ECLI:EU:T:2016:390•Sentenza del Tribunale (Sezione delle impugnazioni) del 5 luglio 2016.#Commissione europea contro Emil Hristov.#Impugnazione – Funzione pubblica – Nomina – Procedura di selezione e di nomina del direttore esecutivo di un’agenzia di regolazione – EMA – Preselezione da parte di un comitato di preselezione – Nomina da parte del consiglio di amministrazione dell’EMA – Composizione del comitato di preselezione – Cumulo delle funzioni di membro del comitato di preselezione e di membro del consiglio di amministrazione dell’EMA – Imparzialità.#Causa T-26/15 P.
Sentenza del Tribunale (Sezione delle impugnazioni) del 5 luglio 2016.#Commissione europea contro Emil Hristov.#Impugnazione – Funzione pubblica – Nomina – Procedura di selezione e di nomina del direttore esecutivo di un’agenzia di regolazione – EMA – Preselezione da parte di un comitato di preselezione – Nomina da parte del consiglio di amministrazione dell’EMA – Composizione del comitato di preselezione – Cumulo delle funzioni di membro del comitato di preselezione e di membro del consiglio di amministrazione dell’EMA – Imparzialità.#Causa T-26/15 P.
ECLI:EU:T:2016:390Eu Chamb Appeal T5 lug 2016
Testo completo
SENTENZA DEL TRIBUNALE (Sezione delle impugnazioni)
5 luglio 2016 ( *1 )
«Impugnazione — Funzione pubblica — Nomina — Procedura di selezione e di nomina del direttore esecutivo di un’agenzia di regolazione — EMA — Preselezione da parte di un comitato di preselezione — Nomina da parte del consiglio di amministrazione dell’EMA — Composizione del comitato di preselezione — Cumulo delle funzioni di membro del comitato di preselezione e di membro del consiglio di amministrazione dell’EMA — Imparzialità»
Nella causa T‑26/15 P,
avente ad oggetto un’impugnazione diretta all’annullamento parziale della sentenza del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea (Seconda Sezione) del 13 novembre 2014, Hristov/Commissione e EMA (F‑2/12, EU:F:2014:245),
Commissione europea, rappresentata inizialmente da J. Currall, N. Nikolova e S. Petrova, successivamente da N. Nikolova e S. Petrova, in qualità di agenti,
ricorrente,
procedimento in cui le altre parti sono
Emil Hristov, residente in Sofia (Bulgaria), rappresentato da M. Ekimdzhiev, K. Boncheva e G. Chernicherska, avvocati,
ricorrente in primo grado,
e
Agenzia europea per i medicinali (EMA), rappresentata inizialmente da J. Currall, N. Nikolova e S. Petrova, successivamente da N. Nikolova e S. Petrova, in qualità di agenti,
convenuta in primo grado,
IL TRIBUNALE (Sezione delle impugnazioni),
composto da M. Jaeger, presidente, H. Kanninen (relatore) e M. van der Woude, giudici,
cancelliere: E. Coulon
ha pronunciato la seguente
Sentenza
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1 |
Con la sua impugnazione presentata ai sensi dell’articolo 9 dell’allegato I dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, la Commissione europea chiede l’annullamento della sentenza del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea (Seconda Sezione) del 13 novembre 2014, Hristov/Commissione e EMA (F‑2/12; in prosieguo: la «sentenza impugnata», EU:F:2014:245), con la quale quest’ultimo ha, in particolare, annullato la sua decisione del 20 aprile 2011, in forza della quale essa proponeva al consiglio d’amministrazione dell’Agenzia europea per i medicinali (EMA) un elenco di quattro candidati raccomandati dal comitato di preselezione e confermati dal comitato consultivo per le nomine (in prosieguo: la «decisione della Commissione del 20 aprile 2011»). |
Fatti
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2 |
I fatti pertinenti all’origine della controversia sono esposti nella sentenza impugnata come segue:
(…)
(…)
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Procedimento di primo grado e sentenza impugnata
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3 |
Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale della funzione pubblica il 9 gennaio 2012 e registrato con il numero di ruolo F‑2/12, il sig. Emil Hristov ha presentato un ricorso volto, in particolare, ad ottenere, da una parte, l’annullamento, in primo luogo, della decisione del comitato di preselezione che ha stabilito un elenco di quattro candidati, tra i quali egli non figurava, in secondo luogo, della decisione del comitato consultivo per le nomine della Commissione (in prosieguo: il «CCN») del 14 marzo 2011 di convocare ad un colloquio i soli quattro candidati inseriti nell’elenco del comitato di preselezione, in terzo luogo, della decisione del CCN del 7 aprile 2011 di conformarsi alle raccomandazioni del comitato di preselezione, in quarto luogo, della decisione della Commissione del 20 aprile 2011, in quinto luogo, della decisione della Commissione del 6 ottobre 2011 recante rigetto del reclamo del 27 maggio 2011, in sesto luogo, della decisione del consiglio d’amministrazione del 6 ottobre 2011 di nominare il sig. C quale direttore esecutivo dell’EMA, dall’altra, il risarcimento del danno morale asseritamente subito a seguito dell’adozione di tali decisioni e, infine, l’indizione di un nuovo «concorso» che rispetti le procedure previste dalla normativa. |
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4 |
Il Tribunale della funzione pubblica ha respinto in quanto irricevibili, da una parte, la domanda diretta all’indizione di un nuovo «concorso», nella misura in cui essa costituiva una domanda di ingiunzione e, dall’altra, la domanda del sig. Hristov di annullare gli atti preparatori della decisione della Commissione del 20 aprile 2011, ossia la decisione del comitato di preselezione che stabiliva un elenco di quattro candidati, le due decisioni del CCN del 14 marzo e del 7 aprile 2011 (punti da 58 a 63 della sentenza impugnata). Esso ha inoltre statuito che la domanda intesa all’annullamento della decisione del consiglio d’amministrazione del 6 ottobre 2011 era irricevibile nei limiti in cui essa si dirigeva contro la Commissione, poiché quest’ultima non era l’autrice di tale decisione (punto 69 della sentenza impugnata). |
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5 |
Inoltre, esso ha ritenuto che la decisione della Commissione del 6 ottobre 2011, recante rigetto del reclamo del 27 maggio 2011, contenesse precisazioni sugli atti preparatori della decisione della Commissione del 20 aprile 2011, nonché la motivazione sulla cui base la Commissione aveva adottato tale ultima decisione. Esso ha dunque statuito di essere tenuto ad esaminare la domanda di annullamento della decisione della Commissione del 20 aprile 2011, quale precisata dalla decisione del 6 ottobre 2011 recante rigetto del reclamo del 27 maggio 2011 (punto 68 della sentenza impugnata). |
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6 |
A sostegno della domanda di annullamento della decisione della Commissione del 20 aprile 2011, il sig. Hristov ha fatto valere quattro motivi. Il Tribunale della funzione pubblica ha statuito che il primo motivo dovesse essere inteso in riferimento alla violazione delle regole di composizione del comitato di preselezione, dal momento che la sua prima parte è relativa alla nomina dei membri di tale comitato in numero pari e la sua seconda parte riguarda il cumulo delle funzioni di membro del consiglio di amministrazione dell’EMA e di membro del comitato di preselezione. |
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7 |
Il Tribunale della funzione pubblica ha esaminato innanzitutto la seconda parte del primo motivo e l’ha accolta in tali termini:
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8 |
Il Tribunale della funzione pubblica ha ritenuto che le conclusioni dirette all’annullamento della decisione della Commissione del 20 aprile 2011 dovessero essere accolte, senza che occorresse esaminare né la prima parte del primo motivo, né gli altri motivi dedotti a sostegno delle sue conclusioni dirette all’annullamento di detta decisione (punto 100 della sentenza impugnata). |
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9 |
Per quanto concerne la domanda di annullamento della decisione del consiglio d’amministrazione del 6 ottobre 2011, il Tribunale della funzione pubblica ha rilevato che detto consiglio di amministrazione poteva nominare come direttore esecutivo dell’EMA solo uno dei candidati iscritti sull’elenco adottato con decisione della Commissione del 20 aprile 2011. Inoltre, esso ha ribadito che tale ultima decisione doveva essere annullata e che, di conseguenza, la decisione del consiglio d’amministrazione del 6 ottobre 2011 doveva anch’essa essere annullata (punto 101 della sentenza impugnata). |
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10 |
Per quanto concerne la pretesa risarcitoria, il Tribunale della funzione pubblica l’ha respinta, ritenendo che ogni danno morale che il sig. Hristov potesse aver subito a seguito dell’illegittimità della decisione della Commissione del 20 aprile 2011 e della decisione del consiglio d’amministrazione del 6 ottobre 2011 era risarcito in maniera adeguata e sufficiente con l’annullamento di tali decisioni (punti da 105 a 108 della sentenza impugnata). |
Procedimento dinanzi al Tribunale e conclusioni delle parti
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11 |
Con memoria depositata presso la cancelleria del Tribunale il 20 gennaio 2015, la Commissione ha proposto la presente impugnazione. |
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12 |
Il 3 aprile 2015 il sig. Hristov ha depositato la propria comparsa di risposta. |
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13 |
Il 5 maggio 2015 il presidente della Sezione delle impugnazioni, ai sensi dell’articolo 143, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale del 2 maggio 1991, ha autorizzato la Commissione a presentare una replica. |
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14 |
La Commissione ha depositato la propria replica il 12 giugno 2015 e il sig. Hristov ha depositato la propria controreplica il 28 luglio 2015. |
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15 |
La fase scritta del procedimento si è conclusa il 28 luglio 2015. |
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16 |
Su relazione del giudice relatore, il Tribunale (Sezione delle impugnazioni) ha constatato che le parti non avevano presentato alcuna domanda di fissazione di udienza nel termine di tre settimane dalla notificazione della conclusione della fase scritta del procedimento, prevista dall’articolo 207, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale. Il Tribunale ha deciso, ai sensi dell’articolo 207, paragrafo 2, di detto regolamento, di statuire senza fase orale del procedimento. |
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17 |
La Commissione chiede che il Tribunale voglia:
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18 |
Nel ricorso, la Commissione precisa che la propria impugnazione è diretta contro i punti da 81 a 98 della sentenza impugnata, che costituiscono il fondamento del punto 1 del dispositivo di tale sentenza, in forza del quale è stata annullata la decisione della Commissione del 20 aprile 2011, tuttavia la Commissione afferma che da tale annullamento conseguirebbe necessariamente l’annullamento del punto 2 del medesimo dispositivo, che comporta l’annullamento della decisione del consiglio d’amministrazione dell’EMA del 6 ottobre 2011. |
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19 |
Il sig. Hristov chiede che il Tribunale voglia:
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Sull’impugnazione
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20 |
Occorre considerare che la Commissione, con la propria impugnazione, nella parte in cui dichiara che la stessa è diretta contro i punti da 81 a 98 della sentenza impugnata, chiede l’annullamento della sentenza impugnata nella parte in cui essa ha annullato la decisione della Commissione del 20 aprile 2011, mediante la quale la Commissione ha proposto al consiglio d’amministrazione dell’EMA un elenco di quattro candidati. |
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21 |
A sostegno dell’impugnazione, la Commissione deduce tre motivi. Il primo motivo è fondato sulla violazione dell’articolo 30 e dell’allegato III dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea (in prosieguo: lo «Statuto»), dei principi d’imparzialità e di buona amministrazione e dell’articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, nonché su un difetto di motivazione. Il secondo e il terzo motivo, invocati in subordine, sono fondati sulla violazione del diritto dell’Unione e, in particolare, del principio di proporzionalità giacché, rispettivamente, da una parte, il Tribunale della funzione pubblica non avrebbe verificato se, in assenza della violazione invocata, il contenuto della decisione impugnata sarebbe stato diverso e, dall’altra, il Tribunale della funzione pubblica non avrebbe contemperato gli interessi in gioco e non avrebbe limitato gli effetti della sentenza impugnata. |
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22 |
È opportuno esaminare, in primo luogo, il primo motivo. |
Argomenti delle parti
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23 |
La Commissione contesta, in sostanza, al Tribunale della funzione pubblica di avere concluso che essa avesse violato il principio di imparzialità e di buona amministrazione, sulla base di una semplice presunzione di parzialità nei confronti di una sola persona, la sig.ra D, per il solo motivo che ella aveva fatto parte del comitato di preselezione quando era membro del consiglio d’amministrazione dell’EMA. |
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24 |
Secondo la Commissione, la parzialità nei confronti di una persona non può essere presunta, ma dovrebbe essere dimostrata «sulla base di indizi oggettivi, pertinenti e concordanti», come risulta dalla giurisprudenza e, in particolare, dalla sentenza del 10 luglio 2014, CG/BEI (F‑115/11, EU:F:2014:187, punto 65). Tale requisito, che sarebbe necessario per un membro di una commissione giudicatrice di concorso che esercita un vero potere decisionale, dovrebbe esserlo anche per un membro di un comitato di preselezione che esprime solo un parere. Orbene, indizi siffatti non sarebbero sussistiti nel caso di specie. D’altra parte, durante l’udienza di primo grado, il sig. Hristov avrebbe dichiarato di non conoscere la sig.ra D e di non intrattenere dunque cattivi rapporti con la stessa. |
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25 |
La Commissione aggiunge che il punto 88 della sentenza impugnata potrebbe essere interpretato nel senso che lascia supporre che due funzionari della Commissione, la sig.ra D e il sig. E, abbiano fatto parte del comitato di preselezione e abbiano entrambi votato in seno al consiglio d’amministrazione dell’EMA. Orbene, non sembra che ciò sia avvenuto nel caso di specie, poiché il sig. E era il supplente della sig.ra D e non poteva dunque votare nel consiglio d’amministrazione dell’EMA contemporaneamente a quest’ultima. |
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26 |
Peraltro, secondo la Commissione, la presunzione di parzialità, posta ai punti 91 e 92 della sentenza impugnata, si fonda su numerosi errori di diritto. |
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27 |
Il primo errore consisterebbe nell’avere assimilato, ai punti da 81 a 84 della sentenza impugnata, il comitato di preselezione a una commissione giudicatrice di concorso. Orbene, nel caso di specie, posto che non si trattava dell’assunzione di un funzionario, non dovevano essere applicati né l’articolo 30 né l’allegato III dello Statuto. Secondo la Commissione nella fattispecie era applicabile solo l’articolo 12 del Regime applicabile agli altri agenti dell’Unione europea dal momento che si trattava del reclutamento di un agente temporaneo, il quale non prevede alcuna procedura particolare per l’assunzione degli agenti temporanei. La Commissione riconosce che la procedura di assunzione degli agenti temporanei deve essere obiettiva e imparziale. Tuttavia, essa sostiene che l’obbligo di imparzialità e di obiettività, con riferimento agli agenti temporanei, non può fondarsi sull’articolo 30 e sull’allegato III dello Statuto. |
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28 |
L’assimilazione del comitato di preselezione a una commissione giudicatrice di concorso sarebbe altresì errata giacché la commissione giudicatrice di concorso, che esercita un vero potere decisionale in piena indipendenza e le cui decisioni non possono essere modificate dall’autorità che ha il potere di nomina, è un organo diverso dal comitato di preselezione, che ha natura puramente consultiva, le cui decisioni non vincolano l’autorità che adotta la decisione. La Commissione afferma che, in ogni caso, la sentenza impugnata è, su questo punto, viziata da un difetto di motivazione. |
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29 |
La Commissione contesta poi il punto 85 della sentenza impugnata, secondo il quale il dovere di imparzialità rientra nel principio di buona amministrazione che figura all’articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali. Secondo la Commissione, il rango di una disposizione nella gerarchia delle norme non è sufficiente a illustrare le ragioni per cui essa viene applicata alle circostanze particolari del caso di specie. In ogni caso, la violazione del principio di buona amministrazione non costituirebbe un motivo di annullamento pertinente. |
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30 |
La Commissione sostiene che un altro errore di diritto emergerebbe dal punto 89 della sentenza impugnata, nel quale il Tribunale della funzione pubblica ha innanzitutto ammesso, correttamente, che il parere del comitato di preselezione non era vincolante né per il CCN né per la Commissione, ma ha poi concluso che il comitato di preselezione «esercit[ava] un’influenza determinante sull’elenco finale dei candidati proposti dalla Commissione al consiglio di amministrazione dell’EMA». Tale contraddizione costituirebbe un errore di diritto, o addirittura uno snaturamento delle prove o una contraddittorietà della motivazione. |
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31 |
Con riferimento al punto 90 della sentenza impugnata, secondo il quale i membri del consiglio d’amministrazione dell’EMA che facevano parte del comitato di preselezione avrebbero avuto un ruolo particolarmente importante nel dibattito in seno a detto consiglio d’amministrazione, esso sarebbe viziato da un difetto di motivazione giacché il Tribunale della funzione pubblica non fornirebbe alcun chiarimento a tale riguardo. Inoltre, l’affermazione contenuta al punto 90 della sentenza impugnata non sarebbe suffragata da alcuna prova. |
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32 |
Per tutte queste ragioni, la Commissione ritiene che la conclusione del Tribunale della funzione pubblica ai punti 91 e 92 della sentenza impugnata, oltre a non essere correttamente motivata, sia manifestamente errata in diritto. |
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33 |
Il sig. Hristov sostiene, anzitutto, che poiché, da una parte, l’esistenza di un conflitto personale tra lui e la sig.ra D non è stata dedotta dinanzi al Tribunale della funzione pubblica e, dall’altra, tale aspetto non è stato esaminato nella sentenza impugnata, tale elemento di fatto sollevato dalla Commissione non è rilevante ai fini dell’esame della controversia da parte del Tribunale. |
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34 |
Il sig. Hristov afferma, poi, che neppure la puntualizzazione effettuata dalla Commissione secondo la quale, contrariamente a ciò che sembra emergere dalla sentenza impugnata, il sig. E non avrebbe potuto votare contemporaneamente alla sig.ra D durante le riunioni del consiglio d’amministrazione dell’EMA, considerato che egli era il suo supplente quando ella era assente, è rilevante ai fini della controversia. Il sig. Hristov rileva che, come emerge dai punti 90 e 95 della sentenza impugnata, il Tribunale della funzione pubblica ha tratto le proprie conclusioni sulla violazione del requisito di imparzialità, indipendentemente dalla questione se il sig. E e la sig.ra D esercitassero il loro diritto di voto in seno al consiglio d’amministrazione dell’EMA e se essi avessero partecipato insieme alle riunioni del consiglio d’amministrazione del 5 maggio e dell’8 giugno 2011. Inoltre, dal punto 94 della sentenza impugnata emergerebbe che solamente la sig.ra D ha partecipato alle riunioni del consiglio d’amministrazione del 5 maggio e dell’8 giugno 2011. |
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35 |
Il sig. Hristov ribadisce inoltre che la violazione dei principi di imparzialità e di buona amministrazione scaturisce dal fatto, non contestato dalle parti, che due dei quattro membri del comitato di preselezione erano anche membri del consiglio d’amministrazione dell’EMA, senza che vi sia necessità di provare che il cumulo di queste due qualifiche abbia influenzato il comportamento della sig.ra D e del sig. E e le loro decisioni durante la procedura di selezione, né di prendere posizione sul contenuto delle discussioni svoltesi tra i membri del comitato di preselezione. |
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36 |
Il sig. Hristov afferma altresì che, contrariamente a quanto sostenuto dalla Commissione, il Tribunale della funzione pubblica, ai punti 81, 82 e 83 della sentenza impugnata, non ha fatto riferimento né all’articolo 30 né all’allegato III dello Statuto. |
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37 |
Infine, il sig. Hristov aggiunge che, se si accettasse, come sostiene la Commissione, che, giacché le decisioni dei comitati di preselezione non sono vincolanti, le condizioni di uguaglianza e di obiettività nel procedimento dinanzi a tale comitato non devono essere garantite, tale circostanza priverebbe di senso tale fase del procedimento. Il sig. Hristov ribadisce altresì che dal punto 89 della sentenza impugnata risulta che il CCN era tenuto a prendere in considerazione il progetto di elenco di candidati, la valutazione di questi ultimi e la relazione del comitato di preselezione e che tale comitato esercitava un’influenza determinante sull’elenco finale dei candidati proposti dalla Commissione al consiglio d’amministrazione dell’EMA. |
Giudizio del Tribunale
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38 |
Occorre ricordare che, secondo il Tribunale della funzione pubblica, nell’ambito della procedura di selezione e di nomina del direttore esecutivo dell’EMA, la sig.ra D e il sig. E, che facevano parte del comitato di preselezione ed erano membri del consiglio d’amministrazione dell’EMA, hanno violato il loro dovere d’imparzialità in seno al comitato di preselezione «per il solo fatto di aver fatto parte [di tale] comitato» (punto 92 della sentenza impugnata). Secondo il Tribunale della funzione pubblica, «il cumulo delle funzioni di membro del comitato di preselezione con quelle di membro del consiglio di amministrazione dell’EMA [era] tale da compromettere l’indipendenza e l’obiettività delle persone interessate» (punto 91 della sentenza impugnata). Il Tribunale della funzione pubblica ha concluso che «il dovere di imparzialità del comitato di preselezione nel suo complesso [era] stato violato» (punto 92 della sentenza impugnata). |
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39 |
A tal riguardo, è opportuno rilevare che dal fascicolo della causa dinanzi al Tribunale della funzione pubblica e dalle memorie delle parti dinanzi al Tribunale emerge che il sig. E era il supplente della sig.ra D nel consiglio d’amministrazione dell’EMA. Come emerge anche dal punto 94 della sentenza impugnata, è stata la sig.ra D a partecipare alle deliberazioni nell’ambito delle riunioni del consiglio d’amministrazione dell’EMA che hanno condotto alla nomina del sig. C. |
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40 |
Occorre poi considerare che il sig. Hristov non ha messo in discussione, dinanzi al Tribunale della funzione pubblica, l’imparzialità soggettiva della sig.ra D o del sig. E, circostanza che entrambi hanno del resto confermato dinanzi al Tribunale. Pertanto, il Tribunale della funzione pubblica ha statuito solo sulla questione se il comitato di preselezione non fosse obiettivamente imparziale a causa di un cumulo di funzioni in capo alla sig.ra D e al sig. E. |
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41 |
Spetta pertanto al Tribunale verificare se il Tribunale della funzione pubblica non abbia commesso errori di diritto nel ritenere che sussistesse un difetto d’imparzialità della sig.ra D e del sig. E e, pertanto, del comitato di preselezione nel suo complesso, solo in ragione della loro qualità di membri del comitato di preselezione e di membri, rispettivamente titolare e supplente, del consiglio d’amministrazione dell’EMA. |
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42 |
A tal fine, è opportuno esaminare se le considerazioni esposte ai punti da 83 a 90 della sentenza impugnata, sulle quali il Tribunale della funzione pubblica si è fondato per giungere alla conclusione di una violazione del dovere d’imparzialità del comitato di preselezione nel suo complesso, che figura al punto 92 di detta sentenza, non siano errate in diritto. |
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43 |
In primo luogo, contrariamente a quanto sostenuto dalla Commissione sulla base dei punti da 81 a 84 della sentenza impugnata, il Tribunale della funzione pubblica non ha giustificato l’obbligo di imparzialità e di obiettività imposto ai membri del comitato di preselezione dalle disposizioni dell’articolo 30 e dell’allegato III dello Statuto. Infatti, né dai punti da 81 a 84 della sentenza impugnata né dalla parte «Contesto normativo» di detta sentenza emerge che il Tribunale della funzione pubblica si sia fondato su tali disposizioni nel caso di specie. |
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44 |
In secondo luogo, la Commissione non può sostenere che il Tribunale della funzione pubblica abbia «assimilato» il comitato di preselezione a una commissione giudicatrice di concorso nell’ammettere che la giurisprudenza applicabile alle commissioni giudicatrici di concorso fosse applicabile anche ai comitati di preselezione. Si deve giocoforza constatare che il Tribunale della funzione pubblica ha espressamente indicato, al punto 83 della sentenza impugnata, che «il comitato di preselezione non [era] una commissione giudicatrice di concorso». Esso ha tuttavia dichiarato che, analogamente ad una commissione giudicatrice di concorso, il comitato di preselezione perseguisse lo scopo di scegliere i migliori candidati e disponesse di un ampio margine discrezionale nell’organizzazione delle prove di preselezione e che, pertanto, in forza dei principi di buona amministrazione e di parità di trattamento, spettasse alla Commissione garantire la buona organizzazione del procedimento di selezione che doveva svolgersi dinanzi al comitato di preselezione, prescrivendo che tutti i membri di tale comitato possedessero l’indipendenza necessaria ad impedire che fosse messa in dubbio la loro obiettività (punti 83 e 84 della sentenza impugnata). |
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45 |
La Commissione non può nemmeno sostenere che il Tribunale della funzione pubblica non abbia spiegato le ragioni per le quali i requisiti di indipendenza e di obiettività imposti alle commissioni giudicatrici di concorso si applicano anche ai comitati di preselezione. Tali chiarimenti emergono sia dal punto 83 sia dai punti 84 e 85 della sentenza impugnata. |
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46 |
Inoltre, occorre rilevare che la Commissione non solleva alcun argomento giuridico idoneo a rimettere in discussione le considerazioni esposte ai punti 83 e 84 della sentenza impugnata. Essa si limita ad affermare che la commissione giudicatrice di concorso, che esercita un vero potere decisionale, non può essere paragonata al comitato di preselezione, che è un organo puramente consultivo. Orbene, non solo tale differenza non è stata celata dal Tribunale della funzione pubblica, che specifica al punto 83 della sentenza impugnata che «il comitato di preselezione non è una commissione giudicatrice di concorso e il suo parere non è vincolante né per il CCN né per la Commissione», ma, inoltre, la Commissione non dimostra in quale modo tale considerazione sia idonea a rimettere in discussione la necessità di garantire che i membri del comitato di preselezione agiscano in totale indipendenza e obiettività. |
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47 |
In terzo luogo, contrariamente a quanto afferma la Commissione, il Tribunale della funzione pubblica non giustifica l’applicazione nel caso di specie del dovere di imparzialità con il rango che esso occuperebbe nella gerarchia delle norme. A tal riguardo, occorre osservare che, al punto 85 della sentenza impugnata, il Tribunale della funzione pubblica ribadisce solamente che il principio di buona amministrazione, al quale si ricollega il dovere di imparzialità delle istituzioni, è sancito dalla Carta dei diritti fondamentali, che, dopo l’entrata in vigore del Trattato di Lisbona, ha lo stesso valore giuridico dei Trattati. Tale considerazione non è del resto, in quanto tale, contestata dalla Commissione. |
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48 |
In quarto luogo, con riferimento all’affermazione della Commissione secondo la quale l’asserita violazione del principio di buona amministrazione «non è un motivo d’annullamento conosciuto», è sufficiente constatare che dalla sentenza impugnata emerge chiaramente che il Tribunale della funzione pubblica ha esaminato la seconda parte del primo motivo, sollevata dinanzi ad esso dal sig. Hristov, alla luce, in particolare, del dovere di imparzialità, e non si è basato unicamente sul principio di buona amministrazione. |
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49 |
In quinto luogo, occorre rilevare che il Tribunale della funzione pubblica non si contraddice affermando, da una parte, che il progetto di elenco dei candidati raccomandati dal comitato di preselezione non vincola né il CCN né la Commissione e ammettendo, dall’altra, che il comitato di preselezione esercita un’«influenza determinante» sull’elenco finale dei candidati proposti dalla Commissione al consiglio d’amministrazione dell’EMA. Se è pacifico tra le parti che il progetto di elenco dei candidati presentato dal comitato di preselezione al CCN non è vincolante poiché, come afferma la Commissione, il CCN e la Commissione possono selezionare altri candidati rispetto a quelli i cui nomi figurano su tale progetto di elenco, non è meno vero, come emerge dai punti 8.2.1 e 8.3 degli orientamenti della Commissione del 12 gennaio 2009 relativi alla selezione e alla nomina dei direttori delle agenzie di regolazione, delle agenzie esecutive e delle imprese comuni, citati al punto 9 della sentenza impugnata, nonché dal punto 89 della stessa sentenza, che tale progetto di elenco «[ha] un’importanza certa per il prosieguo della procedura di preselezione», in quanto, da una parte, il CCN è tenuto a prendere in considerazione tale elenco ed in quanto, dall’altra, il commissario di tutela, ossia il membro della Commissione incaricato della salute e della tutela dei consumatori, sente i soli candidati prescelti dal CCN nel suo parere finale. |
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50 |
Occorre dunque constatare che il punto 89 della sentenza impugnata è privo di contraddizioni. Tuttavia, se il Tribunale della funzione pubblica ha potuto correttamente considerare che il progetto di elenco dei candidati stabilito dal comitato di preselezione presentasse un’importanza certa per il prosieguo della procedura di selezione, esso non ha accertato che l’appartenenza della sig.ra D, in quanto titolare, e del sig. E, in quanto supplente della sig.ra D, al consiglio d’amministrazione dell’EMA aveva potuto inficiare la loro libertà di agire in piena obiettività e indipendenza in seno al comitato di preselezione e, pertanto, suscitare un dubbio legittimo sull’imparzialità di tale comitato. Come rileva la Commissione nel ricorso, il Tribunale della funzione pubblica non ha accertato che l’appartenenza della sig.ra D al consiglio d’amministrazione dell’EMA aveva un’«importanza pratica» rispetto al suo ruolo presso il comitato di preselezione. |
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51 |
A tal riguardo, occorre ricordare che, per statuire sulla legittimità della decisione della Commissione del 20 aprile 2011 alla luce del requisito di imparzialità del comitato di preselezione, il Tribunale della funzione pubblica doveva porsi nella prospettiva del momento in cui il comitato di preselezione ha proposto le candidature dei quattro candidati che avevano ottenuto i migliori risultati. |
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52 |
Orbene, durante tale fase del procedimento di selezione dei candidati, che deve condurre alla nomina del direttore esecutivo dell’EMA, la circostanza che la sig.ra D e il sig. E fossero altresì membri, in qualità, rispettivamente, di titolare e di supplente, del consiglio d’amministrazione dell’EMA non può, in quanto tale, fare dubitare della loro imparzialità in qualità di membri del comitato di preselezione. Il solo dato dell’appartenenza al comitato di preselezione e al consiglio d’amministrazione dell’EMA non è idoneo a fondare di per sé una presunzione di parzialità dei membri del comitato di preselezione per quanto concerne la procedura dinanzi a tale comitato. |
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53 |
Infatti, occorre sottolineare che, nel caso di specie, non si discute dell’imparzialità del consiglio d’amministrazione dell’EMA e, in particolare, non si tratta di sapere se la sig.ra D o il sig. E potessero partecipare all’adozione della decisione concernente la nomina del direttore esecutivo dell’EMA dato che essi erano intervenuti in una fase anteriore alla procedura di nomina. |
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54 |
Peraltro, da tali considerazioni consegue che la motivazione esposta dal Tribunale della funzione pubblica al punto 90 della sentenza impugnata, che concerne il comportamento ipotetico dei membri del comitato di preselezione in occasione delle riunioni del consiglio d’amministrazione dell’EMA, è irrilevante nell’ambito dell’esame della legittimità della decisione della Commissione del 20 aprile 2011. |
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55 |
Da tutte le suesposte considerazioni si evince che il Tribunale della funzione pubblica ha erroneamente concluso, da una parte, che la sig.ra D e il sig. E, che erano rispettivamente membro titolare e membro supplente del consiglio d’amministrazione dell’EMA, avessero violato il loro dovere d’imparzialità per il solo fatto di avere fatto parte del comitato di preselezione e, dall’altra, di conseguenza, che il dovere d’imparzialità del comitato di preselezione nel suo complesso fosse stato violato. |
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56 |
Ne consegue che il primo motivo di impugnazione deve essere accolto, senza che sia necessario esaminare gli altri motivi e argomenti addotti dalla Commissione nella suddetta impugnazione. |
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57 |
Pertanto, la sentenza impugnata deve essere annullata, nella parte in cui annulla la decisione della Commissione del 20 aprile 2011. |
Sulle conseguenze dell’annullamento parziale della sentenza impugnata
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58 |
Ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 1, dell’allegato I dello Statuto della Corte di giustizia, quando l’impugnazione è accolta, il Tribunale annulla la decisione del Tribunale della funzione pubblica e statuisce sulla controversia. Rinvia la causa al Tribunale della funzione pubblica affinché sia decisa da quest’ultimo, quando la causa non è ancora matura per la decisione. |
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59 |
Nel caso di specie, spetterà al Tribunale della funzione pubblica verificare se occorra ancora esaminare gli argomenti addotti dal sig. Hristov nell’ambito della seconda parte del primo motivo, oltre a quelli che l’hanno condotto a dichiarare nella sentenza impugnata che la seconda parte del primo motivo era fondata. |
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60 |
Inoltre, va rilevato che il Tribunale della funzione pubblica non ha esaminato né la prima parte del primo motivo, né il secondo, terzo e quarto motivo invocati dal sig. Hristov. |
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61 |
Pertanto, occorre rinviare la causa dinanzi al Tribunale della funzione pubblica, dovendo precisare che in tale sede esso sarà eventualmente tenuto a trarre le conseguenze di un’eventuale illegittimità della decisione della Commissione del 20 aprile 2011 sulla legittimità della decisione del consiglio d’amministrazione dell’EMA del 6 ottobre 2011. |
Sulle spese
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62 |
Poiché la causa è rimessa dinanzi al Tribunale della funzione pubblica, occorre riservare le spese inerenti al presente procedimento d’impugnazione. |
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Per questi motivi, IL TRIBUNALE (Sezione delle impugnazioni) dichiara e statuisce: |
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Jaeger Kanninen Van der Woude Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 5 luglio 2016. Firme |
( *1 ) Lingua processuale: il bulgaro.
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