ECLI:EU:C:2012:30•Ordinanza della Corte (Sesta Sezione) del 19 gennaio 2012.#DHL Danzas Air & Ocean (Netherlands) BV contro Inspecteur van de Belastingdienst/Douane West, kantoor Hoofddorp.#Articolo 104, paragrafo 3, del regolamento di procedura — Tariffa doganale comune — Voce doganale — Analizzatori di rete — Classificazione — Valore giuridico di un parere di classificazione dell’Organizzazione mondiale delle dogane.#Causa C‑227/11.
Ordinanza della Corte (Sesta Sezione) del 19 gennaio 2012.#DHL Danzas Air & Ocean (Netherlands) BV contro Inspecteur van de Belastingdienst/Douane West, kantoor Hoofddorp.#Articolo 104, paragrafo 3, del regolamento di procedura — Tariffa doganale comune — Voce doganale — Analizzatori di rete — Classificazione — Valore giuridico di un parere di classificazione dell’Organizzazione mondiale delle dogane.#Causa C‑227/11.
ECLI:EU:C:2012:30Eu Chamb 06 C19 gen 2012
Testo completo
Oggetto della causa
Dispositivo
Oggetto della causa
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Rechtbank Haarlem — Validità del regolamento (CE) n. 129/2005 della Commissione, del 20 gennaio 2005, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata che modifica il regolamento (CE) n. 955/98 (GU L 25, pag. 37) — Analizzatori di rete.
Dispositivo
Dispositivo
La nomenclatura combinata figurante all’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura doganale e statistica e alla tariffa doganale comune, come modificata, rispettivamente dal regolamento (CE) n. 1810/2004 della Commissione, del 7 settembre 2004, e dal regolamento (CE) n. 1719/2005 della Commissione, del 27 ottobre 2005, dev’essere interpretata nel senso che analizzatori di rete quali quelli di cui trattasi nella causa principale possono essere classificati nella sottovoce 9030 40 90 della nomenclatura combinata, nella versione di cui al regolamento n. 1810/2004, o nella sottovoce 9030 40 00 della nomenclatura combinata, nella redazione di cui al regolamento n. 1719/2005, a seconda della data della loro importazione, purché detti apparecchi abbiano la finalità stessa di operare misure o controlli di grandezze elettriche, il che spetta al giudice nazionale verificare. In mancanza, detti apparecchi devono essere classificati nella sottovoce 9031 80 39 della nomenclatura combinata, nella versione di cui al regolamento n. 1810/2004, o nella sottovoce 9031 80 38 della nomenclatura combinata, nella redazione di cui al regolamento n. 1719/2005, a seconda della data della loro importazione.
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