ECLI:EU:C:2012:192•Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 29 marzo 2012.#Commissione europea contro Regno di Svezia.#Inadempimento di uno Stato — Ambiente — Direttiva 2008/1/CE — Prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento — Condizioni di autorizzazione degli impianti esistenti — Obbligo di garantire la gestione di tali impianti in conformità a quanto prescritto dalla direttiva.#Causa C‑607/10.
Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 29 marzo 2012.#Commissione europea contro Regno di Svezia.#Inadempimento di uno Stato — Ambiente — Direttiva 2008/1/CE — Prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento — Condizioni di autorizzazione degli impianti esistenti — Obbligo di garantire la gestione di tali impianti in conformità a quanto prescritto dalla direttiva.#Causa C‑607/10.
ECLI:EU:C:2012:192Eu Chamb 06 C29 mar 2012
Testo completo
Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 29 marzo 2012 —
Commissione / Svezia
(causa C‑607/10)
«Inadempimento di uno Stato — Ambiente — Direttiva 2008/1/CE — Prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento — Condizioni di autorizzazione degli impianti esistenti — Obbligo di garantire la gestione di tali impianti in conformità a quanto prescritto dalla direttiva»
Ricorso per inadempimento — Esame della fondatezza da parte della Corte — Situazione da prendere in considerazione — Situazione alla scadenza del termine fissato dal parere motivato (Art. 258 TFUE) (v. punto 23)
Oggetto
| Inadempimento di uno Stato — Violazione dell’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2008/1/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, sulla prevenzione e la riduzione integrate dell’inquinamento (GU L 24, pag. 8) — Condizioni di autorizzazione degli impianti esistenti — Obbligo di garantire che detti impianti siano gestiti in conformità a quanto prescritto dalla direttiva. |
Dispositivo
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1) |
Il Regno di Svezia, non avendo adottato le misure necessarie affinché le autorità competenti provvedessero, con autorizzazioni rilasciate in conformità agli articoli 6 e 8 della direttiva 2008/1/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, sulla prevenzione e la riduzione integrate dell’inquinamento (versione codificata) oppure, in modo idoneo, mediante il riesame delle condizioni e, eventualmente, la loro attualizzazione, a che tutti gli impianti esistenti fossero gestiti in conformità a quanto prescritto dagli articoli 3, 7, 9, 10, 13, 14, lettere a) e b), nonché 15, paragrafo 2, di detta direttiva, non ha adempiuto gli obblighi ad esso incombenti in forza dell’articolo 5, paragrafo 1, della medesima. |
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2) |
Il Regno di Svezia è condannato alle spese. |
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