ECLI:EU:C:2011:226•Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 7 aprile 2011.#Commissione europea contro Granducato del Lussemburgo.#Inadempimento di uno Stato - Trasporto ferroviario - Direttiva 2005/47/CE - Condizioni di lavoro dei lavoratori mobili che effettuano servizi di interoperabilità transfrontaliera nel settore ferroviario - Accordo delle parti sociali settoriali a livello europeo - Omessa trasposizione entro il termine impartito.#Causa C-305/10.
Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 7 aprile 2011.#Commissione europea contro Granducato del Lussemburgo.#Inadempimento di uno Stato - Trasporto ferroviario - Direttiva 2005/47/CE - Condizioni di lavoro dei lavoratori mobili che effettuano servizi di interoperabilità transfrontaliera nel settore ferroviario - Accordo delle parti sociali settoriali a livello europeo - Omessa trasposizione entro il termine impartito.#Causa C-305/10.
ECLI:EU:C:2011:226Eu Chamb 05 C7 apr 2011
Testo completo
Oggetto della causa
Dispositivo
Oggetto della causa
Oggetto
Ricorso per inadempimento – Omessa adozione e/o comunicazione, entro i termini previsti, delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative previste dalla direttiva del Consiglio 18 luglio 2005, 2005/47/CE, concernente l’accordo tra la Comunità delle ferrovie europee (CER) e la Federazione europea dei lavoratori dei trasporti (ETF) su taluni aspetti delle condizioni di lavoro dei lavoratori mobili che effettuano servizi di interoperabilità transfrontaliera nel settore ferroviario (GU L 195, pag. 15).
Dispositivo
Dispositivo
1) Il Granducato di Lussemburgo, non avendo adottato, entro il termine impartito, tutte le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 18 luglio 2005, 2005/47/CE, concernente l’accordo tra la Comunità delle ferrovie europee (CER) e la Federazione europea dei lavoratori dei trasporti (ETF) su taluni aspetti delle condizioni di lavoro dei lavoratori mobili che effettuano servizi di interoperabilità transfrontaliera nel settore ferroviario, è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza di tale direttiva.
2) Il Granducato di Lussemburgo è condannato alle spese.
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