ECLI:EU:C:2012:67•Ordinanza della Corte (Sesta Sezione) del 9 febbraio 2012.#María Jesús Lorenzo Martínez contro Dirección Provincial de Educación Valladolid.#Domanda di pronuncia pregiudiziale — Juzgado Contencioso — Administrativo de Valladolid — Interpretazione della clausola 4 dell’allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato (GU L 175, pag. 43) — Principio di non discriminazione — Erogazione al corpo docente di un’indennità sessennale per formazione continua — Attribuzione unicamente ai dipendenti di ruolo.#Articolo 104, paragrafo 3, primo comma, del regolamento di procedura − Politica sociale — Direttiva 1999/70/CE − Clausola 4, punto 1, dell’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato — Contratti di lavoro a tempo determinato nel settore pubblico — Insegnamento non universitario — Diritto alle indennità sessennali per formazione continua — Esclusione dei docenti impiegati quali dipendenti temporanei — Principio di non discriminazione.#Causa C‑556/11.
Ordinanza della Corte (Sesta Sezione) del 9 febbraio 2012.#María Jesús Lorenzo Martínez contro Dirección Provincial de Educación Valladolid.#Domanda di pronuncia pregiudiziale — Juzgado Contencioso — Administrativo de Valladolid — Interpretazione della clausola 4 dell’allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato (GU L 175, pag. 43) — Principio di non discriminazione — Erogazione al corpo docente di un’indennità sessennale per formazione continua — Attribuzione unicamente ai dipendenti di ruolo.#Articolo 104, paragrafo 3, primo comma, del regolamento di procedura − Politica sociale — Direttiva 1999/70/CE − Clausola 4, punto 1, dell’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato — Contratti di lavoro a tempo determinato nel settore pubblico — Insegnamento non universitario — Diritto alle indennità sessennali per formazione continua — Esclusione dei docenti impiegati quali dipendenti temporanei — Principio di non discriminazione.#Causa C‑556/11.
ECLI:EU:C:2012:67Eu Chamb 06 C9 feb 2012
Testo completo
Oggetto della causa
Dispositivo
Oggetto della causa
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Juzgado Contencioso — Administrativo de Valladolid — Interpretazione della clausola 4 dell’allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato (GU L 175, pag. 43) — Principio di non discriminazione — Erogazione al corpo docente di un’indennità sessennale per formazione continua — Attribuzione unicamente ai dipendenti di ruolo
Dispositivo
Dispositivo
La clausola 4, punto 1, dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che compare in allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che osta ad una normativa nazionale, come quella in discussione nel procedimento principale, che riserva, senza giustificazioni con motivazioni oggettive, il diritto di ricevere l’indennità dei sessenni per formazione continua unicamente ai dipendenti di ruolo inquadrati nella funzione pubblica docente, escludendone l’attribuzione a coloro che sono dipendenti temporanei, quando, sotto il profilo della percezione dell’indennità in discussione, le due categorie di lavoratori in parola si trovano in situazioni comparabili.
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