ECLI:EU:C:2011:826•Ordinanza della Corte (Sesta Sezione) del 9 dicembre 2011.#Auditeur du travail contro Yangwei SPRL.#Domanda di pronuncia pregiudiziale: Tribunal de première instance de Liège - Belgio.#Articolo 104, paragrafo 3, primo comma, del regolamento di procedura - Direttiva 97/81/CE - Ostacoli amministrativi idonei a limitare le possibilità di lavoro a tempo parziale - Pubblicità e conservazione obbligatorie dei contratti e degli orari di lavoro.#Causa C-349/11.
Ordinanza della Corte (Sesta Sezione) del 9 dicembre 2011.#Auditeur du travail contro Yangwei SPRL.#Domanda di pronuncia pregiudiziale: Tribunal de première instance de Liège - Belgio.#Articolo 104, paragrafo 3, primo comma, del regolamento di procedura - Direttiva 97/81/CE - Ostacoli amministrativi idonei a limitare le possibilità di lavoro a tempo parziale - Pubblicità e conservazione obbligatorie dei contratti e degli orari di lavoro.#Causa C-349/11.
ECLI:EU:C:2011:826Eu Chamb 06 C9 dic 2011
Testo completo
Oggetto della causa
Dispositivo
Oggetto della causa
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale – Tribunal de première instance de Liège – Interpretazione della direttiva 97/81/CE del Consiglio, del 15 dicembre 1997, relativa all’accordo quadro sul lavoro a tempo parziale concluso dall’UNICE, dal CEEP e dalla CES (GU 1998, L 14, pag. 9) – Ammissibilità di una normativa nazionale che prevede la redazione da parte del datore di lavoro di documenti nei quali sono annotate le deroghe agli orari di lavoro, nonché la conservazione e la pubblicità dei contratti e degli orari dei lavoratori a tempo parziale – Ostacoli amministrativi idonei a limitare le possibilità di lavoro a tempo parziale.
Dispositivo
Dispositivo
La clausola 4 dell’accordo quadro sul lavoro a tempo parziale allegato alla direttiva 97/81/CE del Consiglio, del 15 dicembre 1997, relativa all’accordo quadro sul lavoro a tempo parziale concluso dall’UNICE, dal CEEP e dalla CES, dev’essere interpretata nel senso che non osta ad una normativa nazionale che pone a carico dei datori di lavoro obblighi di conservazione e di pubblicità dei contratti e degli orari dei lavoratori a tempo parziale qualora sia accertato che detta normativa non conduce a trattare questi ultimi in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo pieno che si trovano in una situazione paragonabile oppure, se tale differenza di trattamento esiste, qualora sia accertato che essa è giustificata da ragioni obiettive e non eccede quanto necessario per raggiungere gli obiettivi in tal modo perseguiti. Spetta al giudice del rinvio procedere alle necessarie verifiche in fatto e in diritto, segnatamente riguardo al diritto nazionale applicabile, al fine di valutare se ciò si verifichi nella fattispecie dinanzi ad esso pendente.
Nell’ipotesi in cui il giudice del rinvio pervenga alla conclusione che la normativa nazionale di cui trattasi nella causa principale è incompatibile con la clausola 4 dell’accordo quadro sul lavoro a tempo parziale allegato alla direttiva 97/81, si dovrebbe interpretare la clausola 5, punto 1, dello stesso nel senso che anch’essa osta a siffatta normativa.
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