ECLI:EU:T:2012:52•Sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) del 2 febbraio 2012.#Almunia Textil, SA contro Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (Marchi, disegni e modelli).#Marchio comunitario — Opposizione — Domanda di marchio comunitario denominativo EuroBasket — Marchio comunitario figurativo anteriore Basket — Impedimento relativo alla registrazione — Rischio di confusione — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009.#Causa T‑596/10.
Sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) del 2 febbraio 2012.#Almunia Textil, SA contro Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (Marchi, disegni e modelli).#Marchio comunitario — Opposizione — Domanda di marchio comunitario denominativo EuroBasket — Marchio comunitario figurativo anteriore Basket — Impedimento relativo alla registrazione — Rischio di confusione — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009.#Causa T‑596/10.
ECLI:EU:T:2012:52Eu Chamb 05 T2 feb 2012
Testo completo
Oggetto della causa
Dispositivo
Oggetto della causa
Oggetto
Ricorso proposto avverso la decisione della prima commissione di ricorso dell’UAMI del 6 ottobre 2010 (procedimento R 280/2010‑1), relativa ad un procedimento d’opposizione tra l’Almunia Textil, SA e la FIBA‑Europe eV.
Dispositivo
Dispositivo
1) Il ricorso è respinto.
2) L’Almunia Textil, SA, sopporterà, oltre alle proprie, spese, anche le spese sostenute dall’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) e dalla FIBA‑Europe eV, ivi comprese, per quanto concerne quest’ultima, le spese indispensabili sostenute ai fini del procedimento dinanzi alla commissione di ricorso.
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