ECLI:EU:C:2011:285•Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 5 maggio 2011.#Commissione europea contro Regno del Belgio.#Inadempimento di uno Stato - Regolamento (CE) n. 1907/2006 - Sostanze chimiche - Registrazione, valutazione, autorizzazione di tali sostanze e restrizioni applicabili alle stesse - Regolamento REACH - Regime sanzionatorio in caso di violazione delle disposizioni del regolamento REACH - Mancata attuazione entro il termine prescritto.#Causa C-265/10.
Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 5 maggio 2011.#Commissione europea contro Regno del Belgio.#Inadempimento di uno Stato - Regolamento (CE) n. 1907/2006 - Sostanze chimiche - Registrazione, valutazione, autorizzazione di tali sostanze e restrizioni applicabili alle stesse - Regolamento REACH - Regime sanzionatorio in caso di violazione delle disposizioni del regolamento REACH - Mancata attuazione entro il termine prescritto.#Causa C-265/10.
ECLI:EU:C:2011:285Eu Chamb 08 C5 mag 2011
Testo completo
Oggetto della causa
Dispositivo
Oggetto della causa
Oggetto
Inadempimento di uno Stato – Violazione dell’art. 126 del regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 18 dicembre 2006, n. 1907, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) e che istituisce un’Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU L 396, pag. 1) – Sanzioni applicabili in caso di violazione del regolamento REACH.
Dispositivo
Dispositivo
1) Il Regno del Belgio, non avendo adottato tutte le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per l’esecuzione delle sanzioni applicabili alle violazioni del regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 18 dicembre 2006, n. 1907, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) e che istituisce un’Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE, è venuto meno agli obblighi che ad esso incombono in base all’art. 126 del citato regolamento.
2) Il Regno del Belgio è condannato alle spese.
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