ECLI:EU:T:2017:646•Sentenza del Tribunale (Settima Sezione) del 22 settembre 2017.#Arrigoni SpA contro Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale.#Marchio dell’Unione europea – Procedimento di nullità – Registrazione internazionale che designa l’Unione europea – Marchio figurativo Arrigoni Valtaleggio – Marchio nazionale figurativo anteriore ARRIGONI – Impedimento relativo alla registrazione – Assenza di rischio di confusione – Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 – Uso effettivo del marchio anteriore – Articolo 57, paragrafi 2 e 3, del regolamento n. 207/2009.#Causa T-454/16.
Sentenza del Tribunale (Settima Sezione) del 22 settembre 2017.#Arrigoni SpA contro Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale.#Marchio dell’Unione europea – Procedimento di nullità – Registrazione internazionale che designa l’Unione europea – Marchio figurativo Arrigoni Valtaleggio – Marchio nazionale figurativo anteriore ARRIGONI – Impedimento relativo alla registrazione – Assenza di rischio di confusione – Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 – Uso effettivo del marchio anteriore – Articolo 57, paragrafi 2 e 3, del regolamento n. 207/2009.#Causa T-454/16.
ECLI:EU:T:2017:646Eu Chamb 07 T22 set 2017
Testo completo
SENTENZA DEL TRIBUNALE (Settima Sezione)
22 settembre 2017 (*)
«Marchio dell’Unione europea – Procedimento di nullità – Registrazione internazionale che designa l’Unione europea – Marchio figurativo Arrigoni Valtaleggio – Marchio nazionale figurativo anteriore ARRIGONI – Impedimento relativo alla registrazione – Assenza di rischio di confusione – Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 – Uso effettivo del marchio anteriore – Articolo 57, paragrafi 2 e 3, del regolamento n. 207/2009»
Nella causa T‑454/16,
Arrigoni SpA, con sede in Roma (Italia), rappresentata da P. Di Gravio, avvocato,
ricorrente,
contro
Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO), rappresentato da L. Rampini, in qualità di agente,
convenuto,
controinteressata nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO e interveniente dinanzi al Tribunale:
Arrigoni Battista SpA, con sede in Bergamo (Italia), rappresentata da S. Verea, M. Balestriero e K. Muraro, avvocati,
avente ad oggetto un ricorso proposto contro la decisione della prima commissione di ricorso dell’EUIPO del 19 maggio 2016 (procedimento R 2922/2014-1), relativa ad un procedimento di nullità tra la Arrigoni e la Arrigoni Formaggi SpA,
IL TRIBUNALE (Settima Sezione),
composto da V. Tomljenović, presidente, A. Marcoulli e A. Kornezov (relatore), giudici,
cancelliere: E. Coulon
visto il ricorso depositato presso la cancelleria del Tribunale il 5 agosto 2016,
visto il controricorso dell’EUIPO, depositato presso la cancelleria del Tribunale il 30 novembre 2016,
visto il controricorso dell’interveniente, depositato presso la cancelleria del Tribunale il 24 novembre 2016,
vista la mancata presentazione di una domanda di fissazione di un’udienza presentata, in forma regolare, dalle parti entro il termine di tre settimane decorrenti dalla notifica della chiusura della fase scritta, e avendo deciso, in applicazione dell’articolo 106, paragrafo 3, del regolamento di procedura del Tribunale, di statuire senza fase orale,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Fatti
1 Il 10 dicembre 2009 la Arrigoni Formaggi SpA ha ottenuto la registrazione internazionale che designa, in particolare, l’Unione europea n. 1028737, basata su una domanda di marchio italiano che la stessa aveva depositato il 3 agosto 2009 presso l’Ufficio italiano brevetti e marchi (Italia).
2 Il marchio, per il quale era stata richiesta la registrazione internazionale che designa l’Unione europea, è il seguente segno figurativo:
3 I prodotti per i quali era stata chiesta la registrazione rientrano nella classe 29 ai sensi dell’Accordo di Nizza del 15 giugno 1957, relativo alla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, come riveduto e modificato, e corrispondono alla seguente descrizione: «Formaggi, latte, latticini e derivati del latte».
4 La registrazione contestata è stata pubblicata, conformemente all’articolo 152, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio dell’Unione europea (GU 2009, L 78, pag. 1), sul Bollettino dei marchi comunitari n. 1/2011, del 3 gennaio 2011.
5 Il 7 novembre 2011 la ricorrente, Arrigoni SpA, ha presentato presso l’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) una domanda di nullità della registrazione contestata, ai sensi dell’articolo 158, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009, letto in combinato disposto, in particolare, con l’articolo 53, paragrafo 2, lettera a) e l’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del medesimo regolamento.
6 La domanda di nullità era basata, in particolare, sul marchio italiano figurativo anteriore registrato il 15 settembre 1969 col numero 240186 e rinnovato, da ultimo, il 15 marzo 2010, col numero 1260101, in seguito riprodotto:
7 I prodotti per i quali il marchio anteriore è stato registrato rientrano, in particolare, nella classe 29 ai sensi dell’Accordo di Nizza e corrispondono alla seguente descrizione: «Carne, pesce, pollame e cacciagione; estratti di carne, frutta e legumi conservati, essiccati e cotti; gelatine, confetture; uova, latte e altri prodotti di latteria, oli e grassi commestibili; conserve, alimenti in salamoia».
8 Con decisione del 17 aprile 2013 (in prosieguo, la «prima decisione della divisione di annullamento»), la divisione di annullamento ha dichiarato nulla nel suo complesso la registrazione contestata per quanto riguarda i suoi effetti nell’Unione europea.
9 Con lettere del 30 aprile 2013, la divisione di annullamento ha informato la ricorrente e l’Arrigoni Formaggi della sua intenzione di revocare la sua prima decisione, conformemente all’articolo 80 del regolamento n. 207/2009, in ragione di un manifesto errore procedurale imputabile all’EUIPO. Infatti, tutte le comunicazioni e notifiche destinate all’Arrigoni Formaggi erano stata inviate ad un rappresentante sbagliato. La divisione di annullamento ha invitato la ricorrente e l’Arrigoni Formaggi a presentare le loro osservazioni a tale riguardo. Considerato che né la ricorrente né l’Arrigoni Formaggi hanno presentato tali osservazioni nel termine impartito, vale a dire il 18 settembre 2013, l’EUIPO ha revocato la sua prima decisione per il motivo suindicato.
10 Riaperta l’istruttoria sulla domanda di nullità, il 17 dicembre 2013 l’Arrigoni Formaggi ha chiesto, conformemente all’articolo 158, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009, letto in combinato disposto con l’articolo 57, paragrafi 2 e 3, del medesimo regolamento, che la ricorrente fornisse la prova dell’uso effettivo del marchio anteriore. La ricorrente ha ottemperato a tale richiesta nel termine impartito dall’EUIPO e ha prodotto numerosi documenti diretti a provare l’uso effettivo del marchio anteriore.
11 Il 7 ottobre 2014 la divisione di annullamento ha dichiarato nulla la registrazione contestata per quanto riguarda i suoi effetti nell’Unione per i «Latticini e derivati del latte», nella classe 29, e ha respinto la domanda di nullità per il resto, vale a dire per i «Formaggi [e il] latte», inclusi nella classe 29 (in prosieguo, la «seconda decisione della divisione di annullamento»).
12 Il 17 novembre 2014 la ricorrente ha presentato un ricorso dinanzi all’EUIPO, ai sensi degli articoli da 58 a 64 del regolamento n. 207/2009, avverso la seconda decisione della divisione di annullamento e ha chiesto l’annullamento di tale decisione nella parte in cui quest’ultima ha respinto la domanda di nullità per i «Formaggi [e il] latte», rientranti nella classe 29.
13 Il 14 aprile 2015 l’Arrigoni Formaggi ha presentato le sue osservazioni in risposta al ricorso e ha chiesto, ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 216/96 della Commissione, del 5 febbraio 1996, che stabilisce il regolamento di procedura delle commissioni di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (GU 1996, L 28, pag. 11), la riforma della decisione della divisione di annullamento di modo che la domanda di nullità fosse respinta anche per quanto riguarda i «latticini e i derivati del latte» nella classe 29.
14 La ricorrente, nonostante vi fosse stata invitata con lettera del 6 aprile 2016, non ha presentato osservazioni sulle osservazioni in risposta al ricorso depositate dall’Arrigoni Formaggi nel termine impartito dalla commissione di ricorso.
15 Con decisione del 19 maggio 2016 (in prosieguo, la «decisione impugnata»), la prima commissione di ricorso dell’EUIPO ha respinto il ricorso presentato dalla ricorrente, accolto la domanda di riforma presentata dall’Arrigoni Formaggi e respinto la domanda di nullità per l’insieme dei prodotti. In particolare, in primo luogo, la commissione di ricorso ha considerato che, con il suo ricorso, la ricorrente faceva valere ormai solo la causa di nullità di cui all’articolo 158, paragrafo 2 e all’articolo 53, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 207/2009, letti in combinato disposto con l’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del medesimo regolamento, per rischio di confusione della registrazione contestata con il marchio anteriore (punti 25 e 26 della decisione impugnata); in secondo luogo, il pubblico di riferimento era composto dal consumatore-tipo italiano di prodotti alimentari al quale va ascritto un grado di attenzione medio (punto 37 della decisione impugnata); in terzo luogo, la ricorrente aveva provato l’uso effettivo del marchio anteriore durante il periodo pertinente che si estende da settembre 2005 a novembre 2011 solo per quanto riguarda le «conserve alimentari, confetture, oli alimentari» nella classe 29 (punti da 27 a 35 della decisione impugnata); in quarto luogo, la divisione di annullamento aveva correttamente affermato che i «formaggi [e il] latte» non sono simili ai prodotti per i quali il marchio anteriore era stato usato in modo effettivo (punti da 41 a 45 della decisione impugnata); in quinto luogo, a dispetto di quanto affermato dalla divisione di annullamento, non esisteva una somiglianza neppure tra i «latticini e derivati dal latte» e i prodotti per i quali il marchio anteriore era stato effettivamente utilizzato, segnatamente gli «oli alimentari» (punti da 46 a 49 della decisione impugnata) e, in sesto luogo e conseguentemente, alla luce dell’assenza della somiglianza dei prodotti designati dalla registrazione contestata e di quelli per i quali il marchio anteriore era stato effettivamente utilizzato, mancava una delle condizioni necessarie per dichiarare l’esistenza di un rischio di confusione, sicché la domanda di nullità basata sull’esistenza di un simile rischio doveva essere respinta nella sua totalità (punti da 51 a 55 della decisione impugnata).
16 Il 28 luglio 2016 l’interveniente, Arrigoni Battista SpA, è subentrata nei diritti dell’Arrigoni Formaggi a seguito di una fusione per incorporazione.
Procedimento e conclusioni delle parti
17 Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 5 agosto 2016, la ricorrente ha proposto il presente ricorso.
18 La ricorrente conclude che il Tribunale voglia:
– accogliere il gravame e, per l’effetto, dichiarare nulla e/o inesistente la decisione impugnata, rimettendo gli atti dinanzi alla commissione di ricorso ovvero dichiarando valida e definitiva la decisione della divisione di annullamento del 17 aprile 2013;
– dichiarare la nullità della registrazione contestata;
– emanare «ogni consequenziale pronuncia anche in ordine delle spese di giudizio».
19 L’EUIPO e l’interveniente chiedono che il Tribunale voglia:
– respingere il ricorso;
– condannare la ricorrente alle spese.
In diritto
20 Nei limiti in cui la prima parte del primo capo di domanda, laddove mira ad una dichiarazione di inesistenza e/o di nullità della decisione impugnata, può essere interpretata come finalizzata all’annullamento della decisione impugnata, gli addebiti della ricorrente possono essere, in sostanza, raggruppati in quattro motivi. Il primo ed il secondo motivo riguardano le due decisioni della divisione di annullamento e sono tratti, rispettivamente, da una violazione dell’articolo 80 del regolamento n. 207/2009 e dal fatto che il medesimo membro della divisione di annullamento avrebbe partecipato all’adozione delle suddette decisioni. Il terzo motivo consiste nel determinare la categoria di prodotti rispetto alla quale il rischio di confusione deve essere valutato. Con il suo quarto motivo, la ricorrente fa valere, in sostanza, che, in forza del diritto al nome, un marchio che include un cognome che fa parte di un segno di un marchio anteriore non può essere registrato.
Sulla ricevibilità del primo, secondo e quarto motivo e di alcuni addebiti
21 Con il suo primo motivo, derivante da una violazione dell’articolo 80 del regolamento n. 207/2009, la ricorrente, in sostanza, fa valere che la prima decisione della divisione di annullamento avrebbe dovuto essere revocata da un’altra decisione della divisione di annullamento. Nell’ambito del suo secondo motivo, la ricorrente considera che la seconda decisione della divisione di annullamento è inficiata da un errore in quanto uno dei suoi firmatari aveva firmato anche la prima decisione della divisione di annullamento.
22 Da un lato, in forza dell’articolo 65, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009, il ricorso dinanzi al giudice dell’Unione può essere proposto unicamente avverso decisioni delle commissioni di ricorso, cosicché, nell’ambito di un tale ricorso, sono ricevibili soltanto motivi diretti contro la decisione della commissione di ricorso stessa [sentenze del 7 giugno 2005, Lidl Stiftung/UAMI – REWE-Zentral (Salvita), T‑303/03, EU:T:2005:200, punto 59, e del 24 novembre 2010, Nike International/UAMI – Muñoz Molina (R10), T‑137/09, EU:T:2010:478, punto 13]. Orbene, con i suoi motivi primo e secondo, la ricorrente non si riferisce ad una decisione della commissione di ricorso, ma unicamente a decisioni adottate dalla divisione di annullamento.
23 Dall’altro lato, ed in ogni caso, occorre sottolineare che la ricorrente non ha domandato l’annullamento della decisione di revoca dinanzi alla commissione di ricorso e che l’errore di cui sarebbe inficiata la seconda decisione della divisione di annullamento non è stato eccepito nel ricorso dinanzi alla commissione di ricorso.
24 Con il suo quarto motivo, la ricorrente fa valere, in sostanza, che, in forza del diritto al nome, un marchio che include un cognome che rientra nel segno di un marchio anteriore non può essere registrato.
25 L’interveniente contesta la ricevibilità di tale motivo, perché non è stato sollevato dinanzi alla commissione di ricorso.
26 Nel caso di specie, la commissione di ricorso ha statuito, al punto 25 della decisione impugnata, che, nella memoria che espone i motivi del ricorso, la ricorrente non contestava la valutazione della divisione di annullamento secondo la quale la registrazione internazionale contestata non poteva essere dichiarata nulla in applicazione dell’articolo 53, paragrafo 2, lettera a), del regolamento n. 207/2009, relativo al diritto al nome, e che la decisione della divisione di annullamento del 7 ottobre 2014 era, pertanto, divenuta definitiva a tale riguardo.
27 In tali circostanze, occorre ricordare che, a norma dell’articolo 188 del regolamento di procedura del Tribunale, le memorie delle parti dinanzi al Tribunale non possono modificare l’oggetto della controversia dinanzi alla commissione di ricorso. Infatti, il Tribunale è chiamato a sindacare la legittimità delle decisioni delle commissioni di ricorso. Conseguentemente, il sindacato operato dal Tribunale non può andare oltre l’ambito fattuale e giuridico della controversia nei termini in cui quest’ultima è stata proposta alla commissione di ricorso [sentenza del 22 giugno 2004, «Drie Mollen sinds 1818»/UAMI – Nabeiro Silveria (Galáxia), T‑66/03, EU:T:2004:190, punto 45].
28 Pertanto, per i motivi addotti ai punti 22 e 27 supra, si devono dichiarare irricevibili i motivi primo, secondo e quarto.
29 Peraltro, la ricorrente menziona, ai punti da 57 a 59 e 61 del suo ricorso, alcune disposizioni del diritto dell’Unione, vale a dire l’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2008/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d’impresa (GU 2008, L 299, pag. 25), l’articolo 8, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento n. 207/2009, il regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio, del 20 dicembre 1993, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1) e la «Carta costituzionale europea», senza tuttavia proporre un qualsiasi argomento basato su tali disposizioni diretto ad inficiare il ragionamento sul quale si basa la decisione impugnata.
30 Orbene, a tal riguardo si deve ricordare che, in forza dell’articolo 21, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, applicabile al procedimento dinanzi al Tribunale per effetto dell’articolo 53, primo comma, dello Statuto medesimo, e dell’articolo 177, paragrafo 1, lettera d), del regolamento di procedura, l’atto introduttivo del ricorso deve indicare, in particolare, l’esposizione sommaria dei motivi dedotti. Tale indicazione dev’essere sufficientemente chiara e precisa da consentire al convenuto di preparare la sua difesa e al Tribunale di pronunciarsi sul ricorso. Lo stesso vale per qualsiasi conclusione, che deve essere corredata di motivi e argomenti che consentano sia alla convenuta che al giudice di valutarne la fondatezza. Pertanto, gli elementi essenziali di fatto e di diritto sui quali un ricorso si basa devono emergere, almeno sommariamente, ma in modo coerente e comprensibile dal testo del ricorso stesso. Requisiti analoghi vanno rispettati quando vengono formulati una censura o un argomento a sostegno di un motivo dedotto [v. sentenza del 13 marzo 2013, Biodes/UAMI – Manasul Internacional (FARMASUL), T‑553/10, non pubblicata, EU:T:2013:126, punto 22 e giurisprudenza ivi citata].
31 Orbene, i motivi dedotti ai punti da 57 a 59 e 61 del ricorso non soddisfano tali condizioni e, conseguentemente, devono essere respinti in quanto irricevibili.
Nel merito
32 Con il suo terzo motivo, la ricorrente fa valere, in sostanza, che la commissione di ricorso avrebbe dovuto valutare l’esistenza di un rischio di confusione tra la registrazione contestata e il marchio anteriore non soltanto rispetto alle «conserve alimentari; confetture; oli alimentari», rientranti nella classe 29, per le quali la commissione di ricorso ha riconosciuto che la ricorrente aveva fatto un uso effettivo del marchio anteriore, ma rispetto all’insieme dei prodotti per i quali il marchio anteriore è stato registrato.
33 L’EUIPO e l’interveniente contestano gli argomenti della ricorrente.
34 In forza dell’articolo 158, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009, la domanda di declaratoria di inefficacia di una registrazione internazionale che designa l’Unione europea sostituisce, in particolare, la domanda di nullità di cui agli articoli 52 o 53 del medesimo regolamento.
35 Ai sensi dell’articolo 57, paragrafi 2 e 3, del regolamento n. 207/2009, una domanda di nullità è respinta in mancanza della prova, da fornire su istanza del titolare del marchio dell’Unione europea la cui nullità è richiesta, che, nel termine di cinque anni che precedono la data di domanda di dichiarazione di nullità, il marchio nazionale anteriore è stato oggetto di uso effettivo nello Stato membro nel quale il marchio nazionale anteriore è tutelato per i prodotti o per i servizi per i quali è stato registrato e su cui si fonda la domanda di nullità o che sussistono motivi legittimi per il suo mancato uso, purché il marchio nazionale anteriore fosse registrato da almeno cinque anni. Se il marchio nazionale anteriore è stato usato solo per una parte dei prodotti o dei servizi per i quali è stato registrato, ai fini dell’esame della domanda di dichiarazione di nullità si intende registrato soltanto per tale parte dei prodotti o servizi.
36 Come risulta dal considerando 10 del regolamento n. 207/2009, il legislatore ha ritenuto che la tutela di un marchio anteriore sia giustificata soltanto nella misura in cui quest’ultimo sia stato effettivamente utilizzato. Del resto, ai sensi del considerando 9 della direttiva 2008/95, il legislatore ha ritenuto necessario prevedere che la nullità di un marchio di impresa non possa essere dichiarata a causa dell’esistenza di un marchio di impresa anteriore non usato.
37 In tale contesto, secondo giurisprudenza costante, emerge dall’articolo 57, paragrafi 2 e 3, del regolamento n. 207/2009, letto alla luce del considerando 10 di tale regolamento, che la ratio legis della condizione secondo la quale il marchio anteriore debba essere stato seriamente utilizzato consiste nel limitare conflitti fra due marchi, a meno che non vi sia un legittimo motivo economico per l’assenza di uso effettivo del marchio anteriore derivante da una funzione effettiva del marchio sul mercato [v., in tal senso, sentenze dell’8 luglio 2004, Sunrider/UAMI – Espadafor Caba (VITAFRUIT), T‑203/02, EU:T:2004:225, punto 38; del 19 aprile 2013, Luna/UAMI – Asteris (Al bustan), T‑454/11, non pubblicata, EU:T:2013:206, punto 23, e del 17 dicembre 2015, Bice International/UAMI – Bice (bice), T‑624/14, non pubblicata, EU:T:2015:998, punto 35].
38 Nel caso di specie, la commissione di ricorso ha ritenuto, ai punti da 31 a 35 della decisione impugnata, che le prove prodotte dalla ricorrente e esaminate nella loro globalità, alla luce, segnatamente, dei quantitativi venduti sul mercato italiano od esportati all’estero e agli investimenti pubblicitari, erano adatte a dimostrare l’uso effettivo del marchio anteriore per pomodori in conserva (pelati, polpa e passata), ceci, piselli, mais, fagioli e lenticchie in conserva, tonno in conserva, marmellate e olio d’oliva. Secondo la commissione di ricorso, tali prodotti appartengono alle seguenti «sottocategorie»: «conserve alimentari; confetture; oli alimentari». In seguito, la commissione di ricorso ha considerato, al punto 36 della decisione impugnata, che l’esistenza del rischio di confusione deve essere verificata rispetto a questi soli prodotti.
39 La ricorrente non contesta tale valutazione della commissione di ricorso secondo la quale, durante il periodo rilevante, la stessa ha fatto un uso effettivo del marchio anteriore solo per quanto riguarda prodotti che appartengono alle «sottocategorie» della classe 29 menzionate al punto precedente. Tale valutazione, del resto, non è stata rimessa in causa neppure dall’EUIPO e dall’interveniente.
40 Ciò che la ricorrente contesta è il fatto che la commissione di ricorso abbia valutato l’esistenza di un rischio di confusione tra la registrazione contestata e il marchio anteriore solo in relazione ai prodotti rientranti in dette sottocategorie.
41 Orbene, si deve constatare, analogamente all’interveniente, che tale approccio corrisponde esattamente a quanto prevede l’articolo 57, paragrafi 2 e 3, del regolamento n. 207/2009, come rilevato ai punti da 35 a 37 supra.
42 Pertanto, la commissione di ricorso non è incorsa in errori di diritto nel considerare, al punto 36 della decisione impugnata, che l’esistenza del rischio di confusione doveva essere verificata in relazione a «conserve alimentari; confetture; oli alimentari», compresi nella classe 29, per i quali la ricorrente aveva dimostrato di aver fatto un uso effettivo del marchio anteriore.
43 Gli argomenti dedotti in giudizio dalla ricorrente non possono rimettere in discussione tale conclusione.
44 In primo luogo, laddove la ricorrente sembra suggerire che la commissione di ricorso non fosse competente a rivedere l’elenco dei prodotti per i quali il marchio anteriore è stato registrato, è sufficiente constatare che nella decisione impugnata la commissione di ricorso non ha in alcun modo effettuato una simile revisione dei prodotti designati dal marchio anteriore. Conformemente a quanto disposto al quarto periodo dell’articolo 57, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009, letto in combinato disposto con il paragrafo 3 del medesimo articolo, essa ha esaminato l’esistenza di un rischio di confusione tra la registrazione contestata ed il marchio anteriore in relazione ai soli prodotti per i quali essa aveva accertato che la ricorrente aveva fatto un uso effettivo del marchio anteriore. Così facendo, la commissione di ricorso non ha affatto messo in discussione la registrazione del marchio anteriore per il complesso dei prodotti per i quali lo stesso era stato inizialmente registrato, ma ha solamente limitato, ai fini della domanda di nullità, gli effetti del marchio anteriore ai prodotti per i quali la ricorrente aveva fatto un uso effettivo del marchio anteriore. Tale argomento della ricorrente prende quindi le mosse da un’interpretazione erronea della decisione impugnata ed è pertanto inconferente.
45 In secondo luogo, la ricorrente fa riferimento alla sentenza del 19 giugno 2012, Chartered Institute of Patent Attorneys (C‑307/10, EU:C:2012:361), e alla comunicazione comune sull’esecuzione di tale sentenza, elaborata dalla rete europea dei marchi, disegni e modelli (1).
46 A tale riguardo, occorre ricordare che, nella sentenza del 19 giugno 2012, Chartered Institute of Patent Attorneys (C‑307/10, EU:C:2012:361), la Corte, in particolare, ha statuito che, per rispettare i requisiti di chiarezza e di precisione imposti dalla direttiva 2008/95, colui che richiede un marchio nazionale utilizzando tutte le indicazioni generali di cui al titolo di una classe specifica della classificazione di Nizza per identificare i prodotti o i servizi per i quali è richiesta la protezione del marchio deve precisare se la sua domanda di registrazione verta su tutti i prodotti o tutti i servizi repertoriati nell’elenco alfabetico della classe specifica di cui trattasi o solo su alcuni dei suddetti prodotti o servizi. Laddove la domanda verta unicamente su taluni di tali prodotti o servizi, il richiedente ha l’obbligo di precisare quali prodotti o servizi rientranti in detta classe sono presi in considerazione (sentenze del 19 giugno 2012, Chartered Institute of Patent Attorneys, C‑307/10, EU:C:2012:361, punto 61, e del 16 febbraio 2017, Brandconcern/EUIPO e Scooters India, C‑577/14 P, EU:C:2017:122, punto 28).
47 Tuttavia, non si può affermare che la Corte, con la sentenza del 19 giugno 2012, Chartered Institute of Patent Attorneys (C‑307/10, EU:C:2012:361), abbia inteso rimettere in discussione le valutazioni dell’EUIPO per quanto riguarda i marchi dell’Unione europea e quelle degli uffici dei marchi degli Stati membri per quanto riguarda marchi nazionali registrati prima della pronuncia di tale sentenza. Conseguentemente, la regola enunciata al punto 61 di detta sentenza e rammentata al punto 46 supra non è applicabile alla registrazione del marchio anteriore, avvenuta prima della pronuncia della stessa (v., in tal senso, sentenza del 16 febbraio 2017, Brandconcern/EUIPO e Scooters India, C‑577/14 P, EU:C:2017:122, punti da 29 a 31).
48 Emerge del resto dalla tabella 1 presente nella comunicazione comune menzionata al punto 45 supra che, per quanto riguarda i marchi nazionali depositati prima della pronuncia della sentenza del 19 giugno 2012, Chartered Institute of Patent Attorneys (C‑307/10, EU:C:2012:361), l’ufficio italiano brevetti e marchi ritiene che l’impiego di tutte le indicazioni generali di cui all’intestazione di una classe specifica della classificazione di Nizza per identificare i prodotti o i servizi per i quali la tutela del marchio è richiesta copra tutti i prodotti o i servizi compresi nell’elenco alfabetico della classe specifica di cui trattasi.
49 Quindi, se è vero che il marchio anteriore designa, in particolare, tutte le indicazioni generali di cui all’intestazione della classe 29, vale a dire «carne, pesce, pollame e selvaggina; estratti di carne; frutta e ortaggi conservati, congelati, essiccati e cotti; gelatine, marmellate, composte; uova, latte e prodotti derivati dal latte; oli e grassi alimentari», la commissione di ricorso non ha affatto messo in discussione la registrazione del marchio anteriore per l’insieme dei prodotti per i quali essa è stata inizialmente registrata, come è stato constatato al punto 44 supra. Anche tale argomento della ricorrente discende quindi da una lettura erronea della decisione impugnata ed è pertanto inconferente.
50 In terzo luogo, laddove la ricorrente menziona l’articolo 2 dell’accordo di Nizza, relativo a «[p]ortata giuridica e applicazione della classificazione», si deve constatare che essa si limita a citarne il testo senza tuttavia sviluppare alcun argomento a suo sostegno. Orbene, a tale riguardo, occorre rammentare la giurisprudenza citata al punto 30 supra. Ne consegue che la censura basata sull’articolo 2 dell’accordo di Nizza deve essere respinta.
51 Tenuto conto di quanto precede, occorre altresì respingere il terzo motivo.
52 Del resto, è opportuno respingere in quanto inconferenti gli addebiti dedotti in giudizio dalla ricorrente, fondati, da un lato, sulla giurisprudenza nazionale, vale a dire una sentenza della Corte suprema di cassazione (Italia) e, dall’altro lato, su varie disposizioni del diritto italiano.
53 È sufficiente ricordare, a tale proposito, che il regime dei marchi dell’Unione europea è autonomo e che la legittimità delle decisioni delle commissioni di ricorso si valuta unicamente sulla base del regolamento n. 207/2009, di modo che l’EUIPO o, su ricorso, il Tribunale non sono obbligati a pervenire a risultati identici a quelli raggiunti dalle amministrazioni o giurisdizioni nazionali in una situazione analoga [v., in tal senso, sentenze del 12 gennaio 2006, Deutsche SiSi-Werke/UAMI, C‑173/04 P, EU:C:2006:20, punto 49, e del 23 gennaio 2014, Coppenrath-Verlag/UAMI – Sembella (Rebella), T‑551/12, non pubblicata, EU:T:2014:30, punto 61 e giurisprudenza ivi citata].
54 Ne consegue che il ricorso nel suo insieme deve essere respinto, senza che sia necessario esaminare la ricevibilità della seconda parte del primo capo della domanda, diretta a che il Tribunale dichiari valida e definitiva la decisione della divisione di annullamento del 17 aprile 2013, e quella dei capi secondo e terzo della domanda della ricorrente intesi a chiedere, rispettivamente, che il Tribunale dichiari la nullità della registrazione contestata e che adotti «ogni consequenziale pronuncia anche in ordine alle spese».
Sulle spese
55 Ai sensi dell’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. La ricorrente, rimasta soccombente, dev’essere condannata alle spese, conformemente alla domanda dell’EUIPO e dell’interveniente.
Per questi motivi,
IL TRIBUNALE (Settima Sezione)
dichiara e statuisce:
1) Il ricorso è respinto.
2) L’Arrigoni SpA è condannata alle spese.
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Tomljenović |
Marcoulli |
Kornezov |
Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 22 settembre 2017.
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Il cancelliere |
Il presidente |
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E. Coulon |
V. Tomljenović |
* Lingua processuale: l’italiano.
1 Disponibile su: https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/about_ohim/who_we_are/common_communication/common_communication1_it.pdf
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