ECLI:EU:C:2011:148•Ordinanza della Corte (Quinta Sezione) del 14 marzo 2011.#Ravensburger AG contro Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI).#Impugnazione - Marchio comunitario - Marchio comunitario denominativo MEMORY - Procedimento di dichiarazione di nullità - Impedimento assoluto alla registrazione - Carattere descrittivo - Regolamento (CE) n. 40/94 - Art. 7, n. 1, lett. c).#Causa C-369/10 P.
Ordinanza della Corte (Quinta Sezione) del 14 marzo 2011.#Ravensburger AG contro Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI).#Impugnazione - Marchio comunitario - Marchio comunitario denominativo MEMORY - Procedimento di dichiarazione di nullità - Impedimento assoluto alla registrazione - Carattere descrittivo - Regolamento (CE) n. 40/94 - Art. 7, n. 1, lett. c).#Causa C-369/10 P.
ECLI:EU:C:2011:148Eu Chamb 05 C14 mar 2011
Testo completo
Oggetto della causa
Dispositivo
Oggetto della causa
Oggetto
Impugnazione proposta contro la sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) 19 maggio 2010, causa T‑108/09, Ravensburger / UAMI, con la quale il Tribunale ha respinto un ricorso di annullamento proposto avverso la decisione della seconda commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (UAMI) 8 gennaio 2009, procedimento R 305/2008-2, recante rigetto del ricorso proposto contro la decisione della divisione di annullamento che dichiara la nullità del marchio denominativo «MEMORY», per prodotti delle classi 9 e 28, nell’ambito della domanda di dichiarazione di nullità presentata dalla Educa Borras.
Dispositivo
Dispositivo
1) L’impugnazione è respinta.
2) La Ravensburger AG è condannata alle spese.
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