ECLI:EU:C:2012:316•Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 24 maggio 2012.#Commissione europea contro Regno del Belgio.#Inadempimento di uno Stato – Ambiente – Direttiva 2000/60/CE – Politica dell’Unione nel settore dell’acqua – Piani di gestione dei distretti idrografici – Pubblicazione e notifica alla Commissione – Insussistenza – Informazione e consultazione dell’opinione pubblica concernente i progetti di piani di gestione – Insussistenza.#Causa C‑366/11.
Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 24 maggio 2012.#Commissione europea contro Regno del Belgio.#Inadempimento di uno Stato – Ambiente – Direttiva 2000/60/CE – Politica dell’Unione nel settore dell’acqua – Piani di gestione dei distretti idrografici – Pubblicazione e notifica alla Commissione – Insussistenza – Informazione e consultazione dell’opinione pubblica concernente i progetti di piani di gestione – Insussistenza.#Causa C‑366/11.
ECLI:EU:C:2012:316Eu Chamb 05 C24 mag 2012
Testo completo
Oggetto della causa
Dispositivo
Oggetto della causa
Oggetto
Inadempimento di uno Stato – Omessa adozione entro i termini impartiti delle disposizioni necessarie per conformarsi alla direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l’azione comunitaria in materia di acque (GU L 327, pag. 1) – Omessa elaborazione dei piani di gestione dei bacini idrografici a norma degli articoli 13, paragrafo 2, 3 e 6, e 15, paragrafo 1, della direttiva – Procedura d'informazione e di consultazione dell’opinione pubblica concernente i progetti di detti piani – Insussistenza.
Dispositivo
Dispositivo
1) Il Regno del Belgio, non avendo elaborato, entro il termine prescritto, l’insieme dei piani di gestione dei distretti idrografici sia per i distretti idrografici interamente situati nel suo territorio sia per i distretti idrografici internazionali, e non avendo trasmesso alla Commissione europea, entro il termine prescritto, una copia di detti piani, è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza degli articoli 13, paragrafi 2, 3 e 6, e 15, paragrafo 1, della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l’azione comunitaria in materia di acque e, inoltre, non avendo avviato, entro il termine prescritto, l’insieme delle procedure di informazione e di consultazione dell’opinione pubblica concernente i progetti di piani di gestione dei distretti idrografici, è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza dell’articolo 14, paragrafo 1, lettera c), di tale direttiva.
2) Il Regno del Belgio è condannato alle spese.
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