ECLI:EU:C:2017:105•Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 9 febbraio 2017.#Raffinerie Tirlemontoise SA contro État belge.#Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal de première instance francophone de Bruxelles.#Rinvio pregiudiziale – Zucchero – Contributo alla produzione – Calcolo della perdita media – Calcolo dei contributi alla produzione – Regolamento (CE) n. 2267/2000 – Validità – Regolamento (CE) n. 1993/2001 – Validità.#Causa C-585/15.
Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 9 febbraio 2017.#Raffinerie Tirlemontoise SA contro État belge.#Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal de première instance francophone de Bruxelles.#Rinvio pregiudiziale – Zucchero – Contributo alla produzione – Calcolo della perdita media – Calcolo dei contributi alla produzione – Regolamento (CE) n. 2267/2000 – Validità – Regolamento (CE) n. 1993/2001 – Validità.#Causa C-585/15.
ECLI:EU:C:2017:105Eu Chamb 03 C9 feb 2017
Testo completo
SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione)
9 febbraio 2017 ( 1 )
«Rinvio pregiudiziale — Zucchero — Contributo alla produzione — Calcolo della perdita media — Calcolo dei contributi alla produzione — Regolamento (CE) n. 2267/2000 — Validità — Regolamento (CE) n. 1993/2001 — Validità»
Nella causa C‑585/15,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal tribunal de première instance francophone de Bruxelles (tribunale di primo grado francofono di Bruxelles, Belgio), con decisione del 14 ottobre 2015, pervenuta in cancelleria il 12 novembre 2015, nel procedimento
Raffinerie Tirlemontoise SA
contro
État belge,
LA CORTE (Terza Sezione),
composta da L. Bay Larsen (relatore), presidente di sezione, M. Vilaras, J. Malenovský, M. Safjan e D. Šváby, giudici,
avvocato generale: E. Sharpston
cancelliere: V. Giacobbo-Peyronnel, amministratore
vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 14 luglio 2016,
considerate le osservazioni presentate:
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per Raffinerie Tirlemontoise SA, da D. Gérard, avocat, e H.-J. Prieß, Rechtsanwalt; |
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per il governo belga, da M. Jacobs e J.-C. Halleux, in qualità di agenti, assistiti da M. Keup e B. De Moor, avocats; |
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— |
per il governo olandese, da B. Koopman, in qualità di agente; |
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— |
per la Commissione europea, da A. Lewis e P. Ondrůšek, in qualità di agenti, |
vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
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1 |
La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 33, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 2038/1999 del Consiglio, del 13 settembre 1999, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (GU 1999, L 252, pag. 1), e sulla validità, da un lato, del regolamento (CE) n. 2267/2000 della Commissione, del 12 ottobre 2000, che fissa nel settore dello zucchero, per la campagna di commercializzazione 1999/2000, gli importi dei contributi alla produzione nonché il coefficiente per il calcolo del contributo supplementare (GU 2000, L 259, pag. 29), e, dall’altro lato, del regolamento (CE) n. 1993/2001 della Commissione, dell’11 ottobre 2001, recante fissazione, per la campagna di commercializzazione 2000/2001, degli importi dei contributi alla produzione nel settore dello zucchero (GU 2001, L 271, pag. 15). |
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2 |
Tale domanda è stata proposta nell’ambito di una controversia fra la Raffinerie Tirlemontoise SA (in prosieguo: la «Raffinerie») e l’état belge (Stato belga), in merito a una domanda di rimborso dei contributi alla produzione dello zucchero versati in eccedenza per le campagne di commercializzazione dal 1999/2000 al 2004/2005. |
Contesto normativo
Diritto dell’Unione
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3 |
I considerando da 14 a 17 del regolamento n. 2038/1999 così recitavano:
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4 |
L’articolo 33, paragrafi 1 e 2, del regolamento n. 2038/1999, prevedeva quanto segue: «1. Prima della fine di ciascuna campagna di commercializzazione si constata quanto segue:
2. Fatto salvo l’articolo 26, paragrafo 5, prima della fine della campagna di commercializzazione 2000/2001 si constata, cumulativamente per le campagne di commercializzazione 1995/1996-2000/2001, quanto segue:
La perdita complessiva prevedibile o l’entrata complessiva prevedibile di cui al paragrafo 1, lettera e) viene adeguata in funzione della differenza tra le constatazioni di cui alle lettere c) e d)». |
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5 |
Gli importi dei contributi alla produzione nonché il coefficiente per il calcolo del contributo supplementare nel settore dello zucchero sono stati fissati, per la campagna di commercializzazione 1999/2000, dal regolamento n. 2267/2000. Gli importi dei contributi alla produzione nel settore dello zucchero sono stati fissati, per la campagna di commercializzazione 2000/2001, dal regolamento n. 1993/2001. |
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6 |
I considerando da 9 a 13 del regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (GU 2001, L 178, pag. 1), erano formulati come segue:
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7 |
L’articolo 15, paragrafi 1 e 2, del regolamento n. 1260/2001, prevedeva quanto segue: «1. Prima della fine di ciascuna campagna di commercializzazione si constata quanto segue:
2. Fatto salvo l’articolo 10, paragrafi da 3 a 6, prima della fine della campagna di commercializzazione 2005/2006 si constata, cumulativamente per le campagne di commercializzazione 2001/2002-2005/2006, quanto segue:
La perdita complessiva stimata o l’entrata complessiva stimata di cui al paragrafo 1, lettera e) viene adeguata in funzione della differenza tra gli importi di cui alle lettere c) e d)». |
Procedimento principale e questioni pregiudiziali
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8 |
La Raffinerie è una società produttrice di zucchero. |
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9 |
Ritenendo eccessivi i contributi alla produzione che aveva versato per le campagne di commercializzazione dal 1999/2000 al 2005/2006, la Raffinerie proponeva un ricorso contro il Bureau d’intervention et de restitution belge (Ufficio belga per l’intervento e le restituzioni, Belgio) inteso a ottenere la restituzione dei contributi versati in eccedenza. |
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10 |
Il 1o luglio 2014, gli oneri, cioè, in particolare, i crediti e i debiti, precedentemente in capo all’Ufficio belga per l’intervento e le restituzioni sono stati trasferiti allo Stato belga. |
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11 |
Per quanto riguarda, in particolare, le campagne di commercializzazione 1999/2000 e 2000/2001, la Raffinerie sostiene che il ragionamento applicato dalla Corte nella sentenza del 27 settembre 2012, Zuckerfabrik Jülich (C‑113/10, C‑147/10 e C‑234/10, EU:C:2012:591), rimetta in questione il calcolo dei contributi effettuato per le due citate campagne, rispettivamente, nei regolamenti nn. 2267/2000 e 1993/2001, ma che, nell’ambito delle questioni pregiudiziali che le sono state sottoposte fino ad oggi, la Corte non è stata chiamata a pronunciarsi, rispetto a detti due regolamenti, sui motivi di invalidità che essa ha accolto nella sua sentenza. |
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12 |
È in tale contesto che il tribunal de première instance de Bruxelles (tribunale di primo grado di Bruxelles, Belgio) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
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Sulle questioni pregiudiziali
Osservazioni preliminari
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13 |
In via preliminare, occorre rilevare, da un lato, che l’articolo 33 del regolamento n. 2038/1999, che fissa i criteri per stabilire i contributi alla produzione per le campagne di commercializzazione dal 1995/1996 al 2000/2001, e l’articolo 15 del regolamento n. 1260/2001, che fissa i criteri per stabilire i contributi alla produzione per le campagne di commercializzazione dal 2001/2002 al 2005/2006, sono, per quanto riguarda il paragrafo 1, in sostanza identici (v., in tal senso, sentenza dell’8 maggio 2008, Zuckerfabrik Jülich e a., C‑5/06 e da C‑23/06 a C‑36/06, EU:C:2008:260, punto 31). Lo stesso vale per l’articolo 33, paragrafo 2, del regolamento n. 2038/1999 e l’articolo 15, paragrafo 2, del regolamento n. 1260/2001. |
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14 |
Dall’altro lato, i considerando da 15 a 17 del regolamento n. 2038/1999, alla base dell’articolo 33 dello stesso, sono in sostanza identici ai considerando da 11 a 13 del regolamento n. 1260/2001, alla base dell’articolo 15 di quest’ultimo regolamento. |
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15 |
In tale contesto, occorre osservare, come sostenuto anche dalla Raffinerie, dal governo belga e dalla Commissione, che l’articolo 33, paragrafi 1 e 2, del regolamento n. 2038/1999 e l’articolo 15, paragrafi 1 e 2, del regolamento n. 1260/2001 devono essere interpretati in maniera uniforme. |
Sulla prima questione
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16 |
A termini dell’articolo 33, paragrafo 1, lettera d), del regolamento n. 2038/1999, la perdita media è pari alla differenza tra il totale delle restituzioni e il totale dei prelievi calcolati sulla base del tonnellaggio totale degli impegni all’esportazione da soddisfare a titolo della campagna in corso (v., in tal senso, sentenze dell’8 maggio 2008, Zuckerfabrik Jülich e a., C‑5/06 e da C‑23/06 a C‑36/06, EU:C:2008:260, punto 46, nonché del 27 settembre 2012, Zuckerfabrik Jülich e a., C‑113/10, C‑147/10 e C‑234/10, EU:C:2012:591, punto 39). |
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17 |
Orbene, la nozione di «impegni all’esportazione da soddisfare a titolo della campagna in corso», il cui tonnellaggio costituisce, in applicazione dell’articolo 33, paragrafo 1, lettera d), del regolamento n. 2038/1999, il denominatore del rapporto che consente di calcolare la perdita media, tende a comprendere tutti i quantitativi di prodotti a cui si applica l’articolo 33 di detto regolamento destinati all’esportazione fuori dell’Unione europea, mentre è irrilevante in relazione alla summenzionata nozione la questione se restituzioni all’esportazione accompagnino o meno i quantitativi di prodotti destinati all’esportazione (v., in tal senso, sentenza dell’8 maggio 2008, Zuckerfabrik Jülich e a., C‑5/06 e da C‑23/06 a C‑36/06, EU:C:2008:260, punti da 49 a 51). |
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18 |
Pertanto, tutti i quantitativi di prodotti esportati considerati dall’articolo 33 del regolamento n. 2038/1999, a prescindere dalla circostanza che siano state effettivamente versate o meno restituzioni, ai sensi del paragrafo 1 di tale articolo devono essere presi in considerazione per stabilire la perdita media stimata per tonnellata di prodotto (v., in tal senso, sentenza dell’8 maggio 2008, Zuckerfabrik Jülich e a., C‑5/06 e da C‑23/06 a C‑36/06, EU:C:2008:260, punto 61). |
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19 |
Quanto al «totale delle restituzioni», che costituisce, in applicazione dell’articolo 33, paragrafo 1, lettera d), del regolamento n. 2038/1999, un parte del numeratore del rapporto che consente di calcolare la perdita media, esso deve presentare un nesso diretto con gli oneri che gravano sul bilancio dell’Unione in relazione allo smaltimento delle eccedenze dei prodotti nel settore dello zucchero e, pertanto, deve essere fondato sulla considerazione dell’importo delle restituzioni all’esportazione pagate per garantire lo smaltimento dei quantitativi di prodotti che sono stati oggetto di impegni all’esportazione (v., in tal senso, sentenza del 27 settembre 2012, Zuckerfabrik Jülich e a., C‑113/10, C‑147/10 e C‑234/10, EU:C:2012:591, punti 48 e 49). |
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20 |
Alla luce di quanto precede, occorre rispondere alla prima questione dichiarando che l’articolo 33, paragrafo 1, del regolamento n. 2038/1999 deve essere interpretato nel senso che, per calcolare la perdita media, è necessario dividere il totale delle spese reali collegate alle restituzioni all’esportazione dei prodotti a cui tale disposizione si applica per il totale dei quantitativi dei medesimi prodotti esportati, a prescindere dalla circostanza che siano state effettivamente versate o meno restituzioni per questi ultimi. |
Sulla seconda questione
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21 |
È opportuno rilevare che, ai sensi del regolamento n. 2038/1999, e in particolare del suo articolo 33, i contributi alla produzione sono calcolati partendo dalla perdita complessiva (v., in tal senso, sentenza dell’8 maggio 2008, Zuckerfabrik Jülich e a., C‑5/06 e da C‑23/06 a C‑36/06, EU:C:2008:260, punto 41). |
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22 |
A tal proposito, occorre ricordare che detto regolamento, così come il regolamento n. 1260/2001, è diretto a stabilire un sistema di autofinanziamento degli oneri di smaltimento delle eccedenze, che consiste nel garantire in modo giusto ma efficace il finanziamento integrale da parte dei produttori stessi di tali oneri. Di conseguenza, il metodo di calcolo adottato non deve sfociare in pratica nella fissazione a priori della perdita complessiva a un importo superiore a quello delle spese relative alle restituzioni connesse allo smaltimento delle eccedenze di produzione dell’Unione (v., in tal senso, sentenze dell’8 maggio 2008, Zuckerfabrik Jülich e a., C‑5/06 e da C‑23/06 a C‑36/06, EU:C:2008:260, punti 44, 57 e 60, nonché del 27 settembre 2012, Zuckerfabrik Jülich e a., C‑113/10, C‑147/10 e C‑234/10, EU:C:2012:591, punto 46). |
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23 |
Ai sensi dell’articolo 33, paragrafo 2, lettera c), di detto regolamento, la perdita complessiva è il risultato ottenuto moltiplicando l’eccedenza esportabile per la perdita media. Pertanto, la sopravvalutazione della perdita media porta inevitabilmente a una sopravvalutazione della perdita complessiva e, di conseguenza, alla fissazione di contributi alla produzione eccessivi (v., per analogia, sentenza del 27 settembre 2012, Zuckerfabrik Jülich e a., C‑113/10, C‑147/10 e C‑234/10, EU:C:2012:591, punto 47). |
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24 |
Orbene, la perdita media ai sensi dell’articolo 33, paragrafo 2, lettera b), del regolamento n. 2038/1999 viene stabilita con il sistema di calcolo di cui all’articolo 33, paragrafo 1, lettera d), secondo comma, di detto regolamento. |
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25 |
Le conclusioni relative a quest’ultima disposizione, riportate ai precedenti punti da 17 a 19, si applicano quindi anche all’articolo 33, paragrafo 2, lettera b), del regolamento n. 2038/1999. |
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26 |
Di conseguenza, occorre rispondere alla seconda questione dichiarando che l’articolo 33, paragrafo 2, del regolamento n. 2038/1999 deve essere interpretato nel senso che, per il calcolo complessivo dei contributi alla produzione, si deve considerare la perdita media calcolata dividendo il totale delle spese reali collegate alle restituzioni all’esportazione dei prodotti a cui tale disposizione si applica per il totale dei quantitativi dei medesimi prodotti esportati, a prescindere dalla circostanza che siano state effettivamente versate o meno restituzioni per questi ultimi. |
Sulla terza questione
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27 |
È opportuno ricordare che la Corte ha osservato che il metodo di calcolo impiegato dalla Commissione per determinare gli importi dei contributi alla produzione per il settore dello zucchero, come fissati dal regolamento (CE) n. 1193/2009 della Commissione, del 3 novembre 2009, che rettifica i regolamenti (CE) n. 1762/2003, (CE) n. 1775/2004, (CE) n. 1686/2005 e (CE) n. 164/2007 e fissa gli importi dei contributi alla produzione nel settore dello zucchero per le campagne di commercializzazione 2002-2003, 2003-2004, 2004-2005 e 2005‑2006 (GU 2009, L 321, pag. 1), non era basato sulla considerazione dell’importo delle restituzioni all’esportazione pagate per garantire lo smaltimento dei quantitativi di zucchero contenuti nei prodotti trasformati che sono stati oggetto di impegni all’esportazione. La Corte ha ritenuto, infatti, che tale metodo consistesse nell’attribuire a tutti questi quantitativi un importo teorico di restituzione, fondato sulla media degli importi fissati periodicamente dalla Commissione, a prescindere dall’effettivo versamento di un’eventuale restituzione e dall’importo reale della stessa (sentenza del 27 settembre 2012, Zuckerfabrik Jülich e a., C‑113/10, C‑147/10 e C‑234/10, EU:C:2012:591, punto 48). |
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28 |
Dato che detto importo teorico della restituzione era utilizzato come una parte del numeratore del rapporto che consente di calcolare la perdita media, tale maggiorazione del numeratore implicava necessariamente una sopravvalutazione della perdita media e dunque della perdita complessiva, in violazione dell’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento n. 1260/2001 (v., in tal senso, sentenza del 27 settembre 2012, Zuckerfabrik Jülich e a., C‑113/10, C‑147/10 e C‑234/10, EU:C:2012:591, punto 50). |
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29 |
Di conseguenza, il regolamento n. 1193/2009, nelle sue disposizioni diverse dall’articolo 3, già annullato dal Tribunale dell’Unione europea nella sentenza del 29 settembre 2011, Polonia/Commissione (T‑4/06, non pubblicata, EU:T:2011:546), è stato dichiarato invalido dalla Corte nella sua sentenza del 27 settembre 2012, Zuckerfabrik Jülich e a. (C‑113/10, C‑147/10 e C‑234/10, EU:C:2012:591, punto 54). |
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30 |
Orbene, è pacifico che nemmeno il metodo di calcolo impiegato dalla Commissione per determinare gli importi dei contributi alla produzione nel settore dello zucchero, come fissati dai regolamenti nn. 2267/2000 e 1993/2001, era fondato sulla considerazione dell’importo reale delle restituzioni all’esportazione pagate per garantire lo smaltimento dei quantitativi di zucchero contenuti nei prodotti trasformati che avevano costituito l’oggetto di impegni all’esportazione. |
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31 |
Poiché tale metodo di calcolo implicava, per le ragioni richiamate al precedente punto 28, una sopravvalutazione della perdita media e dunque della perdita complessiva, anch’esso deve essere considerato contrario all’articolo 33, paragrafo 1, del regolamento n. 2038/1999. |
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32 |
Pertanto, si deve rispondere alla terza questione dichiarando che i regolamenti nn. 2267/2000 e 1993/2001 sono invalidi. |
Sulla limitazione nel tempo degli effetti della presente sentenza
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33 |
La Commissione sostiene che, visto il tempo trascorso dall’adozione dei regolamenti nn. 2267/2000 e 1993/2001, della difficoltà di reperire i dati relativi agli anni oggetto del procedimento principale e della circostanza che alcuni operatori che esistevano all’epoca sono scomparsi, converrebbe che la Corte limitasse gli effetti della dichiarazione d’invalidità di tali regolamenti, riservandone il beneficio alle società che hanno introdotto, prima della data di pronuncia della presente sentenza, un ricorso dinanzi a un giudice o un reclamo equivalente per ottenere la restituzione delle somme indebitamente pagate a titolo dei contributi alla produzione per il settore dello zucchero fissati da detti regolamenti. |
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34 |
Una siffatta limitazione dell’efficacia temporale dell’invalidità non priverebbe le società che non hanno introdotto un ricorso o un reclamo della protezione giuridica dei loro diritti. Al contrario essa eviterebbe la creazione di una situazione suscettibile di falsare la concorrenza tra le società situate nei vecchi Stati membri rispetto a quelle situate negli Stati membri che hanno aderito all’Unione europea dopo il 2004, poiché soltanto le prime potrebbero beneficiare della restituzione dei contributi versati in eccedenza. |
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35 |
Da parte sua, il Regno del Belgio ha affermato, in udienza, che non sussisterebbe alcuna differenza obiettiva che permetta di distinguere la situazione delle società che avevano introdotto un ricorso prima della data di pronuncia della presente sentenza da quella delle società che si erano astenute dal fare ciò e ha proposto, pertanto, che gli effetti della dichiarazione d’invalidità dei regolamenti nn. 2267/2000 e 1993/2001 siano limitati al futuro. |
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36 |
La Raffinerie e il Regno dei Paesi Bassi, infine, hanno sostenuto nei loro interventi l’assenza, nel caso di specie, di esigenze imperative di certezza del diritto che giustifichino una limitazione degli effetti nel tempo della dichiarazione d’invalidità di detti regolamenti. |
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37 |
In proposito si deve ricordare che, qualora lo giustifichino esigenze imperative di certezza del diritto, la Corte può avvalersi, in forza dell’articolo 264, secondo comma, TFUE, applicabile per analogia anche nell’ambito di un procedimento pregiudiziale vertente sulla validità degli atti dell’Unione, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, di un potere discrezionale per stabilire, in ciascun caso concreto, quali effetti di tale atto debbano considerarsi definitivi (sentenza del 28 aprile 2016, Borealis Polyolefine e a., C‑191/14, C‑192/14, C‑295/14, C‑389/14 e da C‑391/14 a C‑393/14, EU:C:2016:311, punto 103). |
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38 |
La Corte si è avvalsa così della possibilità di limitare l’effetto nel tempo della dichiarazione d’invalidità di una normativa dell’Unione quando esigenze imperative di certezza del diritto attinenti all’insieme degli interessi, sia pubblici sia privati, in gioco in determinate cause impedivano di rimettere in discussione la riscossione o il versamento di somme di danaro, effettuati in base alla detta normativa, per il periodo anteriore alla data della sentenza (sentenza dell’8 novembre 2001, Silos, C‑228/99, EU:C:2001:599, punto 36). |
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39 |
Nel caso di specie, né la difficoltà di reperire i dati relativi alle campagne di commercializzazione 1999/2000 e 2000/2001, né il fatto che alcuni operatori che esistevano all’epoca siano scomparsi possono essere considerate come esigenze imperative di certezza del diritto che giustifichino una limitazione degli effetti nel tempo della presente sentenza. |
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40 |
Peraltro, la circostanza che le società situate nei «vecchi» Stati membri, che hanno dovuto pagare i contributi a titolo delle campagne di commercializzazione 1999/2000 e 2000/2001, dovrebbero ricevere la restituzione dei contributi pagati in eccesso non può falsare la concorrenza tra tali società e quelle situate negli Stati membri che hanno aderito all’Unione europea dopo il 2004, poiché tale restituzione non si pone come obiettivo di mettere fine ad una situazione di svantaggio a scapito di tale prima categorie di società. |
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41 |
Ciò posto, non vi è motivo per limitare nel tempo l’efficacia della presente sentenza. |
Sulle spese
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42 |
Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione. |
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Per questi motivi, la Corte (Terza Sezione) dichiara: |
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Firme |
( 1 ) * Lingua processuale: il francese.
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