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Decisioni giudiziarie

ECLI:EU:T:2012:156•Sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) del 27 marzo 2012.#Giorgio Armani SpA contro Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (Marchi, disegni e modelli).#Marchio comunitario — Opposizione — Domanda di marchio comunitario figurativo AJ AMICI JUNIOR — Marchio nazionale figurativo anteriore AJ ARMANI JEANS — Marchio nazionale denominativo anteriore ARMANI JUNIOR — Impedimento relativo alla registrazione — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009.#Causa T‑420/10.

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Sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) del 27 marzo 2012.#Giorgio Armani SpA contro Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (Marchi, disegni e modelli).#Marchio comunitario — Opposizione — Domanda di marchio comunitario figurativo AJ AMICI JUNIOR — Marchio nazionale figurativo anteriore AJ ARMANI JEANS — Marchio nazionale denominativo anteriore ARMANI JUNIOR — Impedimento relativo alla registrazione — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009.#Causa T‑420/10.

ECLI:EU:T:2012:156Eu Chamb 02 T27 mar 2012

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Testo completo

Oggetto della causa
Dispositivo

Oggetto della causa

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della seconda commissione di ricorso dell’UAMI dell’8 luglio 2010 (procedimento R 1360/2009-2), relativa ad un procedimento di opposizione tra la Giorgio Armani SpA e la sig.ra Annunziata Del Prete.

Dispositivo

Dispositivo

1) La decisione della seconda commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) dell’8 luglio 2010 (procedimento R 1360/2009‑2) è annullata.

2) L’UAMI e la sig.ra Annunziata Del Prete sopporteranno ciascuno la metà delle spese sostenute dalla Giorgio Armani SpA dinanzi alla commissione di ricorso.

3) L’UAMI e la sig.ra Del Prete sopporteranno ciascuno, oltre alle proprie spese, la metà delle spese sostenute dalla Giorgio Armani SpA dinanzi al Tribunale.

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