Ordinanza della Corte (Nona Sezione) del 14 gennaio 2016.#TVR Italia Srl contro Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (Marchi, disegni e modelli).#Impugnazione – Marchio comunitario – Lingua processuale – Irricevibilità manifesta.#Causa C-500/15 P.

ECLI:EU:C:2016:18Eu Chamb 09 C14 gen 2016

Testo completo

Parti
Motivazione della sentenza
Dispositivo

Parti

Nella causa C‑500/15 P,

avente ad oggetto l’impugnazione, ai sensi dell’articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, proposta il 21 settembre 2015,

TVR Italia Srl, con sede in Canosa (Italia), rappresentata da F. Caricato, avvocato,

ricorrente,

procedimento in cui le altre parti sono:

TVR Automotive Ltd, con sede in Whiteley (Regno Unito),

ricorrente in primo grado,

Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI), rappresentato da J. Crespo Carrillo, in qualità di agente,

convenuto in primo grado

LA CORTE (Nona Sezione),

composta da C. Lycourgos (relatore), presidente di sezione, C. Vajda e K. Jürimäe, giudici,

avvocato generale: M. Wathelet

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di statuire con ordinanza motivata, ai sensi dell’articolo 181 del regolamento di procedura della Corte,

ha emesso la seguente

Motivazione della sentenza

Ordinanza

1. Con la sua impugnazione, la TVR Italia Srl (in prosieguo: la «TVR Italia») chiede l’annullamento della sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 15 luglio 2015, TVR Automotive/UAMI – TVR Italia (TVR ITALIA) (T‑398/13, EU:T:2015:503), con la quale quest’ultimo ha annullato la decisione della seconda commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) del 14 maggio 2013 (procedimento R823/2011-2), relativa ad un procedimento di opposizione tra la Muadib Beteiligung GmbH e la TVR Italia.

Contesto normativo

2. L’articolo 37 del regolamento di procedura della Corte dispone quanto segue:

«1. Nei ricorsi diretti, la lingua processuale è scelta dal ricorrente, salve le disposizioni che seguono:

[...]

b) su richiesta congiunta delle parti, può essere autorizzato l’uso parziale o totale di un’altra delle lingue indicate nell’articolo 36;

c) su richiesta di una parte, sentiti la controparte e l’avvocato generale, può essere autorizzato, in deroga a quanto disposto dalle lettere a) e b), l’uso parziale o totale di un’altra delle lingue indicate nell’articolo 36 quale lingua processuale; tale richiesta non può essere presentata dalle istituzioni dell’Unione europea.

2. Salvo quanto disposto nel paragrafo precedente, lettere b) e c), nonché nell’articolo 38, paragrafi 4 e 5, del presente regolamento,

a) in caso di impugnazione delle decisioni del Tribunale, ai sensi degli articoli 56 e 57 dello statuto [della Corte di giustizia dell’Unione europea], la lingua processuale è quella della decisione del Tribunale impugnata;

[...]».

3. L’articolo 168 del regolamento medesimo è così formulato:

«1 L’atto di impugnazione contiene:

a) il nome e il domicilio della parte che propone l’impugnazione, detta ricorrente;

b) l’indicazione della decisione del Tribunale impugnata;

c) l’indicazione delle altre parti nella causa svoltasi dinanzi al Tribunale;

d) i motivi e gli argomenti di diritto dedotti nonché un’esposizione sommaria di detti motivi;

e) le conclusioni del ricorrente.

2. Si applicano all’impugnazione gli articoli 119, 121 e 122, paragrafo 1, del presente regolamento.

3. È fatta menzione della data in cui la decisione impugnata è stata notificata al ricorrente.

4. Se l’atto di impugnazione non è conforme ai paragrafi da 1 a 3 del presente articolo, il cancelliere impartisce al ricorrente un termine adeguato per regolarizzare il ricorso. In mancanza di tale regolarizzazione, alla scadenza del termine suddetto la Corte, sentiti il giudice relatore e l’avvocato generale, decide se l’inosservanza di tali formalità comporti l’irricevibilità del ricorso per vizio di forma».

Sull’impugnazione

4. In forza dell’articolo 181 del regolamento di procedura, quando l’impugnazione è, in tutto o in parte, manifestamente irricevibile o manifestamente infondata, la Corte, su proposta del giudice relatore, sentito l’avvocato generale, può respingerla in qualsiasi momento, totalmente o parzialmente, con ordinanza motivata.

5. Nel caso di specie, la Corte ritiene di essere sufficientemente edotta dagli atti di causa e decide, ai sensi di tale articolo, di statuire con ordinanza motivata.

6. Ai sensi dell’articolo 37, paragrafo 2, lettera a), del regolamento di procedura, la lingua processuale è quella della decisione del Tribunale impugnata.

7. Nel caso di specie, la lingua processuale dinanzi al Tribunale nella causa decisa dalla sentenza TVR Automotive/UAMI – TVR Italia (TVR ITALIA) (T‑398/13, EU:T:2015:503) era la lingua inglese.

8. La presente impugnazione è redatta in lingua italiana e non è corredata da una traduzione in lingua inglese.

9. Al punto 5 dell’impugnazione, la TVR Italia precisa che, in forza dell’articolo 37 del regolamento di procedura, essa sceglie la lingua italiana come lingua processuale.

10. Vero è che, ai sensi dell’articolo 37, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento di procedura, l’uso di un’altra lingua processuale può essere autorizzato, o su richiesta congiunta delle parti, o qualora una delle parti, eccetto le istituzioni dell’Unione europea, ne faccia richiesta, sentiti le controparti e l’avvocato generale.

11. Nel caso di specie, tuttavia, una tale richiesta non è stata presentata dalla TVR Italia la quale si è limitata ad affermare che sceglieva la lingua italiana come lingua processuale. Ne consegue, altresì, che nessuna richiesta congiunta delle parti è giunta alla Corte al fine di ottenere una modifica della lingua processuale.

12. La redazione di un’impugnazione in una lingua diversa da quella imposta in forza dell’articolo 37, paragrafo 2, del regolamento di procedura non può essere regolarizzata ai sensi dell’articolo 168, paragrafo 4, di detto regolamento.

13. Si deve pertanto concludere che, non essendo stata presentata nella lingua processuale della causa T‑398/13, la presente impugnazione non è stata proposta in modo conforme al regime linguistico della Corte (v., per analogia, ordinanza Petrides/Commissione, C‑64/98 P-REV, EU:C:2010:279, punti 15 e 16).

14. Alla luce di quanto precede, l’impugnazione della TVR Italia deve essere respinta in quanto manifestamente irricevibile.

Sulle spese

15. [Come rettificato con ordinanza del 12 maggio 2016] Ai sensi dell’articolo 138, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte, applicabile al procedimento di impugnazione in forza dell’articolo 184, paragrafo 1, del medesimo regolamento, la parte soccombente è condannata alle spese, se ne è stata fatta domanda. Nel caso di specie, nessuna parte ha validamente chiesto la condanna della TVR Italia Srl alle spese. Pertanto, occorre decidere che ciascuna parte sopporta le proprie spese.

Dispositivo

Per questi motivi, la Corte (Nona Sezione) così provvede:

1) L’impugnazione è respinta.

2) [Come rettificato con ordinanza del 12 maggio 2016] La TVR Italia Srl, la TVR Automotive Ltd e l’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) sopportano le proprie spese.