ECLI:EU:C:2011:327•Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 19 maggio 2011.#Union Investment Privatfonds GmbH contro Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI).#Impugnazione - Marchio comunitario - Opposizione - Regolamento (CE) n. 40/94 - Art. 74, n. 2 - Prove non presentate a sostegno dell'opposizione entro il termine impartito a tal fine - Mancata presa in considerazione - Potere discrezionale della commissione di ricorso.#Causa C-308/10 P.
Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 19 maggio 2011.#Union Investment Privatfonds GmbH contro Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI).#Impugnazione - Marchio comunitario - Opposizione - Regolamento (CE) n. 40/94 - Art. 74, n. 2 - Prove non presentate a sostegno dell'opposizione entro il termine impartito a tal fine - Mancata presa in considerazione - Potere discrezionale della commissione di ricorso.#Causa C-308/10 P.
ECLI:EU:C:2011:327Eu Chamb 08 C19 mag 2011
Testo completo
Oggetto della causa
Dispositivo
Oggetto della causa
Oggetto
Impugnazione della sentenza della Tribunale (Terza Sezione) 27 aprile 2010 – Union Investment Privatfonds / UAMI – Unicre-Cartão International De Crédito, con cui il Tribunale ha respinto il ricorso di annullamento proposto dal titolare dei marchi nazionali figurativi UniFLEXIO, UniVARIO e UniZERO, per prodotti e servizi delle classi 35 e 36, contro la decisione della seconda commissione di ricorso dell’UAMI 10 ottobre 2006, che respinge il ricorso proposto contro la decisione della divisione di opposizione recante rigetto dell’opposizione della ricorrente alla registrazione del marchio comunitario figurativo unibanco, per prodotti delle classi 36 e 38 – Interpretazione erronea dell’art. 74, n. 2, del regolamento (CE) n. 40/94 – Potere discrezionale della commissione di ricorso per quanto riguarda le prove non presentate a sostegno dell’opposizione entro il termine fissato a tale scopo.
Dispositivo
Dispositivo
1) L’impugnazione è respinta.
2) La Union Investment Privatfonds GmbH è condannata alle spese.
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