ECLI:EU:C:2012:231•Ordinanza del Presidente della Corte del 20 aprile 2012.#Impugnazione — Procedimento sommario — Concorrenza — Decisione della Commissione che infligge un’ammenda — Garanzia bancaria — Domanda di sospensione dell’esecuzione — Danno pecuniario — Insussistenza di circostanze eccezionali — Insussistenza dell’urgenza.#Causa C‑507/11 P(R).
Ordinanza del Presidente della Corte del 20 aprile 2012.#Impugnazione — Procedimento sommario — Concorrenza — Decisione della Commissione che infligge un’ammenda — Garanzia bancaria — Domanda di sospensione dell’esecuzione — Danno pecuniario — Insussistenza di circostanze eccezionali — Insussistenza dell’urgenza.#Causa C‑507/11 P(R).
ECLI:EU:C:2012:231Eu Presid C20 apr 2012
Testo completo
Oggetto della causa
Dispositivo
Oggetto della causa
Oggetto
Impugnazione proposta avverso l’ordinanza del presidente del Tribunale, del 15 luglio 2011, Fapricela/Commissione (T‑398/10 R), recante rigetto della domanda di sospensione dell’esecuzione della decisione C(2010) 4387 def. della Commissione, del 30 giugno 2010, relativa a un procedimento ai sensi dell’articolo 101 TFUE e dell’articolo 53 dell’accordo SEE (caso COMP/38.344 – Acciaio da precompressione), in particolare nella parte in cui essa impone la costituzione di una garanzia bancaria per evitare la riscossione immediata dell’ammenda inflitta in forza dell’articolo 2 della richiamata decisione.
Dispositivo
Dispositivo
1) L’impugnazione è respinta.
2) La Fapricela – Indústria de Trefilaria SA è condannata alle spese.
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