Ordinanza della Corte (Decima Sezione) del 16 gennaio 2020.#Eulex Kosovo contro Elitaliana SrL.#Liquidazione delle spese.#Causa C-439/13 P-DEP.

ECLI:EU:C:2020:14Eu Chamb 10 C16 gen 2020

Testo completo

ORDINANZA DELLA CORTE (Decima Sezione)

16 gennaio 2020 (*)

«Liquidazione delle spese»

Nella causa C‑439/13 P-DEP,

avente ad oggetto una domanda di liquidazione delle spese ripetibili ai sensi dell’articolo 145 del regolamento di procedura della Corte, presentata il 23 agosto 2019,

Eulex Kosovo, con sede in Pristina (Kosovo), rappresentata da E. Raoult, avocate,

ricorrente,

contro

Elitaliana Srl, con sede in Roma (Italia), rappresentata da R. Colagrande, avvocato,

convenuta,

LA CORTE (Decima Sezione),

composta da I. Jarukaitis, presidente di sezione, E. Juhász (relatore) e C. Lycourgos, giudici,

avvocato generale: P. Pikamäe

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

sentito l’avvocato generale,

ha emesso la seguente

Ordinanza

1        La presente causa ha ad oggetto la liquidazione delle spese sostenute dalla Eulex Kosovo (in prosieguo: la «Eulex») nella causa C‑439/13 P.

2        Con l’impugnazione presentata il 2 agosto 2013, la Elitaliana SpA ha chiesto, ai sensi dell’articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, l’annullamento dell’ordinanza del Tribunale dell’Unione europea del 4 giugno 2013, Elitaliana/Eulex Kosovo (T‑213/12, EU:T:2013:292), con la quale quest’ultimo ha respinto il suo ricorso diretto, da un lato, all’annullamento dei provvedimenti adottati dalla missione intrapresa sulla base dell’azione comune 2008/124/PESC del Consiglio, del 4 febbraio 2008, relativa alla missione dell’Unione europea sullo Stato di diritto in Kosovo (EULEX KOSOVO) (GU 2008, L 42, pag. 92), come modificata dalla decisione 2011/752/PESC del Consiglio, del 24 novembre 2011 (GU 2011, L 310, pag. 10), nell’ambito dell’aggiudicazione a un altro offerente dell’appalto pubblico intitolato «EuropeAide/131516/D/SER/XK – Supporto elicotteristico alla missione Eulex in Kosovo (PROC/272/11)» e, dall’altro, alla condanna della missione sullo stato di diritto in Kosovo, denominata «Eulex Kosovo», di cui all’articolo 1 dell’azione comune 2008/124, al risarcimento del danno subìto a causa della mancata aggiudicazione di detto appalto alla Elitaliana.

3        Con sentenza del 12 novembre 2015, Elitaliana/Eulex Kosovo (C‑439/13 P, EU:C:2015:753), la Corte ha respinto l’impugnazione e ha condannato la Elitaliana alle spese.

4        Poiché la Eulex e la Elitaliana non sono giunte ad alcun accordo sull’importo delle spese ripetibili inerenti al procedimento di impugnazione, la Eulex ha proposto la presente domanda in applicazione dell’articolo 145 del regolamento di procedura della Corte.

 Conclusioni delle parti

5        La Eulex chiede alla Corte di fissare l’importo delle spese ripetibili in EUR 25 000.

6        La Elitaliana non ha presentato conclusioni.

 Argomenti delle parti

7        La Eulex afferma che l’importo delle spese ripetibili richiesto è pienamente giustificato alla luce delle peculiarità del caso di specie e della sua importanza per il diritto dell’Unione.

8        A tal riguardo, essa sottolinea in particolare che le questioni giuridiche affrontate nell’ambito dell’impugnazione, vertendo in particolare, da un lato, sulla competenza dei giudici dell’Unione a conoscere di una causa che trae origine dall’esecuzione di una missione rientrante nella politica estera e di sicurezza comune (PESC), dall’altro, sulla ripartizione dei ruoli e delle responsabilità assunti dal Consiglio dell’Unione europea, dalla Commissione europea e dalla Eulex nell’ambito dell’aggiudicazione di un appalto pubblico avvenuta nel contesto di una siffatta missione e, infine, sull’accertamento della sussistenza o meno della personalità giuridica in capo alla Eulex, oltre ad avere carattere inedito e complesso, rivestivano un’importanza effettiva per il diritto dell’Unione.

9        Infine, essa sostiene che la rilevanza della controversia era considerevole, dato che riguardava la validità dell’aggiudicazione di un appalto del valore di EUR 7,5 milioni.

10      Essa conclude che, alla luce di tali elementi, l’importo forfettario di EUR 8 000, fatturato al termine di un primo accordo tariffario per la redazione della comparsa di risposta, e l’importo supplementare di EUR 15 000, corrispondente a 50 ore di lavoro ad una tariffa oraria di EUR 300, fatturato per l’elaborazione della risposta ai quesiti della Corte e per la preparazione dell’udienza dinanzi alla Corte e la comparizione dinanzi ad essa, cui va aggiunto un importo di EUR 2 000 per le spese di trasporto e di soggiorno, costituiscono, in considerazione delle peculiarità del caso di specie, spese molto ragionevoli che devono essere prese in considerazione ai fini della fissazione delle spese.

 Giudizio della Corte

11      Ai sensi dell’articolo 144, lettera b), del regolamento di procedura, sono considerate spese ripetibili «le spese indispensabili sostenute dalle parti per la causa, in particolare le spese di viaggio e di soggiorno ed il compenso dell’agente, consulente o avvocato».

12      Risulta dunque dal tenore letterale di tale disposizione che il compenso di un avvocato rientra tra le spese «indispensabili», ai sensi della medesima disposizione. Ne consegue altresì che le spese ripetibili sono limitate, da un lato, alle spese sostenute ai fini del procedimento dinanzi alla Corte e, dall’altro, a quelle che sono state indispensabili a tal fine [ordinanza del 10 aprile 2019, Giant (China)/EBMA, C‑61/16 P – DEP, non pubblicata, EU:C:2019:298, punto 19].

13      Poiché il diritto dell’Unione non contiene disposizioni di natura tariffaria, la Corte deve valutare liberamente gli elementi caratterizzanti la lite, prendendo in considerazione l’oggetto e la natura della controversia, la sua importanza sotto il profilo del diritto dell’Unione e le difficoltà della stessa, la mole di lavoro che il procedimento contenzioso ha potuto causare agli agenti o ai consulenti intervenuti, nonché gli interessi economici che la controversia ha presentato per le parti [ordinanza del 10 aprile 2019, Giant (China)/EBMA, C‑61/16 P – DEP, non pubblicata, EU:C:2019:298, punto 21].

14      È alla luce dell’insieme di tali elementi che occorre valutare l’importo delle spese ripetibili nel caso di specie.

15      Per quanto riguarda l’oggetto e la natura della controversia, nonché la sua importanza sotto il profilo del diritto dell’Unione, occorre rilevare che si trattava di un procedimento di impugnazione nel corso del quale sono state sollevate in particolare questioni dirette a stabilire se i giudici dell’Unione fossero o meno competenti a conoscere delle controversie relative all’aggiudicazione di appalti pubblici nell’ambito delle missioni PESC e, in caso affermativo, quale fosse l’istituzione o la persona che avrebbe dovuto essere citata dinanzi a tali giudici nell’ambito di un siffatto procedimento.

16      La risposta a tali questioni, mai trattate in precedenza da detti giudici, richiedeva il rinvio sia al diritto primario dell’Unione sia alle norme del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU 2002, L 248, pag. 1), come modificato dal regolamento (UE, Euratom) n. 1081/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010 (GU 2010, L 311, pag. 9).

17      A tal riguardo, occorre rilevare che la complessità della controversia ha indotto la Corte, con ordinanza del 10 febbraio 2015, Elitaliana/Eulex Kosovo (C‑439/13 P, non pubblicata, EU:C:2015:106), anzitutto, a disporre la riapertura della fase orale del procedimento, successivamente, a invitare le parti a rispondere per iscritto alla questione specifica vertente sulla competenza dei giudici dell’Unione a conoscere della controversia, tenendo conto delle disposizioni in materia di PESC contenute nel titolo V, capo 2, sezione 1, TUE e di quelle dell’articolo 275 TFUE, e, infine, a invitare il Consiglio nonché la Commissione a presentare le loro osservazioni su tale questione.

18      La riapertura della fase orale del procedimento dinanzi alla Corte, nonché la trattazione della suddetta questione, che, sebbene sollevata dalla Eulex dinanzi al Tribunale, non era stata analizzata nell’ordinanza del 4 giugno 2013, Elitaliana/Eulex Kosovo (T‑213/12, EU:T:2013:292), hanno inevitabilmente richiesto, oltre alla normale trattazione dell’impugnazione in questa causa, uno studio supplementare da parte dell’avvocato della Eulex, il quale ha dovuto anche preparare l’udienza dinanzi alla Corte e comparire dinanzi a quest’ultima, circostanze che devono essere prese in considerazione nella fissazione delle spese.

19      Tuttavia, un tale lavoro supplementare non può superare le 30 ore di lavoro. Le spese relative alle ore di lavoro eccedenti tale quantitativo non possono pertanto essere considerate «indispensabili (...) per la causa», ai sensi dell’articolo 144, lettera b), del regolamento di procedura.

20      Ne consegue che, alla luce di tutti gli elementi suesposti e degli aspetti economici in gioco nella controversia, la fatturazione di una somma forfettaria di EUR 8 000, al termine di un primo accordo tariffario per la redazione della comparsa di risposta, risulta giustificata. Quanto al lavoro supplementare menzionato ai punti 17 e 18 della presente ordinanza, esso risulta giustificato per un importo di EUR 9 000, corrispondente a 30 ore di lavoro alla tariffa oraria di EUR 300.

21      Infine, per quanto riguarda i costi sostenuti, occorre fissare le spese di viaggio e di soggiorno relative all’udienza dinanzi alla Corte a EUR 1 000.

22      Alla luce di tutte le considerazioni fin qui svolte, può giudicarsi equa una valutazione delle spese ripetibili dalla Eulex nei confronti della Elitaliana che ne fissi l’importo a EUR 18 000.

Per questi motivi, la Corte (Decima Sezione) così provvede:

L’importo complessivo delle spese che la Elitaliana Srl deve rimborsare alla Eulex Kosovo, nella causa C‑439/13 P, è pari a EUR 18 000.

Lussemburgo, 16 gennaio 2020

Il cancelliere

 

Il presidente della Decima Sezione

A. Calot Escobar

 

I. Jarukaitis


*      Lingua processuale: l’italiano.

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