ECLI:EU:C:2019:1090•Ordinanza della Corte (Settima Sezione) del 17 dicembre 2019.#Gabriele Di Girolamo contro Ministero della Giustizia.#Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Giudice di pace di L’Aquila.#Rinvio pregiudiziale – Politica sociale – Lavoro a tempo determinato – Accordo quadro CES, UNICE e CEEP – Nozione di “lavoratore a tempo determinato” – Giudici di pace – Articolo 53, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte – Irricevibilità manifesta.#Causa C-618/18.
Ordinanza della Corte (Settima Sezione) del 17 dicembre 2019.#Gabriele Di Girolamo contro Ministero della Giustizia.#Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Giudice di pace di L’Aquila.#Rinvio pregiudiziale – Politica sociale – Lavoro a tempo determinato – Accordo quadro CES, UNICE e CEEP – Nozione di “lavoratore a tempo determinato” – Giudici di pace – Articolo 53, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte – Irricevibilità manifesta.#Causa C-618/18.
ECLI:EU:C:2019:1090Eu Chamb 07 C17 dic 2019
Testo completo
ORDINANZA DELLA CORTE (Settima Sezione)
17 dicembre 2019 (*)
«Rinvio pregiudiziale – Politica sociale – Lavoro a tempo determinato – Accordo quadro CES, UNICE e CEEP – Nozione di “lavoratore a tempo determinato” – Giudici di pace – Articolo 53, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte – Irricevibilità manifesta»
Nella causa C‑618/18,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Giudice di pace di L’Aquila (Italia), con ordinanza del 19 settembre 2018, pervenuta in cancelleria il 1° ottobre 2018, nel procedimento
Gabriele Di Girolamo
contro
Ministero della Giustizia,
con l’intervento di:
Unione Nazionale Giudici di Pace (Unagipa),
LA CORTE (Settima Sezione),
composta da P.G. Xuereb, presidente di sezione, A. Arabadjiev (relatore), presidente della Seconda Sezione, e T. von Danwitz, giudice,
avvocato generale: J. Kokott
cancelliere: A. Calot Escobar
vista la fase scritta del procedimento,
considerate le osservazioni presentate:
– per G. Di Girolamo, da B. Caruso, G. Fontana, S. Giubboni, D. Mesiti, V. De Michele e S. Galleano, avvocati;
– per il governo italiano, da G. Palmieri, in qualità di agente, assistita da L. Fiandaca e F. Sclafani, avvocati dello Stato;
– per la Commissione europea, da G. Gattinara e M. van Beek, in qualità di agenti,
vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di statuire con ordinanza motivata, conformemente all’articolo 53, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte,
ha emesso la seguente
Ordinanza
1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 267 TFUE e dell’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»), dei principi del primato del diritto dell’Unione, della tutela del legittimo affidamento e di effettività della tutela giurisdizionale, letti alla luce della giurisprudenza della Corte in materia di responsabilità degli Stati membri per violazione del diritto dell’Unione da parte degli organi giurisdizionali nazionali di ultimo grado, nonché sull’interpretazione della clausola 4 dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999 (in prosieguo: l’«accordo quadro»), contenuto nell’allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato (GU 1999, L 175, pag. 43).
2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra il sig. Gabriele Di Girolamo, giudice di pace, e il Ministero della Giustizia (Italia), suo datore di lavoro, in merito alla richiesta di condanna di quest’ultimo al pagamento in suo favore della somma di EUR 4 500.
Contesto normativo
Diritto dell’Unione
3 Ai sensi della clausola 1 dell’accordo quadro, quest’ultimo ha l’obiettivo, da un lato, di migliorare la qualità del lavoro a tempo determinato garantendo il rispetto del principio di non discriminazione e, dall’altro, di creare un quadro normativo per la prevenzione degli abusi derivanti dall’utilizzo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato.
4 La clausola 2 dell’accordo quadro, intitolata «Campo d’applicazione», al punto 1 prevede quanto segue:
«Il presente accordo si applica ai lavoratori a tempo determinato con un contratto di assunzione o un rapporto di lavoro disciplinato dalla legge, dai contratti collettivi o dalla prassi in vigore di ciascuno Stato membro».
5 La clausola 4 dell’accordo quadro enuncia quanto segue:
«1. Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive.
2. Se del caso, si applicherà il principio del pro rata temporis.
(...)».
Diritto italiano
6 Intitolato «Istituzione e funzioni del giudice di pace», l’articolo 1 della legge del 21 novembre 1991, n. 374 – Istituzione del giudice di pace (supplemento ordinario alla GURI n. 278, del 27 novembre 1991), nella versione applicabile ai fatti di cui al procedimento principale (GURI n. 244, del 19 ottobre 2001) (in prosieguo: la «legge n. 374/1991»), così dispone:
«1. È istituito il giudice di pace, il quale esercita la giurisdizione in materia civile e penale e la funzione conciliativa in materia civile secondo le norme della presente legge.
2. L’ufficio del giudice di pace è ricoperto da un magistrato onorario appartenente all’ordine giudiziario.
(...)».
7 L’articolo 3 della legge n. 374/1991, intitolato «Ruolo organico e pianta organica degli uffici del giudice di pace», al paragrafo 1 enuncia quanto segue:
«Il ruolo organico dei magistrati onorari addetti agli uffici del giudice di pace è fissato in 4 700 posti; (...)».
8 L’articolo 4 bis di tale legge, intitolato «Tirocinio e nomina», al paragrafo 1 prevede quanto segue:
«I magistrati onorari chiamati a ricoprire l’ufficio del giudice di pace sono nominati, all’esito del periodo di tirocinio e del giudizio di idoneità di cui al comma 7, con decreto del Ministro della giustizia, previa deliberazione del Consiglio superiore della magistratura».
9 L’articolo 5 di detta legge, intitolato «Requisiti per la nomina», così dispone:
«1. Per la nomina a giudice di pace sono richiesti i seguenti requisiti:
(...)
d) avere conseguito la laurea in giurisprudenza;
(...)
g) avere cessato, o impegnarsi a cessare prima dell’assunzione delle funzioni di giudice di pace, l’esercizio di qualsiasi attività lavorativa dipendente, pubblica o privata;
h) avere superato l’esame di abilitazione all’esercizio della professione forense.
2. Il requisito di cui alla lettera h) del comma 1 non è richiesto per coloro che hanno esercitato:
a) funzioni giudiziarie, anche onorarie, per almeno un biennio;
b) funzioni notarili;
c) insegnamento di materie giuridiche nelle università;
d) funzioni inerenti alle qualifiche dirigenziali e alla ex carriera direttiva delle cancellerie e delle segreterie giudiziarie.
(...)».
10 Ai sensi dell’articolo 7 della medesima legge, intitolato «Durata dell’ufficio e conferma del giudice di pace»:
«1. In attesa della complessiva riforma dell’ordinamento dei giudici di pace, il magistrato onorario che esercita le funzioni di giudice di pace dura in carica quattro anni e può essere confermato per un secondo mandato di quattro anni e per un terzo mandato di due anni. (...)
(...)».
11 L’articolo 8 della legge n. 374/1991, intitolato «Incompatibilità», così dispone:
«(...)
1 bis. Gli avvocati non possono esercitare le funzioni di giudice di pace nel circondario del tribunale nel quale esercitano la professione forense (...).
1 ter. Gli avvocati che svolgono le funzioni di giudice di pace non possono esercitare la professione forense dinanzi all’ufficio del giudice di pace al quale appartengono e non possono rappresentare, assistere o difendere le parti di procedimenti svolti dinanzi al medesimo ufficio, nei successivi gradi di giudizio. (...)».
12 L’articolo 9 di tale legge, intitolato «Decadenza, dispensa, sanzioni disciplinari», al paragrafo 1 prevede quanto segue:
«Il giudice di pace decade dall’ufficio quando viene meno taluno dei requisiti necessari per essere ammesso alle funzioni di giudice di pace, per dimissioni volontarie ovvero quando sopravviene una causa di incompatibilità».
13 L’articolo 10 di detta legge, intitolato «Doveri del giudice di pace», enuncia quanto segue:
«1. Il giudice di pace è tenuto all’osservanza dei doveri previsti per i magistrati ordinari. Ha inoltre l’obbligo di astenersi, oltre che nei casi di cui all’articolo 51 del codice di procedura civile, in ogni caso in cui abbia avuto o abbia rapporti di lavoro autonomo o di collaborazione con una delle parti.
(...)».
14 Ai sensi dell’articolo 11 della medesima legge, intitolato «Indennità spettanti al giudice di pace»:
«1. L’ufficio del giudice di pace è onorario.
2. Ai magistrati onorari che esercitano la funzione di giudice di pace è corrisposta un’indennità di [EUR 36,15] per ciascuna udienza civile o penale, anche se non dibattimentale, e per l’attività di apposizione dei sigilli, nonché di [EUR 56,81] per ogni altro processo assegnato e comunque definito o cancellato dal ruolo.
(...)».
15 L’articolo 8 bis della legge del 2 aprile 1979, n. 97 – Norme sullo stato giuridico dei magistrati e sul trattamento economico dei magistrati ordinari e amministrativi, dei magistrati della giustizia militare e degli avvocati dello Stato (GURI n. 97, del 6 aprile 1979), nella versione applicabile ai fatti di cui al procedimento principale, dispone quanto segue:
«(...) [I] magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, nonché gli avvocati e i procuratori dello Stato hanno un periodo annuale di ferie di trenta giorni».
Procedimento principale e questioni pregiudiziali
16 Il sig. Di Girolamo esercita le funzioni di Giudice di pace presso l’Ufficio di Avezzano (Italia), l’Ufficio di Castel di Sangro (Italia) e l’Ufficio di Pescina (Italia) dall’aprile del 2002. Nell’ambito di tali funzioni, ha definito 3 039 procedimenti civili tra il 2003 e il 2017, e ha trattato 356 cause penali dal 2002. Egli ha tenuto, nel periodo corrispondente agli anni dal 2015 al 2017, almeno tre udienze alla settimana, salvo durante il mese di agosto, durante il quale i termini processuali sono sospesi.
17 Dalla domanda di pronuncia pregiudiziale emerge che la retribuzione dei giudici di pace è legata al lavoro svolto e calcolata in base al numero di atti pronunciati. Di conseguenza, durante il periodo di ferie del mese di agosto, il ricorrente nel procedimento principale non ha percepito alcuna indennità. A tale riguardo, il giudice del rinvio rileva che, a differenza dei giudici di pace, il cui incarico è a tempo determinato, i magistrati ordinari, assunti a tempo indeterminato, hanno diritto a ferie annuali retribuite di 30 giorni.
18 Il 28 luglio 2017 il sig. Di Girolamo ha presentato dinanzi al Giudice di pace di L’Aquila (Italia) un ricorso volto ad ottenere la condanna del Ministero della Giustizia al pagamento in suo favore della somma di EUR 4 500. Secondo il ricorrente nel procedimento principale, tale somma gli sarebbe dovuta, a titolo di indennità, per il mese di agosto 2016. Essa corrisponderebbe all’importo cui avrebbe diritto un magistrato professionale con la sua stessa anzianità di servizio, a titolo di indennità per ferie annuali retribuite.
19 Nell’ambito di tale ricorso, il giudice del rinvio, con ordinanza del 31 luglio 2017, aveva presentato alla Corte una prima domanda di pronuncia pregiudiziale vertente, in particolare, sull’interpretazione della clausola 4 dell’accordo quadro. In tale domanda, detto giudice aveva espressamente riconosciuto di non essere competente a pronunciarsi sulla richiesta di indennità per ferie annuali retribuite di cui era investito, poiché quest’ultima, in forza del diritto nazionale, rientra nella competenza dei giudici del lavoro o, a seconda della qualificazione che occorre dare al rapporto di lavoro intercorrente tra i giudici di pace e il Ministero della Giustizia, dei giudici amministrativi.
20 Con l’ordinanza del 6 settembre 2018, Di Girolamo (C‑472/17, non pubblicata, EU:C:2018:684), la Corte ha respinto tale prima domanda di pronuncia pregiudiziale in quanto irricevibile, considerando che la cooperazione tra la Corte e i giudici nazionali istituita dall’articolo 267 TFUE presuppone che il giudice del rinvio sia competente a statuire sulla controversia di cui al procedimento principale, affinché quest’ultima non sia considerata meramente ipotetica.
21 Dalla presente domanda di pronuncia pregiudiziale risulta che il giudice del rinvio, a seguito del rinvio della causa dinanzi ad esso al termine del procedimento pregiudiziale che ha dato luogo alla suddetta ordinanza della Corte, è ancora chiamato a statuire sulla domanda presentata dal sig. Di Girolamo il 28 luglio 2017. In tale domanda di pronuncia pregiudiziale, il giudice del rinvio indica che «la domanda monitoria del ricorrente (...) va qualificata (...) come azione di risarcimento dei danni in forma specifica per mancata applicazione del diritto dell’Unione europea», azione che potrebbe rientrare nella competenza dei giudici di pace.
22 In tale contesto, il Giudice di pace di L’Aquila ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
«1) Se i principi generali del vigente diritto dell’Unione europea della primazia del diritto dell’Unione, della certezza del diritto, della tutela del legittimo affidamento, della uguaglianza delle armi del processo, dell’effettiva tutela giurisdizionale, ad un tribunale indipendente e, più in generale, ad un equo processo di cui all’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, in combinato disposto con l’art. 267 del Trattato per il funzionamento dell’Unione europea, alla luce della giurisprudenza della Corte di giustizia UE in materia di responsabilità dello Stato italiano per manifesta violazione della normativa comunitaria da parte del Giudice di ultima istanza nelle sentenze [del 30 settembre 2003, Köbler, C‑224/01, EU:C:2003:513; del 13 giugno 2006, Traghetti del Mediterraneo, C‑173/03, EU:C:2006:391 e del 24 novembre 2011, Commissione/Italia, C‑379/10, EU:C:2011:775], de[bba]no essere interpretati nel senso che tali disposizioni e la citata giurisprudenza della Corte di giustizia ostano all’adozione, da parte di uno Stato membro per favorire sé medesimo e le sue amministrazioni pubbliche, come nella fattispecie di causa, di una normativa come quella introdotta dalla legge n. 18/2015 con la dichiarata intenzione di dare attuazione alle citate decisioni della Corte di giustizia UE, ma con il sostanziale obiettivo di vanificarne gli effetti e di condizionare la giurisdizione interna, che, nel nuovo testo dell’art. 2, commi 3 e 3-bis, della legge 13 aprile 1988, n.117, sulla responsabilità civile dei magistrati, costruisce una nozione di responsabilità per dolo o colpa grave “in caso di violazione manifesta della legge nonché del diritto dell’Unione europea”. Infatti detta normativa interna pone il Giudice nazionale di fronte alla scelta – che comunque venga esercitata è causa di responsabilità civile e disciplinare nei confronti dello Stato nelle cause in cui parte sostanziale è la stessa amministrazione pubblica –, come nella fattispecie di causa, se violare la normativa interna disapplicandola e applicando il diritto dell’Unione europea, come interpretato dalla Corte di giustizia, o invece violare il diritto dell’Unione europea applicando le norme interne ostative al riconoscimento della tutela effettiva e in contrasto con gli articoli 1, paragrafo 3, e 7 della direttiva 2003/88, con le clausole 2 e 4 dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, recepito dalla direttiva 1999/70 e con l’articolo 31, paragrafo 2, della[Carta], nell’interpretazione della giurisprudenza della Corte di giustizia nelle sentenze [del 1° marzo 2012, O’Brien, C‑393/10, EU:C:2012:110; e del 29 novembre 2017, King, C‑214/16, EU:C:2017:914];
2) soltanto nel caso di risposta affermativa al quesito sub 1) e tenendo conto della posizione assunta dalla Corte costituzionale italiana [nella sentenza] n. 269/2017 del 14 dicembre 2017 dopo la sentenza [della Corte di giustizia del 5 dicembre 2010, M.A.S. e M.B., C‑42/17, EU:C:936], alla luce degli artt. 31, paragrafo 2, e 47 della [Carta], dell’art. 267 TFUE e dell’art. 4 del Trattato dell’Unione, se la decisione che la Corte di giustizia dovesse adottare nella presente causa pregiudiziale, rilevando il contrasto tra il diritto dell’Unione europea e l’art. 2, commi 3 e 3-bis, della legge 13 aprile 1988 n. 117, nell’ambito di un procedimento principale in cui parte resistente è una pubblica amministrazione statale, può essere equiparata ad una norma di diritto dell’Unione europea di diretta efficacia ed applicazione da parte del giudice nazionale, consentendo la disapplicazione della disposizione interna ostativa;
3) soltanto nel caso di risposta affermativa al quesito sub 1), se il Magistrato Ordinario o “togato” possa essere considerato lavoratore a tempo indeterminato equiparabile al lavoratore a tempo determinato “Giudice di Pace”, a parità di anzianità professionale di quest’ultimo con il Magistrato Ordinario, ai fini dell’applicazione della clausola 4 dell’[accordo quadro], se le funzioni giudiziarie esercitate sono le stesse ma le procedure concorsuali per svolgere le funzioni sono diverse tra Magistrati Ordinari (per titoli ed esami con assunzione stabile, con sostanziale inamovibilità del rapporto a tempo indeterminato, salvo casi poco frequenti di gravissime violazioni dei doveri d’ufficio) e Giudici di pace (per titoli con assunzione a termine, rinnovabile discrezionalmente all’esito di valutazione positiva periodica dal Consiglio superiore della magistratura e revocabile immediatamente in caso di valutazione negativa dell’operato del Giudice onorario)».
Sulla ricevibilità della domanda di pronuncia pregiudiziale
23 A norma dell’articolo 53, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte, quando una domanda o un atto introduttivo è manifestamente irricevibile, la Corte, sentito l’avvocato generale, può statuire in qualsiasi momento con ordinanza motivata, senza proseguire il procedimento.
24 Tale disposizione va applicata nella presente causa.
25 Secondo una giurisprudenza costante della Corte, il procedimento istituito dall’articolo 267 TFUE costituisce uno strumento di cooperazione fra la Corte ed i giudici nazionali, per mezzo del quale la prima fornisce ai secondi gli elementi di interpretazione del diritto dell’Unione che sono loro necessari per la soluzione delle controversie che sono chiamati a dirimere (v., in tal senso, sentenza del 16 luglio 1992, Meilicke, C‑83/91, EU:C:1992:332, punto 22, nonché ordinanze dell’8 settembre 2016, Caixabank e Abanca Corporación Bancaria, C‑91/16 e C‑120/16, non pubblicata, EU:C:2016:673, punto 13, e del 6 settembre 2018, Di Girolamo, C‑472/17, non pubblicata, EU:C:2018:684, punto 22).
26 Nell’ambito di tale cooperazione, le questioni relative al diritto dell’Unione godono di una presunzione di rilevanza. Tuttavia, una domanda presentata da un giudice nazionale deve essere respinta qualora appaia in modo manifesto che l’interpretazione richiesta del diritto dell’Unione non ha alcun rapporto con la realtà effettiva o con l’oggetto della controversia nel procedimento principale, oppure qualora il problema sia di natura ipotetica, o anche quando la Corte non disponga degli elementi di fatto o di diritto necessari per rispondere utilmente alle questioni che le vengono sottoposte (sentenza del 10 dicembre 2018, Wightman e a., C‑621/18, EU:C:2018:999, punto 27 e giurisprudenza ivi citata).
27 Un siffatto rigetto è possibile anche qualora appaia in modo manifesto che il procedimento di cui all’articolo 267 TFUE è stato sviato dal suo scopo e mira, in realtà, ad indurre la Corte a statuire mediante una controversia fittizia (v., in tal senso, sentenze dell’8 novembre 1990, Gmurzynska-Bscher, C‑231/89, EU:C:1990:386, punto 23; del 5 dicembre 1996, Reisdorf, C‑85/95, EU:C:1996:466, punto 16, e del 7 dicembre 2010, VEBIC, C‑439/08, EU:C:2010:739, punto 42, nonché ordinanza del 16 aprile 2008, Club Náutico de Gran Canaria, C‑186/07, non pubblicata, EU:C:2008:227, punto 19).
28 Si deve inoltre ricordare che, conformemente a una giurisprudenza costante, la ratio del rinvio pregiudiziale non consiste nell’esprimere pareri consultivi su questioni generiche o ipotetiche, ma risponde all’esigenza di dirimere concretamente una controversia (sentenza del 10 dicembre 2018, Wightman e a., C‑621/18, EU:C:2018:999, punto 28 e giurisprudenza ivi citata).
29 Nel caso di specie, occorre rilevare, in primo luogo, che, secondo le indicazioni contenute nella domanda di pronuncia pregiudiziale, il giudice del rinvio, a seguito del rinvio della causa dinanzi ad esso al termine del procedimento pregiudiziale che ha dato luogo all’ordinanza del 6 settembre 2018, Di Girolamo (C‑472/17, non pubblicata, EU:C:2018:684), è ancora investito della domanda presentata il 28 luglio 2017 dal sig. Di Girolamo, volta a che il Ministero della Giustizia venga condannato a versare a suo favore un’indennità per ferie annuali non retribuite.
30 A tale riguardo, occorre ricordare che il giudice del rinvio aveva chiaramente indicato, nell’ambito di tale primo procedimento pregiudiziale, di non essere competente a statuire su una siffatta domanda di indennità per ferie annuali retribuite (ordinanza del 6 settembre 2018, Di Girolamo, C‑472/17, non pubblicata, EU:C:2018:684, punto 30), la quale, a seconda della qualificazione che occorre dare, in forza del diritto nazionale, al rapporto di lavoro che intercorre tra il ricorrente nel procedimento principale e il suo datore di lavoro, rientra nella competenza del giudice del lavoro o del giudice amministrativo.
31 Ebbene, la Corte ha considerato che la cooperazione tra la Corte e i giudici nazionali istituita dall’articolo 267 TFUE presuppone che il giudice del rinvio sia competente a statuire sulla controversia di cui al procedimento principale, affinché quest’ultima non sia considerata meramente ipotetica, ai sensi della giurisprudenza citata al punto 26 della presente ordinanza (ordinanza del 6 settembre 2018, Di Girolamo, C‑472/17, non pubblicata, EU:C:2018:684, punto 31).
32 In tali condizioni, la Corte ha dichiarato che la domanda di pronuncia pregiudiziale allora sottoposta al suo esame era manifestamente irricevibile (ordinanza del 6 settembre 2018, Di Girolamo, C‑472/17, non pubblicata, EU:C:2018:684, punto 32).
33 In secondo luogo, nella presente domanda di pronuncia pregiudiziale il giudice del rinvio rileva che «la domanda monitoria del ricorrente (...) va qualificata (...) come azione di risarcimento dei danni in forma specifica per mancata applicazione del diritto dell’Unione europea», azione che potrebbe rientrare nella competenza dei giudici di pace.
34 Ebbene, tale nuova qualificazione, da parte del giudice del rinvio, del ricorso per decreto ingiuntivo, rimasto invariato, sul quale è chiamato a pronunciarsi, non può essere sufficiente a modificare, nell’ambito della presente causa, la valutazione effettuata dalla Corte sulla ricevibilità della domanda di pronuncia pregiudiziale che ha dato luogo all’ordinanza del 6 settembre 2018, Di Girolamo (C‑472/17, non pubblicata, EU:C:2018:684).
35 Peraltro, dagli elementi del fascicolo di cui dispone la Corte risulta che tale ricorso per decreto ingiuntivo finalizzato al pagamento di un’indennità per ferie annuali retribuite è stato presentato dal sig. Di Girolamo contro il Ministero della Giustizia, quale datore di lavoro dell’interessato.
36 In risposta ad una richiesta di informazioni che la Corte ha rivolto al giudice del rinvio, quest’ultimo ha indicato che, in forza del diritto italiano, la parte convenuta in un’azione diretta a far valere la responsabilità dello Stato è, in generale, il governo italiano ed ha confermato che il ricorso nel procedimento principale è diretto contro il Ministero della Giustizia, quale datore di lavoro pubblico.
37 In tali condizioni, non occorre ritornare sulla valutazione della ricevibilità della domanda di pronuncia pregiudiziale effettuata dalla Corte nell’ambito del rinvio pregiudiziale che ha dato luogo all’ordinanza del 6 settembre 2018, Di Girolamo (C‑472/17, non pubblicata, EU:C:2018:684), dato che il giudice del rinvio non ha rilevato alcun fatto nuovo che giustifichi una nuova valutazione da parte della Corte in ordine alla sua competenza (v., per analogia, sentenza del 16 dicembre 1981, Foglia, 244/80, EU:C:1981:302, punto 34).
38 Si deve pertanto constatare, in applicazione dell’articolo 53, paragrafo 2, del regolamento di procedura, che la presente domanda di pronuncia pregiudiziale è manifestamente irricevibile.
Sulle spese
39 Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.
Per questi motivi, la Corte (Settima Sezione) dichiara:
La domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Giudice di pace di L’Aquila (Italia), con ordinanza del 19 settembre 2018, è manifestamente irricevibile.
Lussemburgo, 17 dicembre 2019
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Il cancelliere |
Il presidente della Settima Sezione |
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A. Calot Escobar |
P. G. Xuereb |
* Lingua processuale: l’italiano.
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