ECLI:EU:T:2012:246•Sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) del 22 maggio 2012.#Olive Line International, SL contro Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (Marchi, disegni e modelli).#Marchio comunitario — Opposizione — Domanda di marchio comunitario figurativo O LIVE — Marchi comunitario e spagnoli figurativi e denominativo anteriori Olive line — Impedimento relativo alla registrazione — Rischio di confusione — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009.#Causa T‑273/10.
Sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) del 22 maggio 2012.#Olive Line International, SL contro Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (Marchi, disegni e modelli).#Marchio comunitario — Opposizione — Domanda di marchio comunitario figurativo O LIVE — Marchi comunitario e spagnoli figurativi e denominativo anteriori Olive line — Impedimento relativo alla registrazione — Rischio di confusione — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009.#Causa T‑273/10.
ECLI:EU:T:2012:246Eu Chamb 02 T22 mag 2012
Testo completo
Oggetto della causa
Dispositivo
Oggetto della causa
Oggetto
Ricorso avverso la decisione della quarta commissione di ricorso dell’UAMI del 14 aprile 2010 (procedimento R 4/2009‑4), relativa a un procedimento di opposizione tra la Olive Line International, SL e la O. International Srl.
Dispositivo
Dispositivo
1) La decisione della quarta commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) del 14 aprile 2010 (procedimento R 4/2009‑4) è annullata nella parte che riguarda, da un lato, l’insieme dei prodotti indicati nella domanda di marchio e rientranti nella classe 3, vale a dire: «[p]reparati per la sbianca e altre sostanze per il bucato; preparati per pulire, lucidare, sgrassare e abradere; saponi; profumeria, oli essenziali, cosmetici, lozioni per capelli; dentifrici», e, dall’altro, «cure d’igiene e di bellezza per l’uomo e gli animali» oggetto della domanda di marchio e rientranti nella classe 44.
2) Il ricorso è respinto per il resto.
3) L’UAMI e l’Umbria Olii International Srl sono condannate a sopportare i tre quarti delle proprie spese, nonché, ciascuno, i tre ottavi delle spese sostenute dalla Olive Line International, SL.
4) La Olive Line International, SL è condannata a sopportare, oltre ad un quarto delle proprie spese, un quarto delle spese sostenute dall’UAMI e dall’Umbria Olii International Srl.
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