ECLI:EU:T:2012:295•Sentenza del Tribunale (Terza Sezione) del 13 giugno 2012.#Hotel Reservation Service Robert Ragge GmbH contro Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (Marchi, disegni e modelli).#Marchio comunitario — Opposizione — Domanda di marchio comunitario denominativo iHotel — Marchio comunitario figurativo anteriore i-hotel — Impedimento relativo alla registrazione — Rischio di confusione — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009.#Causa T‑277/11.
Sentenza del Tribunale (Terza Sezione) del 13 giugno 2012.#Hotel Reservation Service Robert Ragge GmbH contro Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (Marchi, disegni e modelli).#Marchio comunitario — Opposizione — Domanda di marchio comunitario denominativo iHotel — Marchio comunitario figurativo anteriore i-hotel — Impedimento relativo alla registrazione — Rischio di confusione — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009.#Causa T‑277/11.
ECLI:EU:T:2012:295Eu Chamb 03 T13 giu 2012
Testo completo
Sentenza del Tribunale (Terza Sezione) del 13 giugno 2012 — Hotel Reservation Service Robert Ragge / UAMI — Promotora Imperial (iHotel)
(causa T-277/11)
«Marchio comunitario — Opposizione — Domanda di marchio comunitario denominativo iHotel — Marchio comunitario figurativo anteriore i-hotel — Impedimento relativo alla registrazione — Rischio di confusione — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009»
Marchio comunitario — Definizione e acquisizione del marchio comunitario — Impedimenti relativi alla registrazione — Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili — Rischio di confusione con il marchio anteriore [Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 8, § 1, b)] (v. punti 34, 42, 73, 93, 96)
Oggetto
| Ricorso avverso la decisione della prima commissione di ricorso dell’UAMI del 24 febbraio 2011 (procedimento R 832/2010-1), relativa ad un procedimento di opposizione tra la Promotora Imperial, SA e la Hotel Reservation Service Robert Ragge GmbH. |
Dispositivo
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1) |
Il ricorso è respinto. |
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2) |
La Hotel Reservation Service Robert Ragge GmbH sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dall’UAMI. |
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