Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 1 dicembre 2011.#Commissione europea contro Repubblica francese.#Inadempimento di uno Stato - Direttiva 1999/31/CE - Decisione 2003/33/CE - Normativa nazionale - Discarica per rifiuti inerti - Ammissione dei rifiuti d'amianto-cemento.#Causa C-515/10.

ECLI:EU:C:2011:801Eu Chamb 08 C1 dic 2011

Testo completo

Oggetto della causa
Dispositivo

Oggetto della causa

Oggetto

Inadempimento di uno Stato – Inesatta trasposizione dell’art. 2 (lett. e), dell’art. 3, n. 1, e dell’art. 6 (lett. d), della direttiva del Consiglio 26 aprile 1999, 1999/31/CE, relativa alle discariche di rifiuti (GU L 182, pag. 1), e delle disposizioni dell’allegato alla decisione del Consiglio 19 dicembre 2002, 2003/33/CE, che stabilisce criteri e procedure per l’ammissione dei rifiuti nelle discariche ai sensi dell’articolo 16 e dell’allegato II della direttiva 1999/31/CE (GU L 11, pag. 27) – Normativa nazionale che istituisce una categoria di rifiuti «inerti e pericolosi», non conforme alla direttiva – Discariche di rifiuti di amianto-cemento.

Dispositivo

Dispositivo

1) La Repubblica francese, non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per garantire che i rifiuti di amianto-cemento siano trattati nelle discariche appropriate, non ha adempiuto gli obblighi ad essa incombenti in forza delle disposizioni degli artt. 2, lett. e), 3, n. 1, e 6, lett. d), della direttiva del Consiglio 26 aprile 1999, 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti, nonché delle disposizioni dell’allegato alla decisione del Consiglio 19 dicembre 2002, 2003/33/CE, che stabilisce criteri e procedure per l’ammissione dei rifiuti nelle discariche ai sensi dell’articolo 16 e dell’allegato II della direttiva 1999/31/CE.

2) La Repubblica francese è condannata alle spese.