Sentenza del Tribunale (Decima Sezione ampliata) del 12 febbraio 2025.#de Volksbank NV contro Comitato di risoluzione unico.#Unione economica e monetaria – Unione bancaria – Meccanismo di risoluzione unico degli enti creditizi e di talune imprese di investimento (SRM) – Fondo di risoluzione unico (SRF) – Decisione del SRB sul calcolo dei contributi ex ante per il periodo di contribuzione 2018 – Articoli 4, 14 e 16 del regolamento delegato (UE) 2015/63 – Principio di buona amministrazione.#Causa T-406/18.

ECLI:EU:T:2025:151Eu General Court12 feb 2025

Testo completo

 SENTENZA DEL TRIBUNALE (Decima Sezione ampliata)

12 febbraio 2025 ( *1 )

«Unione economica e monetaria – Unione bancaria – Meccanismo di risoluzione unico degli enti creditizi e di talune imprese di investimento (SRM) – Fondo di risoluzione unico (SRF) – Decisione del SRB sul calcolo dei contributi ex ante per il periodo di contribuzione 2018 – Articoli 4, 14 e 16 del regolamento delegato (UE) 2015/63 – Principio di buona amministrazione»

Nella causa T‑406/18,

de Volksbank NV, con sede in Utrecht (Paesi Bassi), rappresentata da A. Kleinhout, T. Waterbolk, P. Post e M. van Zandvoort, avvocati,

ricorrente,

contro

Comitato di risoluzione unico (SRB o CRU), rappresentato da D. Ceran e C. De Falco, in qualità di agenti, assistiti da H.-G. Kamann, F. Louis e P. Gey, avvocati,

convenuto,

sostenuto da

Commissione europea, rappresentata da D. Triantafyllou e A. Steiblytė, in qualità di agenti,

interveniente,

IL TRIBUNALE (Decima Sezione ampliata),

composto da A. Kornezov, presidente, E. Buttigieg, G. Hesse, D. Petrlík (relatore) e L. Spangsberg Grønfeldt, giudici,

cancelliere: S. Jund, amministratrice

vista la fase scritta del procedimento,

in seguito all’udienza del 9 luglio 2024,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1

Con il suo ricorso fondato sull’articolo 263 TFUE, la ricorrente, de Volksbank NV, chiede l’annullamento della decisione SRB/ES/2022/46 del Comitato di risoluzione unico (SRB o CRU), dell’8 agosto 2022, che revoca la decisione SRB/ES/SRF/2018/03 del SRB (CRU), del 12 aprile 2018, relativa ai contributi ex ante per il 2018 al Fondo di risoluzione unico, per quanto riguarda gli enti menzionati all’allegato I della presente decisione, e che calcola i contributi ex ante per il 2018 di tali enti al Fondo di risoluzione unico (in prosieguo: la «decisione impugnata»), nella parte in cui la riguarda.

Fatti all’origine della controversia e fatti successivi alla presentazione del ricorso

2

La ricorrente, già SNS Bank NV, è un ente creditizio stabilito nei Paesi Bassi.

3

Nel 2016, il gruppo composto dalla SNS Bank e dalle sue due società figlie, la ASN Bank NV e la RegioBank NV, è stato oggetto di una ristrutturazione al termine della quale, il 31 dicembre 2016, queste due società figlie sono state incorporate dalla SNS Bank e, il 1o gennaio 2017, quest’ultima è stata rinominata de Volksbank (in prosieguo: la «fusione del 2016»).

4

L’incorporazione della ASN Bank e della RegioBank (in prosieguo: le «società figlie incorporate») da parte della SNS Bank il 31 dicembre 2016 ha comportato la revoca delle autorizzazioni bancarie di questi due primi enti, cosicché la ricorrente è rimasta, nel 2017, l’unico ente che rientrava nell’ambito di applicazione del regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2014, che fissa norme e una procedura uniformi per la risoluzione degli enti creditizi e di talune imprese di investimento nel quadro del meccanismo di risoluzione unico e del Fondo di risoluzione unico e che modifica il regolamento (UE) n. 1093/2010 (GU 2014, L 225, pag. 1).

5

Con la decisione SRB/ES/SRF/2018/03, del 12 aprile 2018, il SRB ha fissato, conformemente all’articolo 70, paragrafo 2, del regolamento n. 806/2014, i contributi ex ante al Fondo di risoluzione unico (SRF o FRU) (in prosieguo: i «contributi ex ante») per l’anno 2018 (in prosieguo: il «periodo di contribuzione 2018») degli enti rientranti nel combinato disposto dell’articolo 2 e dell’articolo 67, paragrafo 4, di tale regolamento (in prosieguo: gli «enti»), tra cui la ricorrente.

6

Con lettera del 23 aprile 2018, la De Nederlandsche Bank NV (DNB, Banca dei Paesi Bassi), nella sua qualità di autorità nazionale di risoluzione, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, punto 3, del regolamento n. 806/2014, ha ingiunto alla ricorrente di versare l’importo del suo contributo ex ante per il periodo di contribuzione 2018, quale fissato dal SRB.

7

L’8 agosto 2022, il SRB ha adottato la decisione impugnata. Ai sensi dell’articolo 1 del dispositivo di tale decisione, quest’ultima revoca la decisione di cui al precedente punto 5 (in prosieguo: la «decisione iniziale») per quanto riguarda gli enti menzionati all’allegato I della decisione impugnata. Dai punti da 15 a 18 della decisione impugnata, risulta che quest’ultima intende porre rimedio al difetto di motivazione della decisione iniziale quale constatato dal SRB a seguito della sentenza del 15 luglio 2021, Commissione/Landesbank Baden-Württemberg e SRB (C‑584/20 P e C‑621/20 P, EU:C:2021:601), e delle ordinanze del 3 marzo 2022, SRB/Portigon e Commissione (C‑664/20 P, non pubblicata, EU:C:2022:161), e del 3 marzo 2022, SRB/Hypo Vorarlberg Bank (C‑663/20 P, non pubblicata, EU:C:2022:162).

Decisione impugnata

8

La decisione impugnata è composta da un corpo accompagnato da tre allegati.

9

Il corpo della decisione impugnata descrive la procedura seguita per determinare i contributi ex ante per il periodo di contribuzione 2018, applicabile a tutti gli enti.

10

Più in particolare, nella sezione 6 di detta decisione, il SRB ha determinato il livello-obiettivo annuale, menzionato all’articolo 4 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/81 del Consiglio, del 19 dicembre 2014, che stabilisce condizioni uniformi di applicazione del regolamento (UE) n. 806/2014 per quanto riguarda i contributi ex ante al SRF (GU 2015, L 15, pag. 1), per il periodo di contribuzione 2018 (in prosieguo: il «livello-obiettivo annuale»).

11

Il SRB ha spiegato di aver fissato il livello-obiettivo annuale a un ottavo dell’1,15% dell’ammontare medio trimestrale dei depositi protetti di tutti gli enti nel 2017, ottenuto a partire dai dati comunicati dai sistemi di garanzia dei depositi in conformità dell’articolo 16 del regolamento delegato (UE) 2015/63 della Commissione, del 21 ottobre 2014, che integra la direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i contributi ex ante ai meccanismi di finanziamento della risoluzione (GU 2015, L 11, pag. 44).

12

Nella sezione 7 della decisione impugnata, il SRB ha descritto il metodo da seguire per il calcolo dei contributi ex ante per il periodo di contribuzione 2018.

13

Nella sezione 7 della decisione impugnata, il SRB ha inoltre spiegato che gli enti diversi da quelli versanti un contributo forfettario alla luce delle loro ridotte dimensioni dovevano versare un contributo ex ante adeguato al loro profilo di rischio, che esso aveva fissato passando per le seguenti fasi principali.

14

Nella prima fase, il SRB ha calcolato, conformemente all’articolo 70, paragrafo 2, secondo comma, lettera a), del regolamento n. 806/2014, il «contributo annuale di base» di ciascun ente. Ai fini di tale calcolo, il SRB ha anzitutto preso in considerazione il totale delle passività dell’ente interessato, che includeva, in particolare, gli importi dei fondi propri e dei depositi protetti (in prosieguo: il «totale delle passività»), quale presentato al 31 dicembre 2016. Successivamente, esso ha sottratto dal totale delle passività i fondi propri e la media dei depositi protetti di tale ente nel 2016, calcolata su base trimestrale, al fine di ottenere il passivo netto di quest’ultimo (in prosieguo: il «passivo netto»). Infine, il SRB ha riferito il passivo netto di detto ente al passivo netto di tutti gli enti autorizzati nel territorio di tutti gli Stati membri partecipanti al meccanismo di risoluzione unico (SRM o MRU).

15

Per quanto riguarda più in particolare il periodo di contribuzione 2018, il SRB ha calcolato il passivo netto degli enti interessati e, pertanto, il loro contributo annuale di base tenendo conto dell’importo del totale delle passività di tali enti risultanti dai dati al 31 dicembre 2016 e detraendo da tale importo l’importo medio dei depositi protetti di detti enti, nel corso del 2016, calcolato su base trimestrale.

16

In applicazione dell’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento delegato 2015/63, ai fini della determinazione del contributo annuale di base il SRB ha dedotto talune tipologie di passività dal passivo netto del singolo ente.

17

Nella seconda fase del calcolo del contributo ex ante, il SRB ha apportato una correzione al contributo annuale di base in funzione del profilo di rischio dell’ente considerato, conformemente all’articolo 70, paragrafo 2, secondo comma, lettera b), del regolamento n. 806/2014.

18

Il SRB ha poi sommato tutti i contributi annuali di base corretti in funzione dei profili di rischio per ottenere un «denominatore comune» utilizzato per calcolare la parte di livello-obiettivo annuale che ciascun ente doveva versare.

19

Infine, il SRB ha calcolato il contributo ex ante di ciascun ente ripartendo il livello-obiettivo annuale tra tutti gli enti sulla base del rapporto tra il contributo annuale di base corretto in funzione del profilo di rischio, da un lato, e il denominatore comune, dall’altro.

Conclusioni delle parti

20

La ricorrente chiede, nel suo ricorso, in sostanza, che il Tribunale voglia:

–

annullare la decisione impugnata per quanto la riguarda;

–

condannare il SRB alle spese.

21

Nella memoria depositata il 26 settembre 2022 e intitolata «Osservazioni relative alla riadozione della decisione [iniziale] nella causa T‑406/18» (in prosieguo: la «memoria del 26 settembre 2022»), la ricorrente chiede, inoltre, di considerare il suo ricorso come avente ad oggetto l’annullamento della decisione impugnata.

22

Il SRB chiede inizialmente che il Tribunale voglia:

–

respingere il ricorso in quanto irricevibile;

–

in subordine, respingere il ricorso in quanto infondato;

–

in ulteriore subordine, in caso di annullamento, mantenere gli effetti della decisione iniziale per un periodo di sei mesi a decorrere dalla data in cui la sentenza sarà divenuta definitiva;

–

condannare la ricorrente alle spese.

23

Nelle sue osservazioni sulla memoria del 26 settembre 2022, il SRB chiede, inoltre, che il Tribunale voglia dichiarare che il ricorso è divenuto privo di oggetto e respingerlo in quanto irricevibile.

24

La Commissione europea chiede che il Tribunale voglia:

–

respingere il ricorso in quanto infondato;

–

condannare la ricorrente alle spese.

In diritto

25

La ricorrente sostiene che il SRB ha violato varie norme giuridiche quando ha calcolato il suo contributo ex ante per il periodo di contribuzione 2018, segnatamente a livello del metodo applicato per calcolare il suo contributo annuale di base. In particolare, la ricorrente contesta al SRB di aver calcolato il suo passivo netto sulla base di dati relativi a date diverse, in quanto il SRB avrebbe utilizzato dati successivi alla fusione del 2016 per determinare l’importo del totale delle sue passività, mentre avrebbe utilizzato, in parte, dati anteriori a tale fusione per determinare l’importo dei suoi depositi protetti. Siffatto metodo avrebbe quindi portato ad una sopravvalutazione del suo passivo netto.

26

A sostegno del ricorso la ricorrente solleva cinque motivi, riguardanti:

–

il primo, una violazione dell’articolo 103, paragrafo 2, della direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio (GU 2014, L 173, pag. 190), dell’articolo 70, paragrafo 2, del regolamento n. 806/2014 e dell’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento delegato 2015/63, a causa del ricorso a dati non comparabili per determinare il suo passivo netto;

–

il secondo, una violazione dell’articolo 103, paragrafi 2 e 7, della direttiva 2014/59 e dell’articolo 290 TFUE, in quanto la Commissione avrebbe «ecceduto» le sue competenze;

–

il terzo, una violazione del principio di proporzionalità;

–

il quarto, una violazione del principio della certezza del diritto;

–

il quinto, una violazione del principio della parità di trattamento.

27

Occorre esaminare, anzitutto, le eccezioni di irricevibilità sollevate dal SRB, poi i motivi dedotti dalla ricorrente.

Sulla ricevibilità

28

Nella memoria del 26 settembre 2022, la ricorrente fa valere che, poiché la decisione impugnata non risolve il problema giuridico che era presente nella decisione iniziale, vale a dire l’utilizzo di dati non comparabili per il calcolo del suo passivo netto, non era necessario adeguare il suo ricorso conformemente all’articolo 86 del regolamento di procedura del Tribunale. Essa chiede tuttavia al Tribunale di considerare, nella misura necessaria, tale ricorso come diretto anche contro la decisione impugnata.

29

Nelle sue osservazioni sulla memoria del 26 settembre 2022, il SRB ha sollevato, in sostanza, due eccezioni di irricevibilità, la prima nei confronti delle conclusioni della ricorrente avverso la decisione iniziale e la seconda avverso la memoria del 26 settembre 2022.

Sulla ricevibilità delle conclusioni contro la decisione iniziale

30

Il SRB sostiene che le conclusioni dirette contro la decisione iniziale sono irricevibili in quanto la domanda di annullamento di tale decisione è divenuta priva di oggetto, quest’ultima essendo stata revocata ex tunc.

31

All’udienza, la ricorrente ha dichiarato di rinunciare alle sue conclusioni contro la decisione iniziale se il Tribunale constatasse che tale decisione era stata revocata e sostituita dalla decisione impugnata.

32

A tal riguardo, occorre rilevare che il punto 18 della decisione impugnata indica che il SRB ha ritenuto opportuno ritirare e sostituire la decisione iniziale per quanto riguardava gli enti menzionati all’allegato I della decisione impugnata.

33

In tal senso, l’articolo 1 del dispositivo della decisione impugnata enuncia che tale decisione «revoca» la decisione iniziale per quanto riguarda gli enti menzionati all’allegato I della decisione impugnata, fra i quali la ricorrente.

34

Inoltre, come risulta dall’articolo 2 del dispositivo della decisione impugnata, quest’ultima approva il calcolo dei contributi ex ante per il periodo di contribuzione 2018 come effettuato nell’allegato I di tale decisione, calcolo che vale anche rispetto alla ricorrente.

35

Infine, la decisione impugnata è stata adottata l’8 agosto 2022 ma, conformemente a quanto previsto dall’articolo 4 del suo dispositivo, è entrata in vigore il 12 aprile 2018, ossia al momento dell’entrata in vigore della decisione iniziale.

36

Da quanto precede si ricava che, come sostiene il SRB, la decisione iniziale è stata revocata e sostituita dalla decisione impugnata per quanto riguardava la ricorrente.

37

In tali circostanze, si deve ritenere che la ricorrente abbia rinunciato, in udienza, alle sue conclusioni contro la decisione iniziale. Pertanto, non occorre più esaminare l’eccezione di irricevibilità sollevata dal SRB contro tali conclusioni.

Sull’adattamento del ricorso

38

Nelle sue osservazioni sulla memoria del 26 settembre 2022, il SRB sostiene che la ricorrente non ha adeguato il suo ricorso, i suoi motivi e le sue conclusioni alla luce dell’adozione della decisione impugnata. Da un lato, la memoria del 26 settembre 2022 non potrebbe essere considerata una memoria di adattamento ai sensi dell’articolo 86 del regolamento di procedura, in quanto non manifesterebbe l’intenzione da parte della ricorrente di adeguare il suo ricorso. Tale memoria sarebbe del resto intitolata «Osservazioni relative alla riadozione della decisione impugnata nella causa T‑406/18», e non «Memoria di adattamento».

39

Dall’altro lato, anche supponendo che la memoria del 26 settembre 2022 possa essere considerata una memoria di adattamento, essa non soddisferebbe le condizioni di ricevibilità che si applicano a tali memorie. Infatti, nella memoria del 26 settembre 2022 la ricorrente non avrebbe adattato senza ambiguità le sue conclusioni contenute nel ricorso, in quanto si sarebbe astenuta dal qualificare i motivi dedotti contro la decisione iniziale come motivi diretti contro la decisione impugnata.

40

A tal riguardo, dall’articolo 86, paragrafi 1 e 2, del regolamento di procedura, nella versione allora applicabile, risulta che, quando un atto di cui si chiede l’annullamento è sostituito o modificato da un altro atto avente il medesimo oggetto, il ricorrente, prima della chiusura della fase orale del procedimento o prima della decisione del Tribunale di statuire senza fase orale, può adattare il suo ricorso per tener conto di questo elemento nuovo. L’adattamento del ricorso è effettuato con atto separato ed entro il termine, previsto dall’articolo 263, sesto comma, TFUE, entro il quale può essere chiesto l’annullamento dell’atto che giustifica l’adattamento del ricorso.

41

Conformemente all’articolo 86, paragrafo 4, lettere a) e b), del regolamento di procedura, la memoria di adattamento del ricorso deve contenere, in particolare, le conclusioni adattate nonché, se del caso, i motivi e gli argomenti adattati.

42

A tal proposito, dalla giurisprudenza risulta che, sebbene sia giustificato imporre taluni requisiti di forma ad un adattamento del ricorso, tali requisiti non costituiscono un fine a sé stante, ma sono, al contrario, destinati a garantire il carattere contraddittorio del procedimento e la buona amministrazione della giustizia. Ebbene, sarebbe contrario alla buona amministrazione della giustizia e all’economia processuale esigere da un ricorrente che abbia adattato le sue conclusioni che reiteri, in una memoria di adattamento del ricorso, motivi e argomenti identici a quelli presentati a sostegno delle sue conclusioni avverso l’atto impugnato inizialmente (v. sentenza del 24 gennaio 2019, Haswani/Consiglio, C‑313/17 P, EU:C:2019:57, punti 35 e 36 e giurisprudenza ivi citata).

43

L’articolo 86 del regolamento di procedura non impone, inoltre, un titolo specifico affinché un atto di una parte ricorrente possa essere considerato una memoria di adattamento ai sensi di tale disposizione. Al fine di esaminare se un tale atto costituisca una memoria di adattamento ai sensi dell’articolo 86 del regolamento di procedura, occorre pertanto tener conto della sua sostanza.

44

Per quanto riguarda, nel caso di specie, la memoria del 26 settembre 2022, da un lato, occorre constatare che la ricorrente rileva in essa che la decisione impugnata ha revocato e sostituito la decisione iniziale, fa riferimento all’articolo 86 del regolamento di procedura e chiede al Tribunale di considerare il suo ricorso come diretto anche contro la decisione impugnata.

45

Dall’altro lato, la ricorrente ha sostenuto, nella memoria del 26 settembre 2022, che la decisione impugnata non risolveva il problema giuridico sollevato nella presente causa e che anche il SRB aveva indicato, con la lettera del 12 maggio 2022 che informava il Tribunale della sua intenzione di revocare la decisione iniziale, che la decisione impugnata non avrebbe inciso sul contenuto dei suoi motivi. Pertanto, la ricorrente ha affermato di non aver ritenuto necessario modificare i suoi motivi, quali erano stati sviluppati nel ricorso.

46

Infatti, come rilevato ai precedenti punti 7 e da 32 a 36, la decisione impugnata ha revocato e sostituito la decisione iniziale al fine di porre rimedio al suo difetto di motivazione constatato dal SRB a seguito della sentenza del 15 luglio 2021, Commissione/Landesbank Baden-Württemberg e SRB (C‑584/20 P e C‑621/20 P, EU:C:2021:601), e delle ordinanze del 3 marzo 2022, SRB/Portigon e Commissione (C‑664/20 P, non pubblicata, EU:C:2022:161), e del 3 marzo 2022, SRB/Hypo Vorarlberg Bank (C‑663/20 P, non pubblicata, EU:C:2022:162).

47

Orbene, occorre constatare che il solo fatto di porre rimedio al difetto di motivazione della decisione iniziale non incide sulla questione centrale sollevata dal presente ricorso, che verte sul metodo utilizzato dal SRB per calcolare il contributo ex ante della ricorrente e, più specificamente, per determinare il suo passivo netto.

48

In tali circostanze, la ricorrente poteva non ritenere necessario modificare i motivi e gli argomenti dedotti a sostegno del suo ricorso a seguito dell’adozione della decisione impugnata.

49

Ciò vale a maggior ragione in quanto, nella memoria del 26 settembre 2022, la ricorrente ha espressamente dichiarato che intendeva mantenere l’intero ricorso, nel senso che gli argomenti e i motivi dedotti nel ricorso valevano anche contro la decisione impugnata.

50

Pertanto, la memoria del 26 settembre 2022 costituisce una memoria di adattamento del ricorso che soddisfa i requisiti di cui all’articolo 86 del regolamento di procedura.

51

Alla luce di quanto precede, tale memoria deve essere dichiarata ricevibile e, di conseguenza, si deve considerare che il ricorso è ormai diretto all’annullamento della decisione impugnata nella parte in cui riguarda la ricorrente.

Nel merito

Sul primo motivo, vertente sull’asserita violazione dell’articolo 103, paragrafo 2, della direttiva 2014/59, dell’articolo 70, paragrafo 2, del regolamento n. 806/2014 e dell’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento delegato 2015/63, a causa del ricorso a dati non comparabili al fine di determinare il passivo netto della ricorrente

52

La ricorrente contesta al SRB di aver utilizzato dati relativi a date diverse per il calcolo del suo passivo netto, in quanto il SRB ha ottenuto l’importo del totale delle sue passività sulla base dei dati al 31 dicembre 2016, mentre ha calcolato l’importo dei suoi depositi protetti secondo una media trimestrale del 2016. Così facendo, il SRB avrebbe violato l’articolo 103, paragrafo 2, della direttiva 2014/59, l’articolo 70, paragrafo 2, del regolamento n. 806/2014 e l’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento delegato 2015/63.

53

Infatti, a causa della fusione del 2016 tra la ricorrente e le società figlie incorporate, il totale delle passività fondato sui dati di fine anno della ricorrente includerebbe le passività della ricorrente e quelle delle società figlie incorporate, mentre, optando per l’importo medio dei depositi protetti della ricorrente, il SRB non avrebbe preso in considerazione i depositi protetti di tali enti durante i primi tre trimestri. Il SRB non avrebbe quindi dedotto tutti i depositi protetti inclusi nel bilancio della ricorrente al 31 dicembre 2016, in contrasto con la logica della deduzione di detti depositi.

54

Inoltre, mediante un tale metodo di calcolo del passivo netto della ricorrente, il SRB non avrebbe debitamente valutato la sua situazione di fatto. In particolare, il SRB si sarebbe basato su dati successivi alla fusione del 2016 per calcolare il totale delle sue passività, tenendo così conto anche delle passività delle società figlie incorporate. Per contro, al fine di determinare l’importo dei depositi protetti, esso si sarebbe basato su dati che sarebbero in parte anteriori a tale fusione e che riguarderebbero quindi unicamente la situazione della ricorrente e non quella di dette incorporate. Orbene, un tale metodo non consentirebbe di riflettere il profilo di rischio reale della ricorrente, in quanto avrebbe comportato una sopravvalutazione delle sue dimensioni e del rischio connesso.

55

Inoltre, il SRB avrebbe erroneamente affermato che il suo metodo risulta dalla normativa applicabile. In realtà, tale metodo non sarebbe prescritto né dall’articolo 4, paragrafi 1 e 2, né dall’articolo 14, paragrafi 1 e 4, né dall’articolo 16 del regolamento delegato 2015/63.

56

Il SRB sostiene che la linea di argomentazione della ricorrente è infondata.

57

In primo luogo, il SRB avrebbe applicato lo stesso metodo per tutti gli enti, cosicché, con la sua linea di argomentazione, la ricorrente chiederebbe, in sostanza, di essere trattata diversamente dagli altri enti. Orbene, un tale trattamento non sarebbe giustificato.

58

In secondo luogo, il metodo di calcolo dei depositi protetti, come applicato dalla decisione impugnata, sarebbe conforme agli articoli 4, 5, 14 e 16 del regolamento delegato 2015/63.

59

In terzo luogo, la ricorrente non spiegherebbe in che modo il calcolo effettuato dal SRB violi l’articolo 103, paragrafo 2, della direttiva 2014/59 o l’articolo 70, paragrafo 2, del regolamento n. 806/2014. La sua linea di argomentazione si baserebbe unicamente su affermazioni relative ai principi astratti di coerenza e di equità.

60

In quarto luogo, l’utilizzo dell’importo medio dei depositi protetti consentirebbe di garantire un metodo di calcolo dei contributi ex ante più preciso rispetto a quello basato sull’importo totale dei depositi protetti alla fine dell’anno civile.

61

In via preliminare, occorre ricordare che la Commissione ha adottato il regolamento delegato 2015/63 in applicazione di una delega di poteri che il legislatore dell’Unione europea le ha conferito all’articolo 103, paragrafi 7 e 8, della direttiva 2014/59, al fine, in particolare, di precisare la nozione di correzione dei contributi ex ante secondo il profilo di rischio degli enti e gli obblighi in materia di informazione. Il regime di tale regolamento delegato è stato reso applicabile, dall’articolo 70, paragrafo 6, del regolamento n. 806/2014, al calcolo dei contributi ex ante riscossi sulla base di tale regolamento.

62

Con il presente motivo la ricorrente contesta la prima fase del calcolo dei contributi ex ante e, in particolare, il metodo utilizzato dal SRB per determinare il suo passivo netto ai fini del calcolo del suo contributo annuale di base.

63

A tal riguardo, dai punti 27, 28 e 31 della decisione impugnata, nonché dalle dichiarazioni del SRB in udienza, risulta che, al fine di calcolare il passivo netto della ricorrente e, pertanto, il suo contributo annuale di base, il SRB ha utilizzato, da un lato, l’importo del totale delle passività della ricorrente al 31 dicembre 2016, basandosi in tal modo su dati successivi alla fusione del 2016, e, dall’altro, l’importo medio dei suoi depositi protetti, calcolato su base trimestrale, nel corso del 2016, importo quindi determinato sulla base di dati che erano in gran parte precedenti a detta fusione.

64

La ricorrente sostiene quindi che, facendo ricorso al metodo testé descritto al punto 63, il SRB ha violato l’articolo 103, paragrafo 2, della direttiva 2014/59, l’articolo 70, paragrafo 2, del regolamento n. 806/2014 e l’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento delegato 2015/63. Inoltre, allegando che l’applicazione di detto metodo non avrebbe consentito al SRB di tenere debitamente conto della sua situazione di fatto e del suo profilo di rischio reale, essa sostiene, in realtà, che il SRB avrebbe dovuto applicare dette disposizioni alla luce del principio di buona amministrazione, il quale impone agli organi dell’Unione di esaminare con cura e imparzialità tutti gli elementi pertinenti del caso di specie.

65

Al fine di valutare la fondatezza di tale linea di argomentazione, occorre anzitutto ricordare che dall’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento delegato 2015/63 risulta che il SRB è tenuto a calcolare il contributo ex ante di ciascun ente sulla base delle informazioni fornite da quest’ultimo conformemente all’articolo 14 di tale regolamento delegato.

66

L’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento delegato 2015/63 stabilisce che gli enti devono trasmettere al SRB l’ultimo bilancio annuale approvato disponibile entro il 31 dicembre dell’anno precedente il periodo di contribuzione (in prosieguo: l’«anno N-1»). Il bilancio deve essere corredato del parere del revisore legale o dell’impresa di revisione contabile.

67

Orbene, occorre constatare che, tenuto conto del tempo necessario per finalizzare siffatti rendiconti finanziari, tali informazioni si riferiscono, di norma, al penultimo anno precedente il periodo di contribuzione di cui trattasi o, in circostanze eccezionali, a un esercizio contabile iniziato nel corso di tale penultimo anno e chiuso nel corso dell’anno N-1 (in prosieguo, per questi due periodi: l’«anno di riferimento N-2»).

68

Pertanto, dal combinato disposto dell’articolo 4, paragrafo 1, e dell’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento delegato 2015/63 risulta che il SRB è tenuto a calcolare i contributi ex ante sulla base delle informazioni relative agli ultimi bilanci annuali approvati e certificati disponibili al 31 dicembre dell’anno N-1 (v., in tal senso, sentenza del 14 novembre 2019, State Street Bank International, C‑255/18, EU:C:2019:967, punto 42), ma che tali informazioni relative ai bilanci si riferiscono all’anno di riferimento N-2.

69

In tale contesto, il SRB sostiene che l’articolo 4, paragrafo 2, nonché gli articoli 5 e 16 del regolamento delegato 2015/63 contengono indicazioni nel senso di quali momenti dell’anno di riferimento N-2 sono rilevanti per determinare l’importo dei depositi protetti che è sottratto dal totale delle passività nell’ambito del calcolo del contributo annuale di base. Più concretamente, secondo il SRB, da dette disposizioni si evince che siffatti momenti corrispondono alla fine dei trimestri dell’anno di riferimento N-2, cosicché esso sarebbe tenuto a prendere in considerazione, per detto calcolo, l’importo medio dei depositi protetti, durante tale anno, calcolato su base trimestrale.

70

Al fine di esaminare il presente motivo, non è necessario valutare se l’articolo 4, paragrafo 2, e gli articoli 5 e 16 del regolamento delegato 2015/63 consentano al SRB di prendere in considerazione un siffatto importo medio dei depositi protetti, ai fini del calcolo dei contributi annuali di base, o addirittura lo obblighino.

71

Infatti, dalle memorie della ricorrente risulta che quest’ultima non contesta l’utilizzo in sé dell’importo medio dei depositi protetti, calcolato su base trimestrale, al fine di calcolare il passivo netto, bensì, e anzitutto, il ricorso da parte del SRB a dati relativi a momenti diversi ai fini di tale calcolo.

72

In tali circostanze, occorre esaminare se il SRB, quando prende in considerazione l’importo medio dei depositi protetti, calcolato su base trimestrale, dell’anno di riferimento N-2 ai fini del calcolo del passivo netto, possa allo stesso tempo prendere in considerazione, per questo stesso calcolo, l’importo del totale delle passività, quale si presenta alla fine dell’anno di riferimento N-2, e non l’importo medio del totale delle passività calcolato su base trimestrale, fermo restando che tale importo del totale delle passività include anche l’importo dei depositi protetti (v. punto 14 supra).

73

A tal riguardo occorre rilevare che né l’articolo 4, paragrafo 1, né l’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento delegato 2015/63 contengono prescrizioni specifiche se il SRB sia tenuto, per la determinazione del passivo netto, a prendere in considerazione l’importo del totale delle passività alla fine dell’anno di riferimento N-2 o il suo importo medio nel corso di tale anno. Prescrizioni in tal senso non risultano neppure dalle restanti disposizioni del regolamento delegato 2015/63, della direttiva 2014/59 o del regolamento n. 806/2014.

74

Di conseguenza, occorre constatare che l’articolo 4, paragrafo 1, e l’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento delegato 2015/63 conferiscono al SRB un potere discrezionale riguardo all’individuazione del momento rilevante per determinare l’importo del totale delle passività ai fini del calcolo del passivo netto.

75

Orbene, al fine di rispettare l’equilibrio dei poteri, caratteristico della struttura istituzionale dell’Unione, un siffatto potere discrezionale, che è stato conferito dalla Commissione al SRB, deve essere nettamente delimitato e il suo uso deve essere oggetto di un controllo rigoroso in base a criteri oggettivi derivanti dalla normativa cui il SRB è vincolato (v., in tal senso e per analogia, sentenza del 18 giugno 2024, Commissione/SRB, C‑551/22 P, EU:C:2024:520, punti 70 e 72).

76

Pertanto, occorre assicurarsi che il SRB abbia esercitato detto potere discrezionale in modo conforme alle norme di diritto di rango superiore e, più in particolare, in conformità con la finalità e l’economia generale dell’atto giuridico che costituisce la sua base legale, vale a dire la direttiva 2014/59 (v. punto 61 supra), nonché con i principi generali del diritto, quale il principio di buona amministrazione (v., in tal senso, sentenze del 30 settembre 2010, EMI Group, C‑581/08, EU:C:2010:559, punto 42; del 26 maggio 1998, Costacurta/Commissione, T‑177/96, EU:T:1998:109, punto 45, e del 3 ottobre 2019, BASF e REACH & colours/ECHA, T‑806/17, non pubblicata, EU:T:2019:724, punto 79).

77

A tal riguardo, da un lato, occorre ricordare che il principio di buona amministrazione, quale sancito dall’articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, impone alle istituzioni e agli organi dell’Unione l’obbligo di esaminare con cura e imparzialità tutti gli elementi pertinenti della fattispecie (v., in tal senso, sentenze del 21 novembre 1991, Technische Universität München, C‑269/90, EU:C:1991:438, punto 14; del 9 settembre 2008, Bayer CropScience e a./Commissione, T‑75/06, EU:T:2008:317, punto 84, e del 23 settembre 2009, Estonia/Commissione, T‑263/07, EU:T:2009:351, punto 99).

78

Dall’altro lato, il contributo annuale di base, quale previsto dall’articolo 103, paragrafo 2, della direttiva 2014/59 e dall’articolo 70, paragrafo 2, secondo comma, lettera a), del regolamento n. 806/2014, si fonda su un importo proporzionale del passivo netto di ciascun ente rispetto al passivo netto degli altri enti. Un siffatto rapporto riflette quindi l’economia generale del regime dei contributi ex ante, secondo la quale il contributo annuale di base deve anzitutto riflettere le dimensioni di ciascun ente in funzione delle sue passività.

79

Questo stesso requisito risulta dai lavori preparatori della direttiva 2014/59, e in particolare dalle pagine 58 e 59 dello studio di impatto del 6 giugno 2012 che accompagna la proposta sfociata nell’adozione di tale direttiva [SWD(2012) 166 final], che indicano che il calcolo dei contributi annuali di base in funzione delle passività degli enti consente di valutare le dimensioni di questi ultimi, mirando a garantire che gli enti di grandi dimensioni versino contributi più elevati.

80

L’importanza di tenere conto delle dimensioni dell’ente è altresì sottolineata dal considerando 5 del regolamento delegato 2015/63, il quale dispone esplicitamente che il contributo ex ante deve riflettere le dimensioni degli enti interessati. Come risulta dal medesimo considerando, le dimensioni di un ente costituiscono infatti un primo indicatore del suo profilo di rischio, in quanto più un ente è importante, più è probabile che, in caso di difficoltà, il SRB riterrà che sia nell’interesse pubblico procedere alla sua risoluzione e ricorrere al SRF al fine di garantire l’effettiva applicazione degli strumenti di risoluzione.

81

È in tale contesto che il Tribunale ha già dichiarato che il contributo annuale di base deve riflettere le dimensioni degli enti al fine di garantire che siano fornite risorse finanziarie sufficienti al SRM per un’applicazione efficiente degli strumenti di risoluzione e che gli enti siano incentivati ad adottare modalità di funzionamento meno rischiose, riducendo in particolare il loro passivo netto (v., in tal senso, sentenza del 20 dicembre 2023, Banque postale/SRB, T‑383/21, EU:T:2023:845, punti 175 e 176).

82

In tali circostanze, il SRB deve calcolare i contributi annuali di base in modo da riflettere con sufficiente precisione le dimensioni degli enti interessati nonché il rischio associato in funzione delle loro passività, così che gli enti che hanno passività significative versino contributi ex ante più elevati rispetto agli enti con passività più limitate – fatta salva la correzione di tali contributi alla luce degli indicatori di rischio pertinenti – e che, in generale, gli enti siano incentivati ad adottare modalità di funzionamento meno rischiose riducendo, in particolare, l’importo del loro passivo netto.

83

Orbene, per quanto il metodo descritto al precedente punto 63 rifletta, di norma, in modo sufficientemente preciso le dimensioni degli enti interessati, la situazione può essere diversa in taluni casi particolari che possono verificarsi quando il totale delle passività e i depositi protetti di un determinato ente subiscono un’evoluzione significativa nel corso dell’anno di riferimento N-2, che va oltre le normali fluttuazioni di tali passività durante l’anno. Tale evoluzione può risultare inter alia da una modifica della struttura di detto ente, come quella conseguente a una fusione o a una incorporazione.

84

Pertanto, se il SRB si trova di fronte a una siffatta situazione particolare, dal principio di buona amministrazione discende che esso è tenuto ad esaminare con cura e imparzialità tutti gli elementi pertinenti del caso di specie nell’ambito dell’esercizio del suo potere discrezionale, menzionato al precedente punto 74.

85

Di conseguenza, quando un ente presenta al SRB dati concreti, numerici e verificabili da cui risulta che, a causa di una modifica sostanziale della sua struttura nel corso dell’anno di riferimento N-2, il totale del suo passivo e l’importo dei suoi depositi protetti hanno subito un’evoluzione significativa, tale che il metodo di calcolo del passivo netto non riflette più le sue dimensioni in modo sufficientemente preciso, il SRB deve tenere conto di tali elementi per assicurarsi che il calcolo del passivo netto dell’ente di cui trattasi rispetti i requisiti menzionati ai precedenti punti da 75 a 82.

86

Nel caso di specie, anzitutto, occorre constatare che la fusione del 2016 tra la ricorrente e le società figlie incorporate ha avuto come conseguenza che, il 31 dicembre 2016, l’importo del totale delle passività della ricorrente è aumentato in modo significativo, dal momento che ha incluso – contrariamente ai primi tre trimestri del 2016 – gli importi dei totali delle passività e dei depositi protetti di dette incorporate.

87

Inoltre, al fine di calcolare il passivo netto della ricorrente e, pertanto, il suo contributo annuale di base, il SRB si è basato sul metodo descritto al precedente punto 63, conformemente al quale, da un lato, ha utilizzato l’importo del totale delle passività della ricorrente risultanti al 31 dicembre 2016 e, dall’altro, per l’importo dei depositi protetti che sono sottratti dall’importo del totale delle passività, ha preso in considerazione il loro importo medio, calcolato su base trimestrale, nel corso del 2016.

88

Pertanto, per quanto riguarda i depositi protetti che sono stati sottratti dall’importo del totale delle passività nell’ambito del calcolo del passivo netto della ricorrente, il metodo descritto al precedente punto 63 ha tenuto conto solo parzialmente della fusione del 2016. Infatti, come risulta dalla nota a piè di pagina n. 22 della decisione impugnata, il SRB ha sommato i quattro importi dei depositi protetti che la ricorrente deteneva alla fine di ogni trimestre del 2016 e ha successivamente diviso il totale di tali importi per quattro al fine di ottenere la loro media trimestrale. Di conseguenza, per quanto riguarda i primi tre trimestri del 2016, il SRB ha preso in considerazione solo i depositi protetti della ricorrente, senza includere i depositi protetti delle società figlie incorporate. È solo per la fine dell’ultimo trimestre di tale anno, a seguito della fusione del 2016, che il SRB ha tenuto conto come importo dei depositi protetti della ricorrente anche dell’importo dei depositi protetti di tali società figlie incorporate. Ne consegue che l’importo dei depositi protetti della ricorrente che è stato sottratto all’importo del totale delle sue passività ai fini del calcolo del passivo netto comprendeva appena un quarto, all’incirca, dei depositi protetti detenuti da dette società figlie incorporate nel corso del 2016.

89

Per contro, per quanto riguarda la determinazione dell’importo del totale delle passività della ricorrente, il SRB si è basato unicamente sullo stato del totale delle sue passività al 31 dicembre 2016, vale a dire sull’importo risultante dalla fusione del 2016. Esso non ha quindi tenuto conto degli importi del totale delle passività della ricorrente alla fine dei primi tre trimestri del 2016, che non includevano i totali delle passività delle società figlie incorporate. Ne consegue che l’importo del totale delle passività della ricorrente comprendeva l’integralità del totale delle passività di tali incorporate, oltre che la totalità dei depositi protetti della ricorrente al 31 dicembre 2016, inclusa la totalità dei depositi protetti di dette incorporate (v. punto 14 supra).

90

Da quanto precede risulta che, nel calcolo del passivo netto della ricorrente da parte del SRB, la prima componente di tale operazione, ossia il calcolo del totale delle sue passività, si è basata interamente sulla situazione della ricorrente a seguito della fusione del 2016, mentre l’altra componente di questa stessa operazione, ossia il calcolo dell’importo dei suoi depositi protetti, che doveva poi essere sottratto dal totale delle passività, si è basata in gran parte sulla situazione della ricorrente prima di tale fusione. In tali circostanze, e tenuto conto dell’entità della modifica di tutte queste passività a seguito della fusione del 2016, siffatto calcolo del passivo netto non rifletteva con sufficiente precisione le dimensioni della ricorrente e, pertanto, il rischio associato.

91

Ne consegue che il SRB non ha preso in considerazione tutti gli elementi pertinenti del caso di specie nell’ambito dell’esercizio del suo potere discrezionale, menzionato al precedente punto 74, al fine di assicurarsi che il calcolo del passivo netto della ricorrente rispettasse i requisiti menzionati ai precedenti punti da 75 a 82.

92

Di conseguenza, il SRB ha esercitato il suo potere discrezionale, di cui disponeva nell’ambito del calcolo del contributo annuale di base della ricorrente, in modo tale da violare l’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento delegato 2015/63, come interpretato conformemente all’articolo 103, paragrafo 2, della direttiva 2014/59 e all’articolo 70, paragrafo 2, secondo comma, lettera a), del regolamento n. 806/2014 nonché al principio di buona amministrazione.

93

Tale conclusione non è inficiata dagli argomenti del SRB.

94

In primo luogo, anche supponendo che, come sostiene il SRB, esso fosse obbligato, in forza dell’articolo 4, paragrafi 1 e 2, e degli articoli 5 e 16 del regolamento delegato 2015/63, a tener conto dell’importo medio dei depositi protetti, calcolato su base trimestrale, ai fini del calcolo del passivo netto della ricorrente, tali disposizioni non gli imponevano tuttavia di prendere in considerazione dati relativi a momenti diversi nell’ambito di tale calcolo.

95

In secondo luogo, il SRB non può giustificare l’applicazione del metodo esposto al precedente punto 63 con l’intento di garantire la coerenza del metodo di calcolo del passivo netto con quello applicabile alla determinazione del livello-obiettivo annuale.

96

Infatti, anche supponendo che una siffatta considerazione sia pertinente, il SRB era tenuto, alla luce dei principi ricordati ai precedenti punti da 82 a 85, a prendere in considerazione la situazione specifica della ricorrente per assicurarsi che il calcolo del suo passivo netto riflettesse le sue dimensioni in modo sufficientemente preciso.

97

In terzo luogo, il SRB sostiene che l’utilizzo dell’importo medio dei depositi protetti, calcolato su base trimestrale, consente di contrastare l’uso abusivo di talune misure di contabilità, i comportamenti opportunistici, gli effetti a breve termine e i picchi stagionali.

98

Orbene, non è dimostrato in che modo ciò potrebbe impedire al SRB di tener conto dell’importo medio delle altre categorie di passività, calcolato su base trimestrale, sempre che siano stati messi a sua disposizione dati relativi a tale importo e che le condizioni esposte al precedente punto 85 siano state soddisfatte.

99

Alla luce di quanto precede, occorre accogliere il primo motivo e annullare la decisione impugnata nella parte in cui riguarda la ricorrente, senza che sia necessario esaminare gli altri motivi.

Sulla limitazione nel tempo degli effetti della sentenza

100

Il SRB chiede al Tribunale di mantenere, in caso di annullamento della decisione impugnata, gli effetti di quest’ultima fino alla sua sostituzione o, quanto meno, per un periodo di sei mesi a decorrere dalla data in cui la sentenza è divenuta definitiva, poiché la ricorrente resta obbligata a contribuire al SRF e un rimborso in attesa dell’adozione di una nuova decisione sarebbe inappropriato.

101

A tal riguardo, il SRB ha precisato in udienza che un annullamento senza mantenimento degli effetti della decisione impugnata nel tempo rischierebbe di pregiudicare il corretto funzionamento del regolamento n. 806/2014, della direttiva 2014/59 e del regolamento delegato 2015/63, poiché occorre prendere in considerazione non solo l’importo del contributo ex ante della ricorrente, ma anche tutti i contributi rimborsabili dal SRF in circostanze analoghe.

102

La ricorrente ha indicato in udienza di non opporsi ad un’eventuale limitazione nel tempo degli effetti della decisione impugnata qualora quest’ultima fosse annullata dal Tribunale.

103

In base all’articolo 264, secondo comma, TFUE, il giudice dell’Unione, ove lo reputi necessario, può precisare gli effetti di un atto annullato che devono essere considerati definitivi. Per esercitare il potere conferitogli da tale articolo, il giudice dell’Unione prende in considerazione il rispetto del principio della certezza del diritto e degli altri interessi pubblici o privati in gioco (v. sentenza del 25 febbraio 2021, Commissione/Svezia, C‑389/19 P, EU:C:2021:131, punto 72 e giurisprudenza ivi citata; v. anche, in tal senso, sentenza del 22 dicembre 2008, Régie Networks, C‑333/07, EU:C:2008:764, punto 122).

104

Così, l’articolo 264, secondo comma, TFUE è stato interpretato, in particolare, nel senso che esso consente, per ragioni di certezza del diritto, ma anche per evitare una discontinuità o una regressione nell’attuazione delle politiche condotte o sostenute dall’Unione, di mantenere per un periodo ragionevole gli effetti di un atto annullato (v. sentenza del 27 gennaio 2021, Polonia/Commissione, T‑699/17, EU:T:2021:44, punto 61 e giurisprudenza citata).

105

Per quanto riguarda più specificamente il settore della riscossione dei contributi ex ante, il giudice dell’Unione ha mantenuto nel tempo gli effetti degli atti annullati quando il rimborso di tali contributi, a seguito di detto annullamento, rischiava di privare il SRF di mezzi finanziari che potevano rivelarsi necessari per garantire la stabilità della zona euro e la stabilità finanziaria dell’Unione. Ad esempio, perché il SRB sarebbe stato tenuto a rimborsare, oltre all’importo del contributo ex ante dell’ente che aveva presentato il ricorso, gli importi dei contributi ex ante di altri enti che avevano proposto un ricorso analogo, sollevando lo stesso motivo accolto nel ricorso di cui trattavasi [v., in tal senso, sentenze del 15 luglio 2021, Commissione/Landesbank Baden-Württemberg e SRB, C‑584/20 P e C‑621/20 P, EU:C:2021:601, punto 177, e del 10 aprile 2024, Dexia/SRB (Contributi ex ante 2022), T‑411/22, con impugnazione pendente, EU:T:2024:216, punti da 70 a 74].

106

Nel caso di specie, occorre constatare che, da un lato, l’importo del contributo ex ante che dovrebbe essere rimborsato alla ricorrente per il periodo di contribuzione 2018, a seguito dell’annullamento della decisione impugnata, è di limitata entità rispetto all’importo totale dei mezzi finanziari di cui dispone il SRF.

107

Dall’altro lato, interrogato in udienza, il SRB non ha individuato altre cause nelle quali enti diversi dalla ricorrente abbiano proposto un ricorso analogo trovandosi in una situazione comparabile a quella oggetto della presente causa e sollevando lo stesso motivo accolto nel presente ricorso.

108

Pertanto, nulla indica che il SRB dovrà rimborsare, oltre all’importo limitato del contributo ex ante della ricorrente, gli importi dei contributi ex ante di altri enti che abbiano proposto un ricorso analogo.

109

Di conseguenza, non è stato dimostrato che l’annullamento con effetto immediato della decisione impugnata rischia di pregiudicare la stabilità della zona euro e la stabilità finanziaria dell’Unione.

110

In tali circostanze, non vi è motivo di accogliere la domanda del SRB di mantenere gli effetti della decisione impugnata per quanto riguarda la ricorrente.

Sulle spese

111

Ai sensi dell’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché il SRB è rimasto soccombente, occorre condannarlo a farsi carico delle proprie spese nonché di quelle sostenute dalla ricorrente, conformemente alla domanda di quest’ultima.

112

Ai sensi dell’articolo 138, paragrafo 1, del regolamento di procedura, la Commissione si farà carico delle proprie spese.

 

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Decima Sezione ampliata)

dichiara e statuisce:

 

1)

La decisione SRB/ES/2022/46 del Comitato di risoluzione unico (SRB o CRU), dell’8 agosto 2022, che revoca la decisione SRB/ES/SRF/2018/03 del SRB (CRU), del 12 aprile 2018, relativa ai contributi ex ante per il 2018 al Fondo di risoluzione unico, per quanto riguarda gli enti menzionati all’allegato I della presente decisione, e che calcola i contributi ex ante per il 2018 di tali enti al Fondo di risoluzione unico (SRF), è annullata nella parte in cui riguarda la de Volksbank NV.

 

2)

Il SRB si farà carico, oltre che delle proprie spese, di quelle sostenute dalla de Volksbank.

 

3)

La Commissione europea si farà carico delle proprie spese.

 

Kornezov

Buttigieg

Hesse

Petrlík

Spangsberg Grønfeldt

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 12 febbraio 2025.

Firme


( *1 ) Lingua processuale: l’inglese.

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