ECLI:EU:C:2013:359•Conclusioni dell’avvocato generale P. Cruz Villalón, presentate il 30 maggio 2013.#Spedition Welter GmbH contro Avanssur SA.#Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Saarbrücken.#Assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e controllo dell’obbligo di assicurare tale responsabilità – Direttiva 2009/103/CE – Articolo 21, paragrafo 5 – Mandatario incaricato della liquidazione dei sinistri – Procura a ricevere la notifica di atti giudiziari – Normativa nazionale che subordina la validità della notifica all’esplicita concessione di una procura a riceverla – Interpretazione conforme.#Causa C‑306/12.
Conclusioni dell’avvocato generale P. Cruz Villalón, presentate il 30 maggio 2013.#Spedition Welter GmbH contro Avanssur SA.#Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Saarbrücken.#Assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e controllo dell’obbligo di assicurare tale responsabilità – Direttiva 2009/103/CE – Articolo 21, paragrafo 5 – Mandatario incaricato della liquidazione dei sinistri – Procura a ricevere la notifica di atti giudiziari – Normativa nazionale che subordina la validità della notifica all’esplicita concessione di una procura a riceverla – Interpretazione conforme.#Causa C‑306/12.
ECLI:EU:C:2013:359Eu Cjeu30 mag 2013
Testo completo
CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE
PEDRO CRUZ VILLALÓN
presentate il 30 maggio 2013 ( 1 )
Causa C‑306/12
Spedition Welter GmbH
contro
Avanssur SA
[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Saarbrücken (Germania)]
«Direttiva 2009/103/CE — Assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli — Articolo 21, paragrafo 5 — Mandatario per la liquidazione dei sinistri — Procura passiva per la notifica di atti giudiziari — Normativa nazionale che subordina la validità della notifica all’esistenza di un mandato specifico del convenuto a favore del mandatario — Effetto diretto — Obbligo di interpretazione conforme — Effetto triangolare di una direttiva»
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1. |
Il Landgericht Saarbrücken ha sottoposto alla Corte alcuni dubbi circa l’interpretazione e l’invocabilità dell’articolo 21, paragrafo 5, della direttiva 2009/103/CE, concernente l’assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e il controllo dell’obbligo di assicurare tale responsabilità ( 2 ). Più precisamente, il giudice del rinvio ci chiede se tale disposizione permetta ad un organo della giurisdizione civile di notificare legalmente una domanda al «mandatario per la liquidazione di sinistri», qualora questi non abbia ricevuto un’autorizzazione espressa da parte del convenuto. Analogamente, e nel caso in cui la prima questione riceva una risposta affermativa, il giudice a quo esprime dubbi anche in merito alla possibilità di invocare il citato articolo 21 in un contesto «triangolare» come quello caratterizzante la fattispecie, in cui la direttiva si applica nei confronti dell’autorità pubblica, ma ripercuotendosi indirettamente sul singolo. |
I – Contesto normativo
A – Normativa dell’Unione
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2. |
La direttiva 2009/103 ha abrogato la direttiva 2000/26, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazione della responsabilità civile ( 3 ). Ciononostante, il nuovo testo ha mantenuto la formulazione delle disposizioni di cui è chiesta l’interpretazione nella presente causa; in esso si evidenziano i seguenti considerando e, in particolare, gli articoli 20 e 21.
(…)
(…)
(…) Articolo 20 Disposizioni particolari riguardanti il risarcimento delle persone lese in seguito a un sinistro avvenuto in uno Stato membro diverso da quello di residenza 1. Gli articoli da 20 a 26 stabiliscono disposizioni specifiche relative a persone lese aventi diritto a risarcimento per danni a cose o a persone derivanti da sinistri avvenuti in uno Stato membro diverso da quello di residenza della persona lesa e provocati dall’uso di veicoli che sono assicurati e stazionano abitualmente in uno Stato membro. Fatti salvi la legislazione di paesi terzi in materia di responsabilità civile e il diritto internazionale privato, tali disposizioni si applicano anche alle persone lese residenti in uno Stato membro aventi diritto a risarcimento per danni a cose o a persone derivanti da sinistri avvenuti in paesi terzi i cui uffici nazionali d’assicurazione hanno aderito al sistema della carta verde ogniqualvolta tali sinistri siano provocati dall’uso di veicoli che sono assicurati e stazionano abitualmente in uno Stato membro. 2. Gli articoli 21 e 24 si applicano soltanto nel caso di incidenti causati dalla circolazione di un veicolo:
Articolo 21 Mandatario per la liquidazione dei sinistri 1. Ogni Stato membro adotta tutte le misure necessarie affinché ogni impresa di assicurazione che copre i rischi classificati nel ramo 10 del punto A dell’allegato della direttiva 73/239/CEE, esclusa la responsabilità civile del vettore, designi un mandatario per la liquidazione dei sinistri in ogni Stato membro diverso da quello in cui ha ricevuto l’autorizzazione amministrativa. Il mandatario è incaricato della gestione e della liquidazione dei sinistri dovuti a incidenti nei casi di cui all’articolo 20, paragrafo 1. Il mandatario per la liquidazione dei sinistri risiede o è stabilito nello Stato membro per il quale è designato. 2. La scelta del mandatario per la liquidazione dei sinistri è a discrezione dell’impresa di assicurazione. Gli Stati membri non possono limitare tale scelta. 3. Il mandatario per la liquidazione dei sinistri può operare per conto di una o più imprese di assicurazione. 4. Il mandatario per la liquidazione dei sinistri raccoglie tutte le informazioni necessarie in merito alla liquidazione dei sinistri stessi e prende le misure necessarie per negoziarne la liquidazione. L’obbligo di designare un mandatario non esclude il ricorso diretto della persona lesa o della sua impresa di assicurazione contro la persona che ha causato il sinistro o la sua impresa di assicurazione. 5. Il mandatario per la liquidazione dei sinistri è dotato di poteri sufficienti a rappresentare l’impresa di assicurazione nei confronti delle persone lese nei casi di cui all’articolo 20, paragrafo 1, e a soddisfare interamente le loro richieste di indennizzo. Egli deve essere in grado di esaminare il caso nella o nelle lingue ufficiali dello Stato membro di residenza della persona lesa. 6. La nomina del mandatario per la liquidazione dei sinistri non costituisce di per sé l’apertura di una succursale ai sensi dell’articolo 1, lettera b), della direttiva 92/49/CEE e il predetto mandatario non è considerato uno stabilimento ai sensi dell’articolo 2, lettera c), della direttiva 88/357/CEE né uno stabilimento ai sensi del regolamento (CE) n. 44/2001». |
B – Normativa nazionale
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3. |
La direttiva 2009/103 è stata trasposta nell’ordinamento tedesco attraverso il Versicherungsaufsichtsgesetz (in prosieguo: il «VAG»). In particolare, l’articolo 21, paragrafo 5, della direttiva è stato recepito dall’articolo 7b, paragrafo 2, VAG, che è del seguente tenore: «2. Il mandatario per la liquidazione dei sinistri risiede o è stabilito nello Stato membro per il quale è designato. Potrà agire per conto di uno o di diversi enti assicurativi. Egli è dotato di poteri sufficienti a rappresentare l’impresa di assicurazione nei confronti delle persone lese e a soddisfare interamente le loro richieste di indennizzo. Il mandatario deve essere in grado di esaminare il caso nella o nelle lingue ufficiali dello Stato per il quale è designato». |
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4. |
Il regime di notifica nel procedimento civile tedesco è contenuto negli articoli 166 e segg. della Zivilprozessordnung (Codice di procedura civile; in prosieguo: la «ZPO»). L’articolo 171 di tale codice, riguardante la notifica attraverso un mandatario, è del seguente tenore: «La notifica può essere effettuata, con gli stessi effetti giuridici, ad un rappresentante obbligatoriamente designato o al rappresentato. Il rappresentante comprova il possesso del mandato con un documento scritto». |
II – Fatti e procedimento principale
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5. |
La Spedition Welter è un’impresa domiciliata in Germania, proprietaria di un autocarro coinvolto in un sinistro verificatosi il 24 giugno 2011 nella periferia di Parigi. In conseguenza del sinistro, la Spedition Welter agiva dinanzi ai giudici tedeschi nei confronti del conducente dell’altro autoveicolo coinvolto nell’incidente, residente in Francia ed assicurato per la responsabilità civile con la compagnia assicuratrice Avanssur S.A., anch’essa domiciliata in Francia. |
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6. |
Il giudice di primo grado notificava l’atto di citazione al mandatario per la liquidazione dei sinistri della Avanssur S.A. designato in Germania, l’impresa di assicurazione AXA Versicherungs AG. |
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7. |
La Axa Versicherungs AG respingeva l’atto di citazione dichiarando di non essere stata espressamente autorizzata dalla convenuta a ricevere notifiche per conto di questa. |
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8. |
Il giudice di primo grado ha dichiarato la domanda irricevibile per un grave vizio di forma, in quanto l’atto di citazione non sarebbe stato validamente notificato alla convenuta. Secondo detto giudice, l’atto di citazione andava notificato direttamente alla Avanssur S.A, in virtù delle vigenti disposizioni sulla cooperazione giudiziaria, in particolare del regolamento n. 1393/2007, relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale ( 4 ). |
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9. |
La ricorrente si è opposta a tale interpretazione e ha interposto appello dinanzi al Landgericht Saarbrücken, invocando direttamente l’articolo 21, paragrafo 5, della direttiva 2009/103. Secondo la ricorrente, tale disposizione conferirebbe al mandatario una procura ope legis per ricevere le notifiche nell’ambito di una controversia di responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli. |
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10. |
A fronte dei dubbi sorti in conseguenza delle argomentazioni della ricorrente, il Landgericht Saarbrücken ha ordinato la sospensione del procedimento ed ha sottoposto alla Corte le presenti questioni pregiudiziali. |
III – Il rinvio pregiudiziale dinanzi alla Corte
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11. |
Il 26 giugno 2012 è pervenuta nella cancelleria della Corte la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Saarbrücken, il cui contenuto è del seguente tenore:
Nel caso in cui la prima questione venga risolta affermativamente:
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12. |
Hanno presentato osservazioni scritte la Avanssur S.A., la Repubblica d’Austria, la Repubblica portoghese e la Commissione europea. |
IV – Analisi
A – Prima questione pregiudiziale
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13. |
Con la prima questione, il Landgericht Saarbrücken chiede se l’articolo 21, paragrafo 5, della direttiva 2009/103 conferisca al «mandatario per la liquidazione dei sinistri» una procura passiva per ricevere le notifiche indirizzate alla compagnia assicuratrice nell’ambito di un procedimento civile. |
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14. |
Le parti intervenute nel presente procedimento hanno espresso opinioni diverse. Da un lato, la Repubblica d’Austria e la Commissione sostengono che il citato articolo 21, paragrafo 5, della direttiva 2009/103 conferisce al mandatario una procura passiva valida per i procedimenti sia amministrativi sia giurisdizionali. Per contro, la Avanssur S.A. e la Repubblica portoghese asseriscono che la disposizione in parola non fa alcun riferimento ai procedimenti giurisdizionali, e pertanto esclude qualsiasi procura a tali effetti in un contesto come quello della fattispecie. |
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15. |
Prima di procedere all’interpretazione dell’articolo 21, paragrafo 5, della direttiva 2009/103, ritengo necessario svolgere alcune osservazioni preliminari. |
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16. |
In primo luogo, la controversia di cui sono investiti i giudici tedeschi è pendente dinanzi ad una giurisdizione competente a livello internazionale. Né le parti né i giudici tedeschi che si sono pronunciati fino a questo momento hanno messo in dubbio la competenza giurisdizionale internazionale di questi ultimi a pronunciarsi sulla controversia oggetto del procedimento principale. Come dimostrerò più avanti, tale questione è importante perché elimina molte delle preoccupazioni sottese alla redazione dell’articolo 21, paragrafo 5, della direttiva 2009/103. Ci troviamo pertanto dinanzi ad una disputa che riguarda esclusivamente la portata di una procura passiva per le notifiche, che non altera minimamente la competenza giurisdizionale internazionale dei giudici dinanzi ai quali è pendente la controversia de qua. |
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17. |
Dobbiamo analogamente segnalare anche un altro punto che è altrettanto importante. La facoltà in questione si riferisce alla procura passiva agli effetti precisi della notifica di un atto giudiziario, quale l’atto introduttivo del giudizio. La procura che la Spedition Welter attribuisce alla AXA Versicherungs AG non ha ad oggetto la difesa in giudizio né una rappresentanza generica della convenuta dinanzi ai giudici tedeschi. La procura che, secondo la Spedition Welter, si desume dall’articolo 21, paragrafo 5, della direttiva 2009/103 è limitata alla notifica degli atti giudiziari e non altera minimamente la condizione della Avanssur S.A. quale parte convenuta né, tantomeno, i termini in cui la convenuta può esercitare i suoi diritti di difesa. Tale procura passiva ai fini della notifica di atti giudiziari presenta il vantaggio di evitare al ricorrente una notifica internazionale o, come nel presente caso, una notifica a norma delle procedure di cui al regolamento n. 1393/2007, che, come è stato posto in rilievo negli atti di causa, comportano spese di traduzione, che la notifica tramite il mandatario riuscirebbe ad evitare. |
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18. |
Pertanto, la questione che ci interessa nel presente procedimento si circoscrive ad un punto concreto e assai preciso. In definitiva, dobbiamo chiarire se un «mandatario per la liquidazione dei sinistri» ai sensi della direttiva 2009/103, possieda una procura passiva ai fini della notifica di un atto giudiziario e, in concreto, di un atto di citazione. |
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19. |
Ciò premesso, esaminerò la genesi dell’articolo 21, paragrafo 5, della direttiva 2009/103 per poi interpretare detta disposizione alla luce degli obiettivi e dell’economia generale di quest’ultima. |
1. Genesi dell’articolo 21, paragrafo 5, della direttiva 2009/103
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20. |
Come ho ricordato nei precedenti paragrafi, la direttiva 2009/103 ha abrogato la direttiva 2000/26, un testo questo che, a sua volta, aveva profondamente modificato le direttive 73/239/CEE e 88/357/CEE ( 5 ). L’articolo 21, paragrafo 5, della direttiva 2009/103 trae origine dall’articolo 4 della direttiva 2000/26. Quest’ultima disposizione, incorporata quindi nel 2000, ha prodotto uno dei tanti miglioramenti del regime armonizzato di responsabilità civile risultante dalla circolazione degli autoveicoli. |
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21. |
La Commissione si è mostrata in ogni momento favorevole a riconoscere al mandatario per la liquidazione dei sinistri la facoltà di ricevere le notifiche degli atti giudiziari emanati da un giudice dinanzi al quale viene fatta valere la responsabilità civile dell’assicuratore, e ha confermato tale posizione nella proposta di direttiva pubblicata il 10 ottobre 1997 ( 6 ), in cui si includeva una norma che ha anticipato quella che avrebbe costituito l’attuale articolo 4, e che era del seguente tenore: «Il mandatario per la liquidazione dei sinistri è dotato di poteri sufficienti a rappresentare l’impresa di assicurazione nei confronti delle persone che hanno subito un danno e che potrebbero avanzare una pretesa d’indennizzo, ivi compreso il potere di procedere al pagamento liberatorio dell’indennizzo stesso, e a rappresentare o, se necessario, far rappresentare l’impresa, in relazione a tali richieste d’indennizzo, in giudizio, compatibilmente con la convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968 concernente la competenza giurisdizionale e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale e con le altre norme di diritto internazionale privato in materia di attribuzione delle competenze giurisdizionali, e dinanzi alle autorità dello Stato membro nel cui territorio rappresenta l’assicuratore» ( 7 ). |
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22. |
Nella relazione introduttiva alla proposta, la Commissione spiegava che tale disposizione mirava a precisare gli effetti degli atti del mandatario nei confronti della vittima ( 8 ). Dato che il mandatario aveva il potere legale di rappresentare l’assicuratore per la liquidazione dei sinistri, i suoi atti vincolavano l’assicuratore nei riguardi della vittima. Di seguito, la Commissione aggiungeva: «Il testo non attribuisce competenza giurisdizionale allo Stato di residenza della vittima. Ciò sarebbe infatti inopportuno in cause che normalmente sarebbero da decidere sulla base di una legge diversa dalla legge del foro, vale a dire le norme di diritto internazionale privato del tribunale adito. Il fatto che il mandatario abbia il potere di rappresentare l’assicuratore “in giudizio” sarà quindi d’importanza pratica limitata, nel contesto della presente direttiva» ( 9 ). |
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23. |
Si deve ugualmente segnalare che la Commissione ha sottolineato che l’aspetto della rappresentanza in giudizio non dovrebbe condizionare in alcun modo le norme sulla competenza giurisdizionale internazionale. Per tale motivo, la Commissione poneva in rilievo – e tale dettaglio è importante per il caso in esame – che l’impatto processuale del potere di rappresentanza era modesto, ovvero, come recita il testo, il potere di rappresentanza «sarà quindi d’importanza pratica limitata». Con tale espressione la Commissione si riferiva al fatto che la rappresentanza in giudizio era limitata a tali aspetti, ossia alla rappresentanza ai fini dell’espletamento di determinate formalità del procedimento, una funzione il cui principale vantaggio consiste nell’agevolare le formalità di notificazione, ma senza alterare le norme sull’attribuzione della competenza giurisdizionale internazionale. |
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24. |
Durante la seconda lettura della proposta in seno al Parlamento europeo, la disposizione in parola è stata modificata. Il riferimento contenuto nell’articolo 3, paragrafo 5, alle «autorità dello Stato membro» è stato spostato nel preambolo. L’accordo cui sono pervenuti la Commissione, il Consiglio e il Parlamento europeo appare riflessa in uno dei pareri della Commissione, in cui quest’ultima accetta di ritirare dal testo articolato il riferimento alle autorità giudiziarie, nell’interesse di evitare ogni eventuale modifica delle norme di diritto internazionale privato. Tuttavia, l’accordo tra le suddette istituzioni è consistito nel mantenere un riferimento alle autorità giudiziarie nell’esposizione dei motivi, proprio con l’obiettivo di garantire almeno un grado di rappresentanza «limitato», come lo aveva sostenuto la Commissione all’inizio dell’iter legislativo ( 10 ). Tale accordo è stato infine recepito nel testo definitivo della direttiva 2000/26 ed è stato successivamente riprodotto dalla direttiva 2009/103. |
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25. |
In definitiva, dalla genesi della direttiva 2009/103 si evince che il mandato esercitato da un assicuratore nello Stato della vittima doveva, secondo le intenzioni del legislatore, comprendere una procura passiva ai fini della notifica degli atti giudiziari, benché di portata limitata. Analogamente, ed essendo consapevole degli effetti che tale funzione del mandatario poteva produrre sulla garanzia che la regola sulla competenza del foro del convenuto rappresentava per quest’ultimo, la Commissione, insieme al Parlamento europeo, si è preoccupata fin dall’inizio dell’iter legislativo di assicurare che la procura passiva a fini di notifica non alterasse in nessun modo le norme comuni o speciali di diritto internazionale privato sulla responsabilità civile applicabili alle controversie transfrontaliere in materia di circolazione stradale. |
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26. |
Orbene, l’impatto di una procura passiva doveva essere, in ogni caso e come emerge dai lavori preparatori, «limitato». Sembra ragionevole ritenere che tale effetto «limitato» comprenda quanto meno la facoltà di ricevere le notifiche di atti giudiziari in rappresentanza del convenuto, quando il ricorrente adisca i giudici del suo paese di residenza. In tale situazione, la notifica dell’atto di citazione al mandatario non ha altra funzione se non quella di costituire formalmente il rapporto giuridico processuale. Qualora la causa si svolga dinanzi ai giudici del luogo di residenza del ricorrente, il convenuto dovrà poter contare su un difensore domiciliato in quest’ultimo paese. Gli atti giudiziari successivi verranno notificati nella lingua del ricorrente perché sarà uguale a quella dell’avvocato del convenuto. In definitiva, dal punto di vista dell’impatto prodotto, la procura passiva di cui all’articolo 21, paragrafo 5, della direttiva 2009/103 dinanzi ai giudici, avrà, come esige la ratio di tale disposizione, un effetto limitato. |
2. Interpretazione sistematica dell’articolo 21, paragrafo 5, della direttiva 2009/103
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27. |
Come ho appena esposto, l’articolo 21, paragrafo 5, della direttiva 2009/103, indicando che il mandatario «è dotato di poteri sufficienti» ha inteso contemplare il potere di rappresentare l’impresa assicuratrice sia nei confronti delle persone lese sia dinanzi alle autorità pubbliche, includendo in quest’ultime le autorità giudiziarie, sebbene con riferimento a funzioni «limitate». La conferma di tale volontà del legislatore appare esplicitata nel considerando 37 della direttiva, il cui enunciato afferma categoricamente che i poteri sufficienti includono il potere di rappresentare l’impresa assicuratrice «dinanzi alle autorità nazionali e, se necessario, dinanzi ai tribunali» ( 11 ). |
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28. |
Analogamente, l’articolo 21, paragrafo 5, contiene un secondo comma in cui si avverte che un mandatario «deve essere in grado di esaminare il caso nella o nelle lingue ufficiali dello Stato membro di residenza della persona lesa». Se le disposizioni poc’anzi descritte confermano che il potere di rappresentanza esplica pienamente i suoi effetti dinanzi alle autorità giudiziarie, quest’ultima disposizione, appena citata, corrobora la tesi secondo cui l’ambito di detto potere di rappresentanza comprende quelle modalità mediante le quali la persona lesa potrà rivolgersi al mandatario nella propria lingua. Come ho indicato nel paragrafo 17 di queste conclusioni, la ragione per cui la Spedition Welter chiede al giudice che l’atto di citazione venga notificato al mandatario della Avanssur S.A. in Germania, è proprio quella di evitare le spese di traduzione previste dal regolamento n. 1393/2007. Il considerando 34 della direttiva 2009/103 ribadisce tale punto, ponendo in rilievo quanto sia importante garantire alla persona lesa la possibilità che il suo sinistro venga trattato «secondo modalità ad essa familiari». |
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29. |
Occorre inoltre sottolineare il fatto che il riconoscimento di una procura passiva per le notifiche degli atti giudiziari non altera le regole di diritto internazionale privato applicabili in materia. Tale riserva è importante, poiché si deve ricordare che, sebbene il mandato per la liquidazione dei sinistri implichi la rappresentanza dinanzi alle autorità giudiziarie, le istituzioni hanno avuto l’accortezza di non introdurre nessuna regola che alterasse il delicato equilibrio caratteristico delle norme sulla competenza giurisdizionale internazionale e sulla legge applicabile alle azioni per risarcimento dei danni risultanti da incidenti stradali con carattere transfrontaliero. Detta preoccupazione appare ripetutamente nel considerando 35, nel considerando 36 in fine, e nel considerando 38 della direttiva 2009/103. |
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30. |
Non mi sembra che i precedenti argomenti possano essere invalidati dalla tesi sostenuta dalla Avanssur S.A. e dalla Repubblica portoghese, secondo cui la mancanza di un espresso riferimento alla procura passiva per le notifiche degli atti giudiziari confermerebbe la volontà del legislatore di escludere tale forma di rappresentanza. Come ho osservato nei paragrafi da 20 a 24 di queste conclusioni, la volontà del legislatore è stata precisamente nel senso di includere tale tipo di rappresentanza, benché con carattere limitato, quando, allo stesso tempo, l’economia della direttiva 2009/103 milita ugualmente a favore di questa stessa interpretazione. Esiste tuttavia un ulteriore argomento che indebolisce la tesi della Avanssur e della Repubblica portoghese, come ha giustamente esposto la Commissione. |
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31. |
Come ho esposto in precedenza, l’articolo 22 contempla una procedura di indennizzo in virtù della quale la persona lesa può rivolgersi direttamente al mandatario dell’assicuratore nel suo Stato di residenza, potendo inoltre presentare la richiesta di indennizzo nella propria lingua. A sua volta, l’articolo 18 della direttiva 2009/103 impone agli Stati membri di provvedere affinché le persone lese a seguito di un sinistro causato da un veicolo assicurato «possano avvalersi di un diritto di azione diretta nei confronti dell’impresa che assicura la responsabilità civile della persona responsabile del sinistro». Così ha fatto la Germania, come ricorda il giudice del rinvio, riferendosi alla competenza giurisdizionale internazionale dei giudici tedeschi nell’ambito della presente causa ( 12 ). |
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32. |
Orbene, è quanto meno sorprendente che, una volta espletate le formalità previe direttamente dinanzi al mandatario, ed essendo previsto l’esercizio di un’azione diretta nei confronti dell’assicuratore, la notifica degli atti giudiziari non possa essere parimenti recapitata al mandatario, la cui funzione, conformemente agli obiettivi della direttiva 2009/103, è quella di agevolare la persona lesa nella richiesta di indennizzo e, se del caso, nell’esercizio di un’azione di risarcimento. |
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33. |
Di conseguenza, alla luce dei suesposti argomenti, ritengo che l’articolo 21, paragrafo 5, della direttiva 2009/103, in considerazione del contesto storico e sistematico del testo, quando si riferisce ai «poteri sufficienti» del mandatario per la liquidazione dei sinistri, debba essere interpretato nel senso che comprende una procura passiva per le notifiche degli atti giudiziari, come nel caso della notifica di un atto di citazione presentato dalla persona lesa nell’esercizio di un’azione civile dinanzi al giudice internazionalmente competente a conoscere della lite. |
B – Seconda questione pregiudiziale
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34. |
Con la seconda questione pregiudiziale, il giudice del rinvio chiede se l’articolo 21, paragrafo 5, della direttiva 2009/103 abbia effetto diretto, di modo che possa quindi essere invocato dalla persona lesa dinanzi al giudice nazionale, e se quest’ultimo debba ritenere valida una notifica indirizzata al mandatario designato per la liquidazione dei sinistri in qualità di «rappresentante» dell’impresa di assicurazione. |
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35. |
Come è noto, la determinazione dell’effetto diretto di una norma del diritto dell’Unione, comprese le direttive, non è un requisito per l’applicazione della stessa. Una norma di diritto dell’Unione può essere applicata senza avere necessariamente effetto diretto ( 13 ). L’effetto diretto consiste quindi nell’idoneità di una norma di diritto dell’Unione a definire con autorità propria una fattispecie, senza la necessaria mediazione di altre norme, vuoi dell’Unione, vuoi nazionali ( 14 ). Ciononostante, anche quando è priva di effetto diretto, una norma dell’Unione può continuare a svolgere un ruolo importante nella soluzione della controversia, rivelandosi utile per l’organo giurisdizionale adito. In quest’ultimo caso la norma dell’Unione non avrà effetto diretto ma sarà, ciononostante, «applicabile» nel senso indicato. |
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36. |
L’esempio più evidente del fatto che l’applicabilità di una norma di diritto dell’Unione non è sinonimo di effetto diretto è rappresentato dal cosiddetto obbligo di interpretazione conforme. Una norma del diritto dell’Unione priva di effetto diretto, per esempio una direttiva non recepita che produca effetti tra i singoli, può essere applicata al caso concreto, in quanto il giudice nazionale è comunque tenuto ad interpretare il diritto nazionale alla luce di tale normativa. La direttiva trova applicazione ed il giudice deve applicarla per risolvere la controversia; del tutto diverso è che, in quanto la direttiva non ha effetto diretto, il giudice possa applicarla soltanto a fini ermeneutici e nella misura in cui non vi si opponga tassativamente il diritto nazionale. Questo è precisamente il caso che ci occupa, ragion per cui dobbiamo cominciare a rispondere al giudice del rinvio verificando, in primo luogo, se esista la possibilità di interpretare il diritto tedesco in conformità alla direttiva 2009/103. Se la risposta fosse positiva non sarebbe pertanto necessario analizzare se l’articolo 21, paragrafo 5, della citata direttiva abbia effetto diretto. |
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37. |
La Commissione ha difeso la possibilità di interpretare il diritto tedesco alla luce dell’articolo 21, paragrafo 5, della direttiva 2009/103. Secondo tale istituzione, nel diritto tedesco, l’articolo 7b, paragrafo 2, VAG, trascrive letteralmente il contenuto dell’articolo 21, paragrafo 5, della direttiva in parola. Pertanto, se tale disposizione della direttiva 2009/103 deve essere interpretata, come ho precedentemente proposto, nel senso che attribuisce al mandatario un potere di rappresentanza passiva ai fini della notifica di atti giudiziari, l’articolo 7b, paragrafo 2, VAG, non ammetterà un’interpretazione diversa. |
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38. |
Condivido la tesi della Commissione. Infatti, dopo che la Corte abbia confermato l’interpretazione di una disposizione del diritto dell’Unione, le disposizioni nazionali di recepimento diretto e di fedele riproduzione della disposizione europea devono essere interpretate conformemente a quest’ultima. Se eventualmente, come accade nel presente caso, la norma nazionale di recepimento è redatta negli stessi termini di quella europea, è evidente che si può accogliere solo un’interpretazione comune della disposizione europea e di quella nazionale. In tal caso, e fermo restando che la risoluzione di tale questione spetta legittimamente al giudice del rinvio, ritengo che l’articolo 7b, paragrafo 2, VAG debba essere interpretato conformemente alla disposizione europea da cui trae origine e alla quale è intimamente legato, in questo caso l’articolo 21, paragrafo 5, della direttiva 2009/103. |
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39. |
Allo stesso modo, non si può assolutamente sostenere che la ZPO respinga categoricamente la possibilità di una procura passiva per le notificazioni. Gli articoli 170 e 171 si riferiscono espressamente alla possibilità di effettuare la notifica mediante un rappresentante. Sebbene l’articolo 170 limiti tale possibilità a determinati casi, l’articolo 171 la contempla in via generale, qualora il rappresentato abbia designato, previo accordo, un rappresentante. Si deve ricordare che l’articolo 21, paragrafo 1, della direttiva 2009/103, impone agli Stati membri di adottare le misure necessarie affinché le imprese assicuratrici designino un mandatario in ciascuno Stato membro. È evidente che tale mandato si formalizzerà mediante accordo tra compagnie assicuratrici. Pertanto, se la direttiva 2009/103 garantisce una procura passiva ai fini di notifica, gli accordi tra mandante e mandatario potrebbero rappresentare una manifestazione di volontà con cui si costituisce in concreto un mandato già garantito in forza della direttiva. |
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40. |
Evidentemente, spetta all’organo giurisdizionale del rinvio interpretare il suo ordinamento in conformità dell’articolo 21, paragrafo 5, della direttiva 2009/103. Il giudice del rinvio deve assumersi tale compito, come ha avuto modo di indicare la Corte «mediante l’applicazione di metodi di interpretazione (...) riconosciuti [dall’ordinamento nazionale] (…) al fine di ottenere il risultato perseguito dalla direttiva» ( 15 ). Nella misura in cui tale possibilità esista, e sembra che sia questo il caso, non è necessario pronunciarsi sull’effetto diretto della disposizione in parola. |
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41. |
Per contro, e prima di ultimare l’analisi della seconda questione pregiudiziale, si deve verificare se sia riscontrabile una delle due ipotesi di deroga all’obbligo d’interpretazione previste dalla giurisprudenza della Corte. |
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42. |
In primo luogo, l’obbligo del giudice nazionale di utilizzare come riferimento il contenuto di una direttiva quando interpreta e applica le pertinenti norme del diritto nazionale non può costituire la base di un’interpretazione contra legem del diritto nazionale ( 16 ). Tuttavia, siffatta limitazione opera solamente quando la contrapposizione tra regole diverse è palese, cosa che non succede nel presente caso. L’articolo 171 della ZPO, sempreché ciò venga confermato dal giudice del rinvio, contempla la procura passiva ai fini di notifica in termini generali, senza escludere espressamente un caso come quello di specie. A ciò si aggiunge il disposto del citato articolo 7b, paragrafo 2, VAG, la cui interpretazione sistematica in combinato disposto con l’articolo 171 della ZPO, non dovrebbe portarci ad un conflitto insolubile tra norme nazionali e norme dell’Unione. |
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43. |
In secondo luogo, l’obbligo per il giudice nazionale di fare riferimento al contenuto di una direttiva quando interpreta le norme pertinenti del suo diritto nazionale trova i suoi limiti anche nei principi generali del diritto, e in particolare in quelli di certezza del diritto e di irretroattività ( 17 ). |
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44. |
Orbene, non ci troviamo di fronte ad un simile caso. La controversia tra la Spedition Welter e la Avanssur, benché opponga le dette due parti, riguardo alla procura per gli atti giudiziari riflette piuttosto una «situazione triangolare», in cui non soltanto sono coinvolti due singoli, ma anche l’autorità pubblica. Effettivamente, quando un singolo chiede all’autorità giurisdizionale tedesca la notifica di un atto giudiziario ad un altro singolo, l’autorità cui si rivolge il ricorrente è lo Stato membro. Il convenuto è un destinatario indiretto della richiesta del ricorrente, ma la richiesta è chiaramente indirizzata all’organo giurisdizionale. |
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45. |
In merito a tale tipo di situazione, la Corte ha ripetutamente dichiarato che «mere ripercussioni negative sui diritti di terzi, anche se certe, non giustificano che si rifiuti ad un singolo di far valere le disposizioni di una direttiva nei confronti dello Stato membro interessato» ( 18 ). Tali semplici ripercussioni negative sono precisamente quelle che potrebbe invocare la Avanssur S.A., opponendosi ad un’interpretazione conforme del diritto tedesco alla luce dell’articolo 21, paragrafo 5, della direttiva 2009/103. Tuttavia, come ho esposto poc’anzi, ripercussioni di tal genere non ostano all’applicazione di una direttiva e, a fortiori, non impediscono a quest’ultima di spiegare i suoi effetti nell’interpretazione del diritto nazionale. |
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46. |
Di conseguenza, e alla luce degli argomenti appena esposti, ritengo che, in quanto l’ordinamento tedesco contiene una norma di recepimento formulata in termini che coincidono con l’enunciato dell’articolo 21, paragrafo 5, della direttiva 2009/103, il giudice nazionale debba interpretare l’ordinamento nazionale in conformità del disposto dell’articolo 21, paragrafo 5, della direttiva 2009/103. Nelle circostanze del caso di specie, non si ravvisano limitazioni a tale interpretazione conforme, poiché il diritto dell’Unione non funge da base per un’interpretazione contra legem del diritto nazionale, né si lederebbero i principi generali di certezza del diritto e di irretroattività, valutazioni queste che devono essere verificate dal giudice del rinvio. |
V – Conclusioni
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47. |
Alla luce delle suesposte considerazioni, propongo alla Corte di rispondere alle questioni pregiudiziali poste dal Landgericht Saarbrücken nei seguenti termini:
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( 1 ) Lingua originale: lo spagnolo.
( 2 ) Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009 (GU L 263, pag. 11).
( 3 ) Direttiva 2000/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 maggio 2000, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e che modifica le direttive 73/239/CEE e 88/357/CEE del Consiglio (GU L 181, pag. 65).
( 4 ) Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007 (GU L 324, pag. 79).
( 5 ) Prima direttiva 73/239/CEE del Consiglio, del 24 luglio 1973, recante coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di accesso e di esercizio dell’assicurazione diretta diversa dall’assicurazione sulla vita (GU L 228, pag. 3) e seconda direttiva 88/357/CEE del Consiglio, del 22 giugno 1988, recante coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti l’assicurazione diretta diversa dall’assicurazione sulla vita, e alla fissazione delle disposizioni volte ad agevolare l’esercizio effettivo della libera prestazione di servizi e che modifica la direttiva 73/239/CEE (GU L 172, pag. 1).
( 6 ) Proposta di quarta direttiva in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli; Bruxelles, 10 ottobre 1997 [COM(97)510 def., 97/0264(COD)].
( 7 ) Il corsivo è mio.
( 8 ) Proposta di quarta direttiva, cit. alla nota 6, pagg. da 6 a 9.
( 9 ) Ibidem, pag. 8.
( 10 ) Nel parere della Commissione sugli emendamenti del Parlamento europeo alla posizione comune del Consiglio sulla proposta di direttiva, Bruxelles, 22 febbraio 2000 [COM(2000)94 def., 1997/0264(COD)], a pag. 4, la Commissione segnalava l’importanza di mantenere un riferimento alle autorità giudiziarie «per evitare interpretazioni secondo le quali i poteri del mandatario per la liquidazione dei sinistri sarebbero limitati soltanto agli enti amministrativi e non varrebbero dinanzi ai tribunali. Il riferimento al diritto internazionale privato è necessario per escludere ogni possibile interferenza con le norme giurisdizionali nazionali».
( 11 ) Il corsivo è mio.
( 12 ) Su questo punto il giudice a quo rinvia al disposto degli articoli 68 e da 72 a 74 della ZPO.
( 13 ) In merito a tale punto, v. Lenaerts, K., e Corthaut, T., «Of birds and hedges: the role of primacy in invoking norms of EU law», European Law Review, 31, no 3, 2006.
( 14 ) V., tra le altre, sentenze del 5 febbraio 1963, Van Gend & Loos (26/62, Racc. pagg. 1 e segg.; in particolare pagg. da 11 a 13); del 3 aprile 1968, Molkerei-Zentrale Westfalen/Lippe (28/67, Racc. pag. 192, in particolare pagg. 205 e 206); del 4 dicembre 1974, van Duyn (41/74, Racc. pag. 1337, punto 7), e del 9 febbraio 1982, Garland (12/81, Racc. pag. 359, punti 14 e 15).
( 15 ) Sentenza del 5 ottobre 2004, Pfeiffer e a. (da C-397/01 a C-403/01, Racc. pag. I-8835, punto 116).
( 16 ) V., tra le altre, le sentenze del 15 aprile 2008, Impact (C-268/06, Racc. pag. I-2483, punto 100), del 23 aprile 2009, Angelidaki e a., (da C-378/07 a C-380/07, Racc. pag. I-3071, punto 199), e del 24 gennaio 2012, Domínguez (C‑282/10).
( 17 ) V., tra le altre, le sentenze dell’8 ottobre 1987, Kolpinghuis Nijmegen (80/86, Racc. pag. 3969, punto 13); del 15 aprile 2008, Impact (C-268/06, Racc. pag. I-2483, punto 100), e inoltre, per analogia, la sentenza del 16 giugno 2005, Pupino (C-105/03, Racc. pag. I-5285, punti 44 e 47).
( 18 ) V., tra le altre, le sentenze del 22 febbraio 1990, Busseni (C-221/88, Racc. pag.I-495, punti da 23 a 26); del 4 dicembre 1997, Daihatsu Deutschland (C-97/96, Racc. pag. I-6843, punti 24 e 26); del 7 gennaio 2004, Wells (C-201/02, Racc. pag. I-723, punto 57), e del 17 luglio 2008, Arcor e a. (da C-152/07 a C-154/07, Racc. pag. I-5959, punto 35).
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