzo 2007
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191 |
Per le stesse ragioni esposte ai punti da 85 a 114 della sentenza impugnata, cui la Corte intende aderire, e tenuto conto dei punti da 104 a 126 della presente sentenza, occorre respingere questa prima parte. |
Sulla seconda parte del motivo, vertente sulla qualificazione come infrazione per oggetto applicata agli altri comportamenti contestati alle società HSBC
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192 |
Come rilevato dal Tribunale al punto 124 della sentenza impugnata, l’argomento delle società HSBC può essere suddiviso in due censure, a seconda che esso verta sulla fondatezza della qualificazione come restrizione per oggetto applicata dalla Commissione alle discussioni che essa ha descritto, da un lato, come scambi sui prezzi mediani e, dall’altro, come scambi su posizioni di trading. |
– Sulla censura con cui si contesta la fondatezza della qualificazione come restrizione per oggetto applicata agli scambi sui prezzi mediani
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193 |
Le società HSBC contestano la fondatezza della qualificazione come restrizione per oggetto applicata agli scambi sui prezzi mediani, ossia alle discussioni del 14 e 16 febbraio 2007. Infatti, da un lato, tali scambi non restringerebbero la concorrenza nei limiti in cui i prezzi mediani non costituiscono il prezzo o una componente di un prezzo di un derivato di un tasso d’interesse. Dall’altro, tali scambi permetterebbero di proporre condizioni più favorevoli ai clienti. La decisione controversa sarebbe, al riguardo, viziata da errori manifesti di valutazione e da un difetto di motivazione. |
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194 |
La Commissione conclude per il rigetto della presente censura. |
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195 |
Per quanto riguarda gli argomenti relativi all’assenza di restrizione della concorrenza degli scambi sui prezzi mediani alla luce della natura di tali prezzi, la Corte, aderendo ai motivi esposti ai punti da 139 a 148 della sentenza impugnata, ritiene che la Commissione non sia incorsa in errori rilevando che tali scambi perseguivano un obiettivo restrittivo della concorrenza. |
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196 |
Per quanto riguarda l’argomento vertente sul carattere asseritamente proconcorrenziale di detti scambi, dai punti 139 e 140 della presente sentenza risulta che la presa in considerazione degli effetti proconcorrenziali di una determinata pratica non ha lo scopo di escludere la qualificazione come «restrizione della concorrenza», ai sensi dell’articolo 101, paragrafo 1, TFUE. Tali effetti devono tuttavia essere debitamente presi in considerazione quale elemento del contesto di tale pratica ai fini della sua qualificazione come «restrizione per oggetto», in quanto essi sono idonei a rimettere in discussione la valutazione globale del grado sufficientemente dannoso della pratica collusiva interessata riguardo alla concorrenza. |
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197 |
Tuttavia, la Corte ha dichiarato che tale presa in considerazione presuppone che gli effetti proconcorrenziali siano non solo dimostrati e pertinenti, ma anche propri dell’accordo di cui trattasi. Inoltre, la mera presenza di tali effetti proconcorrenziali non può, in quanto tale, condurre ad escludere la qualificazione come «restrizione per oggetto». Anche supponendo che siano dimostrati, pertinenti e propri dell’accordo di cui trattasi, tali effetti proconcorrenziali devono essere sufficientemente rilevanti, di modo che essi consentono di dubitare ragionevolmente del carattere sufficientemente dannoso per la concorrenza dell’accordo di cui trattasi e, pertanto, del suo oggetto anticoncorrenziale [sentenza del 30 gennaio 2020, Generics (UK) e a., C‑307/18, EU:C:2020:52, punti da 105 a 107]. |
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198 |
A tal riguardo, occorre rilevare che l’argomento delle società HSBC si basa sull’affermazione secondo cui è nell’interesse dei clienti di una banca market maker che essa riduca l’incertezza quanto al livello del «mid» del mercato al fine di ridurre il divario acquirente/venditore. Una siffatta riduzione dell’incertezza consentirebbe così ai traders di proporre prezzi più favorevoli a tali clienti. |
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199 |
Orbene, anche supponendola dimostrata, una siffatta affermazione è insufficiente per consentire di dubitare ragionevolmente del carattere sufficientemente dannoso per la concorrenza degli scambi di cui trattasi. |
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200 |
Infatti, le stesse società HSBC riconoscono che i «mids» riflettono le contrattazioni bilaterali e private tra i market makers e che la riduzione dell’incertezza sui prezzi mediani che ne deriva consente di ridurre i rischi assunti dai traders a causa della loro attività di market-making. |
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201 |
Al punto 395 della decisione controversa, la Commissione ha evidenziato al riguardo che gli scambi di cui trattasi andavano ben oltre uno scambio di informazioni di dominio pubblico e avevano come obiettivo di aumentare la trasparenza tra le parti e, pertanto, di ridurre sensibilmente le normali incertezze inerenti al mercato, a vantaggio delle parti e a scapito degli altri operatori del mercato. Essa ha ritenuto che le banche partecipanti all’intesa si fossero così rivelate informazioni relative agli aspetti fondamentali della loro strategia e del loro comportamento sul mercato, il che avrebbe ridotto in modo significativo le incertezze inerenti ad un mercato sul quale la gestione del rischio e delle incertezze costituisce uno dei parametri chiave della concorrenza. |
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202 |
Orbene, come ricordato ai punti 113 e 114 della presente sentenza, l’esigenza di autonomia inerente all’articolo 101 TFUE osta rigorosamente a qualsiasi contatto diretto o indiretto tra i suddetti operatori tale da influenzare il comportamento sul mercato di un concorrente attuale o potenziale, o rivelare a tale concorrente il comportamento che esso ha deciso di tenere su tale mercato o che esso ha previsto di adottare sullo stesso, qualora tali contatti abbiano per oggetto o per effetto di pervenire a condizioni di concorrenza che non corrisponderebbero alle condizioni normali del mercato di cui trattasi. |
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203 |
Pertanto, conformemente alla giurisprudenza ricordata al punto 116 della presente sentenza, si deve ritenere che uno scambio di informazioni idoneo a eliminare talune incertezze nei soggetti coinvolti in relazione al momento, alla portata e alle modalità dell’adeguamento del comportamento sul mercato che le imprese interessate porranno in essere persegue un obiettivo anticoncorrenziale indipendentemente dagli effetti diretti sui prezzi pagati dai consumatori finali. |
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204 |
Poiché la Commissione ha constatato che gli scambi sui prezzi mediani hanno ridotto in modo significativo le incertezze inerenti a un mercato sul quale la gestione del rischio e delle incertezze costituisce uno dei parametri chiave della concorrenza, tale constatazione era sufficiente per riconoscere che tali scambi comportavano una restrizione della concorrenza per oggetto ai sensi dell’articolo 101, paragrafo 1, TFUE. |
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205 |
In tale contesto, l’argomento delle società HSBC, secondo il quale tali scambi avrebbero consentito di proporre prezzi più favorevoli ai clienti delle banche interessate, non consente di dubitare ragionevolmente del carattere dannoso di tali scambi nei confronti della concorrenza nel mercato interessato. |
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206 |
Alla luce delle considerazioni che precedono, occorre respingere la censura con cui si contesta la fondatezza della qualificazione come restrizione per oggetto applicata agli scambi sui prezzi mediani. |
– Sulla censura che contesta la fondatezza della qualificazione come restrizione per oggetto applicata agli scambi su posizioni di trading
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207 |
Per le stesse ragioni esposte ai punti da 162 a 164 della sentenza impugnata e tenuto conto dei punti 151 e 152 della presente sentenza, occorre respingere gli argomenti delle società HSBC relativi alla qualificazione, da un lato, delle discussioni del 13 e 28 febbraio, nonché del 19 marzo 2007 e, dall’altro, del 12 e del 16 febbraio 2007. |
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208 |
Poiché i punti da 165 a 195 della sentenza impugnata non sono stati contestati nell’ambito della presente impugnazione, si deve ritenere che le valutazioni del Tribunale relative a tale censura abbiano acquisito l’autorità di cosa giudicata. |
Sui motivi dal secondo al quarto, vertenti sulla qualificazione come infrazione unica e continuata applicata dalla Commissione
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209 |
Occorre esaminare i motivi dal secondo al quarto nello stesso ordine scelto dal Tribunale nella sentenza impugnata. |
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210 |
Il secondo motivo, con il quale le società HSBC contestano l’esistenza di un «piano d’insieme» dotato di un obiettivo unico, deve essere respinto per le stesse ragioni esposte ai punti da 209 a 237 della sentenza impugnata e tenuto conto dei punti da 162 a 172 della presente sentenza. |
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211 |
Per quanto riguarda il quarto motivo, con il quale le società HSBC contestano la conoscenza, da parte di queste ultime, del comportamento illecito degli altri partecipanti, occorre, al pari del Tribunale al punto 247 della sentenza impugnata, distinguere tra, da un lato, la manipolazione del 19 marzo 2007 e l’eventualità della sua reiterazione e, dall’altro, gli altri comportamenti presi in considerazione dalla Commissione a titolo dell’infrazione unica e continuata. |
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212 |
In primo luogo, gli argomenti delle società HSBC relativi alla manipolazione del 19 marzo 2007 e all’eventualità della sua reiterazione devono essere respinti per gli stessi motivi esposti ai punti da 248 a 262 della sentenza impugnata e tenuto conto dei punti da 182 a 185 della presente sentenza. |
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213 |
In secondo luogo, poiché i motivi di cui ai punti da 263 a 274 della sentenza impugnata non sono stati contestati nell’ambito della presente impugnazione, occorre considerare che le valutazioni del Tribunale riguardanti la conoscenza, da parte delle società HSBC, della partecipazione di altre banche agli altri comportamenti rientranti nell’infrazione unica e continuata hanno acquisito autorità di cosa giudicata. |
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214 |
Per quanto riguarda, infine, il terzo motivo, relativo all’intenzione delle società HSBC di partecipare all’infrazione unica e continuata, i motivi esposti ai punti da 275 a 280 della sentenza impugnata non sono stati contestati nell’ambito della presente impugnazione e, di conseguenza, hanno acquisito autorità di cosa giudicata. |
Sul quinto motivo, vertente su una violazione della presunzione di innocenza, del diritto ad una buona amministrazione e dei diritti della difesa
Argomenti delle parti
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215 |
Le società HSBC sostengono che la decisione di transazione ha pregiudicato la responsabilità della HSBC e ha irrimediabilmente pregiudicato il loro diritto di essere ascoltate. Esse ne deducono che la decisione controversa dovrebbe essere annullata per violazione, da un lato, del principio della presunzione di innocenza e, dall’altro, dei principi di buona amministrazione e di rispetto dei diritti della difesa. Esse si riferiscono altresì alle dichiarazioni del commissario allora incaricato della politica della concorrenza in merito ai risultati dell’indagine relativa agli EIRD e anteriori all’adozione della decisione controversa. Esse sottolineano altresì di non aver avuto la possibilità di presentare osservazioni sulla comunicazione degli addebiti inviata alle parti, in quanto hanno deciso di transigere. |
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216 |
La Commissione conclude per il rigetto del presente motivo. |
Giudizio della Corte
– Sulla violazione della presunzione di innocenza e dei diritti della difesa
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217 |
Le società HSBC fanno valere che l’adozione della decisione di transazione nell’ambito del procedimento ibrido ha comportato una violazione della presunzione di innocenza, in quanto tale decisione ha pregiudicato la loro responsabilità e ha irrimediabilmente leso il loro diritto di essere ascoltate. |
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218 |
Come ricordato al punto 90 della presente sentenza, al fine di controllare il rispetto della presunzione di innocenza da parte della Commissione nell’ambito di un procedimento ibrido, spetta al giudice dell’Unione analizzare una decisione che pone fine al procedimento di transazione e la sua motivazione nel suo insieme e alla luce delle circostanze particolari in cui essa è stata adottata. |
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219 |
Conformemente alla giurisprudenza ricordata ai punti 79 e 80 della presente sentenza, occorre verificare, da un lato, se la Commissione abbia adottato le precauzioni redazionali sufficienti nella decisione di transazione al fine di evitare un giudizio prematuro quanto alla partecipazione delle società HBSC all’intesa e, dall’altro, se i riferimenti a tali società contenuti della suddetta decisione fossero necessari. |
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220 |
In primo luogo, per quanto riguarda le precauzioni redazionali che la Commissione era tenuta ad adottare, la decisione di transazione conteneva, come rilevato peraltro dalla Commissione al punto 529 della decisione controversa, diverse riserve esplicite al fine di evitare di dimostrare una qualsiasi responsabilità delle parti che non avevano concluso alcuna transazione, in particolare delle società HSBC. |
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221 |
In tal senso, al punto 3 della decisione di transazione, la Commissione ha precisato che tale decisione era fondata sui fatti riconosciuti unicamente dalle parti della transazione in tale fase del procedimento e che detta decisione non dimostrava la responsabilità delle parti che non avevano concluso una transazione per qualsiasi partecipazione ad una violazione del diritto dell’Unione in materia di concorrenza nel caso di specie. Tale precisazione è stata ribadita al punto 40 della medesima decisione. |
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222 |
Analogamente, nella nota a piè di pagina 4 della decisione di transazione, la Commissione ha indicato che i comportamenti oggetto di tale decisione, che riguardavano le parti che non avevano concluso la transazione, erano menzionati esclusivamente per dimostrare la responsabilità delle parti che avevano concluso una transazione per la violazione dell’articolo 101 TFUE e dell’articolo 53 dell’accordo SEE. |
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223 |
Alla luce di tali elementi, si deve ritenere che la Commissione abbia adottato precauzioni redazionali sufficienti ponendo in rilievo il fatto che essa non era chiamata a statuire sulla partecipazione delle società HSBC all’asserita intesa. |
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224 |
Così facendo, la Commissione ha evitato qualsiasi pregiudizio deliberato, o addirittura definitivo, relativo alla responsabilità di tali società. Del pari, conformemente alla giurisprudenza ricordata al punto 80 della presente sentenza, essa si è astenuta dall’esprimere qualsiasi pregiudizio, seppure potenziale, riguardante tale responsabilità (v., per analogia, sentenza del 18 marzo 2021, Pometon/Commissione, C‑440/19 P, EU:C:2021:214, punto 76). |
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225 |
In secondo luogo, per quanto riguarda la questione se i riferimenti alle società HSBC nella decisione di transazione fossero necessari, occorre ricordare che, nell’ambito di un procedimento ibrido che conduce all’adozione di decisioni in successione, la Commissione, sotto il controllo del giudice dell’Unione, deve evitare di comunicare più informazioni relative al coinvolgimento di un terzo di quante siano necessarie per qualificare la responsabilità dei destinatari di tale decisione (v., in tal senso, sentenza del 18 marzo 2021, Pometon/Commissione, C‑440/19 P, EU:C:2021:214, punto 77 e giurisprudenza ivi citata). |
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226 |
A tal riguardo, dai punti 3, 36, 37 e 40 nonché dalla nota a piè di pagina 4 della decisione di transazione risulta che la descrizione degli eventi contenuta nella suddetta decisione ha limitato la menzione delle parti che non hanno concluso la transazione a quanto strettamente necessario ai fini della corretta comprensione dei fatti del caso di specie. |
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227 |
Analogamente, nella valutazione giuridica, non è stato fatto alcun riferimento individuale alle parti che non hanno concluso alcuna transazione, individualmente o congiuntamente. Inoltre, tenuto conto delle precauzioni redazionali adottate dalla Commissione, la decisione di transazione non ha formulato alcuna conclusione per quanto riguarda tali parti. |
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228 |
Come sottolineato dalla Commissione al punto 533 della decisione controversa, in tale contesto, i rari riferimenti fatti nella decisione di transazione alla partecipazione di intervenienti diversi dalle parti della transazione non possono consentire di giungere ad alcuna conclusione riguardo alle parti che non hanno concluso una transazione. |
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229 |
Ciò premesso, si deve constatare che tali riferimenti erano strettamente necessari alla comprensione e all’accertamento dei fatti, di modo che essi erano compatibili con la presunzione di innocenza. |
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230 |
Una siffatta constatazione non è rimessa in discussione dagli argomenti delle società HSBC vertenti sul fatto che, alla nota a piè di pagina 4 della decisione di transazione, la Commissione ha definito il termine «parti» come «tutte le imprese oggetto del procedimento» e che quest’ultima ha fatto riferimento, in particolare al punto 36 di tale decisione, ai contatti bilaterali tra la Barclays e tali società nella descrizione delle pratiche di cui trattasi. |
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231 |
Infatti, i riferimenti alle parti che non hanno effettuato la transazione, comprese le società HSBC, sono poco numerosi e, contrariamente a quanto suggeriscono queste ultime, non compaiono nella sezione 5 della decisione di transazione, intitolata «valutazione giuridica». Inoltre, come risulta dalle considerazioni esposte in particolare al punto 226 della presente sentenza, tali riferimenti hanno carattere meramente descrittivo e non comportano alcuna valutazione, esplicita o implicita, della situazione giuridica di tali società. Nell’ambito di un procedimento ibrido sfociato nell’adozione successiva di due decisioni, detti riferimenti risultano oggettivamente necessari al fine di stabilire la responsabilità delle parti della transazione. |
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232 |
Pertanto, occorre respingere gli argomenti delle società HSBC vertenti sul fatto che la decisione di transazione contiene elementi che hanno comportato una violazione della presunzione di innocenza. |
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233 |
Occorre altresì respingere gli argomenti relativi al fatto che tale decisione avrebbe leso i diritti della difesa di tali società, in quanto è pacifico che la Commissione ha inviato loro una comunicazione degli addebiti, che esse hanno avuto accesso al fascicolo e che esse sono state in grado di far conoscere il loro punto di vista prima dell’adozione della decisione controversa. |
– Sulla violazione del diritto ad una buona amministrazione
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234 |
In primo luogo, le società HSBC sostengono che le dichiarazioni pubbliche del commissario allora incaricato della politica della concorrenza rese nel corso degli anni 2012 e 2014 hanno portato ad una violazione, da parte della Commissione, del diritto ad una buona amministrazione. |
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235 |
A tal riguardo, occorre ricordare che le istituzioni, gli organi e gli organismi dell’Unione sono tenuti a rispettare i diritti fondamentali garantiti dal diritto dell’Unione, tra i quali figura il diritto a una buona amministrazione, sancito dall’articolo 41 della Carta. Il paragrafo 1, di detto articolo enuncia, segnatamente, che ogni individuo ha diritto a che le questioni che lo riguardano siano trattate in modo imparziale dalle istituzioni, dagli organi e dagli organismi dell’Unione. |
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236 |
Il requisito di imparzialità mira a garantire la parità di trattamento che è alla base dell’Unione. Tale requisito è inteso, in particolare, ad evitare situazioni di conflitto di interessi eventuali in capo ai funzionari e agli agenti che agiscono per conto delle istituzioni, degli organi e degli organismi. Tenuto conto dell’importanza fondamentale della garanzia d’indipendenza e d’integrità per quanto riguarda tanto il funzionamento interno quanto l’immagine esterna delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione, il requisito d’imparzialità copre tutte le circostanze che il funzionario o l’agente chiamato a pronunciarsi su un caso deve ragionevolmente comprendere come suscettibili di apparire, agli occhi dei terzi, come idonee ad influire sulla sua indipendenza in materia (sentenza del 27 marzo 2019, August Wolff e Remedia/Commissione, C‑680/16 P, EU:C:2019:257, punto 26 e giurisprudenza ivi citata). |
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237 |
Come ricordato al punto 77 della presente sentenza, spetta alle istituzioni, agli organi e agli organismi dell’Unione conformarsi al requisito di imparzialità nelle sue due componenti che sono, da un lato, il profilo soggettivo, nel senso che nessuno dei membri dell’istituzione interessata che è incaricata della questione deve manifestare opinioni preconcette o pregiudizi personali e, dall’altro, il profilo oggettivo, nel senso che detta istituzione è tenuta ad offrire garanzie sufficienti per escludere qualsiasi legittimo dubbio circa un eventuale pregiudizio. |
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238 |
Nei limiti in cui le società HSBC rimettono in discussione le dichiarazioni pubbliche del commissario allora incaricato della politica della concorrenza, occorre considerare che la loro censura verte essenzialmente sulla prima componente del principio di imparzialità. |
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239 |
A tal riguardo, occorre distinguere tra le dichiarazioni effettuate nel corso del 2012, intervenute prima dell’adozione della decisione di transazione, e quelle effettuate nel corso del 2014, intervenute successivamente all’adozione di quest’ultima. |
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240 |
Per quanto riguarda, da un lato, le dichiarazioni effettuate nel corso del 2012, si deve constatare che tali dichiarazioni sono rimaste generiche cosicché non possono essere considerate espressione di un partito preso o di un pregiudizio di colpevolezza da parte del commissario allora incaricato della politica della concorrenza nei confronti delle società HSBC. |
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241 |
Per quanto riguarda, d’altro lato, le dichiarazioni effettuate nel corso del 2014, le società HSBC fanno valere che il commissario allora incaricato della politica della concorrenza ha reso pubblicamente dichiarazioni che lasciavano intendere che si sarebbe già giunti ad una conclusione prima della chiusura dell’indagine. |
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242 |
È vero che alcune di queste dichiarazioni testimoniano un linguaggio che non corrisponde alla circospezione che sarebbe stata attesa dal membro della Commissione incaricato della politica della concorrenza nell’ambito di una causa in corso. Tuttavia, tali dichiarazioni non sono tali da far sorgere dubbi sull’imparzialità con cui la Commissione ha condotto la sua indagine sull’infrazione di cui trattasi. Pertanto, dette dichiarazioni non inficiano, di per sé, la legittimità della decisione controversa adottata dal collegio dei membri della Commissione. |
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243 |
Infatti, da tali dichiarazioni risulta che il commissario allora responsabile della politica della concorrenza si è limitato ad informare il pubblico su un’indagine in corso indicando che il caso in esame era proseguito dopo l’adozione della decisione di transazione. In tale contesto, dette dichiarazioni non divulgavano informazioni che non figuravano in detta decisione. Il fatto che tali dichiarazioni rivelassero che la Commissione preparava una comunicazione degli addebiti nei confronti delle parti che non avevano effettuato la transazione non consente di concludere, tenuto conto della natura provvisoria di tale documento, che la Commissione era giunta ad una conclusione in merito alla loro responsabilità prima della chiusura dell’indagine. Essa non è neppure tale da suggerire l’esistenza, in capo a tale commissario, di opinioni preconcette o pregiudizi nei confronti delle società HSBC circa la loro colpevolezza. |
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244 |
Infine, occorre respingere l’argomento delle società HSBC secondo il quale il Mediatore europeo ha constatato un caso di cattiva amministrazione riguardante il commissario allora incaricato della politica della concorrenza a causa delle dichiarazioni pubbliche di cui al punto 234 della presente sentenza. |
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245 |
Infatti, va ricordato che le conclusioni del Mediatore che accertano l’esistenza di un «atto di cattiva amministrazione» non vincolano il giudice dell’Unione e possono costituire solo un semplice indizio della violazione, da parte dell’istituzione interessata, del principio di buona amministrazione. Infatti, il procedimento dinanzi al Mediatore, il quale non ha il potere di adottare decisioni vincolanti, è un mezzo stragiudiziale alternativo, per i cittadini dell’Unione, a quello del ricorso dinanzi al giudice dell’Unione, che risponde a criteri specifici e non ha necessariamente le stesse finalità di un ricorso giurisdizionale (v., in tal senso, sentenza del 25 ottobre 2007, Komninou e a./Commissione, C‑167/06 P, non pubblicata, EU:C:2007:633, punto 44). |
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246 |
Orbene, tenuto conto dei motivi esposti ai punti da 240 a 243 della presente sentenza, le conclusioni del Mediatore relative alle dichiarazioni pubbliche di cui al punto 234 di tale sentenza non sono idonee, di per sé o valutate unitamente agli altri elementi del fascicolo, a dimostrare l’esistenza di una violazione del diritto ad una buona amministrazione. |
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247 |
Alla luce di quanto precede, occorre respingere gli argomenti delle società HSBC vertenti su una violazione del diritto ad una buona amministrazione e, di conseguenza, il quinto motivo. |
Conclusione sul ricorso dinanzi al Tribunale
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248 |
Il ricorso delle società HSBC, nella parte in cui è diretto all’annullamento dell’articolo 1 della decisione controversa e, in subordine, dell’articolo 1, lettera b), di tale decisione, è respinto. |
Sulle spese
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249 |
Ai sensi dell’articolo 184, paragrafo 2, del regolamento di procedura, quando l’impugnazione è accolta e la controversia viene definitivamente decisa dalla Corte, quest’ultima statuisce sulle spese. |
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250 |
Ai sensi dell’articolo 138, paragrafo 1, del medesimo regolamento, applicabile al procedimento di impugnazione in forza del suo articolo 184, paragrafo 1, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Ai sensi dell’articolo 138, paragrafo 3, del regolamento in parola, se le parti soccombono rispettivamente su uno o più capi, le spese sono compensate. |
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251 |
Nel caso di specie, le società HSBC hanno concluso per la condanna della Commissione alle spese relative ai procedimenti di primo grado e di impugnazione e quest’ultima è rimasta soccombente in sede di impugnazione nonché, parzialmente, nelle sue conclusioni in primo grado. Le società HSBC sono rimaste parzialmente soccombenti in primo grado. |
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252 |
Ciò premesso, la Commissione deve essere condannata alle spese inerenti all’impugnazione. Quanto alle spese relative al ricorso dinanzi al Tribunale, ciascuna delle parti sopporterà le proprie spese. |
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253 |
Inoltre, in forza del combinato disposto dell’articolo 140, paragrafo 3, e dell’articolo 184, paragrafo 1, del medesimo regolamento, la Corte può decidere che una parte interveniente sopporti le proprie spese. |
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254 |
Le società del Crédit agricole e le società JP Morgan Chase, in qualità di intervenienti in sede di impugnazione, sopporteranno le proprie spese. |
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Per questi motivi, la Corte (Terza Sezione) dichiara e statuisce: |
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Firme |
( *1 ) Lingua processuale: l’inglese.
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