ECLI:EU:C:2011:862•Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 21 dicembre 2011.#Haltergemeinschaft LBL GbR contro Hauptzollamt Düsseldorf.#Domanda di pronuncia pregiudiziale: Finanzgericht Düsseldorf - Germania.#Direttiva 2003/96/CE - Tassazione dei prodotti energetici e dell'energia elettrica -Articolo 14, paragrafo 1, lettera b) - Esenzione dei prodotti energetici utilizzati quali carburanti o combustibili per la navigazione aerea - Carburante messo a disposizione dal noleggiatore di un aeromobile utilizzato dal noleggiatario dell'aeromobile medesimo per voli effettuati a fini diversi alla prestazione di un servizio aereo a titolo oneroso.#Causa C-250/10.
Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 21 dicembre 2011.#Haltergemeinschaft LBL GbR contro Hauptzollamt Düsseldorf.#Domanda di pronuncia pregiudiziale: Finanzgericht Düsseldorf - Germania.#Direttiva 2003/96/CE - Tassazione dei prodotti energetici e dell'energia elettrica -Articolo 14, paragrafo 1, lettera b) - Esenzione dei prodotti energetici utilizzati quali carburanti o combustibili per la navigazione aerea - Carburante messo a disposizione dal noleggiatore di un aeromobile utilizzato dal noleggiatario dell'aeromobile medesimo per voli effettuati a fini diversi alla prestazione di un servizio aereo a titolo oneroso.#Causa C-250/10.
ECLI:EU:C:2011:862Eu Chamb 04 C21 dic 2011
Testo completo
Oggetto della causa
Dispositivo
Oggetto della causa
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale – Finanzgericht Düsseldorf – Interpretazione dell’art. 14, n. 1, lett. b), della direttiva del Consiglio 27 ottobre 2003, 2003/96/CE, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità (GU L 283, pag. 51) – Portata dell’esenzione prevista per i prodotti energetici forniti ai fini dell’utilizzazione quali carburanti o commestibili per la navigazione aerea – Esenzione del carburante messo a disposizione dal locatore o noleggiatore di un aeromobile, che non sia un’impresa di navigazione aerea, ed utilizzato dai locatari dell’aeromobile per i voli da essi effettuati a fini commerciali.
Dispositivo
Dispositivo
L’art. 14, n. 1, lett. b), della direttiva del Consiglio 27 ottobre 2003, 2003/96/CE, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità, dev’essere interpretato nel senso che un’impresa, come quella di cui è causa nel procedimento principale, qualora conceda in locazione o noleggio un aeromobile ad essa appartenente, unitamente al carburante, ad imprese le cui operazioni di navigazione aerea non siano direttamente finalizzate alla prestazione, da parte delle imprese medesime, di servizi aerei a titolo oneroso, non può beneficiare dell’esenzione dalla tassa sui prodotti energetici forniti ai fini dell’utilizzazione quali carburanti o combustibili per la navigazione aerea diversa dall’aviazione di diporto privato, prevista da detta disposizione.
Ti chiedi come si applica questo testo alla tua situazione?
Consulenza gratuita, senza impegno
Descrivi la tua situazione. Il nostro team ti ricontatterà via e-mail per la tua consulenza.
Continua la tua ricerca in ChatGPT o Claude
Collega Omnilex per cercare nel corpus legale dal tuo assistente IA.