ECLI:EU:T:2011:582•Sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) dell'11 ottobre 2011.#Chestnut Medical Technologies, Inc. contro Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI).#Marchio comunitario - Domanda di marchio comunitario denominativo PIPELINE - Impedimento assoluto alla registrazione - Carattere descrittivo - Art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento (CE) n. 207/2009 - Obbligo di motivazione - Art. 75 del regolamento n. 207/2009.#Causa T-87/10.
Sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) dell'11 ottobre 2011.#Chestnut Medical Technologies, Inc. contro Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI).#Marchio comunitario - Domanda di marchio comunitario denominativo PIPELINE - Impedimento assoluto alla registrazione - Carattere descrittivo - Art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento (CE) n. 207/2009 - Obbligo di motivazione - Art. 75 del regolamento n. 207/2009.#Causa T-87/10.
ECLI:EU:T:2011:582Eu Chamb 02 T11 ott 2011
Testo completo
Oggetto della causa
Dispositivo
Oggetto della causa
Oggetto
Ricorso proposto contro la decisione della seconda commissione di ricorso dell’UAMI 10 dicembre 2009 (procedimento R 968/2009‑2), relativa ad una domanda di registrazione del marchio denominativo PIPELINE come marchio comunitario.
Dispositivo
Dispositivo
1) Il ricorso è respinto.
2) La Chestnut Medical Technologies, Inc. è condannata alle spese.
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