ECLI:EU:C:2011:849•Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 15 dicembre 2011.#Commissione europea contro Repubblica francese.#Inadempimento di uno Stato - Fiscalità - Direttiva 2006/112/CE - Artt. 168, 171, 193, 194, 204 e 214 - Normativa di uno Stato membro che prevede l'obbligo di designare un rappresentante fiscale da parte del venditore o del prestatore stabilito al di fuori del territorio nazionale e di registrarsi ai fini IVA in tale Stato membro - Normativa che consente una compensazione tra l'IVA deducibile sopportata dal venditore o dal prestatore stabilito al di fuori del territorio nazionale e quella da egli riscossa in nome e per conto dei suoi clienti.#Causa C-624/10.
Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 15 dicembre 2011.#Commissione europea contro Repubblica francese.#Inadempimento di uno Stato - Fiscalità - Direttiva 2006/112/CE - Artt. 168, 171, 193, 194, 204 e 214 - Normativa di uno Stato membro che prevede l'obbligo di designare un rappresentante fiscale da parte del venditore o del prestatore stabilito al di fuori del territorio nazionale e di registrarsi ai fini IVA in tale Stato membro - Normativa che consente una compensazione tra l'IVA deducibile sopportata dal venditore o dal prestatore stabilito al di fuori del territorio nazionale e quella da egli riscossa in nome e per conto dei suoi clienti.#Causa C-624/10.
ECLI:EU:C:2011:849Eu Chamb 08 C15 dic 2011
Testo completo
Oggetto della causa
Dispositivo
Oggetto della causa
Oggetto
Inadempimento di uno Stato – Violazione degli artt. 168, 171, 193, 194, 204 e 214 della direttiva del Consiglio 28 novembre 2006, 2006/112/CE, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (GU L 347, pag. 1) – Normativa nazionale che prevede l’obbligo di designare un rappresentante fiscale da parte del venditore o del prestatore stabiliti al di fuori del territorio nazionale – Obbligo di registrarsi ai fini IVA – Natura e portata del diritto a detrazione.
Dispositivo
Dispositivo
1) Avendo previsto nel titolo IV della circolare amministrativa del 23 giugno 2006, n. 105 (3 A-9-06), una tolleranza amministrativa in deroga ad un regime di autoliquidazione dell’imposta sul valore aggiunto e implicante la designazione di un rappresentante fiscale da parte del venditore o del prestatore stabilito fuori dalla Francia, la registrazione di quest’ultimo ai fini dell’imposta sul valore aggiunto in Francia e la compensazione tra l’imposta sul valore aggiunto detraibile che detto venditore o prestatore ha sopportato e quella che ha riscosso in nome e per conto dei suoi clienti, la Repubblica francese è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza della direttiva del Consiglio 28 novembre 2006, 2006/112/CE, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto e, in particolare, dei suoi artt. 168, 171, 193, 194, 204 e 214.
2) La Repubblica francese è condannata alle spese.
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