ECLI:EU:C:2021:94•Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 4 febbraio 2021.#eurocylinder systems AG contro Hauptzollamt Hamburg.#Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht Hamburg.#Rinvio pregiudiziale – Politica commerciale comune – Dazi antidumping – Regolamento (CE) n. 384/96 – Articolo 3, paragrafo 9 – Minaccia di un pregiudizio notevole – Fattori – Articolo 9, paragrafo 4 – Regolamento (CE) n. 926/2009 – Importazioni di determinati tubi senza saldatura, di ferro o di acciaio, originari della Repubblica popolare cinese – Invalidità.#Causa C-324/19.
Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 4 febbraio 2021.#eurocylinder systems AG contro Hauptzollamt Hamburg.#Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht Hamburg.#Rinvio pregiudiziale – Politica commerciale comune – Dazi antidumping – Regolamento (CE) n. 384/96 – Articolo 3, paragrafo 9 – Minaccia di un pregiudizio notevole – Fattori – Articolo 9, paragrafo 4 – Regolamento (CE) n. 926/2009 – Importazioni di determinati tubi senza saldatura, di ferro o di acciaio, originari della Repubblica popolare cinese – Invalidità.#Causa C-324/19.
ECLI:EU:C:2021:94Eu Chamb 04 C4 feb 2021
Testo completo
SENTENZA DELLA CORTE (Quarta Sezione)
4 febbraio 2021 ( *1 )
«Rinvio pregiudiziale – Politica commerciale comune – Dazi antidumping – Regolamento (CE) n. 384/96 – Articolo 3, paragrafo 9 – Minaccia di un pregiudizio notevole – Fattori – Articolo 9, paragrafo 4 – Regolamento (CE) n. 926/2009 – Importazioni di determinati tubi senza saldatura, di ferro o di acciaio, originari della Repubblica popolare cinese – Invalidità»
Nella causa C‑324/19,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Finanzgericht Hamburg (Tribunale tributario di Amburgo, Germania), con decisione del 3 aprile 2019, pervenuta in cancelleria il 19 aprile 2019, nel procedimento
eurocylinder systems AG
contro
Hauptzollamt Hamburg‑Stadt,
LA CORTE (Quarta Sezione),
composta da M. Vilaras, presidente di sezione, N. Piçarra (relatore), D. Šváby, S. Rodin e K. Jürimäe, giudici,
avvocato generale: P. Pikamäe
cancelliere: A. Calot Escobar
vista la fase scritta del procedimento,
considerate le osservazioni presentate:
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per la eurocylinder systems AG, da C. Salder e M. Oldiges, Rechtsanwälte; |
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per il Consiglio dell’Unione europea, da H. Marcos Fraile e J. Bauerschmidt, in qualità di agenti, assistiti da N. Tuominen, avvocato; |
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– |
per la Commissione europea, inizialmente da A. Demeneix e N. Kuplewatzky, poi da P. Němečková, in qualità di agenti, |
vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
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1 |
La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sulla validità del regolamento (CE) n. 926/2009 del Consiglio, del 24 settembre 2009, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di determinati tubi senza saldatura, di ferro o di acciaio, originari della Repubblica popolare cinese (GU 2009, L 262, pag. 19; in prosieguo: il «regolamento controverso»). |
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2 |
Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra la eurocylinder systems AG (in prosieguo: la «eurocylinder») e lo Hauptzollamt Hamburg‑Stadt (Ufficio doganale principale della città di Amburgo, Germania) (in prosieguo: l’«autorità doganale») in merito alla legittimità di un dazio antidumping versato dalla eurocylinder, in forza del regolamento controverso, sull’importazione di tubi senza saldatura in acciaio dalla Repubblica popolare cinese (in prosieguo: la «RPC»). |
Il contesto normativo
Il regolamento di base
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3 |
I considerando 2, 4 e 10 del regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (GU 1996, L 56, pag. 1), come modificato dal regolamento (CE) n. 461/2004 del Consiglio, dell’8 marzo 2004 (GU 2004, L 77, pag. 12) (in prosieguo: il «regolamento di base»), sul cui fondamento è stato adottato il regolamento controverso, così recitano:
(...)
(...)
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4 |
L’articolo 1 del regolamento di base dispone quanto segue: «1. Un dazio antidumping può essere imposto su qualsiasi prodotto oggetto di dumping la cui immissione in libera pratica nell[’Unione] causi un pregiudizio. 2. Un prodotto è considerato oggetto di dumping quando il suo prezzo all’esportazione nell[’Unione] è inferiore ad un prezzo comparabile del prodotto simile, applicato nel paese esportatore nell’ambito di normali operazioni commerciali. (…)». |
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5 |
L’articolo 3 di tale regolamento, intitolato «Accertamento di un pregiudizio», prevede quanto segue: «1. Ai fini del presente regolamento si intende per pregiudizio, salvo altrimenti disposto, un pregiudizio notevole, la minaccia di un pregiudizio notevole a danno dell[’Unione], oppure un grave ritardo nella creazione di tale industria. Il termine è interpretato in conformità con le disposizioni del presente articolo». (...) 5. L’esame dell’incidenza delle importazioni oggetto di dumping sull’industria dell[’Unione] interessata comprende una valutazione di tutti i fattori e indicatori economici pertinenti in rapporto con la situazione dell’industria, quali il fatto che l’industria non abbia ancora completamente superato le conseguenze di precedenti pratiche di dumping o di sovvenzioni, l’entità del margine di dumping effettivo, la diminuzione reale e potenziale delle vendite, dei profitti, della produzione, della quota di mercato, della produttività, dell’utile sul capitale investito, e dell’utilizzazione della capacità produttiva; i fattori che incidono sui prezzi nell[’Unione], gli effetti negativi, reali e potenziali, sul flusso di cassa, sulle scorte, sull’occupazione, sui salari, sulla crescita e sulla capacità di ottenere capitale o investimenti. Detto elenco non è tassativo, né tali fattori, singolarmente o combinati, costituiscono necessariamente una base di giudizio determinante. (...) 7. Oltre alle importazioni oggetto di dumping, vengono esaminati i fattori noti che contemporaneamente causano pregiudizio all’industria dell[’Unione] per evitare che il pregiudizio dovuto a tali fattori sia attribuito alle importazioni oggetto di dumping a norma del paragrafo 6. I fattori che possono essere presi in considerazione a questo proposito comprendono, tra l’altro, il volume e i prezzi delle importazioni non vendute a prezzi di dumping, la contrazione della domanda oppure le variazioni dell’andamento dei consumi, le restrizioni commerciali attuate da produttori di paesi terzi e [dell’Unione] [e] la concorrenza tra gli stessi, nonché gli sviluppi tecnologici e le prestazioni dell’industria [dell’Unione] in materia di esportazioni e di produttività. (...) 9. L’esistenza di una minaccia di un pregiudizio notevole deve essere accertata sulla base di fatti e non di semplici asserzioni, congetture o remote possibilità. Il mutamento di circostanze atto a creare una situazione in cui il dumping causerebbe un pregiudizio deve essere chiaramente prevedibile ed imminente. Per accertare l’esistenza di una minaccia di notevole pregiudizio, vengono presi in considerazione, tra l’altro, i seguenti fattori:
Nessuno dei fattori sopra elencati costituisce, di per sé, una base di giudizio determinante, ma in presenza di tutti i fattori considerati si può concludere che sono imminenti ulteriori importazioni a prezzi di dumping dalle quali, se non venissero prese misure di difesa, deriverebbe un notevole pregiudizio». |
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6 |
L’articolo 6 di detto regolamento, intitolato «L’inchiesta», al suo paragrafo 1 è così formulato: «Dopo l’apertura del procedimento, la Commissione, in collaborazione con gli Stati membri, inizia l’inchiesta a livello [dell’Unione]. L’inchiesta riguarda tanto le pratiche di dumping quanto il pregiudizio, i cui aspetti sono esaminati simultaneamente. Ai fini di una conclusione rappresentativa, viene scelto un periodo dell’inchiesta che per il dumping riguarda normalmente un periodo non inferiore ai sei mesi immediatamente precedenti l’inizio del procedimento. Le informazioni relative ad un periodo successivo al periodo dell’inchiesta non sono di norma prese in considerazione». |
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7 |
Ai termini dell’articolo 7 del regolamento di base, intitolato «Misure provvisorie»: «1. Possono essere imposti dazi provvisori qualora sia stato avviato un procedimento a norma dell’articolo 5, sia stato pubblicato un avviso di apertura, le parti interessate abbiano avuto adeguate possibilità di presentare informazioni e osservazioni in conformità con l’articolo 5, paragrafo 10, sia stata accertata a titolo provvisorio l’esistenza del dumping e del conseguente pregiudizio subito dall’industria [dell’Unione] e qualora l’interesse dell[’Unione] richieda un intervento per evitare tale pregiudizio. I dazi provvisori vengono imposti non prima di sessanta giorni e non oltre nove mesi a decorrere dalla data di inizio del procedimento. (...) 4. La Commissione istituisce le misure provvisorie previa consultazione oppure, in caso di estrema urgenza, dopo aver informato gli Stati membri. In quest’ultimo caso, le consultazioni avvengono non oltre dieci giorni necessari alla notificazione della decisione della Commissione agli Stati membri. (...) 7. I dazi provvisori sono imposti per un periodo di sei mesi e possono essere prorogati di tre mesi oppure possono essere imposti per un periodo di nove mesi. (...)». |
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8 |
L’articolo 9 del medesimo regolamento, intitolato «Chiusura del procedimento senza l’istituzione di misure; imposizione di dazi definitivi», al suo paragrafo 4 ha il seguente tenore: «Quando dalla constatazione definitiva dei fatti risulta l’esistenza di dumping e di un conseguente pregiudizio e quando gli interessi dell[’Unione] esigono un intervento a norma dell’articolo 21, il Consiglio, deliberando su una proposta presentata dalla Commissione dopo aver sentito il comitato consultivo, istituisce un dazio antidumping definitivo. La proposta è adottata dal Consiglio a meno che questo non decida a maggioranza semplice di respingerla entro un mese dalla sua presentazione da parte della Commissione. Se è stato istituito un dazio provvisorio, una proposta di misura definitiva deve essere presentata al più tardi un mese prima della scadenza di tale dazio. L’importo del dazio antidumping non deve superare il margine di dumping accertato e dovrebbe essere inferiore a tale margine, qualora un importo inferiore sia sufficiente per eliminare il pregiudizio causato all’industria [dell’Unione]». |
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9 |
Ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 2, primo comma, del suddetto regolamento: «Le misure di antidumping definitive scadono dopo cinque anni dalla data in cui sono state istituite oppure dopo cinque anni dalla data della conclusione dell’ultimo riesame relativo al dumping e al pregiudizio, salvo che nel corso di un riesame non sia stabilito che la scadenza di dette misure implica il rischio del persistere o della reiterazione del dumping e del pregiudizio. Il riesame in previsione della scadenza è avviato per iniziativa della Commissione oppure su domanda dei produttori [dell’Unione] o dei loro rappresentanti e le misure restano in vigore in attesa dell’esito del riesame». |
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10 |
Il regolamento di base è stato abrogato e sostituito dal regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (GU 2009, L 343, pag. 51), il quale è stato a sua volta abrogato e sostituito dal regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell’Unione europea (GU 2016, L 176, pag. 21). |
Il regolamento provvisorio
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11 |
Il 7 aprile 2009 la Commissione ha adottato, sul fondamento dell’articolo 7 del regolamento di base, il regolamento (CE) n. 289/2009, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di alcuni tipi di tubi senza saldatura, di ferro o di acciaio, originari della Repubblica popolare cinese (GU 2009, L 94, pag. 48; in prosieguo: il «regolamento provvisorio»). |
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12 |
Le aliquote del dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di alcuni tipi di tubi senza saldatura, di ferro o di acciaio (in prosieguo: i «TSS») sono state fissate all’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento provvisorio al 15,6% per la Hubei Xinyegang Steel Co., Ltd (in prosieguo: la «Hubei»), al 15,1% per la Shandong Luxing Steel Pipe Co., Ltd, al 22,3% per le società elencate nell’allegato a tale regolamento, e al 24,2% per tutte le altre società. |
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13 |
Al considerando 13 del regolamento di cui trattasi, la Commissione ha affermato che l’inchiesta relativa al dumping e al pregiudizio subìto dall’industria dell’Unione aveva riguardato il periodo compreso tra il 1o luglio 2007 e il 30 giugno 2008 (in prosieguo: il «periodo dell’inchiesta»), e che l’analisi delle tendenze utili per la valutazione del pregiudizio aveva riguardato il periodo compreso tra il 1o gennaio 2005 e la fine del periodo dell’inchiesta (in prosieguo: il «periodo considerato»). |
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14 |
Ai considerando 89 e 126 dello stesso regolamento, la Commissione ha concluso per l’assenza di pregiudizio notevole per l’industria dell’Unione, ma per l’esistenza di una minaccia di un pregiudizio notevole per tale industria, ove non fossero state adottate misure antidumping. |
Il regolamento controverso
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15 |
In applicazione dell’articolo 9 del regolamento di base, il regolamento controverso ha istituito, al suo articolo 1, paragrafo 1, un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di taluni TSS originari della RPC e ha fissato, al paragrafo 2, le aliquote di tale dazio al 17,7% per la Shandong Luxing Steel Pipe Co., Ltd, al 27,2% per le altre società che hanno collaborato, menzionate nell’allegato a tale regolamento, e al 39,2% per tutte le altre società. |
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16 |
Ai suoi considerando da 35 a 81, il regolamento controverso ha confermato le conclusioni contenute nel regolamento provvisorio secondo cui, da un lato, l’industria dell’Unione si trovava in una situazione di vulnerabilità alla fine del periodo dell’inchiesta, sebbene non avesse subito un pregiudizio durante tale periodo, e, dall’altro, qualora non fossero state adottate misure antidumping, le importazioni in dumping di determinati TSS provenienti dalla RPC avrebbero causato a breve termine un pregiudizio notevole a detta industria. Il succitato regolamento ha tenuto conto dei dati relativi al periodo compreso tra il luglio 2008 e il marzo 2009 (in prosieguo: il «periodo successivo al periodo dell’inchiesta»). |
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17 |
Il regolamento controverso è stato annullato con sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 29 gennaio 2014, Hubei Xinyegang Steel/Consiglio (T‑528/09, EU:T:2014:35), nella parte in cui imponeva un dazio antidumping sui prodotti fabbricati dalla Hubei. Le impugnazioni proposte avverso tale sentenza sono state respinte con sentenza della Corte del 7 aprile 2016, ArcelorMittal Tubular Products Ostrava e a./Hubei Xinyegang Steel (C‑186/14 P e C‑193/14 P, EU:C:2016:209). |
Il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2272
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18 |
Il 3 ottobre 2014, la Commissione ha avviato un riesame in previsione della scadenza delle misure antidumping istituite col regolamento controverso, conformemente all’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento n. 1225/2009. Tale riesame mirava a valutare la probabilità di una continuazione o di una reiterazione del dumping in conseguenza della scadenza di tali misure e ha riguardato il periodo compreso tra il 1o luglio 2013 e il 30 giugno 2014. |
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19 |
Il 7 dicembre 2015, in esito a tale riesame, la Commissione ha adottato il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2272, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati tubi senza saldature, di ferro o di acciaio, originari della Repubblica popolare cinese, a seguito di un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento n. 1225/2009 (GU 2015, L 322, pag. 21). Le aliquote del dazio antidumping fissate da tale regolamento di esecuzione erano identiche a quelle previste dal regolamento controverso. |
La decisione di esecuzione (UE) 2018/928
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20 |
Il 28 giugno 2018, la Commissione ha adottato la decisione di esecuzione (UE) 2018/928, che pone fine alla riapertura dell’inchiesta concernente la sentenza nelle cause riunite C‑186/14 P e C‑193/14 P in relazione al regolamento n. 926/2009 e al regolamento di esecuzione 2015/2272 (GU 2018, L 164, pag. 51). |
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21 |
Ai considerando 7, 36 e 37 della suddetta decisione di esecuzione, la Commissione ha sottolineato, in sostanza, che la riapertura dell’inchiesta di riesame a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento n. 1225/2009, che ha condotto all’adozione del regolamento di esecuzione 2015/2272, mirava non già all’esame della validità del regolamento controverso nei confronti dei produttori esportatori cinesi diversi dalla Hubei, bensì era diretta a valutare l’opportunità, alla luce delle sentenze del 29 gennaio 2014, Hubei Xinyegang Steel/Consiglio (T‑528/09, EU:T:2014:35), nonché del 7 aprile 2016, ArcelorMittal Tubular Products Ostrava e a./Hubei Xinyegang Steel (C‑186/14 e C‑193/14 P, EU:C:2016:209), di abrogare il regolamento di esecuzione. |
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22 |
Inoltre, al punto 67 della medesima decisione, la Commissione ha osservato che non sarebbe stato opportuno abrogare i dazi antidumping istituiti dal regolamento di esecuzione 2015/2272, in vigore nei confronti dei produttori esportatori cinesi diversi dalla Hubei, tenuto conto degli effetti negativi per l’industria dell’Unione in caso di una simile abrogazione. |
Il procedimento principale e la questione pregiudiziale
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23 |
Il 4 novembre 2014, la eurocylinder, produttore di bombole in acciaio ad alta pressione, ha importato TSS dalla RPC, fabbricati dalla Tianjin Pipe (Group) Corporation. |
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24 |
Mediante avviso di accertamento dei dazi all’importazione datato 4 novembre 2014, l’autorità doganale ha imposto alla eurocylinder un dazio antidumping per un importo di EUR 22123,10, in applicazione dell’aliquota del 27,2% prevista all’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento controverso. |
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25 |
Il 6 novembre 2017, la eurocylinder ha chiesto all’autorità doganale la restituzione di tale dazio antidumping, con la motivazione che il regolamento controverso era stato parzialmente annullato dalla sentenza del 29 gennaio 2014, Hubei Xinyegang Steel/Consiglio (T‑528/09, EU:T:2014:35), confermata con sentenza della Corte del 7 aprile 2016, ArcelorMittal Tubular Products Ostrava e a./Hubei Xinyegang Steel (C‑186/14 P e C‑193/14 P, EU:C:2016:209). Secondo la eurocylinder, i motivi dell’annullamento da parte del Tribunale rivestono natura generale, cosicché non riguardano unicamente la Hubei. |
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26 |
Con decisione del 12 dicembre 2017, l’autorità doganale ha respinto la domanda della eurocylinder, per il motivo che il Tribunale aveva annullato il regolamento controverso unicamente nella parte in cui imponeva un dazio antidumping sui prodotti fabbricati dalla Hubei, ricorrente nella causa che ha dato luogo alla sentenza del 29 gennaio 2014, Hubei Xinyegang Steel/Consiglio (T‑528/09, EU:T:2014:35). |
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27 |
Poiché il reclamo proposto avverso tale decisione è stato respinto dall’autorità doganale il 23 agosto 2018, la eurocylinder ha proposto un ricorso dinanzi al Finanzgericht Hamburg (Tribunale tributario di Amburgo, Germania), adducendo la nullità, con effetto erga omnes, del regolamento controverso. |
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28 |
Il giudice del rinvio ricorda che, per annullare il regolamento di cui trattasi nella parte in cui istituiva dazi antidumping sui prodotti fabbricati dalla Hubei, il Tribunale ha dichiarato, nella sua sentenza del 29 gennaio 2014, Hubei Xinyegang Steel/Consiglio (T‑528/09, EU:T:2014:35), che detto regolamento era viziato da un errore manifesto di valutazione quanto all’esistenza di una minaccia di pregiudizio notevole per l’industria dell’Unione, in violazione dell’articolo 3, paragrafo 9, e dell’articolo 9, paragrafo 4, del regolamento di base. Orbene, poiché un siffatto motivo ha portata generale, esso sarebbe sufficiente per affermare l’invalidità erga omnes del medesimo regolamento. |
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29 |
Il giudice del rinvio rileva, d’altro canto, che la eurocylinder non sarebbe stata legittimata a proporre un ricorso diretto contro il regolamento controverso ai sensi dell’articolo 263 TFUE, poiché essa non era stata oggetto dell’inchiesta antidumping che ha condotto all’adozione del regolamento in parola. Pertanto, tale società sarebbe legittimata ad eccepire, a sostegno del proprio ricorso proposto contro la decisione dell’autorità doganale di cui trattasi nella causa principale, l’invalidità del summenzionato regolamento. |
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30 |
In tale contesto, il Finanzgericht Hamburg (Tribunale delle finanze di Amburgo) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale: «Se sia valido il regolamento [controverso]». |
Sulla ricevibilità della questione pregiudiziale
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31 |
In via preliminare, occorre ricordare che l’annullamento parziale del regolamento controverso con la sentenza del 29 gennaio 2014, Hubei Xinyegang Steel/Consiglio (T‑528/09, EU:T:2014:35), pronunciata nell’ambito di un ricorso di annullamento proposto dalla Hubei ai sensi dell’articolo 263 TFUE, non ha pregiudicato la legittimità delle altre disposizioni del regolamento considerato, in particolare di quelle che istituiscono dazi antidumping sui prodotti diversi da quelli fabbricati, esportati o importati da tale società. Fintantoché tali disposizioni non siano state revocate o dichiarate invalide a seguito di un rinvio pregiudiziale o di un’eccezione di illegittimità, esse producono il loro pieno effetto giuridico nei confronti di qualsiasi altra persona (v., in tale senso, sentenza del 4 febbraio 2016, C & J Clark International e Puma, C‑659/13 e C‑34/14, EU:C:2016:74, punti 183 e 184 e giurisprudenza ivi citata). |
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32 |
Occorre altresì ricordare che, secondo una giurisprudenza costante, il principio generale che garantisce a qualsiasi soggetto il diritto di eccepire, nell’ambito di un ricorso proposto contro una misura nazionale che gli arreca pregiudizio, l’invalidità dell’atto dell’Unione su cui si fonda tale misura è subordinato alla condizione che detto soggetto non disponga del diritto di chiedere direttamente l’annullamento di tale atto al giudice dell’Unione, a norma dell’articolo 263 TFUE. Viceversa, ad un soggetto di diritto è preclusa la possibilità di eccepire l’invalidità di un simile atto dinanzi al giudice nazionale competente qualora si possa considerare che detto soggetto sarebbe stato, senza alcun dubbio, legittimato a chiedere l’annullamento dello stesso atto dinanzi al giudice dell’Unione (v., in tale senso, sentenza del 19 settembre 2019, Trace Sport, C‑251/18, EU:C:2019:766, punto 29 e giurisprudenza ivi citata). |
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33 |
Orbene, nel caso di specie, come fatto osservare dal giudice del rinvio, la eurocylinder è un importatore che non è stato interessato dall’inchiesta sfociata nell’adozione del regolamento controverso e non è stato neppure menzionato in quest’ultimo. Inoltre, dal fascicolo di cui dispone la Corte non emerge che la eurocylinder sia un importatore associato all’esportatore dei TSS di cui al procedimento principale. Ad ogni modo, la Corte ha già precisato che la qualità d’importatore, anche associato agli esportatori del prodotto di cui trattasi, non può essere sufficiente, di per sé, per considerare che un importatore sia individualmente interessato da un regolamento che istituisce un dazio antidumping (sentenza del 19 settembre 2019, Trace Sport, C‑251/18, EU:C:2019:766, punto 37). |
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34 |
Da quanto precede deriva che, indubbiamente, la eurocylinder non avrebbe disposto della legittimazione a chiedere l’annullamento del regolamento controverso in forza dell’articolo 263 TFUE. |
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35 |
La domanda di pronuncia pregiudiziale è pertanto ricevibile. |
Sulla questione pregiudiziale
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36 |
Con la sua questione il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se il regolamento controverso, nella parte in cui istituisce un dazio antidumping definitivo e riscuote definitivamente il dazio provvisorio istituito sulle importazioni di taluni TSS originari della RPC, sia valido alla luce del combinato disposto dell’articolo 9, paragrafo 4, e dell’articolo 3, paragrafo 9, del regolamento di base. |
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37 |
In via preliminare, occorre innanzitutto rammentare che, secondo la giurisprudenza della Corte, in materia di politica commerciale comune, e specialmente nell’ambito delle misure di difesa commerciale, le istituzioni dell’Unione godono di un ampio potere discrezionale in considerazione della complessità delle situazioni economiche e politiche che devono esaminare (sentenza del 19 settembre 2019, Trace Sport, C‑251/18, EU:C:2019:766, punto 47 e giurisprudenza ivi citata). |
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38 |
Nell’ambito tanto di un ricorso fondato sull’articolo 263 TFUE quanto di una domanda di pronuncia pregiudiziale per esame di validità a norma dell’articolo 267 TFUE, il controllo giurisdizionale sull’esercizio di siffatto potere deve limitarsi alla verifica del rispetto delle norme procedurali, dell’esattezza materiale dei fatti considerati per operare la scelta contestata, dell’assenza di errore manifesto nella valutazione di tali fatti o dell’assenza di sviamento di potere (sentenza del 4 febbraio 2016, C & J Clark International e Puma, C‑659/13 e C‑34/14, EU:C:2016:74, punto 162 e giurisprudenza ivi citata). |
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39 |
Inoltre, ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 4, del regolamento di base in combinato disposto con l’articolo 3, paragrafo 1, di tale regolamento, quando dalla constatazione definitiva dei fatti risulta l’esistenza di dumping e di un pregiudizio notevole o di una minaccia di pregiudizio notevole a danno dell’industria dell’Unione, il Consiglio istituisce un dazio antidumping definitivo. Conformemente all’articolo 3, paragrafo 9, primo e secondo comma, di detto regolamento, per accertare l’esistenza di una minaccia di notevole pregiudizio per l’industria dell’Unione, vengono presi in considerazione, tra l’altro, i quattro fattori espressamente menzionati da tale disposizione e non basarsi su semplici asserzioni, congetture o remote possibilità. |
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40 |
Inoltre, la Corte ha già avuto modo di precisare che l’esistenza di una minaccia di pregiudizio, al pari di quella di un pregiudizio, deve essere accertata alla data di adozione della misura antidumping, in considerazione della situazione dell’industria dell’Unione in tale data. Infatti, è solo alla luce di detta situazione che le istituzioni dell’Unione possono accertare se l’aumento imminente delle importazioni future oggetto di dumping causerà, qualora non siano adottate misure di difesa commerciale, un pregiudizio notevole all’industria in parola (v., in tale senso, sentenza del 7 aprile 2016, ArcelorMittal Tubular Products Ostrava e a./Hubei Xinyegang Steel, C‑186/14 P e C‑193/14 P, EU:C:2016:209, punti 31 e 71). |
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41 |
Tuttavia, le istituzioni dell’Unione possono prendere in considerazione, in talune circostanze, i dati successivi a un periodo di inchiesta. Una simile facoltà è maggiormente giustificata nell’ambito di inchieste aventi ad oggetto non la constatazione di un pregiudizio, bensì l’accertamento dell’esistenza di una minaccia di pregiudizio, la quale, per sua natura, implica un esame prognostico. Tali dati possono essere utilizzati per confermare o confutare le previsioni di cui al regolamento della Commissione che istituisce un dazio antidumping provvisorio e consentire, nella prima ipotesi, l’istituzione di un dazio antidumping definitivo. Tuttavia, il ricorso, da parte delle istituzioni dell’Unione, a dati successivi al periodo dell’inchiesta non può essere sottratto al controllo del giudice dell’Unione (v., in tale senso, sentenza del 7 aprile 2016, ArcelorMittal Tubular Products Ostrava e a./Hubei Xinyegang Steel, C‑186/14 P e C‑193/14 P, EU:C:2016:209, punti da 71 a 73). |
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42 |
Infine, la conclusione del Consiglio quanto alla situazione dell’industria dell’Unione, formatasi nell’ambito dell’analisi di un pregiudizio notevole a danno dell’industria dell’Unione, a norma dell’articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base, resta, in linea di principio, rilevante nell’ambito dell’analisi della minaccia di un pregiudizio notevole a danno di detta industria, a norma dell’articolo 3, paragrafo 9, del citato regolamento (v., in tale senso, sentenza del 7 aprile 2016, ArcelorMittal Tubular Products Ostrava e a./Hubei Xinyegang Steel, C‑186/14 P e C‑193/14 P, EU:C:2016:209, punto 31). |
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43 |
È alla luce delle suesposte considerazioni che occorre valutare la validità del regolamento controverso, sulla base del combinato disposto dell’articolo 9, paragrafo 4, e dell’articolo 3, paragrafo 9, del regolamento di base. |
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44 |
Nel caso di specie, il Consiglio ha confermato, ai considerando da 47 a 49 del regolamento controverso, la valutazione della Commissione, contenuta ai considerando 88 e 89 del regolamento provvisorio, secondo la quale l’industria dell’Unione non aveva subito un pregiudizio notevole durante il periodo dell’inchiesta, nonostante tale industria si trovasse in una situazione di vulnerabilità alla fine di detto periodo. Tuttavia, tenuto conto, in particolare, dell’esame dei fatti intervenuti dopo il suddetto periodo, il Consiglio ha ritenuto, ai considerando da 76 a 81 del regolamento controverso, che in tale data sussistesse una minaccia di pregiudizio notevole per l’industria dell’Unione, come rilevato dalla Commissione al considerando 126 del regolamento provvisorio. |
Sull’esistenza di una situazione di vulnerabilità dell’industria dell’Unione alla fine del periodo dell’inchiesta
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45 |
Per concludere, al considerando 89 del regolamento provvisorio, che l’industria dell’Unione si trovava in una situazione di vulnerabilità alla fine del periodo dell’inchiesta, ai considerando da 66 a 87 di tale regolamento la Commissione ha proceduto, in applicazione dell’articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base, alla valutazione dei fattori e degli indici economici pertinenti che influiscono sulla situazione di detta industria, quali la produzione, le capacità e il tasso di utilizzo degli impianti, le scorte, il volume delle vendite, la quota di mercato, la crescita, l’occupazione, la produttività, i salari, i fattori che incidono sui prezzi di vendita, la redditività e l’utile sul capitale investito, il flusso di cassa e la capacità di reperire capitali, gli investimenti e, infine, l’entità del margine di dumping e la ripresa dell’industria dell’Unione, a seguito delle precedenti pratiche di dumping. |
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46 |
In particolare, per quanto riguarda quest’ultimo fattore, al considerando 87 del regolamento provvisorio la Commissione ha sottolineato che, sebbene fossero state imposte misure antidumping nel corso del 2006 per compensare il pregiudizio causato dalle importazioni in dumping in provenienza da vari paesi, l’industria dell’Unione non aveva tuttavia potuto beneficiare pienamente dell’eccezionale espansione del mercato osservata durante il periodo di analisi, dal momento che le quote di mercato detenute in precedenza dalle importazioni oggetto di misure erano state rimpiazzate da importazioni cinesi. La Commissione ha precisato che tali sviluppi avevano ostacolato la piena ripresa dell’industria dell’Unione e la sua tendenza ad investire e a sviluppare le capacità di produzione per stare al passo con un mercato in espansione. |
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47 |
Ai considerando da 47 a 49 del regolamento controverso il Consiglio ha a sua volta confermato la valutazione della Commissione relativa alla situazione di vulnerabilità dell’industria dell’Unione alla fine del periodo dell’inchiesta. A tal fine, esso ha rilevato in particolare che, benché il pregiudizio subito dall’industria dell’Unione durante il periodo dell’inchiesta non fosse stato notevole, dato il volume considerevole di prodotti oggetto di dumping sul mercato dell’Unione, essa era stata comunque esposta agli effetti pregiudizievoli di tali importazioni e che la sua quota di mercato era diminuita di cinque punti percentuali durante il periodo considerato. |
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48 |
Occorre tuttavia rilevare che la valutazione del Consiglio secondo cui, in sostanza, l’industria dell’Unione non si era completamente ripresa dagli effetti delle pratiche di dumping precedenti al 2006 non è suffragata da alcun elemento concreto e, in ogni caso, non può essere desunta dagli indici e dai fattori economici individuati al punto 45 della presente sentenza, i quali, al contrario, evidenziano, nel loro insieme, uno sviluppo positivo della situazione dell’industria dell’Unione durante il periodo considerato. |
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49 |
In primo luogo, la circostanza che la quota di mercato dell’industria dell’Unione sia diminuita di cinque punti durante il periodo considerato non deve essere considerata isolatamente. Infatti, occorre anche tener conto del fatto che, da un lato, tale quota di mercato è rimasta significativa nel corso del periodo dell’inchiesta, vale a dire il 63,6% (considerando 75 del regolamento provvisorio), e che, dall’altro, detta industria ha visto il volume e il prezzo delle sue vendite aumentare durante tale periodo (considerando 73 e 80 del regolamento provvisorio). |
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50 |
In secondo luogo, la valutazione del Consiglio in merito all’impatto delle importazioni originarie della RPC sugli investimenti dell’industria dell’Unione e all’idoneità di quest’ultima a sviluppare capacità produttive è in diretta contraddizione con il fatto che, durante il periodo considerato, gli investimenti di tale industria sono cresciuti del 185% circa (considerando 85 del regolamento provvisorio). |
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51 |
In terzo luogo, sebbene la Commissione abbia affermato che, in caso di inversione della tendenza economica, l’industria dell’Unione sarebbe stata esposta agli effetti potenzialmente pregiudizievoli delle importazioni in dumping (considerando 89 del regolamento provvisorio), una siffatta circostanza, in quanto consente di identificare, se del caso, solo una situazione di vulnerabilità per il futuro, non poteva dimostrare che detta industria si trovasse in una situazione di vulnerabilità alla fine del periodo dell’inchiesta. |
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52 |
In tali circostanze, il Consiglio, ha commesso un errore di valutazione manifesto nel confermare la conclusione della Commissione secondo cui l’industria dell’Unione si sarebbe trovata, alla fine del periodo dell’inchiesta, in una situazione di vulnerabilità, in quanto una simile conclusione non è corroborata dai dati rilevanti del caso di specie. |
Sull’esistenza di una minaccia di pregiudizio notevole alla fine del periodo dell’inchiesta
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53 |
Per concludere nel senso dell’esistenza, alla fine del periodo dell’inchiesta, di una minaccia di pregiudizio notevole per l’industria dell’Unione, ai considerando da 66 a 74 del regolamento controverso il Consiglio ha proceduto all’analisi dell’evoluzione dei volumi delle importazioni in dumping, della riserva di capacità disponibile presso gli esportatori, dei prezzi delle importazioni dalla RPC e del livello delle scorte, facendo ricorso, in sostanza, ai quattro fattori di cui all’articolo 3, paragrafo 9, secondo comma, del regolamento di base. |
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54 |
Per quanto riguarda, in primo luogo, l’evoluzione dei volumi delle importazioni in dumping, occorre ricordare che il fattore di cui all’articolo 3, paragrafo 9, secondo comma, lettera a), del regolamento di base riguarda l’esistenza di un «un sensibile tasso di incremento delle importazioni oggetto di dumping sul mercato [dell’Unione], tale da far prevedere un sostanziale aumento delle importazioni». |
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55 |
Orbene, le valutazioni della Commissione svolte ai considerando 115 e 116 del regolamento provvisorio, secondo cui la situazione globale del mercato dell’Unione non avrebbe un impatto «rilevante» sull’«andamento del volume» delle importazioni dalla RPC e che la pressione di queste importazioni sul mercato dell’Unione si debba rafforzare «in maniera sostanziale», confermate dal Consiglio ai considerando da 66 a 68 del regolamento controverso, sono contraddette dai dati successivi al periodo dell’inchiesta, anch’essi presi in considerazione nel regolamento suddetto. |
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56 |
Più in particolare, al considerando 52 del regolamento controverso, il Consiglio ha rilevato che le importazioni provenienti dalla RPC erano «diminuite significativamente» in volume assoluto, essendo passate, come attestato dalla tabella riportata in tale considerando, da 542840 tonnellate durante il periodo dell’inchiesta a 306866 tonnellate durante il periodo successivo al periodo dell’inchiesta. |
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57 |
È vero che, al considerando 68 del regolamento controverso, il Consiglio ha sottolineato che «[c]ome indicato nello stesso considerando 52 le importazioni cinesi del prodotto in esame [avevano] registrato un lieve aumento della quota di mercato nel periodo successivo al [periodo dell’inchiesta], nonostante la diminuzione del loro volume assoluto». Tuttavia, siffatto «lieve aumento», che corrispondeva soltanto allo 0,7% delle quote di mercato di dette importazioni, non consente, di per sé, di concludere per la sussistenza di un tasso di aumento notevole delle importazioni oggetto di dumping sul mercato dell’Unione, tale da far prevedere un sostanziale aumento delle importazioni. Del resto, come indicato dal Consiglio al considerando 53 del regolamento controverso, la quota di mercato dell’industria dell’Unione è diminuita solo dello 0,1% tra il periodo dell’inchiesta e il periodo successivo al periodo dell’inchiesta, passando dal 63,6% per il primo al 63,5% per il secondo. |
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58 |
In tale contesto, alla luce della giurisprudenza della Corte citata al punto 41 della presente sentenza, occorre sottolineare l’importanza dei dati successivi al periodo dell’inchiesta nell’ambito dell’analisi prognostica dell’esistenza di una minaccia di pregiudizio, dal momento che tali dati possono essere utilizzati per confermare o confutare le previsioni contenute nel regolamento provvisorio. |
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59 |
Ebbene, nel caso di specie, i dati in questione, ricordati ai punti 56 e 57 della presente sentenza, non confermano l’esistenza di un sensibile tasso di incremento delle importazioni oggetto di dumping sul mercato dell’Unione, che sarebbe stato tale da far prevedere un sostanziale aumento delle importazioni, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 9, secondo comma, lettera a), del regolamento di base. |
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60 |
Per quanto riguarda, in secondo luogo, la riserva di capacità non sfruttate presso gli esportatori, occorre ricordare che il fattore di cui all’articolo 3, paragrafo 9, secondo comma, lettera b), del regolamento di base concerne «una sufficiente disponibilità di capacità da parte dell’esportatore, ovvero l’imminente e sensibile aumento della medesima, che denotino un probabile e sostanziale incremento delle esportazioni oggetto di dumping nell[’Unione], in considerazione della disponibilità di altri mercati d’esportazione con capacità residua di assorbimento». |
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61 |
Nel caso di specie, la Commissione ha indicato, al considerando 118 del regolamento provvisorio, che, «durante il periodo considerato, gli esportatori cinesi [avevano] rafforzato in maniera considerevole la loro tendenza all’esportazione, il che [aveva] comportato un netto aumento delle loro esportazioni in termini assoluti». Al considerando 119 di tale regolamento, la Commissione ha constatato, da un lato, che «[l]a percentuale delle esportazioni cinesi verso [l’Unione] (in percentuale del totale delle esportazioni dalla [RPC]) [era] fortemente aumentata durante il periodo considerato», il che confermava «che [aveva] già avuto luogo nel corso del periodo considerato un deciso riorientamento delle attività di esportazione e che l[’Unione] [aveva] assunto nuova importanza nella strategia globale degli esportatori cinesi», e, dall’altro, che «[g]li altri mercati principali [erano] gli Stati Uniti con il 36% (rispetto al 31% del 2007), l’Algeria (6% rispetto al 2% del 2006) e la Corea del Sud (6% rispetto al 3% del 2005)». |
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62 |
Su tale base, la Commissione ha concluso che poteva prevedersi «che una parte significativa delle sovraccapacità generate recentemente [sarebbe stata] orientata verso il mercato [dell’Unione]» e «a breve un netto ridimensionamento di alcuni di questi mercati, in particolare del mercato statunitense», di modo che «i volumi di produzione resi disponibili potranno essere facilmente riorientati verso l[’Unione]». Tali conclusioni sono state confermate dal Consiglio ai considerando da 69 a 71 del regolamento controverso. |
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63 |
In proposito, tuttavia, occorre rilevare che l’analisi operata nel regolamento controverso e riguardante la probabilità di orientamento delle esportazioni dalla RPC verso il mercato dell’Unione è lacunosa sotto due profili. Da un lato, tale analisi non ha preso in considerazione elementi che erano tuttavia rilevanti per spiegare l’aumento delle importazioni dalla RPC verso l’Unione. In particolare, il regolamento controverso non ha evocato la circostanza, menzionata al considerando 130 del regolamento provvisorio, che «l’impennata della quota di mercato dei prodotti cinesi [aveva] chiaramente coinciso con l’erosione sostanziale delle quote di mercato detenute dalle importazioni provenienti dalla Russia e dall’Ucraina, che erano le loro concorrenti più immediate in termini di prezzi», mentre tale circostanza era rilevante per spiegare, almeno in parte, l’aumento della percentuale delle esportazioni cinesi destinate all’Unione durante il periodo considerato. Dall’altro lato, il regolamento controverso non ha preso in considerazione la capacità residua di assorbimento degli altri mercati di esportazione identificati. Orbene, come risulta dai dati menzionati al punto 61 della presente sentenza, lo sviluppo delle esportazioni verso tali mercati ha registrato un aumento durante lo stesso periodo. |
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64 |
In tali circostanze, i fatti del caso di specie non consentono di concludere che il fattore di cui all’articolo 3, paragrafo 9, secondo comma, lettera b), del regolamento di base fosse soddisfatto. |
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65 |
Per quanto attiene, in terzo luogo, al prezzo delle importazioni provenienti dalla RPC, occorre ricordare che il fattore di cui all’articolo 3, paragrafo 9, secondo comma, lettera c), del regolamento di base riguarda «il fatto che le importazioni siano effettuate a prezzi tali da provocare una significativa diminuzione dei prezzi oppure impedirne gli aumenti che altrimenti si sarebbero verificati e tali da stimolare la domanda di altre importazioni». |
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66 |
Nel caso di specie, ai considerando 120 e 121 del regolamento provvisorio, la Commissione ha rilevato, da un lato, che, durante il periodo considerato, i prezzi delle importazioni dalla RPC erano stati nettamente inferiori non solo a quelli dell’industria dell’Unione, ma anche ai prezzi di paesi terzi e, dall’altro, che non vi era motivo di ritenere che, in un ambiente economico caratterizzato da una sostanziale flessione della domanda, i prezzi bassi avrebbero avuto tendenza ad aumentare. Al considerando 122 di tale regolamento, la Commissione ha sottolineato che i prezzi delle importazioni dalla RPC erano aumentati leggermente dopo il periodo dell’inchiesta, circostanza che rispecchiava innanzitutto un incremento a livello mondiale dei prezzi di alcune importanti materie prime. Al considerando 123 di detto regolamento, la Commissione ha concluso che i «prezzi molto bassi» delle importazioni in dumping avevano un duplice effetto negativo, vale a dire, per un verso, un probabile riorientamento verso le importazioni in dumping e, per un altro, «un effetto depressivo» sia sui volumi che sui prezzi offerti dai produttori dell’Unione e da altri fornitori. |
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67 |
Nel regolamento controverso il Consiglio ha rilevato che, successivamente al periodo dell’inchiesta, i prezzi delle importazioni da diversi paesi, tra cui la RPC, avevano subito un notevole aumento, analogamente ai prezzi dell’industria dell’Unione. Esso ha confermato le conclusioni della Commissione richiamate al punto precedente, indicando, al considerando 73 di tale regolamento, che l’analisi dei listini prezzi dell’industria dell’Unione e dei prezzi dei prodotti comparabili importati dalla RPC, effettuata dopo il periodo dell’inchiesta, aveva «mostrato un andamento dei prezzi parallelo». |
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68 |
Tuttavia, un simile «parallelismo» nell’andamento dei prezzi non è suffragato dai dati economici del periodo successivo al periodo dell’inchiesta, riportati nello stesso regolamento controverso. Infatti, dai considerando 52 e 53 di tale regolamento risulta che, da un lato, la differenza tra il prezzo di vendita dell’industria dell’Unione e il prezzo di vendita delle importazioni dalla RPC si è ridotto di circa il 10% tra il periodo dell’inchiesta e il periodo successivo al periodo dell’inchiesta, passando dal 40% circa per il primo (EUR 476 per tonnellata) al 30% circa per il secondo (EUR 448 per tonnellata). Dall’altro, mentre nel periodo successivo al periodo dell’inchiesta i prezzi dell’industria dell’Unione sono aumentati del 18,7%, quelli delle importazioni cinesi sono aumentati di oltre il 35%. |
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69 |
In ogni caso, anche supponendo che sia stato possibile accertare un siffatto parallelismo nell’andamento dei prezzi e che l’aumento dei prezzi del prodotto di cui trattasi per il periodo successivo al periodo dell’inchiesta abbia potuto trovare una spiegazione nell’aumento dei prezzi delle materie prime, tali circostanze non sono idonee a supportare le conclusioni che la Commissione trae, al considerando 123 del regolamento provvisorio, e confermate dal Consiglio al considerando 73 del regolamento controverso, riguardo all’esistenza di un effetto negativo dei prezzi «molto bassi» delle importazioni originarie della RPC sui prezzi e sui volumi dell’industria dell’Unione. |
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70 |
Infatti, per quanto riguarda, da un lato, l’effetto sui prezzi dell’industria dell’Unione, il fattore di cui all’articolo 3, paragrafo 9, secondo comma, lettera c), del regolamento di base consiste nel fatto che le importazioni siano effettuate a prezzi tali da «provocare una significativa diminuzione» dei prezzi praticati nell’Unione oppure «impedirne [in misura significativa] gli aumenti». Orbene, una siffatta conclusione non è suffragata dai dati successivi al periodo dell’inchiesta, menzionati ai punti 56 e 57 della presente sentenza. Dall’altro, per quanto attiene all’effetto depressivo dei prezzi «molto bassi» sui volumi dell’industria dell’Unione, occorre ricordare che la quota di mercato di tale industria durante il periodo successivo al periodo dell’inchiesta è diminuita solo dello 0,1%, come si evince dal considerando 53 del regolamento controverso. |
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71 |
Pertanto, dai fatti di cui al caso di specie non emerge che il fattore previsto dall’articolo 3, paragrafo 9, secondo comma, lettera c), del regolamento di base possa considerarsi soddisfatto. |
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72 |
Per quanto riguarda, in quarto e ultimo luogo, il livello delle scorte del prodotto oggetto dell’inchiesta, espressamente previsto all’articolo 3, paragrafo 9, secondo comma, lettera d), del regolamento di base come uno dei fattori pertinenti per determinare l’esistenza di una minaccia di pregiudizio notevole per l’industria dell’Unione, il regolamento controverso ha confermato, al considerando 74, la conclusione della Commissione espressa al considerando 124 del regolamento provvisorio, secondo cui detto fattore non era «determinante» per l’analisi dell’esistenza di una minaccia di tal genere, dal momento che «normalmente le scorte sono detenute dai commercianti (grossisti) e non dai produttori» e che «non si è potuto dimostrare che attività di stoccaggio abbiano avuto luogo in proporzioni tali da influenzare sensibilmente il mercato nell’immediato futuro». |
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73 |
Dalle considerazioni che precedono risulta che, nel regolamento controverso, il Consiglio ha erroneamente ritenuto sussistente, alla luce dei fattori di cui all’articolo 3, paragrafo 9, secondo comma, del regolamento di base, una minaccia di pregiudizio notevole per l’industria dell’Unione, cosicché esso ha violato anche l’articolo 3, paragrafo 9, primo comma, di tale regolamento, secondo il quale, da un lato, l’esistenza di una siffatta minaccia deve essere accertata sulla base di fatti e non di semplici asserzioni, congetture o remote possibilità, e, dall’altro, il mutamento di circostanze atto a creare una situazione in cui il dumping causerebbe un pregiudizio deve essere chiaramente prevedibile ed imminente. |
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74 |
Tale conclusione non può essere inficiata da alcuno degli argomenti dedotti dalla Commissione e dal Consiglio nelle loro osservazioni presentate ai sensi dell’articolo 23, secondo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea. |
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75 |
La Commissione sostiene, in primo luogo, che un’interpretazione dell’articolo 3, paragrafo 9, del regolamento di base in conformità all’accordo antidumping dell’Organizzazione mondiale del commercio (OMC) consentirebbe di concludere che il legislatore dell’Unione lasci all’autorità incaricata dell’inchiesta antidumping la libertà di scegliere uno o più dei fattori enunciati nella disposizione di cui trattasi per fondare la sua conclusione relativa all’esistenza di una minaccia di pregiudizio notevole per l’industria dell’Unione, alla sola condizione che a tale conclusione si pervenga «sulla base di fatti e non di semplici asserzioni, congetture o remote possibilità». La Commissione aggiunge che occorre accertare l’esistenza di una minaccia di pregiudizio alla luce di tutte le circostanze rilevanti, e non soltanto dei quattro fattori di cui all’articolo 3, paragrafo 9, del regolamento di base. In particolare, essa osserva che, sebbene sia vero che il fattore relativo alla flessione della domanda nel mercato dell’Unione, esaminato ai considerando da 91 a 111 e 126 del regolamento provvisorio, non sia espressamente menzionato da tale disposizione, esso rimane rilevante per dimostrare l’esistenza di una minaccia di pregiudizio notevole per l’industria dell’Unione. |
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76 |
A tal riguardo occorre constatare che, con tale argomento, la Commissione tenta, in realtà, di rimettere in discussione le valutazioni effettuate dal Tribunale nella sentenza del 29 gennaio 2014, Hubei Xinyegang Steel/Consiglio (T‑528/09, EU:T:2014:35), sebbene quest’ultima sentenza, confermata dalla sentenza della Corte del 7 aprile 2016, ArcelorMittal Tubular Products Ostrava e a./Hubei Xinyegang Steel (C‑186/14 P e C‑193/14 P, EU:C:2016:209), sia divenuta definitiva e la Commissione avesse la possibilità di contestarla mediante impugnazione, cosa che non ha fatto. Tale istituzione non può quindi avvalersi delle osservazioni da essa prodotte nell’ambito di un procedimento pregiudiziale per accertamento di validità per contestare indirettamente detta sentenza del Tribunale. Pertanto, non occorre esaminare nel merito i suesposti argomenti della Commissione. |
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77 |
In secondo luogo, il Consiglio e la Commissione fanno valere che il regolamento di esecuzione 2015/2272 e la decisione di esecuzione 2018/928 accertano, da un lato, l’esistenza di una minaccia di pregiudizio notevole per l’industria dell’Unione e, dall’altro, che tale minaccia si concretizzerebbe qualora l’invalidità del regolamento controverso fosse dichiarata con effetto erga omnes. |
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78 |
In proposito, da un lato, occorre ricordare che la valutazione della validità di un atto, che la Corte è tenuta a effettuare nell’ambito di un rinvio pregiudiziale, deve normalmente essere fondata sulla situazione esistente al momento in cui l’atto è stato adottato (sentenza del 9 luglio 2020, Donex Shipping and Forwarding, C‑104/19, EU:C:2020:539, punto 43 e giurisprudenza ivi citata). |
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79 |
Dall’altro, come ricordato dalla Corte nella sua sentenza del 7 aprile 2016, ArcelorMittal Tubular Products Ostrava e a./Hubei Xinyegang Steel (C‑186/14 P e C‑193/14 P, EU:C:2016:209, punto 71), l’esistenza di una minaccia di pregiudizio notevole per l’industria dell’Unione deve essere accertata alla data di adozione di una misura antidumping, data corrispondente, nel caso di specie, alla data di adozione del regolamento controverso. |
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80 |
Ne consegue che l’adozione tanto del regolamento di esecuzione 2015/2272 quanto della decisione di esecuzione 2018/928, intervenuta successivamente all’adozione del regolamento controverso, non può aver inciso sulla validità di quest’ultimo. |
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81 |
Inoltre, non può desumersi né da tale regolamento di esecuzione né da detta decisione di esecuzione che, alla data di adozione del regolamento controverso, esistesse una minaccia di pregiudizio notevole per l’industria dell’Unione. |
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82 |
Di conseguenza, dal momento che, come emerge dai punti da 45 a 73 della presente sentenza, adottando il regolamento controverso, il Consiglio ha violato il combinato disposto dell’articolo 3, paragrafo 9, e dell’articolo 9, paragrafo 4, del regolamento di base, occorre dichiarare che il regolamento controverso è invalido. |
Sulle spese
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83 |
Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione. |
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Per questi motivi, la Corte (Quarta Sezione) dichiara: |
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Il regolamento (CE) n. 926/2009 del Consiglio, del 24 settembre 2009, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di determinati tubi senza saldatura, di ferro o di acciaio, originari della Repubblica popolare cinese, è invalido. |
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Firme |
( *1 ) Lingua processuale: il tedesco.
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