ECLI:EU:C:2013:672•Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 17 ottobre 2013.#Isdin SA contro Bial-Portela & Cª SA.#Impugnazione – Marchio comunitario – Opposizione – Domanda di marchio comunitario denominativo ZEBEXIR – Marchio denominativo anteriore ZEBINIX – Impedimenti relativi alla registrazione – Regolamento (CE) n. 207/2009 – Articolo 8, paragrafo 1, lettera b) – Obbligo di motivazione.#Causa C‑597/12 P.
Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 17 ottobre 2013.#Isdin SA contro Bial-Portela & Cª SA.#Impugnazione – Marchio comunitario – Opposizione – Domanda di marchio comunitario denominativo ZEBEXIR – Marchio denominativo anteriore ZEBINIX – Impedimenti relativi alla registrazione – Regolamento (CE) n. 207/2009 – Articolo 8, paragrafo 1, lettera b) – Obbligo di motivazione.#Causa C‑597/12 P.
ECLI:EU:C:2013:672Eu Chamb 07 C17 ott 2013
Testo completo
SENTENZA DELLA CORTE (Settima Sezione)
17 ottobre 2013 ( *1 )
«Impugnazione — Marchio comunitario — Opposizione — Domanda di marchio comunitario denominativo ZEBEXIR — Marchio denominativo anteriore ZEBINIX — Impedimenti relativi alla registrazione — Regolamento (CE) n. 207/2009 — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b) — Obbligo di motivazione»
Nella causa C‑597/12 P,
avente ad oggetto l’impugnazione, ai sensi dell’articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, proposta il 18 dicembre 2012,
Isdin SA, con sede a Barcellona (Spagna), rappresentata da G. Marín Raigal e P. López Ronda, abogados,
ricorrente,
procedimento in cui le altre parti sono:
Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI), rappresentato da P. Geroulakos, in qualità di agente,
convenuto in primo grado,
Bial-Portela & Ca SA, con sede a São Mamede do Coronado (Portogallo),
ricorrente in primo grado,
LA CORTE (Settima Sezione),
composta da G. Arestis, presidente di sezione, J.‑C. Bonichot e A. Arabadjiev (relatore), giudici,
avvocato generale: P. Cruz Villalón
cancelliere: A. Calot Escobar
vista la fase scritta del procedimento,
vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
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1 |
Con la sua impugnazione l’Isdin SA (in prosieguo: l’«Isdin») chiede l’annullamento della sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 9 ottobre 2012, Bial-Portela/UAMI – Isdin (ZEBEXIR) (T‑366/11; in prosieguo: la «sentenza impugnata»), con la quale quest’ultimo ha annullato la decisione della prima commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) del 6 aprile 2011 (procedimento R 1212/2009‑1), relativa a un procedimento di opposizione tra la Bial-Portela & Ca SA (in prosieguo: la «Bial-Portela») e l’Isdin (in prosieguo: la «decisione controversa»). |
Fatti
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2 |
I fatti all’origine della controversia sono esposti ai punti da 1 a 9 della sentenza impugnata nei termini seguenti:
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Procedimento dinanzi al Tribunale e sentenza impugnata
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3 |
Con atto introduttivo depositato nella cancelleria del Tribunale il 6 luglio 2011, la Bial-Portela proponeva un ricorso diretto, da un lato, ad annullare la decisione controversa e, dall’altro, ad ingiungere all’UAMI di negare la registrazione del marchio controverso. |
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4 |
A sostegno del suo ricorso la Bial-Portela deduceva un unico motivo, attinente alla violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009. |
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5 |
Con la sentenza impugnata il Tribunale, da un lato, ha dichiarato che la richiesta d’ingiunzione presentata dalla Bial-Portela era irricevibile e, dall’altro, ha accolto il motivo unico del ricorso di quest’ultima e annullato la decisione controversa. Al riguardo esso ha, in particolare, considerato:
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6 |
Per quanto riguarda in particolare la valutazione globale del rischio di confusione, il Tribunale si è così pronunciato al punto 40 della sentenza impugnata: «Orbene, contrariamente a quanto constatato dalla commissione di ricorso, i segni in conflitto presentano un grado medio di somiglianza, in particolare sotto il profilo visivo. In tale contesto, occorre anche tener conto del fatto che i prodotti appartenenti alla classe 3 e una gran parte dei prodotti appartenenti alla classe 5 (vale a dire, gli alimenti per i neonati, il materiale per fasciature, i disinfettanti, i prodotti per la distruzione degli animali nocivi, i fungicidi e gli erbicidi), contraddistinti dai marchi in conflitto, sono solitamente messi in vendita sugli scaffali nei supermercati e quindi sono scelti dai consumatori dopo un esame a vista della confezione, il che implica che la somiglianza visiva dei segni riveste un’importanza particolare. Occorre quindi dichiarare che sussiste un rischio di confusione tra il marchio richiesto e il marchio anteriore». |
Conclusioni delle parti
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7 |
L’Isdin e l’UAMI chiedono alla Corte di annullare la sentenza impugnata e di condannare la Bial-Portela alle spese dell’impugnazione. L’Isdin chiede, inoltre, alla Corte di confermare la decisione controversa che respinge in toto l’opposizione della Bial-Portela. |
Sull’impugnazione
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8 |
L’Isdin, in sostanza, deduce cinque motivi contro la sentenza impugnata, attinenti allo snaturamento della decisione controversa, allo snaturamento dei fatti, alla violazione dei diritti della difesa e a due violazioni dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009. Nella comparsa di risposta alla comunicazione dell’impugnazione, l’UAMI sostiene il secondo e il quinto di tali motivi, pur qualificando il quinto motivo come violazione dell’obbligo di motivazione a carico del Tribunale. |
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9 |
Occorre esaminare, in primo luogo, il quinto motivo dedotto dall’Isdin a sostegno della sua impugnazione. |
Argomenti delle parti
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10 |
Con il quinto motivo l’Isdin sostiene che il Tribunale ha violato l’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009 per non avere correttamente applicato, al punto 40 della sentenza impugnata, la giurisprudenza in materia di valutazione globale del rischio di confusione. |
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11 |
A questo proposito, l’Isdin rileva che il Tribunale ha considerato che la somiglianza dei segni sul piano visivo fosse importante per taluni prodotti della classe 5 dell’Accordo di Nizza contraddistinti dal marchio di cui era chiesta la registrazione, ma che non lo fosse per altri prodotti, ed è giunto alla conclusione che sussisteva un rischio di confusione fondato su tale somiglianza visiva per tutti i prodotti di tale classe contraddistinti da detto marchio. |
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12 |
Orbene, secondo l’Isdin, il Tribunale non ha fatto menzione dell’importanza che gli altri prodotti di detta classe 5 contraddistinti dal marchio di cui si chiedeva la registrazione presentino o non presentino somiglianza visiva, cosicché non si può ritenere che la conclusione circa la sussistenza del rischio di confusione si riferisca anche a tali prodotti. Il Tribunale avrebbe infatti esaminato il rischio di confusione tra i marchi controversi senza tener conto di tutti i fattori rilevanti del caso di specie. |
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13 |
L’UAMI sottoscrive il ragionamento sviluppato dall’Isdin. Esso precisa che il ragionamento del Tribunale, quand’anche fosse giudicato corretto e pertinente per i prodotti espressamente considerati dal Tribunale, non sarebbe né corretto né pertinente per gli altri prodotti della classe 5 dell’Accordo di Nizza, vale a dire, i «prodotti farmaceutici e veterinari e igienici, sostanze dietetiche per uso medico, impiastri, materiali per otturare i denti e per impronte dentarie», che non sono venduti nei supermercati ma nelle farmacie, dove la somiglianza visiva non sarebbe importante. |
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14 |
Di conseguenza l’UAMI ritiene che, per una parte significativa dei prodotti contenuti nella suddetta classe 5, l’unica motivazione della sentenza impugnata relativa alla valutazione globale del rischio di confusione sia che «i segni in conflitto presentano un grado di somiglianza medio, in particolare sotto il profilo visivo». Orbene, una motivazione del genere sarebbe troppo generica e astratta e, pertanto, non basterebbe a spiegare la ragione per cui tale grado di somiglianza medio possa indurre i consumatori in errore circa l’origine dei prodotti in questione. L’UAMI giunge pertanto alla conclusione che la sentenza impugnata difetta di motivazione per quanto riguarda il rischio di confusione. |
Giudizio della Corte
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15 |
Innanzitutto si deve osservare che, con il quinto motivo, l’Isdin, come ha giustamente rilevato l’UAMI, chiede in realtà alla Corte di sanzionare un difetto di motivazione commesso dal Tribunale nell’applicare l’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009. |
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Ai sensi di tale disposizione, in seguito all’opposizione del titolare di un marchio anteriore, il marchio richiesto è escluso dalla registrazione quando, a causa dell’identità o della somiglianza di detto marchio con il marchio anteriore e dell’identità o somiglianza dei prodotti o servizi contrassegnati da entrambi i marchi, sussiste un rischio di confusione per il pubblico del territorio nel quale il marchio anteriore è tutelato. |
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Al riguardo, si evince da una costante giurisprudenza della Corte che costituisce un rischio di confusione, ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009, il rischio che il pubblico possa ritenere che i prodotti o servizi in questione provengano dalla medesima impresa o, eventualmente, da imprese economicamente collegate (v. sentenze del 12 giugno 2007, UAMI/Shaker, C-334/05 P, Racc. pag. I-4529, punto 33; del 20 settembre 2007, Nestlé/UAMI, C‑193/06 P, punto 32, e del 16 giugno 2011, Union Investment Privatfonds/UniCredito Italiano, C-317/10 P, Racc. pag. I-5471, punto 53). |
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La sussistenza di un rischio di confusione per il pubblico deve essere valutata globalmente prendendo in considerazione tutti i fattori pertinenti del caso di specie (v., in tal senso, sentenze del 11 novembre 1997, SABEL, C-251/95, Racc. pag. I-6191, punto 22; UAMI/Shaker, cit., punto 34, e Nestlé/UAMI, cit., punto 33). |
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Secondo una giurisprudenza altrettanto costante della Corte, la valutazione globale del rischio di confusione deve fondarsi, per quanto attiene alla somiglianza visiva, fonetica o concettuale dei marchi in esame, sull’impressione complessiva prodotta dagli stessi, tenendo conto, in particolare, dei loro elementi distintivi e dominanti. La percezione dei marchi da parte del consumatore medio dei prodotti o dei servizi in questione svolge un ruolo determinante nella valutazione globale di detto rischio. Al riguardo, il consumatore medio normalmente percepisce un marchio come un tutt’uno e non si dedica a un esame dei suoi vari dettagli (v., in tal senso, citate sentenze SABEL, punto 23; UAMI/Shaker, punto 35, e Nestlé/UAMI, punto 34). |
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In particolare, al fine di valutare il grado di somiglianza esistente tra i marchi interessati, occorre determinarne il grado di somiglianza visiva, fonetica e concettuale e, eventualmente, valutare l’importanza da attribuire a questi diversi elementi, tenendo conto della categoria di prodotti o servizi in questione e delle condizioni in cui essi sono messi in commercio (sentenze UAMI/Shaker, cit., punto 36, e del 24 marzo 2011, Ferrero/UAMI, C-552/09 P, Racc. pag. I-2063, punto 85). |
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21 |
Inoltre, secondo costante giurisprudenza della Corte, l’obbligo di motivare le sentenze, che incombe al Tribunale ai sensi degli articoli 36 e 53, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, non impone al Tribunale di fornire una spiegazione che ripercorra esaustivamente e singolarmente tutti i ragionamenti svolti dalle parti nella controversia. La motivazione può quindi essere implicita, a condizione che consenta agli interessati di conoscere i motivi sui quali si fonda il Tribunale e alla Corte di disporre degli elementi sufficienti per esercitare il suo controllo in sede di impugnazione (v., in particolare, sentenza del 21 dicembre 2011, A2A/Commissione, C‑320/09 P, punto 97). |
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22 |
Nel caso di specie, risulta dalla sentenza impugnata, in particolare del punto 40 della stessa, che il Tribunale ha tenuto conto, per valutare il grado di somiglianza fra i marchi controversi, di condizioni di commercializzazione, a suo giudizio, più importanti per quanto riguarda gli alimenti per neonati, il materiale per fasciature, i disinfettanti, nonché i prodotti per la distruzione degli animali nocivi, i fungicidi e gli erbicidi appartenenti alla classe 5 dell’Accordo di Nizza. |
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23 |
Tuttavia, anche supponendo che tali condizioni di commercializzazione siano effettivamente più importanti per tali prodotti, fatto contestato in maniera circostanziata tanto dall’Isdin quanto dall’UAMI, si deve necessariamente rilevare che una simile valutazione manca riguardo agli altri prodotti appartenenti a detta classe 5 e oggetto della domanda di marchio di cui trattasi, come giustamente osservano l’Isdin e l’UAMI. |
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24 |
Infatti, si evince dalla formulazione del punto 40 della sentenza impugnata, per il fatto di far riferimento esclusivamente a «una gran parte dei prodotti appartenenti alla classe 5 (vale a dire, gli alimenti per neonati, il materiale per fasciature, i disinfettanti, i prodotti per la distruzione degli animali nocivi, fungicidi ed erbicidi)», che il Tribunale non ha esteso agli altri prodotti di detta classe il ragionamento seguito per i prodotti così elencati. Orbene, ciononostante il Tribunale ha annullato la decisione controversa per tutti i prodotti appartenenti a tale classe 5 dell’Accordo di Nizza. |
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25 |
Emerge dalla giurisprudenza della Corte che la valutazione dei motivi di impedimento alla registrazione deve vertere su ciascuno dei prodotti o servizi per i quali la registrazione del marchio è richiesta (v., in tal senso, sentenza del 15 febbraio 2007, BVBA Management, Training en Consultancy, C-239/05, Racc. pag. I-1455, punto 34). |
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26 |
È vero che la Corte ha ammesso che, qualora lo stesso impedimento sia opposto per una categoria o un gruppo di prodotti o servizi, la motivazione può essere globale per tutti i prodotti o servizi interessati (v., in tal senso, sentenza BVBA Management, Training en Consultancy, cit., punto 37, e ordinanza del 21 marzo 2012, Fidelio/UAMI, C‑87/11 P, punto 43). |
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27 |
Tuttavia, una siffatta facoltà si estende solo a prodotti e servizi che presentano tra loro un nesso sufficientemente diretto e concreto, al punto di formare una categoria o un gruppo di prodotti o servizi di sufficiente omogeneità. La circostanza che i prodotti o i servizi interessati rientrino nella medesima classe ai sensi dell’Accordo di Nizza di per sé non basta a concludere nel senso di una siffatta omogeneità, in quanto queste classi contengono spesso una grande varietà di prodotti o servizi che non presentano necessariamente tra di essi un tale nesso sufficientemente diretto e concreto (v., in tal senso, ordinanza del 18 marzo 2010, CFCMCEE/UAMI, C-282/09 P, Racc. pag. I-2395, punto 40). |
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Nel caso di specie, il Tribunale stesso ha fatto una distinzione tra i prodotti appartenenti a una medesima classe dell’Accordo di Nizza in base alle loro condizioni di commercializzazione. Pertanto, ad esso spettava motivare la sua decisione rispetto a ciascun gruppo di prodotti che ha costituito all’interno di tale classe. |
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Poiché manca una siffatta motivazione per quanto attiene ai prodotti di detta classe 5 diversi da quelli elencati al punto 40 della sentenza impugnata, ossia gli alimenti per neonati, il materiale per fasciature, i disinfettanti, nonché i prodotti per la distruzione degli animali nocivi, fungicidi ed erbicidi, tale sentenza non consente agli interessati di conoscere i motivi sui quali il Tribunale fonda, al riguardo, l’annullamento della decisione controversa né alla Corte di disporre degli elementi sufficienti per svolgere il suo controllo nell’ambito dell’impugnazione in esame. |
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30 |
Alla luce di quanto sopra, e senza che sia necessario esaminare gli altri motivi dedotti dall’Isdin a sostegno dell’impugnazione, occorre accogliere l’impugnazione e annullare la sentenza impugnata. |
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Conformemente all’articolo 61, primo comma, dello Statuto della Corte, quest’ultima, in caso di annullamento della decisione del Tribunale, può statuire definitivamente sulla controversia, qualora lo stato degli atti lo consenta, o rinviare la causa dinanzi al Tribunale affinché sia decisa da quest’ultimo. Nel caso di specie, si deve dichiarare che lo stato degli atti non consente di statuire sulla controversia. |
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Di conseguenza, occorre rinviare la causa dinanzi al Tribunale e riservare le spese. |
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Per questi motivi, la Corte (Settima Sezione) dichiara e statuisce: |
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Firme |
( *1 ) Lingua processuale: l’inglese.
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