ECLI:EU:C:2015:813•Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 15 dicembre 2015.#Parlamento europeo e Commissione europea contro Consiglio dell'Unione europea.#Ricorso di annullamento – Regolamento (UE) n. 1385/2013 – Direttiva 2013/62/UE – Direttiva 2013/64/UE – Base giuridica – Articolo 349 TFUE – Regioni ultraperiferiche dell’Unione europea – Modifica dello status, nei confronti dell’Unione europea, di Mayotte.#Cause riunite C-132/14 – C-136/14.
Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 15 dicembre 2015.#Parlamento europeo e Commissione europea contro Consiglio dell'Unione europea.#Ricorso di annullamento – Regolamento (UE) n. 1385/2013 – Direttiva 2013/62/UE – Direttiva 2013/64/UE – Base giuridica – Articolo 349 TFUE – Regioni ultraperiferiche dell’Unione europea – Modifica dello status, nei confronti dell’Unione europea, di Mayotte.#Cause riunite C-132/14 – C-136/14.
ECLI:EU:C:2015:813Eu Chamb Gd C15 dic 2015
Testo completo
SENTENZA DELLA CORTE (Grande Sezione)
15 dicembre 2015 ( * )
«Ricorso di annullamento — Regolamento (UE) n. 1385/2013 — Direttiva 2013/62/UE — Direttiva 2013/64/UE — Base giuridica — Articolo 349 TFUE — Regioni ultraperiferiche dell’Unione europea — Modifica dello status, nei confronti dell’Unione europea, di Mayotte»
Nelle cause riunite da C‑132/14 a C‑136/14,
aventi ad oggetto ricorsi di annullamento ai sensi dell’articolo 263 TFUE, presentati il 21 marzo 2014,
Parlamento europeo, rappresentato da I. Liukkonen (C‑132/14) nonché da L. Visaggio e J. Rodrigues (C‑132/14 e C‑136/14), in qualità di agenti,
ricorrente nelle cause C‑132/14 e C‑136/14,
Commissione europea, rappresentata da R. Lyal (da C‑133/14 a C‑135/14), W. Mölls (da C‑133/14 a C‑135/14), D. Bianchi (C‑133/14 e C‑135/14) nonché da D. Martin (C‑133/14 e C‑134/14), in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,
ricorrente nelle cause da C‑133/14 a C‑135/14,
contro
Consiglio dell’Unione europea, rappresentato da A. Westerhof Löfflerová, E. Karlsson, F. Florindo Gijón e J. Czuczai, in qualità di agenti,
convenuto,
sostenuto da:
Regno di Spagna, rappresentato da M. Sampol Pucurull, in qualità di agente,
Repubblica francese, rappresentata da G. de Bergues, F. Fize, D. Colas e N. Rouam, in qualità di agenti,
Repubblica portoghese, rappresentata da L. Inez Fernandes, B. Andrade Correia, M. Duarte e S. Marques, in qualità di agenti,
intervenienti,
LA CORTE (Grande Sezione),
composta da K. Lenaerts, presidente, M. Ilešič, L. Bay Larsen, T. von Danwitz, J.L. da Cruz Vilaça, A. Arabadjiev (relatore) e C. Toader, presidenti di sezione, E. Levits, J.-C. Bonichot, A. Prechal, E. Jarašiūnas, C.G. Fernlund e C. Vajda, giudici,
avvocato generale: N. Wahl
cancelliere: I. Illéssy, amministratore
vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 21 aprile 2015,
sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 25 giugno 2015,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
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1 |
Con i loro ricorsi, presentati, rispettivamente, nelle cause C‑132/14 e C‑135/14, il Parlamento europeo e la Commissione europea chiedono l’annullamento del regolamento (UE) n. 1385/2013 del Consiglio, del 17 dicembre 2013, che modifica i regolamenti del Consiglio (CE) n. 850/98 e (CE) n. 1224/2009, e i regolamenti (CE) n. 1069/2009, (UE) n. 1379/2013 e (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio in conseguenza della modifica dello status, nei confronti dell’Unione europea, di Mayotte (GU L 354, pag. 86). |
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2 |
Con i loro ricorsi, presentati, rispettivamente, nelle cause C‑133/14 e C‑136/14, la Commissione e il Parlamento chiedono l’annullamento della direttiva 2013/64/UE del Consiglio, del 17 dicembre 2013, che modifica le direttive del Consiglio 91/271/CEE e 1999/74/CE e le direttive 2000/60/CE, 2006/7/CE, 2006/25/CE e 2011/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio in conseguenza della modifica dello status, nei confronti dell’Unione europea, di Mayotte (GU L 353, pag. 8). |
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3 |
Con il suo ricorso nella causa C‑134/14, la Commissione chiede l’annullamento della direttiva 2013/62/UE del Consiglio, del 17 dicembre 2013, che modifica la direttiva 2010/18/UE che attua l’accordo quadro riveduto in materia di congedo parentale concluso da BUSINESSEUROPE, UEAPME, CEEP e CES in conseguenza della modifica dello status, nei confronti dell’Unione europea, di Mayotte (GU L 353, pag.7). |
Gli atti impugnati
Il regolamento n. 1385/2013
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4 |
Ai sensi dei considerando 1, 3, 4, 7 e 8 del regolamento n. 1385/2013:
(…)
(...)
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5 |
A norma degli articoli da 1 a 4 di tale regolamento: «Articolo 1 Modifiche del regolamento (CE) n. 850/98 Il regolamento (CE) n. 850/98 è così modificato:
Articolo 2 Modifica del regolamento (UE) n. 1379/2013 All’articolo 35 del regolamento (UE) n. 1379/2013, è inserito il seguente paragrafo: “6. Fino al 31 dicembre 2021 i paragrafi 1, 2 e 3 non si applicano ai prodotti posti in vendita al dettaglio al consumatore finale a Mayotte in quanto regione ultraperiferica ai sensi dell’articolo 349 TFUE”. Articolo 3: Modifiche del regolamento (UE) n. 1380/2013 Il regolamento (UE) n. 1380/2013 [del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354, pag. 22),] è modificato come segue:
Articolo 4 Modifica del regolamento (CE) n. 1069/2009 Nel regolamento (CE) n. 1069/2009 l’articolo 56 è sostituito dal seguente: “Articolo 56 Entrata in vigore Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Esso si applica a decorrere dal 4 marzo 2011. L’articolo 4 si applica tuttavia a Mayotte in quanto regione ultraperiferica ai sensi dell’articolo 349 [TFUE] (‘Mayotte’) a decorrere dal 1o gennaio 2021. I sottoprodotti animali e i prodotti derivati generati a Mayotte anteriormente al 1o gennaio 2021 sono smaltiti conformemente all’articolo 19, paragrafo 1, lettera b), del presente regolamento. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri”». |
La direttiva 2013/62
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6 |
L’articolo 1 della direttiva 2013/62 così dispone: «All’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2010/18/UE [del Consiglio, dell’8 marzo 2010, che attua l’accordo quadro riveduto in materia di congedo parentale concluso da BUSINESSEUROPE, UEAPME, CEEP e CES e abroga la direttiva 96/34/CE (GU L 68, pag. 13),] è aggiunto il seguente comma: “In deroga al primo comma, il periodo supplementare di cui allo stesso è prorogato fino al 31 dicembre 2018 per Mayotte in quanto regione ultraperiferica ai sensi dell’articolo 349 TFUE”». |
La direttiva 2013/64
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7 |
I considerando da 1 a 9 della direttiva 2013/64 così recitano:
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A norma degli articoli da 1 a 6 di tale direttiva: «Articolo 1 Modifiche della direttiva 91/271/CEE La direttiva 91/271/CEE è modificata come segue:
Articolo 2 Modifica della direttiva 1999/74/CE All’articolo 5 della direttiva 1999/74/CE è aggiunto il seguente paragrafo: “3. In deroga al paragrafo 2, a Mayotte, in quanto regione ultraperiferica ai sensi dell’articolo 349 [TFUE] (‘Mayotte’), le galline ovaiole possono continuare a essere allevate nelle gabbie di cui al presente capo fino al 31 dicembre 2017. La costruzione o la messa in funzione per la prima volta a Mayotte delle gabbie di cui al presente capo è vietata a partire dal 1o gennaio 2014. Le uova provenienti da allevamenti di galline ovaiole che impiegano le gabbie di cui al presente capo sono commercializzate solamente sul mercato locale di Mayotte. Tali uova e i relativi imballaggi sono chiaramente identificati con un marchio speciale che rende possibili i controlli necessari. Una descrizione precisa di tale marchio speciale è comunicata alla Commissione entro il 1o gennaio 2014”. Articolo 3 Modifiche della direttiva 2000/60/CE La direttiva 2000/60/CE è così modificata:
Articolo 4 Modifiche della direttiva 2006/7/CE La direttiva 2006/7/CE è così modificata:
Articolo 5 Modifica della direttiva 2006/25/CE Nella direttiva 2006/25/CE è aggiunto il seguente articolo: “Articolo 14 bis 1. Fatti salvi i principi generali di protezione e prevenzione in materia di salute e sicurezza dei lavoratori, fino al 31 dicembre 2017 la Francia può derogare all’applicazione delle disposizioni necessarie per conformarsi alla presente direttiva a Mayotte, in quanto regione ultraperiferica ai sensi dell’articolo 349 [TFUE] (‘Mayotte’), a condizione che tale applicazione richieda strutture tecniche che non siano disponibili a Mayotte. Il primo comma non si applica agli obblighi di cui all’articolo 5, paragrafo 1, della presente direttiva o alle disposizioni della presente direttiva che rispecchiano i principi generali stabiliti dalla direttiva 89/391/CEE [del Consiglio, del 12 giugno 1989, riguardante l’applicazione di provvedimenti volti a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro (GU L 183, pag. 1)]. 2. Qualsiasi deroga alla presente direttiva che derivi dall’applicazione di misure in vigore il 1o gennaio 2014 o dall’adozione di nuovi provvedimenti è preceduta da una consultazione con le parti sociali conformemente alle legislazioni e alle prassi nazionali. Tali deroghe sono applicate in base a condizioni che, tenendo conto delle particolari circostanze esistenti a Mayotte, garantiscano che i relativi rischi per i lavoratori siano ridotti al minimo e che questi ultimi beneficino di una sorveglianza sanitaria accresciuta. 3. I provvedimenti nazionali in deroga sono oggetto di revisione annuale, previa consultazione con le parti sociali, e sono ritirati appena vengono meno le circostanze che li giustificano”. Articolo 6 Modifiche della direttiva 2011/24/UE All’articolo 21 della direttiva 2011/24/UE è aggiunto il seguente paragrafo: “3. In deroga alla prima frase del paragrafo 1, entro il 30 giugno 2016 la Francia mette in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva per quanto riguarda Mayotte, in quanto regione ultraperiferica ai sensi dell’articolo 349 [TFUE] (‘Mayotte’)”». |
Fatti
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9 |
In forza della decisione 2012/419/UE del Consiglio europeo, dell’11 luglio 2012, che modifica lo status, nei confronti dell’Unione europea, di Mayotte (GU L 204, pag. 131), quest’ultima, a decorrere dal 1o gennaio 2014, non è più annoverata tra i paesi e territori d’oltremare, ai sensi dell’articolo 355, paragrafo 2, TFUE, ed è diventata una regione ultraperiferica nell’accezione dell’articolo 349 TFUE. Tramite questa decisione, sono stati inseriti riferimenti a Mayotte nell’articolo 349, primo comma, TFUE nonché nell’articolo 355, paragrafo 1, TFUE e, all’allegato II del Trattato FUE, che stabilisce l’elenco dei «[p]aesi e territori d’oltremare cui si applicano le disposizioni della parte quarta [di tale] trattato», è stato soppresso il sesto trattino, intitolato «Mayotte». |
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10 |
A seguito di diverse richieste provenienti dalle autorità francesi, la Commissione ha riconosciuto che alla Repubblica francese, obbligata dalla decisione 2012/419 ad applicare integralmente a Mayotte l’aquis del diritto dell’Unione a decorrere dal 1o gennaio 2014, dovesse tuttavia essere concesso un periodo supplementare per conformarsi a tale obbligo. |
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11 |
A tal fine, il 13 giugno 2013 la Commissione ha adottato la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica determinati regolamenti nel settore della pesca e della sanità animale a motivo del cambiamento di status di Mayotte nei confronti dell’Unione [COM(2013) 417 final], la proposta di decisione del Consiglio che modifica la direttiva 2010/18/UE del Consiglio a motivo del cambiamento di status di Mayotte [COM(2013) 413 final] nonché la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica determinate direttive nei settori dell’ambiente, dell’agricoltura, della politica sociale e della sanità pubblica a motivo del cambiamento di status di Mayotte nei confronti dell’Unione [COM(2013) 418 final]. Tali proposte erano fondate, rispettivamente:
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12 |
Il Consiglio, ritenendo che gli atti da emanare dovessero essere tutti adottati sul fondamento dell’articolo 349 TFUE e in conformità ad una procedura legislativa speciale, ha trasmesso al Parlamento, per parere, le proposte della Commissione. Tali proposte sono state comunicate anche ai parlamenti nazionali. |
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13 |
In data 12 dicembre 2013, il Parlamento ha adottato le sue «posizion[i] in prima lettura» in ordine alla proposta di regolamento COM(2013) 417 final nonché alla proposta di direttiva COM(2013) 418 final. In tali prese di posizione, il Parlamento ha spiegato che gli atti da emanare dovevano essere adottati «in conformità alla procedura legislativa ordinaria», ma che, per quanto concerneva, segnatamente, il regolamento emanando, esso doveva avere quale base giuridica, oltre agli articoli 43, paragrafo 2, TFUE e 168, paragrafo 4, lettera b), TFUE, l’articolo 349 TFUE. Per quanto attiene all’atto da emanare sulla proposta di decisione COM(2013) 413 final, il Parlamento, sottolineando di essere stato «consultato» a norma dell’articolo 349 TFUE sul progetto del Consiglio, ha approvato, con una risoluzione legislativa, sempre in data 12 dicembre 2013, «il progetto del Consiglio come emendato». |
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14 |
In data 17 dicembre 2013, il Consiglio, «deliberando secondo una procedura legislativa speciale», visto il «Trattato [FUE], in particolare [il suo] articolo 349», e visto «il parere del Parlamento [del 12 dicembre 2013]», ha adottato il regolamento n. 1385/2013, la direttiva 2013/62 nonché la direttiva 2013/64 (in prosieguo, congiuntamente: gli «atti impugnati»). |
Procedimento dinanzi alla Corte e conclusioni delle parti
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15 |
Con decisione del presidente della Corte del 29 aprile 2014, le presenti cause sono state riunite ai fini della fase scritta e della fase orale del procedimento nonché della sentenza. |
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16 |
Il Parlamento chiede che la Corte voglia:
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17 |
La Commissione chiede che la Corte voglia:
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18 |
Il Consiglio chiede che la Corte voglia:
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19 |
Con decisione del presidente della Corte del 29 luglio 2014, il Regno di Spagna, la Repubblica francese e la Repubblica portoghese sono stati ammessi ad intervenire a sostegno delle conclusioni del Consiglio. |
Sui ricorsi
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20 |
Il Parlamento e la Commissione fondano i loro rispettivi ricorsi su un motivo unico, tratto dalla circostanza che il Consiglio, avendo adottato gli atti impugnati fondandosi sull’articolo 349 TFUE, avrebbe scelto la base giuridica errata. |
Argomenti delle parti
Argomenti della Commissione
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21 |
La Commissione ritiene che l’articolo 349 TFUE si applichi unicamente quando si tratta di derogare all’applicazione del diritto primario alle regioni ultraperiferiche. In mancanza di una siffatta deroga, la base giuridica di un atto che si limita ad adattare una politica a tali regioni, come è accaduto per quanto riguarda gli atti impugnati, dovrebbe essere ricercata nelle disposizioni relative a tale politica. |
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22 |
Tale istituzione rileva come l’articolo 355, paragrafo 1, TFUE specifichi che «[l]e disposizioni dei trattati si applicano» alle regioni ultraperiferiche «conformemente all’articolo 349 [TFUE]». A suo avviso, ne consegue che quest’ultima disposizione consente solo di derogare all’applicazione delle «disposizioni dei trattati» a tali regioni. |
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23 |
A questo proposito, dall’articolo 52 TUE risulterebbe che, se «i trattati» sono applicabili a tutti gli Stati membri, il loro campo di applicazione territoriale è precisato all’articolo 355 TFUE. Pertanto, secondo la Commissione, i collegamenti tra queste due disposizioni implicano che la nozione di «trattati» che esse impiegano escluda il diritto derivato. Infatti, a suo avviso, le precisazioni relative alla portata geografica di una norma di diritto derivato figurano solitamente in tale stessa norma e non sono alterate né dall’articolo 355 TFUE né dall’articolo 52 TUE. |
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24 |
Per quanto attiene, più nello specifico, all’articolo 349 TFUE, la Commissione precisa che esso non può essere inteso nel senso che autorizza il Consiglio a emanare qualsiasi «misura specifica» favorevole alle regioni ultraperiferiche contemplate da tale articolo. Quest’ultimo, infatti, consente, a suo avviso, unicamente di adottare misure in considerazione della «situazione socioeconomica strutturale» di queste regioni, nonché dei fattori, tassativamente elencati all’articolo 349, primo comma, TFUE, che aggravano tale situazione. |
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25 |
Laddove le «misure specifiche» previste dall’articolo 349 TFUE sono «volte, in particolare, a stabilire le condizioni di applicazione dei trattati» alle regioni interessate, il termine «in particolare» significherebbe che tale articolo ricomprende qualsiasi misura di deroga ai trattati, che essa consista o meno nel fissare siffatte «condizioni di applicazione». Per contro, tale articolo non permetterebbe al Consiglio di stabilire le «condizioni di applicazione» del diritto derivato. |
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26 |
Su questa interpretazione non può incidere né l’espressione «ivi comprese politiche comuni», utilizzata all’articolo 349, primo comma, TFUE, né l’elenco non tassativo di tali politiche, stilato all’articolo 349, secondo comma, TFUE. Infatti, l’impiego di detta espressione e la presenza di tale elenco evidenzierebbero solo che la portata dell’articolo 349 TFUE non è limitata a talune specifiche politiche, ma non implicherebbero che il campo di applicazione di tale articolo debba essere esteso in misura tale da autorizzare il Consiglio, in forza di detto articolo, a adottare misure di deroga del diritto derivato. |
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27 |
La Commissione reputa che il sistema delle basi giuridiche stabilito nel trattato FUE corrobori la sua tesi. Ciascuna di tali basi giuridiche, infatti, fatto salvo l’articolo 349 TFUE, riguarderebbe una politica determinata, considerata complessivamente, e attribuirebbe al legislatore dell’Unione un ampio margine discrezionale, affinché possa tener conto di tutti i fattori rilevanti. Ne risulterebbe che distinzioni geografiche sono permesse, fatto salvo il rispetto del principio della parità di trattamento. Pertanto, un trattamento differente a favore di una regione ultraperiferica potrebbe risultare giustificato dall’esistenza, in tale regione, di uno o più dei fattori elencati all’articolo 349 TFUE, senza che ciò incida sulla base giuridica applicabile a tale trattamento. |
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28 |
Infine, la Commissione chiede alla Corte di mantenere gli effetti degli atti impugnati, poiché i suoi ricorsi non riguardano il contenuto stesso di tali atti. |
Argomenti del Parlamento
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29 |
Il Parlamento ritiene che il regolamento n. 1385/2013 e la direttiva 2013/64 perseguano al contempo più obiettivi e constino di diverse componenti, indissolubilmente legate, nessuna delle quali prevale o presenta un carattere indiretto rispetto alle altre. Pertanto, tali atti avrebbero dovuto essere fondati sulle diverse basi giuridiche corrispondenti. |
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30 |
Secondo tale istituzione, l’articolo 349 TFUE non può godere di alcun primato rispetto alle basi giuridiche di settore per quanto attiene a misure destinate a dare attuazione ad una determinata politica piuttosto che ad un’altra, foss’anche in una o più regioni ultraperiferiche, salvo sconvolgere l’architettura del Trattato FUE e l’equilibrio istituzionale nell’adozione delle misure previste da tale Trattato, poiché, infatti, le disposizioni che disciplinano le politiche dell’Unione si applicano anche alle regioni ultraperiferiche. |
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31 |
Secondo il Parlamento, ne risulta che le misure che attuano tali politiche devono essere adottate sul fondamento delle basi giuridiche stabilite nella terza parte del Trattato FUE. La circostanza che una misura riguardi, in tutto o in parte, una o più regioni ultraperiferiche rimane irrilevante a tale proposito. Il criterio decisivo è quello di chiarire se tale misura persegua obiettivi specifici della politica interessata, senza tuttavia costituire una misura specifica a favore di regioni ultraperiferiche ai sensi dell’articolo 349 TFUE. |
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32 |
A questo proposito, secondo il Parlamento, dalla formulazione dell’articolo 349 TFUE si evince che tale disposizione consente unicamente l’adozione di «misure specifiche» volte ad ovviare agli svantaggi causati dalle «caratteristiche e [dai] vincoli specifici» che contraddistinguono la regione o le regioni interessate dal resto del territorio dell’Unione. |
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33 |
Dalla finalità sancita dall’articolo 349, primo comma, TFUE, a tenore della quale tali misure sono volte «in particolare, a stabilire le condizioni di applicazione dei trattati a tali regioni, ivi comprese politiche comuni», e dalla norma di salvaguardia stabilita dall’articolo 349, terzo comma, TFUE, il quale dispone che tali misure devono essere adottate «senza compromettere l’integrità e la coerenza dell’ordinamento giuridico dell’Unione, ivi compres[e] (…) le politiche comuni», risulterebbe che l’articolo 349 TFUE riguarda solo deroghe alla piena applicazione del diritto dell’Unione. |
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34 |
Pertanto, non rientrerebbero nel campo di applicazione di tale articolo misure che non istituiscono deroghe a norme comunque applicabili, ma che si limitano a rinviare l’applicazione di talune disposizioni del diritto dell’Unione ad una regione ultraperiferica. |
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35 |
Per quanto attiene alla direttiva 2013/64, dai suoi considerando emergerebbe che, concedendo periodi transitori, essa perseguirebbe l’obiettivo di agevolare la piena applicazione, per quanto attiene a Mayotte, di svariate direttive nei settori dell’agricoltura, dell’ambiente, della politica sociale e della sanità pubblica. |
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36 |
Orbene, le difficoltà incontrate nell’ottenere una piena applicazione di tali direttive in detta regione non deriverebbero né dalla «situazione socioeconomica strutturale» in cui quest’ultima versa né dall’esistenza di uno o più fattori aggravanti, quali quelli tassativamente elencati all’articolo 349, primo comma, TFUE. Tali difficoltà, infatti, potrebbero colpire qualsiasi regione soggetta all’obbligo di osservare, a partire da una determinata data, condizioni che in precedenza non le erano applicabili. |
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37 |
Pertanto, secondo il Parlamento, le modifiche cui ha proceduto la direttiva 2013/64 avrebbero dovuto avere quali basi giuridiche quelle corrispondenti alle direttive di settore interessate e non potevano essere fondate sull’articolo 349 TFUE. |
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38 |
Quanto al regolamento n. 1385/2013, il Parlamento precisa che il suo articolo 1 è finalizzato ad attuare gli obiettivi della politica comune della pesca. La circostanza che il delicato ambiente marino, meritevole di tutela, sia situato in acque appartenenti ad una regione ultraperiferica è, a suo avviso, irrilevante, poiché una situazione del genere potrebbe verificarsi in qualsiasi regione dell’Unione. Pertanto, a suo modo di vedere, le misure emanate dal Consiglio con tale regolamento non mirano a compensare gli svantaggi dovuti alla «situazione socioeconomica strutturale» di Mayotte. |
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39 |
Il Parlamento aggiunge che la circostanza che una determinata misura, emanata nel settore della politica comune della pesca, possa mirare anche ad ottenere ricadute positive in materia economica e sociale nonché nel settore occupazionale non è idonea a sottrarre tale misura da detta politica. |
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40 |
Per quanto attiene all’articolo 2 del regolamento n. 1385/2013, la modifica in oggetto costituirebbe una mera misura transitoria diretta a consentire la piena applicazione del diritto derivato a Mayotte e, secondo il Parlamento, avrebbe dovuto essere ricondotta alla base di settore dell’articolo 43, paragrafo 2, TFUE. |
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41 |
Quanto all’articolo 3 del regolamento n. 1385/2013, il Parlamento riconosce che le misure figuranti ai punti 1 e 2 di tale articolo presentano carattere di deroga e sono state emanate in considerazione della particolare «situazione socioeconomica strutturale» di Mayotte. Ciò premesso, a suo parere, l’articolo 349 TFUE costituiva effettivamente la base giuridica adeguata per adottare tali misure. |
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42 |
Al contrario, laddove tramite l’articolo 3, punto 3, del regolamento n. 1385/2013 il Consiglio ha adattato la tabella dei massimali di capacità di pesca figurante nell’allegato II del regolamento n. 1380/2013 senza limitare il numero di pescherecci operanti da Mayotte, esso non avrebbe adottato una «misura specifica» in considerazione della «situazione socioeconomica strutturale» di Mayotte nonché dei fattori aggravanti tassativamente elencati all’articolo 349, primo comma, TFUE. Una misura del genere avrebbe, dunque, dovuto avere quale base giuridica l’articolo 43, paragrafo 2, TFUE. |
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43 |
Per quanto riguarda l’articolo 4 del regolamento n. 1385/2013, il Parlamento ritiene che, dato che tale norma si è limitata a rinviare al 1o gennaio 2021 l’entrata in vigore a Mayotte dell’articolo 4 del regolamento n. 1069/2009, tale articolo avrebbe dovuto essere emanato sul fondamento dell’articolo 168, paragrafo 4, lettera b), TFUE. Infatti, una situazione analoga a quella che colpisce Mayotte, vale a dire l’assenza di industria che si occupi della trasformazione dei sottoprodotti animali, potrebbe verificarsi in qualsiasi altra regione dell’Unione. |
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44 |
Per quanto concerne l’articolo 5 del regolamento n. 1385/2013, il Parlamento rileva che tale disposizione prevede una dispensa temporanea da talune regole limitatamente al controllo del segmento delle navi della flotta di Mayotte dotate di lunghezza inferiore a 10 metri, stabilendo nel contempo un regime di controlli semplificato e provvisorio. Dal momento che una misura siffatta è giustificata dalla necessità, da un lato, di «formare i pescatori e i controllori nonché [di] predisporre le infrastrutture fisiche e amministrative appropriate» e, dall’altro, di realizzare «almeno alcuni degli obiettivi più importanti del regolamento (CE) n. 1224/2009 [del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006 (GU L 343, pag. 1]», a suo avviso esso costituisce una deroga, cosicché può rientrare nell’articolo 349 TFUE. |
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45 |
Alla luce di tali considerazioni, il Parlamento ritiene che, per quanto riguarda il regolamento n. 1385/2013, ricorressero le condizioni per un’applicazione concomitante delle diverse basi giuridiche previste dagli articoli 43, paragrafo 2, TFUE, 168, paragrafo 4, lettera b), TFUE e 349 TFUE. |
Argomenti del Consiglio
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46 |
Il Consiglio sostiene che l’articolo 349 TFUE costituisce una base giuridica specifica che possiede un campo di applicazione geografico limitato, il quale prevale sulle basi giuridiche di settore, e di cui occorre avvalersi quando si tratti di emanare misure specifiche volte a fissare, segnatamente, le condizioni per l’applicazione del diritto dell’Unione, ivi compreso il diritto derivato, tenendo conto della situazione sfavorevole delle regioni ultraperiferiche, come descritta in tale articolo. |
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47 |
Orbene, secondo il Consiglio, tutte le misure che figurano negli atti impugnati, a prescindere dalla loro durata, sono intese a favorire Mayotte in conformità all’articolo 349 TFUE e il fatto che possano essere accordati periodi transitori su una base giuridica di settore non incide in alcuna maniera su tale analisi. |
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48 |
Il Consiglio ritiene, peraltro, che le condizioni per avvalersi di basi giuridiche multiple per adottare il regolamento n. 1385/2013 e la direttiva 2013/64 non ricorressero. Da un lato, le misure che vi figurano, che a suo avviso riguardano svariati settori distinti e non sono tra esse inscindibilmente collegate, sono state riunite in tali atti solo per una «questione di semplicità e [di] rapidità». Dall’altro, tale regolamento e detta direttiva perseguono un obiettivo principale e preponderante, ossia adottare misure specifiche che tengano conto della situazione di Mayotte, il che giustificava il ricorso al solo articolo 349 TFUE. |
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49 |
Il Consiglio contesta, in particolare, il fatto che l’articolo 1 del regolamento n. 1385/2013 nonché le direttive 2013/62 e 2013/64 contengano misure di politiche di settore. L’obiettivo perseguito dalla restrizione delle attività di pesca che tale articolo prevede sarebbe, infatti, quello di «preservare i banchi di grandi pesci migratori in prossimità dell’isola di Mayotte» a favore della flotta artigianale di pescherecci con palangari di Mayotte e di consentire, in tal modo, lo sviluppo dell’industria locale. |
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50 |
Infatti, posto che tale flotta non può fare efficacemente concorrenza ai pescherecci più efficaci, che utilizzano reti a circuizione, il fine di detta misura sarebbe di permettere alla citata flotta di disporre di una zona limitata che sia ad essa riservata, onde poter trarre profitto dal passaggio dei banchi di grandi pesci migratori in tale zona. |
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51 |
Il Consiglio aggiunge che, in tal modo, l’articolo 1 del regolamento n. 1385/2013 mira a compensare gli svantaggi derivanti dalla situazione socioeconomica strutturale di Mayotte, rientrando così nel campo di applicazione dell’articolo 349 TFUE. |
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52 |
Infine, il Consiglio rileva che la destinataria della direttiva 2013/62 è la Repubblica francese, che né l’articolo 151 TFUE né l’articolo 153 TFUE menzionano l’obiettivo specifico, consistente nel favorire le regioni ultraperiferiche, e che nella specie non ricorrevano le condizioni giuridiche sancite nell’articolo 155, paragrafo 2, TFUE. |
Argomenti degli intervenienti
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53 |
Il governo francese ritiene che l’obiettivo perseguito dall’articolo 349 TFUE sia quello di consentire l’adozione di misure specifiche a causa di carenze strutturali e che, di conseguenza, tale articolo possa fungere da fondamento per misure dirette a tener conto di fattori particolari che, pur non essendo di natura economica o sociale in senso stretto, incidono specificamente su una regione ultraperiferica, quali i fattori ambientali come il clima o la fragilità delle sue zone marine. Detto articolo, infatti, a suo avviso non richiede che le misure specifiche che esso prevede siano emanate per «affrontare» la specifica situazione sociale o economica della regione interessata, bensì solo che esse lo siano «tenuto conto» di tale situazione. |
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54 |
Detto governo precisa che le misure contemplate dal regolamento n. 1385/2013 sono state dettate da caratteristiche e vincoli specifici di Mayotte e trovano la loro ragione d’essere nella situazione economica, sociale e ambientale strutturale di tale regione. Infatti, esse sarebbero necessarie allo scopo, segnatamente, di garantire la tutela dell’ecosistema locale, tenuto conto della sua fragilità, e di preservare l’economia locale, in considerazione del carattere frammentario e sottosviluppato dei sistemi di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti della pesca, delle caratteristiche della flotta di Mayotte e della mancanza di formazione dei pescatori e dei controllori ai fini del controllo delle attività di pesca. |
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55 |
Per quanto riguarda le misure previste dalla direttiva 2013/64, anche esse mirerebbero a rispondere alle specificità di Mayotte per quanto riguarda, segnatamente, lo stato dell’ambiente, il ritardo economico e l’assenza di infrastrutture. Tali specificità costituirebbero carenze strutturali. |
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56 |
Quanto alla misura istituita dalla direttiva 2013/62, dai considerando di quest’ultima emergerebbe che essa è intesa a far tener conto della difficile situazione economica e sociale di Mayotte, caratterizzata da un mercato del lavoro poco sviluppato, da un tasso di occupazione poco elevato a causa della sua grande distanza, della sua insularità, della sua topografia e del suo clima difficile, da un esiguo prodotto interno lordo e dalla necessità di evitare qualsiasi destabilizzazione dell’economia locale. |
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57 |
Il governo francese aggiunge che, contrariamente a quanto afferma il Parlamento, gli atti impugnati non hanno quale obiettivo principale quello di garantire l’applicazione dell’acquis del diritto dell’Unione a Mayotte al termine dei periodi transitori che essi prevedono, dato che tale applicazione deriva direttamente dall’articolo 355, paragrafo 1, TFUE. |
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58 |
Il governo spagnolo specifica che l’interpretazione dell’articolo 349 TFUE caldeggiata dalla Commissione impedisce di conferire a tale disposizione un effetto utile, poiché, se tale interpretazione fosse accolta, risulterebbe impossibile adottare misure specifiche nei settori delle «zone franche» e dei «programmi orizzontali» disciplinati dal diritto derivato. |
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59 |
Inoltre, secondo tale governo, se la finalità dell’articolo 349 TFUE consiste nel definire le misure specifiche che possono essere emanate in relazione all’applicazione dei trattati, allora a maggior ragione misure provvisorie o transitorie che tengano conto delle caratteristiche delle regioni interessate e sono finalizzate a garantire, nel lungo periodo, una piena applicazione dell’acquis del diritto dell’Unione a tali regioni potrebbero essere adottate sul fondamento di tale disposizione. A questo proposito, a suo avviso, quest’ultima non distingue tra le misure di contenuto sostanziale e le misure temporanee. |
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60 |
Per quanto concerne gli atti impugnati, il governo spagnolo rileva che il loro obiettivo principale, come evidenzia il considerando 1 di ciascuno di tali atti, consiste nell’adattare il diritto derivato alla situazione socioeconomica strutturale di Mayotte. Inoltre, dato che le misure istituite da tali atti mirano a stabilire le condizioni di applicazione dei trattati, compresa la materia del diritto derivato, l’articolo 349 TFUE sarebbe la base giuridica preponderante. |
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61 |
Il governo portoghese sostiene che dalla lettura di varie disposizioni dei trattati risulta che, in assenza di esplicita disposizione in senso contrario, le espressioni «trattati» e «applicazione dei trattati» devono essere intese nel senso che significano il «diritto dell’Unione» e l’«acquis giuridico dell’Unione», compreso il diritto derivato. |
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62 |
A suo avviso, peraltro, il criterio addotto dal Parlamento, che permetterebbe di distinguere tra le deroghe permanenti e le deroghe temporanee, non trova alcun fondamento nel testo dell’articolo 349 TFUE. |
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63 |
Pertanto, l’articolo 349 TFUE si presenterebbe come una base giuridica adeguata, il cui rilievo si manifesta nel fatto che tale articolo, in primo luogo, definisce la nozione di «regioni ultraperiferiche» (individuazione dei territori); in secondo luogo, precisa il campo di applicazione materiale delle misure che istituiscono distinzioni (qualsiasi settore di applicazione del diritto dell’Unione); in terzo luogo, stabilisce i limiti della competenza decisionale del Consiglio (le misure non possono «compromettere l’integrità e la coerenza dell’ordinamento giuridico dell’Unione»), e, in quarto luogo, costituisce una norma autorizzativa che fornisce una base giuridica e individua sia la procedura da seguire (decisione del Consiglio su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento) sia la natura delle misure specifiche da adottare (queste ultime devono perseguire l’obiettivo di attenuare la disuguaglianza strutturale delle regioni interessate). |
Giudizio della Corte
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64 |
In via preliminare, è necessario ricordare che l’articolo 52 TUE, al primo comma, dispone che i trattati si applicano agli Stati membri e, al secondo comma, che il campo di applicazione territoriale di tali trattati è precisato all’articolo 355 TFUE. |
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65 |
Secondo l’articolo 355, paragrafo 1, TFUE, come modificato dall’articolo 2 della decisione 2012/419, le disposizioni dei trattati si applicano alle regioni ultraperiferiche, tra cui si annovera Mayotte, in conformità all’articolo 349 TFUE. |
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66 |
L’articolo 349, primo comma, TFUE, come modificato dall’articolo 2 della decisione 2012/419, dispone che il Consiglio «adotta misure specifiche volte, in particolare, a stabilire le condizioni di applicazione dei trattati a tali regioni, ivi comprese politiche comuni». |
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67 |
Dall’articolo 349, primo comma, TFUE emerge, inoltre, che le «misure specifiche» che esso contempla vengono adottate «tenuto conto» della «situazione socioeconomica strutturale» delle regioni ultraperiferiche, la quale «è aggravata» da una serie di fattori «la cui persistenza e il cui cumulo recano grave danno al loro sviluppo». |
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68 |
I citati fattori sono così presentati, all’articolo 349, primo comma, TFUE, alla stregua di elementi di aggravamento della situazione socioeconomica strutturale delle regioni ultraperiferiche, che il Consiglio deve prendere in considerazione, in forza dell’articolo 349, terzo comma, TFUE, quando adotta misure specifiche. |
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69 |
Ciò premesso, se è vero che il Parlamento non può fondatamente affermare che qualsiasi misura specifica ai sensi dell’articolo 349 TFUE debba essere giustificata non solo dalla situazione socioeconomica strutturale della regione ultraperiferica interessata, bensì anche dall’esistenza di almeno uno dei fattori tassativamente elencati all’articolo 349, primo comma, TFUE, propri di tale regione, resta il fatto che il Consiglio deve essere in grado, ai sensi dell’articolo 349, terzo comma, TFUE, di produrre elementi che dimostrino un collegamento della specifica misura prevista con caratteristiche e vincoli specifici della regione ultraperiferica in questione. |
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70 |
Peraltro, all’articolo 349, secondo comma, TFUE, si precisa che le misure specifiche emanate dal Consiglio a norma dell’articolo 349, primo comma, TFUE riguardano «in particolare politiche doganali e commerciali, politica fiscale, zone franche, politiche in materia di agricoltura e di pesca, condizioni di fornitura delle materie prime e di beni di consumo primari, aiuti di Stato e condizioni di accesso ai fondi strutturali e ai programmi orizzontali dell’Unione». |
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71 |
In tal modo, dalla formulazione dell’articolo 349 TFUE risulta che quest’ultimo consente al Consiglio di emanare, segnatamente nei settori menzionati al punto precedente della presente sentenza, misure specifiche che tengano conto della situazione socioeconomica strutturale delle regioni ultraperiferiche. |
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72 |
Quanto all’argomento della Commissione secondo cui l’articolo 349 TFUE permette unicamente di derogare all’applicazione delle disposizioni di diritto primario alle regioni ultraperiferiche e non, come è accaduto nel caso di specie, di adattare atti di diritto derivato alla particolare situazione di tali regioni, occorre anzitutto sottolineare che le «condizioni di applicazione dei trattati» devono essere intese, nell’accezione di tale articolo, nel senso che includono al contempo le condizioni relative all’applicazione del diritto primario dell’Unione e quelle relative all’applicazione degli atti di diritto derivato adottati sul fondamento di tale diritto primario. |
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73 |
Tale interpretazione è corroborata dall’interpretazione che la Corte ha fornito dell’articolo 227, paragrafo 2, del Trattato CE (divenuto articolo 299, paragrafo 2, CE, a sua volta divenuto articolo 349 TFUE), secondo cui l’autorizzazione conferita al Consiglio da tale disposizione di prevedere misure specifiche dirette ad affrontare le necessità dei territori d’oltremare riguarda sia le disposizioni del Trattato che quelle del diritto derivato (sentenza Hansen & Balle,148/77, EU:C:1978:173, punto 10). |
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74 |
Inoltre, come ha rilevato il Consiglio, diversi dei settori menzionati all’articolo 349, secondo comma, TFUE sono sostanzialmente disciplinati da atti di diritto derivato. Pertanto, l’effetto utile di tale disposizione sarebbe intaccato se, in tali settori, essa autorizzasse solamente l’adozione di misure specifiche dirette a stabilire le condizioni di applicazione del diritto primario. |
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75 |
Infine, come ha rilevato l’avvocato generale al paragrafo 57 delle sue conclusioni, contrariamente a quanto sembra affermare la Commissione, non tutti gli atti di diritto derivato definiscono il loro ambito di applicazione territoriale. |
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76 |
Da quanto sopra si evince che, in assenza di precisazioni in tal senso, il campo di applicazione di un atto di diritto derivato deve essere individuato, come ha affermato segnatamente il governo francese, in funzione degli articoli 52 TUE e 355 TFUE. |
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77 |
In effetti, la Corte ha già avuto occasione di precisare che il diritto derivato, in via di principio, ha il medesimo ambito di applicazione dei trattati stessi e si applica ipso iure in tale ambito (v., in tal senso, sentenze Commissione/Irlanda, 61/77, EU:C:1978:29, punto 46, nonché Hansen & Balle,148/77, EU:C:1978:173, punto 10). |
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78 |
Di conseguenza, dalla formulazione e dagli obiettivi dell’articolo 349 TFUE nonché dall’impianto sistematico dei trattati risulta che, per quanto riguarda le regioni ultraperiferiche, il campo di applicazione territoriale del complesso dell’acquis del diritto dell’Unione è definito, in particolare, dal combinato disposto dell’articolo 52 TUE e dell’articolo 355, paragrafo 1, TFUE nonché dalle misure emanate ai sensi dell’articolo 349 TFUE. |
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79 |
Pertanto, contrariamente a quanto afferma la Commissione, l’articolo 349 TFUE autorizza il Consiglio ad emanare misure specifiche dirette a stabilire le condizioni dell’applicazione a tali regioni non solo delle disposizioni dei trattati, bensì anche di quelle di diritto derivato. |
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80 |
Ne consegue che i ricorsi della Commissione nelle cause da C‑133/14 a C‑135/14, esclusivamente fondati sull’argomento contrario, devono essere respinti. |
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81 |
Per quanto attiene all’argomento del Parlamento secondo cui l’articolo 349 TFUE non autorizza il Consiglio a emanare misure aventi la sola finalità di rinviare l’applicazione a regioni ultraperiferiche di talune disposizioni del diritto dell’Unione, è giocoforza constatare che tale articolo non circoscrive il potere decisionale del Consiglio a una particolare categoria di misure. |
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82 |
Infatti, a parte il fatto che il termine «misura» include qualsiasi tipo di azione che possa essere condotta dal Consiglio, è d’uopo sottolineare che l’impiego, all’articolo 349 TFUE, del termine «in particolare» implica che gli autori del Trattato FUE non hanno inteso stabilire l’elenco tassativo dei tipi di misure che possono essere adottate sul fondamento di tale articolo. |
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83 |
Il Consiglio nonché i governi spagnolo e portoghese hanno, quindi, sostenuto correttamente che la distinzione operata dal Parlamento tra le deroghe a disposizioni del diritto dell’Unione, da un lato, e i meri rinvii della loro applicabilità, dall’altro, non trova alcun riscontro nella formulazione del citato articolo. |
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84 |
Una limitazione di tal fatta sarebbe, altresì, in contrasto con gli obiettivi perseguiti dall’articolo 349 TFUE, dato che nulla esclude che un rinvio della piena applicabilità di una disposizione del diritto dell’Unione possa rivelarsi la misura più adeguata per tener conto della situazione socioeconomica strutturale di una regione ultraperiferica. |
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85 |
Nel caso di specie, occorre verificare se gli atti impugnati soddisfino le condizioni enunciate ai punti da 67 a 69 della presente sentenza. |
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86 |
Per quanto attiene, sotto il primo profilo, al regolamento n. 1385/2013, occorre, in primo luogo, rilevare che il punto 1 dell’articolo 1 di tale regolamento ha aggiunto alla «Regione 8», come definita dal regolamento n. 850/98, le acque al largo delle coste di Mayotte soggette alla sovranità o alla giurisdizione della Repubblica francese, e che il punto 2 del citato articolo ha inserito nello stesso regolamento n. 850/98 l’articolo 34 octies, che vieta alle imbarcazioni l’uso di reti a circuizione per banchi di tonni e scomberoidi nell’area compresa entro 24 miglia dalle coste di Mayotte, misurata dalle linee di base che servono a delimitare le acque territoriali. |
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87 |
A tal proposito, dal combinato disposto dei considerando da 3 a 7 del regolamento n. 1285/2013, come illustrati dal Consiglio dinanzi alla Corte, risulta che l’obiettivo di tali misure consiste nel preservare i banchi di grandi pesci migratori in prossimità dell’isola di Mayotte a vantaggio della flotta locale la quale, essendo una flotta scarsamente sviluppata di pescherecci con palangari, non può competere con le flotte straniere. Se ne deduce che dette misure sono state emanate tenendo conto della situazione socioeconomica strutturale di Mayotte. Pertanto, il Consiglio poteva legittimamente basarsi sull’articolo 349 TFUE per procedere alla loro adozione. |
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88 |
In secondo luogo, l’articolo 2 del regolamento n. 1385/2013 ha aggiunto all’articolo 35 del regolamento n. 1379/2013 un paragrafo 6, il quale dispone che, fino al 31 dicembre 2021, i paragrafi 1, 2 e 3 di quest’ultimo articolo non si applichino ai prodotti posti in vendita al dettaglio al consumatore finale a Mayotte. |
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89 |
Come risulta dal considerando 4 del regolamento n. 1385/2013, tale misura è stata giustificata dal Consiglio con la necessità di tener conto dei «sistemi di commercializzazione molto frammentati e sottosviluppati di Mayotte» e di evitare che l’applicazione prematura delle norme sull’etichettatura dei prodotti della pesca faccia gravare sui rivenditori un onere sproporzionato rispetto all’entità delle informazioni che sarebbero trasmesse al consumatore. |
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90 |
Una siffatta misura è stata, quindi, adottata tenuto conto della situazione socioeconomica strutturale di Mayotte. Ne consegue che il Consiglio poteva fondarsi sull’articolo 349 TFUE per adottare tale misura. |
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91 |
In terzo luogo, dato che il Parlamento non contesta il fatto che le misure figuranti all’articolo 3, paragrafi 1 e 2, del regolamento n. 1385/2013 potessero essere fondate sull’articolo 349 TFUE, la Corte non è tenuta a verificare se tali misure siano state adottate in conformità ai requisiti enunciati ai punti da 67 a 69 della presente sentenza. |
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92 |
Laddove il Parlamento contesta il fatto che l’inserimento, previsto all’articolo 3, paragrafo 3, del regolamento n. 1385/2013, delle voci relative a Mayotte, contenute in allegato a tale regolamento, nella tabella riportata all’allegato 2 del regolamento n. 1385/2013 potesse essere fondato sull’articolo 349 TFUE, occorre rilevare che tale misura, congiuntamente alle misure previste all’articolo 3, paragrafi 1 e 2, del regolamento n. 1385/2013, costituisce un complesso inscindibile e che, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 81 delle conclusioni, essa presenta carattere accessorio rispetto a queste ultime misure. |
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93 |
Ciò premesso, il Parlamento non può biasimare il Consiglio per essersi fondato sull’articolo 349 TFUE per adottare tutte le misure previste dall’articolo 3 del regolamento n. 1385/2013. |
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94 |
In quarto luogo, occorre rilevare che il rinvio al 1o gennaio 2021 dell’entrata in vigore a Mayotte dell’articolo 4 del regolamento n. 1069/2009, operato dall’articolo 4 del regolamento n. 1385/2013, è stato giustificato dal Consiglio, secondo quanto enunciato nel considerando 8 del primo di tali regolamenti, con la circostanza che Mayotte non dispone di alcuna capacità industriale per la trasformazione dei sottoprodotti di origine animale. |
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95 |
Siffatta misura è stata pertanto emanata tenuto conto della situazione socioeconomica strutturale di Mayotte. Se ne evince che il ricorso all’articolo 349 TFUE quale base giuridica di tale misura era conforme al diritto dell’Unione. |
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96 |
Sotto un secondo profilo, per chiarire se le disposizioni della direttiva 2013/64 soddisfino le condizioni enunciate ai punti da 67 a 69 della presente sentenza, occorre ricordare, come rileva correttamente il Parlamento, che agli articoli da 1 a 6 di tale direttiva il Consiglio ha proceduto alla modifica delle direttive 91/271, 1999/74, 2000/60, 2006/7, 2006/25 e 2011/24, allo scopo di rinviare la piena applicazione, limitatamente a Mayotte, di talune disposizioni ivi figuranti. |
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97 |
Tali modifiche sono state giustificate, in modo generale, nelle parole del considerando 2 della direttiva 2013/64, con la necessità di «tener conto della situazione particolare di Mayotte per quanto riguarda lo stato dell’ambiente, che deve essere considerevolmente migliorato per conseguire gli obiettivi ambientali stabiliti dal diritto dell’Unione e per i quali è necessario più tempo». |
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98 |
Peraltro, il Consiglio ha illustrato le giustificazioni specifiche per ciascuna di tali modifiche ai considerando da 3 a 9 della citata direttiva. |
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99 |
Ad esempio, al considerando 3 della medesima direttiva, relativo alle modifiche apportate alla direttiva 91/271, si spiega che la specifica situazione strutturale ed economica di Mayotte, per quanto riguarda il trattamento delle acque reflue urbane, non rispettava i requisiti di quest’ultima direttiva. |
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100 |
Al considerando 4 della direttiva 2013/64, relativo alle modifiche apportate alla direttiva 1999/74, si rileva che, in materia di tutela delle galline ovaiole, erano necessari ingenti lavori preparatori per adeguare la situazione di Mayotte ai requisiti di quest’ultima direttiva. |
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101 |
Al considerando 5 della direttiva 2013/64, relativo alle modifiche apportate alla direttiva 2000/60, il Consiglio ha sottolineato che, data la specifica situazione strutturale ed economica di Mayotte, doveva essere concesso alla Repubblica francese un periodo di tempo per permettere l’adozione e l’attuazione di misure che assicurassero la conformità dei piani di gestione dei bacini idrografici ai requisiti di tale direttiva. |
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102 |
Al considerando 6 della direttiva 2013/64, relativo alle modifiche apportate alla direttiva 2006/7, si sottolineava che la situazione delle acque superficiali a Mayotte doveva essere considerevolmente migliorata, al fine di ottemperare alle prescrizioni di tale ultima direttiva, in quanto la qualità delle acque di balneazione era condizionata dalla situazione sociale ed economica speciale di tale regione. |
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103 |
Al considerando 7 della direttiva 2013/64, vertente sulle modifiche apportate alla direttiva 2006/25, il Consiglio ha osservato che a Mayotte, data la sua situazione sociale ed economica speciale, non esistevano strutture tecniche per l’attuazione delle misure richieste per conformarsi a tale direttiva nel settore delle radiazioni ottiche artificiali. |
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104 |
Infine, al considerando 9 della direttiva 2013/64, relativo alla modifica apportata alla direttiva 2011/24, il Consiglio ha precisato che il recepimento della stessa richiedeva una serie di adeguamenti atti a garantire la continuità dell’assistenza e la comunicazione ai pazienti. |
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105 |
È giocoforza constatare che le misure figuranti nella direttiva 2013/14, mediante le quali il Consiglio ha modificato le direttive 91/271, 1999/74, 2000/60, 2006/7, 2006/25 e 2011/24, sono state emanate tenuto conto della situazione socioeconomica strutturale di Mayotte. Pertanto, il Consiglio si è fondato correttamente sull’articolo 349 TFUE per adottare dette misure. |
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106 |
Alla luce delle considerazioni che precedono, emerge dagli obiettivi e dal contenuto degli atti impugnati che le misure ivi figuranti sono state adottate tenendo conto della situazione socioeconomica strutturale di Mayotte, ai sensi dell’articolo 349, primo comma, TFUE. |
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107 |
Pertanto, il Parlamento non può sostenere che né gli articoli 1, 2 e 4 del regolamento n. 1385/2013 né la direttiva 2013/64 potevano legittimamente avere quale base giuridica l’articolo 349 TFUE. |
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108 |
Di conseguenza, anche i ricorsi del Parlamento nelle cause C‑132/14 e C‑136/14 devono essere respinti. |
Sulle spese
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109 |
Ai sensi dell’articolo 138, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. |
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110 |
Poiché il Parlamento e la Commissione sono rimaste soccombenti nelle cause da C‑132/14 a C‑136/14, occorre condannare queste due istituzioni alle spese sostenute dal Consiglio in tali cause, conformemente alla domanda di quest’ultimo. |
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111 |
Ai sensi dell’articolo 140, paragrafo 1, del regolamento di procedura, il Regno di Spagna, la Repubblica francese e la Repubblica portoghese sopportano le proprie spese. |
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Per questi motivi, la Corte (Grande Sezione) dichiara e statuisce: |
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Firme |
( * ) Lingua processuale: il francese.
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