Sentenza della Corte (Settima Sezione) dell’8 marzo 2012.#Commissione europea contro Repubblica francese.#Inadempimento di uno Stato — Imposta sul valore aggiunto — Direttiva 2006/112/CE — Applicazione di tassi ridotti di IVA alle operazioni relative agli equidi, segnatamente ai cavalli.#Causa C‑596/10.

ECLI:EU:C:2012:130Eu Chamb 07 C8 mar 2012

Testo completo





Sentenza della Corte (Settima Sezione) dell’8 marzo 2012 —
Commissione / Francia

(causa C‑596/10)

«Inadempimento di uno Stato — Imposta sul valore aggiunto — Direttiva 2006/112/CE — Applicazione di tassi ridotti di IVA alle operazioni relative agli equidi, segnatamente ai cavalli»

1.                     Disposizioni tributarie — Armonizzazione delle legislazioni — Imposte sulla cifra d’affari — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Aliquota dell’imposta — Facoltà per gli Stati membri di applicare un’aliquota ridotta a determinate cessioni di beni e prestazioni di servizi (Direttiva del Consiglio 2006/112, artt. 96‑99 e allegato III, punti 1 e 11) (v. punti 46‑47, 76, 80 e dispositivo)

2.                     Disposizioni tributarie — Armonizzazione delle legislazioni — Imposte sulla cifra d’affari — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Aliquota dell’imposta — Facoltà per gli Stati membri di applicare transitoriamente un’aliquota ridotta — Presupposti (Direttiva del Consiglio 2006/112, artt. 99 e 110) (v. punti 74‑75, 77)

Oggetto

Inadempimento di uno Stato — Violazione degli articoli da 96 a 99 e dell’allegato III della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (GU L 347, pag. 1) — Applicazione di un tasso ridotto di IVA alle operazioni relative agli equidi, segnatamente ai cavalli.

Dispositivo

1)

Applicando tassi ridotti di imposta sul valore aggiunto alle operazioni relative agli equidi e, segnatamente, ai cavalli, quando questi non sono normalmente destinati ad essere utilizzati nella preparazione di derrate alimentari o nella produzione agricola, la Repubblica francese è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza degli articoli da 96 a 99 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, in combinato disposto con l’allegato III di essa.

2)

La Repubblica francese è condannata alle spese.

3)

L’Irlanda sopporta le proprie spese.

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