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ECLI:EU:C:2012:56•Ordinanza della Corte (Settima Sezione) del 2 febbraio 2012.#Elf Aquitaine SA contro Commissione europea.#Impugnazione — Regolamento (CE) n. 1/2003 — Concorrenza — Intesa — Mercato del clorato di sodio — Nozione di “impresa” — Presunzione di influenza determinante — Portata di tale presunzione — Elementi non idonei a confutare la presunzione — Ammenda personale — Competenza estesa al merito.#Causa C‑404/11 P.

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Ordinanza della Corte (Settima Sezione) del 2 febbraio 2012.#Elf Aquitaine SA contro Commissione europea.#Impugnazione — Regolamento (CE) n. 1/2003 — Concorrenza — Intesa — Mercato del clorato di sodio — Nozione di “impresa” — Presunzione di influenza determinante — Portata di tale presunzione — Elementi non idonei a confutare la presunzione — Ammenda personale — Competenza estesa al merito.#Causa C‑404/11 P.

ECLI:EU:C:2012:56Eu Chamb 07 C2 feb 2012

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Testo completo

Oggetto della causa
Dispositivo

Oggetto della causa

Oggetto

Impugnazione proposta contro la sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) del 17 maggio 2011, Elf Aquitaine/Commissione (T‑299/08) con cui il Tribunale ha respinto il ricorso di annullamento proposto dalla ricorrente avverso la decisione C(2008) 2626 def. della Commissione, dell’11 giugno 2008, relativa ad un procedimento a norma dell’articolo 81 del trattato CE e dell`articolo 53 dell’Accordo SEE (caso COMP/38.695 — Clorato di sodio) — Concorrenza — Intesa — Violazione dei principi di attribuzione e di proporzionalità — Interpretazione manifestamente erronea — Violazione dei diritti della difesa, dei principi di equità e di parità delle armi — Obbligo di motivazione — Illegittimità dell’ammenda personale.

Dispositivo

Dispositivo

1) L’impugnazione è respinta.

2) La Elf Aquitaine SA è condannata alle spese.

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