ECLI:EU:C:2011:825•Ordinanza della Corte (Ottava Sezione) del 9 dicembre 2011.#Connoisseur Belgium BVBA contro Belgische Staat.#Domanda di pronuncia pregiudiziale: Rechtbank van eerste aanleg te Brugge - Belgio.#Articolo 104, paragrafo 3, primo comma, del regolamento di procedura - Sesta direttiva IVA - Articolo 11, A, paragrafo 1, lettera a) - Base imponibile - Spese non fatturate dal soggetto passivo.#Causa C-69/11.
Ordinanza della Corte (Ottava Sezione) del 9 dicembre 2011.#Connoisseur Belgium BVBA contro Belgische Staat.#Domanda di pronuncia pregiudiziale: Rechtbank van eerste aanleg te Brugge - Belgio.#Articolo 104, paragrafo 3, primo comma, del regolamento di procedura - Sesta direttiva IVA - Articolo 11, A, paragrafo 1, lettera a) - Base imponibile - Spese non fatturate dal soggetto passivo.#Causa C-69/11.
ECLI:EU:C:2011:825Eu Chamb 08 C9 dic 2011
Testo completo
Oggetto della causa
Dispositivo
Oggetto della causa
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale – Rechtbank van eerste aanleg te Brugge – Interpretazione dell’art. 11, parte A, n. 1, lett. a), della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari ‒ Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145, pag. 1) e dell’art. 73 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (GU L 347, pag. 1) – Noleggio di imbarcazioni da diporto – Accordo sulla ripartizione dei costi tra l’impresa che concede le imbarcazioni a noleggio e l’impresa che le prende a noleggio – Possibilità di fatturare determinati costi all’impresa che prende a noleggio – Assenza di fatturazione – Disposizione nazionale che impone il pagamento dell’IVA su tali costi non fatturati.
Dispositivo
Dispositivo
L’art. 11, parte A, n. 1, lett. a), della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari ‒ Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, dev’essere interpretato nel senso che, in circostanze come quelle della causa principale, l’imposta sul valore aggiunto non è dovuta sulle spese e sugli importi che contrattualmente avrebbero potuto essere fatturati dal soggetto passivo alla controparte, ma che non le sono stati fatturati.
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