Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 19 aprile 2012.#Commissione europea contro Repubblica ellenica.#Inadempimento di uno Stato — Direttiva 2000/60/CE — Politica dell’Unione in materia di acque — Piani di gestione dei bacini idrografici — Pubblicazione — Informazione e consultazione pubblica — Omessa notifica alla Commissione.#Causa C‑297/11.

ECLI:EU:C:2012:228Eu Chamb 06 C19 apr 2012

Testo completo

Oggetto della causa
Dispositivo

Oggetto della causa

Oggetto

Inadempimento di uno Stato — Violazione degli articoli 13, paragrafi 1-3 e 6, 14, paragrafo 1, lettera c), e 15, paragrafo 1, della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l’azione comunitaria in materia di acque (GU L 327, pag. 1) — Piani di gestione dei bacini idrografici — Pubblicazione — Informazione e consultazione pubblica — Omessa notifica alla Commissione delle copie dei piani di gestione.

Dispositivo

Dispositivo

1) Non avendo predisposto entro il 22 dicembre 2009 i piani di gestione dei bacini idrografici, tanto dei bacini idrografici interamente situati nel suo territorio quanto dei bacini idrografici internazionali, e non avendo inviato alla Commissione europea entro il 22 marzo 2010 una copia di tali piani, la Repubblica ellenica è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza degli articoli 13, paragrafi 1-3 e 6, e 15, paragrafo 1, della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l’azione comunitaria in materia di acque. Inoltre, non avendo avviato entro il 22 dicembre 2008 la procedura di informazione e di consultazione pubblica in merito ai progetti di piani di gestione dei bacini idrografici, la Repubblica ellenica è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell’articolo 14, paragrafo 1, lettera c), della medesima direttiva.

2) La Repubblica ellenica è condannata alle spese.