ECLI:EU:T:2018:277•Sentenza del Tribunale (Nona Sezione) del 17 maggio 2018.#Basil BV contro Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale.#Disegno o modello comunitario – Procedimento di dichiarazione di nullità – Disegno o modello comunitario registrato raffigurante cestini per biciclette – Causa di nullità – Inammissibilità della domanda di dichiarazione di nullità – Articolo 52, paragrafo 3, e articolo 86, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 6/2002 – Divulgazione del disegno o modello anteriore – Carattere individuale – Impressione generale diversa – Articolo 6 e articolo 25, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 6/2002.#Causa T-760/16.
Sentenza del Tribunale (Nona Sezione) del 17 maggio 2018.#Basil BV contro Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale.#Disegno o modello comunitario – Procedimento di dichiarazione di nullità – Disegno o modello comunitario registrato raffigurante cestini per biciclette – Causa di nullità – Inammissibilità della domanda di dichiarazione di nullità – Articolo 52, paragrafo 3, e articolo 86, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 6/2002 – Divulgazione del disegno o modello anteriore – Carattere individuale – Impressione generale diversa – Articolo 6 e articolo 25, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 6/2002.#Causa T-760/16.
ECLI:EU:T:2018:277Eu Chamb 09 T17 mag 2018
Testo completo
SENTENZA DEL TRIBUNALE (Nona Sezione)
17 maggio 2018 ( *1 )
«Disegno o modello comunitario – Procedimento di dichiarazione di nullità – Disegno o modello comunitario registrato raffigurante cestini per biciclette – Causa di nullità – Inammissibilità della domanda di dichiarazione di nullità – Articolo 52, paragrafo 3, e articolo 86, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 6/2002 – Divulgazione del disegno o modello anteriore – Carattere individuale – Impressione generale diversa – Articolo 6 e articolo 25, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 6/2002»
Nella causa T‑760/16,
Basil BV, con sede a Silvolde (Paesi Bassi), rappresentata da N. Weber e J. von der Thüsen, avvocati,
ricorrente,
contro
Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO), rappresentato da S. Hanne e D. Walicka, in qualità di agenti,
convenuto,
controinteressata nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO e interveniente dinanzi al Tribunale:
Artex SpA, con sede a San Zeno di Cassola (Italia), rappresentata da J. Vogtmeier, avvocato,
avente ad oggetto un ricorso contro la decisione della terza commissione di ricorso dell’EUIPO, del 7 luglio 2016 (procedimento R 535/2015‑3), relativa a un procedimento di dichiarazione di nullità tra Artex e Basil,
IL TRIBUNALE (Nona Sezione),
composto da S. Gervasoni (relatore), presidente, K. Kowalik-Bańczyk e C. Mac Eochaidh, giudici,
cancelliere: J. Plingers, amministratore
visto il ricorso depositato presso la cancelleria del Tribunale il 4 novembre 2016,
visto il controricorso dell’EUIPO depositato presso la cancelleria del Tribunale il 12 gennaio 2017,
visto il controricorso dell’interveniente depositato presso la cancelleria del Tribunale il 16 gennaio 2017,
in seguito all’udienza del 7 dicembre 2017,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Fatti
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1 |
Il 13 febbraio 2004 la ricorrente, Basil BV, ha presentato una domanda di registrazione di un disegno o modello comunitario all’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO), in forza del regolamento (CE) n. 6/2002 del Consiglio, del 12 dicembre 2001, su disegni e modelli comunitari (GU 2002, L 3, pag. 1). |
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2 |
Il disegno o modello di cui è stata chiesta la registrazione (in prosieguo: il «disegno o modello contestato») è riprodotto di seguito: |
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3 |
Il disegno o modello contestato è stato registrato con il numero 142245‑0001. La registrazione è stata pubblicata nel Bollettino dei disegni e modelli comunitari n. 47/2004 del 15 giugno 2004. Tale registrazione è stata in seguito rinnovata fino al 13 febbraio 2019. |
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4 |
Il disegno o modello contestato è destinato ad essere applicato a «cestini per biciclette», rientranti nella classe 03‑01 ai sensi dell’accordo di Locarno che istituisce una classificazione internazionale per i disegni e modelli industriali, dell’8 ottobre 1968, come modificato. |
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5 |
Il 17 giugno 2013 l’interveniente, Artex SpA, a proposto dinanzi all’EUIPO una domanda di dichiarazione di nullità del disegno o modello contestato, ai sensi dell’articolo 52 del regolamento n. 6/2002. Il motivo invocato a sostegno della domanda di dichiarazione di nullità era quello di cui all’articolo 25, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 6/2002. |
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6 |
Nella sua domanda di dichiarazione di nullità, l’interveniente ha fatto valere, in particolare, che il disegno o modello contestato non presentava carattere individuale ai sensi dell’articolo 6 del regolamento n. 6/2002 e si è avvalsa, a sostegno delle sue dichiarazioni, di diversi documenti che dovrebbero accertare la divulgazione al pubblico di un disegno o modello anteriore (in prosieguo: il «disegno o modello anteriore»), vale a dire, in particolare:
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7 |
Con decisione del 13 gennaio 2015, dopo aver dichiarato ammissibile la domanda di dichiarazione di nullità, la divisione di annullamento ha dichiarato nullo il disegno o modello contestato, a motivo della sua assenza di carattere individuale. |
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8 |
L’11 marzo 2015 la ricorrente ha proposto un ricorso avverso la decisione della divisione di annullamento. |
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9 |
Con decisione del 7 luglio 2016 (in prosieguo: la «decisione impugnata»), la terza commissione di ricorso dell’EUIPO ha respinto il ricorso. Sostanzialmente essa ha ritenuto, in primo luogo, che la domanda di dichiarazione di nullità proposta nel caso di specie dall’interveniente fosse ammissibile, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, in secondo luogo, che il disegno o modello anteriore fosse stato divulgato prima della data di deposito della domanda di registrazione del disegno o modello contestato, vale a dire il 13 febbraio 2004, e, in terzo luogo, che la divisione di annullamento avesse giustamente dichiarato che il disegno o modello contestato era nullo, in quanto privo di carattere individuale. |
Procedimento e conclusioni delle parti
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10 |
Con una misura di organizzazione del procedimento, il Tribunale ha posto taluni quesiti alle parti, che hanno risposto entro i termini impartiti. |
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11 |
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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12 |
L’EUIPO e l’interveniente chiedono che il Tribunale voglia:
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In diritto
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13 |
A sostegno del ricorso, la ricorrente invoca tre motivi, vale a dire, in primo luogo, una violazione dell’articolo 52, paragrafo 3, del regolamento n. 6/2002, relativo all’inammissibilità, a determinate condizioni, delle domande di nullità, in secondo luogo, una violazione dell’articolo 7 del regolamento n. 6/2002, relativo alla divulgazione dei disegni o modelli, e, in terzo luogo, una violazione dell’articolo 6 del regolamento n. 6/2002, relativo al carattere individuale dei disegni o modelli. |
Sul primo motivo, vertente su una violazione dell’articolo 52, paragrafo 3, del regolamento n. 6/2002
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14 |
La ricorrente fa sostanzialmente valere che l’EUIPO avrebbe dovuto dichiarare inammissibile la domanda di dichiarazione di nullità proposta dall’interveniente, applicando l’articolo 52, paragrafo 3, del regolamento n. 6/2002 o, in mancanza di ciò, l’articolo 86, paragrafo 5, dello stesso regolamento. |
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15 |
A tale riguardo, la ricorrente si basa sull’esistenza di una decisione di una commissione di ricorso, anteriore alla decisione impugnata, con cui tale commissione avrebbe già respinto una domanda di dichiarazione di nullità proposta nei confronti del disegno o modello contestato. La ricorrente sottolinea che tale precedente procedimento di dichiarazione di nullità è stato promosso dall’impresa che ha proposto la domanda insieme all’interveniente. |
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16 |
L’EUIPO e l’interveniente contestano tali argomenti. |
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17 |
A tale riguardo, occorre ricordare, in primo luogo, che l’articolo 52, paragrafo 3, del regolamento n. 6/2002 dispone che una domanda di nullità è inammissibile se una domanda con il medesimo oggetto e la medesima causa è stata decisa nei confronti delle stesse parti da un tribunale dei disegni e modelli comunitari con sentenza passata in giudicato. |
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18 |
Orbene, le disposizioni dell’articolo 52, paragrafo 3, del regolamento n. 6/2002 non sono applicabili nel caso di specie. |
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19 |
Infatti, anzitutto, l’articolo 80 del regolamento n. 6/2002, intitolato «Tribunali dei disegni e modelli comunitari», al suo paragrafo 1 prevede che gli Stati membri designano nei rispettivi territori un numero di organi giurisdizionali nazionali di primo e di secondo grado – i tribunali dei disegni e modelli comunitari – che svolgeranno le funzioni ad essi attribuite da tale regolamento. Dalle disposizioni di tale articolo risulta quindi che un tribunale dei disegni e modelli comunitari è necessariamente un organo giurisdizionale di uno Stato membro. |
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20 |
Pertanto, l’articolo 52, paragrafo 3, del regolamento n. 6/2002 non trova applicazione qualora l’EUIPO abbia già statuito, ma solo qualora a statuire sia stato un organo giurisdizionale nazionale di uno Stato membro. |
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21 |
Inoltre, la ricorrente non dimostra che la parte che ha proposto, nella presente causa, la domanda di dichiarazione di nullità nei confronti del disegno o modello contestato è la stessa che aveva proposto la domanda di dichiarazione di nullità nei confronti del disegno o modello contestato nella causa precedente. |
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22 |
Infatti, la circostanza che tra le due cause in oggetto sussista un forte legame e che tra le due parti che hanno proposto, in ciascuna delle due cause, la domanda di dichiarazione di nullità sussista una stretta collaborazione, circostanza rivelata, in particolare, dall’identità di rappresentanti e di argomenti, non consente di concludere nel senso di un’identità di parti. |
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23 |
A tale riguardo, l’interveniente ha indicato, senza che ciò sia stato contestato in udienza, che l’impresa che ha proposto la precedente domanda di dichiarazione di nullità era solo sua cliente, il che non è sufficiente a fare di essa e di tale impresa una sola e unica parte. |
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24 |
Peraltro, la circostanza menzionata al punto 22 supra non consente di concludere nel senso del carattere abusivo delle domande di dichiarazione di nullità in questione. |
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25 |
Infine, per quanto concerne l’argomento in base al quale la commissione di ricorso avrebbe violato il diritto della ricorrente di essere ascoltata in modo sufficiente riguardo al comportamento asseritamente abusivo dell’interveniente, la ricorrente non produce alcun elemento che consenta di concludere che la commissione di ricorso non le avrebbe permesso di esporre le sue osservazioni a tale proposito. |
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26 |
In aggiunta, sebbene la ricorrente invochi, avvalendosi dell’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e dell’articolo 6, paragrafo 1, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, una violazione del diritto a un equo processo, occorre precisare che il Tribunale ha escluso l’applicazione di un siffatto diritto alle commissioni di ricorso dell’EUIPO, dato che il procedimento dinanzi alle commissioni di ricorso non è di natura giurisdizionale, bensì amministrativa [sentenze del 20 aprile 2005, Krüger/UAMI – Calpis (CALPICO), T‑273/02, EU:T:2005:134, punto 62, e del 12 dicembre 2014, Comptoir d’Épicure/UAMI – A-Rosa Akademie (da rosa), T‑405/13, non pubblicata, EU:T:2014:1072, punto 71; v. anche, in tal senso, sentenza del 12 dicembre 2002, Procter & Gamble/UAMI (Forma di un sapone), T‑63/01, EU:T:2002:317, punto 23]. |
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27 |
In secondo luogo, le disposizioni dell’articolo 86, paragrafo 5, del regolamento n. 6/2002, secondo cui una domanda riconvenzionale di nullità del disegno o modello comunitario registrato non può essere proposta qualora l’EUIPO abbia già emesso una decisione, divenuta definitiva, in un procedimento promosso tra le stesse parti e avente stesso oggetto e stessa causa, non disciplinano i procedimenti dinanzi all’EUIPO e, in particolare, alle sue commissioni di ricorso, bensì i procedimenti dinanzi ai tribunali dei disegni e modelli comunitari, di cui è stato detto al punto 19 supra che si tratta di organi giurisdizionali nazionali. |
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28 |
Sebbene sia vero che le disposizioni dell’articolo 52, paragrafo 3, del regolamento n. 6/2002 e quelle dell’articolo 86, paragrafo 5, del regolamento n. 6/2002 abbiano ad oggetto la prevenzione di eventuali conflitti, in materia di nullità di un disegno o modello, tra le decisioni dell’EUIPO e quelle dei tribunali dei disegni e modelli comunitari, da tali disposizioni non si può tuttavia dedurre che il regolamento n. 6/2002 instauri una forma equivalente di prevenzione dei conflitti tra decisioni dell’EUIPO stesse. |
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29 |
In terzo luogo, è esclusa un’applicazione per analogia dell’articolo 52, paragrafo 3, del regolamento n. 6/2002 ai casi in cui l’EUIPO avrebbe già statuito su una domanda di dichiarazione di nullità. |
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30 |
Non è infatti dimostrato che tale disposizione comporterebbe una lacuna incompatibile con un principio generale del diritto, che potrebbe essere colmata con un’applicazione analogica (v., in tal senso, sentenza del 12 dicembre 1985, Krohn, 165/84, EU:C:1985:507, punti 13 e 14). |
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31 |
Vero è che il regolamento (CE) n 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio dell’Unione europea (GU 2009, L 78, pag. 1), come modificato [sostituito dal regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, sul marchio dell’Unione europea (GU 2017, L 154, pag. 1)], e più in particolare l’articolo 56, paragrafo 3, di tale regolamento (divenuto articolo 63 del regolamento 2017/1001), cui fa riferimento la ricorrente nel suo ricorso (richiamando, per un errore redazionale di cui essa in udienza ha confermato l’esistenza, l’articolo 60, paragrafo 3, del regolamento n. 6/2002), dispone, nella sua versione modificata dal regolamento (UE) n. 2424/2015 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2015 (GU 2015, L 341, pag. 21), che una domanda di dichiarazione di nullità è inammissibile qualora su una domanda con lo stesso oggetto e la stessa causa sia stata pronunciata una decisione nei confronti delle stesse parti dall’EUIPO o da un tribunale dei marchi dell’Unione europea e la decisione dell’EUIPO o di tale tribunale relativa a detta domanda sia passata in giudicato. |
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32 |
Tuttavia, se, in materia di marchi dell’Unione europea, l’adozione di una disposizione espressa è apparsa necessaria al legislatore affinché l’autorità delle decisioni anteriori dell’EUIPO possa condurre al rigetto di una domanda di nullità senza che essa sia esaminata nel merito, una siffatta disposizione espressa sarebbe quindi necessaria anche in materia di disegni o modelli. Non è quindi possibile compensare l’assenza di una siffatta disposizione applicando per analogia l’articolo 52, paragrafo 3, del regolamento n. 6/2002 alle decisioni dell’EUIPO. |
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33 |
Inoltre, una disposizione testuale espressa sarebbe tanto più necessaria al fine di applicare per analogia alle decisioni dell’EUIPO disposizioni destinate ad applicarsi a decisioni giudiziarie che hanno acquisito l’«autorità della cosa giudicata», dal momento che, secondo costante giurisprudenza, i procedimenti dinanzi all’EUIPO hanno natura amministrativa e non giurisdizionale [sentenza del 15 luglio 2015, TVR Automotive/UAMI – TVR Italia (TVR ITALIA), T‑398/13, EU:T:2015:503, punto 38; v. anche, in tal senso, sentenza del 12 dicembre 2002, Forma di un sapone, T‑63/01, EU:T:2002:317, punti 22 e 23]. |
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34 |
Si deve aggiungere che, in materia di disegni e modelli comunitari, l’esame nel merito della domanda di registrazione, ai sensi dell’articolo 47, paragrafo 1, del regolamento n. 6/2002, è limitato alla verifica della conformità di tale domanda alla definizione del disegno o modello che risulta dall’articolo 3, lettera a), di tale regolamento, nonché al rispetto dell’ordine pubblico. Per il resto, trovano applicazione le condizioni di forma di cui all’articolo 45 del regolamento n. 6/2002. Al contrario, gli articoli 7 e 8 del regolamento n. 207/2009 (divenuti articoli 7 e 8 del regolamento 2017/1001), introducono, prima della registrazione di un marchio, un controllo sostanziale della sua validità, basato, per quanto riguarda l’articolo 8 del regolamento n. 207/2009, sull’esistenza di un procedimento di opposizione. Pertanto, tenuto conto del livello del controllo della validità dei disegni o modelli precedentemente alla loro registrazione, il procedimento di dichiarazione di nullità, che consente di garantire un siffatto controllo dopo detta registrazione, necessariamente occupa una posizione diversa nell’economia del regolamento n. 6/2002 rispetto a quella che occupa nell’economia del regolamento n. 207/2009, per il quale tale livello di controllo è diverso. Ciò rende ancor più delicata qualsiasi applicazione per analogia dell’articolo 52, paragrafo 3, del regolamento n. 6/2002, alle decisioni dell’EUIPO ispirate alle disposizioni dell’articolo 56, paragrafo 3, del regolamento n. 207/2009. |
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35 |
Alla luce delle suesposte considerazioni, il presente motivo deve essere respinto. |
Sul secondo motivo, vertente su una violazione dell’articolo 7 del regolamento n. 6/2002
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36 |
Con il suo secondo motivo, la ricorrente contesta alla commissione di ricorso di aver violato le disposizioni dell’articolo 7 del regolamento n. 6/2002, riconoscendo che il disegno o modello anteriore era stato oggetto di divulgazione. Tale motivo si articola in più censure, la prima vertente sulla comunicazione tardiva all’EUIPO della traduzione degli elementi di prova prodotti dall’interveniente al fine di dimostrare la divulgazione al pubblico del disegno o modello anteriore, la seconda vertente sul carattere non probatorio degli elementi di prova sui quali si è basata la commissione di ricorso per concludere che il disegno o modello anteriore era stato divulgato anteriormente al disegno o modello contestato, e la terza vertente sul fatto che la commissione di ricorso avrebbe commesso un errore nell’identificare i settori specializzati pertinenti. |
Sulla comunicazione tardiva della traduzione degli elementi di prova prodotti dall’interveniente dinanzi all’EUIPO
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37 |
La ricorrente, che nel suo ricorso sosteneva che gli elementi di prova forniti dall’interveniente al fine di dimostrare la divulgazione del disegno o modello anteriore erano stati tradotti nella lingua del procedimento di dichiarazione di nullità solo dopo la scadenza del termine di cui all’articolo 29, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 2245/2002 della Commissione, del 21 ottobre 2002, recante modalità di esecuzione del regolamento n. 6/2002 (GU 2002, L 341, pag. 28), ha, come risulta dal verbale di udienza, ritirato tale censura, su cui non vi è quindi più luogo a statuire. |
Sul carattere non probatorio degli elementi sui quali si è basata la commissione di ricorso per concludere nel senso di una divulgazione al pubblico del disegno o modello anteriore
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38 |
La ricorrente fa sostanzialmente valere che gli elementi di prova su cui si è fondata la commissione di ricorso non consentivano di concludere che il disegno o modello anteriore era stato divulgato prima del deposito della domanda di registrazione del disegno o modello contestato, vale a dire il 13 febbraio 2004. Essa sostiene quindi che il catalogo dell’interveniente, le fatture, la riproduzione dello stand d’impresa e gli altri cataloghi prodotti dall’interveniente non consentivano di dimostrare con certezza la divulgazione anteriore. |
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39 |
L’EUIPO e l’interveniente chiedono il rigetto della presente censura. |
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40 |
Ai sensi dell’articolo 7 del regolamento n. 6/2002, ai fini dell’applicazione degli articoli 5 e 6, un disegno o modello si considera divulgato al pubblico se è stato pubblicato a seguito di registrazione o in altro modo ovvero esposto, usato in commercio o altrimenti reso pubblico anteriormente alla data del deposito della domanda di registrazione, salvo il caso in cui tali fatti non potessero ragionevolmente essere conosciuti nel corso della normale attività commerciale negli ambienti specializzati del settore interessato, operanti nell’Unione europea. Tuttavia, sempre secondo l’articolo 7 del regolamento n. 6/2002, il disegno o modello non si considera tuttavia divulgato al pubblico per il solo fatto di essere stato rivelato ad un terzo sotto vincolo esplicito o implicito di riservatezza. |
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41 |
Il regolamento n. 2245/2002 non contiene alcuna precisazione quanto alle prove che devono essere fornite in materia di divulgazione del disegno o modello anteriore dal richiedente la dichiarazione di nullità. Più in particolare, l’articolo 28, paragrafo 1, lettera b), v), del regolamento n. 2245/2002 si limita a prevedere che, qualora la domanda di dichiarazione di nullità sia basata, in particolare, sull’assenza di carattere individuale del disegno o modello comunitario per il quale la protezione è richiesta, essa deve contenere l’indicazione e la riproduzione del disegno o modello del richiedente la dichiarazione di nullità che possono precludere l’individualità del disegno o modello comunitario per il quale la protezione è richiesta, nonché documenti comprovanti la precedente divulgazione del disegno o modello anteriore. Peraltro né il regolamento n. 6/2002 né il regolamento n. 2245/2002 precisano un obbligo di forma per gli elementi di prova che devono essere forniti dal richiedente la dichiarazione di nullità per giustificare la divulgazione del suo disegno o modello prima della data di deposito della domanda di registrazione del disegno o modello per cui la protezione è richiesta. L’articolo 28, paragrafo 1, lettera b), v) e vi), del regolamento n. 2245/2002 si limita quindi a richiedere che la domanda di dichiarazione di nullità contenga «documenti comprovanti l’esistenza [del disegno o modello anteriore]» nonché «i fatti, le prove e le osservazioni, a sostegno [di tale domanda]». Analogamente, l’articolo 65, paragrafo 1, del regolamento n. 6/2002 prevede solo un elenco non esaustivo di possibili mezzi istruttori nel procedimento dinanzi all’EUIPO. Ne consegue che il richiedente la dichiarazione di nullità è libero di scegliere la prova che ritiene utile presentare all’EUIPO a sostegno della sua domanda di dichiarazione di nullità [sentenza del 14 luglio 2016, Thun 1794/EUIPO – Adekor (Simboli grafici decorativi), T‑420/15, non pubblicata, EU:T:2016:410, punto 26]. |
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42 |
Peraltro, la divulgazione di un disegno o modello anteriore non può essere dimostrata da probabilità o da presunzioni, ma deve basarsi su elementi concreti e oggettivi che provino una divulgazione effettiva del disegno o modello anteriore nel mercato. Inoltre, gli elementi di prova forniti dal richiedente la dichiarazione di nullità devono essere valutati gli uni rispetto agli altri. Infatti, sebbene taluni di questi elementi possano essere insufficienti di per sé a dimostrare la divulgazione di un disegno o modello anteriore, tuttavia, associati o considerati congiuntamente ad altri documenti o informazioni, possono contribuire a costituire la prova della divulgazione. Infine, per valutare l’efficacia probatoria di un documento, si deve verificare la verosimiglianza e la veridicità dell’informazione in esso contenuta. Occorre considerare, in particolare, da chi proviene il documento, in quali circostanze è stato elaborato e a chi è destinato, e chiedersi se, in base al suo contenuto, esso appaia sensato e affidabile (sentenza del 14 luglio 2016, Simboli grafici decorativi, T‑420/15, non pubblicata, EU:T:2016:410, punto 27). |
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43 |
Nel caso di specie, la commissione di ricorso ha rilevato che l’interveniente aveva trasmesso un catalogo, di cui un originale era stato prodotto. In tale catalogo figurava l’immagine di un cestino per biciclette chiamato Speedy. Tale immagine era accompagnata dal numero di articolo 34.54.50. L’interveniente ha anche prodotto oltre 100 fatture indirizzate a diverse imprese aventi sede, in particolare, in Italia. Tali fatture erano datate tra il 2000 e il 2002 e corrispondevano alla vendita di oltre 25000 cestini in cui comparivano sia il numero di articolo 34.54.50 sia il nome Speedy. |
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44 |
La commissione di ricorso ha indicato che un cestino analogo a quello menzionato al punto 43 supra figurava altresì in quattro cataloghi di altre imprese, datati 2001 e 2002, e compariva nella riproduzione dello stand di un’impresa per un’esposizione a Colonia nel 2002. |
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45 |
Sulla base di siffatti elementi, considerati nel loro complesso, la commissione di ricorso ha potuto correttamente concludere che il disegno o modello anteriore di cui trattasi nel caso di specie era stato oggetto di divulgazione. |
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46 |
Tale conclusione non può essere rimessa in discussione dagli argomenti avanzati dalla ricorrente. |
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47 |
Infatti, la ricorrente si limita a formulare dubbi e riserve, in particolare, quanto alla data e alla diffusione del catalogo di cui al punto 43 supra nonché all’esistenza stessa dei cataloghi di cui al punto 44 supra, quanto al nesso tra il numero di articolo che figura nel catalogo di cui al punto 43 supra, e l’identico numero che figura sulle fatture di cui al punto 43 supra e, inoltre, quanto al fatto che i cataloghi di cui trattasi siano stati oggetto di diffusione o che i prodotti ivi raffigurati siano stati fabbricati. |
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48 |
Dubbi siffatti non sono sufficienti a rimettere in discussione il complesso di indizi concordanti forniti dall’interveniente e presi in considerazione dalla commissione di ricorso per concludere nel senso della sussistenza di una divulgazione. |
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49 |
Inoltre, occorre ricordare, per quanto riguarda l’argomento della ricorrente relativo all’assenza di citazione di testimoni, che il richiedente la dichiarazione di nullità è libero di scegliere la prova che ritiene utile presentare all’EUIPO a sostegno della sua domanda di dichiarazione di nullità (v. punto 41 supra). |
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50 |
Analogamente, si deve ricordare, per quanto riguarda gli argomenti vertenti sull’insufficiente valore probatorio dell’uno o dell’altro degli elementi presi in considerazione dalla commissione di ricorso, che, nell’esaminare la divulgazione di un disegno o modello, occorre procedere a una valutazione complessiva tenendo conto di tutti i fattori pertinenti del caso di specie (v. punto 42 supra). |
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51 |
Si deve altresì rilevare che non è affatto dimostrata l’affermazione della ricorrente secondo cui, nel settore di cui trattasi, è normale utilizzare numeri di articolo identici per il prodotto del modello precedente e per quello del modello successivo. |
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52 |
Inoltre, l’EUIPO precisa in modo convincente che, mentre una siffatta affermazione non può essere esclusa per la denominazione di un articolo, essa non è realistica per il numero dell’articolo, in quanto l’utilizzo di uno stesso numero di articolo per i prodotti di modelli che si succedono renderebbe impossibile qualsiasi distinzione tra tali prodotti nel controllo delle vendite, nella contabilità o per quanto riguarda le questioni di garanzia. |
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53 |
Peraltro, per quanto riguarda le affermazioni della ricorrente relative a una possibile manipolazione dei documenti prodotti dall’interveniente, esse non sono dimostrate. |
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54 |
Infine, per quanto riguarda l’invocazione, da parte della ricorrente, di una precedente decisione di una delle commissioni di ricorso dell’EUIPO, a condizione che una siffatta censura non si ricolleghi al primo motivo, che è stato respinto al punto 35 supra, bensì all’invocazione della prassi decisionale delle commissioni di ricorso dell’EUIPO, risulta da una giurisprudenza costante che le decisioni che tali commissioni devono adottare, in forza del regolamento n. 207/2009, relativamente alla registrazione di un segno come marchio dell’Unione europea, rientrano nell’esercizio di una competenza vincolata e non di un potere discrezionale. Pertanto, la legittimità di tali decisioni deve essere valutata unicamente sulla base di tale regolamento e non sulla base di una prassi decisionale anteriore alle medesime. È stato statuito che, alla luce dei principi della parità di trattamento e di buona amministrazione, l’EUIPO, nell’ambito dell’istruzione di una domanda di registrazione di un marchio dell’Unione europea, dovesse prendere in considerazione le decisioni già adottate per domande simili e chiedersi con particolare attenzione se occorresse o meno decidere nello stesso senso. Tuttavia, è stato aggiunto che i principi della parità di trattamento e di buona amministrazione dovevano conciliarsi con il rispetto della legalità. Di conseguenza, la persona che chiede la registrazione di un segno come marchio non può invocare a proprio vantaggio un eventuale illecito commesso in favore di altri, al fine di ottenere una decisione identica. Del resto, per ragioni di certezza del diritto e, specificamente, di buona amministrazione, l’esame di ogni domanda di registrazione deve essere rigoroso e completo per evitare l’indebita registrazione dei marchi. Tale esame deve essere effettuato in ogni caso concreto. Infatti, la registrazione di un segno come marchio dipende da criteri specifici, applicabili nell’ambito delle circostanze di fatto del caso di specie, destinati a verificare se il segno di cui trattasi rientri in un impedimento alla registrazione [v. sentenza del 16 febbraio 2017, Antrax It/EUIPO – Vasco Group (Radiatori per riscaldamento), T‑828/14 e T‑829/14, EU:T:2017:87, punto 93 e giurisprudenza ivi citata]. |
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55 |
Orbene, la giurisprudenza richiamata al punto 54 supra, relativa al sistema del marchio dell’Unione europea, è applicabile per analogia all’istruzione delle domande di dichiarazione di nullità di disegni o modelli (sentenza del 16 febbraio 2017, Radiatori per riscaldamento, T‑828/14 e T‑829/14, EU:T:2017:87, punto 93). |
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56 |
Nel caso di specie, come risulta dai punti da 43 a 45 supra, la commissione di ricorso ha giustamente concluso nel senso che il disegno o modello anteriore era stato oggetto di divulgazione. La ricorrente non può pertanto utilmente invocare, al fine di invalidare una siffatta conclusione, una precedente decisione dell’EUIPO. |
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57 |
In ogni caso, diversi elementi distinguono la presente causa da quella invocata dalla ricorrente. Infatti, l’interveniente ha prodotto un numero assai maggiore di fatture di quanto non avesse fatto la richiedente la dichiarazione di nullità nella suddetta causa. Inoltre, tali fatture rinviavano alla denominazione del disegno o modello anteriore e a un numero di articolo, che figuravano nel catalogo originale in cui tale disegno o modello era presente. Infine, sono stati presentati anche altri cataloghi di altre imprese. |
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58 |
È dunque a buon diritto che la commissione di ricorso ha concluso, al punto 29 della decisione impugnata, che siffatti elementi consentivano di distinguere le due cause sufficientemente da giustificare che essa giungesse a conclusioni diverse in ciascuna di esse. |
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59 |
Da quanto suesposto risulta che la presente censura deve essere respinta. |
Sull’errore nella determinazione degli ambienti specializzati pertinenti
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60 |
La ricorrente fa sostanzialmente valere che la commissione di ricorso ha commesso un errore nella determinazione degli ambienti specializzati pertinenti. |
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61 |
La ricorrente sostiene, nell’ambito di un primo argomento, che la commissione di ricorso ha avuto torto nel ritenere che i commercianti facessero parte degli ambienti specializzati. |
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62 |
La ricorrente fa valere anche un secondo argomento, vertente sul fatto che la commissione di ricorso non si è pronunciata in modo sufficiente sulla questione di stabilire se una parte significativa degli ambienti specializzati avesse avuto la possibilità di venire a conoscenza del disegno o modello contestato e ha quindi violato il suo diritto di essere ascoltata. |
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63 |
L’EUIPO e l’interveniente concludono per il rigetto in toto della censura. |
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64 |
Per quanto riguarda il primo argomento della ricorrente, la Corte ha già statuito che l’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento n. 6/2002 – che prevede che si ritiene che un disegno o modello sia stato divulgato al pubblico nell’Unione se è stato pubblicato, esposto, usato in commercio o altrimenti reso pubblico in modo tale che, nel corso della normale attività commerciale, tali fatti potevano ragionevolmente essere conosciuti dagli ambienti specializzati del settore interessato operanti nell’Unione – doveva essere interpretato nel senso che si poteva ritenere che un disegno o modello non registrato potesse, nel corso della normale attività commerciale, essere ragionevolmente conosciuto dagli ambienti specializzati del settore interessato operanti nell’Unione, qualora illustrazioni di tale disegno o modello fossero state distribuite a commercianti che operano in tale settore (sentenza del 13 febbraio 2014, H. Gautzsch Großhandel, C‑479/12, EU:C:2014:75, punto 30). Una siffatta interpretazione vale, per analogia, per quanto riguarda l’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento n. 6/2002, il cui testo è analogo a quello dell’articolo 11, paragrafo 2, di tale regolamento, e che parimenti mira a individuare gli elementi pertinenti ai fini di riconoscere o meno l’esistenza di una divulgazione che consentono a un disegno o modello non registrato di essere protetto. |
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65 |
Il primo argomento deve pertanto essere respinto. |
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66 |
Per quanto riguarda il secondo argomento, occorre ricordare che un disegno o modello si considera divulgato una volta che la parte che fa valere la divulgazione ne abbia provato i fatti costitutivi. Per opporsi a tale presunzione spetta alla parte che contesta la divulgazione dimostrare in modo adeguato che le circostanze del caso di specie potevano ragionevolmente impedire che tali fatti fossero conosciuti nel corso della normale attività commerciale negli ambienti specializzati del settore interessato [sentenza del 21 maggio 2015, Senz Technologies/UAMI – Impliva (Ombrelli), T‑22/13 e T‑23/13, EU:T:2015:310, punto 26]. |
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67 |
Nel caso di specie, come rilevato al punto 45 supra, l’interveniente ha dimostrato in modo adeguato la divulgazione del disegno o modello anteriore. Orbene, la ricorrente non fornisce la prova che le circostanze del caso di specie impedivano che i fatti costitutivi della divulgazione fossero conosciuti dagli ambienti specializzati del settore interessato. Dato che tale prova spetta alla ricorrente e che essa non dimostra di averla fornita dinanzi alla commissione di ricorso, essa non può quindi utilmente avvalersi del fatto che quest’ultima non si sarebbe pronunciata su tale punto, né che avrebbe violato il suo diritto di essere ascoltata. |
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68 |
Ad abundantiam, l’argomento relativo alla violazione del diritto di essere ascoltati non è corredata da precisazioni sufficienti per valutarne la fondatezza. Esso deve pertanto essere, in ogni caso, respinto. |
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69 |
Inoltre, sebbene la ricorrente invochi, avvalendosi dell’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali e dell’articolo 6, paragrafo 1, della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, una violazione del diritto a un equo processo, occorre respingere un siffatto argomento rinviando alle considerazioni svolte al punto 26 supra. |
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70 |
Occorre quindi respingere il secondo argomento, nonché la terza censura, nel suo insieme. |
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71 |
Alla luce delle suesposte considerazioni, occorre concludere che la commissione di ricorso ha giustamente constatato l’esistenza di una divulgazione al pubblico del disegno o modello anteriore alla data di deposito della domanda di registrazione del disegno o modello contestato, vale a dire il 13 febbraio 2004. |
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72 |
Di conseguenza, il presente motivo deve essere respinto in toto. |
Sul terzo motivo, vertente su una violazione dell’articolo 6 del regolamento n. 6/2002
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73 |
La ricorrente fa valere che la commissione di ricorso ha violato l’articolo 6 del regolamento n. 6/2002 ritenendo che il disegno o modello contestato fosse sprovvisto di carattere individuale. |
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74 |
In tal senso, la ricorrente sostiene che gli elementi che differiscono tra i due disegni o modelli in conflitto, vale a dire due righe orizzontali sul fondo del cestino e un rettangolo sul lato posteriore, sono percepiti dall’utilizzatore informato e dominano l’impressione globale prodotta su quest’ultimo dal disegno o modello contestato. |
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75 |
L’EUIPO e l’interveniente chiedono il rigetto del presente motivo. |
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76 |
Dalla formulazione dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 6/2002 emerge che il carattere individuale deve essere valutato, per i disegni o modelli comunitari registrati, alla luce dell’impressione generale suscitata nell’utilizzatore informato. L’impressione generale suscitata nell’utilizzatore informato deve essere diversa da quella suscitata da qualsiasi disegno o modello divulgato al pubblico anteriormente alla data di deposito della domanda di registrazione o, qualora sia stata rivendicata una priorità, anteriormente alla data di quest’ultima. L’articolo 6, paragrafo 2, del regolamento n. 6/2002 precisa che, nell’accertare il carattere individuale, occorre prendere in considerazione il margine di libertà dell’autore nel realizzare tale disegno o modello [sentenza del 29 ottobre 2015, Roca Sanitario/UAMI – Villeroy & Boch (Rubinetto a comando unico), T‑334/14, non pubblicata, EU:T:2015:817, punto 15]. |
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77 |
Conformemente alla giurisprudenza, il carattere individuale di un disegno o modello risulta da un’impressione generale, dal punto di vista dell’utilizzatore informato, di differenza o di assenza di «déjà vu» rispetto a qualsiasi anteriorità nell’ambito dell’insieme dei disegni o modelli già esistenti, senza tenere conto delle differenze che, benché non costituiscano meri dettagli irrilevanti, non sono sufficientemente marcate da modificare detta impressione generale, ma prendendo in considerazione differenze sufficientemente marcate da creare impressioni complessive dissimili (sentenza del 29 ottobre 2015, Rubinetto a comando unico, T‑334/14, non pubblicata, EU:T:2015:817, punto 16). |
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78 |
Per valutare se un disegno o modello possieda una propria individualità rispetto a qualsiasi anteriorità, occorre prendere in considerazione la natura del prodotto cui il disegno o modello si applica o in cui è incorporato e più in particolare il comparto industriale cui appartiene (v. considerando 14 del regolamento n. 6/2002), il grado di libertà dell’autore nell’elaborare il disegno o modello, un’eventuale saturazione dello stato dell’arte, che può essere tale da rendere l’utilizzatore informato più sensibile alle differenze tra i disegni o modelli comparati, nonché la maniera in cui è utilizzato il prodotto in questione, in particolare in funzione delle manipolazioni che normalmente subisce in tale occasione (sentenza del 29 ottobre 2015, Rubinetto a comando unico, T‑334/14, non pubblicata, EU:T:2015:817, punto 17). |
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79 |
Infine, nel valutare il carattere individuale di un disegno o modello, si deve inoltre tenere conto del punto di vista dell’utilizzatore informato. Secondo una costante giurisprudenza, l’utilizzatore informato è dotato di una particolare diligenza e dispone di una certa conoscenza del precedente stato dell’arte, vale a dire dell’insieme dei disegni o modelli relativi al prodotto in questione che sono stati divulgati alla data del deposito del disegno o modello contestato o, eventualmente, alla data della priorità rivendicata (v. sentenza del 29 ottobre 2015, Rubinetto a comando unico, T‑334/14, non pubblicata, EU:T:2015:817, punto 18 e giurisprudenza ivi citata). |
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80 |
Nel caso di specie, l’utilizzatore informato è stato correttamente definito dalla commissione di ricorso, senza che ciò sia contestato dalla ricorrente, come una persona che ha consuetudine con i cestini per biciclette e che, senza essere un progettista o un esperto tecnico, conosce i diversi disegni o modelli esistenti nel settore di cui trattasi e dispone di un certo grado di conoscenze quanto agli elementi che tali disegni o modelli comportano di regola (punto 32 della decisione impugnata). |
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81 |
Inoltre, la commissione di ricorso ha altresì giustamente ritenuto, senza che ciò sia contestato dalla ricorrente, che la libertà dell’autore nella realizzazione dei cestini per biciclette fosse limitata da vincoli tecnici, dato che i cestini per biciclette devono essere attaccati alla bicicletta e devono poter contenere oggetti senza che questi ultimi cadano quando la bicicletta è in movimento, ma che l’autore potesse scegliere tra una grande varietà di colori, di materiali (ad esempio in plastica, metallo, vimini o tessuto) e di forme (rotonda, ovale o quadrata) del cestino (punto 33 della decisione impugnata). |
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82 |
La commissione di ricorso ha poi rilevato, senza incorrere in errore, che i cestini in questione coincidevano almeno per quanto riguarda diverse caratteristiche (punto 35 della decisione impugnata), vale a dire che:
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83 |
La commissione di ricorso ha anche constatato, a ragione, che i disegni o modelli in conflitto differivano per il fatto che il disegno o modello contestato conteneva due elementi, vale a dire due righe orizzontali sul fondo e un rettangolo sul lato piccolo posteriore, che il disegno o modello anteriore non presentava (punto 36 della decisione impugnata). |
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84 |
La commissione di ricorso ha ritenuto che le due righe orizzontali sul fondo del disegno o modello contestato fossero percepite dall’utilizzatore informato come un rafforzamento del paniere. Essa ha altresì ritenuto che il rettangolo sul lato piccolo posteriore del disegno o modello contestato fosse visto come una targa nominativa, che tali elementi non dominassero l’immagine complessiva del cestino per biciclette e che l’utilizzatore vedesse quindi nei disegni o modelli in conflitto la stessa forma, lo stesso materiale e le stesse qualità estetiche. Essa ha concluso che i disegni o modelli in conflitto producevano la stessa impressione generale e che le loro limitate differenze non consentivano di accertare il carattere individuale del disegno o modello contestato (punto 37 della decisione impugnata). |
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85 |
Alla luce dell’insieme delle considerazioni di cui ai punti precedenti, che devono essere accolte, occorre constatare che la commissione di ricorso ha potuto concludere a buon diritto, sulla base degli elementi da essa considerati, che i disegni o modelli in conflitto producevano la stessa impressione generale sull’utilizzatore informato e che il disegno o modello contestato era privo di carattere individuale. |
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86 |
La ricorrente non deduce, nel suo ricorso, alcun argomento che consenta di rimettere in discussione la conclusione di cui al punto 85 supra. |
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87 |
Il presente motivo deve pertanto essere respinto. |
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88 |
Per quanto riguarda gli argomenti presentati nell’ambito del procedimento dinanzi all’EUIPO ai quali la ricorrente rinvia, in particolare ai punti 61, 66 e 82 del suo ricorso, occorre aggiungere che, benché il ricorso possa essere sostenuto e integrato, riguardo a punti specifici, mediante rinvii ad estratti di documenti ad esso allegati, gli allegati assolvono ad una funzione meramente probatoria e strumentale. Gli allegati non possono servire pertanto a sviluppare un motivo spiegato in modo sommario nel ricorso, proponendo censure o argomenti non contenuti in questo (sentenza del 30 gennaio 2007, France Télécom/Commissione, T‑340/03, EU:T:2007:22, punto 167). Tali argomenti devono pertanto essere respinti in quanto irricevibili. |
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89 |
Dall’insieme delle considerazioni che precedono risulta che il ricorso deve essere respinto. |
Sulle spese
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90 |
Ai sensi dell’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. La ricorrente, rimasta soccombente, deve essere condannata alle spese, conformemente alla domanda dell’EUIPO e dell’interveniente. |
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Per questi motivi, IL TRIBUNALE (Nona Sezione) dichiara e statuisce: |
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Gervasoni Kowalik-Bańczyk Mac Eochaidh Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 17 maggio 2018. Firme |
( *1 ) Lingua processuale: il tedesco.
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