ECLI:EU:C:2019:88•Ordinanza della Corte (Prima Sezione) del 31 gennaio 2019.#Prosa - Produtos e Serviços Agrícolas contro Autoridade Tributária e Aduaneira.#Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Administrativo e Fiscal de Penafiel.#Rinvio pregiudiziale – Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte – Imposte indirette sulla raccolta di capitali – Direttiva 69/335/CEE – Articoli 4 e 7 – Costituzione di una società di capitali – Imposta di bollo in vigore al 1o luglio 1984 – Successiva abolizione di tale imposta di bollo e sua reintroduzione in seguito.#Causa C-373/18.
Ordinanza della Corte (Prima Sezione) del 31 gennaio 2019.#Prosa - Produtos e Serviços Agrícolas contro Autoridade Tributária e Aduaneira.#Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Administrativo e Fiscal de Penafiel.#Rinvio pregiudiziale – Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte – Imposte indirette sulla raccolta di capitali – Direttiva 69/335/CEE – Articoli 4 e 7 – Costituzione di una società di capitali – Imposta di bollo in vigore al 1o luglio 1984 – Successiva abolizione di tale imposta di bollo e sua reintroduzione in seguito.#Causa C-373/18.
ECLI:EU:C:2019:88Eu Chamb 01 C31 gen 2019
Testo completo
ORDINANZA DELLA CORTE (Prima Sezione)
31 gennaio 2019 ( *1 )
«Rinvio pregiudiziale – Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte – Imposte indirette sulla raccolta di capitali – Direttiva 69/335/CEE – Articoli 4 e 7 – Costituzione di una società di capitali – Imposta di bollo in vigore al 1o luglio 1984 – Successiva abolizione di tale imposta di bollo e sua reintroduzione in seguito»
Nella causa C‑373/18,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta alla Corte ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Tribunal Administrativo e Fiscal de Penafiel (tribunale amministrativo e tributario di Penafiel, Portogallo), con decisione del 30 maggio 2018, pervenuta alla Corte il 7 giugno 2018, nel procedimento
Prosa – Produtos e Serviços Agrícolas SA
contro
Autoridade Tributária e Aduaneira,
LA CORTE (Prima Sezione),
composta da J.-C. Bonichot (relatore), presidente di sezione, C. Toader, A. Rosas, L. Bay Larsen e M. Safjan, giudici,
avvocato generale: M. Szpunar
cancelliere: A. Calot Escobar
vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di statuire con ordinanza motivata, conformemente all’articolo 99 del regolamento di procedura della Corte,
ha emesso la seguente
Ordinanza
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1 |
La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 69/335/CEE del Consiglio, del 17 luglio 1969, concernente le imposte indirette sulla raccolta di capitali (GU 1969, L 249, pag. 25), come modificata dalla direttiva 85/303/CEE del Consiglio, del 10 giugno 1985 (GU 1985, L 156, pag. 23). |
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2 |
Detta domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra la Prosa – Produtos e Serviços Agrícolas SA (in prosieguo: la «Prosa») e la Fazenda Pública (Erario, Portogallo) in merito al pagamento di un’imposta di bollo applicabile all’atto costitutivo di tale società. |
Contesto normativo
Diritto dell’Unione
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3 |
Ai sensi del suo primo considerando, la direttiva 69/335 tendeva a promuovere la libera circolazione dei capitali, considerata una libertà fondamentale essenziale per la creazione di un mercato interno. A tal fine, come risulta dai considerando dal sesto all’ottavo della medesima direttiva, quest’ultima mirava ad armonizzare l’imposta sui conferimenti di capitali alle società nell’Unione europea mediante l’istituzione di un’imposta unica sulla raccolta di capitali applicabile una sola volta nell’ambito del mercato interno e mediante l’abolizione di tutte le altre imposte indirette aventi le stesse caratteristiche di detta imposta unica. |
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4 |
A tale scopo, l’articolo 1 della direttiva 69/335 così disponeva: «Gli Stati membri applicano un’imposta sui conferimenti alle società di capitali, armonizzata in conformità delle disposizioni degli articoli da 2 a 9, in appresso denominata imposta sui conferimenti». |
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5 |
La direttiva 85/303 ha apportato talune modifiche sostanziali alla direttiva 69/335, in particolare all’articolo 4, paragrafo 2, e all’articolo 7 di quest’ultima. Il secondo e il terzo considerando della direttiva 85/303 erano così formulati: «considerando che gli effetti economici dell’imposta sui conferimenti sono sfavorevoli al raggruppamento e allo sviluppo delle imprese; che tali effetti sono particolarmente negativi nell’attuale congiuntura, la quale impone di attribuire priorità al rilancio degli investimenti; considerando che la migliore soluzione per realizzare tali obiettivi consisterebbe nel sopprimere l’imposta sui conferimenti; che, peraltro, la diminuzione del gettito fiscale che ne deriverebbe risulta inaccettabile per alcuni Stati membri: che si deve quindi lasciare agli Stati membri la possibilità di esentare o di assoggettare all’imposta sui conferimenti, totalmente o parzialmente, le operazioni che rientrano nel campo d’applicazione di tale imposta, restando inteso che l’aliquota applicata deve essere unica all’interno di uno stesso Stato membro». |
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6 |
L’articolo 4, paragrafo 1, lettere a) e c), della direttiva 69/335, nella versione risultante dalla direttiva 85/303 (in prosieguo: la «direttiva 69/335»), prevedeva quanto segue: «1. Sono sottoposte all’imposta sui conferimenti le operazioni seguenti:
(…)
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7 |
Ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, primo e secondo comma, e paragrafo 2, della direttiva 69/335: «1. Gli Stati membri esentano dall’imposta sui conferimenti le operazioni diverse da quelle di cui all’articolo 9 e che, alla data del 1o luglio 1984, erano esentate o assoggettate ad un’aliquota pari o inferiore a 0,50%. L’esenzione è sottoposta alle condizioni che a tale data erano applicabili per la concessione dell’esenzione o, se del caso, per l’assoggettamento ad un’aliquota pari o inferiore a 0,50%. (…) 2. Gli Stati membri possono esentare dall’imposta sui conferimenti o assoggettare ad un’unica aliquota non superiore all’1% le operazioni diverse da quelle di cui al paragrafo 1». |
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8 |
Il termine per la trasposizione della direttiva 85/303 era stato fissato al 1o gennaio 1986. |
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9 |
La direttiva 69/335 è stata abrogata dalla direttiva 2008/7/CE del Consiglio, del 12 febbraio 2008, concernente le imposte indirette sulla raccolta di capitali (GU 2008, L 46, pag. 11). Tale abrogazione è tuttavia successiva ai fatti del procedimento principale. |
Diritto portoghese
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10 |
L’articolo 155, lettera b), del Código do Imposto de Selo (codice dell’imposta di bollo), nella versione in vigore al 1o luglio 1984, prevedeva che la costituzione delle società di capitali fosse soggetta all’imposta di bollo in misura pari all’1% del capitale sociale. |
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11 |
La legge n. 150/99 di modifica di detto codice, dell’11 settembre 1999, ha esentato siffatta operazione dall’imposta di bollo. |
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12 |
Quest’ultima è stata nuovamente assoggettata all’imposta di bollo, con aliquota dello 0,4%, in forza della voce 26.1 della Tabela Geral do Imposto de Selo (tabella generale dell’imposta di bollo), come modificata dal Decreto-Lei (decreto-legge) n. 322‑B/2001, del 14 dicembre 2001, entrato in vigore il 1o gennaio 2002. |
Procedimento principale e questione pregiudiziale
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13 |
Con atto notarile del 29 ottobre 2004, la Prosa è stata costituita come società per azioni con capitale di EUR 50000, interamente versato in contanti. |
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14 |
In tale occasione, essa ha dovuto pagare un’imposta di bollo di importo pari a EUR 200, conformemente alla normativa menzionata al punto 12 della presente ordinanza. |
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15 |
La Prosa ha impugnato l’atto di liquidazione di tale imposta di bollo dinanzi al Tribunal Administrativo e Fiscal de Penafiel (tribunale amministrativo e tributario di Penafiel, Portogallo), sostenendo, in sostanza, che quest’ultimo violava l’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 69/335. |
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16 |
Basandosi sulla sentenza del 21 giugno 2007, Optimus – Telecomunicações (C‑366/05, EU:C:2007:366), la Prosa afferma, più in particolare, che l’obbligo previsto da detta disposizione osta a che la Repubblica portoghese assoggetti a imposta l’atto costitutivo di una società di capitali, poiché, sebbene al 1o luglio 1984, vale a dire alla data a cui fa riferimento l’articolo 7, paragrafo 1, primo comma, della direttiva 69/335, la normativa portoghese non esentasse dall’imposta di bollo l’operazione di costituzione di una siffatta società, la normativa portoghese ha, successivamente, esentato tale operazione dall’imposta di bollo. |
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17 |
L’amministrazione tributaria e doganale considera, per contro, che l’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 69/335 imponga agli Stati membri soltanto di esentare dall’imposta sui conferimenti le operazioni che, alla data del 1o luglio 1984, erano esentate o assoggettate ad un’aliquota pari o inferiore a 0,5%. Orbene, non è questo il caso dell’operazione di costituzione di una società di capitali, che, al 1o luglio 1984, era soggetta ad un’imposta di bollo. Pertanto, essa ritiene che nulla vietasse alla Repubblica portoghese di reintrodurre una siffatta imposta. |
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18 |
L’amministrazione tributaria e doganale precisa che, nella causa che ha dato luogo alla sentenza del 21 giugno 2007, Optimus – Telecomunicações (C‑366/05, EU:C:2007:366), l’operazione in questione, vale a dire un aumento di capitale, era esente dall’imposta di bollo al 1o luglio 1984, mentre la costituzione di una società di capitali non lo era. A suo avviso, detta giurisprudenza non è quindi applicabile ai fatti del caso di specie. |
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19 |
Considerando che un’interpretazione dell’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 69/335 sia necessaria per risolvere la controversia di cui è investito, il Tribunal Administrativo e Fiscal de Penafiel (tribunale amministrativo e tributario di Penafiel) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale: «Se la voce n. 26.1 della tabella generale dell’imposta di bollo, quale modificata [dal] Decreto-Lei (decreto del governo) n. 322 B/2001, del 14 dicembre [2001], nella misura in cui prevede l’applicazione dell’imposta di bollo nell’ambito della costituzione di una società di capitali (società per azioni), il cui capitale sociale è interamente versato in contanti, violi l’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva [69/335]». |
Sulla questione pregiudiziale
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20 |
Ai sensi dell’articolo 99 del regolamento di procedura della Corte, quando la risposta a una questione pregiudiziale può essere chiaramente desunta dalla giurisprudenza o quando la risposta a tale questione non dà adito ad alcun ragionevole dubbio, la Corte, su proposta del giudice relatore, sentito l’avvocato generale, può statuire in qualsiasi momento con ordinanza motivata. |
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21 |
Tale disposizione deve essere applicata nella presente causa. |
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22 |
Con la sua questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), e l’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 69/335 ostino ad una normativa nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, con la quale uno Stato membro ha reintrodotto un’imposta di bollo sulle operazioni di costituzione di una società di capitali, le quali erano soggette ad una siffatta imposta al 1o luglio 1984 ma ne sono state successivamente esentate. |
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23 |
Nel caso di specie, come risulta dalla domanda di pronuncia pregiudiziale, al 1o luglio 1984, la normativa nazionale assoggettava la costituzione di una società di capitali, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, ad un’imposta di bollo con aliquota dell’1%. Dopo la rinuncia, nel corso del 1991, alla riscossione di detta imposta sui conferimenti, quest’ultima è stata reintrodotta con aliquota dello 0,40%, a partire dal 1o gennaio 2002, dalla normativa la cui compatibilità con il diritto dell’Unione è messa in dubbio dal giudice nazionale. |
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24 |
A tale riguardo, occorre ricordare che, come risulta dalla giurisprudenza della Corte, la direttiva 69/335 mira a limitare, o addirittura ad eliminare, l’imposta sui conferimenti, e che è solo per le difficoltà di bilancio alle quali avrebbero dovuto far fronte, in caso di eliminazione dell’imposta sui conferimenti, gli Stati membri che non avevano rinunciato alla sua riscossione che questi ultimi potevano mantenere detta imposta (v., in tal senso, sentenza del 12 giugno 2014, Ascendi Beiras Litoral e Alta, Auto Estradas das Beiras Litoral e Alta, C‑377/13, EU:C:2014:1754, punto 49). |
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25 |
La Corte ha già dichiarato che il riferimento alla data del 1o luglio 1984, fatto all’articolo 7, paragrafo 1, primo comma, della direttiva 69/335, non può costituire, per gli Stati membri che a tale data assoggettavano le operazioni di cui trattasi ad un’imposta sui conferimenti, con un’aliquota superiore allo 0,50%, un’autorizzazione a reintrodurre siffatta imposta dopo avervi rinunciato. La volontà del legislatore dell’Unione era, infatti, quella di eliminare l’imposta sui conferimenti, rappresentando la possibilità di conservarla solo un’eccezione, motivata dal timore di una perdita del gettito fiscale da parte degli Stati membri. Pertanto, pur se la perdita di entrate di bilancio poteva giustificare la conservazione dell’imposta sui conferimenti oltre il 1o luglio 1984, nei limiti esposti all’articolo 7, paragrafo 2, della succitata direttiva, essa non poteva giustificare la reintroduzione di siffatta imposta (sentenza del 12 giugno 2014, Ascendi Beiras Litoral e Alta, Auto Estradas das Beiras Litoral e Alta, C‑377/13, EU:C:2014:1754, punto 50 e giurisprudenza ivi citata). |
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26 |
Nella causa in esame, la questione sollevata è diversa da quella a cui la Corte ha risposto nella sentenza del 12 giugno 2014, Ascendi Beiras Litoral e Alta, Auto Estradas das Beiras Litoral e Alta (C‑377/13, EU:C:2014:1754), per il fatto che l’imposta di bollo di cui trattasi si applica non già all’aumento del capitale sociale di una società di capitali, bensì alla costituzione di una siffatta società, operazioni previste, rispettivamente, alla lettera c) e alla lettera a) dell’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 69/335. Tuttavia, detta differenza non è tale da indurre la Corte a discostarsi dall’interpretazione da essa adottata nella summenzionata sentenza. |
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27 |
Infatti, gli obblighi risultanti, per gli Stati membri, dall’articolo 7 della direttiva 69/335, in particolare quello di cui al punto 25 della presente ordinanza, riguardano qualsiasi operazione rientrante nell’ambito di applicazione di tale direttiva e, pertanto, qualsiasi operazione rientrante nell’articolo 4 di quest’ultima (v. sentenza del 12 giugno 2014, Ascendi Beiras Litoral e Alta, Auto Estradas das Beiras Litoral e Alta, C‑377/13, EU:C:2014:1754, punto 51). |
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28 |
Di conseguenza, occorre rispondere alla questione sollevata dichiarando che l’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), e l’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 69/335 devono essere interpretati nel senso che essi ostano ad una normativa nazionale con la quale uno Stato membro ha reintrodotto un’imposta sui conferimenti gravante sulle operazioni di costituzione di una società di capitali rientranti nell’ambito di applicazione della prima di dette disposizioni, le quali erano soggette ad una siffatta imposta al 1o luglio 1984 ma ne sono state successivamente esentate. |
Sulle spese
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29 |
Nei confronti delle parti del procedimento principale, la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice del rinvio, cui spetta quindi statuire sulle spese. |
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Per questi motivi, la Corte (Prima Sezione) dichiara: |
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L’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), e l’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 69/335/CEE del Consiglio, del 17 luglio 1969, concernente le imposte indirette sulla raccolta di capitali, come modificata dalla direttiva 85/303/CEE del Consiglio, del 10 giugno 1985, devono essere interpretati nel senso che essi ostano ad una normativa nazionale con la quale uno Stato membro ha reintrodotto un’imposta sui conferimenti gravante sulle operazioni di costituzione di una società di capitali rientranti nell’ambito di applicazione della prima di dette disposizioni, le quali erano soggette ad una siffatta imposta al 1o luglio 1984 ma ne sono state successivamente esentate. |
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Firme |
( *1 ) Lingua processuale: il portoghese.
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