ECLI:EU:C:2012:669•Conclusioni dell’avvocato generale N. Jääskinen, presentate il 25 ottobre 2012.#Belgacom SA e altri contro État belge.#Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour constitutionnelle (Belgio).#Servizi di telecomunicazioni — Direttiva 2002/20/CE — Articoli 3 e da 12 a 14 — Diritti d’uso delle frequenze radio — Contributi per i diritti d’uso delle frequenze radio — Contributi unici per l’attribuzione e il rinnovo dei diritti d’uso delle frequenze radio — Sistema di calcolo — Modifica dei diritti esistenti.#Causa C‑375/11.
Conclusioni dell’avvocato generale N. Jääskinen, presentate il 25 ottobre 2012.#Belgacom SA e altri contro État belge.#Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour constitutionnelle (Belgio).#Servizi di telecomunicazioni — Direttiva 2002/20/CE — Articoli 3 e da 12 a 14 — Diritti d’uso delle frequenze radio — Contributi per i diritti d’uso delle frequenze radio — Contributi unici per l’attribuzione e il rinnovo dei diritti d’uso delle frequenze radio — Sistema di calcolo — Modifica dei diritti esistenti.#Causa C‑375/11.
ECLI:EU:C:2012:669Eu Cjeu25 ott 2012
Testo completo
CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE
NIILO JÄÄSKINEN
presentate il 25 ottobre 2012 ( 1 )
Causa C-375/11
Belgacom SA
Mobistar SA
KPN Group Belgium SA
contro
État belge
[domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dalla Cour constitutionnelle (Belgio)]
«Servizi di telecomunicazioni — Direttiva 2002/20/CE — Diritti d’uso delle frequenze radio — Contributo unico per attribuzione e rinnovo — Sistema di calcolo — Modifica di diritti esistenti — Asserita applicazione retroattiva della direttiva 2002/20/CE ad opera di uno Stato membro»
I – Introduzione
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1. |
Nella presente controversia la Corte è chiamata a esaminare se, ai sensi del diritto europeo delle telecomunicazioni, il rinnovo dei diritti di uso di frequenze radio per la telecomunicazione possa essere assoggettato a oneri con le stesse modalità dell’attribuzione iniziale di siffatti diritti. La questione centrale è stabilire se sia legittimo che gli Stati membri impongano ulteriori contributi unici per l’uso delle frequenze radio nella situazione in cui gli operatori delle telecomunicazioni hanno già pagato un contributo unico rilevante per accedere al mercato e qualora essi versino già un contributo annuale connesso ai diritti d’uso. |
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2. |
La Cour constitutionnelle (Corte costituzionale del Belgio) ha emesso un’ordinanza di rinvio nell’ambito di una controversia tra, da un lato, la Belgacom SA (in prosieguo: la «Belgacom»), la Mobistar SA (in prosieguo: la «Mobistar») e il KPN Group Belgium SA (in prosieguo: il «KPN Group Belgium») e, dall’altro lato, lo Stato belga, in quanto i primi contestano la compatibilità di oneri imposti da quest’ultimo con gli articoli 3, 12 e 13 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 marzo 2002, 2002/20/CE, relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica («direttiva autorizzazioni») ( 2 ). Gli articoli 12 e 13 sono le norme subentrate all’articolo 11 della direttiva 97/13/CE (abrogata) ( 3 ). Alla Corte è stato anche chiesto se l’articolo 14 della direttiva autorizzazioni, che verte sulle modifiche ad opera degli Stati membri di diritti ed obblighi esistenti degli operatori di telecomunicazioni, osti a che il governo belga imponga l’onere in questione. |
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3. |
La direttiva 97/13 ha limitato le facoltà degli Stati membri di imporre oneri nei confronti delle società di telecomunicazione. Gli Stati membri non possono imporre contributi o oneri con riguardo alla fornitura di reti e di servizi di comunicazione elettronica, fatti salvi quelli previsti dalla direttiva stessa ( 4 ). Già in precedenza, questo stesso anno, la Corte ha confermato lo stesso principio relativamente alla direttiva autorizzazioni nella sentenza Vodafone España ( 5 ). |
II – Ambito normativo
A – Diritto dell’Unione europea
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4. |
L’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva quadro dispone: «Le autorità nazionali di regolamentazione promuovono la concorrenza nella fornitura delle reti di comunicazione elettronica, dei servizi di comunicazione elettronica e delle risorse e servizi correlati, tra l’altro: (…); d) incoraggiando un uso efficace e garantendo una gestione efficiente delle radiofrequenze e delle risorse di numerazione». |
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5. |
I considerando 31-33 della direttiva autorizzazioni enunciano quanto segue:
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6. |
L’articolo 3 della direttiva autorizzazioni è intitolato «Autorizzazione generale per le reti e i servizi di comunicazione elettronica» e stabilisce il principio della libertà di fornire reti e servizi di comunicazione elettronica in funzione di un’autorizzazione generale. |
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7. |
L’articolo 12 della direttiva autorizzazioni è intitolato «Diritti amministrativi» e recita: «1. I diritti amministrativi imposti alle imprese che prestano servizi o reti ai sensi dell’autorizzazione generale o che hanno ricevuto una concessione dei diritti d’uso:
2. Le autorità nazionali di regolamentazione che impongono il pagamento di diritti amministrativi sono tenute a pubblicare un rendiconto annuo dei propri costi amministrativi e dell’importo complessivo dei diritti riscossi. Alla luce delle differenze tra l’importo totale dei diritti e i costi amministrativi, vengono apportate opportune rettifiche». |
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8. |
L’articolo 13 della medesima direttiva, intitolato «Contributi per la concessione di diritti d’uso e di diritti di installare strutture», recita: «Gli Stati membri possono consentire all’autorità competente di riscuotere contributi sui diritti d’uso delle frequenze radio o dei numeri o sui diritti di installare strutture su proprietà pubbliche o private, al di sopra o sotto di esse al fine di garantire l’impiego ottimale di tali risorse. Gli Stati membri fanno sì che tali contributi siano trasparenti, obiettivamente giustificati, proporzionati allo scopo perseguito e non discriminatori e tengano conto degli obiettivi dell’articolo 8 della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro)». |
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9. |
L’articolo 14 della direttiva autorizzazioni ha il titolo «Modifica dei diritti e degli obblighi» ( 6 ) e dispone: «1. Gli Stati membri fanno sì che i diritti, le condizioni, e le procedure relativi alle autorizzazioni generali e ai diritti d’uso o di installare strutture possano essere modificati solo in casi obiettivamente giustificati e in misura proporzionata. L’intenzione di procedere a simili modifiche è comunicata nel modo appropriato ai soggetti interessati, ivi compresi gli utenti e i consumatori; è concesso un periodo di tempo sufficiente affinché possano esprimere la propria posizione al riguardo; tale periodo, tranne in casi eccezionali, non può essere inferiore a quattro settimane. 2. Gli Stati membri non devono limitare o revocare i diritti di passaggio prima della scadenza del periodo per il quale sono stati concessi, salvo in casi motivati ed eventualmente in conformità con le pertinenti disposizioni nazionali relative alla compensazione per la revoca dei diritti». |
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10. |
La Sezione B dell’allegato della direttiva autorizzazioni è intitolata «Condizioni che possono corredare la concessione di diritti d’uso delle frequenze radio». Il punto 6 della Sezione B prevede: «Contributi per l’uso in conformità dell’articolo 13 della presente direttiva». |
B – Diritto nazionale
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11. |
L’articolo 2 della legge 15 marzo 2010 dispone quanto segue: «Le seguenti modifiche sono apportate all’articolo 30 della legge 13 giugno 2005, relativa alle comunicazioni elettroniche:
Il contributo unico è determinato al momento dell’attribuzione delle frequenze. Il contributo unico ammonta a:
Al momento dell’assegnazione [con] vendita all’asta delle frequenze, l’ammontare minimo del contributo unico di cui al presente paragrafo 1/1 vale come offerta di partenza per i candidati.
L’ammontare del contributo unico corrisponde al contributo unico di cui al paragrafo 1/1, primo comma. Per il calcolo dell’ammontare, si tiene conto della parte dei diritti d’uso che l’operatore vuole mantenere al momento del rinnovo.
Il contributo unico non è in nessun caso rimborsato, né totalmente, né in parte.
(…)». |
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12. |
L’articolo 3 della legge del 15 marzo 2010 dispone quanto segue: «In via transitoria, se il termine per rinunciare al rinnovo tacito dell’autorizzazione è già decorso al momento dell’entrata in vigore della presente legge, l’operatore può in ogni caso rinunciare al rinnovo dei suoi diritti d’uso fino al primo giorno del nuovo periodo dei diritti d’uso prorogato, senza essere debitore del contributo unico relativo a detto nuovo periodo». |
III – La controversia nel procedimento principale e le questioni pregiudiziali
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13. |
Il rinvio pregiudiziale è stato effettuato nell’ambito di una controversia nella quale la Belgacom, la Mobistar e il KPN Group Belgium contestano la conformità di contributi da essi dovuti ai sensi degli articoli 2 e 3 della legge del 15 marzo 2010, che modifica l’articolo 30 della legge del 13 giugno 2005, con gli articoli 3, 12, 13 e 14 della direttiva autorizzazioni. |
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14. |
La Belgacom, la Mobistar e il KPN Group Belgium sono operatori di telefonia mobile che hanno ottenuto autorizzazioni in Belgio, sin dal 1995, per diverse bande di frequenza per la fornitura di servizi di telefonia mobile. |
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15. |
Al momento di ogni concessione di siffatte autorizzazioni, la Belgacom, la Mobistar e il KPN Group Belgium hanno dovuto pagare:
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16. |
Con decisione del 25 novembre 2008, l’Institut belge des services postaux et des télécommunications (in prosieguo: l’«IBPT») ha rinunciato al rinnovo tacito delle autorizzazioni ad usare le frequenze radio di seconda generazione attribuite alla Belgacom, alla Mobistar e al KPN Group Belgium, al fine di imporre un nuovo contributo ed attuare una strategia per questo spettro il più efficiente possibile. L’autorizzazione della Belgacom, tuttavia, era già stata tacitamente rinnovata per un periodo di cinque anni, con decorrenza dall’8 aprile 2010 sino all’8 aprile 2015, mentre quella della Mobistar era già stata tacitamente rinnovata per il periodo decorrente dal 27 novembre 2010 sino al 27 novembre 2015. |
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17. |
La Belgacom, la Mobistar e il KPN Group Belgium hanno impugnato detta decisione dinanzi alla Corte d’appello di Bruxelles. La decisione è stata annullata da tale corte con sentenze del 20 luglio 2009 per la Belgacom e del 22 settembre 2009 per la Mobistar. Ai sensi di queste sentenze, l’IBPT ha disposto la revoca della sua decisione del 25 novembre 2008 relativa al KPN Group Belgium, per assicurare un trattamento identico di tutti e tre gli operatori. |
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18. |
A seguito di queste sentenze della Corte d’appello di Bruxelles, il 15 marzo 2010 il legislatore belga ha adottato una legge contenente modifica dell’articolo 30 della legge del 13 giugno 2005, relativa alle comunicazioni elettroniche. Gli articoli 2 e 3 della legge del 15 marzo 2010 prevedono:
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19. |
Allo stesso tempo, è stato mantenuto l’obbligo in capo agli operatori di telefonia mobile di pagare i due contributi annuali, ovvero un contributo al fine di coprire i costi della messa a disposizione delle frequenze ed un contributo per i costi della gestione delle autorizzazioni. |
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20. |
La Belgacom, la Mobistar e il KPN Group Belgium hanno investito la Cour constitutionnelle di un’azione di annullamento degli articoli 2 e 3 della legge del 15 marzo 2010, facendo valere che tali disposizioni sono contrarie agli articoli 3, 12, 13 e 14 della direttiva autorizzazioni. Essi non accettano, segnatamente, che il contributo unico sia dovuto non solo al momento dell’attribuzione dell’autorizzazione, ma anche al suo rinnovo. Esse criticano del pari il fatto che siffatto contributo si somma al contributo annuale pagato per la messa a disposizione delle frequenze. La Belgacom, la Mobistar e il KPN Group Belgium contestano parimenti l’importo da corrispondere e il sistema di calcolo del contributo unico, in quanto esso dovrebbe essere calcolato in funzione del valore di mercato per gli operatori e non in funzione del valore economico delle frequenze. |
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21. |
Successivamente all’inoltro della decisione di rinvio da parte della Cour constitutionnelle, risalente al 16 giugno 2011, è stato assegnato ad un quarto operatore, mediante aste pubbliche, un lotto finale di frequenze nella frequenza 2 GHz, al fine di gestire una rete di terza generazione. Aste per l’assegnazione di frequenze nella banda 2,6 GHz sono iniziate nell’ottobre 2011. Questa frequenza supporta servizi di quarta generazione. |
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22. |
Nel suo rinvio pregiudiziale, la Cour constitutionnelle fa presente che dai lavori preparatori della legge del 15 marzo 2010 si desume che il contributo unico costituisce un’indennità per l’impiego delle frequenze e persegue un obiettivo identico ai contributi annuali per la messa a disposizione delle frequenze, senza sostituire il pagamento di questi ultimi contributi. Secondo il legislatore belga, gli articoli 2 e 3 della legge del 15 marzo 2010, la cui validità è contestata dinanzi alla Cour constitutionnelle, sono conformi alla direttiva autorizzazioni, perché essa mira ad una ripartizione dei contributi dovuti per i diritti d’impiego, ossia tra contributi dovuti per i diritti di uso in un’unica soluzione e su base annuale. Da un lato, il contributo unico coprirebbe il diritto di utilizzare queste frequenze e corrisponderebbe al valore dello spettro in quanto risorsa rara, mentre il contributo annuale coprirebbe le spese dell’utilizzazione delle frequenze, ovvero il controllo, il coordinamento, l’esame e altre attività dell’autorità competente. |
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23. |
La Cour constitutionnelle riconosce che esiste una divergenza di vedute tra le parti nel procedimento principale in merito alla conformità del contributo unico previsto dalla legge del 15 marzo 2010 con gli articoli 3, 12 e 13 della direttiva autorizzazioni. Inoltre le parti sostengono tesi diverse sull’interpretazione e l’applicabilità dell’articolo 14 della direttiva autorizzazioni, con riguardo al sistema per fissare l’importo del contributo unico. |
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24. |
Ciò premesso, la Cour constitutionnelle ha deciso di presentare alla Corte di giustizia le quattro questioni che seguono, per una pronuncia pregiudiziale ai sensi dell’articolo 267 TFUE:
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25. |
La Belgacom, la Mobistar e il KPN Group Belgium, i governi belga, cipriota, dei Paesi Bassi e lituano nonché la Commissione europea hanno depositato osservazioni scritte. Tutte queste parti, salvo i governi cipriota, dei Paesi Bassi e lituano, hanno partecipato all’udienza dibattimentale, tenutasi l’11 giugno 2012. |
IV – Analisi
A – Osservazioni preliminari
1. Esposizione generale dei rilevanti principi giuridici
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26. |
La fissazione dell’importo dei contributi nel settore delle telecomunicazioni comporta complesse valutazioni di ordine economico, cosicché non si può imporre alle autorità nazionali l’osservanza, in proposito, di rigidi criteri qualora le stesse si attengano ai limiti derivanti dal diritto dell’Unione ( 7 ). La Corte ha dichiarato che il giudice nazionale deve «verificare il valore economico delle licenze interessate tenendo conto, in particolare, dell’importanza dei vari spettri di frequenze attribuiti, del momento dell’accesso al mercato di ogni singolo operatore interessato e dell’importanza di poter presentare un’offerta completa di sistemi di telecomunicazione mobile» ( 8 ). Pertanto, qualsiasi valutazione della compatibilità dell’ammontare del contributo imposto dalle autorità belghe con l’articolo 13 della direttiva autorizzazioni spetta al giudice nazionale, nell’osservanza delle direttive date dalla Corte per l’interpretazione della medesima. |
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27. |
Ai fini dell’interpretazione di una disposizione di diritto dell’Unione, occorre tener conto non solo della formulazione di quest’ultima, ma altresì del suo contesto e degli obiettivi perseguiti dalla normativa di cui essa fa parte ( 9 ). Ciò significa che gli articoli 12, 13 e 14 della direttiva autorizzazioni devono essere interpretati alla luce dell’insieme degli atti legislativi dell’Unione europea che sono rilevanti per la liberalizzazione del settore delle telecomunicazioni, e segnatamente della direttiva quadro ( 10 ). |
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28. |
Nella sentenza Vodafone España, la Corte ha dichiarato che l’articolo 13 della direttiva autorizzazioni ha un effetto diretto, per cui conferisce ai singoli il diritto di avvalersene direttamente dinanzi ad un giudice nazionale ( 11 ). Tuttavia nella giurisprudenza della Corte è stabilito che agli Stati membri non può essere impedito di aumentare, anche in modo significativo, l’importo esigibile di detti diritti per una determinata tecnologia in funzione delle evoluzioni, sia tecnologiche sia economiche, che avvengono sul mercato dei servizi di telecomunicazione, senza modificarlo per un’altra tecnologia, purché i vari importi imposti riflettano i rispettivi valori economici degli impieghi delle risorse rare di cui trattasi ( 12 ). |
2. Punti principali del rinvio pregiudiziale
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29. |
In sintesi, la Belgacom, la Mobistar e il KPN Group Belgium si oppongono al pagamento del contributo unico imposto dal governo belga con la legge del 15 marzo 2010, in quanto questo si somma sia all’imposta unica di concessione da essi versata quando hanno avuto accesso al mercato, sia ai due contributi annuali, uno dei quali è il contributo per l’uso delle frequenze, mentre l’altro copre le spese di gestione delle autorizzazioni. Essi contestano anche l’importo ad essi addebitato, segnatamente in quanto questo è calcolato con riferimento all’imposta unica di concessione da essi versata quando hanno ricevuto l’autorizzazione ad accedere al mercato (vuoi mediante procedura a evidenza pubblica, vuoi mediante asta per l’assegnazione delle frequenze). La Belgacom, la Mobistar e il KPN Group Belgium contestano inoltre la compatibilità del contributo unico con le procedure previste all’articolo 14 della direttiva autorizzazioni. |
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30. |
A mio giudizio, le parti discordano sulle cinque questioni seguenti:
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B – La risposta alle questioni 1 e 2
1. Ricevibilità della seconda questione e altri aspetti preliminari
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31. |
Il governo di Cipro ha fatto valere che la seconda questione è irricevibile in quanto una risposta a detta questione non è oggettivamente necessaria ai fini della definizione della controversia in esame ( 13 ). Le preoccupazioni di quel governo concernono il fatto che la presente questione verte sui contributi dovuti al momento dell’attribuzione di nuovi diritti, mentre i fatti descritti nella decisione di rinvio suggeriscono che la controversia riguarda i diritti esistenti di operatori che intendono rinnovarli, e non la concessione di nuovi diritti. |
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32. |
Come sottolineato dalla Commissione in udienza, la presente causa verte su due problemi. Il primo riguarda il rinnovo di autorizzazioni già assegnate alla Belgacom, alla Mobistar e al KPN Group per le bande di frequenza 900 MHz e 1 800 MHz. Tuttavia, i tre operatori sono anche candidati per l’assegnazione di nuove autorizzazioni per la fornitura di servizi di quarta generazione, nelle bande di 2,6 GHz (2600 Mhz). Questa problematica viene trattata nella seconda questione e non è né teorica né irrilevante per la controversia nazionale. |
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33. |
Inoltre, la causa in esame riguarda il controllo giurisdizionale della validità della normativa nazionale. In questo tipo di controversia di ordine costituzionale, il nesso richiesto tra le parti in causa e la normativa che esse stanno impugnando dinanzi alla Cour constitutionnelle rientra nell’ambito dell’ordinamento dello Stato membro. Per quanto riguarda il diritto dell’Unione, è soltanto necessario che la disposizione di diritto dell’Unione rilevi ai fini della legittimità delle disposizioni nazionali contestate dinanzi al giudice dello Stato membro. La direttiva autorizzazioni presenta manifestamente tale rilevanza. La seconda questione è dunque ricevibile e la Corte è tenuta a risolverla. |
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34. |
Tuttavia, le questioni presentate dalla Corte costituzionale del Belgio vertono esclusivamente su diritti di uso derivanti dall’assegnazione di licenze individuali anziché di autorizzazioni generali. L’articolo 3 della direttiva riguarda autorizzazioni generali. A mio giudizio, ciò significa che la disposizione, nonostante il riferimento alla medesima contenuto nelle questioni pregiudiziali, non è rilevante per la risposta da fornire per il presente rinvio pregiudiziale. |
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35. |
Inoltre, osservo anche che il governo belga ha fondato la sua difesa dell’argomento del contributo unico sugli articoli 13 e 14 della direttiva autorizzazioni. Gli operatori che impugnano il contributo unico non hanno cercato di sostenere che quest’ultimo costituisce una violazione autonoma dell’articolo 12 e dei limiti imposti dalla disposizione all’imposizione di oneri amministrativi. L’articolo 12 è dunque pertinente soltanto nella misura in cui offre un contesto alla contestazione relativa all’articolo 13. |
2. Approccio
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36. |
A mio giudizio, la prima e la seconda questione devono essere esaminate congiuntamente, in quanto differiscono soltanto sotto un duplice profilo e per il resto presentano elementi comuni. La prima differenza sta nel fatto che la prima questione verte sulla compatibilità con la direttiva autorizzazioni del contributo unico nel contesto del rinnovo delle autorizzazioni per frequenze già esistenti, mentre la seconda questione riguarda lo stesso problema nel contesto dell’attribuzione di nuove autorizzazioni. |
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37. |
La seconda differenza è costituita dalla circostanza che con la prima questione si chiede se l’articolo 13 consenta che l’importo da corrispondere a titolo di «contributo unico» sia calcolato con riferimento all’originaria «imposta unica di concessione» pagata al governo belga negli anni ‘90, mentre la seconda questione concerne lo stesso problema con riguardo al calcolo del contributo con riferimento agli importi determinati all’asta per l’assegnazione delle frequenze. |
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38. |
Entrambe le questioni riguardano, tuttavia, l’imposizione di più di un contributo ai sensi dell’articolo 13, i contributi ibridi che violano gli articoli 12 e 13 della direttiva autorizzazioni, la portata del controllo giurisdizionale necessario ad assicurare l’osservanza delle condizioni imposte dalla direttiva autorizzazioni e l’importo addebitato. |
3. La posizione riguardo ai rinnovi
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39. |
Posso affermare innanzitutto, tuttavia, che le disposizioni della direttiva autorizzazioni non possono essere interpretate nel senso che esse vietano agli Stati membri di imporre contributi per garantire un impiego ottimale, ai sensi dell’articolo 13 della direttiva autorizzazioni, nel caso di rinnovo di diritti esistenti. Come sottolineato nelle osservazioni scritte della Commissione, ciò si verifica in parte perché qualsiasi contributo può essere imposto soltanto per la durata di un diritto esistente, e in parte perché gli Stati membri hanno la facoltà di tenere conto di qualsiasi aumento del valore delle frequenze che si verifichi durante il periodo di rinnovo. |
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40. |
Come sottolineato nelle osservazioni scritte del governo lituano, per la sua propria natura un rinnovo di un’autorizzazione deve essere considerato come un’attribuzione di nuovi diritti per un nuovo periodo. I diritti individuali di uso sono conferiti dagli Stati membri per un periodo limitato. Al termine di detto periodo, le autorità nazionali devono riesaminare se siffatte risorse rare siano impiegate in modo appropriato ed efficiente. |
4. La riscossione di contributi diversi ai sensi dell’articolo 13
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41. |
Gli operatori hanno sostenuto che l’articolo 13 della direttiva autorizzazioni osta alla facoltà degli Stati membri di riscuotere più di un contributo per garantire l’impiego ottimale di risorse rare. Ad esempio, il KPN Group Belgium ha affermato in udienza che, mentre gli articoli 12 e 13 enumerano i contributi che gli Stati membri hanno la facoltà di imporre, e li limita a due, il governo belga ne impone tre. È stato inoltre affermato che questo era in contrasto con la sentenza della Corte di giustizia nella causa Albacom e Infostrada ( 14 ), nella quale la Corte ha dichiarato che era intenzione del legislatore europeo limitare strettamente i tipi di contributi che possono essere prelevati. Inoltre, la Mobistar ha osservato che la Corte, nella sentenza Telefónica Móviles España ( 15 ), ha dichiarato che, mentre i diritti di uso possono essere significativamente aumentati, ciò deve sempre avvenire in conformità all’articolo 13. |
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42. |
Tuttavia, come sottolineato nelle osservazioni scritte del governo dei Paesi Bassi, gli articoli 12 e 13 della direttiva autorizzazioni si riferiscono ai contributi e agli oneri al plurale sia nella versione inglese sia in quella olandese, e a queste potrei aggiungerne diverse altre ( 16 ). Mentre questo argomento testuale di per sé non è decisivo, in quanto la formulazione può costituire una questione di stile redazionale legislativo, si deve osservare che il considerando 32 della direttiva autorizzazioni si riferisce specificamente a contributi che consistono, interamente o parzialmente, in un importo in un’unica soluzione in caso di procedure di selezione competitiva o comparativa. |
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43. |
Pertanto, la direttiva autorizzazioni prevede che più di un contributo possa essere riscosso al fine di conseguire l’obiettivo formulato all’articolo 13, ossia quello di garantire un impiego ottimale di una risorsa rara. L’unica ulteriore restrizione imposta dall’articolo 13 è che tali contributi siano trasparenti, proporzionati allo scopo perseguito, obiettivamente giustificati e non discriminatori. Gli obiettivi che possono essere legittimamente perseguiti dalla direttiva autorizzazioni si trovano all’articolo 8 della direttiva quadro e comprendono la promozione della concorrenza nonché l’impiego efficiente delle frequenze radio ( 17 ). |
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44. |
Inoltre, come rilevato dal governo belga nelle sue osservazioni, la sentenza Albacom e Infostrada non riguardava un contributo riscosso al fine di garantire l’impiego ottimale di risorse, ma il divieto imposto agli Stati membri di riscuotere oneri finanziari diversi da quelli consentiti dalla direttiva 97/13 ( 18 ). Il contributo unico di cui trattasi nella fattispecie in esame non ha alcuna analogia con l’imposta sul fatturato per contribuire all’investimento dello Stato italiano nella liberalizzazione del settore delle telecomunicazioni interessato nella causa Albacom e Infostrada, che si sosteneva esulare dalla gamma degli oneri consentiti dalla direttiva 97/13. |
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45. |
Per quanto concerne la causa Telefónica Móviles España, in tale occasione la Corte ha espressamente dichiarato che gli Stati membri hanno il diritto di imporre «vari importi» per tecnologie diverse, purché i vari importi imposti riflettano i rispettivi valori economici degli impieghi delle risorse rare di cui trattasi ( 19 ). Limitare gli Stati membri ad imporre solo un contributo per operatore al fine di conseguire gli obiettivi formulati all’articolo 13 della direttiva autorizzazioni sarebbe incoerente con tali constatazioni. |
5. Contributi ibridi e controllo giurisdizionale
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46. |
Come osservato in udienza dal rappresentante del governo belga, è importante ricordare che nel procedimento principale non è stata contestata la compatibilità con l’articolo 13 della direttiva autorizzazioni del contributo annuale per la messa a disposizione delle frequenze, che è stato imposto da lungo tempo alla Belgacom, alla Mobistar e al KPN Group Belgium. La vertenza riguarda invece la compatibilità del nuovo contributo unico, imposto con legge del 15 marzo 2010. |
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47. |
Ciononostante, si sostiene che la combinazione di un contributo unico per garantire l’impiego ottimale delle risorse, ai sensi dell’articolo 13, e di un contributo annuale mirante a coprire sia questo che le spese amministrative di cui all’articolo 12 (ciò che, secondo il governo belga, avviene per il contributo annuale, ai fini della messa a disposizione delle frequenze) rende impossibile stabilire se gli importi prelevati siano obiettivamente giustificati, proporzionati e non discriminatori. |
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48. |
Tuttavia, nella causa C–85/10, Telefónica Móviles España, la Corte ha già dichiarato che gli Stati membri non sono tenuti a prevedere una destinazione specifica per gli introiti ottenuti dai contributi imposti ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 2, della direttiva 97/13 (e pertanto dell’articolo 13 della direttiva autorizzazioni). Gli Stati membri possono «utilizzare liberamente tale gettito» ( 20 ). Ciò vale anche qualora esso risulti in un aumento significativo degli oneri per una tecnologia particolare. Ai sensi del considerando 32 della direttiva autorizzazioni, i contributi per l’uso possono ad esempio essere usati per finanziare le attività delle autorità nazionali di regolamentazione che non possono essere coperte dai diritti amministrativi. Pertanto, i contributi imposti ai sensi dell’articolo 13 della direttiva autorizzazioni possono essere utilizzati anche per spese amministrative. |
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49. |
Ciò premesso, è ovvio, per ragioni di certezza del diritto, che gli oneri amministrativi imposti ai sensi dell’articolo 12 della direttiva autorizzazioni devono essere identificabili e quantificabili al fine di poter conseguire gli obiettivi di cui all’articolo 12, paragrafo 1, lettera b), di tale direttiva. |
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50. |
Pertanto, lo Stato membro deve sempre essere in grado di identificare gli importi che riscuote a titolo di oneri amministrativi e quelli che preleva come contributi per l’impiego di risorse rare, e l’operatore di telecomunicazioni deve essere in grado di contestare il fondamento giuridico e l’importo degli oneri dinanzi ad un giudice. Ciononostante, le modalità di riscossione adottate dagli Stati membri non sono di competenza del diritto dell’Unione. |
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51. |
Spetta al giudice nazionale stabilire se le informazioni fornite dallo Stato membro con riguardo alla destinazione dei contributi percepiti siano sufficienti per garantire un controllo giurisdizionale adeguato delle condizioni imposte dagli articoli 12 e 13 della direttiva autorizzazioni. Tale requisito è fondamentale per il principio della tutela giurisdizionale effettiva e per il controllo giurisdizionale nell’ordinamento giuridico dell’Unione ( 21 ). |
6. Gli importi riscossi e i metodi impiegati per calcolarli
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52. |
Anche sotto questo profilo si rinvengono elementi importanti nella sentenza Telefónica Moviles España, dove la Corte ha dichiarato che «il fine di assicurare che gli operatori utilizzino in modo ottimale le risorse rare alle quali hanno accesso comporta che l’importo di tali diritti sia fissato ad un livello adeguato che rispecchi, segnatamente, il valore dell’utilizzo di tali risorse, il che esige di prendere in considerazione la situazione economica e tecnologica del mercato interessato» ( 22 ). |
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53. |
Mentre esiste un limite legale alla riscossione degli oneri amministrativi di cui all’articolo 12 della direttiva autorizzazioni, ossia il costo del lavoro amministrativo necessario per attribuire la licenza, un massimale analogo non figura all’articolo 13 della direttiva. Come sottolineato nelle osservazioni scritte della Lituania, l’articolo 13 è testualmente limitato solo dai fattori che figurano nella disposizione stessa ( 23 ). |
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54. |
Con riguardo al calcolo dei contributi per il rinnovo con riferimento all’originaria imposta unica di concessione, il governo belga ha sostenuto che quest’ultima era basata sulla redditività delle frequenze in questione, tenendo in debito conto le variazioni nella redditività di ogni frequenza. Se il giudice nazionale dovesse accogliere questi argomenti, dovrebbe necessariamente esistere il nesso tra gli oneri imposti e il valore delle frequenze ( 24 ). |
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55. |
Contrariamente agli argomenti avanzati dagli operatori, il fatto che l’originaria imposta unica di concessione fosse un contributo per accedere al mercato e del tipo che è stato vietato ai sensi del diritto dell’Unione con decorrenza dall’entrata in vigore della direttiva 97/13, non incide su tale conclusione. L’abolizione del contributo di accesso dal novero di contributi che gli Stati membri possono riscuotere non esclude affatto la rilevanza di siffatto contributo per la valutazione del valore della risorsa. |
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56. |
Con riguardo alla fissazione dei contributi di cui all’articolo 13, per le licenze nuove con riferimento agli importi fissati all’asta, come è stato affermato dai governi del Belgio e dei Paesi Bassi, si tratta di un metodo per eccellenza di determinazione del valore delle frequenze, non da ultimo perché esso corrisponde ad un riflesso diretto del loro valore di mercato. |
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57. |
Per quanto concerne la natura non rimborsabile del contributo unico, esiste un nesso logico tra questo e l’esigenza di garantire l’impiego ottimale di risorse. Come sottolineato dai governi del Belgio e dei Paesi Bassi, unitamente alla Commissione, l’accesso alle frequenze per fornire servizi di telecomunicazione mobile è possibile solo per un numero limitato di operatori. Se siffatti operatori non sono indotti ad usare le frequenze loro assegnate, sorge il rischio di compartimentazione dei mercati, con operatori che di fatto bloccano l’accesso di concorrenti lasciando inutilizzate dette frequenze. |
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58. |
Propongo pertanto di rispondere alla prima e alla seconda questione nel senso che gli articoli 12 e 13 non ostano all’imposizione ad opera di uno Stato membro di un contributo unico sia al momento dell’assegnazione sia al momento del rinnovo dei diritti di uso delle frequenze per le telecomunicazioni, siano essi calcolati con riferimento agli importi pagati in una procedura di evidenza pubblica nella fase di accesso al mercato, o ad un’asta per l’assegnazione delle frequenze, ed anche se un contributo annuale è imposto parzialmente con lo stesso obiettivo del contributo unico. |
C – Risposta alle questioni 3 e 4
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59. |
Intendo risolvere congiuntamente anche queste questioni. Procederò in questo modo perché entrambe riguardano i limiti alle modifiche a diritti esistenti, imposti dall’articolo 14 della direttiva autorizzazioni. |
1. La versione dell’articolo 14 applicabile ratione temporis
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60. |
Con le questioni 3 e 4 si vuole sapere se il contributo unico sia compatibile con l’articolo 14 della direttiva autorizzazioni, atteso che tale articolo pone dei limiti alla modifica, alla restrizione e alla revoca dei diritti di uso delle radiofrequenze. La Belgacom, la Mobistar e il KPN Group Belgium hanno messo in dubbio la conformità della normativa belga a queste disposizioni. |
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61. |
Come sottolineato dalla Commissione, prima di poter risolvere questa questione è importante essere consapevoli della versione dell’articolo 14 che era applicabile nel momento in cui è sorta la controversia, e della quale i singoli possono avvalersi dinanzi ai giudici nazionali. Intendo fissare tale data al 25 marzo 2010, la data dell’entrata in vigore della legge del 15 marzo 2010. L’articolo 14 della direttiva autorizzazioni è stato emendato da un testo datato 25 novembre 2009, ma la versione emendata ha trovato applicazione solo dopo il 26 maggio 2011 ( 25 ). |
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62. |
Pertanto, la versione dell’articolo 14 in vigore ratione temporis era quella anteriore alla direttiva 2009/140, e questa versione non fa riferimento ai diritti di uso delle frequenze radio, né con riguardo all’assegnazione dei diritti di cui all’articolo 14, paragrafo 1 (quarta questione), né con riguardo al rinnovo dei diritti di cui all’articolo 14, paragrafo 2 (terza questione). |
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63. |
Mentre la Commissione ha «tecnicamente» ragione quanto alla versione dell’articolo 14 in vigore ratione temporis, ricordo che la normativa nazionale in esame prevede la riscossione di oneri dopo il 26 maggio 2011. La Cour constitutionnelle emetterà la sua sentenza in una situazione in cui avrà piena efficacia la nuova formulazione dell’articolo 14 della direttiva autorizzazioni. Pertanto, al fine di rispondere con effetto utile alle questioni 3 e 4, la Corte, a mio giudizio, dovrebbe tenere conto anche della formulazione dell’articolo 14 della direttiva autorizzazioni come applicabile con decorrenza dal 26 maggio 2011. |
2. Giustificazione ai sensi dell’articolo 14, paragrafi 1 e 2.
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64. |
Ciò premesso, la risposta alle questioni 3 e 4 è semplice. È sorta una controversia tra, da un lato, la Commissione e il governo belga e, dall’altro, la Belgacom, la Mobistar e il KPN Group Belgium, sulla questione se il contributo unico configuri una modifica, una restrizione o una revoca di diritti, ai sensi dell’articolo 14 della direttiva autorizzazioni. |
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65. |
A mio avviso si tratta di una discussione di carattere accademico. In primo luogo, ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 1, della direttiva autorizzazioni, gli Stati membri hanno la facoltà di modificare i diritti di uso in casi obiettivamente giustificati e in misura proporzionata, tenendo conto, se del caso, delle condizioni specifiche applicabili ai diritti trasferibili d’uso delle frequenze radio. A mio giudizio, siffatte condizioni sono soddisfatte una volta che sia stabilito che il contributo unico è stato imposto per garantire l’impiego ottimale di risorse rare. |
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66. |
L’articolo 14, paragrafo 2, della direttiva autorizzazioni prevede del pari che gli Stati membri non possono limitare né revocare i diritti salvo in casi motivati ed eventualmente a norma dell’allegato e delle pertinenti disposizioni nazionali relative alla compensazione per la revoca dei diritti. La stessa giustificazione si configura una volta osservate le condizioni dell’articolo 13 della direttiva. Se esistano disposizioni nazionali applicabili relative alla compensazione per la revoca dei diritti, ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 2, è una questione che riguarda manifestamente il giudice nazionale. |
3. Questioni inerenti ai diritti fondamentali
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67. |
Gli operatori hanno tutti evidenziato preoccupazioni in merito alla compatibilità del contributo unico con diversi diritti fondamentali tutelati dal diritto dell’Unione e dalla Convenzione europea dei diritti dell’uomo. Questi argomenti riguardavano il divieto di effetto retroattivo delle leggi e la tutela del legittimo affidamento, nonché la protezione del diritto di proprietà ( 26 ). |
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68. |
La Belgacom e la Mobistar hanno fatto valere che, atteso che è stato concesso il rinnovo tacito di diritti di seconda generazione, quanto alla Belgacom, l’8 aprile 2008 per un periodo di cinque anni (decorrente dall’8 aprile 2010) e, quanto alla Mobistar, il 27 novembre 2008 per un periodo di cinque anni (decorrente dal 27 novembre 2010), la legge del 15 marzo 2010 è retroattiva. Esse hanno sollevato questo argomento anche se il periodo attivo del rinnovo ha avuto inizio l’8 aprile 2010 per la Belgacom e il 27 novembre 2010 per la Mobistar; ovvero in momenti successivi all’entrata in vigore della legge del 15 marzo 2010. |
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69. |
A mio avviso, la legge del 15 marzo 2010, che il governo belga sostiene essere compatibile con l’articolo 13 della direttiva autorizzazioni, non può essere considerata come un provvedimento retroattivo, perché si applica a diritti sulle frequenze di telecomunicazione che non sono ancora sorti e prevede un’opzione di «rinuncia» per quegli operatori i cui diritti sono già stati tacitamente rinnovati, ma che non intendono pagare il contributo ( 27 ). Inoltre, come sottolineato dal governo belga all’udienza dibattimentale, nel contratto di tutti e tre gli operatori è stato previsto che siffatti regimi relativi ai diritti possono sempre essere modificati. A mio avviso, ciò impedisce di accogliere qualsiasi argomento fondato sul legittimo affidamento ( 28 ). |
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70. |
Con riguardo all’asserita violazione del diritto di proprietà, fatta valere, segnatamente, nelle osservazioni scritte della Mobistar e della Belgacom, la riscossione di nuovi oneri nel contesto del rinnovo di diritti di uso di radiofrequenze limitati nel tempo non può configurare alcuna violazione del diritto al pacifico godimento di «beni», ai sensi dell’articolo 1 del Protocollo n. 1 della CEDU ovvero dell’articolo 17 della Carta dei diritti fondamentali, soprattutto se gli accordi contrattuali concernenti siffatti diritti di uso sembrano prevedere espressamente la possibilità della loro revoca ( 29 ). Questo argomento pertanto non supera il primo ostacolo. |
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71. |
Suggerisco quindi di rispondere alle questioni 3 e 4 nel senso che l’articolo 14, paragrafo 2, della direttiva autorizzazioni consente agli Stati membri di imporre agli operatori di telefonia mobile i contributi controversi relativi all’acquisizione o al rinnovo dei loro diritti individuali di usare le radiofrequenze per la telefonia mobile. |
V – Conclusione
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72. |
Alla luce delle considerazioni sopra esposte, propongo alla Corte di risolvere come segue le questioni sottopostele dalla Cour constitutionnelle:
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( 1 ) Lingua originale: l’inglese.
( 2 ) GU L 108, pag. 21.
( 3 ) Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 10 aprile 1997, 97/13/CE, relativa ad una disciplina comune in materia di autorizzazioni generali e di licenze individuali nel settore dei servizi di telecomunicazione (GU L 117, pag. 15). La direttiva 97/13 è stata abrogata dall’articolo 26 della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (direttiva quadro) (GU L 108, pag. 33; in prosieguo: la «direttiva quadro»).
( 4 ) Sentenze del 18 settembre 2003, Albacom e Infostrada (C-292/01 e C-293/01, Racc. pag. I-9449, punti 40-41); del 18 luglio 2006, Nuova società di telecomunicazioni (C-339/04, Racc. pag. I-6917, punto 35); del 10 marzo 2011, Telefónica Móviles España (C-85/10, Racc. pag. I-1575, punto 21); del 21 luglio 2011, Telefónica de España SA (C-284/10, Racc. pag. I-6991, punto 19).
( 5 ) C-55/11, C-57/11 e C-58/11 (punto 28).
( 6 ) L’articolo 3 della direttiva 2009/140/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2009, recante modifica delle direttive 2002/21/CE che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica, 2002/19/CE relativa all’accesso alle reti di comunicazione elettronica e alle risorse correlate, e all’interconnessione delle medesime e 2002/20/CE relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (GU L 337, pag. 37), ha emendato l’articolo 14 come segue: «1. Gli Stati membri fanno sì che i diritti, le condizioni, e le procedure relativi alle autorizzazioni generali e ai diritti d’uso o di installare strutture possano essere modificati solo in casi obiettivamente giustificati e in misura proporzionata, tenendo conto, se del caso, delle condizioni specifiche applicabili ai diritti trasferibili d’uso delle frequenze radio. Salvo i casi in cui le modifiche proposte sono minime e sono state convenute con il titolare dei diritti o dell’autorizzazione generale, l’intenzione di procedere a simili modifiche è comunicata nel modo appropriato ai soggetti interessati, ivi compresi gli utenti e i consumatori; è concesso un periodo di tempo sufficiente affinché possano esprimere la propria posizione al riguardo; tale periodo, tranne in casi eccezionali, non può essere inferiore a quattro settimane. 2. Gli Stati membri non limitano, né revocano i diritti d’uso delle radiofrequenze o i diritti di installare strutture prima della scadenza del periodo per il quale sono stati concessi, salvo in casi motivati ed eventualmente a norma dell’allegato e delle pertinenti disposizioni nazionali relative alla compensazione per la revoca dei diritti».
( 7 ) V. sentenza del 22 maggio 2003, Connect Austria (C-462/99, Racc. pag. I-5197, punto 92).
( 8 ) Sentenza Connect Austria, punto 93.
( 9 ) V. sentenza dell’8 settembre 2005, Mobistar (C-544/03 e C-545/03, Racc. pag. I-7723, punto 39).
( 10 ) Per un sunto della storia della liberalizzazione delle telecomunicazioni nell’Unione sino al 27 ottobre 2007, con riguardo alle misure legislative chiave, v. conclusioni presentate dall’avvocato generale Ruiz-Jarabo Colomer per la causa Nuova società di telecomunicazioni SpA (C-339/04, Racc. pag. I-6917, punti 3-6).
( 11 ) Cit. supra, punto 39.
( 12 ) Sentenza Telefónica Moviles España, cit., punto 35.
( 13 ) A sostegno di questo principio, essi citano le sentenze del 16 luglio 1992, Dias (C-343/90, Racc. pag. I-4673, punti 22 e 23); del 13 dicembre 1994, Grau-Hupka (C-297/93, Racc. pag. I-5535, punto 18); del 13 luglio 2000, Idéal tourisme (C-36/99, Racc. pag. I-6049, punto 20) e del 21 settembre 2003, Bacardi-Martini e Cellier des Dauphins (C-318/00, Racc. pag. I-905, punto 41).
( 14 ) Cit. supra.
( 15 ) Cit. supra.
( 16 ) Lo stesso vale per le versioni danese, francese, tedesca, italiana, polacca, spagnola e svedese.
( 17 ) V. anche il considerando 32 della direttiva autorizzazioni, che recita: «È opportuno evitare che tali contributi ostacolino lo sviluppo dei servizi innovativi e la concorrenza sul mercato». Il significato di ciò è elaborato ai punti 30 e 31 della sentenza Telefónica Móviles España.
( 18 ) Sentenza Albacom, punto 42.
( 19 ) Sentenza Telefónica Móviles España, punto 35.
( 20 ) Sentenza Telefónica Móviles España, punto 32.
( 21 ) V., ad esempio, sentenza del 21 gennaio 1999, Upjohn (C-120/97, Racc. pag. I-223, punto 36) e conclusioni dell’avvocato generale presentate nella causa Dornbracht (1/09, Racc. pag. I-1137, paragrafo 85).
( 22 ) Citata supra, punto 28.
( 23 ) A questo si può anche aggiungere il considerando 32 della direttiva autorizzazioni, che prevede che tali contributi non devono ostacolare lo sviluppo dei servizi innovativi o la concorrenza sul mercato, e l’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva quadro.
( 24 ) Osservo che l’anno scorso, nella sentenza Telefónica de España SA, cit. supra, la Corte ha dichiarato al punto 32 che «la direttiva 97/13 non può ostare a che gli Stati membri determinino l’importo di una tassa, ai sensi dell’art. 6 della stessa direttiva, in base ai redditi di esercizio lordi dei soggetti passivi».
( 25 ) V. articolo 5 della direttiva 2009/140, cit. supra.
( 26 ) Le osservazioni della Belgacom hanno sollevato la questione della compatibilità del Belgio con l’articolo 6, paragrafo 1, della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e con l’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, nel contesto della retroattività e dell’elusione dell’autorità di una decisione giurisdizionale.
( 27 ) In altri termini, in quanto diritto dell’Unione, l’articolo 13 è semplicemente applicato immediatamente agli effetti futuri di una situazione sorta nella vigenza di una disposizione (nazionale) precedente. V., ad esempio, sentenze del 10 giugno 2010, Bruno e a. (C-395/08 e C-396/08, Racc. pag. I-5119, punto 53 e la giurisprudenza ivi citata) e del 29 gennaio 2002, Pokrzeptowicz-Meyer (C-162/00, Racc. pag. I-1049, punto 50 e la giurisprudenza ivi citata).
( 28 ) Per un esempio di mancanza di fatti a sostegno di un legittimo affidamento, nel contesto dell’applicazione immediata di una nuova disposizione europea, v. sentenza del 29 gennaio 1998, Lopex Export (C-315/96, Racc. pag. I-317, punti 28 e 29).
( 29 ) Le sentenze della Corte europea dei diritti dell’uomo del 26 giugno 1986, Van Marle e a./Paesi Bassi, Serie A n. 101, del 20 novembre 1995, Pressos Compania Naviera SA e a./Belgio, Serie A n. 332, e del 16 luglio 2002, Dangeville/Francia (ECHR 2002-III), sono state richiamate dalla Mobistar, ma nessuna di queste verte sulla questione essenziale relativa alla situazione in cui i diritti di uso di frequenze per le telecomunicazioni configurino dei «beni».
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