ECLI:EU:T:2012:315•Sentenza del Tribunale (Settima Sezione) del 21 giugno 2012.#Regno di Spagna contro Commissione europea.#Programma operativo del Fondo di coesione e del FESR gestito dalla Spagna (Programma operativo FSE Lotta contro la discriminazione 2007-2013) — Domanda di pagamento intermedio — Decisione di sospendere il termine di pagamento a causa di una grave carenza nel funzionamento dei sistemi di gestione e di controllo — Ricorso di annullamento — Ricevibilità — Articolo 87, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1083/2006.#Cause T-264/10 e T-266/10.
Sentenza del Tribunale (Settima Sezione) del 21 giugno 2012.#Regno di Spagna contro Commissione europea.#Programma operativo del Fondo di coesione e del FESR gestito dalla Spagna (Programma operativo FSE Lotta contro la discriminazione 2007-2013) — Domanda di pagamento intermedio — Decisione di sospendere il termine di pagamento a causa di una grave carenza nel funzionamento dei sistemi di gestione e di controllo — Ricorso di annullamento — Ricevibilità — Articolo 87, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1083/2006.#Cause T-264/10 e T-266/10.
ECLI:EU:T:2012:315Eu Chamb 07 T21 giu 2012
Testo completo
Sentenza del Tribunale (Settima Sezione) del 21 giugno 2012 —
Spagna / Commissione
(cause T-264/10 e T-266/10)
«Programma operativo del Fondo di coesione e del FESR gestito dalla Spagna (Programma operativo FSE Lotta contro la discriminazione 2007-2013) — Domanda di pagamento intermedio — Decisione di sospendere il termine di pagamento a causa di una grave carenza nel funzionamento dei sistemi di gestione e di controllo — Ricorso di annullamento — Ricevibilità — Articolo 87, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1083/2006»
1. Ricorso di annullamento — Atti impugnabili — Nozione — Atti che producono effetti giuridici vincolanti — Decisione di sospendere il termine di trattazione di una domanda di pagamento intermedio — Atto che costituisce il momento conclusivo di un procedimento speciale distinto — Inclusione (Art. 263 TFUE; regolamento del Consiglio n. 1083/2006) (v. punti 10-13, 20)
2. Coesione economica, sociale e territoriale — Interventi strutturali — Finanziamento dell’Unione — Regolamento n. 1083/2006 — Pagamento intermedio — Domanda di pagamento conforme ai requisiti indicati all’articolo 86 — Termine di due mesi per effettuare il pagamento intermedio a partire dalla registrazione di siffatta domanda — Sospensione del pagamento dopo che il termine è spirato — Esclusione (Regolamento del Consiglio n. 1083/2006, artt. 87, § 2, e 91, § 1) (v. punti 33-36)
Oggetto
| Ricorsi proposti avverso le decisioni della Commissione del 10 maggio (T-264/10) e dell’11 maggio 2010 (T-266/10), con le quali le autorità spagnole sono state informate della sospensione del termine di trattazione di talune domande di pagamento intermedio presentate dal Regno di Spagna. |
Dispositivo
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1) |
Le cause T-264/10 e T-266/10 sono riunite ai fini della sentenza. |
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2) |
Le decisioni della Commissione europea del 10 e dell’11 maggio 2010, con le quali le autorità spagnole sono state informate della sospensione del termine di trattazione di talune domande di pagamento intermedio presentate dal Regno di Spagna, sono annullate. |
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3) |
La domanda volta ad ottenere il riconoscimento della fondatezza della domanda di pagamento di interessi di mora è respinta. |
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4) |
Non vi è luogo a statuire sul capo delle conclusioni volto ad ottenere che il Tribunale disponga una misura di organizzazione del procedimento ai sensi dell’articolo 64 del suo regolamento di procedura. |
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5) |
La Commissione è condannata alle spese. |
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