ECLI:EU:C:2011:702•Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 27 ottobre 2011.#Commissione europea contro Repubblica di Polonia.#Inadempimento da parte di uno Stato - Direttiva 2007/46/CE - Omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli - Omessa trasposizione nel termine prescritto - Trasposizione incompleta.#Causa C-311/10.
Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 27 ottobre 2011.#Commissione europea contro Repubblica di Polonia.#Inadempimento da parte di uno Stato - Direttiva 2007/46/CE - Omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli - Omessa trasposizione nel termine prescritto - Trasposizione incompleta.#Causa C-311/10.
ECLI:EU:C:2011:702Eu Chamb 06 C27 ott 2011
Testo completo
Oggetto della causa
Dispositivo
Oggetto della causa
Oggetto
Inadempimento di uno Stato – Omessa adozione o comunicazione, nel termine impartito, delle disposizioni necessarie a conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 5 settembre 2007, 2007/46/CE, che istituisce un quadro per l’omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli («direttiva quadro») (GU L 263, pag. 1).
Dispositivo
Dispositivo
1) Non avendo comunicato alla Commissione europea le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative che attuano la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 5 settembre 2007, 2007/46/CE, che istituisce un quadro per l’omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli, la Repubblica di Polonia è venuta meno agli obblighi incombentile in forza dell’art. 48 di tale direttiva.
2) Non avendo adottato, nel termine impartito, tutte le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie ad attuare la direttiva 2007/46, la Repubblica di Polonia è venuta meno agli obblighi incombentile in forza dell’art. 48 della summenzionata direttiva.
3) La Repubblica di Polonia è condannata alle spese.
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