ECLI:EU:C:2012:665•Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 25 ottobre 2012.#Commissione europea contro Repubblica francese.#Inadempimento di uno Stato – Direttiva 2003/96/CE – Tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità – Omessa trasposizione entro il termine prescritto.#Causa C‑164/11.
Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 25 ottobre 2012.#Commissione europea contro Repubblica francese.#Inadempimento di uno Stato – Direttiva 2003/96/CE – Tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità – Omessa trasposizione entro il termine prescritto.#Causa C‑164/11.
ECLI:EU:C:2012:665Eu Chamb 08 C25 ott 2012
Testo completo
Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 25 ottobre 2012 –
Commissione / Francia
(causa C-164/11)
«Inadempimento di uno Stato – Direttiva 2003/96/CE – Tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità – Omessa trasposizione entro il termine prescritto»
1. Ricorso per inadempimento – Esame della fondatezza da parte della Corte – Situazione da prendere in considerazione – Situazione alla scadenza del termine fissato dal parere motivato (Art. 258 TFUE) (v. punti 41, 45)
2. Disposizioni tributarie – Armonizzazione delle legislazioni – Tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità – Direttiva 2003/96 – Attuazione da parte degli Stati membri – Obbligo di risultato – Omessa esecuzione di tale obbligo – Inadempimento (Art. 258 TFUE; direttiva del Consiglio 2003/96, art. 18, § 10, secondo comma) (v. punto 47 e dispositivo)
Oggetto
| Inadempimento di uno Stato – Omessa adozione, entro il termine previsto, delle disposizioni necessarie per adeguare il proprio sistema di tassazione dell’elettricità alle disposizioni previste dalla direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità (GU L 283, pag. 51) – Applicazione di un’unica aliquota alla scadenza del periodo di transizione. |
Dispositivo
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1) |
Non avendo adottato le disposizioni necessarie per adeguare il proprio sistema di tassazione dell’elettricità alle disposizioni previste dalla direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità, nonostante la scadenza del periodo di transizione di cui all’articolo 18, paragrafo 10, secondo comma, della medesima, la Repubblica francese è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi di tale direttiva. |
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2) |
La Repubblica francese è condannata alle spese. |
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