ECLI:EU:C:2018:426•Ordinanza del vicepresidente della Corte del 12 giugno 2018.#Nexans France SAS e Nexans SA contro Commissione europea.#Impugnazione – Procedimento sommario – Concorrenza – Mercato europeo dei cavi elettrici – Decisione della Commissione europea che constata una violazione dell’articolo 101 TFUE – Pubblicazione – Rigetto parziale della domanda di trattamento riservato di alcune informazioni contenute nella decisione – Sospensione dell’esecuzione – Collegamento tra il presupposto del fumus boni iuris e quello dell’urgenza.#Cause C-65/18 P(R).
Ordinanza del vicepresidente della Corte del 12 giugno 2018.#Nexans France SAS e Nexans SA contro Commissione europea.#Impugnazione – Procedimento sommario – Concorrenza – Mercato europeo dei cavi elettrici – Decisione della Commissione europea che constata una violazione dell’articolo 101 TFUE – Pubblicazione – Rigetto parziale della domanda di trattamento riservato di alcune informazioni contenute nella decisione – Sospensione dell’esecuzione – Collegamento tra il presupposto del fumus boni iuris e quello dell’urgenza.#Cause C-65/18 P(R).
ECLI:EU:C:2018:426Eu Presid Vice C12 giu 2018
Testo completo
ORDINANZA DEL VICEPRESIDENTE DELLA CORTE
12 giugno 2018 ( *1 )
«Impugnazione – Procedimento sommario – Concorrenza – Mercato europeo dei cavi elettrici – Decisione della Commissione europea che constata una violazione dell’articolo 101 TFUE – Pubblicazione – Rigetto parziale della domanda di trattamento riservato di alcune informazioni contenute nella decisione – Sospensione dell’esecuzione – Collegamento tra il presupposto del fumus boni juris e quello dell’urgenza»
Nella causa C‑65/18 P(R),
avente ad oggetto l’impugnazione, ai sensi dell’articolo 57, secondo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, proposta il 31 gennaio 2018,
Nexans Francia SAS, con sede in Courbevoie (Francia),
Nexans SA, con sede in Courbevoie,
rappresentate da M. Powell e A. Rogers, solicitors, nonché da G. Forwood, avocate,
ricorrenti,
procedimento in cui l’altra parte è:
Commissione europea, rappresentata da I. Zaloguin, G. Meessen e H. van Vliet, in qualità di agenti,
convenuta in primo grado,
IL VICEPRESIDENTE DELLA CORTE,
sentito l’avvocato generale M. Wathelet,
ha emesso la seguente
Ordinanza
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1 |
Con la loro impugnazione, le società Nexans France SAS e Nexans SA chiedono l’annullamento dell’ordinanza del presidente del Tribunale del 23 novembre 2017, Nexans France e Nexans/Commissione (T‑423/17 R, non pubblicata, EU:T:2017:835; in prosieguo: l’«ordinanza impugnata»), mediante la quale tale giudice ha respinto la loro domanda intesa ad ottenere, da un lato, la sospensione dell’esecuzione della decisione C(2017) 3051 final della Commissione, del 2 maggio 2017, relativa ad una domanda di trattamento riservato (caso COMP/AT.39610 – Cavi elettrici; in prosieguo: la «decisione controversa»), nella misura in cui tale domanda di trattamento riservato è stata respinta in riferimento agli elementi contemplati ai punti 7 e 8 della decisione controversa, risultanti da un sequestro effettuato presso le ricorrenti ed un altro operatore economico (in prosieguo: le «informazioni controverse»), e, dall’altro, un’ingiunzione nei confronti della Commissione europea ad astenersi dal pubblicare una versione della propria decisione C(2014) 2139 final, del 2 aprile 2014 (caso COMP/AT.39610 – Cavi elettrici; in prosieguo: la «decisione cavi elettrici»), contenente le informazioni controverse. |
Fatti all’origine della controversia e procedimento dinanzi al Tribunale
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2 |
I fatti all’origine della controversia e il procedimento dinanzi al Tribunale sono stati riassunti ai punti da 1 a 16 dell’ordinanza impugnata nei seguenti termini:
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Ordinanza impugnata
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3 |
Dopo aver ricordato, ai punti da 18 a 22 dell’ordinanza impugnata, la giurisprudenza della Corte e del Tribunale riguardante i presupposti per la concessione di provvedimenti provvisori, il presidente del Tribunale ha considerato, al punto 23 della medesima ordinanza, che, nella specie, occorreva verificare anzitutto se fosse soddisfatto il presupposto relativo all’urgenza. |
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4 |
A questo proposito, il presidente del Tribunale, ai punti da 24 a 31 della suddetta ordinanza, ha ricordato i principi sviluppati in materia dalla giurisprudenza della Corte e del Tribunale. Alla luce di tali principi, esso ha statuito quanto segue ai punti da 32 a 48 dell’ordinanza impugnata:
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5 |
Così, ai punti da 48 a 81 dell’ordinanza impugnata, il presidente del Tribunale ha esaminato se le ricorrenti fossero riuscite a dimostrare il carattere urgente della loro domanda, tale da giustificare la concessione di provvedimenti provvisori. A questo scopo, esso ha analizzato le tre categorie di pregiudizi che le ricorrenti sostenevano che avrebbero subito se non fosse stata disposta la sospensione dell’esecuzione della decisione controversa, vale a dire i danni risultanti da una lesione della loro reputazione e dal rischio di essere esposte a ricorsi per risarcimento, esaminati ai punti da 54 a 67 di detta ordinanza, nonché i danni inerenti al rischio di veder compromesso il loro diritto ad un ricorso effettivo, in quanto l’eventuale annullamento della decisione cavi elettrici sarebbe stato privato della sua «piena efficacia», aspetto questo esaminato ai punti da 68 a 81 della medesima ordinanza. |
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6 |
In sede di esame di questa terza categoria di pregiudizi, il presidente del Tribunale, ai punti da 69 a 78 dell’ordinanza impugnata, ha esaminato l’argomento delle ricorrenti secondo cui era necessario, al fine di rispettare il loro diritto ad un ricorso effettivo, ordinare la sospensione dell’esecuzione della decisione controversa fino a che non fosse stata verificata la legittimità del sequestro delle informazioni controverse. Poi, e ad abundantiam, esso ha altresì affermato, ai punti da 79 a 81 della citata ordinanza, quanto segue:
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7 |
Sulla base di tale esame, il presidente del Tribunale ha respinto la domanda di provvedimenti provvisori presentata dalle ricorrenti ed ha revocato la propria ordinanza del 12 luglio 2017. |
Procedimento dinanzi alla Corte e conclusioni delle parti
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8 |
Con la loro impugnazione, le ricorrenti chiedono in sostanza che la Corte voglia:
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9 |
Con atto separato, depositato presso la cancelleria della Corte il 31 gennaio 2018, le ricorrenti hanno proposto una domanda di provvedimenti provvisori. |
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10 |
In conformità dell’articolo 160, paragrafo 7, del regolamento di procedura della Corte, con ordinanza del vicepresidente della Corte del 2 febbraio 2018, Nexans France e Nexans/Commissione [C‑65/18 P(R)‑R, non pubblicata, EU:C:2018:62], adottata senza aver previamente sentito le altre parti del procedimento, è stata disposta la sospensione dell’esecuzione della decisione controversa ed è stato ingiunto alla Commissione di astenersi dal pubblicare una versione non riservata della decisione cavi elettrici, contenente gli elementi indicati ai punti 7 e 8 della decisione controversa, e ciò fino all’adozione dell’ordinanza che verrà emanata per prima tra quella che pone termine al procedimento cautelare e quella che statuisce sulla presente impugnazione. |
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11 |
Nel suo controricorso, depositato presso la cancelleria della Corte il 6 marzo 2018, la Commissione chiede che la Corte voglia:
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Sull’impugnazione
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12 |
L’impugnazione è fondata su due motivi riguardanti altrettanti errori di diritto asseritamente commessi dal Tribunale per il fatto che esso, da un lato, ha rifiutato di muovere dalla premessa secondo cui le informazioni controverse erano coperte dal segreto professionale e, dall’altro, ha erroneamente valutato il diritto delle ricorrenti ad un ricorso giurisdizionale effettivo. |
Sul primo motivo
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13 |
A sostegno del loro primo motivo di impugnazione, le ricorrenti fanno valere che il Tribunale, ai punti da 33 a 37 dell’ordinanza impugnata, ha erroneamente considerato che la presente causa si differenzia dalle cause decise dalle ordinanze del vicepresidente della Corte del 10 settembre 2013, Commissione/Pilkington Group [C‑278/13 P(R), EU:C:2013:558], e del 2 marzo 2016, Evonik Degussa/Commissione (C‑162/15 P‑R, EU:C:2016:142), nelle quali il giudice cautelare aveva fondato la propria analisi sulla premessa secondo cui le informazioni in questione in quelle cause erano riservate. Infatti, al pari delle ricorrenti in quelle cause, le ricorrenti nella presente causa avrebbero, nel loro ricorso di annullamento, contestato la valutazione della Commissione secondo cui le informazioni controverse non erano coperte dal segreto professionale, ed esse, anche se, a questi scopi, non avrebbero asserito che tali informazioni costituivano segreti aziendali, avrebbero nondimeno allegato in modo circostanziato che le informazioni di cui sopra presentavano carattere riservato e avrebbero pertanto dovuto essere coperte dal segreto professionale, e ciò in applicazione dei criteri stabiliti dalla giurisprudenza della Corte e del Tribunale. Inoltre, contrariamente a quanto statuito dal presidente del Tribunale ai punti 46 e 47 dell’ordinanza impugnata, la circostanza che tale questione si intersechi con l’esame del presupposto relativo al fumus boni juris non avrebbe dovuto impedirgli di partire dalla premessa summenzionata. |
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14 |
Al fine di statuire sul presente motivo, occorre ricordare che l’articolo 156, paragrafo 4, del regolamento di procedura del Tribunale stabilisce che le domande di provvedimenti provvisori devono specificare l’oggetto della controversia, i motivi di urgenza, nonché gli argomenti in fatto e in diritto che giustifichino prima facie la concessione del provvedimento provvisorio richiesto. Così, secondo una consolidata giurisprudenza della Corte, la sospensione dell’esecuzione e gli altri provvedimenti provvisori possono essere accordati dal giudice cautelare qualora sia dimostrato che la loro concessione è giustificata prima facie in fatto e in diritto (fumus boni juris) e che detti provvedimenti sono urgenti, nel senso che, per evitare un danno grave e irreparabile agli interessi della parte che li richiede, è necessario che essi vengano adottati e producano i loro effetti già prima della decisione sul ricorso nel merito. Questi presupposti sono cumulativi, di modo che le domande di provvedimenti provvisori devono essere respinte qualora uno di essi non sussista. Il giudice cautelare procede altresì, se del caso, al bilanciamento degli interessi in gioco [v., in particolare, ordinanze del vicepresidente della Corte del 10 settembre 2013, Commissione/Pilkington Group, C‑278/13 P(R), EU:C:2013:558, punto 35, e del 4 ottobre 2017, Wall Street Systems UK/BCE, C‑576/17 P(R)‑R, non pubblicata, EU:C:2017:735, punti 22 e 23]. |
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15 |
A questo proposito, giustamente il Tribunale, al punto 46 dell’ordinanza impugnata, ha considerato, in sostanza, che, qualora occorra valutare se sia urgente concedere provvedimenti provvisori al fine di impedire la divulgazione di informazioni asseritamente riservate, tale valutazione coincide, in una certa misura, con la verifica dell’esistenza di un fumus boni juris legato al carattere riservato delle suddette informazioni, che viene fatto valere dalla parte che chiede i suddetti provvedimenti. |
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16 |
Infatti, come peraltro fatto valere dalle stesse ricorrenti, al punto 38 dell’ordinanza del vicepresidente della Corte del 10 settembre 2013, Commissione/Pilkington Group [C‑278/13 P(R), EU:C:2013:558] – causa questa nella quale il danno fatto valere dalla Pilkington sarebbe derivato dalla pubblicazione di informazioni asseritamente riservate – si è statuito che, ai fini della valutazione della sussistenza di un danno grave e irreparabile, il presidente del Tribunale doveva necessariamente muovere dalla premessa secondo cui le informazioni che si assumevano riservate erano effettivamente tali, conformemente a quanto la Pilkington sosteneva al riguardo. |
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17 |
Tuttavia, al medesimo punto 38, il vicepresidente della Corte ha precisato anche che la presa in considerazione di una premessa siffatta lasciava impregiudicata la verifica dell’esistenza del fumus boni juris, la quale verifica è correlata alla valutazione dell’esistenza di un danno grave e irreparabile, pur essendo distinta da quest’ultima. |
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18 |
Orbene, al punto 45 dell’ordinanza del presidente del Tribunale dell’11 marzo 2013, Pilkington Group/Commissione (T‑462/12 R, EU:T:2013:119), la quale costituiva l’oggetto dell’impugnazione sfociata nell’ordinanza del vicepresidente della Corte del 10 settembre 2013, Commissione/Pilkington Group [C‑278/13 P(R), EU:C:2013:558], lo stesso presidente del Tribunale aveva espressamente precisato che l’esistenza di un danno grave e irreparabile era in quel caso accertata fatta salva la verifica del presupposto relativo al fumus boni juris. Pertanto, è stato soltanto dopo aver esaminato, ai punti da 67 a 72 della prima ordinanza sopra citata, se fosse soddisfatto tale presupposto relativo al fumus boni juris – esame che d’altronde non è stato contestato in sede di impugnazione –, che il presidente del Tribunale ha effettivamente potuto muovere dalla premessa secondo cui le informazioni in questione erano riservate, al fine di concedere i provvedimenti provvisori richiesti. |
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19 |
Lo stesso è avvenuto nella causa decisa dall’ordinanza del vicepresidente della Corte del 2 marzo 2016, Evonik Degussa/Commissione (C‑162/15 P‑R, EU:C:2016:142), nella quale il vicepresidente della Corte era stato investito di una domanda di provvedimenti provvisori che si innestava su un’impugnazione proposta contro una sentenza del Tribunale. In quella causa, il giudice cautelare, prima di decidere, al punto 85 di detta ordinanza, che, al fine di valutare l’urgenza nel caso di specie, occorreva partire dalla premessa secondo cui le informazioni in questione in quella causa erano coperte dal segreto professionale, aveva, al punto 84 della medesima ordinanza, non soltanto rilevato che la ricorrente in quella causa aveva contestato, nell’ambito della sua impugnazione, il giudizio del Tribunale secondo cui dette informazioni non costituivano segreti aziendali e non erano neppure coperte dal segreto professionale, ma anche osservato che un esame prima facie degli argomenti sollevati a sostegno dei motivi di impugnazione pertinenti al riguardo non permetteva di concludere che il carattere riservato di tali informazioni fosse manifestamente insussistente. |
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20 |
Per contro, nell’ordinanza del 14 gennaio 2016, AGC Glass Europe e a./Commissione (C‑517/15 P‑R, EU:C:2016:21), il vicepresidente della Corte, anche in quel caso investito di una domanda di provvedimenti provvisori che si innestava su un’impugnazione proposta contro la sentenza del Tribunale del 15 luglio 2015, AGC Glass Europe e a./Commissione (T‑465/12, EU:T:2015:505), non ha potuto muovere dalla medesima premessa, così come risulta dal punto 33 di detta ordinanza, per il fatto che, ai punti da 22 a 54 della sentenza di primo grado impugnata in quella causa, il Tribunale aveva esaminato e respinto il sesto motivo dedotto dalle ricorrenti a sostegno del loro ricorso di annullamento, con il quale esse contestavano la valutazione del consigliere‑auditore secondo cui le informazioni in questione in quella causa non costituivano segreti aziendali, e per il fatto che l’impugnazione proposta dalle ricorrenti non era diretta contro questa parte della sentenza summenzionata, di modo che doveva ritenersi definitiva la statuizione secondo cui tali informazioni non costituivano segreti aziendali. |
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21 |
Di conseguenza, solo quando, da un lato, la parte richiedente i provvedimenti cautelari sostiene che le informazioni di cui essa mira a impedire, in via provvisoria, la pubblicazione costituiscono segreti aziendali o sono per altro verso coperte dal segreto professionale, e quando, dall’altro lato, tale allegazione soddisfa il presupposto relativo al fumus boni juris, il giudice cautelare è, in linea di principio, tenuto, nell’ambito della propria verifica del presupposto relativo all’urgenza, a partire dalla premessa secondo cui tali informazioni sono, rispettivamente, segreti aziendali oppure informazioni coperte dal segreto professionale. |
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22 |
Dunque, contrariamente a quanto sembrano sostenere le ricorrenti, non è sufficiente, per ottenere la concessione di provvedimenti provvisori, aver asserito che le informazioni che stanno per essere divulgate rivestono carattere riservato, qualora tale allegazione non soddisfi il presupposto dell’esistenza di un fumus boni juris. Orbene, nel caso di specie, risulta dai punti da 37 a 46 dell’ordinanza impugnata che l’allegazione delle ricorrenti secondo cui le informazioni controverse rivestivano carattere riservato non soddisfaceva il presupposto relativo all’esistenza di un fumus boni juris. |
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23 |
A questo proposito, occorre rilevare che, come ricordato dal presidente del Tribunale al punto 21 dell’ordinanza impugnata, nell’ambito dell’esame dell’insieme dei presupposti cumulativi cui è subordinata la concessione di una sospensione dell’esecuzione e degli altri provvedimenti provvisori, il giudice cautelare dispone di un ampio potere discrezionale e resta libero di stabilire, alla luce delle particolarità del caso di specie, il modo in cui questi diversi presupposti devono essere verificati, nonché l’ordine di tale disamina, in quanto nessuna norma giuridica gli impone uno schema di analisi prestabilito al fine di valutare la necessità di statuire in via provvisoria [ordinanza del 19 luglio 2012, Akhras/Consiglio, C‑110/12 P(R), non pubblicata, EU:C:2012:507, punto 23 e la giurisprudenza ivi citata]. |
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24 |
Nel caso di specie, il presidente del Tribunale ha indicato, al punto 23 dell’ordinanza impugnata, che intendeva esaminare in primo luogo se fosse soddisfatto il presupposto relativo all’urgenza. Tuttavia, nell’ambito del suo esame, esso ha in realtà proceduto, ai punti da 37 a 46 della citata ordinanza, all’analisi della fondatezza delle allegazioni delle ricorrenti riguardanti la questione se le informazioni controverse fossero coperte dal segreto professionale, senza trarne, in modo espresso, alcuna conclusione riguardo alla questione se tali allegazioni soddisfacessero o meno il presupposto relativo all’esistenza del fumus boni juris. |
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25 |
Malgrado una struttura di analisi poco coerente, risulta nondimeno con un grado di chiarezza sufficiente dall’ordinanza impugnata che il presidente del Tribunale ha considerato che, nel caso di specie, l’allegazione delle ricorrenti secondo cui le suddette informazioni erano riservate non soddisfaceva il presupposto relativo all’esistenza del fumus boni juiris. |
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26 |
A questo proposito, da un lato, il presidente del Tribunale ha in particolare ricordato, al punto 42 dell’ordinanza impugnata, la giurisprudenza della Corte secondo cui informazioni che sono state segrete o riservate, ma che risalgono a cinque anni addietro o più, devono, a causa del decorso del tempo, essere considerate, in linea di principio, come storiche e prive ormai, per tale motivo, del loro precedente carattere segreto o riservato, salvo che, in via eccezionale, la parte che si avvale di tale carattere non dimostri che, malgrado siano datate, tali informazioni costituiscono ancora elementi essenziali della sua posizione commerciale o di quelle di terzi interessati. Tali considerazioni, che conducono a una presunzione relativa, sono valide sia nel contesto di domande di trattamento riservato nei confronti di parti intervenienti nell’ambito di ricorsi dinanzi al giudice dell’Unione, sia nel contesto di richieste di riservatezza in vista della pubblicazione da parte della Commissione di una decisione che constata un’infrazione al diritto della concorrenza (sentenza del 14 marzo 2017, Evonik Degussa/Commissione, C‑162/15 P, EU:C:2017:205, punto 64). |
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27 |
Dall’altro lato, il presidente del Tribunale ha affermato, al punto 43 dell’ordinanza impugnata, che, nel caso di specie, le informazioni controverse erano state raccolte in occasione dell’ispezione effettuata dai servizi della Commissione nel corso dell’anno 2009 e che le ricorrenti non avevano cercato di dimostrare le ragioni per le quali le informazioni controverse, per loro natura, non avevano perduto, malgrado il tempo trascorso, il loro carattere segreto o riservato. |
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28 |
Anche su questa sola base, il presidente del Tribunale era legittimato a considerare non soddisfatto il presupposto del fumus boni juris. Di conseguenza, gli altri elementi di motivazione dell’ordinanza impugnata, esposti ai punti da 37 a 41 e da 44 a 46 di quest’ultima, intesi ad escludere qualsiasi carattere riservato delle suddette informazioni, devono considerarsi addotti ad abundantiam. |
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29 |
Orbene, nell’ambito della loro impugnazione, le ricorrenti si sono limitate a censurare questi ultimi punti dell’ordinanza impugnata, senza contestare la constatazione contenuta al punto 43 di quest’ultima, di modo che gli argomenti addotti dalle ricorrenti contro i suddetti elementi di motivazione devono essere respinti in quanto inoperanti. |
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30 |
Date tali circostanze, il presidente del Tribunale non è incorso in alcun errore di diritto là dove ha affermato che la presente controversia si distingue da quelle all’origine delle ordinanze del vicepresidente della Corte del 10 settembre 2013, Commissione/Pilkington Group [C‑278/13 P(R), EU:C:2013:558], e del 2 marzo 2016, Evonik Degussa/Commissione (C‑162/15 P‑R, EU:C:2016:142). |
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31 |
Per tali ragioni, il primo motivo di impugnazione è infondato. |
Sul secondo motivo
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32 |
Con il loro secondo motivo di impugnazione, le ricorrenti contestano la valutazione del presidente del Tribunale, contenuta ai punti da 68 a 81 dell’ordinanza impugnata, al termine della quale esso ha respinto il loro argomento secondo cui la decisione controversa violava il loro diritto ad un ricorso effettivo. |
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33 |
A questo scopo, il presidente del Tribunale, da un lato, ai punti da 69 a 78 di detta ordinanza, ha esaminato e respinto l’argomento delle ricorrenti secondo cui era necessario, per rispettare il loro diritto ad un ricorso effettivo, disporre la sospensione dell’esecuzione della decisione controversa fino a che non fosse stata verificata la legittimità del sequestro delle informazioni controverse. Dall’altro lato, e ad abundantiam, il presidente del Tribunale ha considerato, ai punti da 79 a 81 della citata ordinanza, che, in ogni caso, le ricorrenti non avevano dimostrato che il danno che sarebbe ad esse concretamente derivato dalla presunta violazione del diritto ad un ricorso effettivo era distinto dal danno che sarebbe derivato dal fatto di essere esposte ad una lesione della loro reputazione nonché a ricorsi per risarcimento, là dove il presidente del Tribunale aveva escluso l’esistenza di questo secondo pregiudizio ai punti 62 e 67 della medesima ordinanza. |
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34 |
Tenuto conto della struttura del ragionamento del presidente del Tribunale, occorre dunque verificare anzitutto se, nella loro impugnazione, le ricorrenti siano riuscite a dimostrare che detto giudice è incorso in un errore di diritto nei punti della sua motivazione addotti ad abundantiam. |
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35 |
Orbene, la risposta deve essere negativa. |
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36 |
Infatti, nella misura in cui, anzitutto, le ricorrenti sostengono che la presunta violazione del loro diritto ad un ricorso effettivo sarebbe, di per sé stessa, idonea a causar loro un danno grave e irreparabile, è sufficiente rilevare, così come ha fatto la Commissione e come ha ricordato il presidente del Tribunale al punto 79 dell’ordinanza impugnata – punto che non è stato censurato dalle ricorrenti nella loro impugnazione – che la tesi secondo cui un danno è, per definizione, grave e irreparabile, in quanto esso incide sulla sfera dei diritti fondamentali, non può essere accolta, dato che non è sufficiente allegare, in modo astratto, una violazione di diritti fondamentali per dimostrare che il danno che potrebbe derivarne ha necessariamente carattere grave e irreparabile [ordinanza del vicepresidente della Corte del 10 settembre 2013, Commissione/Pilkington Group, C‑278/13 P(R), EU:C:2013:558, punto 40 e la giurisprudenza ivi citata]. |
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37 |
Per quanto riguarda, poi, l’argomento delle ricorrenti secondo cui la pubblicazione delle informazioni controverse sarebbe idonea a causare loro un danno grave e irreparabile derivante dai ricorsi per risarcimento che detta pubblicazione determinerebbe, occorre rilevare come tale causa di danno fosse stata esaminata dal presidente del Tribunale, il quale, ai punti 60 e 61 dell’ordinanza impugnata, aveva giudicato che, anche supponendo che la decisione controversa fosse la causa determinante dell’asserito danno e che tale danno di ordine pecuniario fosse irreparabile, le ricorrenti non avevano fornito elementi che consentissero di dimostrare il carattere grave del pregiudizio di cui esse asserivano l’esistenza. |
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38 |
Lo stesso vale per quanto riguarda il presunto danno derivante da una lesione alla reputazione delle ricorrenti. Infatti, al punto 67 della citata ordinanza, il presidente del Tribunale aveva altresì concluso che le ricorrenti non avevano fornito alcun elemento che permettesse di stabilire se e in quale misura la pubblicazione della decisione cavi elettrici risultante dalla decisione controversa avrebbe potuto aggravare la lesione alla loro reputazione. |
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39 |
Date tali circostanze, il presidente del Tribunale non è incorso in alcun errore di diritto là dove, al punto 81 dell’ordinanza impugnata, ha fatto riferimento alle conclusioni alle quali esso era giunto ai punti 62 e 67 di questa stessa ordinanza al fine di respingere l’argomento delle ricorrenti secondo cui la violazione del loro diritto ad un ricorso effettivo avrebbe causato loro un danno grave risultante dalla lesione alla loro reputazione e dal rischio di essere esposte a ricorsi per risarcimento. |
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40 |
Per quanto riguarda, infine, l’argomento delle ricorrenti secondo cui il punto 81 dell’ordinanza impugnata è erroneamente fondato sulla constatazione che la «causa determinante» di ciascuna di queste fonti di danno era non già la pubblicazione delle informazioni controverse, bensì l’infrazione soggiacente accertata nella decisione cavi elettrici – dato che se quest’ultima fosse stata annullata, la causa determinante del danno non sarebbe stata la decisione suddetta, bensì la pubblicazione delle informazioni controverse in sé considerata – è sufficiente constatare che le ricorrenti non hanno fornito alcun elemento che consenta di comprendere le ragioni per le quali, anche supponendo che il loro argomento sia fondato, ciò rimetterebbe in discussione la decisione del presidente del Tribunale secondo cui esse non avevano fornito elementi sufficienti per dimostrare il carattere grave dei presunti danni derivanti dalla lesione alla loro reputazione e dal rischio di essere esposte a ricorsi per risarcimento. |
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41 |
Ne consegue che, non avendo il presidente del Tribunale commesso alcun errore di diritto al punto 81 dell’ordinanza impugnata, gli argomenti a sostegno del presente motivo diretti contro i punti da 68 a 78 dell’ordinanza stessa devono essere considerati, tenuto conto delle motivazioni esposte ai punti 33 e 34 della presente ordinanza, inoperanti. |
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42 |
Non essendo fondato neppure il secondo motivo di impugnazione, occorre respingere l’impugnazione nella sua interezza. |
Sulle spese
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43 |
A norma dell’articolo 138, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte, applicabile al procedimento di impugnazione in virtù dell’articolo 184, paragrafo 1, del medesimo regolamento, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. |
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44 |
Poiché la Commissione ha concluso chiedendo la condanna delle ricorrenti alle spese e queste ultime sono rimaste soccombenti nei motivi proposti, occorre condannare le ricorrenti al pagamento delle spese sostenute nell’ambito del presente procedimento di impugnazione, nonché nell’ambito del procedimento cautelare nella causa C‑65/18 P(R)‑R. |
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Per questi motivi, il vicepresidente della Corte così provvede: |
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Firme |
( *1 ) Lingua processuale: l’inglese.
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